Proposta di aggiudicazione

Gara #31

GARA SUA N. 5/2019    SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DA PRESTARE PRESSO L’ATER DELLA PROVINCIA DI FROSINONE, PER IL PERIODO DI MESI 24  CON LA POSSIBILITA’ DI EVENTUALE RINNOVO PER UN PERIODO MASSIMO DI ULTERIORI  SEI MESI .
 
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Informazioni appalto

25/01/2019
Aperta
Forniture
€ 242.000,00
Ater della Provincia di Frosinone

Categorie merceologiche

985131 - Servizi di personale di agenzia per privati

Lotti

Proposta di aggiudicazione
1
Qualità prezzo
GARA SUA N. 5/2019    SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DA PRESTARE PRESSO L’ATER DELLA PROVINCIA DI FROSINONE, PER IL PERIODO DI MESI 24  CON LA POSSIBILITA’ DI EVENTUALE RINNOVO PER UN PERIODO MASSIMO DI ULTERIORI  SEI MESI .
 
GARA SUA N. 5/2019    SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DA PRESTARE PRESSO L’ATER DELLA PROVINCIA DI FROSINONE, PER IL PERIODO DI MESI 24  CON LA POSSIBILITA’ DI EVENTUALE RINNOVO PER UN PERIODO MASSIMO DI ULTERIORI  SEI MESI .
€ 242.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 43.584,20
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
00685980146 TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO
Visualizza partecipanti

Scadenze

07/02/2019 12:00
11/02/2019 12:00
13/02/2019 10:00

Allegati

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20/10/2023 10:10
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Chiarimenti

29/01/2019 11:41
Quesito #1
Chiediamo cortesemente conferma dell'importo della garanzia provvisoria.
Distinti saluti
29/01/2019 15:09
Risposta
da una lettura del disciplinare di gara si riscontra un mero errore di stampa. Infatti tenuto conto che la somma indicata è di 242.000,00 euro applicando il 2% l'importo della cauzione è di € 4.840,00 e non di euro 3.909,14 riportato nel disciploinare di gara. 

Da cui l'importo della cauzione, al lordo di eventuali riduzione di cui all'art. 93 e citate nel disciplinare di gara, ammonta ad € 4.840,00 (€ 242.000,00 x 2%). 

 
29/01/2019 16:34
Quesito #2
In merito alla procedura in oggetto, siamo a richiedere, a codesto Spett.le Ente, il seguente chiarimento:
 QUESITO 1: Con riferimento a quanto richiesto all'art. 3, pag. 10 del Disciplinare di gara (DGUE), SI CHIEDE CONFERMA CHE un operatore economico possa produrre, in alternativa al DGUE Elettronico in formato "xml" messo a disposizione dalla Signoria Vostra, un proprio DGUE contenente le informazioni pertinenti e i requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura in oggetto che verrà poi firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa partecipante.
QUESITO 2: Con riferimento a quanto richiesto all'art. 3.3.1 del Disciplinare di gara (Garanzia provvisoria), SI CHIEDE CONFERMA CHE la cauzione provvisoria deve essere presentata a favore della Stazione Appaltante e cioè a favore della Provincia di Frosinone.
QUESITO N. 3: Trattandosi di gara telematica, SI CHIEDE CONFERMA CHE tutta la documentazione amministrativa, tecnica ed economica dovrà essere firmata digitalmente, e NON con firma autografa, dal legale rappresentante dell’operatore economico partecipante alla procedura.
In attesa di un Vs. gentile riscontro in merito, si porgono Distinti Saluti.
 
30/01/2019 17:49
Risposta
A RISCONTRO DI QUANTO RICHIESTO:
 QUESITO 1: Con riferimento a quanto richiesto all'art. 3, pag. 10 del Disciplinare di gara (DGUE), SI CHIEDE CONFERMA CHE un operatore economico possa produrre, in alternativa al DGUE Elettronico in formato "xml" messo a disposizione dalla Signoria Vostra, un proprio DGUE contenente le informazioni pertinenti e i requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura in oggetto che verrà poi firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa partecipante.

Risposta. 
Secondo quanto stabilito dalla normativa lo standard di riferimento è il file in formato xml. Considerato che in alcuni casi si è appurata la difficoltà di alcuni concorrenti nel gestire documenti in formato xml. ad oggi accettiamo DGUE in formato elettronico leggibile da questa amministrazione, ad esempio PDF, purchè firmato digitalmente da tutti i soggetti dichiranti. Infatti richiamto l'art. 80 si rileva che sono riportati i rifereimenti dei soggetti obbligati che vanno dichiarati nel DGUE. COnsiderato che va resa la dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale o il DGUE è firmato da tutti coloro che fanno la dichiarazione o lo firma solo il legale rappresentante che rende una dichiarazione sostitutiva in nome e per conto degli altri obbligati. Nel DGUE va riportata la dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 con assunzione di responsabilità in caso di falso 

QUESITO 2: Con riferimento a quanto richiesto all'art. 3.3.1 del Disciplinare di gara (Garanzia provvisoria), SI CHIEDE CONFERMA CHE la cauzione provvisoria deve essere presentata a favore della Stazione Appaltante e cioè a favore della Provincia di Frosinone.

Risposta. 
la polizza provvisoria è a garanzia del contratto. Considerato che il contratto va stipulato con l'ATER il beneficiario deve essere l'ATER.

QUESITO N. 3: Trattandosi di gara telematica, SI CHIEDE CONFERMA CHE tutta la documentazione amministrativa, tecnica ed economica dovrà essere firmata digitalmente, e NON con firma autografa, dal legale rappresentante dell’operatore economico partecipante alla procedura.

Risposta
La documentazione va sottoscritta digitalmente così come specificato nel disciplinare di gara
 
30/01/2019 10:28
Quesito #3
Con riferimento alla gara in oggetto sottoponiamo alla Vs. attenzione quanto segue:
 
Il punto 4.1.1 Oggetto e contenuto dell’Offerta Tecnica del Disciplinare indica gli elementi di valutazione ed i relativi punteggi attribuibili:
 
                ELEMENTO                                                        PUNTEGGIO MASSIMO                              
A   Tempo medio reclutamento/sostituzione                    40                                            
 
B    Formazione                                                                               20                          
 
C    Modalità di Gestione                                                             10
 
 
Il Punto 4.1.2 Condizioni dell’Offerta  Tecnica del Disciplinare indica:
 
La relazione dovrà essere strutturata seguendo l’ordine dei criteri di attribuzione dei punteggi di seguito specificati. Tutte le pagine ulteriori non verranno valutate. 
1) Criteri, metodi di selezione e reclutamento del personale con descrizione dei processi organizzativi, con particolare riferimento alle modalità impiegate per la gestione delle richieste di somministrazione da parte dell’Amministrazione.  Punti 20
2) Tempi di reclutamento e gestione del personale: Punti 40. 
3) Modalità di gestione dei rapporti con l’Azienda, con particolare riferimento a tutte le procedure adottate al fine di consentire un corretto monitoraggio ed una verifica puntuale del servizio erogato, con particolare attenzione alla gestione delle paghe e degli adempimenti contributivi e fiscali relativi a ciascun somministrato. Punti 10
 
Si chiede quale di questi due punti dovrà essere preso in considerazione per la stesura della Relazione Tecnica
 
Distinti saluti
30/01/2019 18:25
Risposta
Come rilevabile nel disciplinare di gara i criteri sono di tipo quantitativo e di tipo qualitativo.
 
Mentre i primi  due A  - Tempo medio reclutamento/sostituzione  40     e B -   Formazione   20    sono di natura quantitativa ed il concorrente dovrà indicare dei numeri ed in base alle formule del disciplinare la commissione procederà all’attribuzione dei punteggi, il terzo C - Modalità di gestione dei rapporti con l’Azienda è di natura qualitativa e sarà onere del concorrente descrivere le modalità di gestione.

Da cui la relazione è riferita al criterio C.

Si rammenta infine che per la relazione è prevista una limitazione di cartelle.
29/01/2019 15:05
Quesito #4
Con la presente siamo a chiedere i seguenti chiarimenti per la procedura di cui in oggetto:
1) onde poterne correttamente tener conto in sede di formulazione dell’offerta economica, Vi chiediamo di voler indicare l’ammontare, anche presunto, delle eventuali spese contrattuali e degli oneri di pubblicazione, qualora previsti;
2) Inoltre  vorremmo domandarVi se per il presente affidamento si farà applicazione alla  c.d. “clausola sociale”, di cui all’art. 31 del rinnovato CCNL delle ApL;
3) chiediamo di riversionare la domanda di partecipazione per aggiornare i punti Q)R)S)U)V)X) che sembrano far riferimento al sopralluogo (non previsto) e all'appalto di lavori tradizionale ( elaborati progettuali, DUVRI, disponibilità attrazzature di lavoro, piani di sicurezza, smaltimento rifiuti, appalto a corpo, etc.).

Distinti saluti
31/01/2019 18:15
Risposta
In riferimento al quesito n. 1)
le spese per eventuali contratti sono di circa 1.200,00 euro, mentre non sono previsti rimborsi per oneri di pubblicazione
 
In riferimento al quesito n. 2)
In ottemperanza all’art. 31 del CCNL FEDERCASA, che disciplina i contratti di lavoro temporaneo (lavoro interinale), la clausola sociale non può essere applicata
 
In riferimento al quesito n. 3)
in riferimento all'allegato A/1 si rappresenta che è un modello di carattere generale ed è in forma editabile. Pertanto il concorrente deve compilare solo le parti interessate.
 
A ciò si aggiunga la non applicabilità del D.Lgs. 50/2016 alla presente gara se non per le parti a cui l’ATER di Frosinone si è autoregolamentata (cfr. premessa del disciplinare di gara)
 
 
29/01/2019 17:28
Quesito #5
Si chiede di rivedere il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 3.1.3. In particolare, si evidenzia che aver eseguito servizi di somministrazione di lavoro temporaneo utilizzando CCNL federcasa, limita eccessivamente il numero di partecipanti, inoltre, tale requisito a nostro sommesso avviso non dimostra e non comprova le capacità tecniche e professionali dell'operatore economico nell'esecuzione del servizio oggetto della gara.

Invero, rimandendo sul tema,  si richiede se vi è un arco temporale preciso durante il quale l'operatore debba aver eseguito  servizi di somministrazione di lavoro temporaneo utilizzando CCNL federcasa.

Cordiali saluti.
 
31/01/2019 18:16
Risposta
Premesso che
in materia di requisiti di  ammissione alle gare di appalto della Pubblica Amministrazione, le norme  regolatrici, sia comunitarie che interne, prevedono fattispecie elastiche  strutturate su concetti non tassativi, indeterminati, che implicano per la loro  definizione da parte dell’interprete un rinvio alla realtà sociale (Consiglio  di Stato,  Sez. VI, sentenza n. 3448 del  4 giugno 2009). Conseguentemente, come già precisato anche dall’ANAC già AVCP ,  rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione la fissazione di requisiti  di partecipazione ad una gara di appalto diversi, ulteriori e più restrittivi  di quelli legali, salvo però il limite della logicità e ragionevolezza degli  stessi  e della loro pertinenza e congruità  a fronte dello scopo perseguito, in modo tale da non restringere oltre lo  stretto indispensabile la platea dei potenziali concorrenti e da non  precostituire situazioni di assoluto privilegio (cfr. AVCP, parere n. 83 del 29  aprile 2010, Consiglio di Stato,  Sez. V,  sentenza n. 8914 del 29 dicembre 2009; Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza  n.2304 del 3 aprile 2007; Consiglio di Stato,   Sez. V, sentenza n. 6534 del 23 dicembre 2008; Consiglio di Stato,  Sez. V, sentenza n. 9305 del 31 dicembre  2003,  TAR Puglia Bari, Sez. I, n. 1511  del 28 aprile 2010; TAR Molise, Sez. I, n. 107, del 2 aprile 2008).
 
Da cui in linea generale le stazioni appaltanti hanno il potere di fissare nella lex specialis requisiti soggettivi specifici di partecipazione attraverso l'esercizio di un’ampia discrezionalità, fatti salvi i limiti imposti dai principi di ragionevolezza e proporzionalità, i quali consentono il sindacato giurisdizionale sull’idoneità ed adeguatezza delle clausole del bando rispetto alla tipologia e all'oggetto dello specifico appalto (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, sez. IV, 15/09/2006, n. 5377; sez. V, 28/05/2014, n. 2775; 22/09/2009 n. 5653; sez. VI, 23/07/2008, n. 3655; 11/05/2007, n. 2304;). In definitiva, in sede di predisposizione della lex specialis della gara d'appalto, l’Amministrazione è legittimata ad introdurre disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti onde consentire la partecipazione alla gara stessa di soggetti, che ex ante sono ritenuti particolarmente qualificati, specie per ciò che attiene al possesso di requisiti di capacità tecnica e finanziaria, tutte le volte in cui tale scelta non sia eccessivamente quanto irragionevolmente limitativa della concorrenza, in quanto correttamente esercitata attraverso la previsione di requisiti pertinenti e congrui rispetto allo scopo perseguito.
 
Nel caso di specie la richiesta di aver eseguito servizi di somministrazione di lavoro temporaneo utilizzando CCNL federcasa è finalizzata ad avere in gara soggetti che conoscono il CCNL da applicare in quanto lo hanno già applicato.
 
A titolo esemplificativo si rimanda al quesito posto in materia di “clausola sociale”
 
Circa il limite temporale non è stato inserito volutamente e quindi va riferito alle indicazione della normativa vigente.  Da cui può ritenersi valido un periodo di 10 (dieci) anni antecedenti la data di scadenza della presente gara.
31/01/2019 12:20
Quesito #6

Spett.le Ater Provincia di Frosinone,
nel rispetto della par condicio, fermo l’effettivo contemperamento della libertà d’impresa con il diritto al lavoro e come espressamente evidenziato dal recente Parere 2703/2018 il 21.11.208 del Consiglio di Stato, in relazione alle Linee Guida ANAC sulla clausola sociale,  attraverso il quale è statuito che:
-              È necessario eliminare l’asimmetria informativa fra i potenziali imprenditori entranti e l’imprenditore uscente (titolare di una posizione di vantaggio informativo, dalla quale occorre prevenire il potenziale abuso)
-              È necessario, in termini economici, consentire a tutti i concorrenti la ricezione di tutte le informazioni sul numero di somministrati forniti, sui relativi costi nonché su tutte quelle informazioni solo in possesso del predetto fornitore uscente, necessarie per presentare un’offerta sostenibile
-              essendo le predette informazioni in possesso esclusivo del forniture uscente, è rintracciabile un obbligo post-contrattuale a renderli noti ex art 1375 cc e 1175 cc (buona fede e correttezza)
-              trattasi di  obblighi di informazione per i quali potrebbe configurarsi anche una responsabilità, in caso di inadempimento, di cui all’art 80 c. 5 lettera c) D.Lgs. 81/15
-              il dato deve essere ancorato all’intera durata della precedente fornitura, non a un periodo particolare, poiché potrebbe derivarsi un valore potenzialmente indeterminato
tutto quanto su esposto si chiede di ricevere:
-       Il numero dei lavoratori oggi in forza con contratto di somministrazione
-       L’inquadramento di tali lavoratori
-       La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) tra lavoratori somministrati e fornitore uscente
-       La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi
-       L’attuale fornitore
-       Le mansioni svolte dalle risorse inquadrate con categoria B1 e C2.
Ringraziando per la cortese attenzione porgiamo distinti saluti
 
31/01/2019 18:26
Risposta
Premesso che:

1.) il D.Lgs. 50/2016 non è applicabile se non per le parti citate ed alle quali l'ATER di Frosinone si è autoregolamentata
2.) la clausola sociale non è applicabile 
2.) il capitolato a base di gara da indicazione sulle figure professionali di cui l'ATER ha bisogno, le ore giorno per figura professionale ed il tempo del contratto 

in riferimento ai quesiti posti:

  Il numero dei lavoratori oggi in forza con contratto di somministrazione
-       L’inquadramento di tali lavoratori
-       La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) tra lavoratori somministrati e fornitore uscente
-       La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi
-       L’attuale fornitore
-       Le mansioni svolte dalle risorse inquadrate con categoria B1 e C2

Sono informazioni che non rilevano per la gara in questione dato che l'affidamento è per le figure ed i tempi previsti nel capitolato posto a base di gara. 
Circa le mansioni svolte si f apresente che sono quelle di cui al CCNL FEDERCASA 

 
01/02/2019 15:43
Quesito #7
Buongiorno,
 Con riferimento alla Procedura di gara in oggetto, Vi chiediamo il seguente chiarimento.  Il punto 4.1.1 del Disciplinare di gara, reca tra i Criteri da analizzare per il PUNTEGGIO TECNICO, i seguenti punti: 
1) TEMPO MEDIO RECLUTAMENTO/SOSTITUZIONE – 40 PUNTI
2) FORMAZIONE – 20 PUNTI 
3) MODALITA’ GESTIONE RAPPORTI CON ATER – 10 PUNTI
MA, NEL PUNTO 4.1.2 I PUNTI 1) 2) e 3) da Voi menzionati NON CORRISPONDONO A QUELLI SOPRA INDICATI (Infatti, al paragrafo 4.1.2 non compare la FORMAZIONE, bensì sono indicati i Criteri di Selezione e Reclutamento) .
Dunque, siamo a richiedere quali SUB CRITERI dovranno essere analizzati dall’Agenzia: quelli indicati al punto 4.1.1. oppure quelli al punto 4.1.2 

Restiamo in attesa di Vostro gentile riscontro. 
Grazie 
01/02/2019 15:51
Risposta
Gli elementi di valutazione sono i seguenti:
 
  ELEMENTO PUNTEGGIO MASSIMO AMBITO ELEMENTO
A Tempo medio reclutamento/sostituzione 40 Offerta tecnica Tabellare
B Formazione 20 Offerta tecnica Quantità
C Modalità gestione rapporti con Ater 10 Offerta tecnica Qualità
  TOTALE 70    
 
 
 
 
Per quanto concerne gli elementi di valutazione di cui alla precedente  lettera A)  il relativo punteggio sarà attribuito sulla base dei seguenti sub-criteri:
 
  •  Tempo medio di reclutamento/sostituzione del personale punti massimi 40 così suddivisi:
               oltre 10 giorni: punti 0
da 7 a 9 giorni: punti 20;
da 3 a 6 giorni: punti 30;
entro 2 giorni: punti 40.
 
 
Per quanto concerne gli elementi di valutazione di cui alla precedente  lettera B)  il relativo punteggio sarà attribuito sulla base dei seguenti sub-criteri:
 
 
 
B- Formazione – punti massimi 20:
verranno prese in considerazione il numero delle ore di formazione specifica (escluso le ore di formazione relative alla sicurezza) che l’Agenzia Aggiudicataria si impegna a far svolgere al dipendente nel periodo di vigenza del presente appalto.
Per quanto concerne gli elementi di valutazione di cui alla precedente  lettera C)  il relativo punteggio sarà attribuito sulla base dei seguenti sub-criteri:
 
 
 
C- Modalità di gestione – punti massimi 10:
modalità di gestione dei rapporti tra Agenzia e l’Ater della Provincia di Frosinone con descrizione di tutte le procedure adottate al fine di consentire la verifica ed il monitoraggio del servizio svolto.


Quanto riportato al punto 4.1.2 per il punto 1 si rileva un mero refuso di stampa ed al posto di :
 
  1. Criteri, metodi di selezione e reclutamento del personale con descrizione dei processi organizzativi, con particolare riferimento alle modalità impiegate per la gestione delle richieste di somministrazione da parte dell’Amministrazione.  Punti 20
  2. Tempi di reclutamento e gestione del personale: Punti 40.
  3. Modalità di gestione dei rapporti con l’Azienda, con particolare riferimento a tutte le procedure adottate al fine di consentire un corretto monitoraggio ed una verifica puntuale del servizio erogato, con particolare attenzione alla gestione delle paghe e degli adempimenti contributivi e fiscali relativi a ciascun somministrato. Punti 10
è da intendersi 
  1. Tempi di reclutamento e gestione del personale: Punti 40.
  2. formazione. Punti 20
  3. Modalità di gestione dei rapporti con l’Azienda. Punti 10

 
31/01/2019 15:03
Quesito #8
Buongiorno,
la presente per formulare i seguenti chiarimenti:
- sul sito dell'ANAC non risulta inserito il CIG. Pertanto, rimane impossibile generare il PASSOE  e pagare il contributo CIG. Si chiede conferma che l'impossibilità di presentare i 2 documenti (passoe e cig) e quindi l'assenza degli stessi nella busta amministrativa non sia causa di esclusione;
 
01/02/2019 18:28
Risposta
E' STATO INTERESSATO IL RUP AFFINCHE' PROVVEDA AL PERFEZIONAMENTO DEL CIG

Si fa presente che il CIG è stato perfezionato e quindi è possibile (entro 24/48 ore) generare il PASSOE e pagare il contributo all'ANAC
04/02/2019 14:02
Quesito #9
Chiediamo che vengano esplicitati gli intervalli  in termini  di ore di formazione specifica offerta ed i relativi punteggi da attribuire
04/02/2019 17:13
Risposta
come specificato nel disciplinare di gara il sub criterio B- Formazione – punti massimi 20 prevede un'offerta da parte del concorrente sul numero delle ore  di formazione specifica (escluso le ore di formazione relative alla sicurezza) che l’Agenzia Aggiudicataria si impegna a far svolgere al dipendente nel periodo di vigenza del presente appalto.
Sempre nel disciplinare è riportato il criterio per l'attribuzione del punteggio ossia:

B(i) = punteggio assegnato all’offerta i-esima per la Formazione calcolato in base alle indicazioni e alla formula sotto indicata
 
Il punteggio relativo alla Formazione di cui alla lettera B della tabella sarà determinato sulla base della seguente formula, con l’utilizzo di quattro decimali, l’ultimo dei quali arrotondato all’unità inferiore o superiore P = 20 x n.Ore /nm.Ore Dove P= punteggio N.Ore= numero ore di formazione previste Nm.Ore= numero più elevato di ore di formazione previste

Analoga indicazione è presente nel capitolato d'oneri

 
05/02/2019 12:00
Quesito #10
Con riferimento a quanto previsto all'art. 4.2 del Disciplinare di gara (Offerta Economica), SI CHIEDE CONFERMA CHE, nella "Busta Economica Virtuale", andrà caricata sia l'offerta economica generata dal sistema (dove viene richiesto il Ribasso percentuale offerto, i Costi della sicurezza e i Costi della manodopera) sia il Vs. "Modulo-offerta-ribasso-con-prezzo-e-tabella".
Alla luce di quanto sopra, si chiede conferma  che l'imposta di bollo andrà applicata SOLO al "Modulo-offerta-ribasso-con-prezzo-e-tabella".
05/02/2019 18:59
Risposta
Si conferma che nella busta economica vanno caricati i due moduli. Ossia sia quello predisposto dalla SUA sia quello generato dal sistema

L'imposta di bollo va applicata solo sul modello predisposto dalla SUA
05/02/2019 11:54
Quesito #11
Spett.le Ente, con riferimento alla procedura in oggetto 

DISCIPLINARE
chiediamo di chiarire rispetto al punteggio tecnico come verranno attribuiti i punti, in particolare i 20 assegnati alla formazione secondo la tabella a pag. 25 art 4.1.1. mentre ai metodi di selezione a pag. 26 art 4.1.2
 
CAPITOLATO
Art 4
i)
Nel rispetto dell’art 34 c. 3 D. Lgs 81/15 e 35 c. 4 all’agenzia compete “l’ informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive…” mentre, gli obblighi di formazione su rischi specifici sono in capo all’utilizzatore “Il lavoratore somministrato non è computato nell’organico dell’utilizzatore ai fini dell’applicazione di normativa di legge o di contratto collettiva, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro” (si veda anche l’art 22 CCNL Agenzie per il lavoro).
Peraltro identica impostazione è rinvenibile anche nella direttiva Europea n°91/383 del 25.06.1995 che all’art.8 stabilisce il principio in forza del quale l’impresa utilizzatrice è direttamente responsabile delle condizioni di esecuzione del lavoro connesse alla sicurezza, igiene e salute durante il lavoro temporaneo.
j)
Per quanto concerne gli accertamenti sanitari, rientrano in una unitaria attribuzione di oneri, tutti a carico del medesimo medico competente dell’utilizzatore, riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 dove il comma 2 lett. b definisce la visita medica periodica; il collegato comma 2 bis la visita medica preventiva / preassuntiva.
Tale verifica, pertanto, deve essere posta in essere da ATER nel rispetto della normativa vigente (cfr anche art 34 c. 3 D. Lgs 81/15 e art 22 CCNL Agenzie per il lavoro).
Art 5
Sicurezza
Chiediamo chiarimento sul rispetto della normativa sulla sicurezza: l’ATER si riferisce a quella interna dell’Agenzia? Poiché per i somministrati ex D. Lgs. 81/15 le responsabilità  sono in capo all’utilizzatore
Art 6
Chiediamo conferma che prima di applicare le penali verrà effettuato il contradditorio
riteniamo che in caso di risoluzione l’addebito della maggiore spesa sia una clausola eccessivamente onerosa considerato che per gli inadempimenti la legge pone a tutela dell’utilizzatore la cauzione definitiva (art. 103 D. Lgs. 50/2016)
Art 14
Chiediamo a quanto ammontano le spese
DISCIPLINARE
chiediamo di chiarire rispetto al punteggio tecnico come verranno attribuiti i punti, in particolare i 20 assegnati alla formazione secondo la tabella a pag. 25 art 4.1.1. mentre ai metodi di selezione a pag. 26 art 4.1.2
 
CAPITOLATO
Art 4
i)
Nel rispetto dell’art 34 c. 3 D. Lgs 81/15 e 35 c. 4 all’agenzia compete “l’ informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive…” mentre, gli obblighi di formazione su rischi specifici sono in capo all’utilizzatore “Il lavoratore somministrato non è computato nell’organico dell’utilizzatore ai fini dell’applicazione di normativa di legge o di contratto collettiva, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro” (si veda anche l’art 22 CCNL Agenzie per il lavoro).
Peraltro identica impostazione è rinvenibile anche nella direttiva Europea n°91/383 del 25.06.1995 che all’art.8 stabilisce il principio in forza del quale l’impresa utilizzatrice è direttamente responsabile delle condizioni di esecuzione del lavoro connesse alla sicurezza, igiene e salute durante il lavoro temporaneo.
j)
Per quanto concerne gli accertamenti sanitari, rientrano in una unitaria attribuzione di oneri, tutti a carico del medesimo medico competente dell’utilizzatore, riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 dove il comma 2 lett. b definisce la visita medica periodica; il collegato comma 2 bis la visita medica preventiva / preassuntiva.
Tale verifica, pertanto, deve essere posta in essere da ATER nel rispetto della normativa vigente (cfr anche art 34 c. 3 D. Lgs 81/15 e art 22 CCNL Agenzie per il lavoro).
Art 5
Sicurezza
Chiediamo chiarimento sul rispetto della normativa sulla sicurezza: l’ATER si riferisce a quella interna dell’Agenzia? Poiché per i somministrati ex D. Lgs. 81/15 le responsabilità  sono in capo all’utilizzatore
Art 6
Chiediamo conferma che prima di applicare le penali verrà effettuato il contradditorio
riteniamo che in caso di risoluzione l’addebito della maggiore spesa sia una clausola eccessivamente onerosa considerato che per gli inadempimenti la legge pone a tutela dell’utilizzatore la cauzione definitiva (art. 103 D. Lgs. 50/2016)
Art 14
Chiediamo a quanto ammontano le spese.

Ringraziando per l'attenzione e in attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti
 
07/02/2019 10:22
Risposta
DOMANDA (in corsivo la domanda)

RISPOSTA
 

 
DISCIPLINARE
chiediamo di chiarire rispetto al punteggio tecnico come verranno attribuiti i punti, in particolare i 20 assegnati alla formazione secondo la tabella a pag. 25 art 4.1.1. mentre ai metodi di selezione a pag. 26 art 4.1.2

 
Il punteggio tecnico per il punto B Formazione – punti massimi 20 sarà attribuito con la seguente formula:
 
P = 20 x n.Ore /nm.Ore
 
Dove:
 
P= punteggio al concorrente con l’utilizzo di quattro decimali e arrotondato all’unità inferiore o superiore della quinta cifra decimale attraverso l’uso del software excell
 
N.Ore= numero ore di formazione offerte dal concorrente
 
Nm.Ore= massimo valore di ore di formazione tra quelle offerte dai concorrenti
 
Formula che può essere riscontrata sia nel disciplinare di gara (cfr. capitolo 5.1 formula a pag. 29)  sia nel capitolato (cfr. pag. 8)
 
Si evidenzia che le ore che saranno indicate saranno intese come numero di ore di formazione specifica (escluso le ore di formazione relative alla sicurezza) che l’Agenzia Aggiudicataria si impegna a far svolgere al dipendente nel periodo di vigenza del presente appalto.
 
Evidenza che deriva da quanto riportato nel disciplinare di gara al cap. 4.1.1 pag. 26 che così recita:
 
verranno prese in considerazione il numero delle ore di formazione specifica (escluso le ore di formazione relative alla sicurezza) che l’Agenzia Aggiudicataria si impegna a far svolgere al dipendente nel periodo di vigenza del presente appalto 
 
CAPITOLATO
Art 4
i)
Nel rispetto dell’art 34 c. 3 D. Lgs 81/15 e 35 c. 4 all’agenzia compete “l’ informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive…” mentre, gli obblighi di formazione su rischi specifici sono in capo all’utilizzatore “Il lavoratore somministrato non è computato nell’organico dell’utilizzatore ai fini dell’applicazione di normativa di legge o di contratto collettiva, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro” (si veda anche l’art 22 CCNL Agenzie per il lavoro).
Peraltro identica impostazione è rinvenibile anche nella direttiva Europea n°91/383 del 25.06.1995 che all’art.8 stabilisce il principio in forza del quale l’impresa utilizzatrice è direttamente responsabile delle condizioni di esecuzione del lavoro connesse alla sicurezza, igiene e salute durante il lavoro temporaneo.

 
 
Dalla lettura dei due articoli nei commi specificati che si riportano:
 
Art. 34 c. 3. Il  lavoratore  somministrato  non  e'  computato  nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di  legge  o di contratto collettivo, fatta eccezione  per  quelle  relative  alla tutela della  salute  e  della  sicurezza  sul  lavoro.  In  caso  di somministrazione di lavoratori disabili per missioni  di  durata  non inferiore a dodici mesi, il  lavoratore  somministrato  e'  computato nella quota di riserva di cui all'articolo 3  della  legge  12  marzo 1999, n. 68.
 
Art. 35 c.  4. Il somministratore  informa  i  lavoratori  sui  rischi  per  la sicurezza e la salute connessi alle attivita' produttive e li forma e addestra  all'uso  delle  attrezzature  di  lavoro  necessarie   allo svolgimento dell'attivita'  lavorativa  per  la  quale  essi  vengono assunti, in conformita' al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81.
 
Si rileva che:
 
  •  il lavorato somministrato non è computato nell’organico ai fini dell’applicazione di normative di  legge  o di contratto collettivo, mentre è computato  per  quelle  relative  alla tutela della  salute  e  della  sicurezza  sul  lavoro.
  • Il somministratore  informa  i  lavoratori  sui  rischi  per  la sicurezza e la salute connessi alle attivita' produttive e li forma e addestra  all'uso  delle  attrezzature  di  lavoro  necessarie   allo svolgimento dell'attivita'  lavorativa  per  la  quale  essi  vengono assunti, in conformita' al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81.
 
Da cui è obbligo del somministratore informare i  lavoratori  sui  rischi  per  la sicurezza e la salute connessi alle attivita' produttive e formare e addestrare gli stessi  all'uso  delle  attrezzature  di  lavoro  necessarie   allo svolgimento dell'attivita'  lavorativa  per  la  quale  essi  vengono assunti, in conformita' al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81.
 
 
 
j)
Per quanto concerne gli accertamenti sanitari, rientrano in una unitaria attribuzione di oneri, tutti a carico del medesimo medico competente dell’utilizzatore, riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 dove il comma 2 lett. b definisce la visita medica periodica; il collegato comma 2 bis la visita medica preventiva / preassuntiva.
 
Tale verifica, pertanto, deve essere posta in essere da ATER nel rispetto della normativa vigente (cfr anche art 34 c. 3 D. Lgs 81/15 e art 22 CCNL Agenzie per il lavoro).
 

per la sorveglianza sanitaria si specifica che essa è in capo  all’A.T.E.R.
 
Art 5
Sicurezza
Chiediamo chiarimento sul rispetto della normativa sulla sicurezza: l’ATER si riferisce a quella interna dell’Agenzia? Poiché per i somministrati ex D. Lgs. 81/15 le responsabilità  sono in capo all’utilizzatore
 

per la sicurezza dei somministrati, le responsabilità sono in capo all’utilizzatore, ovvero all’A.T.E.R..
 
Art 6
Chiediamo conferma che prima di applicare le penali verrà effettuato il contradditorio
riteniamo che in caso di risoluzione l’addebito della maggiore spesa sia una clausola eccessivamente onerosa considerato che per gli inadempimenti la legge pone a tutela dell’utilizzatore la cauzione definitiva (art. 103 D. Lgs. 50/2016)

 
Si prima dell’applicazione delle penali verrà effettuato un contradditorio
 
 
Art 14
Chiediamo a quanto ammontano le spese

 
le spese per eventuali contratti sono di circa 1.200,00 euro, mentre non sono previsti rimborsi per oneri di pubblicazione (dato già pubblicato in una precedente FAQ)
 
 
 
 

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