Inviato esito
Comune di Casalvieri
Visualizza partecipanti
sottraendo ai costi di SMALTIMENTI PER CONFERIMENTI RIFIUTI A IMPIANTI AUTORIZZATI stimati in € 294.456,00, i ricavi delle frazioni valorizzabili per i cinque anni ordinari riconosciuti alla ditta appaltatrice pari alla somma stimata di € 156.668,32, già decurtati del fattore di sharing (0,84) a favore dell’ente per i cinque anni ordinari riconosciuti alla ditta appaltatrice. (Cfr. QTE)”
Nel QTE, allegato 4 dei documenti di gara, nella parte superiore vi è la riga:
Costi smaltimenti detratti dei ricavi decurtati del valore di sharing € 137.787,68
Nel quadro inferiore vi sono le seguenti righe:
di cui SMALTIMENTI PER CONFERIMENTI RIFIUTI A IMPIANTI AUTORIZZATI € 294.456,00
PROVENTI STIMATI RACCOLTA DIFFERENZIATA COMPLESSIVI -€ 186.509,90
di cui PROVENTI DELL'APPALTATORE -€ 156.668,32
PROVENTI DELL'ENTE -€ 29.841,58
Inoltre, sempre nel QTE vi sono i quadri economici per ogni anno della durata dell’appalto, nei quali vengono conteggiati nella parte “TOTALE SMALTIMENTI” i costi per lo smaltimento della frazione secco residuo e dell’organico, che vengono posti a carico dell’aggiudicatario, con la detrazione dei ricavi CONAI per le frazioni differenziate valorizzabili (carta, plastica, vetro, lattine).
Invece, nell’Art.3, comma 4 del CSA, si legge che:
Saranno a carico della Società appaltatrice gli oneri della selezione delle frazioni differenziate, nonché i ricavi conseguenti così come per gli oneri dello smaltimento e/o recupero degli ingombranti e dei RAEE e di ogni altra tipologia di rifiuto, ad eccezione degli oneri dello smaltimento e/o recupero della frazione residuale indifferenziata e della frazione umida dei RU raccolti che rimangono a carico dell’Ente appaltante.
Quanto premesso si chiede di chiarire:
Quanto premesso, si chiede di chiarire quale sia l’importo complessivo del valore del contratto, esclusa l’IVA al 10%, e le voci che lo compongono.
Inoltre, il costo del personale di cui al citato cap.4.3.1 della Relazione Tecnica, è calcolato in complessivi € 164.901,12 con i detti superiori livelli retribuitivi, mentre nel QTE, Allegato 4 ai documenti di gara, il costo annuo del personale -indicato nei quadri economici per ogni anno dell’appalto- è calcolato in € 183.720,81/anno.
Pertanto, si chiede di chiarire:
-nella successiva tabella n.8 il numero complessivo è di 121, pari al numero indicato nell’allegato 2B degli atti di gara;
-nel MUD 2021 del Comune di Casalvieri è indicato il numero di 215.
Si richiede di precisare il numero, stimato e previsto annualmente, di eventi, fiere, manifestazioni, o altro, e di cui all’Art.43 del CSA, in occasione delle quali l’impresa deve provvedere alla raccolta dei RSU, ed alla pulizia e spazzamento delle strade e delle aree interessate.
Inoltre, per quanto riguarda la regolazione del pagamento dei detti costi, la stazione appaltante ha precisato che:
Pertanto, si chiede di chiarire e precisare:
se l’importo delle note di credito che dovrà emettere l’aggiudicatario a favore del Comune per l’importo dei costi di trattamento e smaltimento delle frazioni indifferenziato ed organico, e quindi l’importo delle conseguenti detrazioni dalle liquidazioni del canone d’appalto, resta confinato e limitato alla somma complessiva di € 137.787,68 come indicata nel QTE quali “Costi smaltimenti detratti dei ricavi, decurtati del valore di sharing”, ovvero alla somma che risulterà a seguito del ribasso d’asta sul totale di € 1.823.502,11.
Si chiede di chiarire e precisare:
Gara #775
GARA SUA 21/2023 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO AGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI, NON DIFFERENZIATI E ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA.- COMUNE DI CASLAVIERIInformazioni appalto
17/02/2023
Aperta
Servizi
€ 1.837.844,11
Categorie merceologiche
90
-
Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali
Lotti
Inviato esito
1
9500204858
Qualità prezzo
GARA SUA 21/2023 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO AGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI, NON DIFFERENZIATI E ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA.- COMUNE DI CASLAVIERI
GARA SUA 21/2023 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO AGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI, NON DIFFERENZIATI E ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA.- COMUNE DI CASLAVIERI
€ 1.823.502,11
€ 0,00
€ 14.342,00
€ 1.687.952,24
170 16/08/2023
Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
---|---|---|
01737790830 | CARUTER SRL |
Scadenze
18/03/2023 12:00
24/03/2023 10:00
24/03/2023 10:30
Avvisi
Allegati
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16.54 kB | |
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15.44 kB | |
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655.04 kB | |
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5.94 MB |
Chiarimenti
02/03/2023 10:12
Quesito #1
Buongiorno,
in riferimento al requisito richiesto al Punto 3.4.3 lettera e) pag. 32 del Disciplinare di gara, si prega di indicare le possibili misure equivalenti relative al possesso della certificazione Etica SA 8000.
Distinti saluti
in riferimento al requisito richiesto al Punto 3.4.3 lettera e) pag. 32 del Disciplinare di gara, si prega di indicare le possibili misure equivalenti relative al possesso della certificazione Etica SA 8000.
Distinti saluti
03/03/2023 09:15
Risposta
In riferimento al quesito posto si specifica che è onere dell'operatore economico dimostrare l'equivalenza tra quanto richiesto dal bando e quanto posseduto e/o effettivamente documentato circa il rispetto delle convenzioni internazionali ovvero l’integrazione degli aspetti sociali, con onere dell'ufficio di accettare la equivalenza o respingerla e quindi escludere il concorrente.
SI rammenta che trattandosi di requisito di ammissione è consentito ricorrere all'istituto dell'avvalimento.
SI rammenta che trattandosi di requisito di ammissione è consentito ricorrere all'istituto dell'avvalimento.
07/03/2023 14:55
Quesito #2
Buonasera,
in riferimento al possesso della Certificazione ETICA SA 8000, come requisito di capacità tecnica e professionale, si chiede di specificare se il modello organizzativo e di gestione D.lgs 231/2001, può soddisfare e sostituire la certificazione richiesta, o in alternativa se è possibile far ricorso all’istituto dell’avvalimento.
Rimanendo in attesa
Cordialità
in riferimento al possesso della Certificazione ETICA SA 8000, come requisito di capacità tecnica e professionale, si chiede di specificare se il modello organizzativo e di gestione D.lgs 231/2001, può soddisfare e sostituire la certificazione richiesta, o in alternativa se è possibile far ricorso all’istituto dell’avvalimento.
Rimanendo in attesa
Cordialità
13/03/2023 11:38
Risposta
In riferimento al quesito posto si specifica che è onere dell'operatore economico dimostrare l'equivalenza tra quanto richiesto dal bando e quanto posseduto e/o effettivamente documentato circa il rispetto delle convenzioni internazionali ovvero l’integrazione degli aspetti sociali, con onere dell'ufficio di accettare la equivalenza o respingerla e quindi escludere il concorrente.
SI rammenta che trattandosi di requisito di ammissione è consentito ricorrere all'istituto dell'avvalimento.
SI rammenta che trattandosi di requisito di ammissione è consentito ricorrere all'istituto dell'avvalimento.
08/03/2023 09:45
Quesito #3
11. Nel disciplinare di gara viene richiesto all’art. 3.4.3.e) sui “Requisiti Di Capacità Tecnica E Professionale” il possesso della certificazione ETICA SA 8000 RESPONSABILITA SOCIALE D’IMPRESA.- Social Accountability per i servizi oggetto dell’appalto.La norma specifica anche che “al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 87, comma 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali”.
L’espressa previsione della possibilità di fornire altre prove documentali rispetto alla Certificazione Etica SA 8000 è coerente con la giurisprudenza amministrativa, secondo la quale:
“proprio riguardo alla legittimità di clausola disciplinare che prescriva il possesso della certificazione SA 8000, è stato precisato che: “…si deve quindi riconoscere alle imprese partecipanti a gare d'appalto di provare con ogni mezzo ciò che costituisce oggetto della certificazione richiesta dalla stazione appaltante, pena altrimenti, in primo luogo, l'introduzione di una causa amministrativa di esclusione in contrasto con una chiara disposizione di legge […] Nel caso citato il disciplinare richiedeva la certificazione SA 8000 quale requisito di partecipazione, ma il ragionamento è valido anche per il caso in cui le certificazioni siano richieste dalla stazione appaltante per l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo: quel che conta per l’amministrazione aggiudicatrice è l’effettivo possesso dei requisiti di qualità aziendale ovvero, in relazione alla certificazione SA 8000, il rispetto delle norme sulla responsabilità sociale delle imprese” (Consiglio di Stato, V, sent. 2455/2020).
Anche l’ANAC conferma la necessaria possibilità di presentare prove alternative rispetto alla certificazione SA 8000:
“Ritenuto, pertanto, che la stazione appaltante non potesse richiedere la certificazione SA8000 o altra certificazione equipollente ai fini della partecipazione alla procedura di gara, bensì piuttosto la “Dichiarazione di conformità a standard minimi sociali” in allegato al contratto o capitolato speciale d’appalto come condizione di esecuzione contrattuale” (ANAC, Delibera n. 467 del 16 giugno 2021).
La scrivente ha già avviato la pratica volta ad ottenere la certificazione, ma l’iter non si concluderà entro il termine di presentazione delle offerte.
Si chiede di specificare quali “altre prove documentali" siano ammesse ai sensi a comprova del requisito.
In particolare, si chiede se è ritenuta idonea e sufficiente allo scopo:
-la dichiarazione rilasciata da un Organismo di certificazione accreditato che attesta che la concorrente ha già avviato la pratica volta ad ottenere la certificazione o se occorra altro:
-l’allegazione del modello di organizzazione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001 di cui è dotata la concorrente;
-l’allegazione del Codice Etico di cui è dotata la concorrente, ritenuto particolarmente rilevante al fine di comprovare “il rispetto delle norme sulla responsabilità sociale delle imprese” richiesto dal Consiglio di Stato.
L’espressa previsione della possibilità di fornire altre prove documentali rispetto alla Certificazione Etica SA 8000 è coerente con la giurisprudenza amministrativa, secondo la quale:
“proprio riguardo alla legittimità di clausola disciplinare che prescriva il possesso della certificazione SA 8000, è stato precisato che: “…si deve quindi riconoscere alle imprese partecipanti a gare d'appalto di provare con ogni mezzo ciò che costituisce oggetto della certificazione richiesta dalla stazione appaltante, pena altrimenti, in primo luogo, l'introduzione di una causa amministrativa di esclusione in contrasto con una chiara disposizione di legge […] Nel caso citato il disciplinare richiedeva la certificazione SA 8000 quale requisito di partecipazione, ma il ragionamento è valido anche per il caso in cui le certificazioni siano richieste dalla stazione appaltante per l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo: quel che conta per l’amministrazione aggiudicatrice è l’effettivo possesso dei requisiti di qualità aziendale ovvero, in relazione alla certificazione SA 8000, il rispetto delle norme sulla responsabilità sociale delle imprese” (Consiglio di Stato, V, sent. 2455/2020).
Anche l’ANAC conferma la necessaria possibilità di presentare prove alternative rispetto alla certificazione SA 8000:
“Ritenuto, pertanto, che la stazione appaltante non potesse richiedere la certificazione SA8000 o altra certificazione equipollente ai fini della partecipazione alla procedura di gara, bensì piuttosto la “Dichiarazione di conformità a standard minimi sociali” in allegato al contratto o capitolato speciale d’appalto come condizione di esecuzione contrattuale” (ANAC, Delibera n. 467 del 16 giugno 2021).
La scrivente ha già avviato la pratica volta ad ottenere la certificazione, ma l’iter non si concluderà entro il termine di presentazione delle offerte.
Si chiede di specificare quali “altre prove documentali" siano ammesse ai sensi a comprova del requisito.
In particolare, si chiede se è ritenuta idonea e sufficiente allo scopo:
-la dichiarazione rilasciata da un Organismo di certificazione accreditato che attesta che la concorrente ha già avviato la pratica volta ad ottenere la certificazione o se occorra altro:
-l’allegazione del modello di organizzazione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001 di cui è dotata la concorrente;
-l’allegazione del Codice Etico di cui è dotata la concorrente, ritenuto particolarmente rilevante al fine di comprovare “il rispetto delle norme sulla responsabilità sociale delle imprese” richiesto dal Consiglio di Stato.
13/03/2023 11:38
Risposta
In riferimento al quesito posto si specifica che è onere dell'operatore economico dimostrare l'equivalenza tra quanto richiesto dal bando e quanto posseduto e/o effettivamente documentato circa il rispetto delle convenzioni internazionali ovvero l’integrazione degli aspetti sociali, con onere dell'ufficio di accettare la equivalenza o respingerla e quindi escludere il concorrente.
SI rammenta che trattandosi di requisito di ammissione è consentito ricorrere all'istituto dell'avvalimento.
SI rammenta che trattandosi di requisito di ammissione è consentito ricorrere all'istituto dell'avvalimento.
13/03/2023 10:01
Quesito #4
Quesito 1.
Si chiede di precisare qual’è l’attività premiante di cui al criterio F ( Relazione descrittiva delle attività proposte per ridurre il compostaggio domestico).
Quesito 2.
In considerazione che l’azienda potrebbe non disporre dei mezzi necessari per svolgere il servizio e, quindi, acquisirli solamente dopo l’aggiudicazione, si chiede di precisare se l’obbligo di indicazione dell’anno di immatricolazione e numero identificativo della targa di ciascun veicolo impiegato (cfr. art.34 del CSA) sia un refuso.
Saluti
Si chiede di precisare qual’è l’attività premiante di cui al criterio F ( Relazione descrittiva delle attività proposte per ridurre il compostaggio domestico).
Quesito 2.
In considerazione che l’azienda potrebbe non disporre dei mezzi necessari per svolgere il servizio e, quindi, acquisirli solamente dopo l’aggiudicazione, si chiede di precisare se l’obbligo di indicazione dell’anno di immatricolazione e numero identificativo della targa di ciascun veicolo impiegato (cfr. art.34 del CSA) sia un refuso.
Saluti
13/03/2023 11:49
Risposta
In merito al quesito n. 1 è l’operatore economico che deve definire le attività che, a giudizio dello stesso, possano determinare una riduzione del conferimento del compostaggio domestico.
Un eventuale indirizzo determinerebbe:
In merito al quesito n. 2 si rimanda a quanto previsto a pag. 28 del CSA ossia:
“Si specifica che in riferimento ai mezzi indicati nell’All.5, il concorrente potrà dimostrare il possesso del requisito attraverso la dichiarazione attestante il possesso, oppure è consentita la dichiarazione di impegno a disporre, prima della firma del contratto, dei mezzi necessari all’esecuzione del servizio, o in caso di avvio d’urgenza, prima dell’inizio del servizio.“
Un eventuale indirizzo determinerebbe:
- l’introduzione di un nuovo criterio con obbligo di posticipare la scadenza del bando di gara
- un appiattimento delle offerte in quanto tutti i partecipanti probabilmente offrirebbero la stessa soluzione
In merito al quesito n. 2 si rimanda a quanto previsto a pag. 28 del CSA ossia:
“Si specifica che in riferimento ai mezzi indicati nell’All.5, il concorrente potrà dimostrare il possesso del requisito attraverso la dichiarazione attestante il possesso, oppure è consentita la dichiarazione di impegno a disporre, prima della firma del contratto, dei mezzi necessari all’esecuzione del servizio, o in caso di avvio d’urgenza, prima dell’inizio del servizio.“
07/03/2023 16:48
Quesito #5
- Nel cap. 2.2. del disciplinare di gara “QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO”, si legge che:
sottraendo ai costi di SMALTIMENTI PER CONFERIMENTI RIFIUTI A IMPIANTI AUTORIZZATI stimati in € 294.456,00, i ricavi delle frazioni valorizzabili per i cinque anni ordinari riconosciuti alla ditta appaltatrice pari alla somma stimata di € 156.668,32, già decurtati del fattore di sharing (0,84) a favore dell’ente per i cinque anni ordinari riconosciuti alla ditta appaltatrice. (Cfr. QTE)”
Nel QTE, allegato 4 dei documenti di gara, nella parte superiore vi è la riga:
Costi smaltimenti detratti dei ricavi decurtati del valore di sharing € 137.787,68
Nel quadro inferiore vi sono le seguenti righe:
di cui SMALTIMENTI PER CONFERIMENTI RIFIUTI A IMPIANTI AUTORIZZATI € 294.456,00
PROVENTI STIMATI RACCOLTA DIFFERENZIATA COMPLESSIVI -€ 186.509,90
di cui PROVENTI DELL'APPALTATORE -€ 156.668,32
PROVENTI DELL'ENTE -€ 29.841,58
Inoltre, sempre nel QTE vi sono i quadri economici per ogni anno della durata dell’appalto, nei quali vengono conteggiati nella parte “TOTALE SMALTIMENTI” i costi per lo smaltimento della frazione secco residuo e dell’organico, che vengono posti a carico dell’aggiudicatario, con la detrazione dei ricavi CONAI per le frazioni differenziate valorizzabili (carta, plastica, vetro, lattine).
Invece, nell’Art.3, comma 4 del CSA, si legge che:
Saranno a carico della Società appaltatrice gli oneri della selezione delle frazioni differenziate, nonché i ricavi conseguenti così come per gli oneri dello smaltimento e/o recupero degli ingombranti e dei RAEE e di ogni altra tipologia di rifiuto, ad eccezione degli oneri dello smaltimento e/o recupero della frazione residuale indifferenziata e della frazione umida dei RU raccolti che rimangono a carico dell’Ente appaltante.
Quanto premesso si chiede di chiarire:
- Se i costi di smaltimento della frazione secco residuo e della frazione organico sono a carico dell’Ente Comunale o a carico dell’aggiudicatario;
- Qual è l’importo dei ricavi CONAI che la stazione appaltante intende detrarre dal valore complessivo del contratto, se € 137.787,68 oppure € 156.668,32;
- Nel Disciplinare è indicato il valore complessivo del contratto in € 2.021.628,52 € (per i 5 anni e proroga 6 mesi), IVA ESCLUSA.
Quanto premesso, si chiede di chiarire quale sia l’importo complessivo del valore del contratto, esclusa l’IVA al 10%, e le voci che lo compongono.
- Nel quadro del personale di cui all’allegato n.3 dei documenti di gara, viene indicato il livello retributivo 1B del CCNL dei n.4 lavoratori che hanno diritto all’applicazione della clausola sociale; invece, nel quadro sottostante contenente la dotazione minima del personale (che è identico al quadro del personale di cui al cap.4.3.1 della Relazione Tecnica) i livelli retributivi indicati sono superiori per tutte le unità lavorative (1A, 2B, 2A e 3A).
Inoltre, il costo del personale di cui al citato cap.4.3.1 della Relazione Tecnica, è calcolato in complessivi € 164.901,12 con i detti superiori livelli retribuitivi, mentre nel QTE, Allegato 4 ai documenti di gara, il costo annuo del personale -indicato nei quadri economici per ogni anno dell’appalto- è calcolato in € 183.720,81/anno.
Pertanto, si chiede di chiarire:
- Qual è il livello retributivo attuale dei dipendenti che usufruiscono della clausola sociale;
- Qual è il costo annuo del personale.
- Si richiede di precisare il numero complessivo dei componenti delle n.1768 UD indicate a pag.22 della Relazione Tecnica.
- Si richiede di precisare il numero delle UND oggetto del servizio di raccolta in quanto:
-nella successiva tabella n.8 il numero complessivo è di 121, pari al numero indicato nell’allegato 2B degli atti di gara;
-nel MUD 2021 del Comune di Casalvieri è indicato il numero di 215.
- Si richiede di pubblicare i flussi di raccolta mensili delle frazioni di RSU, ai fini del dimensionamento del servizio, in quanto la Relazione Tecnica specifica che l’offerta tecnica deve contenere le proposte per “il miglioramento dei servizi di raccolta e igiene nel periodo estivo con particolare riferimento alle utenze dei cittadini residenti altrove che però trascorrono l’estate nel comune di Casalvieri, elemento che cambia parzialmente le quantità medie raccolte durante i restanti 8 mesi dell’anno e di cui l’operatore economico nell’offerta tecnica proposta dovrà tenerne conto”.
- Si richiede di precisare se l’automezzo di proprietà dell’amministrazione comunale sarà concesso “in usufrutto” all’appaltatore (CSA, art.34 comma 6) a titolo gratuito (salvi gli oneri di manutenzione e gestione), oppure a titolo oneroso con la corresponsione di un canone annuo.
- Si richiede di precisare se l’attrezzatura già in uso presso le UD e le UND (e per la quale non è prevista la fornitura – Art. 35 del CSA) ricomprende anche i contenitori/mastelli per la raccolta della frazione organica, in considerazione del fatto che nella Relazione Tecnica viene precisato che tale frazione all’attualità non viene raccolta, e che invece il CSA prevede sia oggetto del servizio di raccolta (art.2 comma 2.2)
- Si richiede di precisare se l’attrezzatura già in uso presso le UD e le UND (e per la quale non è prevista la fornitura – Art. 35 del CSA) sia già dotata di etichettate con codici parlanti e Tag RFID, per consentire la rilevazione e lettura con le apparecchiature che lo stesso CSA prevede debbano essere istallate sui mezzi di utilizzati per il servizio (CSA, art.34, comma 16).
Si richiede di precisare il numero, stimato e previsto annualmente, di eventi, fiere, manifestazioni, o altro, e di cui all’Art.43 del CSA, in occasione delle quali l’impresa deve provvedere alla raccolta dei RSU, ed alla pulizia e spazzamento delle strade e delle aree interessate.
14/03/2023 14:24
Risposta
Quesito Originale:
sottraendo ai costi di SMALTIMENTI PER CONFERIMENTI RIFIUTI A IMPIANTI AUTORIZZATI stimati in € 294.456,00, i ricavi delle frazioni valorizzabili per i cinque anni ordinari riconosciuti alla ditta appaltatrice pari alla somma stimata di € 156.668,32, già decurtati del fattore di sharing (0,84) a favore dell’ente per i cinque anni ordinari riconosciuti alla ditta appaltatrice. (Cfr. QTE)”
Nel QTE, allegato 4 dei documenti di gara, nella parte superiore vi è la riga:
Costi smaltimenti detratti dei ricavi decurtati del valore di sharing € 137.787,68
Nel quadro inferiore vi sono le seguenti righe:
di cui SMALTIMENTI PER CONFERIMENTI RIFIUTI A IMPIANTI AUTORIZZATI € 294.456,00
PROVENTI STIMATI RACCOLTA DIFFERENZIATA COMPLESSIVI -€ 186.509,90
di cui PROVENTI DELL'APPALTATORE -€ 156.668,32
PROVENTI DELL'ENTE -€ 29.841,58
Inoltre, sempre nel QTE vi sono i quadri economici per ogni anno della durata dell’appalto, nei quali vengono conteggiati nella parte “TOTALE SMALTIMENTI” i costi per lo smaltimento della frazione secco residuo e dell’organico, che vengono posti a carico dell’aggiudicatario, con la detrazione dei ricavi CONAI per le frazioni differenziate valorizzabili (carta, plastica, vetro, lattine).
Invece, nell’Art.3, comma 4 del CSA, si legge che:
Saranno a carico della Società appaltatrice gli oneri della selezione delle frazioni differenziate, nonché i ricavi conseguenti così come per gli oneri dello smaltimento e/o recupero degli ingombranti e dei RAEE e di ogni altra tipologia di rifiuto, ad eccezione degli oneri dello smaltimento e/o recupero della frazione residuale indifferenziata e della frazione umida dei RU raccolti che rimangono a carico dell’Ente appaltante.
Quanto premesso si chiede di chiarire:
Premesso che i costi di trattamento della frazione secca residua e della frazione organica possono essere corrisposti solo dal comune essendo socio della società SAF Spa, mentre sono a carico dell’affidatario i costi di raccolta e trasferimento.
Per quanto sopra si specifica quanto segue:
Si è proceduto alla definizione dei costi complessivi del servizio di raccolta rifiuti includendo anche il costo per l’impianto di trattamento delle frazioni di cui al quesito posto. Così facendo l’ufficio dell’ente ha conoscenza del dato economico complessivo da ripartire tra gli utenti secondo le disposizioni della vigente normativa.
Da cui:
Il valore complessivo dei ricavi – art. 3 comma 5 - è pari a 186.509,90, a cui dovrà essere sottratta la quota di sharing da conferire all’ente secondo il piano economico finanziario vigente.
Quanto premesso, si chiede di chiarire quale sia l’importo complessivo del valore del contratto, esclusa l’IVA al 10%, e le voci che lo compongono.
Risposta
Come già riportato nella prima pagina del Disciplinare di gara il valore del contratto, da non confondere con il valore richiesto dall’art. 35 c. 4 del D.Lgs. 50/2016, ammonta a:
Escluso iva e proroga.
Si specifica altresì che in detto canone è compresa la stima per i costi di trattamento della frazione secca residua e della frazione organica che sono a carico del comune come meglio specificato con la risposta n. 1 a del presente quesito.
Il livello indicato nella prima tabella dell’Allegato 3 è riferito al personale oggetto di clausole sociali. I livelli indicati nella tabella sottostante dell’Allegato 3 sono quelli che l’appalto prevede per l’esecuzione del servizio richiesto ed oggetto di gara.
Inoltre, il costo del personale di cui al citato cap.4.3.1 della Relazione Tecnica, è calcolato in complessivi € 164.901,12 con i detti superiori livelli retribuitivi, mentre nel QTE, Allegato 4 ai documenti di gara, il costo annuo del personale -indicato nei quadri economici per ogni anno dell’appalto- è calcolato in € 183.720,81/anno.
Pertanto, si chiede di chiarire:
L’attuale livello retributivo dei dipendenti oggetto di clausola sociale è quello indicato nella prima tabella dell’allegato 3, come dichiarato dall’attuale operatore economico. Il servizio oggetto di gara dovrà prevedere i livelli e le retribuzioni indicate nella seconda tabella dell’Allegato 3.
Il costo annuo del personale è dettagliato nell’Allegato 4 e comprende sia le unità dedicate alla raccolta, allo spazzamento e all’intera gestione del servizio oggetto di gara.
Il numero delle UD come indicato nella Relazione Tecnica pag. 20 e nell’allegato 2° è pari a 1635 per un totale di 2.612 componenti.
-nella successiva tabella n.8 il numero complessivo è di 121, pari al numero indicato nell’allegato 2B degli atti di gara;
Risposta
NUMERO COMPLESSIVO UND E’ PARI A 121, il valore di 133 è un’errata corrige
-nel MUD 2021 del Comune di Casalvieri è indicato il numero di 215.
Rispsota
I dati disponibili sono solo su base annua e possono essere consultati su catasto rifiuti di ISPRA
I mezzi verranno concessi a titolo oneroso con la corresponsione di un canone annuo.
Il servizio oggetto di gara prevedere la raccolta dell’organico. Non sono previste nel quadro economico forniture di mastelli per la raccolta dell’organico che sono già in possesso dell’ente.
Al momento non ci sono etichette o codici già apposti sulle attrezzature, ma nel momento in cui entrerà in vigore la TARIP l’operatore economico aggiudicatario dovrà poter disporre di mezzi e attrezzature che consentano di effettuare tali letture.
Si richiede di precisare il numero, stimato e previsto annualmente, di eventi, fiere, manifestazioni, o altro, e di cui all’Art.43 del CSA, in occasione delle quali l’impresa deve provvedere alla raccolta dei RSU, ed alla pulizia e spazzamento delle strade e delle aree interessate.
Risposta
Come indicato nella relazione tecnica, pag. 23 “Pulizia e spazzamento delle aree pubbliche utilizzate per le manifestazioni pubbliche e/o patrocinate dall’Ente che occuperanno un massimo di 20 giorni annui per le quali l’ente provvederà a darne comunicazione alla ditta preventivamente”
- Nel cap. 2.2. del disciplinare di gara “QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO”, si legge che:
sottraendo ai costi di SMALTIMENTI PER CONFERIMENTI RIFIUTI A IMPIANTI AUTORIZZATI stimati in € 294.456,00, i ricavi delle frazioni valorizzabili per i cinque anni ordinari riconosciuti alla ditta appaltatrice pari alla somma stimata di € 156.668,32, già decurtati del fattore di sharing (0,84) a favore dell’ente per i cinque anni ordinari riconosciuti alla ditta appaltatrice. (Cfr. QTE)”
Nel QTE, allegato 4 dei documenti di gara, nella parte superiore vi è la riga:
Costi smaltimenti detratti dei ricavi decurtati del valore di sharing € 137.787,68
Nel quadro inferiore vi sono le seguenti righe:
di cui SMALTIMENTI PER CONFERIMENTI RIFIUTI A IMPIANTI AUTORIZZATI € 294.456,00
PROVENTI STIMATI RACCOLTA DIFFERENZIATA COMPLESSIVI -€ 186.509,90
di cui PROVENTI DELL'APPALTATORE -€ 156.668,32
PROVENTI DELL'ENTE -€ 29.841,58
Inoltre, sempre nel QTE vi sono i quadri economici per ogni anno della durata dell’appalto, nei quali vengono conteggiati nella parte “TOTALE SMALTIMENTI” i costi per lo smaltimento della frazione secco residuo e dell’organico, che vengono posti a carico dell’aggiudicatario, con la detrazione dei ricavi CONAI per le frazioni differenziate valorizzabili (carta, plastica, vetro, lattine).
Invece, nell’Art.3, comma 4 del CSA, si legge che:
Saranno a carico della Società appaltatrice gli oneri della selezione delle frazioni differenziate, nonché i ricavi conseguenti così come per gli oneri dello smaltimento e/o recupero degli ingombranti e dei RAEE e di ogni altra tipologia di rifiuto, ad eccezione degli oneri dello smaltimento e/o recupero della frazione residuale indifferenziata e della frazione umida dei RU raccolti che rimangono a carico dell’Ente appaltante.
Quanto premesso si chiede di chiarire:
- Se i costi di smaltimento della frazione secco residuo e della frazione organico sono a carico dell’Ente Comunale o a carico dell’aggiudicatario;
Premesso che i costi di trattamento della frazione secca residua e della frazione organica possono essere corrisposti solo dal comune essendo socio della società SAF Spa, mentre sono a carico dell’affidatario i costi di raccolta e trasferimento.
Per quanto sopra si specifica quanto segue:
Si è proceduto alla definizione dei costi complessivi del servizio di raccolta rifiuti includendo anche il costo per l’impianto di trattamento delle frazioni di cui al quesito posto. Così facendo l’ufficio dell’ente ha conoscenza del dato economico complessivo da ripartire tra gli utenti secondo le disposizioni della vigente normativa.
Da cui:
- L’affidatario emette fattura per il canone mensile
- Il centro di trattamento comunica al comune l’importo per la voce di trattamento della frazione secca residua e della frazione organica conferita
- L’affidatario emette nota di credito per tale importo
- Il comune provvede al pagamento della fattura emessa dal centro di trattamento utilizzando parte delle somme indicate in sede di gara.
- Qual è l’importo dei ricavi CONAI che la stazione appaltante intende detrarre dal valore complessivo del contratto, se € 137.787,68 oppure € 156.668,32;
Il valore complessivo dei ricavi – art. 3 comma 5 - è pari a 186.509,90, a cui dovrà essere sottratta la quota di sharing da conferire all’ente secondo il piano economico finanziario vigente.
- Nel Disciplinare è indicato il valore complessivo del contratto in € 2.021.628,52 € (per i 5 anni e proroga 6 mesi), IVA ESCLUSA.
Quanto premesso, si chiede di chiarire quale sia l’importo complessivo del valore del contratto, esclusa l’IVA al 10%, e le voci che lo compongono.
Risposta
Come già riportato nella prima pagina del Disciplinare di gara il valore del contratto, da non confondere con il valore richiesto dall’art. 35 c. 4 del D.Lgs. 50/2016, ammonta a:
CANONE D'APPALTO SOGGETTO A RIBASSO | € 1.823.502,11 | ||
ONERI SICUREZZA | € 14.342,00 | ||
IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO | 1.837.844,11 |
Escluso iva e proroga.
Si specifica altresì che in detto canone è compresa la stima per i costi di trattamento della frazione secca residua e della frazione organica che sono a carico del comune come meglio specificato con la risposta n. 1 a del presente quesito.
- Nel quadro del personale di cui all’allegato n.3 dei documenti di gara, viene indicato il livello retributivo 1B del CCNL dei n.4 lavoratori che hanno diritto all’applicazione della clausola sociale; invece, nel quadro sottostante contenente la dotazione minima del personale (che è identico al quadro del personale di cui al cap.4.3.1 della Relazione Tecnica) i livelli retributivi indicati sono superiori per tutte le unità lavorative (1A, 2B, 2A e 3A).
Il livello indicato nella prima tabella dell’Allegato 3 è riferito al personale oggetto di clausole sociali. I livelli indicati nella tabella sottostante dell’Allegato 3 sono quelli che l’appalto prevede per l’esecuzione del servizio richiesto ed oggetto di gara.
Inoltre, il costo del personale di cui al citato cap.4.3.1 della Relazione Tecnica, è calcolato in complessivi € 164.901,12 con i detti superiori livelli retribuitivi, mentre nel QTE, Allegato 4 ai documenti di gara, il costo annuo del personale -indicato nei quadri economici per ogni anno dell’appalto- è calcolato in € 183.720,81/anno.
Pertanto, si chiede di chiarire:
- Qual è il livello retributivo attuale dei dipendenti che usufruiscono della clausola sociale;
L’attuale livello retributivo dei dipendenti oggetto di clausola sociale è quello indicato nella prima tabella dell’allegato 3, come dichiarato dall’attuale operatore economico. Il servizio oggetto di gara dovrà prevedere i livelli e le retribuzioni indicate nella seconda tabella dell’Allegato 3.
- Qual è il costo annuo del personale.
Il costo annuo del personale è dettagliato nell’Allegato 4 e comprende sia le unità dedicate alla raccolta, allo spazzamento e all’intera gestione del servizio oggetto di gara.
- Si richiede di precisare il numero complessivo dei componenti delle n.1768 UD indicate a pag.22 della Relazione Tecnica.
Il numero delle UD come indicato nella Relazione Tecnica pag. 20 e nell’allegato 2° è pari a 1635 per un totale di 2.612 componenti.
- Si richiede di precisare il numero delle UND oggetto del servizio di raccolta in quanto:
-nella successiva tabella n.8 il numero complessivo è di 121, pari al numero indicato nell’allegato 2B degli atti di gara;
Risposta
NUMERO COMPLESSIVO UND E’ PARI A 121, il valore di 133 è un’errata corrige
-nel MUD 2021 del Comune di Casalvieri è indicato il numero di 215.
- Si richiede di pubblicare i flussi di raccolta mensili delle frazioni di RSU, ai fini del dimensionamento del servizio, in quanto la Relazione Tecnica specifica che l’offerta tecnica deve contenere le proposte per “il miglioramento dei servizi di raccolta e igiene nel periodo estivo con particolare riferimento alle utenze dei cittadini residenti altrove che però trascorrono l’estate nel comune di Casalvieri, elemento che cambia parzialmente le quantità medie raccolte durante i restanti 8 mesi dell’anno e di cui l’operatore economico nell’offerta tecnica proposta dovrà tenerne conto”.
Rispsota
I dati disponibili sono solo su base annua e possono essere consultati su catasto rifiuti di ISPRA
- Si richiede di precisare se l’automezzo di proprietà dell’amministrazione comunale sarà concesso “in usufrutto” all’appaltatore (CSA, art.34 comma 6) a titolo gratuito (salvi gli oneri di manutenzione e gestione), oppure a titolo oneroso con la corresponsione di un canone annuo.
I mezzi verranno concessi a titolo oneroso con la corresponsione di un canone annuo.
- Si richiede di precisare se l’attrezzatura già in uso presso le UD e le UND (e per la quale non è prevista la fornitura – Art. 35 del CSA) ricomprende anche i contenitori/mastelli per la raccolta della frazione organica, in considerazione del fatto che nella Relazione Tecnica viene precisato che tale frazione all’attualità non viene raccolta, e che invece il CSA prevede sia oggetto del servizio di raccolta (art.2 comma 2.2)
Il servizio oggetto di gara prevedere la raccolta dell’organico. Non sono previste nel quadro economico forniture di mastelli per la raccolta dell’organico che sono già in possesso dell’ente.
- Si richiede di precisare se l’attrezzatura già in uso presso le UD e le UND (e per la quale non è prevista la fornitura – Art. 35 del CSA) sia già dotata di etichettate con codici parlanti e Tag RFID, per consentire la rilevazione e lettura con le apparecchiature che lo stesso CSA prevede debbano essere istallate sui mezzi di utilizzati per il servizio (CSA, art.34, comma 16).
Al momento non ci sono etichette o codici già apposti sulle attrezzature, ma nel momento in cui entrerà in vigore la TARIP l’operatore economico aggiudicatario dovrà poter disporre di mezzi e attrezzature che consentano di effettuare tali letture.
Si richiede di precisare il numero, stimato e previsto annualmente, di eventi, fiere, manifestazioni, o altro, e di cui all’Art.43 del CSA, in occasione delle quali l’impresa deve provvedere alla raccolta dei RSU, ed alla pulizia e spazzamento delle strade e delle aree interessate.
Risposta
Come indicato nella relazione tecnica, pag. 23 “Pulizia e spazzamento delle aree pubbliche utilizzate per le manifestazioni pubbliche e/o patrocinate dall’Ente che occuperanno un massimo di 20 giorni annui per le quali l’ente provvederà a darne comunicazione alla ditta preventivamente”
13/03/2023 13:18
Quesito #6
Si chiede di precisare cosa si intende per riduzione del conferimento del compostaggio domestico essendo di fatto il compostaggio un’ attività che non genera conferimento.
Distinti saluti
Distinti saluti
20/03/2023 15:33
Risposta
per riduzione del conferimento del compostaggio si intende la riduzione del conferimento dei rifiuti organici che hanno un peso importante nella voce di costo per il loro trattamento.
17/03/2023 13:49
Quesito #7
Si chiede di precisare cosa si intende per riduzione del conferimento del compostaggio domestico essendo di fatto il compostaggio un’attività che non genera conferimento.
Saluti
Saluti
20/03/2023 15:33
Risposta
per riduzione del conferimento del compostaggio si intende la riduzione del conferimento dei rifiuti organici che hanno un peso importante nella voce di costo per il loro trattamento.
15/03/2023 10:51
Quesito #8
- In esito al quesito proposto dal concorrente: “si chiede di chiarire quale sia l’importo complessivo del valore del contratto, esclusa l’IVA al 10%, e le voci che lo compongono”, la stazione appaltante ha risposto, tra l’altro, quanto segue:
Inoltre, per quanto riguarda la regolazione del pagamento dei detti costi, la stazione appaltante ha precisato che:
- “L’affidatario emette fattura per il canone mensile
- Il centro di trattamento comunica al comune l’importo per la voce di trattamento della frazione secca residua e della frazione organica conferita
- L’affidatario emette nota di credito per tale importo
- Il comune provvede al pagamento della fattura emessa dal centro di trattamento utilizzando parte delle somme indicate in sede di gara”.
Pertanto, si chiede di chiarire e precisare:
se l’importo delle note di credito che dovrà emettere l’aggiudicatario a favore del Comune per l’importo dei costi di trattamento e smaltimento delle frazioni indifferenziato ed organico, e quindi l’importo delle conseguenti detrazioni dalle liquidazioni del canone d’appalto, resta confinato e limitato alla somma complessiva di € 137.787,68 come indicata nel QTE quali “Costi smaltimenti detratti dei ricavi, decurtati del valore di sharing”, ovvero alla somma che risulterà a seguito del ribasso d’asta sul totale di € 1.823.502,11.
- In esito al quesito proposto dal concorrente: “Si richiede di precisare se l’automezzo di proprietà dell’amministrazione comunale sarà concesso “in usufrutto” all’appaltatore (CSA, art.34 comma 6) a titolo gratuito (salvi gli oneri di manutenzione e gestione), oppure a titolo oneroso con la corresponsione di un canone annuo”, la stazione appaltante ha risposto come segue:
Si chiede di chiarire e precisare:
- L’importo del suddetto canone annuo;
- Se l’aggiudicatario può scegliere di sostituire il mezzo di proprietà comunale da concedere in “usufrutto”, con veicolo di proprietà dell’aggiudicatario, con ammortamento a carico del Comune.
20/03/2023 15:39
Risposta
In merito al quesito n. 1 si specifica che Il costo complessivo degli smaltimenti decurtati dei valori dei ricavi, decurtati già del fattore di sharing, è quello indicato, ma ogni anno tale valore è funzione della percentuale obiettivo di raccolta differenziata a cui l'aggiudicatario dovrà attenersi. Se tale percentuale fosse inferiore a quella obiettivo, il valore degli smaltimenti sarà maggiore, parimenti se la percentuale del primo anno fosse superiore il valore degli smaltimenti sarà inferiore a quello previsto.
In merito al quesito n. 2 L'importo del canone annuo è pari a 14.000 oltre iva L'aggiudicatario non può rifiutare l'usufrutto del mezzo, se non a patto di utilizzare mezzi similari senza alcuna pretesa economica da parte dell'ente.
In merito al quesito n. 2 L'importo del canone annuo è pari a 14.000 oltre iva L'aggiudicatario non può rifiutare l'usufrutto del mezzo, se non a patto di utilizzare mezzi similari senza alcuna pretesa economica da parte dell'ente.
15/03/2023 17:11
Quesito #9
Buonasera, con la presente si formulano le seguenti richieste di chiarimento:
- Si richiede quali sono i costi di smaltimento per la frazione organica e per il secco residuo presso gli impianti di trattamento individuati.
- In relazione all’automezzo compattatore concesso in usufrutto si richiede quale è il volume della vasca di compattazione e quali sono i costi del canone annuo previsti.
- Ringraziando Cordialità
20/03/2023 15:41
Risposta
I costi di smaltimento indicati sono pari rispettivamente a 130 euro/ton e 180euro/ton più iva.
Laddove i costi di conferimento dovessero subire modifiche e variazioni, l'ente dovrà corrispondere la differenza in caso di aumento della tariffa di ingresso agli impianti oppure nel caso di diminuzioni potrà avere delle note di credito da parte dell'aggiudicatario, al netto della percentuale obiettivo imposta per singolo anno.
il volume della vasca del mezzo concesso in usofrutto è pari a 5m3
L'importo del canone annuo è pari a 14.000 oltre iva L'aggiudicatario non può rifiutare l'usufrutto del mezzo, se non a patto di utilizzare mezzi similari senza alcuna pretesa economica da parte dell'ente.
Laddove i costi di conferimento dovessero subire modifiche e variazioni, l'ente dovrà corrispondere la differenza in caso di aumento della tariffa di ingresso agli impianti oppure nel caso di diminuzioni potrà avere delle note di credito da parte dell'aggiudicatario, al netto della percentuale obiettivo imposta per singolo anno.
il volume della vasca del mezzo concesso in usofrutto è pari a 5m3
L'importo del canone annuo è pari a 14.000 oltre iva L'aggiudicatario non può rifiutare l'usufrutto del mezzo, se non a patto di utilizzare mezzi similari senza alcuna pretesa economica da parte dell'ente.
17/03/2023 16:31
Quesito #10
Buongiorno,
in riferimento all’importo della garanzia provvisoria, al punto 3.3 del Disciplinare di gara, viene richiamata la possibilità della riduzione del 50% “per i soggetti partecipanti che, (...) producano la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9000”. Si chiede di specificare se, è sottointeso che possano operare le ulteriori riduzioni in presenza di ulteriori certificazioni, ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.lgs 50/2016.
Ringraziando
in riferimento all’importo della garanzia provvisoria, al punto 3.3 del Disciplinare di gara, viene richiamata la possibilità della riduzione del 50% “per i soggetti partecipanti che, (...) producano la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9000”. Si chiede di specificare se, è sottointeso che possano operare le ulteriori riduzioni in presenza di ulteriori certificazioni, ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.lgs 50/2016.
Ringraziando
20/03/2023 15:42
Risposta
In merito valgono le riduzioni previste dall’art. 93 del DLgs 50/2016