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Gara #252

GARA SUA N. 69/2020 – APPALTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA A FAVORE DI 50 BENEFICIARI DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI, IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO A.I.D. SIPROIMI. PER IL COMUNE DI CASSINO
 
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Informazioni appalto

28/10/2020
Aperta
Servizi
€ 1.450.000,00
Comune di Cassino

Categorie merceologiche

85 - Servizi sanitari e di assistenza sociale

Lotti

Inviato esito
1
8471666FED
Qualità prezzo
GARA SUA N. 69/2020 – APPALTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA A FAVORE DI 50 BENEFICIARI DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI, IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO A.I.D. SIPROIMI. PER IL COMUNE DI CASSINO
 
GARA SUA N. 69/2020 – APPALTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA A FAVORE DI 50 BENEFICIARI DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI, IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO A.I.D. SIPROIMI PER IL COMUNE DI CASSINO.
 
€ 1.450.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
02516570609 Cooperativa Sociale Ethica
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Scadenze

13/11/2020 10:00
16/11/2020 12:00
17/11/2020 09:30

Allegati

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Chiarimenti

05/11/2020 13:49
Quesito #1
Chiarimenti rispetto alla garan.69/2020 SIPROIMI ID 252
Si chiede chiarimenti circa delle incongruenze riscontrate rispetto al capitolato speciale d’appalto e quanto indicato nel piano finanziario preventivo, rispetto  all’ art.7 personale, ovvero organigramma minimo delle figure professionali:
  • indicazione nell’equipe minima di  1 addetto pulizie (nel piano economico preventivo è indicato invece a tale voce € 0,00 )
- indicazione minima nell’equipe di n. 2 insegnanti di lingua italiana (è una fattispecie non giustificabile secondo il manuale di Manuale operativo per l’attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti  e titolare di protezione internazionale e umanitaria - Agosto 2018 poiché lo stesso indica la prioritaria iscrizione ai centri pubblici CPIA di educazione per adulti, poiché questi erogano corsi gratuiti di vari livelli e l’attestazione dei titoli conseguiti dei livelli A2 di conoscenza della lingua italiana e i percorsi di istruzione di primo e secondo livello per adulti (ex licenza media e scuola superiore) e l’attivazione di corsi interni” nei casi in cui l’offerta esterna di corsi risulti inadeguata…..pg.47 – Manuale operativo”, pertanto al massimo si potrebbe ipotizzare un insegnante (due non sarebbero giustificabili) a sostegno dei corsi già effettuati presso il CPIA che a Cassino è pienamente fruibile, centrale e offre per tutto l’anno scolastico insegnati pubblici appositamente formati in ampio numero.
- indicazione nell’equipe minima di n. 2 manutentori di immobili, tale fattispecie è invece valorizzata nella voce C2 del piano preventivo (non nell’equipe di lavoro) come interventi di manutenzione rientranti nel contratto di locazione, non all’interno del gruppo stabile di equipe, perché ovviamente gli interventi effettuati in appartamenti locati devono essere svolti da professionisti specializzati nelle diverse problematiche (elettricista, idraulico, etc.) con interventi di specialisti esterni.
Dobbiamo quindi considerare le indicazioni contenute nel piano preventivo prioritarie (questo è quello approvato dal Ministero) o quello contenuto nel capitolato?
 
06/11/2020 09:50
Risposta
Con riferimento al quesito in oggetto, si chiarisce che le incongruenze riscontrate sono il frutto di meri errori materiali contenuti nel capitolato speciale.
Pertanto, per la gestione del servizio e per tutto quanto non altrimenti specificato nei documenti di gara, si chiede di attenersi alle prescrizioni riportate nel Manuale operativo per l’attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti  e titolare di protezione internazionale e umanitaria - Agosto 2018 (Piano preventivo approvato dal Ministero dell’Interno).
04/11/2020 18:14
Quesito #2

Richieste relative alla gara n.69/2020 –AID Siproimi
 
  1. L’importo del piano finanziario preventivo è pari a 803.000 euro per annualità tot. 1.606.000, vogliate chiarire perché l’importo messo a bando non è coincidente con il finanziamento assegnato da graduatoria ministeriale;
 
  1. Nella sezione 3.1.2 requisiti di capacità economico-finanziaria è richiesto nella sezione f  idonee dichiarazioni bancarie di almeno due istituti bancari o intermediari finanziari, al termine del suddetto paragrafo viene però detto che ai sensi dell’art.86 comma 4 l’operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
La nostra aziende è sempre stata collegata ad un solo istituto bancario con il quale ha anticipazioni fino a 2.500.000, e ha un fatturato annuo che è più del doppio di quello richiesto, ma non può avere referenze da due banche perché ha sempre avuto una sola banca….la stazione appaltante accetterebbe una fideiussione bancaria per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) se aggiudicato il bando anche se noi essendo piccola impresa non saremmo tenuti da bando a presentarla? nel caso affermativo come dobbiamo indicare questa fattispecie?
 
  1. Negli indicatori di valutazione punto 1.e servizi aggiuntivi e migliorativi, cofinanziamento, si parla  di impegno al cofinanziamento, valorizzazioni di beni e servizi come quanto previsto dall’art.28 delle linee guida allegate al DM 10 Agosto 2016, visto che il DM di riferimento è attualmente come avete corretto il DM 18/11/2019 nel quale non è più previsto per l’ente locale il cofinanziamento e la valorizzazione di beni e servizi e di rimando non è più applicabile all’ente gestore come devo interpretare questa sezione?
Si rimanda per chiarezza al sito del Siproimi nella sezione faq:

https://www.siproimi.it/news-eventi/siproimi-nuove-modalita-di-accesso-e-di-funzionamento
1dm18/19.FAQ – Ambito amministrativo-contabile: 
3. Esiste una percentuale di cofinanziamento che deve essere garantita?
Per gli enti locali che presentano domanda di finanziamento o di prosecuzione, ai
sensi degli artt. 6 e 8, delle Linee Guida allegate al DM 18.11.2019, non è più prevista
una percentuale di cofinanziamento. Pertanto il nuovo piano finanziario preventivo
(PFP) sarà costituito unicamente dal contributo richiesto.
 
09/11/2020 11:37
Risposta
In merito al primo quesito, si chiarisce che l’incongruenza riscontrata tra l’importo riportato nel capitolato speciale e nel disciplinare di gara e quello indicato nel piano finanziario allegato è dovuta ad errori materiali del Piano preventivo finanziario caricato in piattaforma. Nello specifico, la cifra messa a bando non coincide con quella del finanziamento in quanto vanno considerate le spese di progetto e quelle ulteriori che possono presentarsi nel corso della progettualità di cui è responsabile l'Ente locale.Si chiede, pertanto, di tenere in considerazione esclusivamente il valore a base d’asta indicato nel disciplinare di gara, vale a dire € 1.450.000,00. A tal riguardo, è stato allegato agli atti il Piano finanziario corretto.

Circa il punto 3.1.2 del disciplinare di gara, relativo al requisito indicato nella lettera f (“idonee dichiarazioni bancarie di almeno due istituti bancari o intermediari finanziari”) si specifica che, ai sensi dell’allegato XVII al codice appalti, di regola la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze:

a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico;
c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.

A riguardo, si chiarisce ulteriormente che la giurisprudenza concorda nel dire che la presentazione di due referenze bancarie non può essere giudicato come un requisito “rigido”, poiché sussiste la necessità di contemperare l’esigenza della dimostrazione dei requisiti con il principio della massima partecipazione alle gare di appalto. Questo significa che sussiste la necessità di prevedere soluzioni alternative, altrettanto valide, nel rispetto di quelle imprese che non siano in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze indicate (Consiglio di Stato, 22.11.2013 n. 5542; TAR Reggio Calabria, 06.06.2014 n. 236; TAR Palermo, 27.12.2016 n. 3134).
Pertanto, in alternativa alle due dichiarazioni bancarie, può essere allegata idonea copertura assicurativa contro rischi professionali oppure apposita documentazione comprovante il fatto che l’operatore economico si serve esclusivamente di un istituto bancario o dichiarazione attestante il fatturato globale purchè idoneo a dimostrare la capacità economica e finanziaria dell’operatore partecipante.

Infine, in risposta al quesito n.3, si prega di fare riferimento al DM 18/11/2019 attualmente in vigore.
 
04/11/2020 18:10
Quesito #3
in allegato quesiti richiesti
09/11/2020 11:41
Risposta
In merito al primo quesito, si chiarisce che l’incongruenza riscontrata tra l’importo riportato nel capitolato speciale e nel disciplinare di gara e quello indicato nel piano finanziario allegato è dovuta ad errori materiali del Piano preventivo finanziario caricato in piattaforma. Nello specifico, la cifra messa a bando non coincide con quella del finanziamento in quanto vanno considerate le spese di progetto e quelle ulteriori che possono presentarsi nel corso della progettualità di cui è responsabile l'Ente locale.Si chiede, pertanto, di tenere in considerazione esclusivamente il valore a base d’asta indicato nel disciplinare di gara, vale a dire € 1.450.000,00. A tal riguardo, è stato allegato agli atti il Piano finanziario corretto.

Circa il punto 3.1.2 del disciplinare di gara, relativo al requisito indicato nella lettera f (“idonee dichiarazioni bancarie di almeno due istituti bancari o intermediari finanziari”) si specifica che, ai sensi dell’allegato XVII al codice appalti, di regola la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze:

a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico;
c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.

A riguardo, si chiarisce ulteriormente che la giurisprudenza concorda nel dire che la presentazione di due referenze bancarie non può essere giudicato come un requisito “rigido”, poiché sussiste la necessità di contemperare l’esigenza della dimostrazione dei requisiti con il principio della massima partecipazione alle gare di appalto. Questo significa che sussiste la necessità di prevedere soluzioni alternative, altrettanto valide, nel rispetto di quelle imprese che non siano in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze indicate (Consiglio di Stato, 22.11.2013 n. 5542; TAR Reggio Calabria, 06.06.2014 n. 236; TAR Palermo, 27.12.2016 n. 3134).
Pertanto, in alternativa alle due dichiarazioni bancarie, può essere allegata idonea copertura assicurativa contro rischi professionali oppure apposita documentazione comprovante il fatto che l’operatore economico si serve esclusivamente di un istituto bancario o dichiarazione attestante il fatturato globale purchè idoneo a dimostrare la capacità economica e finanziaria dell’operatore partecipante.

Infine, in risposta al quesito n.3, si prega di fare riferimento al DM 18/11/2019 attualmente in vigore.
 
11/11/2020 16:40
Quesito #4

Visto che al quesito effettuato sulla piattaforma Tutto Gare in merito al GARA SUA N. 69/2020 – APPALTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA A FAVORE DI 50 BENEFICIARI DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI, IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO A.I.D. SIPROIMI PER IL COMUNE DI CASSINO. Il 04/11/2020 18:14 è stato chiesto:
L’importo del piano finanziario preventivo è pari a 803.000 euro per annualità tot. 1.606.000, vogliate chiarire perché l’importo messo a bando non è coincidente con il finanziamento assegnato da graduatoria ministeriale;
 
Visto che la risposta a tale quesito è stata…”Nello specifico, la cifra messa a bando non coincide con quella del finanziamento in quanto vanno considerate le spese di progetto e quelle ulteriori che possono presentarsi nel corso della progettualità di cui è responsabile l'Ente locale. Si chiede, pertanto, di tenere in considerazione esclusivamente il valore a base d’asta indicato nel disciplinare di gara, vale a dire € 1.450.000,00. A tal riguardo, è stato allegato agli atti il Piano finanziario corretto”
 
Si vuole ricordare il  DM 10 Agosto 2020:
 
VISTI gli artt. 1-sexies e 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39, e successive modificazioni, riguardanti il sostegno finanziario dei servizi di assistenza assicurati dagli enti locali mediante l’utilizzo delle risorse iscritte al Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, di seguito nominato Fondo;
 
VISTO il comma 2 del citato art. 1- sexies che demanda ad un decreto del Ministro dell’Interno l’ammissione al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali nei limiti delle risorse disponibili del Fondo;
 
VISTO il D.M 18 novembre 2019 recante “Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI);
 
VISTI, in particolare, l’art. 4 del citato d.m.18 novembre 2019 e gli articoli 8 e 15 delle Linee Guida allo stesso allegate, ai sensi dei quali
 
 Gli enti locali presentano al Dipartimento per le libertà civili e l’Immigrazione la domanda di prosecuzione delle proposte progettuali con richiesta di contributo a valere sul suddetto Fondo;
 
 Un’apposita Commissione di valutazione approva le domande di prosecuzione;
 
 Per i progetti per i quali è stata approvata la domanda di prosecuzione, il Ministero dell’Interno provvede all’assegnazione delle risorse disponibili del Fondo;
 
 
 
Dunque, il budget inviato dall’ente locale secondo le Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) per i servizi, le modalità e la loro distribuzione economica per 50 utenti è entrato in una graduatoria specifica con un punteggio assegnato per la qualità ivi contenuta per ogni voce di spesa, poi approvata.  
 
Visto che l’ente appaltante ha, in fase di bando, modificato il Piano Economico Preventivo approvato dal Ministero pari ad € 803.000 per annualità con un nuovo Piano Economico pari a 725.000 per annualità effettuando un taglio trasversale su tutte le voci di spesa direttamente collegate e vincolate ai servizi rivolti ai beneficiari, si chiede di chiarire quale servizio l’ente locale si riserva di gestire direttamente con quegli importi, e di indicarli esplicitamente togliendoli dal capitolato, (es. servizio di mediazione culturale, etc.) invece di ridurre semplicemente le risorse che il Ministero ha autorizzato per quelle voci di spesa indicate.
 
Se invece dovesse essere un mero errore materiale, e invece l’intenzione a monte era di indicare che nel budget di progetto verranno imputati costi direttamente inerenti il servizio (es. costi di gara e revisore indipendente) il tutto dovrebbe essere più correttamente formulato …ma necessariamente indicato per trasparenza, con una formula chiarificatrice, senza alterare un piano economico ufficialmente approvato
 
Ad es. “dal costo del servizio sarà decurtato il costo relativo ad. Es. dell’1 % dovuto alla centrale Unica di Committenza, ed il costo del revisore indipendente così come stabilito da decreto ministeriale, etc.”
 
Pertanto, si resta in attesa di una celere risposta chiarificatrice vista la prossima scadenza del bando. Nel caso non ci fosse una celere risposta o se la stessa non dovesse soddisfare criteri di trasparenza e competenza sulla gestione del servizio ci riserviamo di segnalare l’anomalia con gli enti preposti.
 


 
12/11/2020 11:55
Risposta
In relazione a quanto evidenziato dal concorrente, si chiarisce ulteriormente l’aspetto economico della procedura in oggetto. In particolare, si specifica che l’importo a base di gara è l’importo che il concorrente affidatario percepirà per le prestazioni appaltate al netto di: IVA sulle somme che normativamente sono soggette alla stessa, somme utilizzate per le spese della procedura di gara (commissione di gara, compenso SUA, RUP, DEC, etc.), ed eventuali altre somme utilizzate per sopperire a situazioni fortuite che possono verificarsi durante la fase di esecuzione del contratto. A tal proposito, il Comune di Cassino ha ritenuto opportuno ridurre in via cautelare la somma da € 1.606.000,00 ad € 1.450.000,00,  con la consapevolezza che durante la fase di esecuzione, decurtate le spese che in concreto saranno sostenute per la procedura di gara, per il pagamento dell’IVA e oneri previdenziali dovuti per legge, (che non concorrono all’importo a base di gara) tutto il resto verrà destinato all’esecuzione del servizio ed opportunamente rendicontato agli organi competenti.
A rigor di legge, si rammenta che l’art 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 (“La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”) consente all’amministrazione aggiudicatrice, in caso di necessità, di aumentare il contratto fino a concorrenza del quinto dello stesso. Pertanto, considerato che nella fattispecie de qua la cifra del contratto è pari ad 1.450.000,00, il 20% ammonta ad euro 290.000,00 ed è evidentemente inferiore al valore complementare pari ad euro 1.606.000,00.
 

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