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Gara #219

GARA PROV. N. 49/2020 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, LA DIREZIONE DEI LAVORI, MISURE E CONTABILITÀ, NONCHÉ IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DENOMINATO “RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI – ART. 1, co. 140, legge 232/2016 – COSTRUZIONE DEL NUOVO EDIFICIO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO NELL’AMBITO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO FIUGGI
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Informazioni appalto

04/09/2020
Aperta
Servizi
€ 270.917,13
Comune di Fiuggi

Categorie merceologiche

71 - Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

Lotti

Inviato esito
1
8408168FB8
C19E19000660001
Qualità prezzo
GARA PROV. N. 49/2020 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, LA DIREZIONE DEI LAVORI, MISURE E CONTABILITÀ, NONCHÉ IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DENOMINATO “RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI – ART. 1, co. 140, legge 232/2016 – COSTRUZIONE DEL NUOVO EDIFICIO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO NELL’AMBITO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO FIUGGI
GARA PROV. N. 49/2020 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, LA DIREZIONE DEI LAVORI, MISURE E CONTABILITÀ, NONCHÉ IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DENOMINATO “RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI – ART. 1, co. 140, legge 232/2016 – COSTRUZIONE DEL NUOVO EDIFICIO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO NELL’AMBITO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO FIUGGI
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Codice Fiscale Denominazione Ruolo
02197471200 T.H.E.MA SRL
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Scadenze

17/09/2020 12:00
23/09/2020 12:00
24/09/2020 09:00

Allegati

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20/10/2023 17:31
655.28 kB

Chiarimenti

07/09/2020 13:18
Quesito #1
Si fa presente che il modello A in tutta la pagina 1 tratta l’operatore come impresa. Si ritiene quindi impossibile da compilare tutta la parte della pagina 1 che riporta “SEGNALA
ai sensi dell’art. 93, c. 7, del Codice,
 o di essere in possesso, così come si evince dalla documentazione presentata:
della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;
  • di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
  • di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;
  • del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009,  in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso;
  •  che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;
  • di  rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
07/09/2020 16:18
Risposta
Relativamente al quesito posto, si specifica quanto di seguito:
Il possesso di una delle certificazioni di cui al modulo A1, non rappresenta alcun requisito obbligatorio ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara.
Ciò non toglie però, che “L’IMPRESA” intesa anche come società di liberi professionisti o studi tecnici non possa essere in possesso di una o più di esse
Pertanto non sarà motivo di esclusione il mancato possesso di una o più certificazioni presenti nell’elenco del modulo.
Se il concorrente dispone di una o più certificazioni può barrare la varie opzioni a disposizione nel modello fornito in maniera editabile.
 
07/09/2020 10:31
Quesito #2
Con la presente si chiede sein caso di RTP costituendo, possa effettuare il sopralluogo un mandante ma unito della delega di tutti gli altri operatori che costituiranno il RTP
08/09/2020 09:07
Risposta
Relativamente al quesito posto, si specifica quanto di seguito:
è possibile, in caso di RTI costituendo, eseguire il sopralluogo dei luoghi, purché:
- tutte le mandanti deleghino il soggetto facente parte del RTI costituendo ad eseguite il sopralluogo;
- il capogruppo deleghi, il soggetto facente parte del RTI costituendo, ad eseguite il sopralluogo;
il sopralluogo potrà essere effettuato esclusivamente da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro, o soggetto qualificato dipendente dell’impresa munito di apposita delega, ovvero da un soggetto terzo purché munito di apposita procura notarile
 
07/09/2020 17:18
Quesito #3
Si chiede di confermare che la classe e categoria è la E.08, in quanto per i servizi di punta è richiesta la E.09
08/09/2020 09:16
Risposta
Come contenuto agli allegati di gara relativi alla “Determinazione dei Corrispettivi” per le attività inerenti la Progettazione Definitiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e per Esecuzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, si conferma che la classe e categoria a cui far riferimento è la E.08.
08/09/2020 14:50
Quesito #4
Ai punti 2.2. e 3.1.3.1.  del Disciplinare viene indicata la categoria Edilizia E.08

mentre, al punto 3.1.3.2. del Disciplinare viene indicata la categoria Edilizia E.09

Si chiede conferma che trattasi di mero errore e che la categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare è esclusivamente la “Categoria Edilizia ID E.80 con grado di complessità 0,95”

Grazie
08/09/2020 14:58
Risposta
In riferimento al quesito posto, ri rimanda al chiarimento nr.3 del 08/09/2020
09/09/2020 12:55
Quesito #5
Il disciplinare di gara, al punto 3.0.2 rubricato “Sopralluogo obbligatorio assistito e attestato dal Comune”, precisa che “a) ai fini della validità dell’avvenuto sopralluogo, questo può essere fatto esclusivamente:
  • Da un soggetto di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, attualmente in carica;
  • Da un dipendente dell’offerente, purché munito di apposita desclega rilasciata da uno dei soggetti indicati in precedenza;
  • Da un soggetto terzo purché munito di apposita procura notarile”.
Atteso che le linee guida ANAC n. 1 equiparano i consulenti su base annua ai dipendenti, si chiede di confermare che questi ultimi possano rappresentare un operatore economico laddove muniti di apposita delega rilasciata da uno dei soggetti di cui all’art. 80 c. 3 del Codice.
Si chiede altresì di fornire risposta al presente quesito in tempo utile atto a consentire di effettuare il suddetto sopralluogo entro il 17.9.2020 come da indicazione del disciplinare.
Con osservanza.
 
10/09/2020 18:24
Risposta
Premesso che la linea guida ANAC stabilisce che il consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, è equiparato al dipendente. 

si ritiene che solo se sussitono le condizioni di cui sopra il consulente, che può essere equiparato ad un dipendente, può svolgere il sopralluogo per conto del concorrente purchè munito di delega semplice. 


 
11/09/2020 11:19
Quesito #6
Con la presente si chiedono i seguenti chiarimenti:
1) conferma che l’unica categoria di progettazione a base di gara è EDILIZIA E.08 e che pertanto in caso di R.T.P. in cui vengano inseriti “strutturisti” e/o “impiantisti” essi dovranno, per forza, dimostrare i requisiti relativamente alla categoria E.08, oppure se se è sufficiente che tali requisiti vengano dimostrati esclusivamente dal capogruppo/mandatario;
2) sempre in caso di presentazione di offerta come costituendo R.T.P. se sia possibile assegnare a operatore/i mandate/i i servizi di DL e/o CSE, purchè il capogruppo mandatario detenga comunque una % maggioritaria di partecipazione.
In attesa di cortese riscontro si porgono i più distinti saluti.
11/09/2020 14:55
Risposta
In merito al punto 1 si conferma che è stata prevista una sola categoria E.08. Per i raggruppamenti vale la regola che i requisti sono quelli del RTP fermo restando l’onere che il mandatario detenga la % maggiore. Si richiama comunque l’attenzione sui servizi di punta. 

In merito al quesito 2 si specifica che la suddivisione dei ruoli è funzione delle scelte del RTP purchè rispetti i dettami normativi vigenti. 
 
15/09/2020 13:41
Quesito #7
Il disciplinare di gara, al paragrafo 3 e in relazione alla domanda di partecipazione, prevede che questa debba essere sottoscritta “nel caso di raggruppamento temporanero o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio”.
L’allegato A/1 mal si adegua a tali indicazioni, richiedendo delle dichiarazioni relative alle singole imprese che dovrebbero essere oggetto di singoli documenti con apposizione di firma da parte dei singoli operatori economici costituenti l’R.T.I.
Si chiede pertanto di confermare che il modello A/1 sia il modello corretto per la partecipazione alla presente gara e che debba essere presentata una singola domanda di partecipazione sottoscritta da tutti gli operatori anziché domande di partecipazione distinte. da ciascun operatore.
 
15/09/2020 17:09
Risposta
Il modello A/1 costituente la modulistica di gara viene fornito in formato editabile pertanto adattabile. Per la presentazione del modello può procedere 
- adattando il modello facendo si che sia sottoscritto dalla compagine
-presentando un modello A/1 distinto per ogni componente costituente la compagine

Saluti 
15/09/2020 16:27
Quesito #8
Il disciplinare di gara richiede la presentazione della domanda di partecipazione e del DGUE.
La domanda di partecipazione include le dichiarazioni relative ai criteri di selezione e ai requisiti di ordine generale ex art. 80.
Atteso che tali dichiarazioni possono essere rese a mezzo del DGUE, si chiede di confermare che queste possano non essere riportate nella domanda di partecipazione a norma dell’art. 85 del d.lgs. n. 50/2016.
Si chiede altresì se la domanda di partecipazione debba essere presentata in un unico modello firmato da tutti i componenti eventuale RTI (come sembra affermare il disciplinare di gara laddove richiede che questa debba essere sottoscritta (singolare) da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento: paragrafo 3) o se debba essere resa una domanda di partecipazione per ogni singolo componente l’RTI (come sembra suggerire invece il modello a1, per il quale “la presente dichiarazione dovrà essere resa: nel caso di impresa singola art.45 c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero di raggruppamento temporaneo art. 45 c. 2 lett. d) del dlgs. 50/2016  ovvero di consorzi art. 45 c. 2 lett. b), c), e) del dlgs 50/2016  ovvero di GEIE art 45 c. 2 let. G) del dlgs.50/2016 già costituiti, dal legale rappresentante del concorrente”.
Con osservanza.
15/09/2020 17:19
Risposta
Il concorrende deve compilare ogni sezione e parte del DGUE anche se dichiarate nel modello A1.
Inoltre, come indicato nel modello A1, le dichiarazioni di cui all’art. 80, andranno presentate per nome e per conto dei partecipanti, (adattando il modello editabile A1 secondo le esigenze) oppure andranno presentate
in maniera distinta per ogni soggetto partecipante.

Saluti
16/09/2020 18:03
Quesito #9
In relazione a quanto espresso alla pag. 37 del disciplinare di gara si chiede di far chiarezza per ciò che riguarda l'eventuale redazione del cronoprogramma e delle ralazioni di calcolo-illustrative e elaborati grafici. In particolare al punto b.2) della suddetta pagina si fa riferimento alla successiva lettera d) (assente nell'elenco riportato). Inoltre non viene comunicato un numero di pagine massimo, nè si specifica se tali relazioni debbano essere inserite nel punto A.2 "Caratteristiche metodologiche dell'offerta".
17/09/2020 15:58
Risposta
Il cronoprogramma serve a dare indicazione sulla seguenza delle fasi che probabilemente il concorrente riportetà nella relazione metodologica  di cui al punto A.2 per giustificare una eventuale riduzione dei tempi di esecuzione delle attività

Circa le relazioni di calcolo -illustrative il concorrente si riferisce alla presente frase di pagina 37:
da una o più relazioni illustrative e di calcolo e da uno o più elaborati grafici, come descritto alla successiva lettera d), necessari per consentire alla Stazione appaltante la valutazione della veridicità, congruità, convenienza e apprezzabilità positiva di tutti gli elementi dell’Offerta tecnica

è da intendersi come indicazione di massima del materiale che il concorrente può allegare all’offerta. Evidenziando che indicazioni più di detaglio sono riportate nella varie sezioni dell’aofferta tecnica. Ossia sezione A dove si spiega il sub critrerio A.1 e sezione B dove si spiega il sub critrerio A.2.

In merito alle cartelle si ribadisce quanto presente nel disciplinare di gara ossia:

per il sub criterio A.1 “Professionalità e adeguatezza dell’offerta con riferimento all’esperienza specifica acquisita in servizi affini” (punto A.1)” ,  la documentazione è per un massimo di 5 (cinque) cartelle formato A3 o di 10 (dieci) cartelle formato A4, a servizio, con stampa su una sola facciata, piè di pagina riportante il numero di pagina, interlinea singola, carattere Arial 11 ….  (cfr. pag. 38 del disciplinare di gara)

per il sub criterio A.2 “Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico” (punto A.2)” la La relazione sarà costituita da un massimo di trenta (30) cartelle formato A4, interlinea singola, carattere Arial 11 o similare … (cfr. pag. 39 del disciplinare di gara)

 
17/09/2020 09:12
Quesito #10
Il disciplinare di gara, alla pagina 31, afferma che “i requisiti di cui al punto 3.1.4. devono essere posseduti almeno dall’operatore economico mandatario o capogruppo”. Purtuttavia, all’interno del disciplinare di gara, non si rinviene alcun punto 3.1.4. (l’ultimo subparagrafo è il 3.1.3.3.). Si chiede pertanto di chiarire a quali requisiti e parti del disciplinare rinvii tale indicazione o se essa costituisca un mero refuso, da intendersi pertanto quale non apposto.
 
17/09/2020 16:07
Risposta
trattasi di un mero refuso di stampa
17/09/2020 09:12
Quesito #11

Il disciplinare di gara, alla pagina 27, paragrafo 3.1.3.2. relativo ai cd. “servizi di punta” afferma che l’operatore economico debba avere eseguito gli stessi “per un importo totale non inferiore a 0,80 (0,75?) volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione”. Si chiede di chiarire se l’indicazione del numero contenuto tra le parentesi (“0,75?”) sia da intendersi quale mero refuso, come suggerirebbe l’apposizione del punto interrogativo, o come altrimenti debba essere interpretato il contrasto tra le due cifre riportate.
 
17/09/2020 16:10
Risposta
Il dato di 0,75 è un mero refuso di stampa. Il dato corretto, su cui sono stati eseguiti i calcoli economici, è 0,80. 
17/09/2020 09:13
Quesito #12
Il disciplinare di gara, alla pagina 19, chiede di dichiarare in seno al DGUE “l’iscrizione negli elenchi relativi al possesso delle certificazioni adeguate di cui al punto 3.1.3.”. Purtuttavia, il punto richiamato del disciplinare di gara non richiede l’iscrizione ad alcun elenco relativo al possesso di certificazioni, ma solo gli importi richiesti per i servizi di ingegneria e architettura svolti nei dieci anni antecedenti e gli importi relativi ai servizi di punta. Si chiede pertanto di chiarire se tale riferimento sia da considerarsi quale mero refuso o se si richieda l’iscrizione ad elenchi relativi al possesso di certificazioni non indicata quale requisito di partecipazione in alcuna parte del disciplinare. Laddove non si tratti di mero refuso, si chiede la rettifica degli atti di gara.
 
17/09/2020 16:11
Risposta
La certificazione richiesta è:

iscrizione albo professionale valida 
regolarità con i crediti formativi
17/09/2020 09:13
Quesito #13
Il disciplinare di gara, alla pagina 20, chiede di dichiarare, per ciascun operatore economico offerente o ausiliario, “l’iscrizione in elenchi costituiti dal possesso delle pertinenti certificazioni di cui al punto 3.1.3.”. Purtuttavia, il punto del disciplinare di gara richiamato non fa alcun riferimento ad elenchi né a certificazioni possedute. Si chiede pertanto se tale indicazione costituisca un refuso o se, diversamente, sia prevista quale condizione di partecipazione l’iscrizione in elenchi costituiti dal possesso delle pertinenti certificazioni. In tal caso, si chiede quali siano gli elenchi in questione e a quali certificazioni siano riferiti.
 
17/09/2020 16:12
Risposta
vale quanto risposto al precedente quesito

 
17/09/2020 10:27
Quesito #14
Con la presente si chiedono i seguenti chiarimenti:
- con riferimento al punto b.2) dell’offerta tecnica (pag. 37 del disciplinare) si chiede di specificare cosa si intende per “l’offerta tecnica dovrà essere corredata da una o più relazioni illustrative e di calcolo”. Inoltre non è chiaro il riferimento al “come descritto alla successiva lettera d)” in quanto non riportata;
- si chiede conferma del fatto che per il criterio A dell’offerta tecnica, in caso di servizi svolti in RTP devono essere specificati la quota e la parte del servizio effettivamente svolta dal concorrente.
Cordiali saluti.
17/09/2020 16:21
Risposta
In merito al primo quesito “l’offerta tecnica dovrà essere corredata da una o più relazioni illustrative e di calcolo” è facoltà dl concorrente allegare una o più relazione, eventualmente anche calcoli, per caratterizzare la metodolgia del lavoro, come meglio specificato nel disciplinare di gara.

In merito alla frase “come descritto alla successiva lettera d)” è un mero refuso e si invita il concorrente a leggere il contenuto del paragrafo 4.1.2

in merito all’ultimo quesito è possibile utilizzare solo i servizi svolti dal soggetto che partecipa alla gara. Quindi se il concorrente ha svolto un servizio in RTP può utilizzare solo la parte di servizio resa dallo stesso nell’ambito del RTP


 
17/09/2020 11:49
Quesito #15
In relazione alla presente procedura, si chiedono chiarimenti sulle modalità di determinazione del corrispettivo.
L’art. 4 del decreto Giustizia 17.6.2020, recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016” prevede: “Il compenso <<CP>>, con riferimento ai parametri definiti dal precedente art. 3, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l’opera <<V>>, il parametro <<Q>> corrispondente al grado di complessità della delle prestazioni, il parametro <<Q>> corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole componenti l’opera e il parametro base <<P>>”.
La norma, per come chiaramente enunciata, richiede che il calcolo dell’importo posto a base d’asta venga effettuato sommando tra loro i compensi previsti per ogni singola opera da realizzarsi per come identificata dalla tabella <<Z1>> allegata al decreto stesso.
Codesta spett.le S.A. ha individuato il corrispettivo da porre a base d’asta classificando tutte le opere da realizzare nella categoria E.08  sulla base del relativo grado di complessità (pari a 0,95).
Si dubita della correttezza dell’importo a base d’sta così determinato in quanto, dalla lettura degli atti, risulta la presenza di opere da realizzarsi di diversa natura e complessità non sussumibili all’interno di un’unica categoria (la E.08) in quanto il decreto 17.6.2020 specifica espressamente che la modalità di calcolo debba essere correlata alle “singole categorie” e alle “singole componenti” delle opere.
In particolare, dal documento “g04-rl-07-elaborati tecnico economici” risulta che le opere siano costituite non solo dalla realizzazione di lavori edilizi, ma anche da:
  1. Realizzazione di “strutture portanti”, ossia di “fondazioni superficiali in calcestruzzo armato” e “struttura in elevazione in calcestruzzo armato”. Tali strutture sono volte a garantire la conformità dell’intervento alla normativa sismica e, come tali, sono da qualificarsi quali opere “S.06”, in quanto sussumibili nella categoria di “Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari – Verifiche strutturali relative – Strutture con metodologie normative che richiedono modellazione particolare”;
  2. Realizzazione di “impianti termomeccanici”, sussumibili nella categoria IA.02 in quanto “Impianti meccanici di distribuzione fluidi”;
  3. Realizzazione di “Impianti elettrici e speciali”, sussumibili nella categoria IA.03, in quanto essa include “Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rilevazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente – singole apparecchiature per laboratorio e impianti pilota di tipo semplice”.
L’applicazione della formula matematica prevista dal Decreto Giustizia 17.6.2020, sulla base della reale qualificazione delle opere indicate come oggetto della progettazione, conduce alla individuazione di un corrispettivo diviso per I.D. come segue:
I.D. opereCorrispettivo
E08 66.774,77
S06 60.718,43
IA02 18.938,16
IA0 323.629,70
Il totale degli importi sopra indicati è pari ad euro 170.061,17 (a fronte invece di un importo a base d’asta indicato dalla S.A. pari ad euro 131.881,67, insufficiente a garantire il livello qualitativo richiesto per operazioni complesse che incidono sulla salute pubblica e dei minori, specie per un intervento da realizzarzi in zona sismica).
Simili considerazioni valgono, analogamente, per la direzione lavori e il C.S.E.
Pertanto, alla luce di tali profili, si chiede a codesta spett.le S.A. di chiarire le modalità di determinazione dell’importo a base d’asta anche sulla base dei parametri previsti dalla normativa di riferimento. Ciò anche al fine di evitare l’insorgenza di contenzioso ad opera di potenziali concorrenti che potrebbe travolgere la presente procedura, rendendo infruttuosa la partecipazione alla stessa e determinando altresì possibili profili di responsabilità erariale in capo al dirigente responsabile.
Laddove codesta S.A. ritenesse, alla luce di quanto esposto, incongruo il corrispettivo come determinato, si chiede di disporre la modifica del disciplinare di gara e degli impegni di spesa ad esso presupposti e, di conseguenza, di disporre il rinvio del termine per la presentazione delle offerte ai sensi e per gli effetti dell’art. 79 del d.lgs. n. 50/2016, per il quale “Le stazioni appaltanti prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei casi seguenti: … b) se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara”.
Con osservanza.


 
18/09/2020 15:51
Risposta
L’ attività prevista dal presente bando è quella di progettare un edificio scolastico nel rispetto delle vigenti normative applicabili per una corretta progettazione.
A riguardo l’art. 24 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 recita:
8. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all’articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo a porre a base di gara dell'affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 6.
Nell’allegato al DM 17/06/2016 in corrispondenza della categoria E.08 è riportata la seguente definizione: Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi.
Quindi mettendo a fattor comune i dati di cui sopra è stata calcolata una parcella per un’attività edilizia finalizzata alla costruzione di un edificio scolastico per un valore stimato di euro 2.900.000,00.
Non si ritiene, pertanto, possano esserci elementi per l’insorgere di contenzioso ad opera di potenziali concorrenti che potrebbe travolgere la presente procedura, rendendo infruttuosa la partecipazione alla stessa e determinando altresì possibili profili di responsabilità erariale in capo al dirigente responsabile.
Si rileva che ad esempio nella valutazione fatta da codesta società non si è tenuto conto delle somme per la sistemazione esterna che andrebbero suddivise per infrastrutture, per la mobilità e per il  paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste ecc.
Quindi il dato ipotizzato da codesta società è non corretto.
Si ribadisce  che i progettisti avranno l’onere di restituire al comune di Fiuggi un progetto per una scuola nel rispetto delle prestazioni richieste dall’Ente e delle vigenti normative, limitatamente al progetto definitivo, che sarà oggetto di verifica e validazione.
Dopo la presentazione del progetto definitivo si avrà la certezza del costo dell’intervento la cui esecuzione, come già riportato negli atti, avverrà attraverso un affidamento di progetto esecutivo e lavori sulla base del definitivo verificato e validato.
Chi risponde è consapevole che il progetto dovrà essere verificato e validato.
La mancata verifica comporta il mancato raggiungimento dell’obiettivo e quindi del pagamento della prestazione con possibile addebito del danno arrecato.
 

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