Inviato esito

Gara #146

GARA SUA N. 12 /2020 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TEATRO COMUNALE DEL COMUNE DI FIUGGI (FR)
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Informazioni appalto

17/02/2020
Aperta
Lavori
€ 555.266,24
Ricci Roberto
Comune di Fiuggi

Categorie merceologiche

45212322 - Lavori di costruzione di teatri

Lotti

Inviato esito
1
8201766769
Qualità prezzo
GARA SUA N. 12 /2020 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TEATRO COMUNALE DEL COMUNE DI FIUGGI (FR)
GARA SUA N. 12 /2020 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TEATRO COMUNALE DEL COMUNE DI FIUGGI (FR)
€ 538.735,93
€ 0,00
€ 16.530,31
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
12497121009 APPALTI & SERVIZI S.P.A.
Visualizza partecipanti

Scadenze

12/03/2020 11:00
17/03/2020 12:00
12/05/2020 09:00

Avvisi

Allegati

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Chiarimenti

18/02/2020 12:12
Quesito #1
Buongiorno, premesso che abbiamo la SOA per la categoria OG1 IV e OG11 II, con la presente si chiedeva se per partecipare alla gara di cui in ogetto la categroia OS2 può essere subappaltata per intero. 
distinti saluti 
19/02/2020 11:53
Risposta
Si conferma quanto disposto nel disciplinare di gara al punto 2.3 di seguito riportato: “Ai sensi dell’art. 105, c. 5 del D.Lgs 50/2016 l’eventuale subappalto per la categoria OG 11 e OS 2A non può superare  complessivamente il 30% dell'importo di ciascuna lavorazione nella stessa categoria e non concorre al limite di cui all’art. 105 c. 2”. Per l’esecuzione dei lavori pari al restante 70% il concorrente potrà:
  • eseguirli direttamente se in possesso dei requisiti attraverso la dimostrazione di attestazione SOA in categoria OS 2A almeno classe I o secondo quanto stabilito dall’art. 90 del DPR 207/2010;
  • utilizzare l’istituto dell’avvalimento in quanto la lavorazione ha una incidenza minore del 10% sul totale;
  • ricorrere al R.T.I.  verticale
Pertanto per quanto sopra e richiamato dal DM 248/2016 e dall’art. 105 c. 5 la categoria  OS 2A  non può essere sub appaltata al 100%.
 
20/02/2020 12:34
Quesito #2
Il Bando e disciplinare di gara a pag. 12 – punto 3) primo alinea prevede che “ i lavori sulle superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale OS 2A di importo presunto pari a Euro 1.834,63 rappresentando lo 0,34% del totale dell’appalto ed essendo una categoria di cui la D.M. n. 248/2016 possono essere eseguiti direttamente dall’affidatario se in possesso dei requisiti attraverso la dimostrazione di attestazione SOA in categoria OS 2A almeno classe I o secondo quanto stabilito dall’art.90 del D.P.R. n.207/10”.
Nel caso di specie si chiede di confermare la possibilità di partecipazione per l’operatore economico che sia in possesso delle classifiche richieste per la Categorie OG 2, OG 1 e OG 11 e che intenda subappaltare totalmente l’importo della Categoria OS 2A di Euro 1.834,63, quest’ultimo importo compreso nella classifica della categoria prevalente.
L’art.90 del D.P.R. n.207/10 recita che “Per le categorie specializzate la qualificazione può essere sostituita dal subappalto, purchè l’importo della categoria scorporabile, di cui non si possiede la qualificazione, sia compreso nella classifica della categoria prevalente.
Si rimane in attesa di riscontro al riguardo
Distinti saluti
 
20/02/2020 13:47
Risposta
Come già riscontrato al quesito n. 1 la categoria OS 2A non può essere subappaltata totalmente, ma solo nel limite del 30% dell’importo della categoria stessa - cfr. art. 105, co. 5 D.Lgs 50/2016 e art. 1, co. 2 del D.M. 248/2016.
 
20/02/2020 17:04
Quesito #3
Buonasera,
in relazione al disciplinare della gara di cui in oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti:
  1. è possibile partecipare singolarmente con la cat. OG2 class. V, la OS2 class. V e la OG1 class. III bis, coprendo anche la cat. OG11 richiesta nel bando e non posseduta dalla scrivente.
  2. In caso di risposta negativa alla precedente domanda, la scrivente impresa possiede comunque i seguenti certificati di lavori eseguiti negli ultimi 5 anni:
OG11 - € 51.031,73
OS30 - € 37.500,00
OS30 - € 64.943,37
Ai sensi dell’ art. 90 DPR 207/2010, si chiede conferma o meno se tali certificati possano coprire la cat. OG11 (di importo € 87.749,06) prevista nel bando di gara.
  1. In relazione al punto 4.1.2 del disciplinare, se l’ impresa volesse redigere gli elaborati grafici su un formato A3, ne avrebbe a disposizione massimo 8 schede. Si prega di confermare o meno tale affermazione.
  2. In relazione al punto 4.1.1 del disciplinare, l’ offerta economica deve contenere:
a) copia del computo metrico estimativo di progetto;
b) il computo metrico non estimativo delle migliorie offerte;
c) copia dell’ elenco prezzi e analisi prezzi di progetto;
d) elenco prezzi e analisi prezzi delle migliorie proposte;
e) quadro di raffronto tra progetto a base di gara e progetto e migliorie offerte;
f) dichiarazione con cui il concorrente si impegna……..
In merito al punto d) in grassetto, non è chiara la motivazione per cui si debba produrre un elaborato di questo tipo, dato che i costi di tali migliorie, come specificato nel bando, saranno a totale carico dell’ impresa proponente. Si prega di chiarire se è un refuso o meno e spiegarne le motivazioni.
 
21/02/2020 12:29
Risposta

In merito ai chiarimenti richiesti si precisa che:
 
  1. non è possibile partecipare singolarmente se non si è in possesso della cat. OG 11 per il valore richiesto;
  2. la somma di € 51.031,73 di lavori eseguiti in categoria OG 11 non è sufficiente a coprire la percentuale minima del 70% necessaria da possedere per qualificarsi utilizzando il sub appalto, consentito nel limite del 30% dell’importo della categoria stessa. Inoltre, il possesso della sola categoria OS 30 non è sufficiente per qualificarsi nella categoria OG 11, in quanto ai sensi dell’art. 79, co. 16 del DPR 207/2010 è richiesto anche il possesso delle categorie OS 3 nella percentuale del 40% e OS 28 nella percentuale del 70%;
  3. Si, possono essere presentate massimo n. 8 schede di elaborati grafici su un formato A3;
  4. In merito al punto b) si specifica che l’offerta economica deve contenere il computo metrico estimativo delle migliorie offerte, mentre il computo metrico non estimativo delle migliorie offerte deve essere presente nell’offerta tecnica. Riguardo al punto d) si precisa che la presentazione dell’elenco prezzi e analisi prezzi delle migliorie offerte è necessaria per conoscere il valore totale dell’offerta proposta.
24/02/2020 11:11
Quesito #4
Buongiorno,
per le imprese ausiliare il DGUE dove può essere scaricato ?
24/02/2020 11:55
Risposta
Si comunica che il DGUE è stato pubblicato in data odierna negli allegati.
28/02/2020 09:14
Quesito #5
Buongiorno,
in relazione al disciplinare di gara l’impresa partecipa in RTI , la capogruppo non possiede la 14000 e la 18001  ma solo la 9001, mentre la mandante possiede tutte e 3 le certificazioni.
Nella valutazione dell’offerta tecnica per il criterio delle certificazioni,  per prendere i 9 punti tutte e due le imprese  devono avere  le certificazioni o basta solo che l’impresa mandante possiede le certificazioni?
28/02/2020 11:31
Risposta
In caso di raggruppamento temporaneo le certificazioni premianti deve essere possedute da tutti gli operatori economici partecipanti per ottenere il punteggio previsto.
 
05/03/2020 11:52
Quesito #6
Spett.le Stazione appaltante,
con la presente si chiede conferma della possibilità di beneficiare del subappalto necessario della categoria scorporabile OS2A (SIOS) avendo la stessa una incidenza sul complessivo dell'appalto inferiore al 10% . Il Decreto MIT n. 248 del 10 novembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2017, individua le opere super specialistiche (SIOS) per le quali vige  il  divieto di  avvalimento  e non  è  consentito  il  subappalto oltre  il  30%  del  loro valore  al  superamento  del  10%  dell’importo  del  contratto (rispettivamente artt. 89, comma 11, e 105, comma 5).
Il comma 5 dell’art. 105, infatti, come è stato anche ricordato con Parere n. 1334 del 20 dicembre 2017, nel fare un rinvio all’art. 89, comma 11, detta per il subappalto un limite del 30% dell’importo di tali opere. La soglia di rilevanza interviene se il valore di tali opere supera il 10%.
Tenuto conto, che nel caso de quo, la categoria OS2A ha una incidenza addirittura inferiore al'1% e tenuto conto tra l'altro, di quanto previsto dall'art. 83, comma 8, D.Lgs. 50/2016 "I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle.",
CHIEDE di applicare correttamente la normativa di settore alla luce dei riferimenti suesposti ritenendo le limitazioni previste nel disciplinare illeggittime e non conformi al codice dei contratti pubblici.

 
10/03/2020 12:17
Risposta
Si ribadisce quanto riportato nel disciplinare di gara al punto 2.3, chiarendo che:
 
  • L’art. 89, comma 11, indica la soglia di rilevanza (10% dell’importo totale dei lavori) oltre la quale non è possibile per il concorrente ricorrere all’istituto dell’avvalimento per qualificarsi nelle categorie c.d. SIOS, pertanto il contenuto del predetto articolo non ha nulla a che vedere con l’istituto del subappalto; nel caso in specie, per l’esecuzione dei  lavori sulle superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale OS 2A di importo presunto pari a € 1.834,63, può essere utilizzato l’istituto dell’avvalimento, in quanto la lavorazione ha una incidenza minore del 10% sul totale, rappresentando lo 0,34% del totale dell’appalto;
  • L’art. 105, comma 5, nel richiamare l’art. 89 comma 11 non reitera il riferimento alle soglie di rilevanza, così lasciando intendere che l’impossibilità di ricorrere al subappalto oltre il 30% dell’importo delle opere in SIOS - per tali categorie - sia assoluto e non subordinato alla percentuale degli stessi sull’ammontare dell’importo dei lavori; pertanto, nel caso in specie, può essere utilizzato l’istituto del subappalto per l’esecuzione dei lavori della categoria OS 2A limitatamente al 30% dell’importo di € 1.834,63.

Tale interpretazione è suffragata dal tenore letterale delle normative sopra richiamate nonché del DM n. 248 del 10 novembre 2016, al cui art. 1, comma 2, si legge: “Ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice il presente decreto individua, in particolare, le opere per le quali non è ammesso l'avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso”.
L’utilizzo della congiunzione “e” posta dopo l’inciso “qualora il loro valore superi il dieci per cento dell’importo totale dei lavori” chiarisce in modo inequivocabile che il predetto inciso è riferito soltanto alle opere per le quali non è ammesso l’avvalimento e, pertanto, che la norma ha previsto due ipotesi concorrenti per tali tipologie di categorie: l’impossibilità di ricorrere all’avvalimento al di sopra della predetta soglia del 10% e il limite al subappalto nella misura del 30% dell’importo delle opere stesse.
Il richiamo all’art. 83, comma 8, infine, si appalesa inconferente, poiché è la stessa disciplina di settore a stabilire il limite predetto.
Le previsioni di gara, pertanto, sono dettate in applicazione della normativa vigente e appaiono tra l’altro in linea con quanto contenuto nel parere n. 1334 del 20.12.2017 dell’ANAC citato nel quesito.



 
10/03/2020 11:00
Quesito #7
buongiorno,
in merito alla gara in oggetto, cortesemente, ci confermate la possibilità di effettuare l’ avvallimento per quanto riguarda la categoria OS2-A?
in attesa di riscontro, porgiamo
cordiali saluti

 
10/03/2020 15:10
Risposta
Come riportato al punto 2.3 del disciplinare di gara, si conferma l’utilizzo dell’istituto dell’avvalimento per qualificarsi nella categoria OS 2A, in quanto la lavorazione riferita alla suddetta categoria ha un’incidenza minore del 10% sul totale dell’appalto (art. 89, comma 11 D.Lgs n. 50/2016)
 

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