Inviato esito

Gara #462

GARA PROV.  N. 20/2021 – AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI SULLA BASE DEL PROGETTO DEFINITIVO  DELL’ ”INTERVENTO DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN LOC. SANTA ROSALIA - SORA” 1 LOTTO – PROVINCIA DI FROSINONE
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Informazioni appalto

05/11/2021
Negoziata
Lavori e progettazione esecutiva
€ 4.217.451,51
Provincia di Frosinone

Categorie merceologiche

45 - Lavori di costruzione
71 - Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

Lotti

Inviato esito
1
Qualità prezzo
GARA PROV.  N. 20/2021 – AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI SULLA BASE DEL PROGETTO DEFINITIVO  DELL’ ”INTERVENTO DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN LOC. SANTA ROSALIA - SORA” 1 LOTTO – PROVINCIA DI FROSINONE
GARA PROV.  N. 20/2021 – AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI SULLA BASE DEL PROGETTO DEFINITIVO  DELL’ ”INTERVENTO DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN LOC. SANTA ROSALIA - SORA” 1 LOTTO – PROVINCIA DI FROSINONE
€ 4.143.224,51
€ 0,00
€ 74.227,00
€ 4.132.101,09
2423 28/07/2022
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
09533961216 CO.I.FA. SRL
Visualizza partecipanti

Scadenze

16/11/2021 12:00
18/11/2021 12:00
18/11/2021 12:30

Allegati

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Chiarimenti

08/11/2021 15:22
Quesito #1
Alla c.a. del RUP.
Buongiorno. Per l’invito ricevuto alle 20,40 di venerdì 05/11 a partecipare alla gara in oggetto con l’imminente scadenza fissata per il 18/11, chiedo di essere edotto su quanto di seguito riportato.

QUESITO 1) Ho capito bene che i requisiti richiesti ai progettisti, sono solo quelli indicati al punto 2.3 del Disciplinare e pertanto si richiede il possesso dei requisiti generali e per i requisiti speciali si richiede l’iscrizione all’albo professionale ed essere in regola con i crediti formativi?
QUESITO 2) Visto che il Disciplinare prevede che il concorrente per l’OFFERTA TECNICA produca il Computo Metrico non estimativo comprensivo delle migliorie offerte e per l’OFFERTA ECONOMICA produca il  computo metrico estimativo, il quadro di raffronto, l’elenco dei prezzi unitari nonché le ANALISI dei prezzi sia degli articoli previsti nel computo metrico di cui il progetto definitivo a base di gara, sia degli articoli di cui le migliorie offerte e si chiede altresì che i concorrenti producano anche le GIUSTIFICAZIONI di tutti i prezzi offerti. All’uopo e vista l’immentente data di scadenza chiedo : E’ possibile mettere a disposizione delle imprese concorrenti, il file editabile del Computo Metrico di cui il progetto definitivo a base di gara, in modo da evitare la mera copiatura sottraendo tempo prezioso alla produzione degli elaborati previsti per l’offerta migliorativa?
Sin d’ora ringrazio per le certe risposte.
08/11/2021 17:58
Risposta
IN MERITO AL PRIMO QUESITO SI CONFERMA CHE PER I PROGETTISTI E’ RICHIESTO SOLAMENTE:
- POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 80 DEL dlgs 50/2016
- POSSESSO DI IDONEA ISCRIZIONE ALL’ORDINE PROFESSIONALE DI COMPETENZA
- ESSERE IN REGOLA CON I CREDITI FORMATIVI OBBLIGATORIA ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

IN MERITO AL SECONDO QUESITO LA MESSA A DISPOSIZIONE DEL COMPUTO METRICO NEL FORMATO UTILIZZATO DAI PROGETTISTI AVVANTAGIEREBBE LE IMPRESE CHE HANNO LO STESSO SOFTWARE UTILIZZATO DAI PROFESSIONISTI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE DETERMINANDO QUINDI UNA POSIZIONE  DI POTENZIALE VATAGGIO RISPETTO AGLI ALTRI CONCORRENTI CHE INVECE UTILIZZANO SOFTWARE DIVERSI

PERTANTO PER NON CREARE DISPARITA’ DI TRATTAMENTO LA RICHIESTA DI PUBBLICARE IL COMPUTO METRICO IN FORMATO EDITABILE NON PUO’ ESSERE ACCOLTA 
09/11/2021 16:27
Quesito #2
Buongiorno,
in merito all'invito a partecipare alla gara in oggetto, si chiedono chiarimenti su quanto segue:
 
1) al punto 3 della documentazione amministrativa, cosa si intende per quietanza di versamento a titolo di cauzione provvisoria non dovuta?
Di quanto deve essere l'importo della cauzione?
 
2) Se si possiede solo la categoria prevalente, OG1 classifica V, ma non le altre categorie richieste dal bando, si possono subappaltare per intero le altre categorie richieste (OG11, OS 18A e OG 9) senza ricorrere alla R.T.I.?
 
Distinti saluti,
=========
09/11/2021 17:13
Risposta
Punto 1) 
Trattandosi di procedura negoziata la cauzione provvisoria non è dovuta.
Si specifica che sarà poi obbligatoria la presentazione della cauzione definitiva Art. 103 del D.lgs 50/16 prima della stipula del contratto (art. 1 c. 4 D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020).

Punto2) 
Non essendo state previste nella determina a contrarre le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 89, comma 11, si conferma, che l’unico limite imposto per il sub appalto è quello dell’art. 105 del Dlgs 50/2016 vigente dopo il primo novembre 2021, fermo restando la necessità che non si configuri una cessione di contratto, vietata ai sensi dell’art. 106 del codice.
Resta l’obbligo di qualificarsi nella categoria prevalente per un importo pari alla somma tra la categoria prevalente stessa e le categorie che si intendono subappaltare
Ai sensi dell’Art. 61 c.2 del DPR 207/2010  La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

 
09/11/2021 15:10
Quesito #3
Si chiede di confermare espressamente che le categorie OS18A e OG9 sono interamente subappaltabili a soggetti idoneamente qualificati, coprendo il loro importo con la categoria prevalente.
Saluti
09/11/2021 17:14
Risposta
Non essendo state previste nella determina a contrarre le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 89, comma 11, si conferma, che l’unico limite imposto per il sub appalto è quello dell’art. 105 del Dlgs 50/2016 vigente dopo il primo novembre 2021, fermo restando la necessità che non si configuri una cessione di contratto, vietata ai sensi dell’art. 106 del codice.
Resta l’obbligo di qualificarsi nella categoria prevalente per un importo pari alla somma tra la categoria prevalente stessa e le categorie che si intendono subappaltare
Ai sensi dell’Art. 61 c.2 del DPR 207/2010  La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.
 
10/11/2021 16:22
Quesito #4
Gentile RUP pregasi fornire il seguente chiarimento:
Ho capito bene che essendo la categoria scorporabile OG11 una SIOS, il quale importo è superiore al 10% dell’importo dell’appalto, è inammissibile sia il ricorso all’avvalimento, sia poter dichiarare il subappalto per una quota superiore al 30% sebbene non cumulabile con la quota massima subappaltabile di cui all’art. 105 attualmente in vigore del codice?
Sin d’ora ringrazio per la risposta.
11/11/2021 10:24
Risposta
In riferimento al quesito posto si specifica quanto segue:

- l’art. 49 del D.L. 77/2021 convertito in legge 108/2021 ha modificato l’art. 105 del condice nei commi 2, 5, 7 e 8. In particolare:
   al comma 2, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessita' delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attivita' di cantiere e piu' in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una piu' intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell' articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229."

il comma 5 è abrogato

al comma 7, secondo periodo, le parole da: "la certificazione attestante" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81"));

al comma 8, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Pertanto essendo stato abrogato il comma 5 è venuta meno la condizione che limitava il subappalto delle categorei cosiddete SIOS di cui al DM 248/2016 al 30% del valore della categoria. Mentre la modifica apportata al comma 2 non prevede limitazioni al subappalto se non quelle preventivamente riportarte nella determinazione a contrarre, opportune motivata, che prevede l’obbligo di far eseguire all’aggiudicatario una specifica attività oggetto di affidamento,. Siccome nell’appalto in oggetto non sono state determinate specifiche attività non ci sono limiti. resta inteso però che il subappalto, nella sua complessità, non deve configurarsi come cessione di contratto. 

QUindi si conferma quanto già riscontrato nelle risposte ai quesiti in materia di subappalto.

In merito al divieto di avvalimento si fa presente che in riferimento all’art. 1 comma 2 del Dm 24/2016 che recita  “2. Ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice il presente decreto individua, in particolare, le opere per le quali non è ammesso l'avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori  …….

Pertanto si conferma il divieto di avvalimento
10/11/2021 11:34
Quesito #5
Buongiorno,
con la presente vorremmo chiedere gentilemente una proroga alla scadenza della procedura di gara. 
Siamo a completa conoscenza della celere aggiudicazione causa perdita del finanziamento fondi ma, vista la complessità dell’opera e della presentazione di un progetto congruo alle necessità a cui rispondere, riteniamo che le tempistiche previste con scadenza 18 novembre non siano sufficienti per presentare un progetto di adeguata rilevanza per un edificio scolastico. 

Rimaniamo in attesa di riscontro.
Grazie 
11/11/2021 10:26
Risposta
In riferimento al quesito posto i tempi contingentati che impongono l’aggiudicazione entro il 30.11.2021 pena la perdita di finanziamento (come anche evidenziato nella lettera di invito) non cosentono la dilazione dei tempi pubblicazione 
11/11/2021 12:09
Quesito #6
Buongiorno,
in riferimento alla risposta al quesito da noi posto riguardo la cauzione provvisoria, avete risposto che non è dovuta trattandosi di procedura negoziata.
Il dubbio rimane, poichè a pag.27 della lettera di invito tra la documentazione amministrativa richiesta, al punto 3, c’è scritto quietanza del versamento a titolo di cauzione provvisoria, inoltre, a pag 31 al punto d, viene riportato quanto segue: “per ciascuna offerta presentata la documentazione comprende altresi la garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del codice, come indicato al punto 3.3.1.
Chiediamo maggiori spiegazioni in merito.
Rimaniamo in attesa di un Vs riscontro.

Grazie
11/11/2021 14:01
Risposta
Come già esplicitato nella risposta al quesito precedente, si conferma che trattandosi di procedura negoziata la cauzione provvisoria non è duvuta in quanto questo Ente per la gara in oggetto ha rituneto che non ricorrono particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta (Art. 1 c. 4 D.L. 76/2020 converito in legge 120/2020)
Indicazioni contrastanti eventualmente contenute nel lettera invito vanno considerati come meri refusi di stampa.
11/11/2021 19:26
Quesito #7
Buonasera. Chiedo la gentilezza di rispondere ai seguenti quesiti:
QUESITO 1: La lettera di invito/disciplinare prevede di inserire nella documentazione amministrativa sia il PASSOE che il contributo ANAC ( punto 3, pagina 27), però sulla piattaforma ANAC non è presente il CIG 8970128FC8. Ho capito bene che sono ambedue richiesti però il CIG deve essere solo perfezionato dalla Stazione Appaltante?
QUESITO 2: Nel caso che il concorrente alla procedura INDICHI (pertanto non associa) un RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI, ho capito bene che in questo caso i requisiti di tutti i soggetti del RTP richiesta dalla lettera di invito/disciplinare (iscrizione ordine professionale, data di abilitazione, regolarità dei CFP) vanno dichiarati dal solo soggetto concorrente e pertanto i professionisti non dovranno produrre il DGUE ed il PASSOE in quanto non richiesti?
Sin d’ora ringrazio per le risposte. 
12/11/2021 15:38
Risposta
Quesito 1: il CIG è stato perfezionato da questa Stazione Appaltante, sicuramente lo troverà sulla piattaforma ANAC
Quesito 2: Per ogni componente il raggruppamento necessita trasmettere l’Allegato A1 (Dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016) e/o il DGUE.
Per i soggetti che svolgeranno materialmente il servizio serve l’indicazione degli estremi di iscrizione agli Ordini professionali e la data di abilitazione all’esercizio della professione, nonché la regolarità di ciascuno in materia di CFP.
 
12/11/2021 10:36
Quesito #8
In riferimento all’offerta tecnica al punto c.3  lettera d, si chiede di conoscere se costituisce causa di non valutazione o esclusione, nell’ambito delle migliorie che vengono richieste e possono essere presentate, la modifica di una chiusura orizzontale (piana o obliqua che sia), con eventuale lieve aumento delle altezze, che comporti una miglioria generale insieme a una modesta variazione prospettica,  atteso che non costituisce variazione di sedime, non incide sulla articolazione dei manufatti e si identifica, a nostro avviso, nelle “razionalizzazioni e miglioramenti”
12/11/2021 15:40
Risposta
Si ritiene si debba osservare quanto prescritto dal  punto c.3  lettera d) della lettera di invito, che vieta la  previsione di  varianti al progetto a base di gara, fissando limiti e condizioni inderogabili, non suscettibili di alcuna modifica e tra questi quello dell’assetto plano volumetrico, sagoma e area di sedime; altezza e articolazione dei manufatti
 
15/11/2021 16:15
Quesito #9
Buonasera,
è necessario compilare il DGUE per ogni subappaltatore dichiarato?
Distinti saluti
16/11/2021 10:42
Risposta
In merito al quesito si fa presente che non è obbligo del concorrente dichiare il sub appaltatore in sede di gara. Peranto non dovendo dichiare non è dovuto il DGUE sel sub appaltatore. Onere che è rinviato al momento della richiesta di subappalto.
15/11/2021 19:36
Quesito #10
Gentile RUP voglia gentilmente rendermi edotto su quanto segue.
A pagina 52 della Lettera d’invito/Disciplinare, si prevede che gli elaborati costituenti l’offerta tecnicala siano sottoscritti, oltre che dal concorrente, anche da parte dei progettisti ASSOCIATI e tenuti a sottoscrivere la domanda di ammissione alla procedura di gara; all’uopo chiedo: ho capito bene che in  caso di  progettisti INDICATI (pertanto non partecipanti alla procedura e non tenuti a sottoscrivere la domanda di ammissione alla procedura di gara), la sottoscrizione degli elaborati costituenti l’OFFERTA TECNICA è considerata valida anche se effettuata da un professionista iscritto regolarmente al proprio albo professionale e DIVERSO rispetto a quello INDICATO per il servizio di progettazione esecutiva? Sin d’ora ringrazio per la risposta.
 
16/11/2021 10:57
Risposta
In riferimento alla richiesta si rappresenta quanto segue:
come da lettera di invito l’offerta tecnica va sottoscritta dal concorrente nella forma con cui lo stesso partecipa. E inoltre necessario che la stessa venga sottoscritta dal tecnico che ha predisposto gli atti tecnici (offerta tecnica) che usualamente coincidono con i progettisiti indicati. nel caso prospettato è opportuno inoltre che anche i progettisti indicati, che per quanto rappresentato sono diversi dal soggetto che predispone l’offerta tecnica, sottoscrivino  la relazione della busta B (offerta tecnica) in quanto:
- i criteri E.1 ed E.2 sono specifici dei progettisti indicati
- in caso di aggiudicazione gli stessi potrebbero non condividere le soluzioni proposte dal concorrente (data la responsabilità civile e penale che i progettisti assumono con la firma del progetto esecutivo) e quindi inficiare l’offerta tecnica e conseguentemente l’aggiudicazione a favore del concorrente
16/11/2021 11:56
Quesito #11
Con la presente siamo  chiedere l’incidenza manodopera , poichè non presente negli elaborati di progetto. 
16/11/2021 12:27
Risposta
Buongiorno,
ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, tra i documenti componenti il progetto definitivo, non è richiesto il quadro di incidenza della manodopera.
16/11/2021 11:53
Quesito #12
Buongiorno,
si chiedono chiarimenti in merito ai seguenti quesiti:
1) L’ 0fferta Tecnica deve essere firmata digitalmente da tutti i professionisti indicati nel modello di domanda?
2) Il modello 1 Domanda di partecipazione, deve essere sottoscritta digitalmente anche dai professionisti indicati, oltre che dal concorrente?

Distinti saluti
16/11/2021 18:33
Risposta
In merito al quesito posto si riscontra come segue:

- come già riscontrato in altro quesito è opportuno che i professionisti indicati firmino l’offerta tecnica in particolare data la presenza dei criteri E.1 ed E.2

- in merito alla domanda di partecipazione si specifcia che come richiesto dalla lettera di invito è necessario che i progettisti indicati presentino un porprio modello A1 e /o DGUE al fine di avere tutte le informazioni indispensabili alle verifiche di partecipazione alla gara

 

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