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Gara #196

GARA SUA N. 35/2020–    SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI VALLECORSA (FR).

 
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Informazioni appalto

29/07/2020
Aperta
Servizi
€ 1.748.415,80
Comune di Vallecorsa

Categorie merceologiche

905111 - Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani

Lotti

Inviato esito
1
83512651E5
Qualità prezzo
GARA SUA N. 35/2020–    SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI VALLECORSA (FR).

 
GARA SUA N. 35/2020–    SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI VALLECORSA (FR).
 
€ 1.748.415,80
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Codice Fiscale Denominazione Ruolo
TRNGPP48C57L598P TRANI GIUSEPPINA
Visualizza partecipanti

Scadenze

01/09/2020 10:00
07/09/2020 12:00
08/09/2020 10:00

Allegati

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20/10/2023 16:56
98.82 kB

Chiarimenti

06/08/2020 08:57
Quesito #1
SI CHIEDONO  CHIARIMENTI RELATIVI ALLA GARA PER IL COMUNE DI VALLECORSA  PER L’ALLEGATO MODULO OFFERTA
1 a)CON RIFERIMENTO ALL’ELEMENTO DI CUI ALL’OFFERTA ECONOMICA RELATIVA AI SERVIZI A CORPO INDICANDOCI L’IMPORTO DA RIBASSARE ,
1b)CON RIFERIMENTO ALL’ELEMENTO DI CUI ALL’OFFERTA ECONOMICA AI SERVIZI CON CORRISPETTIVO A MISURA-PRESTAZIONI DIVERSE INDICANDOCI L’IMPORTO DA RIBASSARE ,
1c) CON RIFERIMENTO ALL’ELEMENTO DI CUI ALL’OFFERTA ECONOMICA OFFERTA ECONOMICA RELATIVA AI SERVIZI CON CORRISPETTIVO A MISURA- COSTO DEL PERSONALE INDICANDOCI  L’IMPORTO DA RIBASSARE, 
 
10/08/2020 10:55
Risposta
Come evidenziato nella tabella 2 del disciplinare di gara
Tabella 2 importo servizi a corpo soggetto  a ribasso per 7 anni importo oneri sicurezza per 7 anni importo servizi a misura soggetto  a ribasso per 7 anni importo totale per 7 anni
importo a corpo SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E DI IGIENE URBANA 1.582.165,80 26.250,00 140.000,00 € 1.748.415,80
Totale stima valore contratto 7 anni       € 1.748.415,80

1a)con riferimento all’elemento di cui all’offerta economica relativa ai servizi a corpo l’importo da ribassare  è 1.582.165,80
1b)con riferimento all’elemento di cui all’offerta economica ai servizi con corrispettivo a misura-prestazioni diverse l’importo da ribassare  è 140.000,00. Si evidenzia che i servizi con corrispettivo a misura sono definiti all’art. 72 del CSA e sono attivabili sono con richiesta scritta del comune e con  corrispettivo determinato sulla base dell’impegno di personale, veicoli, mezzi e attrezzature di volta in volta concordato tra il Comune e l’Appaltatore e su “Elenco prezzi alla base dei prezzi unitari, sottratto il ribasso offerto in sede di gara, indicati nell’Allegato 7 del progetto  .
1c) con riferimento all’elemento di cui all’offerta economica relativa ai servizi con corrispettivo a misura- costo del personale per  l’importo da ribassare, si veda l’Allegato 7 “ Elenco prezzi a misura” così come  quanto stabilito nell’art Art. 72 Altri servizi con corrispettivo a misura del Capitolato Speciale d’Appalto
 
  1. Costituiscono altri servizi con corrispettivo a misura:
 
  • integrazioni ai servizi di base disposte ai sensi dell’art. 22 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione);
  • trasporto agli impianti di trattamento dei rifiuti raccolti nell’esecuzione dei servizi aggiuntivi.
  • 2. I servizi con corrispettivo a misura devono essere prestati dall’Appaltatore solo se il Comune ne fa richiesta scritta. In tal caso, il corrispettivo è determinato sulla base dell’impegno di personale, veicoli, mezzi e attrezzature di volta in volta concordato tra il Comune e l’Appaltatore e su “Elenco prezzi alla base dei prezzi unitari, sottratto il ribasso offerto in sede di gara, indicati nell’Allegato 7 del progetto. Il Comune ha la facoltà di non richiedere i servizi a misura. All’Appaltatore, in tale caso, non spettano indennizzi o risarcimenti o compensi a qualsiasi titolo.








 
07/08/2020 09:35
Quesito #2
Buongiorno,
sul portale ANAC per richiedere il PASSOE, il CIG non è ancora perfezionato.
Rimaniamo in attesa di riscontro.
Saluti
13/08/2020 16:15
Risposta
In merito si specifica che il cig è stato perfezionato.  
07/08/2020 17:41
Quesito #3
Buonasera,

in riferimento ai requisiti per l’idoneità professionale, avremmo bisogno di sapere se l’attività di gestione dei centri di raccolta (Delibera n.2 del 20/07/2009) deve essere garantita anche se la società è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 1 E, ed eventualmente se tale attività deve essere già attiva al momento della presentazione della partecipazione al bando o se è sufficiente indicare il protocollo di presentazione dell’istanza per la sottocategoria gestione dei centri di raccolta all’Albo.
Si chiede inoltre conferma della mancata richiesta delle referenze bancarie all’interno del disciplinare.
Distinti Saluti
13/08/2020 18:04
Risposta
in riferimento al quesito posto si conferma quanto riportato nel disciplinare di gara. E più precisamente:

1.) il concorrente per partecipare deve dimostrare di essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 1 classe F o superiore per le iscrizioni rientranti nel periodo transitorio di cui all’art.3 della Deliberazione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali n°5 del 3 novembre 2016. 

(dal citato  art. 3 :   2. Le iscrizioni nelle categorie 1, 4 e 5 effettuate alla data di entrata in vigore della presente deliberazione rimangono valide ed efficaci fino alla loro scadenza. Restano altresì valide le domande d’iscrizione presentate fino alla data di entrata in vigore della presente deliberazione le quali sono istruite e deliberate ai sensi delle previgenti disposizioni. )

Oppure

- Categoria 1 e alle seguenti Sottocategorie di cui all’allegato D della Deliberazione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 5 del 03/11/2016, come modificata dalla Delibera n. 8 del 12/09/2017 per le iscrizioni successive all’entrata in vigore della Deliberazione n°5 del 3 novembre 2016:
 Sottocategoria D1 classe F o superiore.
 Sottocategoria D2 classe F o superiore.
 Sottocategoria D4 classe F o superiore.
 Sottocategoria D5 classe F o superiore.
Attività di gestione centri di raccolta (Delibera n. 2 del 20/07/2009)

Premesso ciò si spcifica che le iscrizioni devono essere in possesso del concorrente al momento della presentazione dell’offerta. 

pertanto se la certificazione è stata rilascita a seguito di iscrizione  successiva all’entrata in vigore della Deliberazione n°5 del 3 novembre 2016 la stessa deve contemplare le varie sottocategorie esplicitate nel disciplinare di gara compresa l’attività di gestione dei centri di raccolta. 

Se la certificazione è stata rilascita a seguito di iscrizione  precedente  all’entrata in vigore della Deliberazione n°5 del 3 novembre 2016 la stessa deve contemplare la sola categoria 1 almeno classe F.

Per la iscrizione per l’attività di gestione dei centri di raccolta si invita a consultare il sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambienali dove è presente sia la normativa che la modulisitica

Per il secondo quesito si conferma che non sono richieste referenze bancarie
27/08/2020 09:23
Quesito #4
Buongiorno,
si chiede conferma dell’esonero dal versamento dei contributi di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all’Autorità nazionale anticorruzione (contributo ANAC) per tutte le procedure di gara, compre quella di cui al bando in oggetto, fino al 31 dicembre 2020 come stabilito nella delibera n. 289 del 1 aprile 2020.
si chiede inoltre conferma del requisito di essere in regola con la normativa “Euro 5” richiesto nel capitolato speciale di gara relativamente ai veicoli adibiti alla raccolta e il trasporto dei rifiuti, compreso lo spazzamento.
Distinti Saluti.
27/08/2020 16:45
Risposta
Premesso che il  Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052) (GU n.128 del 19-5-2020 - Suppl. Ordinario n. 21 )” è entrato in  in vigore del il  19/05/2020 , convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180), all’ Art. 65 “Esonero temporaneo contributi Anac”  prevede che
 1. Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono  esonerati  dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65,  della legge   23   dicembre   2005,   n.   266   all' Autorita'    nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data  di entrata in vigore ((del presente decreto))  e  fino  al  31  dicembre.
Considerando  che la procedura di gara di che trattasi è stata pubblicata in data 29/07/2020, si conferma l’esonero dal versamento dei contributi di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all’Autorità nazionale anticorruzione (contributo ANAC)


Il capitolato speciale di gara  all’Art. 24 Veicoli, al comma 3  specifica che:
3. I veicoli per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, ivi compreso lo spazzamento, devono essere in regola con la normativa “Euro 5” oppure con alimentazione elettrica o con GPL.
Si conferma il requisito di essere in regola con la normativa “Euro 5” relativamente ai veicoli adibiti alla raccolta e il trasporto dei rifiuti, compreso lo spazzamento. 

 
21/08/2020 17:58
Quesito #5
Relativamente alla gara in questione, si chiedono i seguenti chiarimenti:
 
  1. Il costo del personale, di cui all’allegato 9 degli atti di gara, ammonta ad € 1.055.334,39 per anni sette, mentre il costo del personale quantificato nel progetto è pari ad € 1.028.386,02. Ciò significa che al personale attualmente impegnato, di cui al suddetto allegato 9 degli atti di gara, dovrà necessariamente ridursi l’orario lavorativo. Si chiedono chiarimenti in merito anche in considerazione del rispetto della clausola sociale prevista dal Codice dei Contratti e dall’applicabilità dell’art. 6 del C.C.N.L. Fise Assoambiente.
  2. Il costo degli automezzi, indicato nel progetto allegato agli atti di gara, pari ad € 392.574,86 per anni sette non è corretto rispetto alle ore di lavoro previste per i singoli servizi. Da un controllo effettuato, il costo degli automezzi è pari ad € 403.328,02. Si chiedono chiarimenti circa le differenze riscontrate. Si chiedono, altresì, le tabelle di calcolo che hanno determinato il costo dei singoli automezzi.
  3. Relativamente ai costi delle attività di start-up, riportati nel progetto allegato agli atti di gara, e più precisamente:
  • si chiede il calcolo analitico che ha determinato il costo del primo anno per il ritiro dei vecchi contenitori e consegna dei nuovi (inclusi sacchi e sacchetti) pari ad € 66.279,16;
  • si chiede il calcolo analitico che determinato il costo degli anni successivi pari ad € 12.927,04.

Restando in attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.  
28/08/2020 11:18
Risposta
In merito al personale si premette che nell’allegato 9 non viene espresso alcun valore di costo delle risorse attualmente impiegate; il fabbisogno del personale è stato quantificato in base alla nuova configurazione dei servizi prevista per il Comune di Vallecorsa. Nel progetto, il costo della manodopera è stato quantificato partendo dalla stima delle ore di lavoro che sono necessarie per lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto. Alle ore così ottenute, sono stati applicati i costi unitari espressi in euro/ora previsti dal Decreto Direttoriale n. 70 del 1° agosto 2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come previsto dall’art. 23, comma 16, del D.lgs. 18 gennaio 2016, n. 50 e s. m. e i. (Codice dei Contratti Pubblici).
La clausola sociale contenuta nell’art. 27, comma 2, del Capitolato Speciale d’Appalto, lascia l’Appaltatore libero di quantificare l’impiego di manodopera secondo le proprie autonome valutazioni afferenti all’organizzazione della propria impresa. È fatto salvo, comunque, che (i) il personale deve essere idoneo e sufficiente, per quantità, inquadramento contrattuale e  mansione, per la regolare esecuzione delle  prestazioni e per l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte [art. 28, comma 1, lettera a), primo periodo, del Capitolato Speciale d’Appalto] e che (ii) l’Appaltatore deve assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente [art. 27, comma 2, del Capitolato Speciale d’Appalto].
In merito al costo degli automezzi, nel Progetto per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di Vallecorsa, vengono esplicitati i fabbisogni annui di personale ed automezzi per ciascun servizio con singole tabelle di dimensionamento e con riepilogo di cui al Cap. 7. Si sottolinea che alcuni servizi non hanno durata settennale ma annuale (raccolta rifiuti ingombranti primo anno, pag. 47) o sessennale (raccolta rifiuti ingombranti presso centro di raccolta, pag. 48), come specificato a pag. 49. Il dimensionamento e la conseguente quotazione economica del fabbisogno di automezzi risultano conformi al servizio descritto nel progetto. Il costo complessivo relativo all’utilizzo degli automezzi deriva dalla quantificazione oraria di cui alle già citate tabelle di dimensionamento dei servizi, a cui è stato associato, per ciascuna tipologia di automezzo, un costo orario comprensivo di costi di ammortamento, costi di esercizio e ritenuto remunerativo ai fini del procedimento. Detti costi sono desumibili dal rapporto tra la colonna dei costi e quella dell’impegno orario annuo di cui al Cap. 7.
In merito ai costi relativi alla start-up, di cui a pagina 61 del Progetto per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di Vallecorsa, trattasi di un refuso. Non è prevista infatti l’attività di indagine territoriale, né la consegna di contenitori (fatta eccezione la consegna dei nuovi contenitori per pile e farmaci e quella di eventuali contenitori in sostituzione delle unità danneggiate). L’unica attività riconducibile allo start-up è quella di comunicazione ambientale, che dovrà essere erogata annualmente come da atti di gara.
 

 
28/08/2020 17:28
Quesito #6
Buonasera,
si richiede se nella formula per il calcolo del punteggio riportata al punto 5.2 del disciplinare, Ra e Rmax bisogna considerare il valore economico offerto o la percentuale di ribasso proposto dal concorrente.
Si richiede inoltre un chiarimento relativamente alle condizioni dell’offerta tecnica di cui al punto 4.1.1. del disciplinare di gara, in particolare se i vari sub criteri possono essere riuniti in un’unica relazione di 31 cartelle complessive oppure se bisogna necessariamente rispettare le singole suddivisioni.
Distinti Saluti
31/08/2020 09:56
Risposta
La formula per l’attribuzione dei punteggi per i tre sub criteri che costituiscono l’offerta economica ha, per tutti e tre i criteri, la stessa struttura ossia Ra/Rmax dove:
Ra è il ribasso offerto dal concorrente
Rmax è il massimo dei ribassi offerti dai concorrenti. 

da cui va considerata la percentuale di ribasso offerta 
31/08/2020 17:57
Quesito #7
Buonasera,
in riferimento al quesito posto in data 28/08/2020 alle ore 17.28, a cui è stato risposto in data 31/08/2020 alle ore 9.56 con prot. n. 647339, si fa presente che il chiarimento fornito risponde soltanto in parte al quesito posto, mentre non è stato fatto cenno alla parte relativa all’offerta tecnica. Si riporta di seguito la parte del quesito rimasta in sospeso:
“Si richiede inoltre un chiarimento relativamente alle condizioni dell’offerta tecnica di cui al punto 4.1.1. del disciplinare di gara, in particolare se i vari sub criteri possono essere riuniti in un’unica relazione di 31 cartelle complessive oppure se bisogna necessariamente rispettare le singole suddivisioni.”
Si rimane in attesa di riscontro. 
Distinti Saluti
31/08/2020 18:38
Risposta
In riferimento al chiarimento dell’offerta tecnica si rappresenta che il concorrente deve allegare una offerta tecnica composta da una relazione di massimo 31 cartelle formato A/4 che espliciti le migliorie proposte in relazione ai vari criteri/sub criteri del disciplinare di gara. 

Da cui il concorrente, nella propria autonomia decisionale, dovrà fornire una documentazione che metta in relazione l’offerta con i vari criteri/sub criteri ad esempio come unico documento composto da vari capitoli ognuno dei quali è un criterio o sub criterio dotato di indice. In alternativa potrà fornire più relazioni, una per ciascun criterio o sub criterio, tenendo conto che la somma delle cartelle formato A/4 non deve essere superiori a 31. 

Per completezza di informazioni copertina ed indice non concorrono al numero delle cartelle 

Provincia di Frosinone

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