Inviato esito

Gara #206

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO A UN SOGGETTO REGOLARMENTE ISCRITTO NEL REGISTRO UNICO ELETTRONICO DI CUI AL D.Lgs. 209/2005. COMUNE DI CASSINO
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Informazioni appalto

17/08/2020
Aperta
Servizi
€ 66.629,45
Comune di Cassino

Categorie merceologiche

66 - Servizi finanziari e assicurativi

Lotti

Inviato esito
1
8167457EB8
Qualità prezzo
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO A UN SOGGETTO REGOLARMENTE ISCRITTO NEL REGISTRO UNICO ELETTRONICO DI CUI AL D.Lgs. 209/2005. COMUNE DI CASSINO
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO A UN SOGGETTO REGOLARMENTE ISCRITTO NEL REGISTRO UNICO ELETTRONICO DI CUI AL D.Lgs. 209/2005. COMUNE DI CASSINO.
€ 66.629,45
€ 0,00
€ 0,00
€ 15.279,99
738 13/04/2021
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
11572181003 BROKERITALY CONSULTING SRL
Visualizza partecipanti

Scadenze

07/09/2020 09:30
10/09/2020 12:00
11/09/2020 09:30

Allegati

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20/10/2023 17:07
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Chiarimenti

24/08/2020 15:38
Quesito #1
Buongiorno,
all’interno della documentazione di gara per il servizio di brokeraggio a favore del comune di Cassino,  a pagina 2 del capitolato,  è prevista la “consulenza e assistenza da parte di Legali, in caso di lite giudiziaria, finalizzata alla migliore definizione della controversia”.
In riferimento a tale prescrizione, in considerazione dell’attività svolta dal Broker (intermediazione e consulenza assicurativa) si chiede di confermare che trattasi di refuso e /o che la richiesta si può riferire ad un supporto consulenziale da parte di professionisti di Assiteca nella fase stragiudiziale a supporto degli uffici dell’ente e di eventuali legali da esso incaricati.

 
25/08/2020 12:53
Risposta
In merito al quesito in oggetto si chiarisce che non si tratta di un refuso testuale. Tuttavia si specifica che la prestazione richiesta dal capitolato non riguarda l’ attività legale intesa come difesa dinanzi all’autorità giudiziaria, bensì afferisce ad una mera consulenza ed assistenza da parte di Legali, in caso di lite, finalizzata alla migliore definizione della controversia stragiudiziale.
31/08/2020 17:29
Quesito #2
Relativamente alla selezione in oggetto, ai fini di una corretta formulazione dell’offerta si chiedono chiarimenti in merito a taluni aspetti della lex di gara di seguito evidenziati.
Con riferimento all’offerta economica, si chiede di chiarire se la stessa consista o meno nell’indicazione di un importo/prezzo a ribasso sul valore a base d’asta, oppure, nell’indicazione di una aliquota provvigionale distinta per i Rami RCA e Rami diversi da RCA; ciò in quanto, relativamente all’offerta economica vi è una discordanza tra la disciplina indicata nel bando con quanto viceversa previsto all’art. 5 del CSA , ove si precisa che il servizio non comporta oneri a carico dell’ente essendo remunerato a mezzo di provvigione nella misura indicata in sede di offerta  da porsi a carico delle compagnie.
Infatti a pag. 11  del bando - Contabilizzazione delle attività-  è previsto che:”il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a corpo in quanto il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e dedotta dal contratto….”.

 
Inoltre al paragrafo 4.2.  pag. 35  del Bando-  Offerta economica - la relativa valutazione prevede l’indicazione di un ribasso percentuale sull’importo del servizio posto a base di gara e conseguentemente l’indicazione del prezzo offerto, derivato dal predetto ribasso.
 
analogamente, lo stesso modello allegato di offerta economica, predisposto, dall’ente prevede l’indicazione di un ribasso da applicarsi all’importo a base di gara.
Pertanto, in base a quanto sopra esposto, al fine di poter predisporre correttamente  l’offerta si chiede di chiarire la modalità di valutazione della stessa.
Infine, sempre con riferimento all’offerta economica, trattandosi di servizio di natura intellettuale, si chiede  di confermare che, conformemente alle disposizioni del codice degli appalti (art. 95 comma 10 D. lgs.50/2016), come recentemente sancito da copiosa giurisprudenza, non devono essere indicati né i costi relativi alla sicurezza né tantomeno i costi relativi alla manodopera,
Oltre a quanto sopra, con riferimento ai requisiti di ammissione, si rileva che pag. 25, nell’ipotesi di partecipazione in RTI, si prevede la presentazione di referenza bancarie, non previste al precedente paragrafo 3.1.3 fra i requisiti di capacità economico-finanziaria. Pertanto, si chiede di confermare che la previsione delle referenze è un semplice refuso.
 
 

 
 
01/09/2020 09:28
Risposta
In merito al quesito in oggetto, ai fini di una corretta formulazione dell’offerta economica, si chiarisce che su ogni polizza è prevista una provvigione massima: al concorrente si chiede di specificare un unico ribasso da applicare sulle aliquote riportate nel file “QUADRO ECONOMICO” appena allegato tra i documenti di gara. A tal proposito, si specifica ulteriormente che è previsto un pagamento “indiretto” delle prestazioni, nel senso che il pagamento del corrispettivo pur essendo versato dalle Compagnie Assicurative è da intendersi come effettuato dall’amministrazione.

Analogamente si conferma che il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a corpo in quanto il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e dedotta dal contratto. Per quanto rigarda la formulazione e le modalità di valutazione dell’offerta, il ribasso unico offerto andrà applicato su ciascuna percentuale di provvigione indicata nel file “QUADRO ECONOMICO”. Pertanto, per ogni tipo di polizza, al broker spetterà un corrispettivo determinato dal prodotto tra l’importo del premio assicurativo applicato e la provvigione presente nel file al netto del ribasso offerto.

In merito al quasito n. 2 si conferma l’applicazione dell’art. 95 comma 10 D. lgs.50/2016, per cui trattandosi di servizio di natura intellettuale non devono essere indicati né i costi relativi alla sicurezza né tantomeno i costi relativi alla manodopera.

In merito al quesito n.3, con riferimento ai requisiti di ammissione, si chiarisce che  la previsione delle referenze costituisce un mero refuso di stampa.
01/09/2020 16:09
Quesito #3
Buonasera,
segnaliamo che non ci è possibile procedere alla creazione del PassOE (richiesto a pagina 15 del bando),in quanto nel sito AVCPass il CIG risulta essere inesistente o non ancora definito.
In attesa di riscontro, porgiamo cordiali saluti
01/09/2020 16:23
Risposta
Quanto evidenziato è stato comunicato al RUP
01/09/2020 16:58
Quesito #4
Nel ringraziare per il riscontro, si chiede alla luce del chiarmento predisposto, di specificare come verrà ripartito il punteggio assegnato all’offerta economca,   pari a complessivi 25 PT,  per i rami RCA e Rami diversi da RCA; dal momento che il prospetto economico prevede per gli stessi rami aliquote provvigionali differenti pari rispettivamente al 4% e all’8%.
inoltre, si fa presnte che all’interno dell’offerta tecnica rilevano paramentri di natura economica ossia la sponsorizzazionde premiata con ben 5 PT.
In tal senso preme osservare che non all’interno dell’offerta tecnica non possono essere inseriti parametri di natura economica, in quanto in costrasto tanto il princiìcipio di segretezza delle offerte, quanto con i principio di proporzionalità e coerenza con l’oggetto del servizio in appalto come sanciti  dal Codice dei contratti.
Si vuole in tal senso rilevare, come il contratto di sponsorizzazione abbia caratteristiche e finalità del tutto differenti dal contratto di brokeraggio  oggeto del presente affidamento e, pertanto, soggetto ad una disciplina giuridica del tutto autonoma, affidabile pertanto attraverso una procedura diversa da quella in esame.

 
02/09/2020 11:56
Risposta
Come da disciplinare di gara il punteggio per l’offerta economica verrà attribuito con la seguente formula 

C(a)e = indice di valutazione dell'offerta (a) in termini economici = (Ra / Rmax)^α x 25

dove: R max= valore economico (dato in percentuale) più vantaggioso per il comune offerto in sede di gara.
R = valore economico (dato in percentuale) offerto dal concorrente.
α = esponente del rapporto dei ribassi 0,40
25 = punteggio massimo per l’offerta economica

L’offerta quindi è un unico ribasso che andrà applicato alle provvigioni di cui al file quadro economico premi ass.vi. Quindi un ribasso dell’X% riduce la provvigione dell’X% (provvigione da applicare  = provvigione di cui al file * (1-ribasso X%).

In merito alla seconda osservazione formulata, si conferma che nelle gare pubbliche il c.d. principio di separazione tra offerta tecnica e offerta economica, denominato anche “divieto di commistione”, risponde alla finalità di garantire la segretezza dell'offerta economica ed è perciò funzionale ad evitare che l'offerta tecnica contenga elementi che consentano di ricostruire, nel caso concreto, l'entità dell'offerta economica. Tuttavia, preme evidenziare quanto affermato da copiosa e costante giurisprudenza, secondo cui Il divieto non va inteso in senso assoluto, potendo essere inclusi nell’offerta tecnica anche singoli elementi economici purché ne rappresentino componenti isolate e marginali e la cui conoscenza non permetta di risalire all'offerta economica nel suo complesso.
Per quanto riguarda il criterio di valutazione dell’offerta economica A.4) (Sponsorizzazioni delle attività istituzionali dell’Ente in termini economici), si specifica che il riferimento è all’impegno del broker a sponsorizzare a livello economico le attività istituzionali dell’Ente richieste. Non ci si riferisce, pertanto, ad un contratto di sponsorizzazione, non avendo tale attività le condizioni tali da essere riconducibile all’art. 19 del D.lgs. 50/2016.
 
02/09/2020 12:28
Quesito #5
In merito alla procedura in oggetto, si chiede a quanto ammontano i costi di aggiudicazione, pubblicazione e stipula contratto.
Inoltre si chiede, in merito all’offerta economica, se il ribasso percentuale viene considerato fino alla terza cifra decimale.
02/09/2020 13:59
Risposta
In merito al quesito n. 1 si specifica che i costi per le pubblicazioni ammontano ad euro 1.417,00. Per la stipula del contratto si rende necessario sostenere le normali spese notarili.

In risposta al quesito n. 2 si riporta quanto stabilito nel disciplinare di gara: “Per il ribasso verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali. Per il prezzo verranno prese in considerazione due cifre decimali”.
 
02/09/2020 18:15
Quesito #6
In merito alla capacità economica – finanziaria al punto 3.1.2 lettera g) viene richiesta una dichiarazione relativa al fatturato specifico per servizi analoghi a quello oggetto di gara realizzato negli ultimi 3 esercizi disponibili a favore di enti pubblici e/o soggetti privati.
Si chiede se tali dati vadano dichiarati sul DGUE o va predisposta anche una dichiarazione a parte nella quale si indicano tali dati.
Attendiamo vostro gentile riscontro.
03/09/2020 11:57
Risposta
In riferimento al quesito in oggetto si specifica che la dichiarazione relativa al fatturato specifico va necessariamente resa nell’allegato A1 (modulo domanda di partecipazione) e sull’apposita sezione del DGUE.
Discrezionalmente può essere allegata qualsiasi altra documentazione o dichiarazione attentante il possesso del suddetto requisito, qualora sia a vostra disposizione.
03/09/2020 10:52
Quesito #7
Nel ringraziare per il pronto riscontro, sentiti i nostri legali,  si osserva quanto segue.
Premesso che:
  1. la pubblica amministrazione può utilizzare contratti atipici, a condizione che questi siano funzionali alla realizzazione del fine pubblico perseguito (c.d. vincolo di scopo) e che nel caso di specie trattandosi di servizio di natura professionale di consulenza e brokeraggio assicurativo, non si ravvisa alcuna strumentalità/funzionalità della sponsorizzazione ai fini dell’assolvimento dell’incarico  de quo e delle finalità ad esso sottese;
  2. Nel caso di specie si è prevista  una sponsorizzazione in termini economici che, per come valutata , appare  pertanto appare configurare un’erogazione in denaro da indicarsi già in fase di offerta tecnica e non già in un obbligo di fare connesso al servizio in affidamento;
  3. come anche rilevato da Codesta Spettabile SA, il principio di separazione tra l’offerta tecnica e quella economica trae fondamento dall’obiettivo di evitare che elementi di valutazione di carattere automatico possano influenzare la valutazione degli elementi discrezionali. Principio, dunque, che costituisce presidio all'attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, per garantire il lineare e libero svolgimento dell’iter che si conclude con il giudizio sull'offerta tecnica e l'attribuzione dei punteggi ai singoli criteri di valutazione;
  4. in base all’attuale giurisprudenza, Il divieto  di commistione in parola non può essere interpretato in maniera indiscriminata, al punto da eliminare ogni possibilità di obiettiva interferenza tra l’aspetto tecnico e quello economico dell’appalto posto a gara, attesa l’insussistenza di una norma di legge che vieti l’inserimento di elementi economici nell’offerta tecnica, a meno che uno specifico divieto non sia espressamente ed inequivocabilmente contenuto nella legge di gara. In particolare, possono essere inseriti nell’offerta tecnica voci a connotazione (anche) economica o elementi tecnici declinabili in termini economici se rappresentativi di soluzioni realizzative dell’opera o del servizio oggetto di gara; conseguentemente è stata ammessa l’indicazione nell’offerta tecnica di alcuni elementi economici, resi necessari dagli elementi qualitativi (vedasi in tal senso Consiglio di Stato Sezione Terza sentenza n. 167 del 9 gennaio 2020)
  5. Nel caso in questione, invece,  la sponsorizzazione appare configurare una prestazione di natura economica  affatto funzionale alla realizzazione del servizio-  che peraltro vogliamo rilevare essere a titolo non oneroso per l’Ente- e dunque   si presta, pertanto, ad influenzare/orientare il giudizio della commissione anche sui parametri qualitativi dell’offerta.
Tutto ciò premesso e considerato, qualora la scrivente abbia male interpretato il siffatto parametro si chiede di chiarire in cosa consisterà la suddetta sponsorizzazione.

In attesa di un cortese riscontro , si porgono distinti saluti.

 
03/09/2020 12:08
Risposta
Si chiarisce ulterioremente che l’attività di sponsorizzazione richiesta consiste semplicememente nel formare i dipendenti del Comune (mediante appositi corsi di formazione e preparazione) nelle specifiche tematiche inerenti i campi di azione delle Compagnie Assicurative.
04/09/2020 12:12
Quesito #8
Relativamente al  chiarimento n. 7 del 03/09/2010, in base al quale il criterio sponsorizzazione, per come delineato,  è divenuto un parametro qualitativo, ai fini di una corretta formulazione dell’offerta, si chiede di precisare come verranno assegnati i 5 PT non essendo più valevole il giudizio incentrato sul valore della sponsorizzazione e, conseguentemente, la formula applicata, come riportata a pag. 38 del Disciplinare.
In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti
04/09/2020 18:08
Risposta
In relazione al criterio della sponsorizzazione si conferma che l’attività di sponsorizzazione richiesta consiste semplicememente nel formare i dipendenti del Comune (mediante appositi corsi di formazione e preparazione) nelle specifiche tematiche inerenti i campi di azione delle Compagnie Assicurative. 
Considerato che la scelta dei corsi è in capo al comune di Cassino il parametro di valutazione resta quello del disciplinare di gara. 

Operativamente il comune avrà un budget (l’offerta dell’affidatario) da poter utilizzare per la formazione dei propri dipendenti nelle tematiche inerenti  i campi di azione delle Compagnie Assicurative attraverso i corsi che riterrà più  idonei.
04/09/2020 17:31
Quesito #9
Nella domanda di partecipazione nella lettera M) si chiede il fatturato specifico. Chiediamo se in questo punto è da considerare il requisito di capacità economica finanziaria che riguarda il fatturato specifico nei servizi analoghi a quello oggetto di gara realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, in base alla data di costituzione o all’avvio delle attività dell’operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili, a favore di enti pubblici e/o soggetti privati; il valore del fatturato triennale minimo richiesto nel settore di attività oggetto dell'appalto è pari ad € 40.157,67IVA esclusa.
Mentre nella domanda di partecipazione nella lettera N) si chiedono i servizi di brokeraggio svolti negli ultimi 3 anni. A tal proposito si chiede se sono da intendersi quelli riportati sopra o si chiede la capacità tecnica professionale nella quale si richiede di aver svolto nell’ultimo triennio almeno due servizi di brokeraggio assicurativi nei confronti di Enti e/o Aziende Pubbliche che abbiano avuto nella loro gestione i seguenti rami assicurativi:
o RCT – RCO con particolare riferimento a:
 strade (almeno 150 KM);
 istituti scolastici (almeno n. 5)
 edifici pubblici (almenon. 3 )i;
o RCA con particolare riferimento a:
 un parco veicoli di almeno n. 10 automezzi (incendio e furto veicoli inclusi)
o RC Patrimoniale

Attendiamo vostro gentile riscontro
04/09/2020 18:18
Risposta
la partecipazione alla gara prevede che il concorrente dimostri il possesso di specifici requisiti minimi. 

Tra cui
- al punto 3.1.2. Requisiti di capacità economico-finanziaria viene richiesto che il concorrente dimostri:
di aver mauturato un fatturato specifico nei servizi analoghi a quello oggetto di gara realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, in base alla data di costituzione o all’avvio delle attività dell’operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili, a favore di enti pubblici e/o soggetti privati; il valore del fatturato triennale minimo richiesto nel settore di attività oggetto dell'appalto è pari ad € 40.157,67IVAesclusa (Euro quarantamilacentocinquantasette/67) ritenuto congruo rispetto all'entità dell'appalto poiché è senz'altro garanzia di capacità gestionale ed imprenditoriale. In caso di Raggruppamento Temporaneo tale requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, fatto salvo l’obbligo di possesso in via maggioritaria da parte dell’impresa individuata come capogruppo.
Tale requisito va considerato prendendo in considerazione gli ultimi tre esercizi finanziari disponibili.

- al punto 3.1.3. Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale viene richiesto che il concorrente dimostri:
di aver svolto nell’ultimo triennio almeno due servizi di brokeraggio assicurativi nei confronti di Enti e/o Aziende Pubbliche che abbiano avuto nella loro gestione i seguenti rami assicurativi:
o RCT – RCO con particolare riferimento a:
 strade (almeno 150 KM);
 istituti scolastici (almeno n. 5)
 edifici pubblici (almenon. 3 )i;
o RCA con particolare riferimento a:
 un parco veicoli di almeno n. 10 automezzi (incendio e furto veicoli inclusi)
o RC Patrimoniale
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità: - originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: - originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;

Da cui è onere del concorrente dimostrare il possesso di entrambi i requisiti. 

In merito al mdello A/1 essendo in formato editabile sarà il concorrente ad insirere al punto N. i dati per dimostrare il possesso del requisito di cui al punto 3.1.3  ossia:
di aver svolto nell’ultimo triennio almeno due servizi di brokeraggio assicurativi nei confronti di Enti e/o Aziende Pubbliche che abbiano avuto nella loro gestione i seguenti rami assicurativi:
o RCT – RCO con particolare riferimento a:
 strade (almeno 150 KM);
 istituti scolastici (almeno n. 5)
 edifici pubblici (almenon. 3 )i;
o RCA con particolare riferimento a:
 un parco veicoli di almeno n. 10 automezzi (incendio e furto veicoli inclusi)
o RC Patrimoniale

 

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