Inviato esito

Gara #341

GARA SUA.  N. 25/2021 – AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL’ESECUZIONE DI LAVORI SULLA BASE DEL PROGETTO DEFINITIVO  PER LA “RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREA STAZIONE” – COMUNE DI FROSINONE
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Informazioni appalto

26/04/2021
Aperta
Lavori e progettazione esecutiva
€ 3.746.468,34
Provincia di Frosinone

Categorie merceologiche

45 - Lavori di costruzione
71 - Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

Lotti

Inviato esito
1
8669081FF0
E42I17000090001
Qualità prezzo
GARA SUA.  N. 25/2021 – AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL’ESECUZIONE DI LAVORI SULLA BASE DEL PROGETTO DEFINITIVO  PER LA “RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREA STAZIONE” – COMUNE DI FROSINONE
GARA SUA.  N. 25/2021 – AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL’ESECUZIONE DI LAVORI SULLA BASE DEL PROGETTO DEFINITIVO  PER LA “RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREA STAZIONE” – COMUNE DI FROSINONE
€ 3.524.256,83
€ 0,00
€ 222.211,51
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
02724280603 eur costruzioni srl
Visualizza partecipanti

Scadenze

12/05/2021 12:00
17/05/2021 12:00
18/05/2021 09:30

Allegati

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20/10/2023 20:16
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Chiarimenti

28/04/2021 11:07
Quesito #1
SI CHIEDE DI SAPERE SE IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI CONSORZIO STABILE ART 45 COMMA 2 LETTERA C LA CATEGORIA OG2 DEBBA ESSERE POSSEDUTA OLTRE CHE DAL CONSORZIO STABILE, ANCHE DALL'IMPRESA CONSORZIATA DESIGNATA COME ESECUTRICE DEI LAVORI?
28/04/2021 23:17
Risposta
Premesso che:
 
  • il comma 2 dell’art. 146 del D.Lgs 50/2016 stabilisce che: “2. I lavori di cui al presente capo sono utilizzati, per la qualificazione, unicamente dall'operatore che li ha effettivamente eseguiti. Il loro utilizzo, quale requisito tecnico, non è condizionato da criteri di validità temporale”
  • il predetto comma 2 deve essere letto congiuntamente con i commi 1 e 3 sempre dell’art. 146 del D.Lgs. 50/2016 che prevedono:
    • In conformità a quanto disposto dagli articoli 9-bis e 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i lavori di cui al presente capo è richiesto il possesso di requisiti di qualificazione specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento.
 
    • Per i contratti di cui al presente capo, considerata la specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento, di cui all'articolo 89 del presente codice.
 
  • Dagli artt. 9-bis e 29 del codice dei beni culturali si ricava che gli interventi operativi di tutela, protezione conservazione dei beni culturali debbano essere affidati alla responsabilità ed all’attuazione secondo le rispettive competenze delle figure specializzate nei singoli settori, nonché che gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali vengano eseguiti in via esclusiva dai soggetti formalmente individuati come restauratori di beni culturali.

Visto
  • quanto chiarito anche dal Giudice amministrativo di appello ossia che gli interventi aventi ad oggetto beni culturali sono caratterizzati da una particolare delicatezza derivante dalla necessità di tutela dei medesimi, in quanto beni testimonianza avente valore di civiltà, espressione di un interesse prioritario nella gerarchia dei valori in gioco (art. 9 Cost.), per cui si deve “escludere che nei contratti in materia di beni culturali i consorzi stabili possano qualificarsi con il cumulo alla rinfusa, essendo richiesto dalla norma il possesso di requisiti di qualificazione specifici ed adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 16 gennaio 2019, n. 403).
 
  • la disciplina concernente la qualificazione degli esecutori di lavori su beni sottoposti a tutela, che in ragione del particolare interesse pubblico alla tutela e conservazione dei beni interessati, evidenzia una ratio tesa a determinare una diretta correlazione tra l’esecutore dei lavori e la titolarità della qualificazione in termini di attestazione per i lavori eseguiti tant’è che, in deroga alla regola generale, l’art. 146, comma 3, esclude l’ammissibilità dell’istituto dell’avvalimento dei requisiti speciali di partecipazione per i contratti stipulati nel settore dei beni culturali. Tale stretta e diretta correlazione è espressa, prima ancora che dalla norma che esclude l’avvalimento, dalla previsione contenuta all’art. 146, comma 2, ai sensi del quale i lavori eseguiti nel settore dei beni culturali «sono utilizzati, per la qualificazione, unicamente dall’operatore che li ha effettivamente eseguiti» (cfr. in tal senso ANAC, Delibera 26 settembre 2019, n. 822).
  •  

considerato che
  • per quanto sopra l’assunto che la regola del cumulo alla rinfusa dei requisiti di partecipazione, espressa per i consorzi stabili e le consorziate designate per l’esecuzione dei lavori, non può trovare applicazione per gli appalti di lavori nel settore dei beni culturali entrando altrimenti in contrasto con la disposizione inderogabile di cui all’art. 146, comma 2, d.lgs. 50/2016.
 
  • Tale orientamento non può ritenersi superato per effetto della novella introdotta con il d.l.n. 32/19 convertito nella l. n. 55/19 che ha semplificato la normativa sui requisiti del consorzio, senza tuttavia incidere sulle disposizioni speciali relative ai beni di interesse culturale.
 
  • La precisazione contenuta nella modifica normativa che la designazione non equivale a subappalto ha carattere ricognitivo e chiarificatore di una distinzione già certamente presente, ma che non può valere a superare la speciale prescrizione relativa alla necessaria qualificazione delle consorziate designate all’esecuzione dell’appalto avente ad oggetto beni di interesse culturale.
 
  • la circostanza che l’articolo 146 del codice dei contratti, recante la disposizione sui requisiti di qualificazione degli operatori economici per gli interventi aventi ad oggetto beni di interesse culturale, è rimasto immutato nella sua formulazione, rende prevalente tale speciale previsione di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo codice, riferiti alla generale disciplina dei requisiti di partecipazione tecnici, in base al noto principio per cui lex posterior generalis non derogat priori speciali (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. lav. 16 gennaio 2018, n. 845).

Visto
  • l’orientamento secondo cui il principio del “cumulo alla rinfusa” dei consorzi stabili, “sebbene ammesso in via generale nella legislazione in materia di contratti pubblici, non possa essere applicato per le qualificazioni nelle gare per lavori relativi ai beni culturali, per i quali vi è una chiara disposizione derogatoria costituita in particolare dall’art. 146 comma 2 del d. lgs, n. 50 del 2016, laddove si stabilisce che “I lavori di cui al presente capo – ovverosia interventi sui beni culturali – sono utilizzati, per la qualificazione, unicamente dall’operatore che ha effettivamente eseguiti. Il loro utilizzo, quale requisito tecnico, non è condizionato da criteri di validità temporale”. La disposizione afferma con tutta evidenza che una determinata ditta che ha eseguito tale tipo di lavori potrà “spenderli” come requisito esclusivamente proprio, per cui essa, se inserita in una struttura come proprio consorzio stabile, potrà farne uso per la propria qualificazione, ma non prestarli ad associate o eventualmente assumere come propri i lavori di questi>> (TAR Campania, Salerno, sez. I, 15 maggio 2020, n. 508 che richiama Cons. Stato, sez. V, 26 ottobre 2018, n. 6114).

Per tutto quanto sopra riportato
IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI CONSORZIO STABILE ART 45 COMMA 2 LETTERA C LA CATEGORIA OG2 DEVE ESSERE POSSEDUTA OLTRE CHE DAL CONSORZIO STABILE, ANCHE DALL'IMPRESA CONSORZIATA DESIGNATA COME ESECUTRICE DEI LAVORI
26/04/2021 16:52
Quesito #2
Buonasera, con la presente siamo cortesemente a richiedere se è possibile partecipare alla Procedura quale Consorziata esecutrice di un Consorzio che soddisfa tutti i requisiti, in particolar modo riguardo la Categoria OG2.
In attesa di un Vostro cortese riscontro, si coglie l’occasione per porgere 
Distinti Saluti
28/04/2021 23:20
Risposta
Premesso che:
 
  • il comma 2 dell’art. 146 del D.Lgs 50/2016 stabilisce che: “2. I lavori di cui al presente capo sono utilizzati, per la qualificazione, unicamente dall'operatore che li ha effettivamente eseguiti. Il loro utilizzo, quale requisito tecnico, non è condizionato da criteri di validità temporale”
  • il predetto comma 2 deve essere letto congiuntamente con i commi 1 e 3 sempre dell’art. 146 del D.Lgs. 50/2016 che prevedono:
    • In conformità a quanto disposto dagli articoli 9-bis e 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i lavori di cui al presente capo è richiesto il possesso di requisiti di qualificazione specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento.
 
    • Per i contratti di cui al presente capo, considerata la specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento, di cui all'articolo 89 del presente codice.
 
  • Dagli artt. 9-bis e 29 del codice dei beni culturali si ricava che gli interventi operativi di tutela, protezione conservazione dei beni culturali debbano essere affidati alla responsabilità ed all’attuazione secondo le rispettive competenze delle figure specializzate nei singoli settori, nonché che gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali vengano eseguiti in via esclusiva dai soggetti formalmente individuati come restauratori di beni culturali.

Visto
  • quanto chiarito anche dal Giudice amministrativo di appello ossia che gli interventi aventi ad oggetto beni culturali sono caratterizzati da una particolare delicatezza derivante dalla necessità di tutela dei medesimi, in quanto beni testimonianza avente valore di civiltà, espressione di un interesse prioritario nella gerarchia dei valori in gioco (art. 9 Cost.), per cui si deve “escludere che nei contratti in materia di beni culturali i consorzi stabili possano qualificarsi con il cumulo alla rinfusa, essendo richiesto dalla norma il possesso di requisiti di qualificazione specifici ed adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 16 gennaio 2019, n. 403).
 
  • la disciplina concernente la qualificazione degli esecutori di lavori su beni sottoposti a tutela, che in ragione del particolare interesse pubblico alla tutela e conservazione dei beni interessati, evidenzia una ratio tesa a determinare una diretta correlazione tra l’esecutore dei lavori e la titolarità della qualificazione in termini di attestazione per i lavori eseguiti tant’è che, in deroga alla regola generale, l’art. 146, comma 3, esclude l’ammissibilità dell’istituto dell’avvalimento dei requisiti speciali di partecipazione per i contratti stipulati nel settore dei beni culturali. Tale stretta e diretta correlazione è espressa, prima ancora che dalla norma che esclude l’avvalimento, dalla previsione contenuta all’art. 146, comma 2, ai sensi del quale i lavori eseguiti nel settore dei beni culturali «sono utilizzati, per la qualificazione, unicamente dall’operatore che li ha effettivamente eseguiti» (cfr. in tal senso ANAC, Delibera 26 settembre 2019, n. 822).
  •  

considerato che
  • per quanto sopra l’assunto che la regola del cumulo alla rinfusa dei requisiti di partecipazione, espressa per i consorzi stabili e le consorziate designate per l’esecuzione dei lavori, non può trovare applicazione per gli appalti di lavori nel settore dei beni culturali entrando altrimenti in contrasto con la disposizione inderogabile di cui all’art. 146, comma 2, d.lgs. 50/2016.
 
  • Tale orientamento non può ritenersi superato per effetto della novella introdotta con il d.l.n. 32/19 convertito nella l. n. 55/19 che ha semplificato la normativa sui requisiti del consorzio, senza tuttavia incidere sulle disposizioni speciali relative ai beni di interesse culturale.
 
  • La precisazione contenuta nella modifica normativa che la designazione non equivale a subappalto ha carattere ricognitivo e chiarificatore di una distinzione già certamente presente, ma che non può valere a superare la speciale prescrizione relativa alla necessaria qualificazione delle consorziate designate all’esecuzione dell’appalto avente ad oggetto beni di interesse culturale.
 
  • la circostanza che l’articolo 146 del codice dei contratti, recante la disposizione sui requisiti di qualificazione degli operatori economici per gli interventi aventi ad oggetto beni di interesse culturale, è rimasto immutato nella sua formulazione, rende prevalente tale speciale previsione di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo codice, riferiti alla generale disciplina dei requisiti di partecipazione tecnici, in base al noto principio per cui lex posterior generalis non derogat priori speciali (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. lav. 16 gennaio 2018, n. 845).

Visto
  • l’orientamento secondo cui il principio del “cumulo alla rinfusa” dei consorzi stabili, “sebbene ammesso in via generale nella legislazione in materia di contratti pubblici, non possa essere applicato per le qualificazioni nelle gare per lavori relativi ai beni culturali, per i quali vi è una chiara disposizione derogatoria costituita in particolare dall’art. 146 comma 2 del d. lgs, n. 50 del 2016, laddove si stabilisce che “I lavori di cui al presente capo – ovverosia interventi sui beni culturali – sono utilizzati, per la qualificazione, unicamente dall’operatore che ha effettivamente eseguiti. Il loro utilizzo, quale requisito tecnico, non è condizionato da criteri di validità temporale”. La disposizione afferma con tutta evidenza che una determinata ditta che ha eseguito tale tipo di lavori potrà “spenderli” come requisito esclusivamente proprio, per cui essa, se inserita in una struttura come proprio consorzio stabile, potrà farne uso per la propria qualificazione, ma non prestarli ad associate o eventualmente assumere come propri i lavori di questi>> (TAR Campania, Salerno, sez. I, 15 maggio 2020, n. 508 che richiama Cons. Stato, sez. V, 26 ottobre 2018, n. 6114).

Per tutto quanto sopra riportato Sì specifca che in caso di partecipare alla Procedura quale Consorziata esecutrice di un Consorzio che soddisfa tutti i requisiti, in particolar modo riguardo la Categoria OG2, la consorziata deve essere qualificata nella categoria OG2 per la quota di lavori che il consorzio dichiara di far eseguire alla stessa
 
29/04/2021 13:00
Quesito #3
Buongiorno, con la presente, si richiede se è possibile partecipare in ATI, dichiarando di voler subappaltare totalmente la categoria OS24 ad impresa qualificata in possesso di tale categoria e classifica adeguata, che verrà nominata solo in caso di aggiudicazione.
Nel ringraziare per l’attenzione ed in attesa di gradito riscontro, si coglie l’occasione per inviare distinti saluti.
29/04/2021 22:12
Risposta
premesso che a pagina 16 del disciplianre di gara è riportato quanto segue:

3) I lavori di cui alla categoria (OS 24) di € 284.442,65 per un incidenza pari al 7,76% del totale, costituiscono la lavorazione scorporabile in quanto superiore ad € 150.000,00 e:
• possono essere eseguiti direttamente dall'affidatario se in possesso di attestazione SOA in categoria OS 24 almeno classe II;
• possono essere subappaltati in tutto ad altra impresa in possesso dei requisiti idonei, attestazione SOA in OS 24 per la classe rispondente al valore delle opere da subappaltare, fermo restando l'obbligo per l'aggiudicatario di dimostrare il possesso dei requisiti nella categoria prevalente per un importo pari alla somma tra questa categoria e quella prevalente.
• possono essere subappaltati in parte ad altra impresa in possesso dei requisiti idonei, attestazione SOA in OS 24 per la classe rispondente al valore o dei requisiti di cui all'art.90 del DPR 207/2010 se il subappalto è inferiore ad € 150.000,00, fermo restando l'obbligo per l'aggiudicatario di dimostrare il possesso dei requisiti per la parte residuale Si ribadisce che il limite imposto per eventuali subappalti, e più precisamente eventuali subappalti, non possono superare complessivamente il 40% (cfr. CSA art. 1.2.9) dell'importo totale del contratto e va fatta esplicita dichiarazione di subappalto in sede di gara;
• può essere utilizzato l’istituto dell’avvalimento;
• è consentito il R.T.I. verticale.


pertanto in conformità a quanto disciplinato dalla lex specialis un ATI che non è qualificatqa per la categoria OS 24 ma  è qualificata nella categoria prevalente per un importo pari alla somma tra l’importo della categoria previsto dal disciiplinare di gara e l’importo nella categoria OS 24 previsto dal disciplinare di gara può partecipare se dichiara voler sub appaltare la lavorazione in OS 24 ad altra impresa qualificata per l’importo previsto. Non è obbligaorio indicare in sede di gara il nome del sub appaltatore. 

Si rammenta comunque che eventuali sub appalti non possono superare il 40% dell’importo di contratto con l’ulteiore limite che il sub appalto per la OG 2 e/o per le lavorazioni di cui al DM 248/2016 non possono superare il 30% dell’importo della lavorazione prevista dal disciplinare di gara
04/05/2021 14:23
Quesito #4
Si chiede se nel caso di partecipazione di un “RTP indicato” i medesimi componenti progettisti del Raggruppamento devono effettuare il sopralluogo.
Inoltre, in caso di Consorzio Stabile che indichi più imprese consorziate, si chiede conferma se il sopralluogo deve essere effettuato obbligatoriamente dalla consorziata esecutrice dei lavori qualificata nella categoria prevalente OG2 oppure può essere effettuato da uno solo qualsiasi dei consorziati indicati.

 
05/05/2021 18:06
Risposta
In riferimento al quesito posto si specifica che:
1.) nel caso di progettisti indicati gli stessi non sono obbligati al sopralluogo

2.) in caso di partecipazione di un consorzio il sopralluogo deve essere svolto o dal consorzio o dalla consorziata indicata quale esecutrice delle lavorazioni della categoria prevalente. Da cui se per la lavorazione nella categoria prevalente sono prevsite più imprese esecutrici è obbligo che tutte eseguano il sopralluogo
 
05/05/2021 17:56
Quesito #5
Buonasera, si richiedono chiarimenti sul possesso dei requisiti di partecipazione al punto 3.4.2 – Requisiti di capacità economico-finanziaria

(appalto di importo fino a euro 20.658.000, oppure appalto di importo superiore ma dove in nessun caso sia necessaria la classifica VIII accompagnata dall’assunzione di importo superiore a euro 20.658.000; in altri termini appalti di lavori di importo superiore a 20.658.000 euro ma con categorie scorporabili s.i.o.s.> 15% del totale, dove l’importo totale dell’appalto, detratto il 70% dell’importo delle categorie scorporabili s.i.o.s. > 15% è inferiore a 20.658.000 euro)

Se effettivamente è richiesto per la OG 02 e categorie scorporabili un unico appalto non inferiore a 20.658.000 quale requisito in capo alla mandataria o al raggruppamento?

Coordiali saluti
05/05/2021 18:17
Risposta
In riferimento al quesito posto si specifica quanto segue:

alla sezione citata 3.4.2 del disciplinare di gara è scritto quanto segue:

Per la parte dei Lavori Non richiesti in quanto assorbiti dalle attestazioni SOA di cui al punto 2.3.
Per i servizi di ingegneria si rimanda al punto 2.3 del presente disciplinare

Quindi il concorrete per partecipare dovrà dimostra il possesso delle attestazioni SOA nella varie categorie di cui l’opera si compone così come riportato al punto 2.3. 

Inoltre alla stessa sezione, ed in particolare a partire dalla pagina 15, sono riportate delle specifiche per come qualificarsi per ciascuna della categorie di lavoro previste.  

Analogamente per la qualificazione dei progettisti i cui requisiti sono riportati al punto 2.3 del disciplinare a partire da pagina 17 
06/05/2021 11:45
Quesito #6
Si chiede, nell’ambito dei rquisiti di progettazione, se la categoria E.18 (G 0.95) può essere sostituita con E.21 (G 1.20) e E.02 (G 0.95) così come indicato nella Delibera n. 973 del 14.09.2016 Linee Guida n. 1 Attuazione al DLgs 50/2016
06/05/2021 16:50
Risposta
In riferimento al quesito posto si specifca che già nel disciplinare di gara viene richiamato il decreto del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Decreto ministeriale 17 giugno 2016
Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016

(G.U. n. 174 del 27 luglio 2016) ed in particolare l’art. 8 che prevede: . La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.

da cui si conferma che all'interno della stessa categoria d'opera gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore .
06/05/2021 13:26
Quesito #7
Con la presente siamo a chiedere chiarimento riguardo il sopralluogo poichè  pag. 27 punto 4  del disciplinare 
“Attestazione di presa visione degli elaborati tecnici e di resa dichiarazione di avvenuto sopralluogo sui luoghi dell’appalto secondo l’allegato “Modello 2 Dichiarazione Sopralluogo”. A tale scopo, si precisa che il concorrente dovrà recarsi autonomamente sul luogo di esecuzione dei lavori. Non è prevista l’attestazione da parte di questa Stazione Appaltante”
Invece a pag. 45 dello stesso invece riporta che il sopralluogo è assistito ovvero 3.6.3 Sopralluogo Obbligatorio Assistito e Certificato come di seguito specificato
a) È obbligatorio il sopralluogo sui luoghi dove è ubicato l’intervento oggetto dei lavori in appalto, assistito e attestato dalla Stazione appaltante, da effettuare con le modalità e alle condizioni di cui all’articolo 9.3.4, precisando che la Stazione appaltante rilascia l’attestazione di avvenuto sopralluogo.
Pertanto siamo a chiedere in che modo si debba procedere con il sopralluogo? restando in attesa, distinti saluti 
06/05/2021 17:07
Risposta
In riferimento al quesito si specifica che il sopralluogo deve essere svolto accompagnati dal personale del comune di Frosinone come disposto al punto 3.6.3 Sopralluogo Obbligatorio Assistito e Certificato come di seguito specificato del disciplinare di gara. 

In particolare per il questi posto si specifca che:

i giorni per effettuare il sopralluogo sono:
 tutti i lunedì e mercoledì previsti nel periodo di pubblicazione del presente bando disciplinare.

Ultimo sopralluogo:
 l’ultimo lunedì o mercoledì che garantisca almeno 5 giorni naturali e consecutivi alla scadenza del presente bando 

Gli operatori economici dovranno presentarsi entro le ore 9:30 del giorno prescelto (tra quelli ammessi) per il sopralluogo presso la sede sopra indicata. Alle ore 10:00 gli stessi saranno accompagnanti sui posti da persone del comune di Frosinone.
Al termine della visita il dipendente incaricato provvederà completare il modello 2 dichiarazione di sopralluogo apponendo firma e data
Per eventuali informazioni:
contattare l'ufficio Servizi tecnici del Comune di Frosinone al recapito telefonico 0775 2656232 o ai seguenti indirizzi mail:
benito.caringi@comune.frosinone.it;
luca.faticanti@comune.frosinone.it;
domenico.urbano@comune.frosinone.it
disponibili nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Si precisa che al di fuori di tali orari non sarà garantita la reperibilità.
 
10/05/2021 11:49
Quesito #8
Buongiorno,
si formula quanto di seguito :

- Lo scrivente O.E. intende partecipare alla procedura, indicando i professionisti incaricati alla progettazione esecutiva.
Il modello di domanda dovrà essere formulato anche dai professionisti indicati ? ovvero è sufficiente che il concorrente inserisca i rerquisiti richiesti per la progettazione, dichiarando che l’incarico di redigere la progettazione esecutiva dei suddetti lavori, sarà assegnata all’esterno a soggetti in possesso di tutti i requisiti dal disciplinare di gara?
Distinti saluti
 
10/05/2021 15:16
Risposta
SI specifica che è onere dell’impresa:

-. indicare il soggetto che svolgerà il servizio di ingegneria in caso di agiudicazione dando evidenza della forma (singolo, Società,. RTP, etcc.), esplicitando i servizi che consentono di dimostrare il raggiungimento dei valori richiesti per i servizi di ingegneria (ossia lavori nel decennio e due servizi di punta sempre nel decennio, nei modi e per i valori previsti nel disciplinare di gara) nonchè i dati anagrafici per la verifica della dicharazione ed in ultimo la specifica del gruppo di lavoro che eseguirà il servizio, assumendo la responsabilità civile e penale di quanto progettato.

 

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