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Gara #116

  • SERVIZI DI SUPPORTO NELLE ATTIVITA’ DI COMPETENZA DEI PRINCIPALI TRIBUTI (I.M.U. –TASI –TARI)
  • SERVIZI DI SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ DI RECUPERO EVASIONE MEDIANTE ACCERTAMENTO TRIBUTARIO DELL’I.M.U., DELLA TASI, DELLA TARI, PER LE ANNUALITA’ ACCERTABILI
  • SERVIZI DI SUPPORTO AL COMUNE PER LE ATTIVITÀ INERENTI LA COMPARTECIPAZIONE AL RECUPERO DELLE IMPOSTE ERARIALI
  • CONCESSIONE DELLA SOLA RISCOSSIONE COATTIVA DELL’I.M.U., DELLA TASI E DELLA TARI E DI ALTRE ENTRATE COMUNALI.
Comune di Cassino
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27/11/2019
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666 - Servizi di tesoreria

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  • SERVIZI DI SUPPORTO NELLE ATTIVITA’ DI COMPETENZA DEI PRINCIPALI TRIBUTI (I.M.U. –TASI –TARI)
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​​​​​​​Comune di Cassino
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Codice Fiscale Denominazione Ruolo
02478610583 I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL
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Scadenze

11/03/2020 10:00
17/03/2020 12:00
20/03/2020 09:30

Avvisi

24/02/2020
avviso

Allegati

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20/10/2023 14:45
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Chiarimenti

04/12/2019 11:16
Quesito #1
Premesso che il Bando-Disciplinare di gara, al punto 3.1.3. Requisiti Di Capacità Tecnica E Professionale richiede ai concorrenti, tra gli altri, il requisito di cui al punto e):
“possesso della certificazione del sistema di qualità, in corso di validità, conforme alle norme della serie BS OHSAS 18001/2007 per gli aspetti relativi ai sistemi di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, rilasciata da organismi accreditati;”.
Considerato che nella stessa materia è stata emanata la norma ISO 45001:2018 la quale sostituirà la BS OHSAS 18001:2007 e considerato che è in corso dal 2018 la migrazione delle certificazioni BS OHSAS le quali perderanno ogni validità dal 12 marzo 2021.
Poiché la scrivente azienda ha in corso il processo di certificazione in base alla nuova norma ISO 45001:2018
SI CHIEDE
Se l’impegno a ottenere la certificazione a norma ISO 45001:2018 soddisfi il citato requisito di cui alla lettera e) del punto 3.1.3 del Bando-Disciplinare di gara.
Distinti saluti
 
04/12/2019 18:39
Risposta
In riferimento al quesito posto si specifica che il concorrente non solo deve avere i requisiti previsti per la partecipazione, compresa la certificazione, al momento della presentazione della domanda, ma deve conservarli per tutta la durata della gara e dell’appalto, solo se aggiudicatario. 

Nello specifico  il concorrente deve essere già titolare di certificazione (sia essa rilasciata ai sensi della serie BS OHSAS 18001/2007 sia essa rilasciata in base alla nuova norma ISO 45001:2018) alla  data di presentazione della domanda di partecipazione e conservarla, fatti salvi i necessari rinnovi entro la data di scadenza, per tutta la data di durata della gara e dell’appalto.  
 
12/12/2019 12:16
Quesito #2
QUESITO sull’interpretazione del requisito di partecipazione 3.1.3 Si premette che il disciplinare chiarisce - che in materia di requisiti di ammissione alle gare di appalto della Pubblica Amministrazione, le norme regolatrici, sia comunitarie che interne, prevedono fattispecie elastiche strutturate su concetti non tassativi, indeterminati, che implicano per la loro definizione da parte dell’interprete un rinvio alla realtà sociale (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 3448 del 4 giugno 2009). - che rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione la fissazione di requisiti di partecipazione ad una gara di appalto diversi, ulteriori e più restrittivi di quelli legali, salvo però il limite della logicità e ragionevolezza degli stessi e della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito, in modo tale da non restringere oltre lo stretto indispensabile la platea dei potenziali concorrenti e da non precostituire situazioni di assoluto privilegio (cfr. AVCP, parere n. 83 del 29 aprile 2010, Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 8914 del 29 dicembre 2009; Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n.2304 del 3 aprile 2007; Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 6534 del 23 dicembre 2008; Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 9305 del 31 dicembre 2003, TAR Puglia Bari, Sez. I, n. 1511 del 28 aprile 2010; TAR Molise, Sez. I, n. 107, del 2 aprile 2008). Si premette inoltre che i requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti ai fini della partecipazione alla gara ai punti 3.1.1 e 3.1.2 del disciplinare si riferiscono alla effettuazione di “servizi analoghi”, mentre, in modo ingiustificato e non motivato, il requisito di capacità tecnica e professionale previsto al punto 3.1.3 del disciplinare, introduce il concetto di “servizio identico”. Difatti, è insegnamento del tutto consolidato che, in linea di principio, le SA hanno il potere di fissare nella lex specialis parametri di capacità tecnica dei partecipanti e requisiti soggettivi specifici di partecipazione avendo un margine apprezzabile di discrezionalità nel richiedere detti requisiti anche più severi rispetto a quelli normativamente previsti, purché i requisiti richiesti siano attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto e la loro applicazione più rigorosa si correli a circostanze debitamente giustificate e motivate e rispondenti ad un precipuo interesse pubblico. Ebbene, negli atti di gara manca il riferimento alla giustificazione e motivazione posta a fondamento della previsione di detto requisito; motivo per il quale detta clausola, per il suo contenuto restrittivo rispetto al criterio della massima apertura concorrenziale alle gare della p.a., implicava che il requisito dell’identità dei servizi doveva essere adeguatamente motivato e rispondente ad un precipuo interesse pubblico. Per semplicità espositiva si riporta il testo integrale del punto nel quale è mancante la giustificazione e motivazione in tal senso: 3.1.3. Requisiti Di Capacità Tecnica E Professionale a) Aver svolto negli ultimi cinque anni, con esito positivo ottimale e senza alcun addebito, anche in modo non continuativo, servizi o gestione in concessione di attività identiche a quelle oggetto di gara della durata di almeno due anni, in almeno cinque comuni di cui almeno uno con popolazione di 30.000 abitanti. La specifica richiesta è per ciascuna delle attività della tabella seguente

(òeggi tabella di cii al punto 3.1.3 del bando disciplinare)


Ad ogni buon conto, nel merito si evidenzia che costituisce oramai comportamento consolidato da parte della pubblica amministrazione, anche per effetto di adeguamento ai recenti assetti raggiunti dalla giurisprudenza amministrativa, quello di inserire nei bandi di gara con riferimento al pregresso svolgimento, da parte dei concorrenti, requisiti inerenti servizi non “identici”, bensì “analoghi” a quelli posti a base di gara.

Tanto, al fine di evitare oltremodo il restringimento della platea dei concorrenti e, nel contempo, di apprezzare, in concreto, la loro specifica attitudine alla effettiva, puntuale e compiuta realizzazione delle prestazioni oggetto della gara, costituendo le precedenti esperienze significativi elementi sintomatici in tal senso. La giurisprudenza, ha invero chiarito come il concetto di “servizi analoghi" è, sotto il profilo ontologico, differente e contrapposto, nel campo dei pubblici appalti, a quello di servizi "identici". Segnatamente, mentre il "servizio identico" postula una assoluta uguaglianza degli elementi caratterizzanti, il concetto di "servizi analoghi" implica la necessità di ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, di guisa che la prescrizione concernente lo svolgimento di servizi analoghi deve ritenersi soddisfatta ove il concorrente dimostri di aver espletato servizi che all’esito di un confronto svolto in concreto, tenendo conto del contenuto intrinseco delle prestazioni nonché della tipologia e dell'entità delle attività eventualmente coincidenti, facciano emergere elementi di similitudine con i servizi oggetto di affidamento. (Consiglio di Stato, Sez. III, 23 agosto 2018, n. 5040). Con la conseguenza che la stazione appaltante non è legittimata a escludere dalla partecipazione i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività oggetto dell'appalto (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 31 maggio 2018, n. 3267). Trattasi di un assetto - quello fin qui descritto - rispondente alla ratio sottesa alla clausola in commento, appunto coincidente con il contemperamento tra l'esigenza di selezionare un imprenditore qualificato e il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche. Del resto, nel caso che ci occupa, non può sottacersi che le attività che l’ente si accinge ad affidare sono del tutto speculari tra di loro; a titolo esemplificativo e non esaustivo è indubbio che per le attività riferite ai tributi IMU, TASI e TARI vi sia una sostanziale uguaglianza sia dal punto di vista normativo (medesima la norma istitutiva della IUC riferita alle sue componenti IMU/TASI/TARI) che dal punto di visto applicativo (medesimi i presupposti applicativi) (vedasi comma 639 e seguenti della LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147); motivo per il quale sarebbe del tutto ingiustificato estromette a priori un concorrente che sia in possesso dei requisiti circa lo svolgimento di attività riferite ad un tributo piuttosto che all’altro ovvero, riferite allo svolgimento di servizi analoghi. Per quanto premesso, alla luce dei motivi indicati, ed al fine di impedire il manifestarsi della sproporzionalità ed indebita restrizione della platea dei concorrenti, si chiede di confermare che i requisiti indicati dalla SA al punto 3.1.3. del disciplinare di gara rubricato: “Requisiti Di Capacità Tecnica E Professionale” non debbano effettivamente essere posseduti con riferimento ad attività identiche a quelle dedotte nel disciplinare e, conseguentemente, che non sia necessario possedere per ciascuno dei cinque comuni committenti la referenza avente ad oggetto lo svolgimento dei servizi di supporto alla gestione ordinaria, di recupero evasione e di riscossione coattiva, contemporaneamente e congiuntamente, per IMU, TASI e TARI, e di confermare, quindi, che è sufficiente a soddisfacimento del requisito attestare il possesso di cinque referenze di altrettanti comuni per servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento svolti per almeno due anni con esito positivo e senza alcun addebito, che nel complesso siano tali da documentare una pregressa esperienza dell’operatore economico nell’espletamento dei servizi previsti dalla gara in riferimento alle diverse fattispecie di entrata, anche se in relazione a servizi svolti disgiuntamente e non contemporaneamente.

 
13/12/2019 14:16
Risposta
Premesso che in materia di requisiti di  ammissione alle gare di appalto della Pubblica Amministrazione, le norme  regolatrici, sia comunitarie che interne, prevedono fattispecie elastiche  strutturate su concetti non tassativi, indeterminati, che implicano per la loro  definizione da parte dell’interprete un rinvio alla realtà sociale (Consiglio  di Stato,  Sez. VI, sentenza n. 3448 del  4 giugno 2009). Conseguentemente, come già precisato anche dall’ANAC già AVCP ,  rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione la fissazione di requisiti  di partecipazione ad una gara di appalto diversi, ulteriori e più restrittivi  di quelli legali, salvo però il limite della logicità e ragionevolezza degli  stessi  e della loro pertinenza e congruità  a fronte dello scopo perseguito, in modo tale da non restringere oltre lo  stretto indispensabile la platea dei potenziali concorrenti e da non  precostituire situazioni di assoluto privilegio (cfr. AVCP, parere n. 83 del 29  aprile 2010, Consiglio di Stato,  Sez. V,  sentenza n. 8914 del 29 dicembre 2009; Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza  n.2304 del 3 aprile 2007; Consiglio di Stato,   Sez. V, sentenza n. 6534 del 23 dicembre 2008; Consiglio di Stato,  Sez. V, sentenza n. 9305 del 31 dicembre  2003,  TAR Puglia Bari, Sez. I, n. 1511  del 28 aprile 2010; TAR Molise, Sez. I, n. 107, del 2 aprile 2008).

Richiamato il principio di equivalenza di cui all’art. 68 del D.Lgs 50/2016

Per quanto sopra ed a riscontro del quesito posto si rappresenta che il concorrente ha l’onere di dimostrare, in sede di presentazione della documentazione amministrativa, l’equivalenze delle attività svolte a  quelle dettagliatamente descritte agli artt. 9 e 10 del capitolato d’oneri
 
11/12/2019 10:12
Quesito #3
Si richiede la pubblicazione dell’allegato 1 riportante l’elenco del personale impiegato nella società uscente, oggetto della clausola sociale ex art 8 del capitolato di gara. Tale documento risulta citato a pagina 11 del captolato di gara, ma non è  presente nalla documentazione pubblicata.
16/12/2019 14:57
Risposta
Si seguito si riporta quanto comunicato dal concessionario uscente in materia di personale utilizzato per la commessa la cui convenzione è scaduta:

Oggetto: Riscontro alla Vs prot. 42942


In riscontro alla Vs nota in oggetto si comunicano di seguito i dati richiesti:
 
  • N. 8 unità impiegate
  • N. 216 ore/settimanali complessive
  • CCNL applicato: Terziario Confcommercio
  • Qualifica e livelli retributivi n. 8 impiegati con inquadramento al 5° liv.
  • Nessun lavoratore assunto ai sensi della L. 69/99

Restando a disposizione, si porgono cordiali saluti.
 
13/12/2019 15:16
Quesito #4
Buongiorno, con riferimento alla procedura in oggetto si chiedono i seguenti chiarimenti:
- si chiede di conoscere quali siano le attività principali e quali quelle secondarie e relativi importi.
- si chiede cosa si intende per "servizi di supporto nelle attività di competenza dei principali tributi".
- si chiede conferma che il fatturato specifico si possa comprovare con i bilanci oppure con gli attestati di buon esito resi dagli Enti pubblici dove si attestano gli importi incassati. 
- in caso di partecipazione in RTI, il possesso delle certificazioni di qualità richieste da disciplinare, in capo a quali imprese raggruppate deve essere imputato?
- si chiede se per “principali tributi”  in alternativa ai tributi IMU-TASI-TARI possano essere considerati validi i servizi svolti per l’ICI e la TARSU.
Si resta in attesa di un cortese riscontro in merito. Cordiali saluti
 
17/12/2019 17:13
Risposta
quesito:  - si chiede di conoscere quali siano le attività principali e quali quelle secondarie e relativi importi. 

Risposta: In analogia a quanto avviene per i lavori l’attività principale è quella di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento e indicate nei documenti di gara

quesito - si chiede cosa si intende per "servizi di supporto nelle attività di competenza dei principali tributi". 

risposta: si invita a leggere l’art. 9 del capitolato 

quesito - si chiede conferma che il fatturato specifico si possa comprovare con i bilanci oppure con gli attestati di buon esito resi dagli Enti pubblici dove si attestano gli importi incassati. 

risposta: Il fattiruato specifico può essere desunto solo dalle attività rese e può essere comprovato con i bilanci solo se coincide con il fatturato globale (ossia l’impresa svolge solo attvità analoghe a quelle di gara) QUindi è oppotuno che il concorrente produca una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 contenente un  elenco, completo dei dati indispensabili alle verifiche, delle attività specifiche in servizi analoghi e concessioni rese nell’ultimo triennio.

quesito - in caso di partecipazione in RTI, il possesso delle certificazioni di qualità richieste da disciplinare, in capo a quali imprese raggruppate deve essere imputato? 

risposta al fine di garantire l’efficacia della richiesta le certificazione devono essere possedute da tutte le imprese raggruppate

quesito: - si chiede se per “principali tributi”  in alternativa ai tributi IMU-TASI-TARI possano essere considerati validi i servizi svolti per l’ICI e la TARSU.

risposta: come già riscontrato per un altro quesito 

Premesso che in materia di requisiti di  ammissione alle gare di appalto della Pubblica Amministrazione, le norme  regolatrici, sia comunitarie che interne, prevedono fattispecie elastiche  strutturate su concetti non tassativi, indeterminati, che implicano per la loro  definizione da parte dell’interprete un rinvio alla realtà sociale (Consiglio  di Stato,  Sez. VI, sentenza n. 3448 del  4 giugno 2009). Conseguentemente, come già precisato anche dall’ANAC già AVCP ,  rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione la fissazione di requisiti  di partecipazione ad una gara di appalto diversi, ulteriori e più restrittivi  di quelli legali, salvo però il limite della logicità e ragionevolezza degli  stessi  e della loro pertinenza e congruità  a fronte dello scopo perseguito, in modo tale da non restringere oltre lo  stretto indispensabile la platea dei potenziali concorrenti e da non  precostituire situazioni di assoluto privilegio (cfr. AVCP, parere n. 83 del 29  aprile 2010, Consiglio di Stato,  Sez. V,  sentenza n. 8914 del 29 dicembre 2009; Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza  n.2304 del 3 aprile 2007; Consiglio di Stato,   Sez. V, sentenza n. 6534 del 23 dicembre 2008; Consiglio di Stato,  Sez. V, sentenza n. 9305 del 31 dicembre  2003,  TAR Puglia Bari, Sez. I, n. 1511  del 28 aprile 2010; TAR Molise, Sez. I, n. 107, del 2 aprile 2008).

Richiamato il principio di equivalenza di cui all’art. 68 del D.Lgs 50/2016

Per quanto sopra ed a riscontro del quesito posto si rappresenta che il concorrente ha l’onere di dimostrare, in sede di presentazione della documentazione amministrativa, l’equivalenze delle attività svolte a  quelle dettagliatamente descritte agli artt. 9 e 10 del capitolato d’oneri


CORREZIONE RISPOSTA QUESITO.
Con riferimento al primo quesito posto, che si riporta qui di seguito per facilità di lettura: “si chiede di conoscere quali siano le attività principali e quali quelle secondarie e relativi importi”, si rettifica quanto erroneamente riportato in precedenza, chiarendo che in mancanza di specifica distinzione espressa tra prestazioni principali e secondarie effettuata nella lex specialis, non è possibile procedere all’individuazione della prestazione prevalente su base meramente quantitativa, considerato altresì che nel caso di specie le varie attività richieste possono considerarsi omogenee.
Affinché possa parlarsi di una distinzione tra attività principali e secondarie, è necessario che l’oggetto dell’appalto riguardi prestazioni e tipologie di servizi effettivamente autonome e specifiche, differenziabili e scorporabili, tanto da poter essere svolte da soggetti distinti, dotati di determinati requisiti di qualificazione, idonei allo svolgimento di quelle particolari prestazioni che costituiscono secondo la stazione appaltante, valore secondario.
Nel caso di specie, tali requisiti non appaiono sussistere e, pertanto, non vi è distinzione tra attività principali e secondarie.


 
13/12/2019 15:17
Quesito #5
Buongiorno, con riferimento alla procedura in oggetto si chiedono i seguenti chiarimenti:

- si chiede di indicare specificatamente la prestazione “principale” e quelle “secondarie” nonché i relativi importi, come previsto dall’art. 48, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e come confermato anche dalla più recente giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 ottobre 2018, n. 6032), che afferma espressamente che è precluso al partecipante alla gara procedere di sua iniziativa alla scomposizione del contenuto delle prestazioni all’interno di un raggruppamento di tipo verticale.
- Si chiede di chiarire se in caso di partecipazione in  RTI le certificazioni di qualità previste dal disciplinare al punto 3.1.3 lettere d) ed e) devono essere in capo alla mandataria o anche alle mandanti; nel caso in cui tali certificazioni devono essere in possesso di tutte le aziende del costituendo RTI si chiede se l'avvalimento di tali certificazioni può essere effettuato fra i soggetti facenti parte di un RTI costituendo.
- si chiede cosa si intende per "servizi di supporto nelle attività di competenza dei principali tributi".
- si chiede conferma che il fatturato specifico si possa comprovare con i bilanci oppure con gli attestati di buon esito resi dagli Enti pubblici dove si attestano gli importi incassati. 
- si chiede se per “principali tributi”  in alternativa ai tributi IMU-TASI-TARI possano essere considerati validi i servizi svolti per l’ICI e la TARSU.
Si resta in attesa di un cortese riscontro in merito. Cordiali saluti

 
17/12/2019 17:23
Risposta
RISPOSTA AL QUESITO

1. Come già chiarito in risposta ad un altro quesito, in mancanza di specifica distinzione espressa tra prestazioni principali e secondarie effettuata nella lex specialis, non è possibile procedere all’individuazione della prestazione prevalente su base meramente quantitativa, considerato altresì che nel caso di specie le varie attività richieste possono considerarsi omogenee.
Affinché possa parlarsi di una distinzione tra attività principali e secondarie, è necessario che l’oggetto dell’appalto riguardi prestazioni e tipologie di servizi effettivamente autonome e specifiche, differenziabili e scorporabili, tanto da poter essere svolte da soggetti distinti, dotati di determinati requisiti di qualificazione, idonei allo svolgimento di quelle particolari prestazioni che costituiscono secondo la stazione appaltante, valore secondario.
Nel caso di specie, tali requisiti non appaiono sussistere e, pertanto, non vi è distinzione tra attività principali e secondarie.
Ai concorrenti alla procedura, pertanto, sarà consentito il solo ricorso a raggruppamenti di tipo orizzontale.
Ciò che caratterizza il raggruppamento di tipo verticale, infatti, è la disomogeneità e la differenziazione delle capacità e dei requisiti posseduti dai componenti del raggruppamento medesimo, portatori – nel caso di ATI verticali – di competenze distinte e differenti, non ravvisabili nell’Appalto de quo.

2.
Con riferimento al possesso delle certificazioni di cui ai punti 3.1.3. lettere d) ed e), esse devono essere possedute da ciascun partecipante al raggruppamento, ferma restando la possibilità, come indicato anche al punto 3.2.4. del Disciplinare di gara, di avvalersi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. In tal caso, si invitano i concorrenti a prestare particolare attenzione al contenuto del Contratto di avvalimento, che dovrà essere conforme alle indicazioni fornite in merito dallla giurisprudenza e dall’ANAC.

3. Con riferimento alla specificazione di cosa si intenda per “servizi di supporto nelle attività di competenza dei principali tributi”, come già indicato in risposta a precedenti quesiti, si intendono le attività descritte nel Capitolato Tecnico, in particolare all’art. 9.

4. Come già chiarito in risposta ad altri quesiti, il fatturato specifico può essere desunto solo dalle attività rese e, pertanto, può essere comprovato con i bilanci solo se coincide con il fatturato globale (ossia l’impresa svolge solo attività analoghe a quelle di gara).È quindi opportuno che il concorrente produca una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 contenente un  elenco, completo dei dati indispensabili alle verifiche, delle attività specifiche in servizi analoghi e concessioni rese nell’ultimo triennio

5. Con riferimento all’assimilabilità di ICI e TARSU a IMU-TASI e TARI, come già riscontrato per un altro quesito , Premesso che in materia di requisiti di  ammissione alle gare di appalto della Pubblica Amministrazione, le norme  regolatrici, sia comunitarie che interne, prevedono fattispecie elastiche  strutturate su concetti non tassativi, indeterminati, che implicano per la loro  definizione da parte dell’interprete un rinvio alla realtà sociale (Consiglio  di Stato,  Sez. VI, sentenza n. 3448 del  4 giugno 2009). Conseguentemente, come già precisato anche dall’ANAC già AVCP ,  rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione la fissazione di requisiti  di partecipazione ad una gara di appalto diversi, ulteriori e più restrittivi  di quelli legali, salvo però il limite della logicità e ragionevolezza degli  stessi  e della loro pertinenza e congruità  a fronte dello scopo perseguito, in modo tale da non restringere oltre lo  stretto indispensabile la platea dei potenziali concorrenti e da non  precostituire situazioni di assoluto privilegio (cfr. AVCP, parere n. 83 del 29  aprile 2010, Consiglio di Stato,  Sez. V,  sentenza n. 8914 del 29 dicembre 2009; Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza  n.2304 del 3 aprile 2007; Consiglio di Stato,   Sez. V, sentenza n. 6534 del 23 dicembre 2008; Consiglio di Stato,  Sez. V, sentenza n. 9305 del 31 dicembre  2003,  TAR Puglia Bari, Sez. I, n. 1511  del 28 aprile 2010; TAR Molise, Sez. I, n. 107, del 2 aprile 2008).
Richiamato il principio di equivalenza di cui all’art. 68 del D.Lgs 50/2016
Per quanto sopra ed a riscontro del quesito posto si rappresenta che il concorrente ha l’onere di dimostrare, in sede di presentazione della documentazione amministrativa, l’equivalenze delle attività svolte a  quelle dettagliatamente descritte agli artt. 9 e 10 del capitolato d’oneri



 
17/12/2019 09:54
Quesito #6
Premesso che a pag. 8 del capitolato, la S.A. richiede:  “per garantire l’espletamento dell’affidamento oggetto di gara, al fine di non disperdere le utilità di know -how dei servizi informatici già in uso presso l’Ente, l’aggiudicatario si avvale del software gestionale informatico installato”, si chiede pertanto, di indicare quale software gestionale è in uso e di quali moduli è composto.
 
18/12/2019 09:59
Risposta
Il software in uso per l'applicativo tributi è "Gestione tributi maggiori IUC ++" della ditta Advanced Systems srl collegato anche ai modulo link-mate e pagopa.
 
20/12/2019 10:00
Quesito #7
Lo scrivente operatore economico chiede alla S.A. che venga specificato, sia per quanto riguarda l’IMU, la TASI che la TARI, per gli anni indicati dall’art. 2 del Capitolato di gara, l’importo emesso, riscosso, residuo e da avviare a coattiva, compreso il numero di atti.
Si chiede, inoltre, di conoscere l’ammontare delle entrate comunali scadute e non riscosse, che l’Ente deve avviare alla riscossione coattiva.
In aggiunta, si pone un ulteriore quesito riguardante l’ammontare dei canoni annuali di hosting per avvalersi del software gestionale installato presso l’Ente.
In attesa di cortese riscontro si porgono cordiali saluti.

 
24/12/2019 11:34
Risposta
Premesso che nella fase di sopralluogo obbligatorio il concorrente può avere a disposizione tutte le informazioni che ritiene indispensabili per una corretta formulazione dell’offetta

Si riscontra il quesito posto:

- TARI 2019 n. avvisi 16.222 di € 6.645.297,71 oltre add.le provinciale
- solleciti TARI 2017 n. avvisi 4.414 spediti
 
- accertamenti IMU 2017 n. avvisi circa 800 € 1.408.587,00 emesso notificato - € 1.020.836,50 da incassare
- accertamenti TARI 2014/2015 n. avvisi 4.582 € 1.987.048,00 emesso notificato - € 1.919.690,00 da incassare
- accertamenti TASI 2014 n. avvisi 463 € circa 100.000,00 da incassare
 
entrate scadute da avviare alla riscossione coattiva:
- da precedente affidamento residui da avvisi di accertamento (ICI- IMU  / TARSU-TARES-TARI) circa € 12.000.000,00
- altre entrate CDS, lampade votive, entrate patrimoniali circa € 900.000,00
 
canone hosting Gestione IUC +++ importo annuo compreso iva € 18.788,00 - linkmate pagoPA € 7.320,00 costo annuo




 
13/01/2020 09:21
Quesito #8
Quesito: esperienza del personale addetto al front office – clausola sociale ex art 8 del capitolato di gara..

-Stante la previsione del disciplinare di gara che al punto C.7 prevede l’indicazione nel progetto tecnico del numero di persone addette al front office, definendo tale elemento di valutazione “quantitativo” e rapportando la valutazione stessa all’esperienza di front office,

-stante l’ulteriore previsione dell’art.8 del capitolato di gara che prevede “…il concorrente allega all’offerta un progetto di riassorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa…” nonché “…per l’esecuzione delle attività del presente affidamento è richiesto: nr.3 figure in possesso di titolo di studi non inferiore a diploma di laurea magistrale secondo il vecchio ordinamento ovvero diploma di laurea rilasciato secondo il vigente ordinamento attinente al profilo richiesto; nr.4 figure in possesso di titolo di studio non inferiore a diploma scuola secondaria attinente al profilo richiesto…”.

si chiede di conoscere.
  1. L’esperienza maturata al front office, in termini di anni, delle nr. 8 risorse oggetto di clausola sociale;
  2. Il titolo di studi del suddetto personale;
  3. Se l’indicato progetto di riassorbimernto di cui all’art.8 del capitolato di gara sia ricompreso nelle 128 facciate che dovranno comporre l’offerta tecnica oppure il numero delle pagine sia ulteriore rispetto alle 128 previste
  4. Se l’indicato progetto di riassorbimernto di cui all’art.8 del capitolato di gara debba essere un documento formalmente separato dall’offerta tecnica di cui rappresenta un allegato oppure costituire un capitolo del documento della stessa offerta tecnica. 




 
21/01/2020 16:14
Risposta
1) L’esperienza maturata al front office, in termini di anni, delle nr. 8 risorse oggetto di clausola sociale:circa 5 anni per n. 6 risorse e circa 2 anni per n. 2 risorse;
2) Il titolo di studi del suddetto personale n. 4 laureati e n. 4 diplomati.
 3) il progetto è ricompreso nelle 128 cartelle previste
4) il progetto di riassorbimento deve costituire un capitolo

 
11/03/2020 09:31
Quesito #9
Buongiorno.
in relazione alla garanzia provvisoria si chiede se, stante l’emergenza sanitaria ed avendo già l’operatore economico provveduto a richiedere la garanzia per la precedente scadenza fissata al 10.02.2020, sia possibile, nel caso in cui si avessero difficoltà all’emissione di un nuovo documento, ritenere valida la precedente garanzia fatto salvo il soccorso istruttorio.
 
11/03/2020 13:45
Risposta
Riscontrata l'emergenza sanitaria in corso, nel caso di difficoltà nell'emissione della nuova garanzia si riterrà  valida la precedente in attesa di emissione di nuovo.
 
06/03/2020 14:38
Quesito #10
In riferimento alla gara SUA N. 60/2019, avente ad oggetto:
- SERVIZI DI SUPPORTO NELLE ATTIVITA’ DI COMPETENZA DEI PRINCIPALI TRIBUTI (I.M.U. –TASI –TARI)
- SERVIZI DI SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ DI RECUPERO EVASIONE MEDIANTE ACCERTAMENTO TRIBUTARIO DELL’I.M.U., DELLA TASI, DELLA TARI, PER LE ANNUALITA’ ACCERTABILI
- SERVIZI DI SUPPORTO AL COMUNE PER LE ATTIVITÀ INERENTI LA COMPARTECIPAZIONE AL RECUPERO DELLE IMPOSTE ERARIALI
- CONCESSIONE DELLA SOLA RISCOSSIONE COATTIVA DELL’I.M.U., DELLA TASI E DELLA TARI E DI ALTRE ENTRATE COMUNALI;

stante la prescrizione contenuta nel disciplinare di gara, ovvero all'art. 3.1.5, lett. g) circa il possesso di un sistema di qualità, in corso di validità, conforme alle norme della serie BS OHSAS 18001/2007 per gli aspetti relativi ai sistemi di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, rilasciata da organismi accreditati, siamo a significare quanto a seguire.

-Acclarato che l’avvalimento può avere ad oggetto, secondo consolidata giurisprudenza, anche la certificazione di qualità di cui un concorrente sia privo, stante anche la portata dell'art. 89 del D.lgs. 50/2016) che non pone alcuna limitazione all'istituto in argomento, se non per i requisiti strettamente personali di carattere generale;
-avuto conto anche la preclusione per le stazioni appaltanti della possibilità di operare restrizioni al suo utilizzo;
-visto che nell’ottica dell’ordinamento comunitario, l’avvalimento miri ad incentivare la concorrenza, nell’interesse delle imprese, agevolando l’ingresso nel mercato di nuovi soggetti;
-ravvisata che la certificazione di qualità deve, peraltro,  essere annoverata tra i requisiti speciali di carattere tecnico-organizzativo - che sono suscettibili di avvalimento - giacché l'attestazione ivi contenuta attiene al sistema gestionale dell'azienda e all'efficacia del suo processo operativo.

Tutto quanto sopra premesso,   “la certificazione di qualità", essendo connotata dal precipuo fine di valorizzare gli elementi di eccellenza dell’organizzazione complessiva, è da considerarsi anch’essa requisito di idoneità tecnico organizzativa dell’impresa, quindi da inserirsi tra gli elementi idonei a dimostrare la capacità tecnico professionale di un’impresa, assicurando che l’impresa cui sarà affidato il servizio o la fornitura sarà in grado di effettuare la prestazione nel rispetto di un livello minimo di qualità accertato da un organismo a ciò predisposto, si è cortesemente a richiederVi se il requisito in parola, in caso di partecipazione in associazione di imprese, si intende soddisfatto anche se posseduto dal raggruppamento nel suo insieme (in capo alla mandataria o mandante).

In attesa di un cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.

 
11/03/2020 15:33
Risposta
In relazione al quesito posto si specifica che in caso di patecipazione in ATI il requisito deve essere posseduto sia dalla mandante che dalla mandantaria. 

Si conferma quanto riportato nella premessa del quesito ossia che l’orinentamento giurisprudenziale riconosce la posibilità di utilizzare l’istituto dell’avvalimento anche per le certificazioini

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