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Gara #380

GARA SUA. N.47/2021 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO COMUNE DI ANAGNI
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22/06/2021
Negoziata
Servizi
€ 128.384,45
Comune di Anagni

Categorie merceologiche

7962 - Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo

Lotti

Inviato esito
1
87644068A0
Qualità prezzo
GARA SUA. N.47/2021 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO COMUNE DI ANAGNI
GARA SUA. N.47/2021 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO COMUNE DI ANAGNI
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Codice Fiscale Denominazione Ruolo
13063380151 E-WORK S.P.A.
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Scadenze

29/06/2021 12:00
05/07/2021 12:00
06/07/2021 09:30

Allegati

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654.99 kB

Chiarimenti

22/06/2021 14:03
Quesito #1
Buongiorno,
con la presente siamo a richiedere il seguente chiarimento:
Quando citate: Non saranno ammesse offerte con un moltiplicatore pari o inferiore a 2 e superiore a 3, con massimo due decimali dopo la virgola, per moltiplicatore si intende percentuale da applicare al costo?
Grazie
23/06/2021 14:10
Risposta
Con la parola moltiplicatore si intende il margine d’impresa o aggio che si aggiunge al costo della mano d’opera desunto dal CCNL, quale compenso al servizio reso dall’aggiudicatario.
Il valore è inteso come percentuale da applicarsi al costo determinato applicando il CCNL per la figura richiesta e deve essere maggiore o uguale di 2 (2%) e inferiore di 3 (3%)
 
24/06/2021 10:41
Quesito #2
Spett.le Comune di Anagni,

siamo a porre i seguenti quesiti:
1) potreste indicarci le figure professionali (con i rispettivi livelli) che si presupone saranno necessarie nel periodo di riferimento in quanto l’indicazione del solo CCNL non permette di formulare un’idonea offerta eocnomica;
2) si applica la cluasola sociale? se sì, chiediamo di conoscere il fornitore uscente e quali siano i profili professionali sui quali si applica tale clausola
3) chiediamo, in quanto nella lex specialis di gara troviamo delle discordanze, come sia regolato il trattamento delle festività ricadenti nel periodo contrattuale, esse si possono fatturare a parte? se la risposta è affermativa chiediamo se la fatutrazione sarà fatta al valore dell’ora ordinaria 

Ringrandiando porgiamo distinti saluti
30/06/2021 14:33
Risposta
  • In merito al primo quesito questa amministrazione  solo al momento del bisogno potrà conoscere i livelli  delle figure professionali 
 
  • In merito al secondo quesito 
Premesso che
In considerazione della pronuncia in tema di somministrazione di manodopera del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1571/2018 con la quale viene chiarito che il contratto di appalto ha per oggetto una obbligazione di risultato, mentre la “somministrazione di lavoro” sottende una tipica obbligazione di mezzi (attraverso cui l’Agenzia per il lavoro si limita a fornire prestazioni lavorative organizzate e finalizzate dal committente), alla presente procedura non sono applicabili le disposizioni del D.Lgs. 50/16 (salvo quelle espressamente richiamate dal presente documento e dal bando-disciplinare di gara in sede di autoregolamentazione)

Per espressa previsione dell’art. 1 D.Lgs. 50/16, il codice dei contratti limita il suo ambito di applicazione ai soli contratti di appalto e di concessione. inoltre si ricorda che ai sensi di quanto previsto dall’art 17, comma 1, lett. g) gli appalti aventi ad oggetto i “contratti di lavoro”, sono esclusi dalla disciplina del Codice appalti;

trovano applicazione i soli articoli/disposizioni espressamente richiamate dagli atti di gara in sede di autoregolamentazione

per quanto sopra
non essendo stato richiamato l’art. 50 “clausola sociale” del D.Lgs. 50/2016 la stessa non trova applicazione al presente affidamento
 
  • In merio al quesito n. 3
Nell’affidamento oggetto della presente procedura si fa riferimento al CCNL vigente per il comparto Funzioni Locali e dal C.C.N.L.  Pertanto l’affidatario sarà tenuto all’applicazione dello stesso
Pertanto la figura professionale richiesta e indicata a questa amministrazione, previa selezione dell’operatore economico affidatario della presente procedura, avrà diritto ai diritti stabiliti dal CCNL con obbligo del comune di Anagni di corrispondere le somme come determinate dall’applicazione del CCNL con aggiunto il moltiplicatore offerto in sede di gara che ricordiamo dovrà essere maggiore o uguale di 2 (2%) e inferiore di 3 (3%) come già riscontrato nel quesito n. 1

 
23/06/2021 17:44
Quesito #3
Spett.le Ente
in merito alla gara in oggetto, siamo crtesemente a richiedere di riscontrare ai seguenti chiarimenti:
1) se è prevista la clausola sociale e in caso affermativo indicare il numero dei lavoratori attualmente in forza e l’APL che attualmente li somministra; sempre in caso di esito affermativo chiediamo, quindi, di specificare oltre al numero: mansione, livello, monte orario
2) se, ai fini di redigere percorsi formativi mirati, sia possibile meglio specificare i profili professionali richiesti con relative mansioni
3) se sia possibile allegare cv del corpo docenti nonchè del personale addetto al reclutamento e selezione
In attesa di riscontro, porgiamo cordiali saluti
30/06/2021 14:47
Risposta
Per mero errore il quesito è stato riscontrato con la risposta ad altro quesito 

la risposta corretta è la seguente 

Premesso che
In considerazione della pronuncia in tema di somministrazione di manodopera del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1571/2018 con la quale viene chiarito che il contratto di appalto ha per oggetto una obbligazione di risultato, mentre la “somministrazione di lavoro” sottende una tipica obbligazione di mezzi (attraverso cui l’Agenzia per il lavoro si limita a fornire prestazioni lavorative organizzate e finalizzate dal committente), alla presente procedura non sono applicabili le disposizioni del D.Lgs. 50/16 (salvo quelle espressamente richiamate dal presente documento e dal bando-disciplinare di gara in sede di autoregolamentazione)
Per espressa previsione dell’art. 1 D.Lgs. 50/16, il codice dei contratti limita il suo ambito di applicazione ai soli contratti di appalto e di concessione. inoltre si ricorda che ai sensi di quanto previsto dall’art 17, comma 1, lett. g) gli appalti aventi ad oggetto i “contratti di lavoro”, sono esclusi dalla disciplina del Codice appalti;

trovano applicazione i soli articoli/disposizioni espressamente richiamate dagli atti di gara in sede di autoregolamentazione

per quanto sopra
non essendo stato richiamato l’art. 50 “clausola sociale” del D.Lgs. 50/2016 la stessa non trova applicazione al presente affidamento

in merito al secondo punto si specifica che non è possibile specificare a priori i profili professionali delle persone e delle relative mansioni in quanto profili e mansioni saranno noti solo al momento della necessità 

in merito al terzo punto si specifica che è facoltà allegare cv del corpo docenti nonchè del personale addetto al reclutamento e selezione 


la risposta errata è:
  • In merito al primo quesito questa amministrazione  solo al momento del bisogno potrà conoscere i livelli  delle figure professionali 
 
  • In merito al secondo quesito 
Premesso che
In considerazione della pronuncia in tema di somministrazione di manodopera del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1571/2018 con la quale viene chiarito che il contratto di appalto ha per oggetto una obbligazione di risultato, mentre la “somministrazione di lavoro” sottende una tipica obbligazione di mezzi (attraverso cui l’Agenzia per il lavoro si limita a fornire prestazioni lavorative organizzate e finalizzate dal committente), alla presente procedura non sono applicabili le disposizioni del D.Lgs. 50/16 (salvo quelle espressamente richiamate dal presente documento e dal bando-disciplinare di gara in sede di autoregolamentazione)

Per espressa previsione dell’art. 1 D.Lgs. 50/16, il codice dei contratti limita il suo ambito di applicazione ai soli contratti di appalto e di concessione. inoltre si ricorda che ai sensi di quanto previsto dall’art 17, comma 1, lett. g) gli appalti aventi ad oggetto i “contratti di lavoro”, sono esclusi dalla disciplina del Codice appalti;

trovano applicazione i soli articoli/disposizioni espressamente richiamate dagli atti di gara in sede di autoregolamentazione

per quanto sopra
non essendo stato richiamato l’art. 50 “clausola sociale” del D.Lgs. 50/2016 la stessa non trova applicazione al presente affidamento
 
  • In merio al quesito n. 3
Nell’affidamento oggetto della presente procedura si fa riferimento al CCNL vigente per il comparto Funzioni Locali e dal C.C.N.L.  Pertanto l’affidatario sarà tenuto all’applicazione dello stesso
Pertanto la figura professionale richiesta e indicata a questa amministrazione, previa selezione dell’operatore economico affidatario della presente procedura, avrà diritto ai diritti stabiliti dal CCNL con obbligo del comune di Anagni di corrispondere le somme come determinate dall’applicazione del CCNL con aggiunto il moltiplicatore offerto in sede di gara che ricordiamo dovrà essere maggiore o uguale di 2 (2%) e inferiore di 3 (3%) come già riscontrato nel quesito n. 1


 
24/06/2021 12:13
Quesito #4
Gent.ma Dott.ssa Natalina Pofì,
ricollegandoci al quesito inviato in data 23/06/2021 relativo alla clausola sociale, nel caso in cui fosse prevista, chiediamo la suddivisione delle risorse da somministrare anche per livello di inquadramento, oltre che per mansione.
Mentre, in merito alla visite mediche, si chiede conferma che in applicazione del combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i., l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria sarà esclusivamente in capo all’Ente utilizzatore (cfr anche art 34 c. 3 D. Lgs 81/15 e art. 40CCNL Agenzie per il lavoro.Secondo la citata disciplina normativa di settore, infatti sussiste in capo all’utilizzatore l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria nonché l’obbligo di informare e garantire i lavoratori in punto di sorveglianza medica ed i rischi specifici, dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti.
Restando in attesa di ricever un Suo gentile riscontro
Cordialmente salutiamo
30/06/2021 14:49
Risposta
  • In merito al primo quesito si ribadisce quanto già risontrato con altro quesito ossia 

Premesso che
In considerazione della pronuncia in tema di somministrazione di manodopera del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1571/2018 con la quale viene chiarito che il contratto di appalto ha per oggetto una obbligazione di risultato, mentre la “somministrazione di lavoro” sottende una tipica obbligazione di mezzi (attraverso cui l’Agenzia per il lavoro si limita a fornire prestazioni lavorative organizzate e finalizzate dal committente), alla presente procedura non sono applicabili le disposizioni del D.Lgs. 50/16 (salvo quelle espressamente richiamate dal presente documento e dal bando-disciplinare di gara in sede di autoregolamentazione)

Per espressa previsione dell’art. 1 D.Lgs. 50/16, il codice dei contratti limita il suo ambito di applicazione ai soli contratti di appalto e di concessione. inoltre si ricorda che ai sensi di quanto previsto dall’art 17, comma 1, lett. g) gli appalti aventi ad oggetto i “contratti di lavoro”, sono esclusi dalla disciplina del Codice appalti;

trovano applicazione i soli articoli/disposizioni espressamente richiamate dagli atti di gara in sede di autoregolamentazione

per quanto sopra
non essendo stato richiamato l’art. 50 “clausola sociale” del D.Lgs. 50/2016 la stessa non trova applicazione al presente affidamento
 
  • In merio al quesito n. 2
Si conferma quanto riportato nel quesito ossia in merito alla visite mediche  trova applicazione il combinato disposto dell’art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i.,  che prevede in capo all’Ente utilizzatore (cfr anche art 34 c. 3 D. Lgs 81/15 e art. 40 CCNL Agenzie per il lavoro) l’onere dell’assolvimento di tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria nonché l’obbligo di informare e garantire i lavoratori in punto di sorveglianza medica ed i rischi specifici, dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. ad eccezione di quanto stabilito all’art. 7 del capitolato di appalto
 

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