Inviato esito

Gara #216

GARA SUA N. 53/2020  - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 2 FABBRICATI, PER COMPLESSIVI N. 20 ALLOGGI, SITI NEL COMUNE DI RIPI VIA MURAGLIONE FABBR. A SCALE A/B E FABBR. B SCALE A/B
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Informazioni appalto

04/09/2020
Aperta
Lavori
€ 693.106,15
Ater della Provincia di Frosinone

Categorie merceologiche

4545 - Altri lavori di completamento di edifici

Lotti

Inviato esito
1
8353506b37
Qualità prezzo
GARA SUA N. 53/2020  - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 2 FABBRICATI, PER COMPLESSIVI N. 20 ALLOGGI, SITI NEL COMUNE DI RIPI VIA MURAGLIONE FABBR. A SCALE A/B E FABBR. B SCALE A/B
GARA SUA N. 53/2020  - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 2 FABBRICATI, PER COMPLESSIVI N. 20 ALLOGGI, SITI NEL COMUNE DI RIPI VIA MURAGLIONE FABBR. A SCALE A/B E FABBR. B SCALE A/B
€ 625.778,66
€ 0,00
€ 67.327,49
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
02839880594 COGEA APPALTI S.R.L.
Visualizza partecipanti

Scadenze

21/09/2020 10:00
25/09/2020 12:00
29/09/2020 10:00

Avvisi

Allegati

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20/10/2023 17:20
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20/10/2023 17:20
655.09 kB

Chiarimenti

08/09/2020 15:41
Quesito #1
Buongiorno,
in riferimento alle categorie SOA necessarie per la partecipazione,
si chiede di confermare, secondo quanto riportato a pag. 12 del Disciplinare di gara, che l’impresa in possesso di OG1 class. 2 ed OS7 class. 3bis può partecipare alla gara in qualità di impresa singola, senza bisogno di RTI o avvalimento.

Cordiali saluti
 
09/09/2020 13:02
Risposta
ome chiarito nella nota illustrativa ai bandi tipo pubblicati sul supplemento ordinario n. 18 alla Gazzetta ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2002 e nella citata determinazione 25/2001, che l'insieme di lavorazioni o genus delle stesse che costituiscono le categorie generali, indicate con l'acronimo OG, comprende quasi sempre species di categorie specializzate indicate con l'acronimo OS. Questo fatto non può, però, comportare l'applicazione di una sorta di principio di assorbenza, nel senso che ad un bando di gara che preveda come categoria prevalente una categoria specializzata OS possa partecipare una impresa qualificata in una categoria generale OG che comprenda, fra le lavorazioni necessarie alla sua completa realizzazione, anche le lavorazioni appartenenti alla categoria specializzata OS che il bando indica come categoria prevalente. L'applicazione di un tale principio condurrebbe allo stravolgimento della articolazione delle categorie in categorie di opere generali ed in categorie di opere specializzate

a) l'ordinamento definisce (articolo 3, comma 1, lettere a e b), del DPR 380/2001
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso;
b) le lavorazioni delle categorie a qualificazione non obbligatoria possono essere eseguite dall'aggiudicatario ancorché privo delle relative qualificazioni;
c) le imprese qualificate nelle categorie di opere generali possono partecipare alla gare di appalto indette per la manutenzione delle opere generali stesse.

Richiamati i principi di cui alla determinazione n.  del 2002
Ne discende che le suddette disposizioni, ed in particolare quella di cui alla lettera c), conducono a ritenere che ai bandi di gara indetti per l'affidamento di appalti di lavori di manutenzione di un'opera rientrante nella categoria generale OG1 - nel caso che prevedano come categoria prevalente una delle categorie specializzate OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi ) , OS7 (Finiture di opere generali di natura edile ) e OS8 (Finiture di opere generali di natura tecnica ) - possono partecipare, oltre alle imprese qualificate nella categoria di opera specializzata prevalente, anche le imprese qualificate nella categoria di opera generale OG1. Va precisato che tale possibilità è consentita dal fatto che le suddette categorie specializzate sono a qualificazione non obbligatoria e, pertanto, eseguibili dall'aggiudicatario ancorché privo delle relative qualificazioni; inoltre la stessa va consentita perché comporta una più ampia partecipazione di soggetti alle gare. Al fine di evitare contestazioni, è necessario, però che tale possibilità sia prevista dal bando che, come è noto, costituisce la lex specialis della gara. Ciò può essere effettuato inserendo, come una delle lettere dei punti 15 e 13 dei modelli di bando tipo, rispettivamente per il pubblico incanto e per la licitazione privata, pubblicati sul supplemento ordinario n. 18 della Gazzetta ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2002, le seguenti parole: sono ammesse alla gara anche le imprese qualificate nella categoria generale OG1.

da cui trattandosi di intervento di manutenzione di edifici è consentito qualificarsi in OG 1 con una classe che copra l’importo dato dalla somma delle lavorazioni in OS 6, OS 7 ed  OG1 
14/09/2020 11:39
Quesito #2
Buongiorno.
Nel Disciplinare sono presenti alcune incongruenze che si chiede di chiarire:
1. Non c'è rispondenza tra i 4 criteri di miglioria (A, B, C, D) descritti in tabella a pag. 30-31 e i 3 criteri indicati a pag. 32 cap. 4.1.2 in relazione al numero di pagine producibili per descrivere le migliorie dei criteri (si cita il numero di pagine totali dei soli criteri A, B e C). Si chiede: quante pagine si hanno a disposizione per descrivere le migliorie del criterio D? E’ confermato il numero massimo di cartelle indicato per gli altri 3 criteri al momento citati nella tabella di pagina 32?
Si chiede altresì: Le 6 tavole in A2 (convertibili in pari superficie di pagine in A3 o A4) sono riferite all’intera offerta tecnica oppure sono relative al numero totale per ogni singolo criterio?
A pagina 32 vengono citati elementi di natura quantitativa e qualitativa ma nella tabella dei criteri a pag. 30 vengono elencati solo quelli di natura qualitativa. Confermate che trattasi di un refuso come indicato nei chiarimenti e che quindi non ci sono criteri di natura quantitativa?
18/09/2020 12:11
Risposta
si specifica che come previsto dal diciplinare di gara i criteri sono 4 e più precisamente A, B, C e D con i relativi sub criteri.  

Quindi la mancata indicazione della lettera D è un mero refuso di stampa,

In merito alle cartelle utilizzando il rapporto tra cartelle (16+10+12 = 28) /n.criteri o subcriteri (A.1- A.2 - A.3 - B.1 - B.2 – B.3 - C.3 = 7) presente nel disciplinare si fissa in 56 il numero massimo di cartelle per l’offerta tecnica ( 3 criteri A + 5 criteri B + 3 criteri C + 3 criteri D = 14 x 4 risultato del precedente rapporto = 56)

Si conferma che sono solo criteri di natura qualitativa
15/09/2020 17:09
Quesito #3
Buonasera,
in riferimento alla gara volevamo sapere la data di scadenza per la presentazone delle offerte. Il bando riporta il 25/09/2020, la piattaforma il 24/09/2020.
Grazie.
 
18/09/2020 12:14
Risposta
dato il disallineamento si chiarisce che il termine per la presentazione delle offerte è quello del discplinare che fissa la scadenza al 25.09.2020

 
17/09/2020 18:12
Quesito #4
gentilissimi
in riferimento alla gara in oggetto, la scrivente impresa possiede la cat. OG1 cl. III, possiamo partecepare in forma singola dichiarando eventuale subappalto per le lavoriazioni per le cat. OS6 e OS7? 
A pag. 12 del bando/disciplinare, ultimo capo, c’è scritto che si richiede per partecipare alla gara solo con qualifica OG1 la cl. III-bis, ma leggendo il chiarimento n°1 si capisce che è consentito la qualificazione anche con la cat.OG1 con classe che copre limporto dato dalla somma delle lavorazioni OS6, OS7 ed OG1 (€.693.106,15)…..quindi classifica III.

Attendiamo vs comunicazioni in meritio
Cordiali saluti
18/09/2020 12:18
Risposta
Come chiarito nella nota illustrativa ai bandi tipo pubblicati sul supplemento ordinario n. 18 alla Gazzetta ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2002 e nella citata determinazione 25/2001, che l'insieme di lavorazioni o genus delle stesse che costituiscono le categorie generali, indicate con l'acronimo OG, comprende quasi sempre species di categorie specializzate indicate con l'acronimo OS. Questo fatto non può, però, comportare l'applicazione di una sorta di principio di assorbenza, nel senso che ad un bando di gara che preveda come categoria prevalente una categoria specializzata OS possa partecipare una impresa qualificata in una categoria generale OG che comprenda, fra le lavorazioni necessarie alla sua completa realizzazione, anche le lavorazioni appartenenti alla categoria specializzata OS che il bando indica come categoria prevalente. L'applicazione di un tale principio condurrebbe allo stravolgimento della articolazione delle categorie in categorie di opere generali ed in categorie di opere specializzate

a) l'ordinamento definisce (articolo 3, comma 1, lettere a e b), del DPR 380/2001
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso;
b) le lavorazioni delle categorie a qualificazione non obbligatoria possono essere eseguite dall'aggiudicatario ancorché privo delle relative qualificazioni;
c) le imprese qualificate nelle categorie di opere generali possono partecipare alla gare di appalto indette per la manutenzione delle opere generali stesse.

Richiamati i principi di cui alla determinazione n.  del 2002
Ne discende che le suddette disposizioni, ed in particolare quella di cui alla lettera c), conducono a ritenere che ai bandi di gara indetti per l'affidamento di appalti di lavori di manutenzione di un'opera rientrante nella categoria generale OG1 - nel caso che prevedano come categoria prevalente una delle categorie specializzate OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi ) , OS7 (Finiture di opere generali di natura edile ) e OS8 (Finiture di opere generali di natura tecnica ) - possono partecipare, oltre alle imprese qualificate nella categoria di opera specializzata prevalente, anche le imprese qualificate nella categoria di opera generale OG1. Va precisato che tale possibilità è consentita dal fatto che le suddette categorie specializzate sono a qualificazione non obbligatoria e, pertanto, eseguibili dall'aggiudicatario ancorché privo delle relative qualificazioni; inoltre la stessa va consentita perché comporta una più ampia partecipazione di soggetti alle gare. Al fine di evitare contestazioni, è necessario, però che tale possibilità sia prevista dal bando che, come è noto, costituisce la lex specialis della gara. Ciò può essere effettuato inserendo, come una delle lettere dei punti 15 e 13 dei modelli di bando tipo, rispettivamente per il pubblico incanto e per la licitazione privata, pubblicati sul supplemento ordinario n. 18 della Gazzetta ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2002, le seguenti parole: sono ammesse alla gara anche le imprese qualificate nella categoria generale OG1.

da cui trattandosi di intervento di manutenzione di edifici è consentito qualificarsi in OG 1 con una classe che copra l’importo dato dalla somma delle lavorazioni in OS 6, OS 7 ed  OG1 

In merito all’importo si conferma che la classe che copre l’intero valore dell’intervento è la classe III e non la III bis
18/09/2020 09:28
Quesito #5
IN RIFERIMENTO ALLA PREOCEDURA IN OGGETTO CON LA PRESENTE VI CHIEDIAMO: 
- NON SI CONFIGURANO ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA COME PREVISTO NEL BANDO A PAG. 32
- NON SI FA RIFERIMENTO AL NUMERO MASSIMO DI CARTELLE DI CUI ALLA LETTERA “D”

RESTIAMO IN ATTESA DI VS COMUNICAZIONI IN MERITO
18/09/2020 12:21
Risposta
In merito si specifica che i criteri e sub criteri sono tutti di natura qualitativa.

In merito al numero di cartelle si invita a prendere visione delle risposte ad altri quesiti pubblicate in data odierna
18/09/2020 11:03
Quesito #6
in riferimento alla procedura in oggetto, con la presente vi chiediamo delucidazioni in riferimento alla dichiarazione sull’Allegato A/1:
ai sensi dell’art. 93, c. 7, del Codice ,
 ¢ di essere in possesso, così come si evince dalla documentazione presentata:
della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;(9001)
  • ***di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
  • di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;
  • del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009,  in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso;
  •  che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;
  • di  rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.                        – in merito al punto *** è obbligatoria la registrazione al sistema EMAS? o basta possedere l’ UNISO 14001?                                                                                                        – marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE)? non la possediamo, è obbligatoria?                                                                                                                  –  che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma       UNI ISO/TS 14067? non possediamo questo requisito – è obbligatorio?                                                                                                                                                                  – per l’ultimo punto possediamo ISO 45001 (ohsas 18001) – basta solo quello?
Attendiamo Vs comunicazioni in merito
Grazie
 
18/09/2020 12:22
Risposta
In merito al quesito si specifica che le certificazione vanno solo segnalate e non sono requisiti di ammissione e/o valutazione specifica

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