Gara #38
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI E VICINALI IN LOCALITA' VARIE MONTE SAN GIOVANNI CAMPANOInformazioni appalto
Categorie merceologiche
Lotti
Inviato esito
Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
---|---|---|
02964720615 | APPALTIDIBELLOSRL |
Scadenze
Avvisi
Allegati
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Chiarimenti
PROVINCI DI FROSINONE
CON LA PRESENTE CHIEDIAMO DELUCIDAZIONE PER LA PRSENTE PROCEDURA, ESSENDO IL NOSTRO LEGALE RAPPRESENTANTE/AMMINISTRATORE UNICO ANCHE CONSIGLIERE DEL COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO POSSIAMO PARTECIPARE ALLA GARA IN QUANTO INDETTA DALLA CODESTA PROVINCIA?
RESTIANDO IN ATTESA DI VS CORTESE RISCONTRO IN MERITO PORGIAMO DISTINTI SALUTI
EDIL PI.MA. SRL
RISPOSTA
COn sentenza del Tar Basilicata, Potenza, sez. I, 20 marzo 2018, n. 194 non si ravvisa una incompatibilità alla partecipazione che invece insorge dopo la stipula del contratto di appalto di cui è causa in applicazione dell’art. 63, comma 1, n. 2, D.Lg.vo n. 267/2000.
“Al riguardo, va rilevato che l’art. 42 D.Lg.vo n. 50/2016, rubricato “Conflitto di interessi”, statuisce:
-al comma 1, l’obbligo delle stazioni appaltanti di “prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse” nello svolgimento dei procedimento di evidenza pubblica, “in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici”;
-al comma 2 che “si ha conflitto di interesse, quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi, che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione”, specificando che “costituiscono situazioni di conflitto di interesse quelle che determinano l’obbligo di astensione, previste dall’art. 7 DPR n. 62/2013” (cioè dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, che sancisce l’obbligo dei dipendenti di astensione “dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività, che possano coinvolgere un interesse proprio ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente” oppure “in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza”);
-al comma 3, l’obbligo del personale che versa nelle predette ipotesi di “darne comunicazione alla stazione appaltante”;
-al comma 4 che i suddetti obblighi “valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici”;
-ed al comma 5 l’obbligo della stazione appaltante di vigilare sul rispetto delle suddette norme.
Inoltre, va evidenziato che l’art. 80, comma 5, lett. d), del nuovo Codice dei contratti Pubblici ex D.Lg.vo n. 50/2016 ha previsto l’esclusione dalla gara dell’offerente, che si trovi in una situazione di conflitto di interessi ex art. 42 “non diversamente risolvibile”.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale, sancito dalla Sentenza C.d.S. Sez. V n. 3415 dell’11.7.2017, di conferma la Sentenza TAR Pescara n. 21 del 9.1.2017 (richiamato dalla Cooperativa ricorrente), le suddette norme in materia di conflitto di interessi, contenute nel citato art. 42 D.Lg.vo n. 50/2016, si applicano non solo ai lavoratori subordinati della stazione appaltante, ma anche ai soggetti esterni che per conto dell’Amministrazione committente hanno curato la predisposizione degli atti di gara, cioè anche ai dirigenti ed agli amministratori di tali soggetti esterni, e la loro violazione non richiede la dimostrazione del vantaggio conseguito, essendo poste a tutela del pericolo astratto e presunto della potenziale lesione dei principi di imparzialità e/o di parità di trattamento nei procedimenti di affidamento di appalti pubblici.
Ma tale condivisibile orientamento giurisprudenziale non può trovare applicazione nella fattispecie in esame, in quanto il Consigliere Comunale, titolare della ditta individuale aggiudicataria, Consigliere Comunale della stazione appaltante, non ha potuto svolgere alcuna funzione nella gestione amministrava delle gare di appalto, spettante esclusivamente, ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. b), D.Lg.vo n. 267/2000 ai Dirigenti comunali, in applicazione del fondamentale principio ex art. 4 D.Lg.vo n. 165/2001 della netta separazione tra la funzione di indirizzo politico-amministrativo, di compente degli organi di governo, e la gestione amministrativa.
Rimane ovviamente fermo, dopo stipula del contratto di appalto di cui è causa, l’insorgere a carico del Consigliere Comunale della causa di incompatibilità prevista dall’art. 63, comma 1, n. 2, D.Lg.vo n. 267/2000
Pertanto si ritiene che l'impresa possa partecipara alla gara ma in caso di assegnazione della commessa deve essere risolto il problema dell'insorgere della causa di incompatibilità
CORDIALI SALUTI
appaltante, da effettuare con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 9.3.4; si precisa che:
a) l’Amministrazione aggiudicatrice rilascia l'attestazione di avvenuto sopralluogo.
b) ai fini della validità dell'avvenuto sopralluogo, questo può essere fatto esclusivamente:
- da un soggetto di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, attualmente in carica;
- da un dipendente dell' offerente, purché munito di apposita delega rilasciata da uno dei soggetti indicati in precedenza;
- da un soggetto terzo purché munito di apposita procura notarile;
con la limitazione che
d) nessun soggetto può effettuare sopralluogo per conto di due o più operatori economici che partecipano in concorrenza tra di
loro;
per l’effettuazione del sopralluogo nel disciplinare di gara
Ai fin i dell'effettuazione del sopralluogo, i concorrenti devono presentarsi presso la il Comune di Monte San Giovanni Campano muniti dell' attestato di sopralluogo allegato B) al presente disciplinare, compilato in ogni sua parte in duplice copia e date dei sopralluoghi ed i tempi di invio di prenotazione e della sopra citata documentazione dovrà avvenire nei tempi riportati nel seguente prospetto:
Date dei sopralluoghi: tutti i lunedì, mercoledì e venerdì ricompresi tra il 13.03.2019 ed il 29.03.2019
A tale istanza non seguirà riscontro da parte dell'Ente. le richieste di sopralluogo si intendono automaticamente confermate.
Il sopralluogo verrà effettuato i giorni di lunedì, mercoledì e venerdì come sopra riportati. Il luogo di incontro è la sede del Comune di Monte San Giovanni Campano, ufficio Lavori Pubblici alle ore 10,00 per procedere all'effettuazione del sopralluogo alle ore 10,30.
si specifica che la frase “e date dei sopralluoghi ed i tempi di invio di prenotazione e della sopra citata documentazione dovrà avvenire nei tempi riportati nel seguente prospetto:” e la frase “A tale istanza non seguirà riscontro da parte dell'Ente. le richieste di sopralluogo si intendono automaticamente confermate” sono un mero refuso di stampa quindi da cui per il sopralluogo vale la seguente regola:
Ai fin i dell'effettuazione del sopralluogo, i concorrenti devono presentarsi presso la il Comune di Monte San Giovanni Campano muniti dell' attestato di sopralluogo allegato B) al presente disciplinare, compilato in ogni sua parte in duplice copia
Date dei sopralluoghi: tutti i lunedì, mercoledì e venerdì ricompresi tra il 13.03.2019 ed il 29.03.2019
Il sopralluogo verrà effettuato i giorni di lunedì, mercoledì e venerdì come sopra riportati. Il luogo di incontro è la sede del Comune di Monte San Giovanni Campano, ufficio Lavori Pubblici alle ore 10,00 per procedere all'effettuazione del sopralluogo alle ore 10,30.
Per quanto sopra e a risposta del quesito:
per effettuare il sopralluogo non è richiesto l’invio di e-mail e uno tra:
- da un soggetto di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, attualmente in carica;
- da un dipendente dell' offerente, purché munito di apposita delega rilasciata da uno dei soggetti indicati in precedenza;
- da un soggetto terzo purché munito di apposita procura notarile;
con la presente, chiediamo cortesemente di sapere se la marca da bollo di € 16,00 per l'offerta economica può essere assolta tramite F23.
In caso affermativo potete indicarci i seguenti dati da inserire: codice ufficio e codice tributo.
Vi ringraziamo anticipatamente.
Distinti saluti
Nel caso di presentazione di istanze per mezzo PEC, che prevedano l’assolvimento dell’imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 642/1972, l’utente deve provvedere al pagamento dell’imposta versando l’ammontare corrispondente.
Quindi, l’'imposta non dovrà più essere corrisposta con la modalità tradizionale (mediante cioè l'applicazione della marca da bollo sull'istanza).
L'importo dovuto, per la domanda, deve essere pagato, con versamento, prima della presentazione della domanda telematica mezzo PEC.
Per le istanze trasmesse in via telematica mezzo PEC l'imposta di bollo è dovuta in misura forfettaria di Euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento.
Allo stesso modo per gli atti e provvedimenti rilasciati per via telematica mezzo PEC l'imposta di bollo è dovuta nella misura forfettaria di Euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento.
Il pagamento dell'imposta di bollo relativo alla presentazione di istanze telematiche al Suap, è necessario per l'utente:
- acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente, scansionato, copia del contrassegno in formato .pdf (art. 3, comma 2, del DECRETO INTERMINISTERIALE 10 novembre 2011, recante misure per l'attuazione dello sportello unico per le attività produttive);
- compilare MODULO F23 dell'Agenzia delle Entrate. Per la compilazione del modulo F23 l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un programma che esegue semplici controlli formali sui dati inseriti evitando errori nella procedura di versamento. Una volta compilato il modello, l’importo dovuto può essere versato presso gli sportelli di banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti della riscossione.
L’utente, dopo aver effettuato il pagamento dell'imposta di bollo e/o dei diritti di istruttoria deve obbligatoriamente allegare alla domanda:
- la prova del versamento effettuato, costituita dal file in formato .pdf dell'attestazione/quietanza di avvenuto pagamento (es. la scansione della ricevuta di pagamento oppure la ricevuta digitalizzata nel caso sia utilizzato il servizio cosiddetto home banking.
- il modulo distinta di versamento, seguento le istruzioni riportate nelle SEZIONI TEMATICHE di questo sito.
Nella compilazione del modulo F23 occorre attenersi alle seguenti istruzioni:
1)scelta del tipo di pagamento da effettuare: selezionare la voce “Altri casi ”.
2)indicazione dei codici fiscali: inserire il codice fiscale dell’impresa e, eventualmente, del legale rappresentante.
3)indicazione dei dati anagrafici:
- versamento diretto al concessionario di: dal menù a tendina selezionare il nome dell'Ente
- delega irrevocabile a: compilare con i dati relativi alla banca o all’ufficio postale presso il quale si intende eseguire il pagamento.
- dati anagrafici soggetto tenuto al versamento: compilare con i dati dell’impresa
- Ufficio o ente: inserire il codice dell’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate competente per il Comune presso il quale si sta presentando l’istanza. Per il codice ufficio si deve fare riferimento alle Tabelle dei codici degli uffici finanziari e delle Direzioni Regionali e Provinciali pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate. L’elenco dei comuni dipendenti da ogni ufficio territoriale è pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate (per l'ambito del comune di Monte San Giovanni Campano il codice è TJJ).
- Estremi dell'atto o del documento:
- Anno: inserire l’anno corrente
- Tributi:
- Importo: inserire l’importo relativo all’imposta di bollo dovuta per la specifica istanza.
-della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;
-di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
-di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;
-del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso;
-che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;
-di rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
DOMANDA: Essendo una gara con lavorazioni in CAT. OG3 Classifica I^ ed essendo NOI un'impresa con Cat.OG3 Classifica II^ non segnalando tali certificazioni è motivo di ESCLUSIONE ?
Ciò premesso non segnalando alcuna certificazione non si è esclusi.
Saluti