Inviato esito

Gara #114

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INERENTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURE E CONTABILITÀ, NONCHÉ DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI   ESECUZIONE, RELATIVI ALL’INTERVENTO DENOMINATO “MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL’EDIFICIO COMPLESSO SAN NICOLA, SEDE DELL’ITAS DI ALVITO (FR)”. Provincia di Frosinone
 
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Informazioni appalto

15/11/2019
Aperta
Servizi tecnici
€ 245.615,03
Provincia di Frosinone

Categorie merceologiche

7122 - Servizi di progettazione architettonica

Lotti

Inviato esito
1
8093510FB9
I64I18000280001
Qualità prezzo
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INERENTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURE E CONTABILITÀ, NONCHÉ DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI   ESECUZIONE, RELATIVI ALL’INTERVENTO DENOMINATO “MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL’EDIFICIO COMPLESSO SAN NICOLA, SEDE DELL’ITAS DI ALVITO (FR)”. Provincia di Frosinone
 
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INERENTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURE E CONTABILITÀ, NONCHÉ DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI   ESECUZIONE, RELATIVI ALL’INTERVENTO DENOMINATO “MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL’EDIFICIO COMPLESSO SAN NICOLA, SEDE DELL’ITAS DI ALVITO (FR)”. Provincia di Frosinone
 
€ 245.615,03
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Codice Fiscale Denominazione Ruolo
02529630606 STUDIO CARINI SOCIETA' D'INGEGNERIA S.R.L.
Visualizza partecipanti

Scadenze

13/12/2019 10:00
17/12/2019 12:00
18/12/2019 11:00

Allegati

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20/10/2023 14:37
134.50 kB

Chiarimenti

05/12/2019 17:49
Quesito #1
Quesito 1) relativamente ai requisiti di punta: è necessario aver svolto 2 servizi (“importo svolto con 2 servizi”) oppure è sufficiente averne 1 con importo superiore a quello richiesto?
Quesito 2) per “fatturato globale triennale minimo” si intende la somma del fatturato di 3 anni e pertanto ciascun componente di un raggruppamento somma i tre migliori anni e poi tutti i componenti sommano gli importi così stimati in modo da stimare un fatturato “triennale” dell’RTP?
Quesito 3) I requisiti richiesti possono essere soddisfatti anche mediante certificazioni di lavori della stessa categoria ma con livello di complessità uguale o superiore? Ad es. è possibile soddisfare il requisito S04 con certificazione lavoro in S06?
06/12/2019 13:00
Risposta
Per qualificarsi necessitano n. 2 servizi svolti la cui somma sia uguale o superiore all'importo minimo per la soddisfazione del requisito al punto 3.1.3.1.   
 Per fatturato si intende quello complessivo del raggruppamento. Ai fini delle verifiche e necessario l'individuazione del fatturato in capo a ciascun soggetto.
Come disposto dal Art. 8 del DM. 17 giugno 2016  I gradi di complessita maggiore qualificano anche per opere di complessita inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.
 
04/12/2019 10:58
Quesito #2
In riferimento al punto 3.2.3 del disciplinare di gara, (sopralluogo assistito) si chiede conferma se il sopralluogo può essere effettuato da uno dei componenti dell’ATP da costituire, munito di delega da parte di tutti i componenti del costituendo ATP come indicato nel suddetto avviso di seguito riportato:
omissis….in caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 37, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.
 
06/12/2019 13:03
Risposta
Il sopralluogo,  può essere fatto esclusivamente:
  • da un soggetto di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, attualmente in carica;
  • da un dipendente dell’offerente, purché munito di apposita delega rilasciata da uno dei soggetti indicati in precedenza;
  • da un soggetto terzo purché munito di apposita procura notarile;
In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 37, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato
da un incaricato (di cui all’elenco precedente) per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe  di tutti i suddetti operatori.
 
04/12/2019 09:42
Quesito #3
Buongiorno,
con la presente si richiede se per la comprova delle capacità tecnico professionali, nel caso che le prestazioni professionali siano state svolte per conto di società di ingegneria affidatarie del servizio o committenti privati, è possibile presentare le fatture di saldo delle prestazioni senza uno specifico atto pubblico per la verifica dei requisiti richiesti.
 
06/12/2019 13:04
Risposta
Oltre alla fatturazione occorre avere la documentazione di approvazione del progetto redatto.
 
04/12/2019 17:04
Quesito #4
Buonasera,
con la presente per chiderVi dei chiarimenti in merito alla gara prov. n. 51/2019 che ha per oggetto:
“AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INERENTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURE E CONTABILITÀ, NONCHÉ DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVI ALL’INTERVENTO DENOMINATO “MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL’EDIFICIO COMPLESSO SAN NICOLA, SEDE DELL’ITAS DI ALVITO (FR)”.
La nostra domanda riguarda il sopralluogo, nello specifico:
  • Essendo una società di ingegneria, con partecipazione alla gara come mandataria di un raggruppamento non ancora costituito, il soggetto incaricato del sopralluogo può essere un consulente su base annua (come previsto dall’art. 3 comma 5 lettera d) del D.M. 263/2016) in possesso della delega da parte di tutte le società del raggruppamento? Oppure, deve essere in possesso di una apposita procura notarile?
  • Se il soggetto incaricato del sopralluogo deve avere una procura notarile, basta una sola procura per tutto il raggruppamento RTI o deve avere una singola procura per ogni società che fa parte del raggruppamento?
Nell’attesa di un Vs cortese riscontro, inviamo
Distinti saluti
 
06/12/2019 13:18
Risposta
 il soggetto incaricato del sopralluogo può essere un consulente che a base annua abbia fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo in possesso della delega da parte di tutte le società del raggruppamento
 
06/12/2019 15:28
Quesito #5
Buonasera,
con la presente sono a formulare il seguente quesito:

- il sopralluogo, in caso di RTP, deve essere eseguito da tutti i membri componenti il raggruppamento o è bastevole la presenza di un solo componente del raggruppamento?

Grazie
11/12/2019 17:16
Risposta
 Il sopralluogo va eseguito dal soggetto capogruppo pertanto nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale già costituito il sopralluogo deve essere svolto da soggetto capogruppo, se il raggruppamento è da costituirsi il sopralluogo va svolto da tutti i componenti del raggruppamento
 
10/12/2019 09:57
Quesito #6
DIVIETO DI FRAZIONAMENTO DEI DUE SERVIZI DI PUNTA
Con riferimento al requisito dei “due servizi di punta”, di cui al punto 3.0.10.2 del disciplinare di gara si chiede se , il divieto di frazionamento riguarda il singolo servizio di ogni “coppia di servizi” di punta relativi alla singola categoria e ID che deve essere espletato da un unico soggetto.
Pertanto, come già indicato nella nota illustrativa al bando tipo dell’ANAC n. 3 (punto 7 pag. 11), allegato alla presente, nel singolo ID, i due servizi di punta possono essere svolti sia da un unico soggetto sia da due soggetti diversi del raggruppamento -mai da tre o più soggetti visto il divieto di frazionamento – per un importo complessivo pari a quello richiesto dagli atti di gara nel singolo ID.
Per i diversi ID, per cui sono richiesti i servizi di punta, deve essere consentita la dimostrazione del requisito anche da parte di differenti componenti del raggruppamento; non è esigibile, infatti, la dimostrazione del requisito per tutte le ID da parte di un solo componente del RTP (ovvero dai due previsti in base alla seconda opzione contemplata nel Bando tipo).
Nei raggruppamenti verticali, invece, ciascun componente deve possedere i doppi servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, con l’eccezione dei due servizi di punta attinenti alla categoria prevalente che devono essere posseduti dalla mandataria.
 
11/12/2019 17:17
Risposta
In riferimento a quanto da voi richiesto richiamate le note illustrative n.3 che riconosce la facoltà alla stazione appaltante di scegliere tra il  possesso dei due servizi di punta in capo ad un unico soggetto del raggruppamento o in capo a due soggetti diversi questa amministrazione come già riscontrato per altri quesiti ha scelto la prima ipotesi ossia due servizi di punta afferenti ad ogni singola categoria ID devono essere stati svolti da un unico soggetto.
 
09/12/2019 18:45
Quesito #7
Al fine di presentare una offerta tecnica coerente con quelli che saranno i criteri di valutazione si chiede di confermare la coerenza o meno dei paragrafi dell’offerta tecnica, ed in particolare per i punti 3 e 4 del criterio A.2.1 Metodologa esecutiva di progettazione  previsti a pagina 41 e 42  del disciplinare  in quanti gli stessi, e più in generale tutti i paragrafi previsti, risultano incongruenti  con  i crietri motivazionali specificati a pag 45 e 46 del disciplinare.
In particolare si chiede se strutturare la relazione metodologica secondo quanto previsto a pagina 41 /42 oppure secondo quanto previsto a pagina 45 e 46.
 
12/12/2019 16:30
Risposta
Per la redazione  dell'offerta tecnica  si riscontra la coerenza di quanto riportato nel disciplinare di gara nello specifico nel paragrafo A.2.1 "Metodologia esecutiva progettazione" viene definito il contenuto della relazione illustrativa, di cui al punto  3 " Approccio progettuale, metodologico ed organizzativo atto anche a garantire un corretto e mirato studio dei colori, della luminosità naturale ed artificiale degli ambienti ed uno studio e progettazione degli arredi e complementi da prevedere o predisporre, con adozione di soluzioni anche di risparmio energetico e a basso impatto ambientale" nel punto 4 "Inoltre dovranno essere considerati gli aspetti relativi:
a. alle caratteristiche strutturali in rapporto alla funzionalità dell’edificio;
b. alle tipologia e dotazione degli impianti;
c. all’uso dei CAM. "
Mentre , come riportato a pag 52,  che nei criteri motivazionali per i servizi da affidare sarà considerata migliore quella relazione che illustrerà in modo più preciso, più convincente e più esaustivo:
a) le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione;
b) le eventuali indicazioni migliorative che il concorrente, in relazione alle esigenze della committenza, a quelle dell’utenza finale e al generale contesto territoriale ed ambientale in cui vanno inserite le opere da realizzare, ritiene possibili rispetto ai contenuti del progetto messo a gara;
c)   le azioni e le soluzioni che intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere;
d) le modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo all’articolazione temporale delle varie fasi previste evidenziando, fra le altre cose, le modalità di interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi (conferenza dei servizi, acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto, procedure espropriative, ecc.), nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita, anche per l’eventuale servizio di Direzione dei Lavori;
e) le risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso la redazione:            - dell’elenco dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento delle varie parti del servizio, con l’indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell’offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali, della relativa formazione, delle principali esperienze analoghe all’oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali, nonché il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi di iscrizione al relativo albo professionale della persona incaricata dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche;
 
11/12/2019 17:56
Quesito #8
Buonasera,
la presente per chiedere di chiarire in maniera univoca le incongruenze rilevate tra la risposta al quesito n.2 e la risposta al quesito n. 5: in caso di RTP non costituito, il sopralluogo da chi può essere effettuato?
13/12/2019 15:10
Risposta
Al fine di evitare qualunque fraintendimento si specifica quanto segue:
- Il sopralluogo va eseguito almeno da soggetto capogruppo;
- Il capogruppo si identifica con il soggetto che in caso di aggiudicazione svolgerà l’attività prevalente (maggior valore);
- Ciò premesso nel caso in cui l’attività prevalente deovessere essere svolta da un raggruppamento di tipo orizzontale già costituito il sopralluogo deve essere eseguito da capogruppo indicanto fermo restando le seguenti regole :
il sopralluogo,  può essere fatto esclusivamente:
  • da un soggetto di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, attualmente in carica;
  • da un dipendente dell’offerente, purché munito di apposita delega rilasciata da uno dei soggetti indicati in precedenza;
  • da un soggetto terzo purché munito di apposita procura notarile;
    In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art.37, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato (di cui all’elenco precedente) per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe  di tutti i suddetti operatori.
- Nel caso di raggruppamento da costituirsi il soggetto che esegue l'attività prevalente è un raggruppamento orizontale da costituirsi il sopralluogo dovra essere esperito da tutti i soggetti del raggruppamento fermo restando le regole citate
 
12/12/2019 14:51
Quesito #9
Buongiorno,
con la presente si chiede di chiarire il seguente aspetto: in sede di presentazione offerta è necessario produrre polizza fidejussoria a garanzia?

Grazie
13/12/2019 15:36
Risposta
non è richiesta dal disciplinare


A maggior  esplicitazione si ribadisce che la norma esclude la presentazione della polizza art. 93 nel caso di affidamento della progettazione. Nel caso in specie l’aggiudicatario avrà la certezza dello svolgimento della sola progettazione in quanto la Direzione Lavori è subordinata a effettivo finanziamento del MIUR.
Si rammenta pero che il concorrente affidatario dovrà presentare la poizza di cui all'art. 103 del DLGS 50/2016
 
12/12/2019 18:56
Quesito #10
Buon pomeriggio.
Con la presente per richiedervi cortesemente di chiarirci una serie di aspetti a nostro avviso non troppo chiari dalla lettura del disciplinare di gara.
Innanzitutto vi ricordiamo che la cauzione provvisoria, nel vostro disciplinare, contrariamente a quanto da voi affermato in data odierna nel chiarimento n. 8, viene richiesta alle pagine 2 e 26 dello stesso disciplinare di gara, nonché richiamata alle pagine 26, 32, 41, 57 e 65. Solamente a pagina 42 vi è una prescrizione in contraddizione con quanto più volte prescritto nel disciplinare.
Inoltre è necessario che ci forniate, cortesemente, delucidazioni in merito all’evidente contraddizione tra quanto asserito al chiarimento n. 2 e al chiarimento n. 5 (sopralluogo per RTP da parte di ciascuno dei componenti oppure da parte di uno di questi adeguatamente delegato da tutti gli altri futuri membri del RTP?).
Infine vi facciamo presente che in più parti del disciplinare vengono richiamati punti inesistenti, che generano una totale confusione nella comprensione dei requisiti di partecipazione richiesti, anche e soprattutto, in ordine alla partecipazione in raggruppamento, ma anche nella predisposizione dei dovuti documenti:
-    Il punto 3.1.3.1 viene richiamato nel vostro chiarimento n. 1 del 05/12/2019, ma nel disciplinare non ve ne è traccia alcuna.
-    Nella Tabella di pagina 18 “Progettazione DEFINITIVA” viene richiamato un punto 9.4, lettera C), ma nel disciplinare non ve ne è traccia alcuna.
-    A pagina 38, così come a pagina 39, viene citato un punto 3.1.1 che, nella stessa pagina 38 corrisponde al paragrafo “3.1.1. Raggruppamenti temporanei di operatori economici”, ma che, a pagina 41 corrisponde al paragrafo “3.1.1. Subappalto facoltativo ordinario (articolo 105 del Codice)”.
-    Sempre a pagina 38, così come a pagina 39, viene citato un punto 3.1.3, per nulla corrispondente con quanto prescritto al paragrafo “3.1.3. Consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane” di pagina 40.
-    A pagina 39, viene citato un punto 3.1.4 che, nella pagina 40 corrisponde al paragrafo “3.1.4. Operatori economici che ricorrono all’avvalimento:”.
-    A pagina 40, viene citato un punto 3.2.1. per nulla coincidente con quanto prescritto al paragrafo “3.2.1. Garanzia provvisoria (articolo 93 del Codice):”, di pagina 42.
Ciò solo per citarne alcuni. Per questo vi chiediamo cortesemente di rendere al più presto i dovuti chiarimenti, anche e soprattutto al fine di agevolare la partecipazione del maggior numero di concorrenti.
Restiamo in attesa di un vostro urgente riscontro al riguardo.
Cordiali saluti.

 
16/12/2019 13:54
Risposta
 
1) Si ribadisce quanto espresso nel chiarimento n. 9 del 12/12/2019 ed integrato in data 13/12/2019, che, come disposto nel comma 10 dell'art. 93 Dlgs 50/2016 e di seguito riportato:  "Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento.", essendo al momento certo solamente il finanziamento per la fase progettuale la garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria" al momento non è richiesta.
2) Relativamente al sopralluogo si ribadisce quanto espresso nel chiarimento n.8 che si riporta
Il sopralluogo va eseguito almeno da soggetto capogruppo;
Il capogruppo si identifica con il soggetto che in caso di aggiudicazione svolgerà l’attività prevalente (maggior valore);
Ciò premesso nel caso in cui l’attività prevalente deve essere svolta da un raggruppamento di tipo orizzontale già costituito il sopralluogo deve essere eseguito da capogruppo indicato fermo restando le seguenti regole :
- il sopralluogo,  può essere fatto esclusivamente:
- da un soggetto di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, attualmente in carica;
- da un dipendente dell’offerente, purché munito di apposita delega rilasciata da uno dei soggetti indicati in precedenza;
- da un soggetto terzo purché munito di apposita procura notarile;
In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art.37, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato (di cui all’elenco precedente) per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe  di tutti i suddetti operatori.
- Nel caso di raggruppamento da costituirsi il soggetto che esegue l'attività prevalente è un raggruppamento orizzontale da costituirsi il sopralluogo dovrà essere esperito da tutti i soggetti del raggruppamento fermo restando le regole citate - Il sopralluogo va eseguito almeno da soggetto capogruppo;
- Il capogruppo si identifica con il soggetto che in caso di aggiudicazione svolgerà l’attività prevalente (maggior valore);

- Ciò premesso nel caso in cui l’attività prevalente deovessere essere svolta da un raggruppamento di tipo orizzontale già costituito il sopralluogo deve essere eseguito da capogruppo indicanto fermo restando le seguenti regole :
il sopralluogo,  può essere fatto esclusivamente:
da un soggetto di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, attualmente in carica;
da un dipendente dell’offerente, purché munito di apposita delega rilasciata da uno dei soggetti indicati in precedenza;
da un soggetto terzo purché munito di apposita procura notarile;
In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art.37, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato (di cui all’elenco precedente) per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe  di tutti i suddetti operatori.
-Nel caso di raggruppamento da costituirsi il soggetto che esegue l'attività prevalente è un raggruppamento orizzontale da costituirsi il sopralluogo dovrà essere esperito da tutti i soggetti del raggruppamento fermo restando le regole citate
3) Per mero errore è stato indicato nella Tabella di pagina 18 “Progettazione DEFINITIVA” viene richiamato un punto 9.4, lettera C), anziché il punto 10.3 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
4) Si chiarisce altresì quanto segue:
a)     I requisii di idoneità professionale (iscrizione all'ordine professionale) devono essere posseduti da ciascun soggetto;
b)     Per requisiti di cui all'art. 80 si specifica che ciascun soggetto deve presentare le  dichiarazioni da cui rilevare l'assenza di elementi ostativi all'affidamento;
c)      in merito ai requisiti di natura economico-finanziari (punto 3.0.9) può essere raggiunto sommando quelli dei singoli operatori economici fermo restando tuttavia la condizione che il soggetto mandatario capogruppo deve possedere nella misura  nella misura superiore a ciascun mandatario ;
d)     in merito ai requisiti di natura economico-finanziari (punto 3.0.10.1) è possibile dimostrare la rispondenza cumulando i servizi dei vari soggetti che costituiscono l'eventuale R.T., resta comunque inteso il rispetto che il soggetto mandatario capogruppo deve possedere nella misura  nella misura superiore a ciascun mandatario;
e)     In merito al punto 3.0.10.2 i due servizi di punta possono essere svolti sia da un unico soggetto sia da due soggetti diversi del raggruppamento - mai da tre o più soggetti visto il divieto di frazionamento – per un importo complessivo pari a quello richiesto dagli atti di gara nel singolo ID.
         Per i diversi ID, per cui sono richiesti i servizi di punta, deve essere consentita la dimostrazione del requisito anche da parte di differenti componenti del raggruppamento; non è esigibile, infatti, la dimostrazione del requisito per tutte le ID da parte di un solo componente del RTP (ovvero dai due previsti in base alla seconda opzione contemplata nel Bando tipo).
         Nei raggruppamenti verticali, invece, ciascun componente deve possedere i doppi servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, con l’eccezione dei due servizi di punta attinenti alla categoria prevalente che devono essere posseduti dalla mandataria.
 

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