Inviato esito
Comune di Monte San Giovanni Campano
Gara #229
GARA SUA N. 61/2020 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE CAIO MARIO – COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANOInformazioni appalto
21/09/2020
Negoziata
Lavori
€ 1.109.700,22
Categorie merceologiche
45
-
Lavori di costruzione
Lotti
Inviato esito
1
8435630617
J19F18000770001
Solo prezzo
GARA SUA N. 61/2020 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE CAIO MARIO – COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO
GARA SUA N. 61/2020 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE CAIO MARIO – COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO
€ 1.069.543,45
€ 0,00
€ 40.156,77
€ 756.558,36
1141 27/10/2020
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Chiarimenti
21/09/2020 18:54
Quesito #1
Con la presente siamo a richiedere se le categorie Os30, essendo inferiore al 10% dell’appalto possa essere subappaltata al 100%, non comprendiamo infatti per quale motivo non venga indicato nel bando di gara.
22/09/2020 11:25
Risposta
L’art. 3 del codice al comma 1 lett. oo-ter) del d.lgs. n. 50/2016, introdotto con il D.Lgs. 56/2017, ha introdotto la definizione di «lavori di categoria scorporabile»,
Dalla lettura del citato comma si desume che la categoria dei lavori è scorporabile se ricorrere di uno dei tre casi:
Dalla lettura dell’art. 1 del citato DM al comma 2 si rileva che “2. Ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice il presente decreto individua, in particolare, le opere per le quali non è ammesso l'avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice.
L’ufficio per quanto sopra, ed in applicazione del principio che ciò che non è vietato è ammesso,ha ritenuto applicabile la seguente regola:
Si evidenzia inoltre che l’utilizzo dell’istituto del subappalto apparentemente risulta analogo all’istituto dell’avvalimento ma esiste di fatto una sostanziale differenza.
Infatti nel caso del sub appalto la responsabilità delle lavorazione nei confronti della stazione appaltare è dell’impresa principale. Nel caso dell’utilizzo dell’istituto la società ausiliaria e la società ausiliata sono solidalmente responsabile nei confronti della stazione appaltante per l’esecuzione del contratto. Quindi l’ente ha una doppia garanzia.
Pertanto si ritiene che nel caso di specie non possa essere autorizzato il sub appalto per il valore del 100% della lavorazione in categoria OS 30.
Quindi resta confermato quanto riportato nella lettera d’invito
Dalla lettura del citato comma si desume che la categoria dei lavori è scorporabile se ricorrere di uno dei tre casi:
- lavori di importo superiore al 10 per cento dell’importo complessivo dell’opera o lavoro,
- lavoro di importo superiore a 150.000 euro
- lavoro appartenenti alle categorie di cui all'articolo 89, comma 11
Dalla lettura dell’art. 1 del citato DM al comma 2 si rileva che “2. Ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice il presente decreto individua, in particolare, le opere per le quali non è ammesso l'avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice.
L’ufficio per quanto sopra, ed in applicazione del principio che ciò che non è vietato è ammesso,ha ritenuto applicabile la seguente regola:
- le lavorazioni di cui al citato DM 248/2016, a prescindere dal valore, sono sempre scorporabili e sono a qualificazione obbligatoria.
- Nel caso di categorie di cui al citato DM 248/2016 di valore inferiore al dieci per cento dell'importo totale dei lavori è ammesso l’istituto dell’avvalimento
- l’eventuale sub appalto non può superare il 30% dell’importo delle opere
Si evidenzia inoltre che l’utilizzo dell’istituto del subappalto apparentemente risulta analogo all’istituto dell’avvalimento ma esiste di fatto una sostanziale differenza.
Infatti nel caso del sub appalto la responsabilità delle lavorazione nei confronti della stazione appaltare è dell’impresa principale. Nel caso dell’utilizzo dell’istituto la società ausiliaria e la società ausiliata sono solidalmente responsabile nei confronti della stazione appaltante per l’esecuzione del contratto. Quindi l’ente ha una doppia garanzia.
Pertanto si ritiene che nel caso di specie non possa essere autorizzato il sub appalto per il valore del 100% della lavorazione in categoria OS 30.
Quindi resta confermato quanto riportato nella lettera d’invito
22/09/2020 10:52
Quesito #2
In merito alla gara in oggetto nella lettera di invito è riportato che la categoria OS30 può essere subappaltata nel limite del 30% dell’importo della categoria stessa.
Si fa presente che, in base al Decreto Ministeriale 248/2016 articolo , comma 2 che recita testualmente: “Ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice il presente decreto individua, in particolare, le opere per le quali non è ammesso l'avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. [Il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice.”
Alla luce di questo, essendo il valore della categoria OS30 pari al 5,97% dell’importo totale dei lavori, e dunque inferiore al 10%, la stessa categoria può essere interamente subappaltata ad impresa in possesso della categoeria stessa.
Inoltre si chiede la possibilità di poter espletare il sopralluogo da persona delegata non dipendente dell’impresa.
Si resta in attesa di Vs corteser riscontro in merito.
Cordiali saluti
Si fa presente che, in base al Decreto Ministeriale 248/2016 articolo , comma 2 che recita testualmente: “Ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice il presente decreto individua, in particolare, le opere per le quali non è ammesso l'avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. [Il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice.”
Alla luce di questo, essendo il valore della categoria OS30 pari al 5,97% dell’importo totale dei lavori, e dunque inferiore al 10%, la stessa categoria può essere interamente subappaltata ad impresa in possesso della categoeria stessa.
Inoltre si chiede la possibilità di poter espletare il sopralluogo da persona delegata non dipendente dell’impresa.
Si resta in attesa di Vs corteser riscontro in merito.
Cordiali saluti
22/09/2020 11:35
Risposta
Si riporta quanto già riscontrato nel quesito n. 1
L’art. 3 del codice al comma 1 lett. oo-ter) del d.lgs. n. 50/2016, introdotto con il D.Lgs. 56/2017, ha introdotto la definizione di «lavori di categoria scorporabile»,
Dalla lettura del citato comma si desume che la categoria dei lavori è scorporabile se ricorrere di uno dei tre casi:
Dalla lettura dell’art. 1 del citato DM al comma 2 si rileva che “2. Ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice il presente decreto individua, in particolare, le opere per le quali non è ammesso l'avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice.
L’ufficio per quanto sopra, ed in applicazione del principio che ciò che non è vietato è ammesso,ha ritenuto applicabile la seguente regola:
Si evidenzia inoltre che l’utilizzo dell’istituto del subappalto apparentemente risulta analogo all’istituto dell’avvalimento ma esiste di fatto una sostanziale differenza.
Infatti nel caso del sub appalto la responsabilità delle lavorazione nei confronti della stazione appaltare è dell’impresa principale. Nel caso dell’utilizzo dell’istituto la società ausiliaria e la società ausiliata sono solidalmente responsabile nei confronti della stazione appaltante per l’esecuzione del contratto. Quindi l’ente ha una doppia garanzia.
Pertanto si ritiene che nel caso di specie non possa essere autorizzato il sub appalto per il valore del 100% della lavorazione in categoria OS 30.
Quindi resta confermato quanto riportato nella lettera di invito.
In meriro alla possibilità di poter espletare il sopralluogo da persona delegata non dipendente dell’impresa. si rimanda a quanto previsto al punto 3.3.3 della lettera di invito che stabilsce quanto segue:
… da un soggetto terzo purché munito di apposita procura notarile ...
L’art. 3 del codice al comma 1 lett. oo-ter) del d.lgs. n. 50/2016, introdotto con il D.Lgs. 56/2017, ha introdotto la definizione di «lavori di categoria scorporabile»,
Dalla lettura del citato comma si desume che la categoria dei lavori è scorporabile se ricorrere di uno dei tre casi:
- lavori di importo superiore al 10 per cento dell’importo complessivo dell’opera o lavoro,
- lavoro di importo superiore a 150.000 euro
- lavoro appartenenti alle categorie di cui all'articolo 89, comma 11
Dalla lettura dell’art. 1 del citato DM al comma 2 si rileva che “2. Ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice il presente decreto individua, in particolare, le opere per le quali non è ammesso l'avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice.
L’ufficio per quanto sopra, ed in applicazione del principio che ciò che non è vietato è ammesso,ha ritenuto applicabile la seguente regola:
- le lavorazioni di cui al citato DM 248/2016, a prescindere dal valore, sono sempre scorporabili e sono a qualificazione obbligatoria.
- Nel caso di categorie di cui al citato DM 248/2016 di valore inferiore al dieci per cento dell'importo totale dei lavori è ammesso l’istituto dell’avvalimento
- l’eventuale sub appalto non può superare il 30% dell’importo delle opere
Si evidenzia inoltre che l’utilizzo dell’istituto del subappalto apparentemente risulta analogo all’istituto dell’avvalimento ma esiste di fatto una sostanziale differenza.
Infatti nel caso del sub appalto la responsabilità delle lavorazione nei confronti della stazione appaltare è dell’impresa principale. Nel caso dell’utilizzo dell’istituto la società ausiliaria e la società ausiliata sono solidalmente responsabile nei confronti della stazione appaltante per l’esecuzione del contratto. Quindi l’ente ha una doppia garanzia.
Pertanto si ritiene che nel caso di specie non possa essere autorizzato il sub appalto per il valore del 100% della lavorazione in categoria OS 30.
Quindi resta confermato quanto riportato nella lettera di invito.
In meriro alla possibilità di poter espletare il sopralluogo da persona delegata non dipendente dell’impresa. si rimanda a quanto previsto al punto 3.3.3 della lettera di invito che stabilsce quanto segue:
… da un soggetto terzo purché munito di apposita procura notarile ...
22/09/2020 11:53
Quesito #3
Buongiorno,
in riscontro alla Vs risposta riguardo sulla impossibilità di subappalatare al 100% la categoria OS30, si chiede se la scrivente impresa, invitata alla procedura in oggetto e non in possesso della categoria OS30, puo’ partecipare in ATI con impresa in possesso della categoria OS30.
Si resta in atetsa di vs riscontro in merito.
Cordiali saluti
in riscontro alla Vs risposta riguardo sulla impossibilità di subappalatare al 100% la categoria OS30, si chiede se la scrivente impresa, invitata alla procedura in oggetto e non in possesso della categoria OS30, puo’ partecipare in ATI con impresa in possesso della categoria OS30.
Si resta in atetsa di vs riscontro in merito.
Cordiali saluti
22/09/2020 12:18
Risposta
Si conferma che in applicazione dell’art. 48 c. 11 del D:lgs. 50/2016 il soggetto invitato sigolarmente può rispondere come ATI prchè ricopra il ruolo di capogruppo.
Pertanto il soggetto può partecipare in ATI con impresa in possesso della categoria OS30. Si rammenta il vincolo che il soggetto invitato deve mantenere il ruolo di capogruppo
Pertanto il soggetto può partecipare in ATI con impresa in possesso della categoria OS30. Si rammenta il vincolo che il soggetto invitato deve mantenere il ruolo di capogruppo
29/09/2020 10:06
Quesito #4
Buongiorno
con la presente si richiede se la polizza provvisoria deve essere presentata ?
Grazie
Distinti Saluti
con la presente si richiede se la polizza provvisoria deve essere presentata ?
Grazie
Distinti Saluti
29/09/2020 10:47
Risposta
secondo quanto disposto dal D.L. 76/2020 come convertito con legge 120/2020 in caso di procdedure negoaziate non è richiesta la garanzia provvisoria salvo specifici casi, motivati, dove può essere richiesta nel limite massimo del 1% (cfr. art. 1 c. 4 della citata norma).
Quanto sopra specifciato è stato adottato per la gara in oggetto.
Pertano, per il caso di specie, non è richiesta garanzia provvisoria. Resta comunque l’obbligo del soggetto affidatario di presentare una garanzia definitiva su ricehista del comune
Quanto sopra specifciato è stato adottato per la gara in oggetto.
Pertano, per il caso di specie, non è richiesta garanzia provvisoria. Resta comunque l’obbligo del soggetto affidatario di presentare una garanzia definitiva su ricehista del comune