Errata corrige disciplinare di gara
Con la presente, a seguito di rilettura del documento discplinare di gara,
si comunicano i seguenti refusi:
- al punto 2.1 Individuazione Dell’intervento si comunica che il capoverso “VARIANTE UNIFICATA COMPRENDENTE LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLO SNODO VIARIO E DELLA SISTEMAZIONE IDRAULICA SULLA VIA CASILINA IN LOC. PONTE GRANDE” è un refuso. L’intervento è relativo a “AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI FERENTINO - 1°LOTTO
al punto 2.3 Qualificazione Dei Lavori si specifica che
la categoria prevalente è la categoria OG1 classe IV.
Per quanto riguarda i lavori di cui la classe OG6 (scorporabile):
- Possono essere eseguiti dall’aggiudicatario se in possesso di categoria OG1 in classe adeguata corrispondente alla classe data alla somma dell’importo della classe OG1+OG6 e dichiararne il subappalto ad impresa qualificata nella documentazione di gara
- possono essere subappaltati ad impresa qualificata in possesso di categoria SOA OG6 in classe I o subappaltati in parte ad altra impresa in possesso dei requisiti di cui all'art.90 del DPR 207/2010 fermo restando l'obbligo per l'aggiudicatario di dimostrare il possesso dei requisiti per la parte residuale ovvero possono essere subappaltati in tutto o in parte ad altre impresa in possesso di attestazione SOA OG 6 per la classe corrispondente al valore delle opere subappaltate a condizione che l'aggiudicatario risulti in possesso della qualificazione per la restante quota nel caso di subappalto parziale. Si ribadisce il limite imposto dall’art. 105 c. 2 secondo cui gli eventuali subappalti, non possono superare complessivamente il 40% (cfr. CSA art. 1.2.9) dell'importo totale del contratto
Per quanto riguarda i lavori di cui la classe OG10, OG3, OS3, OS28 (non scorporabili):
- Possono essere eseguiti dall’aggiudicatario se in possesso di categoria OG1 in classe adeguata (corrispondente alla classe data alla somma dell’importo della classe prevalente e della somma della classe dei lavori che l’affidatario vuole eseguire es. (OG1+OG10 oppure OG1+OG10+OS3….)
- possono essere subappaltati ad impresa qualificata in possesso di categoria SOA ( OG10, OG3, OS3, OS28) in classe adeguata ad altra impresa in possesso dei requisiti di cui all'art.90 del DPR 207/2010 fermo restando l'obbligo per l'aggiudicatario di dimostrare il possesso dei requisiti per la parte residuale ovvero possono essere subappaltati in tutto o in parte ad altre impresa in possesso di attestazione SOA per la classe corrispondente al valore delle opere subappaltate a condizione che l'aggiudicatario risulti in possesso della qualificazione per la restante quota nel caso di subappalto parziale. Si ribadisce il limite imposto dall’art. 105 c. 2 secondo cui gli eventuali subappalti, non possono superare complessivamente il 40% (cfr. CSA art. 1.2.9) dell'importo totale del contratto.
Si ricorda che è Ai sensi dell’art. 105, del D.Lgs 50/2016 gli eventuali subappalti non possono superare complessivamente il 40% (cfr. CSA art. 1.2.9) dell'importo totale del contratto.
al punto 3.6.2 Contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005) si sottolinea che il contributo ANAC è stato riattivato a partire dal 1 Gennaio 2021 pertanto l’importo da versare è pari a € 140,00.
Ultimo aggiornamento il 2021-02-19 15:54:46