Gara #162
Interventi per la realizzazione di un blocco loculi tip. LB1 e LC8 con la sistemazione di aree interne ed esterne del Cimitero Capoluogo COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANOInformazioni appalto
Categorie merceologiche
Lotti
Inviato esito
Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
---|---|---|
02672640600 | SAM COSTRUZIONI SRL |
Scadenze
Avvisi
Allegati
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1.13 MB | |
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1.61 MB | |
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1.60 MB | |
18579 - Avviso di appalto aggiudicato.1605627026.pdf SHA-256: c862ccf383a03ab588fed43f3d73e284c26711fd11556319eeb9ab10bc5aed36 20/10/2023 15:52 |
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18579 - Avviso di appalto aggiudicato.1605627361.pdf SHA-256: 1bed43857d4cff5b314e5215e6a1ef8df407814d5b7b12b974cab8f79a3f45db 20/10/2023 15:52 |
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Chiarimenti
Nel caso non fosse possibile partecipare come impresa singola e volessimo subappaltare i lavori inerenti la categoria OS30, quali sono le condizioni valide affinchè sia accettato il subappalto?
Grazie.
Qualificazione che, come riportato nel disciplinare di gara, può essere dimostrata attraverso:
- dimostrazione dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 o possesso di attestazione SOA in categoria OS 30 o OG 11 (visto quanto previsto nel DM 248/2016).
- l’utilizzo dell’istituto dell’avvalimento in quanto l’incidenza della lavorazione nella categoria OS 30 è inferiore al 10%
- la costituzione di un’ATI verticale.
In riferimento al sub appalto valgono le regole di cui all’art, 105 del codice con la limitazione per le categorie di cui all DM 248/2016 secondo cui per dette categorie il limite del sub appalto è il 30% del valore dei lavori nella stessa categoria
DA cui l’impersa per partecipare oltre alla OG 1 (che possiede) deve dimostrare il possesso nella categoria OS 30.
di NON essere in possesso:
- della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;
- di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;
- del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso;
- che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;
- di rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. di essere in possesso, così come si evince dalla documentazione presentata:
- della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;
- di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;
- del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso;
- che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;
- di rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
1.) per partecipare alla gara è indispensabile qualificarsi nella categoria OS 30 secondo uno dei seguenti metodi
- dimostrazione dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 o possesso di attestazione SOA in categoria OS 30 o OG 11 (visto quanto previsto nel DM 248/2016).
- l’utilizzo dell’istituto dell’avvalimento in quanto l’incidenza della lavorazione nella categoria OS 30 è inferiore al 10%
- la costituzione di un’ATI verticale.
2.) per la partecipazioni non sono richieste altre certificazioni obbligatorie. Quelle riportate nel quesito sono quelle che la norma elenca per ottenere una riduzione della cauzione. Quindi il mancato possesso non è causa di esclusione.
da un soggetto di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, attualmente in carica;
da un dipendente dell’offerente, purché munito di apposita delega rilasciata da uno dei soggetti indicati in precedenza;
da un soggetto terzo purché munito di apposita procura notarile;
inoltre il soggetto che materialmente esegguirà il sopralluogo dovrà attenersi alle regole per il corona virus
inoltre dovrà procedere al sopralluogo secondo quanto disposto dal disciplinare ossia:
” Al fine di dare prova dell’avvenuto sopralluogo il soggetto che effettuerà la visita dovrà scattare due foto che consentano di ricondurre l’immagine ai luoghi oggetto di intervento e che contengano l’immagine di chi ha svolto il sopralluogo da cui sia possibile rilevare il viso in modo chiaro. Dette immagini saranno intese come prove per la veridicità della dichiarazione e quindi utilizzate ai fini del controllo di cui all’art. 71 del DPR 445/2000. Ricordando che il sopralluogo dovrà essere svolto dai un soggetto di cui alla precedente lettera b) sempre nell’ottica della veridicità della dichiarazione e quindi utilizzate ai fini del controllo di cui all’art. 71 del DPR 445/2000 si procederà ad un confronto tra l’immagine del viso di chi fa il sopralluogo con l’immagine presente nel documento di riconoscimento che dovrà essere allegata alla documentazione. Successivamente si provvederà a verificare il rispetto di quanto disposto alla lettera b)
Sopralluoghi svolti in maniera diversa dovranno essere accompagnati da prove che possano attestare la veridicità della dichiarazione di avvenuto sopralluogo. La mancata allegazione di prove diverse da quella richiesta che non consentono al seggio la possibilità di controllare la veridicità della dichiarazione, determina l’esclusione del concorrente.
Proceduralmente il concorrente dovrà allegare l’autocerticazione (allegato presa visione autonoma) allegando le foto.”
Riguardo la dimostrazione dei requisiti di cui all’articolo 90 del DPR 207/2010, l’importo da considerare per l’esecuzione di lavori analoghi nel quinquennio precedente deve essere quello totale posto a base di gara o quello relativo unicamente ai lavori rientranti nella categoria OS30?
Grazie.
E CON LA QUALIFICAZIONE DEI REQUISITI DI CUI ALL’ ART. 90 DEL DPR 207/2010 DELLA CATEGORIA “OG11”
CHE COPRE ABBONDANTEMENTE L’IMPORTO DEI LAVORI DELLA CATEGORIA “OS30”.
GRAZIE MILLE SALUTI.
Siamo in possesso dell’Attestazione SOA OG1 Classifica I non di OG11 ed non di OS30.
Abbiamo però l’Abilitazione per gli Impianti D.M. 37/2008
Lettera A e Lettera B specificate in seguito:
- IMPIANTI DI PRODUZIONE, DI TRASPORTO, DI DISTRIBUZIONE E DI UTILIZZAZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI A PARTIRE DAL PUNTO DI CONSEGNA DELL’ENERGIA FORNITA DALL’ENTE DISTRIBUTORE
- IMPIANTI RADIOTELEVISIVI ED ELETTRONICI IN GENERE, LE ANTENNE E GLI IMPIANTI DI PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE.
Grazie e Distinti Saluti.
Requisiti che possono essere dimostrati attraverso:
. possesso di specifica SOA
- dimostrazione di quanto specificato dall’art. 90 del DPR 207/2010
- utilizzo dell’istituto dell’avvalimento, possibile in quanto l’incidenza delle lavorazioni in OS 30 sono inferiori al 10% del totale
in alternativa si può rispondere come ATI verticale
Cordiali saluti
Se il soggetto che esegue il sopralluogo è terzo rispetto all’impresa serve delega notarile
Restano ferme le procedure per il sopralluogo secondo quanto previsto nel disciplinare di gara .
stabilisce che l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere, con cosenguente obbligo del concorrente di avere requisiti per almeno il 70 % dell’importo delle opere.
Pertanto non è consentito il sub appalto nel limite del 100% dell’importo delle opere. Ne consegue che restano valide le condizioni di partecipazione previste nel dsiciplinare di gara
QUindi le chiedo cortesemente di inviare (o telefonare) la richiesta al centro assistenza i cui riferimenti sono disponibili nella sezione “SUPPORTO”
NEL V/S MODELLO DI ATTESTATO SOPRALLUOGO VIENE RICHIESTO DI ALLEGARE UNA FOTO. COME BISOGNA FARE?
ATTENDIAMO RISCONTRO.
la nostra Azienda partecipa in avvalimento e normalmente per la creazione del Passoe il portale ANAC ci da la possibilità di richiedere l’ausilio della SOA dell’Impresa Ausiliaria,
in questo caso ci da la possibiltà di avvalerci di certificazioni e altro non congrui alle nostre necessità.
Quindi, come suggerisce lo stesso portale anac, possiamo creare un passoe in RTI (ausiliaria/mandante – ausiliata/mandataria)?
CORDIALI SALUTI
maggiori e migliori informazioni si possono avere:
- chiamando direttamente il comune centralino 0775 28991
- utilizzando il seguente link: https://maps.app.goo.gl/rXpxeH43yAfK28zj6
Partendo dalla normativa cogente di cui all’attuale Codice Appalti e giurisprudenza di settore più o meno recente, non si può dimenticare la disposizione principale in merito alla individuazione delle categorie scorporabili per cui “i sottoinsiemi diversi da quello della categoria prevalente da indicare nel bando di gara sono quelli di importo superiore al 10% dell’importo complessivo dell’appalto o comunque superiore a 150.000 euro, nonché quelli di importo inferiore a tali valori qualora si ritenga necessario che la loro esecuzione sia effettuata da imprese adeguatamente qualificate (rif. Determinazioni ANAC n. 25/2001 e n. 31/2002).
Chiaramente la stazione appaltante ha segnalato, nel caso specifico, la presenza di una quota lavori (3,64%) risalente alla categoria OS30 in quanto opere superspecialistiche, per l’appunto eseguibile da operatori economici adeguatamente qualificati, nel rispetto del decreto MIT 248/2016, come puntualmente argomentato a pag. 9 e 10 del bando-disciplinare.
Non convince, però, l’interpretazione della norma secondo cui il limite non raggiunto del 10%, nel consentire il ricorso all’istituto dell’avvalimento, non permetta di subappaltare per intero tali lavorazioni in OS30. Infatti, la norma richiamata di cui all’art. 89 comma 11 del D. LGS. 50/2016 specifica l’assenza di tale condizione di divieto solo per quanto concerne l’avvalimento, semplicemente perché il medesimo articolo 89 tratta proprio l’istituto dell’avvalimento.
Altresì, si noti bene, tale disposizione va di pari passo con la possibilità di concedere interamente in subappalto tutte quelle lavorazioni ad alto contenuto tecnologico di importo inferiore al 10% dell’appalto (limite che per le altre categorie generali e/o non superspecialistiche è del 15% - rif. Determinazione ANAC n. 25/2001), proprio perché tale percentuale del 10% è indicata come quota minima per poter inserire nel bando eventuali categorie scorporabili e quindi determinare ulteriori requisiti qualificanti (da cui chiaramente l’abbattimento anche del divieto di avvalimento, come sopra argomentato).
Pertanto, si chiede alla stazione appaltante di considerare la qualificazione attraverso il subappalto al 100% delle lavorazioni della categoria OS30 ad impresa adeguatamente qualificata (quota inferiore rispetto al limite del 40% rispetto al totale dell’appalto) e di voler confermare ciò con ulteriore chiarimento, in conformità con il complesso della normativa in materia di subappalto.
Premesso che con la pubblicazione del D.Lgs. sono state modificate alcune procedure/regole rispetto al precedente codice tra cui:
- la definizione di lavorazione scorporabile definita all’art. 3 comma 1 lett. oo-ter) «lavori di categoria scorporabile», la categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento dell’importo complessivo dell’opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di cui all'articolo 89, comma 11;
- Il subappalto che nel D.Lgs. 50/2016 è regolato dall’art. 105 dalla cui lettura si rileva che esiste solo un limite massimo di sub appalto pari al 40% dell’importo del contratto. La norma però ha stabilito una eccezione per le lavorazioni cosiddette superspecialistiche per le quali ha fissato un limite del 30% dei lavori in categoria. Caso quest’ultimo che è quanto oggetto di quesito e per il quale viene riportata la seguente risposta:
Si ribadisce quanto riportato nel disciplinare di gara chiarendo che:
L’art. 89, comma 11, indica la soglia di rilevanza (10% dell’importo totale dei lavori) oltre la quale non è possibile per il concorrente ricorrere all’istituto dell’avvalimento per qualificarsi nelle categorie c.d. SIOS, pertanto il contenuto del predetto articolo non ha nulla a che vedere con l’istituto del subappalto; nel caso in specie, per l’esecuzione dell’ impianto elettrico OS 30 di importo presunto pari a € 9.005,32, può essere utilizzato l’istituto dell’avvalimento, in quanto la lavorazione ha una incidenza minore del 10% sul totale, rappresentando il 3,64% del totale dell’appalto;
L’art. 105, comma 5, nel richiamare l’art. 89 comma 11 non reitera il riferimento alle soglie di rilevanza, così lasciando intendere che l’impossibilità di ricorrere al subappalto oltre il 30% dell’importo delle opere in SIOS - per tali categorie - sia assoluto e non subordinato alla percentuale degli stessi sull’ammontare dell’importo dei lavori; pertanto, nel caso in specie, può essere utilizzato l’istituto del subappalto per l’esecuzione dei lavori della categoria OS 30 limitatamente al 30% dell’importo di € 9.005,32
Tale interpretazione è suffragata dal tenore letterale delle normative sopra richiamate nonché del DM n. 248 del 10 novembre 2016, al cui art. 1, comma 2, si legge: “Ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice il presente decreto individua, in particolare, le opere per le quali non è ammesso l'avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso”.
L’utilizzo della congiunzione “e” posta dopo l’inciso “qualora il loro valore superi il dieci per cento dell’importo totale dei lavori” chiarisce in modo inequivocabile che il predetto inciso è riferito soltanto alle opere per le quali non è ammesso l’avvalimento e, pertanto, che la norma ha previsto due ipotesi concorrenti per tali tipologie di categorie: l’impossibilità di ricorrere all’avvalimento al di sopra della predetta soglia del 10% e il limite al subappalto nella misura del 30% dell’importo delle opere stesse.
Le previsioni di gara, pertanto, sono dettate in applicazione della normativa vigente e quindi si confermano totalmente
D.M. MIT N. 248 DEL 10/11/2016 CHE ALLEGHIAMO ALLA PRESENTE E’ SPECIFICATO:
1) INDIPENDENTEMENTE DALL’IMPORTO, SONO SEMPRE TUTTE SCORPORATE E DEVONO ESSERE AFFIDATE A SUBAPPALTATORE QUALIFICATO PER LE LAVORAZIONI CHE SEGUE.
2) SOTTO LA QUOTA DEL 10% SONO IDENTICHE ALLE ALTRE CATEGORIE A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA, PERTANTO:
A) POSSONO ESSERE SUBAPPALTATE PER L’INTERO IMPORTO ETC….
B) POSSONO ESSERE OGGETTO DI AVVALIMENTO.
DISTINTI SALUTI
Si ribadisce quanto riportato nel disciplinare di gara chiarendo che:
L’art. 89, comma 11, indica la soglia di rilevanza (10% dell’importo totale dei lavori) oltre la quale non è possibile per il concorrente ricorrere all’istituto dell’avvalimento per qualificarsi nelle categorie c.d. SIOS, pertanto il contenuto del predetto articolo non ha nulla a che vedere con l’istituto del subappalto; nel caso in specie, per l’esecuzione dell’ impianto elettrico OS 30 di importo presunto pari a € 9.005,32, può essere utilizzato l’istituto dell’avvalimento, in quanto la lavorazione ha una incidenza minore del 10% sul totale, rappresentando il 3,64% del totale dell’appalto;
L’art. 105, comma 5, nel richiamare l’art. 89 comma 11 non reitera il riferimento alle soglie di rilevanza, così lasciando intendere che l’impossibilità di ricorrere al subappalto oltre il 30% dell’importo delle opere in SIOS - per tali categorie - sia assoluto e non subordinato alla percentuale degli stessi sull’ammontare dell’importo dei lavori; pertanto, nel caso in specie, può essere utilizzato l’istituto del subappalto per l’esecuzione dei lavori della categoria OS 30 limitatamente al 30% dell’importo di € 9.005,32
Tale interpretazione è suffragata dal tenore letterale delle normative sopra richiamate nonché del DM n. 248 del 10 novembre 2016, al cui art. 1, comma 2, si legge: “Ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice il presente decreto individua, in particolare, le opere per le quali non è ammesso l'avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso”.
L’utilizzo della congiunzione “e” posta dopo l’inciso “qualora il loro valore superi il dieci per cento dell’importo totale dei lavori” chiarisce in modo inequivocabile che il predetto inciso è riferito soltanto alle opere per le quali non è ammesso l’avvalimento e, pertanto, che la norma ha previsto due ipotesi concorrenti per tali tipologie di categorie: l’impossibilità di ricorrere all’avvalimento al di sopra della predetta soglia del 10% e il limite al subappalto nella misura del 30% dell’importo delle opere stesse.
Le previsioni di gara, pertanto, sono dettate in applicazione della normativa vigente e quindi si confermano totalmente
“per capire se un operatore economico non qualificato in una categoria SIOS inferiore al 10% possa partecipare in solitudine e/o in RTI bisogna tuttora fare riferimento all’art. 92 del Dpr 207/2010, in base al quale – ponendo il caso dell’impresa singola – richiede la qualificazione sulla categoria prevalente sufficiente a condizione che la classifica SOA ricomprenda – per valore – anche le scorporabili.
In tal caso, infatti, il concorrente può limitarsi in sede di gara:
– a qualificarsi in forma singola, grazie alle potenzialità della sua SOA sulla cd. categoria prevalente;
– a riservarsi di subappaltare (nel caso di aggiudicazione) le lavorazioni in categoria scorporabile SIOS a operatore economico qualificato (“qualificazione obbligatoria”) anche integralmente, fermo restando il limite del 30% del valore complessivo di appalto.
L’art. 89, comma 11, indica la soglia di rilevanza (10% dell’importo totale dei lavori) oltre la quale non è possibile per il concorrente ricorrere all’istituto dell’avvalimento per qualificarsi nelle categorie c.d. SIOS, pertanto il contenuto del predetto articolo non ha nulla a che vedere con l’istituto del subappalto; nel caso in specie, per l’esecuzione dell’ impianto elettrico OS 30 di importo presunto pari a € 9.005,32, può essere utilizzato l’istituto dell’avvalimento, in quanto la lavorazione ha una incidenza minore del 10% sul totale, rappresentando il 3,64% del totale dell’appalto;
L’art. 105, comma 5, nel richiamare l’art. 89 comma 11 non reitera il riferimento alle soglie di rilevanza, così lasciando intendere che l’impossibilità di ricorrere al subappalto oltre il 30% dell’importo delle opere in SIOS - per tali categorie - sia assoluto e non subordinato alla percentuale degli stessi sull’ammontare dell’importo dei lavori; pertanto, nel caso in specie, può essere utilizzato l’istituto del subappalto per l’esecuzione dei lavori della categoria OS 30 limitatamente al 30% dell’importo di € 9.005,32
Tale interpretazione è suffragata dal tenore letterale delle normative sopra richiamate nonché del DM n. 248 del 10 novembre 2016, al cui art. 1, comma 2, si legge: “Ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice il presente decreto individua, in particolare, le opere per le quali non è ammesso l'avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso”.
L’utilizzo della congiunzione “e” posta dopo l’inciso “qualora il loro valore superi il dieci per cento dell’importo totale dei lavori” chiarisce in modo inequivocabile che il predetto inciso è riferito soltanto alle opere per le quali non è ammesso l’avvalimento e, pertanto, che la norma ha previsto due ipotesi concorrenti per tali tipologie di categorie: l’impossibilità di ricorrere all’avvalimento al di sopra della predetta soglia del 10% e il limite al subappalto nella misura del 30% dell’importo delle opere stesse.
Le previsioni di gara, pertanto, sono dettate in applicazione della normativa vigente e quindi si confermano totalmente
2. L'operatore economico in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c) nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11.
Il possesso dei requisiti in OG 11 consente di qualificarsi anche il OS 30
Pertanto fare avvalimento con impresa che possiede una certificazione SOA in OG11 consente di qualificarsi per la categoria OS30 richiesta dal bando
SI PREGA DI PRENDERE VISIONE ANCHE DELL’ALLEGATO INTERO
Alla luce di ciò si chiede se è posssibile partecipare alla procedura in oggetto dichiarando il suabappalto del 100% della categoria OS30
Grazie
L’art. 89, comma 11, indica la soglia di rilevanza (10% dell’importo totale dei lavori) oltre la quale non è possibile per il concorrente ricorrere all’istituto dell’avvalimento per qualificarsi nelle categorie c.d. SIOS, pertanto il contenuto del predetto articolo non ha nulla a che vedere con l’istituto del subappalto; nel caso in specie, per l’esecuzione dell’ impianto elettrico OS 30 di importo presunto pari a € 9.005,32, può essere utilizzato l’istituto dell’avvalimento, in quanto la lavorazione ha una incidenza minore del 10% sul totale, rappresentando il 3,64% del totale dell’appalto;
L’art. 105, comma 5, nel richiamare l’art. 89 comma 11 non reitera il riferimento alle soglie di rilevanza, così lasciando intendere che l’impossibilità di ricorrere al subappalto oltre il 30% dell’importo delle opere in SIOS - per tali categorie - sia assoluto e non subordinato alla percentuale degli stessi sull’ammontare dell’importo dei lavori; pertanto, nel caso in specie, può essere utilizzato l’istituto del subappalto per l’esecuzione dei lavori della categoria OS 30 limitatamente al 30% dell’importo di € 9.005,32
Tale interpretazione è suffragata dal tenore letterale delle normative sopra richiamate nonché del DM n. 248 del 10 novembre 2016, al cui art. 1, comma 2, si legge: “Ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice il presente decreto individua, in particolare, le opere per le quali non è ammesso l'avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso”.
L’utilizzo della congiunzione “e” posta dopo l’inciso “qualora il loro valore superi il dieci per cento dell’importo totale dei lavori” chiarisce in modo inequivocabile che il predetto inciso è riferito soltanto alle opere per le quali non è ammesso l’avvalimento e, pertanto, che la norma ha previsto due ipotesi concorrenti per tali tipologie di categorie: l’impossibilità di ricorrere all’avvalimento al di sopra della predetta soglia del 10% e il limite al subappalto nella misura del 30% dell’importo delle opere stesse.
Le previsioni di gara, pertanto, sono dettate in applicazione della normativa vigente e quindi si confermano totalmente
- l’obbligo di sopralluogo ha un ruolo sostanziale, e non meramente formale, per consentire ai concorrenti di formulare un'offerta consapevole e più aderente alle necessità dell'appalto.
- l'obbligo di sopralluogo è strumentale a una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi, ed è funzionale alla miglior valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta.
- l’obbligo per il concorrente di effettuazione di un sopralluogo è finalizzato proprio ad una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi: tale verifica può, dunque, dirsi funzionale anche alla redazione dell'offerta, ed è onere del conorrente di effettuarlo con la dovuta diligenza, in modo da poter modulare la propria offerta sulle concrete caratteristiche dello stato dei luoghi.
In merito alla richiesta della foto si richiama l’attenzione alla motivazione presente nel disciplinare,
Dunque la richiesta non può essere accettata.
non riusciamo ad aprire alcuni files del Progetto (Computo metrico, Elenco Prezzi, P.S.C. ed altri), in quanto risultano danneggiati, potete cortesemente verificarne l’integrità?
Ringraziando anticpatamente,
porgiamo cordiali saluti.
- i file sono tutti firmati digitalmente
- per aprire un file firmato digitalmente si deve avere un software che consenta l’apertura quale ad esempio dike (scaricabile gratuitamente) o utilizzare il software della firma digitale dell’impresa
si è proceduto a scaricare due dei file citati e gli stessi sono stati aperti senza problemi
Si invita quindi a riprovare con strumenti software che consentano l’apertura di file firmati digitalmente eventualmente diversi da quelli usati abitualmente.
tutte le condizioni tecnico/normative che regolano il presente appalto , a pagine 27 e seguenti invece e’ richiesto altro.
Come rilevabile dai vari riscontri ai quesiti posti è chiara la volontà di far eseguire il sopralluogo. quanto presente a pag. 49 è un mero refuso di stampa.
Quindi si conferma l’obbligatorietà del sopralluogo nei modi descritti nel disciplinare di gara al punto 3.3.3 SOPRALLUOGO presente a pag. 27, 28 e parte di pag. 29 del disciplinare di gara.
in caso di indicazione del subappalto, deve essere allegato anche il DGUE del subappalataore?
in caso di indicazione del subappalto, deve essere allegato anche il DGUE del subappalataore?
si chiedono delucidazioni in merito alla possibilità di sunappalto della categoria OS 30 atteso che l’importo delle lavorazioni rientranti in detta categoria è inferiore al 10 % dell’importo complessivo. Ed infatti il MIT con DM n. 248 del 10 novembre 2016, art. 1 comma 2 prevede “ Per le SIOS, è poi previsto che debbano essere sempre scorporate e, nel caso in cui incidano per oltre il 10% sull’importo totale dei lavori, il limite massimo al subappalto è pari del 30% dell’importo della stessa categoria. Sotto la quota del 10%, la lavorazione super-specialistica può essere subappaltata per l’intero importo (nel previgente d.lgs. 163/2006 tale percentuale era del 15%)”. A conferma della possibilità di subappaltare interamente la categoria OS 30 vedasi anche art. 105 comma 5 ed 89 D. Lgs 50/2016 e parere ANAC – delibera n. 398 del 12 aprile 2017.
Cordiali saluti.
L’art. 89, comma 11, indica la soglia di rilevanza (10% dell’importo totale dei lavori) oltre la quale non è possibile per il concorrente ricorrere all’istituto dell’avvalimento per qualificarsi nelle categorie c.d. SIOS, pertanto il contenuto del predetto articolo non ha nulla a che vedere con l’istituto del subappalto; nel caso in specie, per l’esecuzione dell’ impianto elettrico OS 30 di importo presunto pari a € 9.005,32, può essere utilizzato l’istituto dell’avvalimento, in quanto la lavorazione ha una incidenza minore del 10% sul totale, rappresentando il 3,64% del totale dell’appalto;
L’art. 105, comma 5, nel richiamare l’art. 89 comma 11 non reitera il riferimento alle soglie di rilevanza, così lasciando intendere che l’impossibilità di ricorrere al subappalto oltre il 30% dell’importo delle opere in SIOS - per tali categorie - sia assoluto e non subordinato alla percentuale degli stessi sull’ammontare dell’importo dei lavori; pertanto, nel caso in specie, può essere utilizzato l’istituto del subappalto per l’esecuzione dei lavori della categoria OS 30 limitatamente al 30% dell’importo di € 9.005,32
Tale interpretazione è suffragata dal tenore letterale delle normative sopra richiamate nonché del DM n. 248 del 10 novembre 2016, al cui art. 1, comma 2, si legge: “Ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice il presente decreto individua, in particolare, le opere per le quali non è ammesso l'avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso”.
L’utilizzo della congiunzione “e” posta dopo l’inciso “qualora il loro valore superi il dieci per cento dell’importo totale dei lavori” chiarisce in modo inequivocabile che il predetto inciso è riferito soltanto alle opere per le quali non è ammesso l’avvalimento e, pertanto, che la norma ha previsto due ipotesi concorrenti per tali tipologie di categorie: l’impossibilità di ricorrere all’avvalimento al di sopra della predetta soglia del 10% e il limite al subappalto nella misura del 30% dell’importo delle opere stesse.
Le previsioni di gara, pertanto, sono dettate in applicazione della normativa vigente e quindi si confermano totalmente
Grazie
Sarebbe opportuno che il concorrente indicasse già in fase di gara i dati che l’art. 90 prevede (elenco lavori dell’ultimo quinquennio per un importo almeno pari a quello di gara per la OS 30, elenco attrezzature tecnica e dimostrazione di aver sostenuto un costo per il personale dipendente non al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente. Nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
Inoltre prima di partecipare occorre compilare il DGUE?
Circa l’indicazione dei subappaltatori non c’è obbligo di indicazione in sede di gara.