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Gara #40

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 4 FABBRICATI, PER COMPLESSIVI N. 84 ALLOGGI, SITI NEL COMUNE DI FERENTINO VIA PAOLO BORSELLINO (FR) 
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Informazioni appalto

25/03/2019
Aperta
Lavori
€ 2.507.838,54
Ater della Provincia di Frosinone

Categorie merceologiche

45 - Lavori di costruzione

Lotti

1
7770431A81
C86I17000290001
Qualità prezzo
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 4 FABBRICATI, PER COMPLESSIVI N. 84 ALLOGGI, SITI NEL COMUNE DI FERENTINO VIA PAOLO BORSELLINO (FR) 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 4 FABBRICATI, PER COMPLESSIVI N. 84 ALLOGGI, SITI NEL COMUNE DI FERENTINO VIA PAOLO BORSELLINO (FR) 
€ 2.257.003,79
€ 0,00
€ 250.834,75

Scadenze

23/04/2019 12:00
03/05/2019 12:00
07/05/2019 09:00

Avvisi

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Chiarimenti

25/03/2019 16:00
Quesito #1
Buonasera, siamo in possesso della categoria SOA Og1 classe III-Bis, leggendo il capitolato speciale d'appalto, abbiamo intuito che possiamo partecipare alla gara senza avvalimenti o associazioni con altre imprese, in quanto è già sufficiente la nostra categoria, è corretto? Restiamo in attesa di vostro riscontro e porgiamo distinti saluti.
25/03/2019 17:45
Risposta
come rilevabile dalla documentazione posta  a base di gara i lavori sono così distinti:
 
Lavorazione Categoria Classifica Qualificazione obbligatoria(si/no) Importo % Indicazioni speciali ai fini della gara
Prevalente o scorporabile Subappaltabile
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi OS 6 III Si € 928.230,64 37,01 Prevalente Come per legge
Opere edili OG1 III SI € 748.615,14 29,85 Scorporabili Come per legge
Finiture di opere generali di natura edile OS7 III No € 700.910,27 27,95 Scorporabili Come per legge
Finiture di opere generali di natura tecnica OS4 I SI € 130.082,49 5,19 Scorporabili Come per legge
Totale €2.507.838,54 100,00    
 
sempre da quanto riportato nei documenti di gara le lavorazioni in categoria OS 6 e OS 7 possono essere eseguite da soggetti qualificati in categoria OG 1. 
Sommando le lavorazioni in categoria OS 6 + OG 1 + OS 7 si ottiene il seguente importo:
€ 2.377.751,05 
pertanto la qualificazione di un'impresa che possiede solo iscrizione nella OG1 è consentita se è classifica IV (come pspecificato nel disciplinare di gara).
resta sempre l'obbligo di dimostrare il possesso di idonea qualificazione nella categoria OS 4
Ciò premesso la risposta è no. 


 
26/03/2019 15:47
Quesito #2
Buonasera, fra tutta la documentazione non riusciamo a trovare il bando/disciplinare di gara. Potreste dirci come reperirlo per cortesia.
27/03/2019 11:12
Risposta
per mera dimenticanza non era stato allegato. abbiamo provveduto ora
26/03/2019 16:31
Quesito #3
il bando di gare e il disciplinare non sono presenti nei documenti scaricabili
27/03/2019 11:12
Risposta
per mera dimenticanza non era stato allegato. abbiamo provveduto ora
27/03/2019 19:14
Quesito #4
Buonasera, essendo in possesso della cat. OGI class. IV possiamo partecipare subappaltando integralmente la OS4, essendo la stessa inferiore al 10% complessivo dell'appalto)?
grazie, cordiali saluti 
29/03/2019 10:19
Risposta
Premesso che nel disciplinare di gara viene riportato quanto segue:

I lavori di Finiture di opere generali di natura tecnica (OS 4 )  di € 130.082,49 rappresentando il 5,19% del totale ed essendo una delle categorie di cui al Dm 248/2016 sono una categoria scorporabile e:
  • possono essere eseguiti direttamente dall'affidatario se in possesso dei requisiti attraverso   la dimostrazione di attestazione SOA in categoria OS 4 almeno classe I o attraverso quanto stabilito dall’art. 90 del DPR 207/2010.
  • possono essere subappaltati nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 105 c. 5 con obbligo di avere dei requisiti per la parte residuale
  • può essere utilizzato l’istituto dell’avvalimento in quanto lavori con incidenza inferire al 10% del totale,
  •  è consentito il R.T.I.  verticale
 che quanto sopra riportato è desunto dalla lettura della normativa vigente
tutto ciò premesso
la categoria OS 4 essendo ricompresa nel decreto 248/2016 e di incidenza inferiore al 10% del totale, è consentito l'istituto dell'avvalimento, mentre l'istituto del subappalto è consentito nel limite del 30% dell'importo dei valore nella suddetta categoria.
l'impresa non può subappaltare integralmente le lavorazione di cui alla categoria in OS4
 
28/03/2019 17:06
Quesito #5
Buonasera, la scrivente società, vuole partecipare come impresa singola, è in possesso della categoria OG1 VIII, e con la presente richiede quanto in appresso specificato:

- Può partecipare come impresa singola, subappaltando interamente la categoria OS4?
- Nel caso di subappalto della categoria OS4 è obbligatoria la terna dei subappaltatori o è necessario la sola indicazione di ricorrere al subappalto?

Nel restare in attesa con l'occasione porgiamo distinti saluti
29/03/2019 10:20
Risposta
per il primo quesito si veda la risposta precedente data ad altro quesito che evidenzia che non è possibile il subappalto dell'intera categoria OS4.
per il secondo quesito: non è obbligo indicare la terna dei subappaltatori
29/03/2019 08:33
Quesito #6
Buongiorno, con la presente si richiedono cortesemente gli elaborati progettuali e stima incidenza manodopera in formato editabile.


Distinti Saluti
29/03/2019 10:26
Risposta
 come riportato nel disciplinare di gara è obbligo dell'impresa prendere visione del progetto presso la sede dell'ATER.
è possibile in quell'occasione secondo quanto riportato nel disciplinare e qui ritrascritto
 

L’impresa può richiedere copia degli elaborati progettuali, in formato CD-rom in formato PDF gratuitamente o in formato DWG, previo preavviso di almeno un giorno, versando l’importo di € 50,00 mediante bollettino di conto corrente postale n. 12747036 intestato ATER della Provincia di Frosinone con la causale: “Acquisto elaborati progettuali intervento in Ferentino Via Paolo Borsellino” o versamento sul conto di Tesoreria della Stazione appaltante presso la Banca Popolare del Cassinate al codice IBAN IT 14B0537274370000010436327.
 
 
29/03/2019 10:34
Quesito #7
Buongiorno, in riferimento al Vs. chiarimento per la categoria OS4, con la presente riformulo il quesito, per quanto in appresso:

- La scrivente società, in possesso della categoria OG1 VIII, può partecipare come impresa singola subappaltando la categoria OS4 al 30% ricoprendo il restante 70% con la qualificazione OG1 prevalente?


Nel restare in attesa con l'occasione porgiamo distinti saluti
29/03/2019 10:46
Risposta
ribadendo che l'impresa per la categoria OS 4  può qualificarsi  attraverso:
-    la dimostrazione di attestazione SOA in categoria OS 4 almeno classe I o attraverso quanto stabilito dall’art. 90 del DPR 207/2010.
- subappaltare il 30% dell'importo della categoria con l'obbligo di avere requisiti per il restante 70% nella categoria OS4.
- può essere utilizzato l’istituto dell’avvalimento in quanto lavori con incidenza inferire al 10% del totale,
-  è consentito il R.T.I.  verticale
 
quindi non è possibile qualificarsi nella categoria OS4 attraverso altre categorie
01/04/2019 09:40
Quesito #8
Buongiorno, la scrivente impresa è in possesso della categoria OG1 V e intende partecipare alla procedura di gara in R.T.I. verticale con impresa mandante in OS4 che pur non avendo la qualificazione SOA può dimostrare di aver eseguito lavori analoghi attraverso quanto stabilito dall'art. 90 del DPR 207/2010. Per tanto chiediamo se la forma di partecipazione è corretta.
01/04/2019 09:49
Risposta
considerato che il lavori di Finiture di opere generali di natura tecnica (OS 4 ) ammontano ad   di € 130.082,49  possono essere eseguiti da un operatore economico titolare di attestazione SOA in categoria OS 4 almeno classe I o che dimostri il possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 90 del DPR 207/2010.

si ritiene corretta la forma di partecipazione indicata  ossia RTI tra impresa titolare di attestazione SOA in categoria  OG1 classe V e impresa che dimostri di essere qualificata per l categoria OS 4 secondo quanto disposto dall'art,. 90 del DPR  207/2010.

 
29/03/2019 18:01
Quesito #9
Buonasera, con la presente Vi inviamo gentilmente richiesta chiarimento per quanto in appresso specificato:

- Le lavorazioni con gli importi ricadenti nella categoria OS4.


Nel restare in attesa con l'occasione porgiamo distinti saluti
01/04/2019 09:52
Risposta
secondo quanto riportato nel disciplinare di gara la lavorazione ricadente in categoria OS 4  
 
  • possono essere eseguiti direttamente dall'affidatario se in possesso dei requisiti attraverso   la dimostrazione di attestazione SOA in categoria OS 4 almeno classe I o attraverso quanto stabilito dall’art. 90 del DPR 207/2010.
  • possono essere subappaltati nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 105 c. 5 con obbligo di avere dei requisiti per la parte residuale (come già risposto ad un quesito per parte residuale si intende qualificazione della Categoria OS4 per il restante 70%)
  • può essere utilizzato l’istituto dell’avvalimento in quanto lavori con incidenza inferire al 10% del totale,
  •  è consentito il R.T.I.  verticale
 
 
01/04/2019 10:59
Quesito #10
Buongiorno
si chiede con la presente il motivo per cui non è consentito subappaltare al 100% le opere rientranti nella categoria OS4 (ovviamente ricoprendo il relativo importo con la prevalente), visto che tutte le categorie SIOS - così come previsto per Legge e per lo stesso principio dell'avvalimento - sono interamente subappaltabili se la loro incidenza non supera il 10% dell'importo complessivo. 
Rimanendo in attesa di Vs riscontro, porgiamo Cordiali Saluti.
11/04/2019 12:53
Risposta
L’art. 3 del codice al  comma 1 lett. oo-ter) del d.lgs. n. 50/2016, introdotto con il D.Lgs. 56/2017,  ha introdotto la definizione di «lavori di categoria scorporabile»,
Dalla lettura del citato comma si desume che la categoria dei lavori è scorporabile se ricorrere di uno dei tre casi:
  • lavori di importo superiore al 10 per cento dell’importo complessivo dell’opera o lavoro,
  • lavoro di importo superiore a 150.000 euro
  • lavoro appartenenti alle categorie di cui all'articolo 89, comma 11
In relazione al terzo punto elenco si specifica che le citate categorie sono state esplicitate con la pubblicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti del 10 novembre 2016 n. 248 e pubblicato sulla G.U. n. 3 del 4 gennaio 2017
Dalla lettura dell’art. 1 del citato DM al comma 2 si rileva che “2. Ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice il presente decreto individua, in particolare, le opere per le quali non è ammesso l'avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice.
L’ufficio per  quanto sopra, ed in applicazione del principio che ciò che non è vietato è ammesso,ha ritenuto applicabile la seguente regola:
  • le lavorazioni di cui al citato DM 248/2016, a prescindere dal valore,  sono sempre scorporabili e sono a qualificazione obbligatoria.
  • Nel caso di categorie di cui al citato DM 248/2016 di valore inferiore al dieci per cento dell'importo totale dei lavori è ammesso l’istituto dell’avvalimento
  • l’eventuale sub appalto non può superare il 30% dell’importo delle opere
Per quanto sopra riportato l’applicazione dell’istituto dell’avvalimento consente di non limitare la partecipazione alla gara. Inoltre considerato che il C.E.L. verrà emesso a favore dell’impresa ausiliata con conseguente qualificazione delle stessa, per l’importo delle lavorazioni eseguite, nelle categorie di lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. Per il caso di specie nella categoria OS4.   
Si evidenzia inoltre che l’utilizzo dell’istituto del subappalto apparentemente risulta analogo all’istituto dell’avvalimento ma esiste di fatto una sostanziale differenza.
Infatti nel caso del sub appalto la responsabilità delle lavorazione nei confronti della stazione appaltare è dell’impresa principale. Nel caso dell’utilizzo dell’istituto la società ausiliaria e la società ausiliata sono solidalmente responsabile nei confronti della stazione appaltante per l’esecuzione del contratto. Quindi l’ente ha una doppia garanzia.
Pertanto si ritiene che nel caso di specie non possa essere autorizzato il sub appalto per il valore del 100% della lavorazione in categoria OS 4.
01/04/2019 13:02
Quesito #11
Buongiorno,
con la presente siamo a porvi 2 quesiti:
1) la nostra impresa è qualificata in OG1 IV-BIS per cui intendiamo associarci in RTI con altra impresa in possesso di OS4 almeno classifica I, per cui a tal proposito chiediamo se è bastevole che il prescritto sopralluogo venga effettuato dalla sola capogruppo;
2) nel bando-disciplinare a pag.27 nella griglia di attribuzione del punteggio B sembra che i sottocapitoli B1 e B2 abbiano la stessa descrizione. E' un refuso?
Distinti Saluti.
11/04/2019 12:56
Risposta
In riferimento al quesito posto:
- il sopralluogo può essere efettuato solo dall'impresa capogruppo 
- per il criterio B.1 e B.2 erano state ommesse le parole "qualitatitva" e "qauntitativa" a cui è stato già posto rimedio con specifico chiarimento
02/04/2019 09:37
Quesito #12
Buongiorno, con  la presente Vi inviamo quesiti per quanto in appresso:
  1. 1 - Nel disciplinare (pag. 27) la descrizione dei criteri B1 e B2 sono identiche: è un refuso?
    2 - Nel disciplinare (pag. 26) la descrizione dei criterio C parla di migliorie legate all’impianto di illuminazione nell’area di ubicazione dei fabbricati mentre nella descrizione estesa del medesimo criterio (pag. 27) non si fa riferimento all’illuminazione ma soltanto a una riduzione degli oneri manutentivi: a cosa devono essere riferiti gli oneri manutentivi da ridurre?
    3 - Sulla relazione ex L.10/91 i vetri degli infissi vengono indicati con Trasmittanza Ug=1,9 W/mqK e l’infisso completo con Trasmittanza Uw=1,85 W/mqK  mentre sulla relazione generale di progetto (Elab. 02) si riporta  Ug =1,3 W/mqK e Uw=0,9 W/mqK come valori a base di gara. Questa seconda coppia di valori risulta non conseguibile con le caratteristiche prestazionali degli infissi a base di gara, si chiede pertanto se i valori corretti di cui tener conto devono essere quelli riportati nella relazione ex L. 10/91.
Distinti saluti
11/04/2019 13:03
Risposta
In riferimento ai qusiti:
- per il quesito 1 si rimanda al chiarimento pubblicato 
- per il quesito 2 si specifica che il criterio C è il seguente "Miglioramento delle soluzioni tecniche e tecnologiche finalizzate ad un miglioramento dell’illuminazione nell’ambito dell’area di ubicazione dei fabbricati con riduzione degli oneri manutentivi a carico dell’offerente per i primi due anni". DA cui ciascun concorrete potrà liberamente indicare delle soluzioni (qualunque) le soluzioni tecniche e tecnologiche finalizzate ad un miglioramento dell’illuminazione con riduzione degli oneri manutentivi. 

- per il quesito 3 si è fatta esplicita richiesta al progettista per il tramite del RUP
03/04/2019 09:39
Quesito #13
Buongiorno, nella griglia relativa ai sub-criteri lettera "B"  Miglioramento delle soluzioni tecniche ecc. abbiamo i Punti B1 e B2  identici....è corretto ?
11/04/2019 13:03
Risposta
vedi quanto già pubblicato 
04/04/2019 10:44
Quesito #14
Buongiorno, con la presente si richiede il calcolo esatto per il calcolo dei punteggi sull'offerta economica, se bilineare.
11/04/2019 13:12
Risposta
il calcolo dell'offerta economica è di tipo lineare
04/04/2019 13:35
Quesito #15
Buongiorno, si pongono i seguenti quesiti:

A pag. 26 l’elemento di valutazione C. riporta la presente descrizione: “Miglioramento delle soluzioni tecniche e tecnologiche finalizzate ad un miglioramento dell’illuminazione nell’ambito dell’area di ubicazione dei fabbricati con riduzione degli oneri manutentivi a carico dell’offerente per i primi due anni”.
               
Nella tabella di pag. 27, in cui vengono esplicitati i sub-criteri, il punto C. è così definito: “Miglioramento delle soluzioni tecniche e tecnologiche previste nel progetto finalizzate ad una riduzione degli oneri manutentivi. Le proposte vanno espresse nel rispetto dei pareri già acquisiti”
Si chiede, quindi, quale sia la corretta espressione dell’elemento C. a cui far riferimento nella proposta migliorativa.
In particolare si chiede di esplicitare se la riduzione degli oneri manutentivi è riferita alla scelta dei materiali o al miglioramento dell’illuminazione.
  • Nel Capitolato Speciale d’Appalto posto a base di gara sono esplicitati specifici prodotti e specifici materiali. I criteri riportati nel Disciplinare di gara chiedono varie tipologie di miglioramento (contenimento dei consumi e delle risorse ambientali oltre che per il        miglioramento del pregio tecnico) che necessariamente comportano una modifica del materiale stesso al fine di ottenere il miglioramento richiesto.
               In base a tali considerazioni, si chiede pertanto se i materiali possono essere modificati dimostrando il miglioramento dal punto di vista tecnico o devono rimanere quelli scelti a base di gara.

In attesa di riscontro, si porgono
cordiali saluti. 
 
11/04/2019 13:23
Risposta
In riferimento al quesito posto si specifica che è facoltà del concorrente proporre tutte le soluzioni (ecniche e tecnologiche) la cui finalità è quella di migliorare l'illumnazione per conseguire  una riduzione degli oneri manutentivi. Per quanto acceratato non ci sono pareri, autorizzazioni o altro rilaciato per l'impianto di illuminazione. 

In riferimento ai materiali si fa presente che l'impresa ha libero arbitrio nella scelta dei materiali purchè idonei, rispondenti ai dettami normativi e garantiscano un miglioramento. In merito si richiama il principio di equivalenza di cui all'art. 68 del D.Lgs. 50/2016 
 

 
05/04/2019 09:49
Quesito #16
Buongiorno
a seguito della proroga dei termini e della rettifica del subcriterio B.2 relativo l'Offerta Migliorativa, visto che l'impresa ha già ritirato il CD-ROM contenente i file editabili del progerro, si richiede il file editabile a base di gara dell'attestato dell'APE. 
Rimanendo in attesa di Vs riscontro, porgiamo Cordiali Saluti.

 
11/04/2019 13:33
Risposta
si specifica che si è proceduto ad inoltrare formale richiesta del documento (files della documentazione afferente alla diagnosi energetica) ed il software utilizzato da mettere a disposizone dei concorrenti, che comprano o che hanno comprato il CD contfentet i files in formato editabile. al RUP che a sua volta farà richiesta al progettista.
 
08/04/2019 17:42
Quesito #17
Buonasera
si chiede con la presente il motivo per cui non è consentito subappaltare al 100% le opere rientranti nella categoria OS4 (ovviamente ricoprendo il relativo importo con la prevalente), visto che tutte le categorie SIOS - così come previsto per Legge e per lo stesso principio dell'avvalimento - sono interamente subappaltabili se la loro incidenza non supera il 10% dell'importo complessivo. 
Rimanendo in attesa di Vs riscontro, porgiamo Cordiali Saluti.
11/04/2019 13:34
Risposta
L’art. 3 del codice al  comma 1 lett. oo-ter) del d.lgs. n. 50/2016, introdotto con il D.Lgs. 56/2017,  ha introdotto la definizione di «lavori di categoria scorporabile»,
Dalla lettura del citato comma si desume che la categoria dei lavori è scorporabile se ricorrere di uno dei tre casi:
  • lavori di importo superiore al 10 per cento dell’importo complessivo dell’opera o lavoro,
  • lavoro di importo superiore a 150.000 euro
  • lavoro appartenenti alle categorie di cui all'articolo 89, comma 11
In relazione al terzo punto elenco si specifica che le citate categorie sono state esplicitate con la pubblicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti del 10 novembre 2016 n. 248 e pubblicato sulla G.U. n. 3 del 4 gennaio 2017
Dalla lettura dell’art. 1 del citato DM al comma 2 si rileva che “2. Ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice il presente decreto individua, in particolare, le opere per le quali non è ammesso l'avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice.
L’ufficio per  quanto sopra, ed in applicazione del principio che ciò che non è vietato è ammesso,ha ritenuto applicabile la seguente regola:
  • le lavorazioni di cui al citato DM 248/2016, a prescindere dal valore,  sono sempre scorporabili e sono a qualificazione obbligatoria.
  • Nel caso di categorie di cui al citato DM 248/2016 di valore inferiore al dieci per cento dell'importo totale dei lavori è ammesso l’istituto dell’avvalimento
  • l’eventuale sub appalto non può superare il 30% dell’importo delle opere
Per quanto sopra riportato l’applicazione dell’istituto dell’avvalimento consente di non limitare la partecipazione alla gara. Inoltre considerato che il C.E.L. verrà emesso a favore dell’impresa ausiliata con conseguente qualificazione delle stessa, per l’importo delle lavorazioni eseguite, nelle categorie di lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. Per il caso di specie nella categoria OS4.  
Si evidenzia inoltre che l’utilizzo dell’istituto del subappalto apparentemente risulta analogo all’istituto dell’avvalimento ma esiste di fatto una sostanziale differenza.
Infatti nel caso del sub appalto la responsabilità delle lavorazione nei confronti della stazione appaltare è dell’impresa principale. Nel caso dell’utilizzo dell’istituto la società ausiliaria e la società ausiliata sono solidalmente responsabile nei confronti della stazione appaltante per l’esecuzione del contratto. Quindi l’ente ha una doppia garanzia.
Pertanto si ritiene che nel caso di specie non possa essere autorizzato il sub appalto per il valore del 100% della lavorazione in categoria OS 4.
10/04/2019 10:55
Quesito #18
I VALORI DA INDICARE NEL FOGLIO DI CALCOLO EXCEL DEVONO ESSERE SUPPORTATI DA CALCOLI TECNICI A FIRMA DI TECNICO ABILITATO O SEMPLICEMENTE DICHIARATI DALL'IMPRESA CONCORRENTE ?
11/04/2019 13:38
Risposta
I valori da riportare nel foglio excell devono essere suportati da apposita APE redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato. Si rammenta che i dati dell'APE devono necesasriamente essere milgiorativi di quelli presenti sull'APE post intervento presenti nei documenti di gara (files della diagnosi eneregetica)
 
12/04/2019 17:28
Quesito #19
Buongiorno,
nella creazione del Passoe il CIG della gara non risulta generato.
 
15/04/2019 09:44
Risposta
Buongiorno il Cig è stato perfezionato il 12.04.2019 quindi nell'arco di 24/48 h il sistema consentirà le operazione di pagamento e rilascio PassOE.
11/04/2019 18:12
Quesito #20
CON LA PRESENTE SI COMUNICA CHE AD OGGI NON E' POSSIBILE EFFETTUARE IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO E GENERARE IL PASSOE SUL SITO DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA POICHè SEGNALA : [50002] Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. È opportuno contattare la stazione appaltante.  -  Il CIG indicato non esiste o non è stato ancora definito 
Restando in attesa, distinti saluti 
15/04/2019 09:44
Risposta
Buongiorno il Cig è stato perfezionato il 12.04.2019 quindi nell'arco di 24/48 h il sistema consentirà le operazione di pagamento e rilascio PassOE.
17/04/2019 12:26
Quesito #21
Buongiorno,
volendo partecipare in RTI di tipo Verticale si richiede in che modo unire i file finali prodotti dalle singole imprese come indicato al punto 1.2.2. lett.c, dopo che, ognuno separatamente mandatario e mandante, ha prodotto il proprio file della documentazione firmato nei singoli file, zippato e di nuovo firmato.
Distinti Saluti
19/04/2019 11:53
Risposta
dalla lettura del quesito questo ufficio intende quanto segue:

i documenti generati da ogni singola impresa costituente l'ati come devono essere caricati sulla piattaforma.

se è corretta la lettura data al quesito la soluzione è:

salvare tutti i file delle imprese in una unica cartella. Comprimere la cartella (rar, zip o altro). firmare il file compresso e caricare sulla piattaforma

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