Inviato esito

Gara #199

GARA SUA N. 39/2020 SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO A TRATTAMENTO  DEI RIFIUTI URBANI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI  MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (FR).
 
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Informazioni appalto

10/08/2020
Aperta
Servizi
€ 7.911.606,90
Comune di Monte San Giovanni Campano

Categorie merceologiche

905111 - Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani

Lotti

Inviato esito
1
835122835C
Qualità prezzo
GARA SUA N. 39/2020 SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO A TRATTAMENTO  DEI RIFIUTI URBANI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI  MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (FR).
 
GARA SUA N. 39/2020 SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO A TRATTAMENTO  DEI RIFIUTI URBANI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI  MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (FR).
 
€ 7.833.274,16
€ 0,00
€ 78.332,74
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
01737790830 CARUTER SRL
Visualizza partecipanti

Scadenze

24/09/2020 11:00
29/09/2020 12:00
01/10/2020 10:00

Allegati

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Chiarimenti

14/08/2020 09:57
Quesito #2
Buongiorno
siu chiede conferma che la cauzione provvisoria non sia richiesta, come indicato all’art. 3.3.1 del DIsciplinare di gara.
In caso contrario si chiede se debba essere intestata alla Provincia di Frosinone o al Comune di Monte San Giovanni Campano
17/08/2020 14:02
Risposta
Premesso che:

il comma 4 del D.L. 76/2020 (decreto Semplificazione) prevede che:

4. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93

Dalla lettura dell’art. 1 del citato D.L. le procedure di gara sono limitate a:

a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove  esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati.


tenuto conto che la procudura di gara in oggetto (procdedura aperta) non è ricompresa tra quelle di cui all’art. 1 del citato D.L. 76/2000

ne consegue che non è applicabile il comma 4 e quindi è obbligatorio allegare alla documentazione amministrativa una garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016 pari ad € 174.055,35 

Per quanto sopra la mancata richiesta della granzia provvisoria per applicazione del D.L. 76/2020 riportata nel disciplinare è un mero errore di stampa e quindi:
 
  1. garanzia provvisoria, ai sensi dell’articolo 93 del Codice, da intestare a COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO, per un importo di euro 174.055,35 pari al 2% (due per cento) del valore a base di gara di cui al punto 2.1, costituita, a scelta dell’offerente, da:

a.1)  contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, versati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
a.2)  fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del codice civile, e di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del medesimo codice civile, dell’immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell’offerta; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;
a.3)  versamento sul conto di Tesoreria del Comune di MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO  presso la Banca Banca Popolare del Frusinate  al codice IBAN IT74M0529774630T21040000068.

b)  ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all’articolo 103, comma 1, del Codice, se l’offerente risulta aggiudicatario; tale impegno deve essere contenuto o allegato alla garanzia di cui alla lettera a), oppure prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del garante; il suddetto comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
c)   ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Codice:
c.1)  l’importo della garanzia provvisoria è ridotto, anche cumulando le relative riduzioni:
  • del 50% (cinquanta per cento) per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001;
  • del 30% (trenta per cento) per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 25 novembre 2009, o in alternativa, del 20% (venti per cento) per gli offerenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
  • del 15%(quindici per cento) per gli offerenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;
c.2)  per fruire del beneficio di cui al precedente punto sub. c.1), l’operatore economico l’offerente deve segnalare le relative condizioni in modo inequivocabile e documentarle o comprovarle se richiesto o in fase di verifica;

c.3)  in caso di raggruppamento temporaneo le riduzioni, anche distintamente tra di loro, sono accordate se le condizioni di cui al precedente punto sub. c.1), ricorrono per tutti gli operatori economici raggruppati;

d)  la fideiussione di cui alla lettera a), punto sub. a.2), nonché l’impegno di cui alla lettera b) se assunto con atto separato, deve essere presentata in una delle forme di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con firma digitale del garante, caricandola direttamente sulla piattaforma del Sistema; nel caso in cui l’istituto garante non emetta le fideiussione o l’impegno con firma digitale come previsto al punto 1.2.3, l’offerente deve, in alternativa, caricare sulla piattaforma del Sistema una copia scansionata per immagine della fideiussione cartacea corredandola da autenticazione di conformità all’originale cartaceo mediante firma digitale di un notaio abilitato;
e)  il beneficiario della garanzia provvisoria, che deve essere chiaramente indicato anche sulla fideiussione di cui alla lettera d), è la Stazione appaltante in intestazione;






 
03/09/2020 12:24
Quesito #3
Buongiorno 
si chiededi chiarire il triennio da tenere in considerazione al fine di dichiarer il possesso del requisito economico finanziario di cui al punto 3.1.2. lett. e (pag. 24) del disciplinare di gara.
ciò in quanto il disciplinare fa riferimento al triennio 2016 – 2017 – 2018, pur essendo il bando pubblicato nel 2020.
Grazie 
 
08/09/2020 08:40
Risposta
si tratta di un refuso e il  triennio di riferimento è il  2017 – 2018 – 2019
 
03/09/2020 12:48
Quesito #4
Buongiorno 
si chiede di chiarire la classe dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali prevista per l’attività di gestione dei centri di raccolta.
In particolare, al punto 3.1.1. lett. d del disciplinare di gara, nelprevvedere tutte le sottocategorie, nulla è previsto in merito all’attività del centro di raccolta. 
Grazie 
08/09/2020 08:42
Risposta
Il disciplinare di gara al punto  3.1. Requisiti di partecipazione 3..1.1. Idoneità professionale (articolo 83, comma 3, del Codice) espressamente richiede l’Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la categorie  “Attività di gestione centri di raccolta” ai sensi  di quanto stabilito nella  Delibera n. 2 del 20/07/2009 dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.
Con la Delibera n. 2 del 20 luglio 2009 il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali individua criteri e requisiti per l’iscrizione nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di gestione dei centri di raccolta.
Con successiva  Delibera n. 2 del 20 luglio 2009 sono stati individuati  nuovi criteri  e requisiti per l’iscrizione nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di gestione dei centri di raccolta.
Con  la Delibera n. 6 del 30 maggio 2017 l’Albo definiva i requisiti del Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti, elemento imprescindibile per l’iscrizione:  la presenza del Responsabile Tecnico in azienda è una delle condizioni necessarie a quest’ultima per essere iscritta regolarmente all’Albo Gestori Ambientali (articolo 10, comma 4, del Regolamento 120/2014).
Il tutto riscontrabile al seguente link
https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Iscrizione/Categorie
 
03/09/2020 12:17
Quesito #5
Buongiorno 
si chiede di chiarire il requisito di partecipazione tecnico professionale richiesto al punto 3.1.3., lett. j (pagg. 24 – 25 – 26 e 27 del disciplinare).
In particolare, si chiede di chiarire se per “possesso” degli automezzi e delle attrezzature deve intendersi mera disponibilità degli stessi (comprovabile mediante appositi preventivi) e non di averligià acquistati.
Ciò in quanto, sembrerebbe eccessivo (ovvero illegittimo) richiedere che alla data di parteciapzione a gara, l’operatore economico debba avere il materiale possesso (recte: acquisto) degli automezzi e delle attrezzature indicate nel capitolato speciale di appaltoi e nella relazione tecnica economica.
L’operatore economico potrebbe solo dichiarare la disponibilità e l’acquisto degli automezzi e delle attrezzature richieste in caso di aggiudicazione.  
Cordiali Saluti
08/09/2020 08:44
Risposta
Il possesso degli automezzi e delle attrezzature deve essere dichiarato  al momento della sottoscrizione del contratto ovvero al momento della Consegna del Servizio.
Cosi’ come richiesto dal CSA  dagli articoli  28 e 32  l’I.A. dovrà disporre dei mezzi e dell’organico sufficienti ed idonei a garantire il corretto espletamento di tutti i servizi secondo quanto previsto dalla relazione tecnica
L’I.A. dovrà disporre, dal momento della Consegna del Servizio, di tutti gli automezzi necessari per l’espletamento dello stesso e dovrà poter usufruire di un parco mezzi tale da poter garantire la raccolta, il carico e trasporto di eventuali eccedenze ed una pronta sostituzione di automezzi in caso di rotture meccaniche, avarie, malfunzionamenti e/o altro, in modo da garantire il servizio in piena efficienza e sicurezza.
Per partecipare alla gara I.A. o dichiara il possesso dichiara l’impegno ad avere i mezzi per l’inizio del servizio ricordando che il comune si è riservato l’avvio di urgenza di cui all’art. 32 c.8 ultimo periodo e comunque come disposto dall’art. 8 del D.L. 76/2020:
Art. 8. Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici
1. In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 luglio 2021:
a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, fermo restando quanto previsto dall’articolo 80 del medesimo decreto legislativo;



 
10/09/2020 17:13
Quesito #6
  1. Con riferimento alla tabella riportata a pagina 18 del “Progetto dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati” si chiede cortesemente di chiarire come sia possibile eseguire i trasporti dall’Ecocentro mediante l’autocompattatore posteriore 24 mc riportato nella prima tabella visto la presenza di container da 25/30 ed in aggiunta si chiede il dettaglio di come sono stati calcolati gli impegni per il trasporto di ogni singola frazione di rifiuto.
  2. Con riferimento alla tabella riportata a pagina 30 del “Progetto dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati” si chiede cortesemente di chiarire sulla base di quale ricerca di mercato siano stati riportati i costi di gestione del materiale ed i ricavi unitari. La specifica esperienza (10 anni di gestione) della scrivente nella gestione del servizio in Monte San Giovanni Campano e i numerosi altri comuni della provincia di Frosinone oltre che la conoscenza delle reali dinamiche del mercato dei rifiuti ci portano ad affermare che i numeri riportati in tale tabella sono sovra stimati di oltre il 140%. Evidenziamo alla spettabile Amministrazione che l’art. 178 del D.Lgs. 152/06 modificato dall’art. 2 del D.Lgs. 205/10 stabilisce che “La gestione dei rifiuti e' effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché' del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonche' nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali”.
  3. Si evidenzia poi una distorsione tra i calcoli presentati nel “Progetto dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati” a pag. 22 per l’ammortamento di automezzi ed attrezzature visto l’impiego di una durata di 10 anni contrari alle disposizioni di ARERA che indica al punto 13.2 della Delibera 443-19 All. A in 8 anni il periodo da considerare per l’ammortamento degli investimenti.

Riteniamo i sopracitati punti 2 e 3 fortemente inficianti la sostenibilità economica dell’appalto e quindi Vi chiediamo una revisione tecnica-economica al fine di scongiurare il necessario ricorso al TAR a tutela nostra e del rispetto dell’art. 178 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii sopra citato.
 
17/09/2020 17:06
Risposta
da quanto trasmesso dal comune:

RISPOSTA quesito n. 1:
la previsione dell'autocompattatore è del tutto indicativa, potendo il concorrente in sede di offerta valutare e proporre soluzioni diverse e migliorative purché soddisfino la prestazione richiesta con il progetto a base di gara.
Gli impegni per il trasporto sono stati valutati per analogia con altre realtà similari.

RISPOSTA quesito n. 2:
i costi di gestione dei materiali sono stati sono stati assunti pari a un valore medio di 50 €/ton.
Si tratta di un prezzo medio rispetto a tutti i materiali, quando in molte realtà la carta ed il cartone hanno prezzi di gestione pari a  55,00 €/t a partire dal 1° giugno 2020. Nel caso di imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi il prezzo sale a e 75,00 €/t. Mentre il vetro ha un prezzo di circa 31,00 €/t. quindi 50,00 €/t. è un valore medio. Senza tener conto della plastica che nel 2020 ha prezzi superiore a 100,00 €/t.
Circa i Contributi CONAI si è fatto riferimento alle tabelle del 2018, che in ogni caso vengono annualmente aggornate al rialzo.
Si è ipotizzato uno "scatto in avanti" delle prestazioni della raccolta differenziata, e quindi un miglioramento, in termini quantitativi e qualitativi, delle attuali risposte della popolazione proprio per le misure richieste cui il gestore dovrà attenersi con il nuovo appalto.
In ogni caso, sia per i costi di gestione dei materiali che per i contributi CONAI, in caso di scostamento rispetto alle previsioni progettuali si potrà fare riferimento all'ART. 5 – Adeguamento e variazione dei servizi - che prevede che il corrispettivo possa essere adeguato "a seguito dei seguenti fattori che vi abbiano concorso singolarmente o in maniera congiunta: f) variazioni sugli aspetti economici previsti dal progetto (o definiti dal progetto offerta) relativamente al costo di trattamento/smaltimento e/o ricavi previsti dall’Accordo Quadro ANCI-CONAI per la raccolta ed il recupero dei rifiuti di imballaggio in cui sono anche fissati i corrispettivi previsti per la vendita delle frazioni recuperabili degli RSU";


RISPOSTA quesito n. 3:
La Delibera 443 2019 - Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti  - reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l’erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono. Tale Metodo tariffario, quindi, non rappresenta in alcun modo un riferimento obbligatorio per la indizione di procedure concorsuali nel settore della gestione dei rifiuti.
Con riferimento al Metodo Tariffario, per gli anni 2020 e 2021 sono esposte le dinamiche di determinazione delle TARIFFE che prendono a riferimento la contabilità industriale del gestore come segue: per il 2020 si deve fare riferimento al Bilancio 2018, e per il 2021 a quello del 2019. In ogni caso, per gli anni successivi le modalità di calcolo saranno oggetto di successive delibere che potrebbero portare ad ulteriori modifiche ed integrazioni.
Ciò detto, l'aspetto più rilevante è che in premessa alla delibera 443/2019/R/Rif viene già evidenziato che: «le tariffe, elaborate sulla base della metodologia de quo e la normativa vigente, debbano essere considerate ai sensi di quanto già previsto dall’art. 2, comma 17, della legge 481/1995 come i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte , consentendo all’ente territorialmente competente di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dalla realizzazione di procedure concorsuali. » Inoltre, all’articolo 4 in attuazione dell’art 2 comma 17 della legge 481 95 le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. E' comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori.
E ancora, all’articolo 6 «Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente ».
Si comprende benissimo che la Delibera ARERA 443/19 traccia delle modalità di calcolo di rifermento per estrapolare i COSTI MASSIMI e quindi le TARIFFE MASSIME di riferimento, consentendo, però di preservare i Comuni nel caso in cui si possano ottenere dei costi/tariffe più bassi a seguito di una procedura concorsuale.


 
07/09/2020 17:45
Quesito #7
Buongiorno 
in riferimento al criterio di valutazione G denominato “ Piano gestionale del servizio finalizzato al rispetto dei CAM ai sensi del DM 13 febbraio 2014”, sottocriterio QL_G1 “Qualità delle procedure di contenimento e miglioramento degli impatti ambientali ai sensi del DM 13.02.2014” (pg. 37 del disciplinare di gara), si chiede di chiarire quali siano i parametri di riferimento considerato che il richiamato DM fa riferimento a plurimi aspetti.
In altre parole si chiede di sapere quali dei paramtri contenuti nel DM 13.04.2014 saranno rilevanti ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico. 
Cordiali Saluti 
 
17/09/2020 17:10
Risposta
Data la varietà dei parametri è il concorrente che nel principio di libertà decisionale stabilisce su quanti e quali criteri agire .
La commissione nell’azione che le compete procederà nelle proprie valutazione sulla scorta di quanto offerto da ciascun concorrente.
 
10/09/2020 10:59
Quesito #8
Si chiede un chiarimento sulla seguente circostanza:
- all'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto, si fa riferimento alla Relazione Economica giustificativa dell'Offerta, documento che non è affatto menzionato nel Bando di Gara, il quale prevede unicamente, al punto 4.2, l'inserimento della mera Offerta Economica così come impostata e richiesta dalla Piattaforma Telematica. Si chiede pertanto conferma che nella Busta Telematica C vada inserita unicamente l'Offerta Economica.



Si chiede inoltre di conoscere, se possibile, l'indicazione analitica delle mansioni del personale avente diritto alla tutela occupazionale ex art. 6 del CCNL indicato negli atti di gara, nonchè la relativa età anagrafica. (Ditta GEA)

 
17/09/2020 17:27
Risposta
RISPOSTA QUESITO N. 1:
la relazione prevista all'art. 14 del Capitolato ha lo scopo di rendere più trasparente la gestione dell'appalto, anche con riferimento ai compiti della Direzione per l'Esecuzione del Contratto, e quindi sarà parte integrante del contratto. La relazione Economica può essere allegata all’offerta economica o trasmessa a richiesta da parte del comune come specifica dell’offerta presentata anche nell’ottica di relazione gisutificativa in caso di offerta anomala o ritenuta tale

RISPOSTA QUESITO N. 2:
si pubblica documentazione richiesta e ricevuta dall’attuale gestore del servizio
14/09/2020 14:31
Quesito #9
  1. Con riferimento alla tabella a pag. 19 del “Progetto dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati” si chiede di chiarire la voce “Spazzamento manuale 2 svuotamento cestini” in quanto se si considera n. 2 squadra per 8 h/intervento per 1 intervento/sett per 52 settimane/anno si sviluppa un impegno di 834,24 ore/anno e non di 417 ore/anno come indicato. Parimenti se considerassimo n. 2 giorni di intervento per 8 ore/intervento per 52,14 settimane/anno avremmo 834,24 ore/anno e non 417 ore/anno come indicato.
A ns. avviso l’indicazione corretta sarebbe n. 2 squadre per 4 ore/squadra/intervento per 1 intervento/settimana per n. 52,14 settimane/anno che sarebbe quindi uguale a 417 ore/anno.
  1. Con riferimento alla tabella di pag. 22 del “Progetto dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati” non si rinvengono i costi da sostenersi per le attrezzature da posizionarsi presso l’Ecocentro es. container ed in aggiunta impegni e costi dell’automezzo scarrabile o con ragno per la movimentazione dei rifiuti.
Si chiede quindi se le attrezzature per l’Ecocentro siano nelle Vs. disponibilità e quindi siano messi a disposizione in comodato d’uso gratuito alla società appaltatrice.
 
 
17/09/2020 17:35
Risposta
RISPOSTA AL QUESITO N. 1

si conferma che la corretta interpretazone è appunto n. 2 addetti per 4 ore/addetto per 1 intervento/settimana per 52,13 settimane/anno = 417 ore/anno circa.

RISPOSTA AL QUESITO N. 2
l'Ecocentro sarà messo a disposizione, comprensivo delle attrezzature poste all'interno, in comodato d'uso gratuito alla società appaltatrice. Saranno a carico dell'appaltatrice eventuali proposte migliorative. Relativamente alla logistica fare riferimento alla risposta al quesito n. 1 del 10/09/2020 faq N. 5
22/09/2020 10:30
Quesito #10
Buongiorno 
si chiede di chiarire se gli oneri di smaltimento sono a carico del Comune o dell’operatore economico. 
Ciò in qauntl dall’art. 2.2, pag. 11 (punto 8) del disciplinare di gara è previsto che gli oneri di smaltimento sono a carico dl Comune, mentre a pag. 5 del capitolato dspeciale di appalto (cfr. art., punto 8) è previsto che i medesimi oneri ricadono sull’operatore economico. 
Stante quanto innazi si invita a chiarire la predetta incongruenza determinante ai fini della formulazione dell’offerta economica.  
23/09/2020 12:42
Risposta
Trattasi di un refuso . Si conferma quanto stabilito dall’ Articolo 2 del   CSA:
7. Competeranno al Comune i costi di trattamento dei rifiuti identificati con codice CER 20.01.08 “rifiuti biodegradabili di cucine e mense” da conferire, a spese e cura della I.A. presso impianto di compostaggio individuato dalla pianificazione Provinciale e/o Regionale;
8. Competeranno alla I.A. gli oneri di selezione/valorizzazione/trattamento/smaltimento dei rifiuti
derivanti dalle raccolte selettive (RUP, beni durevoli, rifiuti ingombranti e RAEE) che verranno trasportati
a spese e cura della I.A. presso impianto autorizzato;
 
22/09/2020 10:31
Quesito #11
Si chiede di chiarire se in allegato all’offerta economica occorre allegare una relazione economica o basta l’indicazione del ribasso, con annessi costi aziendali e costo della manodopera. 
23/09/2020 12:43
Risposta
la relazione prevista all'art. 14 del Capitolato ha lo scopo di rendere più trasparente la gestione dell'appalto, anche con riferimento ai compiti della Direzione per l'Esecuzione del Contratto, e quindi sarà parte integrante del contratto. La relazione Economica può essere allegata all’offerta economica o trasmessa a richiesta da parte del comune come specifica dell’offerta presentata anche nell’ottica di relazione giustificativa  in caso di offerta anomala o ritenuta tale
 

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