Inviato esito

Gara #367

GARA SUA N. 39/2021 - LAVORI DI “RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA, CON LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO, DELL’EDIFICIO DI PROPRIETA’ COMUNALE SEDE DELLA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI COLASANTI” – COMUNE DI CEPRANO
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Informazioni appalto

04/06/2021
Aperta
Lavori
€ 1.868.545,34
Comune di Ceprano

Categorie merceologiche

45 - Lavori di costruzione

Lotti

Inviato esito
1
87730738DC
D93H18000070006
Solo prezzo
GARA SUA N. 39/2021 - LAVORI DI “RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA, CON LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO, DELL’EDIFICIO DI PROPRIETA’ COMUNALE SEDE DELLA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI COLASANTI” – COMUNE DI CEPRANO
GARA SUA N. 39/2021 - LAVORI DI “RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA, CON LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO, DELL’EDIFICIO DI PROPRIETA’ COMUNALE SEDE DELLA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI COLASANTI” – COMUNE DI CEPRANO
€ 1.766.824,78
€ 0,00
€ 101.720,56
€ 1.375.071,18
532 24/06/2021
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
05898461214 Kam Costruzioni S.r.l.
- Somma: 622.594 - Media: 27.069 - Scarto Medio: 1.868 - Decremento soglia: 0.840 - Soglia di anomalia: 28.097 - Interpretazione art. 97 c. 2 lett. d: Circolare MIT del 24 Ottobre 2019 - Decremento del valore assoluto risultante dal decremento dello scarto medio\n
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Scadenze

14/06/2021 10:30
16/06/2021 11:00
16/06/2021 11:30

Allegati

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20/10/2023 20:36
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Chiarimenti

08/06/2021 09:19
Quesito #1
Buongiorno relativamente alla gara in questione, si pongono i seguenti quesiti:
1) secondo l’art. 146 d.lgs. 50/2016 non è ammesso l’avvalimento per le opere rientranti nei “beni culturali” in questo caso OG2 (di cui al d.lgs. 42 del 2004 artt. 9-bis e 29). Si chiede come mai nel disciplinare è ammesso l’avvalimento della categoria OG2 ai fini della qualificazione;
2) la categoria SIOS OS18-A è di incidenza inferiore al 10% dell’importo complessivo dei lavori, pertanto interamente subappaltabile ad impresa in possesso di idonea qualificazione, così come stabilito dagli artt. 105 d.lgs. 50/2016 comma 5 “ e art. 89 d.lgs. 50/2016 comma 11; si chiede se l’indicazione del subappalto entro i limiti del 30% della categoria OS18-A trattasi di refuso.

Restando in attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.
08/06/2021 09:52
Risposta
Buongiorno,
si premette che la procedura in esame è stata avviata prendendo in data antecendete alle modifiche apportate dal  D.L.31 maggio 2021 nr, 77, pertanto non risulta applicabile quanto successivamente modificato.
con riferimento al punto 1) trattasi di refuso. 
con rifrimento al punto 2 la categoria OS 18-A essendo ricompresa nel DM 248/2016 (categorie super specialistiche) può essere subapaltata nel limite massimo del 30% o a impresa in possesso della SOA OS18-A cl.I oppure, considerando l’importo iferiore a150.000,00, a impresa in possesso dei requisiti ar. 90 del D.P.R. 207/2010. Per la restante quota non subappaltata il concorrente deve dimostrare il possesso dei requisiti
l’art. 105 c.5 riporta infatti che per le e opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere.


Saluti
 
08/06/2021 10:06
Quesito #2
Buongiorno,
con la presente si chiede se la gara in oggetto è a procedura aperta oppure con lettera di invito come indicato nell’intestazione di ogni piè di pagina 
In attesa di riscontro
Cordiali saluti
08/06/2021 14:16
Risposta
Buon pomeriggio,
la procedura di gara è aperta.

Saluti
08/06/2021 10:33
Quesito #3
Buongiorno
relativamente alla risposta al questito n. 1 e specificamente al punto 2), si precisa quanto segue:
nell’art. 89 comma 11 d.lgs. 50/2016 è specificato che “...è considerato rilevante , ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo (avvalimento/subappalto qualificante non ammesso), che il valore dell’opera superi il 10% dell’importo totale dei lavori”.
Pertanto, la categoria OS18-A è interamente subappaltabile in quanto la sua incidenza sul totale è del 5,31%.
Si rimane in attesa di conferma.

Distinti saluti
08/06/2021 14:22
Risposta
Buon pomeriggio,
come già precisato al quesito 1 punto 2, si ribadisce che l’importo massimo subappaltabile per la categoria OS18-A è del 30%
Tra tutte le lavorazioni previste nell’appalto la OS 18- A costituisce il 5,31% ma non può essere subappaltata al 100% essendo ricompresa nel D,M, 248/2016

Saluti

 
08/06/2021 17:25
Quesito #4
Salve, 
si chiede sei i giustificativi dell’offerta economica devono essere presentatigià in sede di gara o anche solo in caso di aggiudicaizone. 
Restiamo in attesa 
cordiali saluti 
08/06/2021 17:46
Risposta
Buon pomeriggio,
vista l’urgenza della procedura in oggetto, si richiede ai concorrenti di inserire nella busta economica la Cartella Giustificativi nei modi specificati dal disciplinare di gara.
A tal proposito si sottolinea che qualora non si rilevi, all’interno della documentazione, la cartella denominata “Giustificativi” sarà assegnato un termine di 2 (due) giorni naturali e consecutivi per la presentazione di eventuali integrazioni o della documentazione ritenuta necessaria.
Saluti
 
08/06/2021 17:08
Quesito #5
Buonasera, 
il sopralluogo obbligatorio può essere effettuato da un dipendente di impresa mandante di RTI ancora non costituito?

Saluti
08/06/2021 17:51
Risposta
Buon pomeriggio,
si comunica che in caso di Forma aggregata non ancora costituita,
il sopralluogo può essere effettuato da un dipendente della Capogruppo purché munito di opportuna delega da parte delle mandanti e delega da parte dei soggetti di cui art. 80c.3 attualmente in carica.

A tal proposito si rimanda all’avviso pubblicato sulla Home page inerente il sopralluogo.

Saluti
09/06/2021 08:41
Quesito #6
Buongiorno , con la presente siamo a richiedere in che modalità va espletato il Sopralluogo, in quanto al punto 3.3.3. a pag. 28 del Disciplinare, viene segnalato come “Autonomo autocertificato obbligatorio – assistito e non attestato dalla S.A.”
In attesa di un Vostro cortese riscontro, cogliamo l’occasione per porre,
Cordiali Saluti
 
09/06/2021 09:26
Risposta
Buongiorno,
come già descritto nel disciplinare di gara, il concorrente dovrà autocertificare il sopralluogo.
E’ necessario contattare il tecnico ai numeri indicati nell AVVISO PUBBLICATO SULLA HOME PAGE.
il tecnico incaricato accompagnerà il concorrente sui luoghi oggetto di lavori 
Il tecnico incaricato non rilascia attestazioni/autocertificazioni.
il concorrente autodichiara l’avvenuto sopralluogo tramite il modello 2 da allegare alla busta amministrativa.

Saluti
08/06/2021 10:24
Quesito #7
Con riferimento alla categoria OG2, si chiede in caso di partecipazione di Consorzio Stabile art. 45 comma 2 lettera c) la categoria SOA OG2, debba esseere posseduta anche dall’impresa consorziata designata esecutrice dei lavori dal Consorzio ?

Si chiede altresì se la categoria OS18-A , pari al 5,31% dell importo dell’appalto, possa dichiararsi il subappalto integrale ad operatore qualiifcato in OS18-A?
10/06/2021 09:34
Risposta
Buongiorno,
con riferimento al primo punto,
Premesso che:
 
  • il comma 2 dell’art. 146 del D.Lgs 50/2016 stabilisce che: “2. I lavori di cui al presente capo sono utilizzati, per la qualificazione, unicamente dall'operatore che li ha effettivamente eseguiti. Il loro utilizzo, quale requisito tecnico, non è condizionato da criteri di validità temporale”
  • il predetto comma 2 deve essere letto congiuntamente con i commi 1 e 3 sempre dell’art. 146 del D.Lgs. 50/2016 che prevedono:
    • In conformità a quanto disposto dagli articoli 9-bis e 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i lavori di cui al presente capo è richiesto il possesso di requisiti di qualificazione specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento.
    • Per i contratti di cui al presente capo, considerata la specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento, di cui all'articolo 89 del presente codice.
    • Dagli artt. 9-bis e 29 del codice dei beni culturali si ricava che gli interventi operativi di tutela, protezione conservazione dei beni culturali debbano essere affidati alla responsabilità ed all’attuazione secondo le rispettive competenze delle figure specializzate nei singoli settori, nonché che gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali vengano eseguiti in via esclusiva dai soggetti formalmente individuati come restauratori di beni culturali.
Visto
  • quanto chiarito anche dal Giudice amministrativo di appello ossia che gli interventi aventi ad oggetto beni culturali sono caratterizzati da una particolare delicatezza derivante dalla necessità di tutela dei medesimi, in quanto beni testimonianza avente valore di civiltà, espressione di un interesse prioritario nella gerarchia dei valori in gioco (art. 9 Cost.), per cui si deve “escludere che nei contratti in materia di beni culturali i consorzi stabili possano qualificarsi con il cumulo alla rinfusa, essendo richiesto dalla norma il possesso di requisiti di qualificazione specifici ed adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 16 gennaio 2019, n. 403).
  • la disciplina concernente la qualificazione degli esecutori di lavori su beni sottoposti a tutela, che in ragione del particolare interesse pubblico alla tutela e conservazione dei beni interessati, evidenzia una ratio tesa a determinare una diretta correlazione tra l’esecutore dei lavori e la titolarità della qualificazione in termini di attestazione per i lavori eseguiti tant’è che, in deroga alla regola generale, l’art. 146, comma 3, esclude l’ammissibilità dell’istituto dell’avvalimento dei requisiti speciali di partecipazione per i contratti stipulati nel settore dei beni culturali. Tale stretta e diretta correlazione è espressa, prima ancora che dalla norma che esclude l’avvalimento, dalla previsione contenuta all’art. 146, comma 2, ai sensi del quale i lavori eseguiti nel settore dei beni culturali «sono utilizzati, per la qualificazione, unicamente dall’operatore che li ha effettivamente eseguiti» (cfr. in tal senso ANAC, Delibera 26 settembre 2019, n. 822).

considerato che
  • per quanto sopra l’assunto che la regola del cumulo alla rinfusa dei requisiti di partecipazione, espressa per i consorzi stabili e le consorziate designate per l’esecuzione dei lavori, non può trovare applicazione per gli appalti di lavori nel settore dei beni culturali entrando altrimenti in contrasto con la disposizione inderogabile di cui all’art. 146, comma 2, d.lgs. 50/2016.
  • Tale orientamento non può ritenersi superato per effetto della novella introdotta con il d.l.n. 32/19 convertito nella l. n. 55/19 che ha semplificato la normativa sui requisiti del consorzio, senza tuttavia incidere sulle disposizioni speciali relative ai beni di interesse culturale.
  • La precisazione contenuta nella modifica normativa che la designazione non equivale a subappalto ha carattere ricognitivo e chiarificatore di una distinzione già certamente presente, ma che non può valere a superare la speciale prescrizione relativa alla necessaria qualificazione delle consorziate designate all’esecuzione dell’appalto avente ad oggetto beni di interesse culturale.
  • la circostanza che l’articolo 146 del codice dei contratti, recante la disposizione sui requisiti di qualificazione degli operatori economici per gli interventi aventi ad oggetto beni di interesse culturale, è rimasto immutato nella sua formulazione, rende prevalente tale speciale previsione di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo codice, riferiti alla generale disciplina dei requisiti di partecipazione tecnici, in base al noto principio per cui lex posterior generalis non derogat priori speciali (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. lav. 16 gennaio 2018, n. 845).

Visto
  • l’orientamento secondo cui il principio del “cumulo alla rinfusa” dei consorzi stabili, “sebbene ammesso in via generale nella legislazione in materia di contratti pubblici, non possa essere applicato per le qualificazioni nelle gare per lavori relativi ai beni culturali, per i quali vi è una chiara disposizione derogatoria costituita in particolare dall’art. 146 comma 2 del d. lgs, n. 50 del 2016, laddove si stabilisce che “I lavori di cui al presente capo – ovverosia interventi sui beni culturali – sono utilizzati, per la qualificazione, unicamente dall’operatore che ha effettivamente eseguiti. Il loro utilizzo, quale requisito tecnico, non è condizionato da criteri di validità temporale”. La disposizione afferma con tutta evidenza che una determinata ditta che ha eseguito tale tipo di lavori potrà “spenderli” come requisito esclusivamente proprio, per cui essa, se inserita in una struttura come proprio consorzio stabile, potrà farne uso per la propria qualificazione, ma non prestarli ad associate o eventualmente assumere come propri i lavori di questi>> (TAR Campania, Salerno, sez. I, 15 maggio 2020, n. 508 che richiama Cons. Stato, sez. V, 26 ottobre 2018, n. 6114).

Per tutto quanto sopra riportato
in caso di partecipazione di consorzio stabile art 45 comma 2 lettera c la categoria og2 deve essere posseduta oltre che dal consorzio stabile, anche dall'impresa consorziata designata come esecutrice dei lavori

Con riferimento al quesito nr. 2, si rimanda al quesito nr. 1. Pertanto il subappalto integrale delle lavorazioni della categoria OS18-A non può essere del 100% essendo super specialistica inclusa al D.M. 248/2016, bensì solo del 30% del valore complessivo di quelle lavorazioni. La restante parte deve essere dimostrata in capo al concorrente partecipante.
08/06/2021 13:11
Quesito #8
Buongiorno, visti i ridotti tempi per la predisposizione dell’offerta si richiede la tramissione del Computo Metrico in formato editabile. Grazie.
10/06/2021 09:36
Risposta
Buongiorno,
non è possibile fornire il file editabile richiesto al fine di non poter mettere alcuni dei partecipanti in condizione favorevole rispetto ad altri che non sono in possesso dello stesso programma di lettura del file.

Saluti
08/06/2021 13:28
Quesito #9
Si chiede se per il principio dell’assorbenza l’impresa qualificata nella categoria OG11  classifica III possa eseguire  oltre ai lavori della categoria OG11  anche quelli della categoria OS28 oppure è richiesta specificatemente la categoria OS28
Inoltre si chiede il documento tecnico giustificativi non va presentato in fase di presentazione della gara
Per quanto riguarda il sopralluogo se deve essere eseguito in maniera autonoma perché è rischiesta dal bando che va prenotato da 07/06/2021 al 14/06/2021  e che tale giorno è l’ultimo giorno utile per poterlo effettuare
Si resta in attesa di riscontro
Cordiali Saluti
10/06/2021 09:37
Risposta
Con riferimento al primo quesito, si conferma che in caso di possesso di categoria SOA adeguata (che ricomprenda l’importo della OG11 e della OS28) può applicarsi il principio dell’assorbenza . Secondo i pareri ANAC e la giurisprudenza, sussiste la presunzione che un soggetto qualificato in OG11 sia in grado di svolgere mediamente tutte le lavorazioni speciali contenute in questa categoria generale. Partendo quindi dalla considerazione che l’impresa qualificata nella categoria generale OG11 può eseguire un insieme coordinato di impianti (pertinenti alle categorie specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30) da realizzarsi congiuntamente, si è affermato che la stessa non può essere ritenuta priva delle capacità economico-finanziarie e tecnico-organizzative necessarie per l’esecuzione anche di uno soltanto dei quattro specifici impianti che, quando non costituenti sul piano tecnico un insieme coordinato, vengano indicati nei bandi di gara come singoli impianti; ciò a condizione che la classifica della qualificazione nella categoria generale OG11 sia sufficiente a coprire la somma degli importi delle singole categorie di opere specializzate OS3, OS28 e OS30 previste nei bandi di gara. Pertanto, l’impresa qualificata in OG11 può svolgere mediamente (anche) tutte le lavorazioni speciali contenute in OG11.
Affermazioni che trovano riscontro anche all’art. 3 comma 2 del DM 248/2016:
L'operatore economico in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c) nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11.

Per quanto riguarda il quesito nr. 2 il documento  “Giustificativi” come indicato nel disciplinare di gara va prodotto ma on è obbligatorio. Nel caso in cui dovessero verificarsi le condizioni di offerta anomala i concorrenti avranno un tempo massimo di 2 giorni per poter produrre il documento.
La richiesta della cartella risiede nell’urgenza di aggiudicare entro il 30 giugno al fine di non poter perdere i finanziamenti.

Per quanto riguarda il quesito 3, il sopralluogo è assistito ma la stazione appaltante non rilascia autocertificazione. Pertanto il concorrente deve prendere appuntamento con il RUP ai contatti indicati nell’Avviso di gara pubblicato nella Home page.
 
09/06/2021 10:17
Quesito #10
Buongiorno, con la presente siamo a chiedervi -sempre in merito alla categoria OS18A- possiamo dimostrare i requisiti con lavori inferiori a € 150.000,00 non essendo in possesso della relataiva categoria SOA? e se possibile, li dobbiamo dimostrare in fase di gara o in fase  di eventuale controllo?
Quindi eventualmente in fase di gara possiamo produrre una dichiarazione?.
Ringraziamo anticipatamente e cogliamo l’occasione per porgegre cordiali saluti.
10/06/2021 09:44
Risposta
Buongiorno,
se il concorrente se non è in possesso della SOA , deve dimostrare quanto richiesto dall’art. 90 già in sede di partecipazione.
Pertanto il concorrente dovrà produrre:
a) una tabella con indicato i lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare (In tal caso devono essere rese le informazioni che riguardano il lavoro svolto RUP, importo lavori, committente , data inizio e fine lavori, contratto/incarico/ e/o ordini d’acquisto. Si considerano anche i lavori eseguiti per Privati);
b)indicare il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente che non deve essere inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) elenco di mezzi/attrezzature che dimostri l’adeguata attrezzatura tecnica.

Saluti

 
09/06/2021 10:33
Quesito #11
Si chiede se la categoria OG11 può sostituire il requisito della categoria OS28 (ai sensi del D.Lgs.50/2016, fino all'adozione delle linee guida dell’ANAC, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III (articoli da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese) del D.P.R. 207/2010. Ai sensi dell’art.79 comma 16 del succitato D.P.R. 207/2010 “l’Impresa qualificata nella cat.OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta)
10/06/2021 09:45
Risposta
Buongiorno,
si rimanda al quesito nr. 6
09/06/2021 17:37
Quesito #12
Buonasera, si chiede se per la partecipazione alla gara è obbligatorio recarsi sul luogo dei lavori per effettuare il sopralluogo.

cordiali saluti
10/06/2021 09:45
Risposta
Buongiorno
si rimanda ai quesiti precedenti e all’avviso nella Home Page
Saluti
08/06/2021 16:22
Quesito #13
Con la presente siamo chiedere di rivedere la Vs. posizione riguardo alla Categoria OS18A in quanto la stessa ai sensi del art. 2 del DM 248/2016 in vigore dal 19 gennaio 2017, essendo inferirore al 10% può essere subappaltata al 100% ad impresa qualificata, ed relativo importo coprirlo con la categoria prevalente.

Inoltre si comunica di rivedere il displinare di gara per la CAT. OS28 in quanto al punto 4 è riportato:
“non è vietato l’avalimento, considerato che la categoria non è ricompresa del DM 248/2016” nel capoverso successivo: E’ consentito il subappalto al 30% del valore della categoria essendo ricompresa nel DM 248/2016.
Non trattandosi di SIOS anche questa può essere data in subappalto al 100% ad imprese qualificate.
Si resta in attesa di Vostro cortese riscontro in merito.
Cordiali Saluti.
10/06/2021 15:12
Risposta
Buongiorno,
Relativamente al quesito posto, più volte ri-proposto dai concorrenti si specifica quanto di seguito.

L’art. 3 del codice al comma 1 lett. oo-ter) del d.lgs. n. 50/2016, ha introdotto la definizione di «lavori di categoria scorporabile»,
Dalla lettura del citato comma si desume che la categoria dei lavori è scorporabile se ricorrere di uno dei tre casi:
  • lavori di importo superiore al 10 per cento dell’importo complessivo dell’opera o lavoro;
  • lavori di importo superiore a 150.000 euro;
  • lavori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 89, comma 11.

In relazione al terzo punto elenco si specifica che le citate categorie sono state esplicitate con la pubblicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti del 10 novembre 2016 n. 248 e pubblicato sulla G.U. n. 3 del 4 gennaio 2017.
Dalla lettura dell’art. 1 del citato DM al comma 2 si rileva che “2. Ai sensi dell'articolo 89, comma
11, del Codice il presente decreto individua, in particolare, le opere per le quali non è ammesso
l'avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice.
Pertanto sulla base delle considerazioni che seguono, si applica quanto di seguito:
  • le lavorazioni di cui al citato DM 248/2016, a prescindere dal valore, sono sempre scorporabili e sono a qualificazione obbligatoria;
  • Nel caso di categorie di cui al citato DM 248/2016 di valore inferiore al dieci per cento dell'importo totale dei lavori è ammesso l’istituto dell’avvalimento;
  • l’eventuale sub appalto non può superare il 30% dell’importo delle opere in quella categoria di lavori.

Lettura supportata anche dal fatto che:
  • di fatto non viene limitata la partecipazione dei concorrenti in quanto viene riconosciuta la possibilità di poter utilizzare l’istituto dell’avvalimento (rispetto del principio di massima partecipazione);
  • l’applicazione dell’istituto dell’avvalimento consente di avere un maggior numero di soggetti qualificati all’esecuzione di lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali in quanto il C.E.L. viene emesso a favore dell’impresa ausiliata che potrà così utilizzare detta certificazione per iniziare a qualificarsi nelle categorie del DM.
  • La P.A. risulta comunque garantita dal fatto che la società ausiliaria è solidalmente responsabile nei confronti della stazione appaltante per l’esecuzione del contratto, limitatamente alle lavorazione per le quali mette a disposizione i propri requisiti a vantaggio di altri.


Per quanto sopra ne discende che
  • I lavori relativi alla categoria Componenti strutturali in acciaio (OS 18 - A) di € 99.220,95 rappresentano il 5,31 % del totale e sono la categoria Scorporabile in quanto ricompresi nel DM 248/2016 il concorrente può qualificarsi come di seguito:
• Dimostrando il possesso di attestazione SOA in categoria OS 18 - A almeno in classe I oppure dimostrando il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 270/2010
• è consentito l’istituto dell’avvalimento in quanto la lavorazione è inferiore del 10%,
• Costituendosi come R.T.I. verticale
• possono essere subappaltati ad altra impresa in possesso dei requisiti di cui all'art.90 del DPR 207/2010, in possesso di attestazione SOA in categoria OS 18-A almeno classe I fino alla concorrenza del 30% della relativa categoria fermo restando l'obbligo per l'aggiudicatario di dimostrare il possesso dei requisiti per la parte residuale.

Saluti
 
08/06/2021 17:55
Quesito #14
Buonaasera,
un consorzio stabile (art.45 comma 2 lett.c) D.Lgs. 50/16) può partecipare alla presente procediura, in proprio per la categoria OG2, ed indicando per le restanti categorie una consorziata esecutrice?
 
10/06/2021 15:16
Risposta
Buongiorno,
è possibile che i il consorzio partecipi per la categoria OG2 indicando le consorziate che eseguiranno i lavori rientranti nelle atre categorie purché in possesso dei requisiti richiesti.
A tal proposito si rimanda al quesito nr. 2
 
09/06/2021 16:45
Quesito #15
Facendo riferimento alle Vs. risposte nelle quali si fa riferimento al  DM 248/2016 lo stesso recita:” Ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice il presente decreto individua, in particolare, le opere per le quali non è ammesso l'avvalimento, “QUALORA IL LORO VALORE SUPERI IL 10% ” dell'importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. [Il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice” si richiede se la categoria OS18A in base a tale decreto essendo inferiore al 10% può essere subappaltata al 100%.
Saluti
10/06/2021 15:17
Risposta
Buon pomeriggio,
si rimanda al quesito 7 e ad altri a cui è già stato fornito un chiarimento
 
09/06/2021 17:54
Quesito #16
Buonasera,

in merito alla riduzione dell’importo della cauzione provvisoria per la certificazione iso 9001: 2015, in quanto   non espressamennte, chiediamo se è possibile applicarlo anche nel caso di una  microimpresa con categorie di iscrizioni inferiori alla III  classifica che partecipa in costituendo RTI con impresa in possesso di tale certificazione.
grazie
Distinti Saluti
10/06/2021 15:18
Risposta
Buon pomeriggio,
l’art. 93 c.7 riporta “L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese “
Nel caso di RTI costituendo, è applicabile la riduzione di cui sopra solo se tutti i componenti dell RTI sono in possesso della certificazione ISO 9001:2015 (cfr. paragrafo 3.3.1 lettera c)

Saluti
 
09/06/2021 18:47
Quesito #17
salve, in merito alla categoria  OS18-A, siccome è di importo inferiore al 10%, è possibile partecipare dichiarando di subappaltarla interamente al 100% ?
grazie..
10/06/2021 15:18
Risposta
Buon pomeriggio,
si rimanda ai quesiti a cui è già stato fornito un chiarimento e in particolare al quesito 7
09/06/2021 19:06
Quesito #18
salve, in risposta al quesito n. 3 ...chiediamo; come mai non è possibile suppaltare la categoria OS18-A al 100% se il D.M 248/2016 da voi citato descrive il contrario?...
art.1 comma 2. ………….Ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice il presente decreto individua, in particolare, le opere per le quali non è ammesso l'avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. [Il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice.]
GRAZIE.
 
10/06/2021 15:19
Risposta
Buon pomeriggio,
si rimanda ai quesiti precedenti a cui è stato già fornito un chiarimento
10/06/2021 14:02
Quesito #19
La scrivente impresa  chiede di voler chiarire quanto segue:
la categoria SIOS  OS18-A –  pur  essendo ricompresa nel DM 248/2016 (categorie super specialistiche)  –  ha  un incidenza inferiore al 10% dell’importo complessivo dei lavori, pertanto interamente subappaltabile ad impresa in possesso di idonea qualificazione, così come stabilito dagli artt. 105 d.lgs. 50/2016 comma 5 “ e art. 89 d.lgs. 50/2016 comma 11;  
l’art. 105 c.5 riporta infatti che per le e opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere.solo se tali categorie sono di importo superiore al 10% ovvero ad euro 150.000,00.
In attesa di vs. riscontro, si inviano distinti saluti. 
10/06/2021 15:20
Risposta
Buon pomeriggio,
si rimanda ai quesiti precedenti.
Saluti
10/06/2021 11:07
Quesito #20
Si richiede se il criterio di aggiudicazione della gara prevede l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 c. 2  e c. 2 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Grazie.
10/06/2021 15:24
Risposta
Buon pomeriggio,
in merito al quesito si applicherà quanto previsto dal Codice ( D.Lgs 50/2016) e successivi aggiornamenti ad esclusione di quelli previsti dal D.L. 77 del 31.05.2021

Saluti
10/06/2021 19:00
Quesito #21
LA SCRIVENTE HA GENERATO L’ AVVISO DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC, IL QUALE RIPORTA COME TERMINE DI SCADENZA DELLA GARA LA DATA 11/06/2021 ALLE ORE 11:00.
CONFERMATE CHE AL SCADENZA D IGARA è QUELLA RIPORTATA SUL DISCIPLINARE IL 16/06/2021?
SI PUO’ PAGARE IL CONTRIBUTO ANCHE CON L’ AVVISO CHE INDICA LA SCADENZA ERRATA O PROVVEDERETE A INSERIRE SUL PORTALE ANAC LA SCADENZA GIUSTA?
10/06/2021 19:29
Risposta
Buonasera,
si conferma che la scadenza ultima di presentazione dell’offerta è il 16.06.2021.
é stato avvisato il RUP che provvederà alla modifica su indicata
10/06/2021 16:29
Quesito #22
Buonasera, con la presente richiedo se è possibile partecipare alla presente in qualità di consorziata esecutrice dei lavori nominata da un consorzio stabile (art.45 comma 2 lett.c) D.Lgs. 50/16) per le categorie OG11, OS21, OS28 , OS18-A, pur non essendo in possesso delle categorie sopra elencate ma delle quali è invece in possesso il Consorzio Stabile.
11/06/2021 14:18
Risposta
BUon pomeriggio,
si rimanda ai quesiti precedenti a cui è stata formulata risposta.

Saluti
10/06/2021 16:09
Quesito #23
Relativamente alle risposte da Voi fornite riguardo al subappalto qualificante per la categoria OS18-A, si precisa nuovamente che - come previsto dall’art. 89 c. 11 e art. 105 c. 5 del D.lgs 50/2016 - qualora l’importo delle categorie SIOS – di cui al DM 248/2016 –  è inferiore al 10% del totale dei lavori, non opera il limite del 30% al subappalto della categoria.
A conferma di tale disciplina ci sono numerose Sentenze come ad esempio quella del “Tar Campania, Napoli, Sez. I, 1 dicembre 2020, n. 5688” e “TAR Salerno, 08.09.2020 n. 1099”, dalle quali si richiamano i principi di applicazione del D.M. 248/2016 e cioè che il subappalto qualificante è ammesso per le categorie SIOS di incidenza inferiore al 10% sul totale.
Per quanto premesso, si chiede di ammettere il subappalto qualificante della categoria OS18-A.
Distinti saluti
 
11/06/2021 14:18
Risposta
Buon pomeriggio,
si confrma quanto indicato ai quesiti precedenti.

Saluti
11/06/2021 16:09
Quesito #24
La scrivente impresa chiede se è possibile eseguire il sopralluogo sul sito  in maniera autonoma e non assistita e presentare l’autodichiarazione di avvenuto sopralluogo  tramite il modello 2 che allegherà alla docuimentazione  in  busta amministrativa.

Distinti saluti
11/06/2021 17:06
Risposta
Buon pomeriggio,
non èpossibile eseguire autonomamente il sopralluogo nel sito oggetto dei lavori.
Il concorrente dovrà attenersi a quanto descritto al punto 3.3.3 e a quanto descritto nell avviso di gara sulla HOme page.

Saluti

 
11/06/2021 19:30
Quesito #25
Buonasera, si vuole invitare chi risponde ai quesiti, prima di continuare a scrivere di vedere le precedenti risposte già data in merito alla OS18A, ad aggiornarsi e con umiltà accettare di aver scritto risposte totalmente errate per le quali, non a caso, più di un’impresa ha evidenziato l’errore. E’ CHIARO IN TUTTA ITALIA CHE OGNI CATEGORIA SE PUR SPECIALISTICA CHE RISULTI ESSERE INFERIORE AL 10% QUESTA E’ TOTALMENTE SUBAPPALTABILE A DITTE QUALIFICATE. Considerato che si sta dimosttrando si non conoscere la legge vigente su tale argomento, si invita a volersi confrontare con chi magari ne sa di più, tipo Anac oppure Ance, per come con umiltà, abbiamo fatto anche noi se pur ben certi che le risposte erano errate! Si ripete quindi, per come detto già da altre imprese, che la OS18A é totalmente subappaltabile in quanto inferiore al 10%. e si attende Vs rettifica specificando che tale errore se non rettificato, provecherebbe certamente ricorsi legali che, visto la Vs urgenza per il finanziamento, farebbe certamente saltare i Vs programmi di appalto della gara. Cordiali saluti.
15/06/2021 11:13
Risposta
Buongiorno,
con riferimento al quesito posto si ribadisce quanto di seguito
L’art. 3 del codice al comma 1 lett. oo-ter) del d.lgs. n. 50/2016, ha introdotto la definizione di «lavori di categoria scorporabile»,
Dalla lettura del citato comma si desume che la categoria dei lavori è scorporabile se ricorrere di uno dei tre casi:
  • lavori di importo superiore al 10 per cento dell’importo complessivo dell’opera o lavoro;
  • lavori di importo superiore a 150.000 euro;
  • lavori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 89, comma 11.
L’art. 89, comma 11, indica la soglia di rilevanza (10% dell’importo totale dei lavori) oltre la quale non è possibile per il concorrente ricorrere all’istituto dell’avvalimento per qualificarsi nelle categorie c.d. SIOS, pertanto il contenuto del predetto articolo non ha nulla a che vedere con l’istituto del subappalto; nel caso in specie, per l’esecuzione dei  lavori OS18-A  di importo presunto pari a € 99.220,95, può essere utilizzato l’istituto dell’avvalimento, in quanto la lavorazione ha una incidenza minore del 10% sul totale, rappresentando lo 5,31% del totale dell’appalto;
L’art. 105, comma 5, nel richiamare l’art. 89 comma 11 lascia intendere che l’impossibilità di ricorrere al subappalto oltre il 30% dell’importo delle opere in SIOS - per tali categorie - sia assoluto e non subordinato alla percentuale degli stessi sull’ammontare dell’importo dei lavori; pertanto, nel caso in specie, può essere utilizzato l’istituto del subappalto per l’esecuzione dei lavori della categoria OS 18-A limitatamente al 30% dell’importo di € 99.220,95.

Tale interpretazione è suffragata dal tenore letterale delle normative sopra richiamate nonché del DM n. 248 del 10 novembre 2016, al cui art. 1, comma 2, si legge: “Ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice il presente decreto individua, in particolare, le opere per le quali non è ammesso l'avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso”.
L’utilizzo della congiunzione “e” posta dopo l’inciso “qualora il loro valore superi il dieci per cento dell’importo totale dei lavori” chiarisce in modo inequivocabile che il predetto inciso è riferito soltanto alle opere per le quali non è ammesso l’avvalimento e, pertanto, che la norma ha previsto due ipotesi concorrenti per tali tipologie di categorie: l’impossibilità di ricorrere all’avvalimento al di sopra della predetta soglia del 10% e il limite al subappalto nella misura del 30% dell’importo delle opere stesse.

in tal mdo Questo Ufficio non limita la partecipazione ai concorrenti in quanto:
  • viene riconosciuta al concorrente la possibilità di ricorrere al subappalto comunque nei limiti del 30%;
  • viene riconosciuta la possibilità di poter utilizzare l’istituto dell’avvalimento (rispetto del principio di massima partecipazione);
  • l’applicazione dell’istituto dell’avvalimento consente di avere un maggior numero di soggetti qualificati all’esecuzione di lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali in quanto il C.E.L. viene emesso a favore dell’impresa ausiliata che potrà così utilizzare detta certificazione per iniziare a qualificarsi nelle categorie del DM.
Saluti

 
11/06/2021 18:57
Quesito #26
La scrivente impresa qualificata nella cat. OG2 III bis ed OG11 III, chiede se può partecipare informa singola alla presente procedura dando in subappalto ad imprese qualificate il 100% dell’importo  delle cat. OS21 ed OS18-A.
Distinti saluti.
15/06/2021 11:20
Risposta
Buongirono,
per quanto riguarda la possidi subappalto della categoria OS 18-A si rmanda ai quesiti a cui già è stata data una risposta.
Per quanto riguarda la possibilità di subappaltere la categoria OS21 si specifica che essendo tale categoria di lavori incidente per il 16,00% del totale dell’importo a base d’asta, non è permesso ricorrere all’istituto dell’avvalimento ma è consentito ricorrere al subappalto nei limiti del 30% della categoria ovvero dell’importo di € 298.979,87.

Saluti

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