Scaduto

Gara #777

GARA SUA 20/2023 – Servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani COMUNE DI FIUGGI
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Informazioni appalto

21/02/2023
Aperta
Servizi
€ 15.836.217,55
Comune di Fiuggi

Categorie merceologiche

90 - Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali

Lotti

1
9608630C4E
C19I22000330004
Qualità prezzo
GARA SUA 20/2023 – Servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani COMUNE DI FIUGGI
GARA SUA 20/2023 – Servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani COMUNE DI FIUGGI
€ 15.687.378,23
€ 0,00
€ 148.839,32

Scadenze

14/04/2023 12:00
28/04/2023 10:00
28/04/2023 11:00

Allegati

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21/02/2024 13:59
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Chiarimenti

02/03/2023 10:32
Quesito #1
RICHIESTA CHIARIMENTI SOPRALLUOGO
In riferimento alla procedura de qua, la scrivente società è a richiedere se:
1) occorra comunque avvertire codesto Spett.le Ente appaltalte, della giornata in cui i propri incaricati effettueranno i sopralluoghi
2) in caso di partecipazione alla gara da parte di un Consorzio di cui all’art.45 – comma 2 – lettera b) del Dlgs 50/2016, il sopralluogo possa essere effettuato da un dipendente della consorziata indicata quale esecutrice del servizio, munito di apposita delega o se sia necessaria la procura notarile.

In attesa di cortese e sollecito riscontro al fine di organizzare l’attività in oggetto al meglio e nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina di gara, si inviano distinti saluti.
03/03/2023 11:36
Risposta

RISPOSTA 1.1) 
Il sopralluogo è previsto in modalità autonoma  con obbligo di recarsi presso il comune di Fiuggi ufficio tecnico con doppia copia della dichiarazione di avvenuto sopralluogo di cui una viene trattenuta dal comune e la seconda viene restituita timbrata e firmata dal responsabile/dipendente dell'ufficio tecnico. 
Essendo l'ufficio tecnico aperto come da seguente orario il martedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:30 l'operatore economico può presentarsi liberamente, per maggiori garanzie contattare preliminarmente l'ufficio tecnico al n. 0775/5461224  o 0775/5461211.
 
 
RISPOSTA 1.2)
 
 si specifica che essendo la consorziata indicata parte del consorzio è sufficiente la delega semplice. 
  
 
06/03/2023 19:42
Quesito #3
Gara SUA 20/2023 – Servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani Comune di
Fiuggi – CIG 9608630C4E – Quesito Q2 - Base Asta.
Con riferimento alla gara in oggetto, dai controlli eseguiti per l'approntamento
dell'offerta, è emerso dal Computo metrico un valore totale dell'appalto di 2.262.316,79
Euro/anno. Esso include sia la voce per i costi della sicurezza (21.262,76 Euro/anno - Riga 21),
che la detrazione (-185.731,93 Euro/anno - Riga 28) per i ricavi CONAI. In pratica si tratta
dell'importo da porre a base d'asta della successiva gara.
Il tutto trova conferma nell'art.8, §1 del Capitolato Speciale d'Appalto (pag.16).
Dal Disciplinare (pagg.15 e 16) risulta invece che da tale importo, prima riga, ultima
colonna a destra della Tabella 1, si è ulteriormente ridotta la posta dei ricavi CONAI (-
185.731,93 Euro/anno - seconda riga della Tabella 1), ottenendo come valore annuo dell'importo
da porre a base d'asta quello di 2.076.584,86 Euro/anno (terza riga della Tabella 1).
Così operando, la deduzione per i ricavi CONAI è stata applicata (erroneamente) due
volte, con una corrispondente sottostima del Base d'Asta della gara, pari al -8,94% della Base
d'asta indicata nel Disciplinare e del 8,21% rispetto al Base d'Asta corretto.
Essendo l'utile riportato nel computo metrico (Riga 32) pari al 6%, risulta evidente
che la gara bandita risulta in perdita ab origine, il che non è ammesso dall'Ordinamento.
In relazione a quanto esposto, si chiede di confermare che, in base a quanto risulta
dal Capitolato Speciale d'Appalto (art.8,§1) e dal computo metrico, il valore posto a base d'asta
è errato in quanto sottostimato per 185.731,93 Euro/anno, corrispondente a 1.300.123,51
Euro per l'intera durata del contratto, con gli obblighi conseguenti per la Stazione
Appaltante.

(trascrizione del quesito posto con file pdf)
17/03/2023 17:09
Risposta
In riferimento al quesito posto si rappresenta che per mero errore l’importo di € 185.731,93  inerente i ricavi  CONAI,  è stato portat0 in detrazione  per due volte  causando  quindi un errore sull’importo a base d’asta.
Il quadro economico corretto risulta essere il seguente:
 
Tabella 1 importo soggetto  a ribasso per 1 anno importo oneri sicurezza per 1 anno importo totale per 1 anno
 importo a corpo SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E IGIENE URBANA € 2.426.785,96 € 21.262,76 € 2.448.048,72
       
 a detrarre ricavi CONAI a corpo     -185731,93
 Totale stima valore contratto 1 anno     € 2.262.316,79
       
       
Tabella 2 importo soggetto  a ribasso per 7  anni importo oneri sicurezza per 7 anni importo totale per 7 anni
importo a corpo SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E IGIENE URBANA € 16.987.501,74 € 148.839,30 € 17.136.341,04
        
a detrarre ricavi CONAI a corpo     -          1.300.123,51
Totale stima valore contratto 5 anni     € 15.836.217,53
       
       
Tabella 3 importo soggetto  a ribasso proroga per 6 mesi) importo oneri sicurezza proroga (per 6 mesi) importo totale proroga (per 6 mesi)
importo a corpo SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E IGIENE URBANA € 1.213.392,98 € 10.631,38 € 1.224.024,36
        
a detrarre ricavi CONAI a corpo     -                    92.865,97
Totale stima valore contratto 6 mesi     € 1.131.158,40
       
       
Tab 4 importo soggetto  a ribasso  (7 anni+6 mesi ) importo oneri sicurezza                 (7 anni+6 mesi ) importo totale 
(Tabella 2+ tabella 3) (7 anni+6 mesi))
importo a corpo SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E IGIENE URBANA € 18.200.894,72 € 159.470,68 € 18.360.365,40
       
a detrarre ricavi CONAI a corpo     -            1.392.989,48  
Totale stima valore contratto     € 16.967.375,93


Data la rilevanza del riscontro le scadenze della presente gara vengono così posticipate:
 
Termine richieste chiarimenti 14/04/2023 12:00
Scadenza presentazione offerte 28/04/2023 10:00
Apertura delle offerte 28/04/2023 11:00

La variazione dell’importo determina una variazione del valore della garanzia provvisoria art. 93 del D.Lgs 50/2016. 

L’importo corretto ammonta ad € 339.347,52

Il presente riscontro ha determinato l’avviso di proroga di scadenza della gara



 
06/03/2023 20:02
Quesito #4
Oggetto: Gara SUA 20/2023 – Servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani Comune di
Fiuggi – CIG 9608630C4E – Quesito Q1 – Personale.
Con riferimento alla gara in oggetto, il documento denominato allegato_agg-all-feelenco-
personale riporta l'elenco del personale cessante, fornito dall'attuale Appaltatore. Per
comodità di lettura esso viene fornito in allegato con la numerazione delle colonne.
In merito si formulano le seguenti richieste:
Q1a) La colonna 4 "Data di assunzione" riporta per l'ultima posizione in elenco "In corso di
riassunzione".
D1: Si chiede conferma che, ai sensi del CCNL FISE-ASSOAMBIENTE tale soggetto
non rientra fra il personale cessante.
Q1b) La colonna 5 "Natura contratto" specifica se si tratta di assunzione a tempo
indeterminato, o meno.
D1: Si chiede di far aggiungere una colonna con la data di cessazione prevista per i
soggetti a "tempo determinato".
Q1c) La colonna 6 "tipo di contratto" riporta le sigle "FT" e "PT misto", salvo errori dovuti
alla scarsa leggibilità.
D1: Ritenendo che "PT" possa riferirsi a "Part Time" si chiede di specificare per
ciascun soggetto le ore dedicate ai servizi nel Comune di Fiuggi.
D2: Per la sigla "PT misto" si ritiene possa intendersi ad un mix di CCNL applicati
allo stesso soggetto. Si chiede di specificare di quali CCNL si tratti e le ore di
applicazione settimanale di ciascuno.
Q1d) La colonna 8 "livello" sembra riferirsi ai livelli del CCNL FISE-ASSOAMBIENTE.
D1: Si chiede conferma che l'impresa attualmente operante applica al personale
cessante di base il CCNL FISE-ASSOAMBIENTE salvo eventuali eccezioni
(vedi D2 di Q1c)).
D2: Per il soggetto di cui alla penultima riga è indicato il livello "2" non più previsto
nel CCNL FISE-ASSOAMBIENTE: si chiede di fornire rettifica, o gli adeguati
ragguagli.
D3: Per il soggetto di cui all'ultima riga il dato non viene fornito. In caso di conferma
affermativa alla D1 di Q1a), non viene formulata alcuna richiesta. In caso opposto
si chiede di fornire il dato pertinente.
 
20/03/2023 12:59
Risposta
Premesso che:
l’art, 23 c. 16 del D.Lgs. 50/2016 impone l’obbligo di definire l’incidenza della mano d’opera per il servizio posto a base di gara. Obbligo che risulta assolto con evidenzia della mano d’opera sia sul disciplinare che nei documenti progettuali (ad esempio QTE)

l’art. 50 del DLgs prevede l’obbligo della clausola sociale che risulta assolto avendo previsto la stessa sia nel disciplinare sia negli atti di gara.
È obbligo dell’offerente dichiarare l’incidenza del costo della mano d’opera che lo stesso prevede di sostenere, in base alla propria organizzazione aziendale, per garantire l’esecuzione del servizio per il livello di prestazione pari o superiore a quello desumibile dagli atti di gara.

Ciò premesso con la presente viene pubblicata la documentazione ricevuta dall’attuale gestore del servizio da cui:
  • Si riscontra quanto richiesto avendo avuto cura di specificare le ore del PT-misto, le date di scadenza dei contratti a tempo determinato, i contratti di assunzione utilizzati.
  •  Si forniscono le informazioni utili per la definizione del bacino del personale salvaguardato dalla clausola sociali 
  • come da file allegato  R_Q_1Tab_Personale_Agg_15_03_2023. pubblicato nella sezione allegato nella sezione allegati
10/03/2023 16:05
Quesito #5
  1. Chiediamo di chiarire se il requisito di cui all’art. 3.4.1. lett. a) del disciplinare di gara (iscrizione ANGA) limitatamente alla voce: “Attività di spazzamento meccanizzato” possa essere comprovato mediante possesso da parte del soggetto dell’RTI che andrà a svolgere la relativa attività (RTI verticale/misto) ovvero, in alternativa, da parte della sola mandataria (che sia, nel contempo, anche l’esecutrice del servizio anzidetto);
  2. ai fini della costituzione di RTI verticali/misti chiediamo di confermare che le attività principali sono le prestazioni indicate alla pag. 1 del disciplinare di gara (sotto l’acronimo CPV principale) e che l’unica attività secondaria è la “gestione isola ecologica”.
in attesa di cortese riscontro, si porgono
Cordiali saluti
21/03/2023 11:14
Risposta
In merito al quesito posto si specifica l’iscrizione quanto segue:
  • l’iscrizione ANGA alla voce: “Attività di spazzamento meccanizzato” deve essere in possesso del soggetto che svolgerà il servizio in caso di aggiudicazione
  • la gara non prevede una esplicitazione tra categoria prevalente e categoria scorporabili, pertanto è da intendersi come gara con unica categoria. Quindi l’eventuale raggruppamento è di tipo orizzontale.
13/03/2023 12:20
Quesito #6
RICHIESTA CHIARIMENTI REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE 
In relazione al punto 3.4.3 lett. b):

“Avere svolto, nel triennio antecedente la pubblicazione del bando, il servizio di raccolta differenziata domiciliare in almeno due comuni, non necessariamente coincidenti con quelli di cui al punto precedete, alle seguenti condizioni:
- il contratto deve avere almeno la durata di un anno
- la percentuale di raccolta differenziata deve essere almeno pari al 70% in ciascun comune. Si specifica che la soglia del 70% è riferita al risultato conseguito in almeno uno degli anni di validità del contratto nel periodo ricompreso nel triennio precedente”

La scrivente è a richiedere la specifica relativa al numero di abitanti dei due comuni per i quali è richiesta il 70% di R.D.

Restando in attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.
 
21/03/2023 11:35
Risposta
Non è previsto un limite minimo al numero degli abitanti.
 
15/03/2023 13:10
Quesito #7
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto si chiede di chiarire se per l’assolvimento dell’imposta di bollo sia richiesto dal disciplinare n DUE MARCHE DA BOLLO oovero: n.1 marca da bollo per la domanda di partecipazione e n.1 marca da bollo per l’offerta economica. Grazie
21/03/2023 11:37
Risposta
La marca da bollo va applicata solo alla domanda di partecipazione
 
15/03/2023 13:11
Quesito #8
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto si chiede conferma che la cauzione PROVVISORIA si da intestare al COMUNE DI FIUGGI.
21/03/2023 11:39
Risposta
Si conferma che la cauzione provvisoria deve essere intestata al Comune di Fiuggi
si inviata a voler prendere visione dell’avviso di rettifica che ha modificato l’importo del servizio e quindi l’importo della garanzia
15/03/2023 13:12
Quesito #9
1)Chiediamo di chiarire se il requisito di cui all’art. 3.4.1. lett. a) del disciplinare di gara (iscrizione ANGA) limitatamente alla voce: “Attività di spazzamento meccanizzato” possa essere comprovato mediante possesso da parte del soggetto dell’RTI che andrà a svolgere la relativa attività (RTI verticale/misto) ovvero, in alternativa, da parte della sola mandataria (che sia, nel contempo, anche l’esecutrice del servizio anzidetto);  

2)ai fini della costituzione di RTI verticali/misti chiediamo di confermare che le attività principali sono le prestazioni indicate alla pag. 1 del disciplinare di gara (sotto l’acronimo CPV principale) e che l’unica attività secondaria è la “gestione isola ecologica”.  
 
21/03/2023 11:41
Risposta
Si invita a prendere visione della risposta al quesito n. 8
 
17/03/2023 12:03
Quesito #10
Prot. n. 2769-23
OGGETTO: GARA SUA 20/2023 – Servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani COMUNE DI FIUGGI CIG 9608630C4E- Richiesta chiarimenti 3

Facendo riferimento alla procedura di cui in oggetto, la nostra Società, interessata alla partecipazione alla gara da Voi bandita, con la presente chiede i seguenti chiarimenti:
 
  1. in riferimento al punto 3.4.2. “Requisiti di capacità economico-finanziaria” del Disciplinare di gara lettera a) si chiede conferma che il triennio di riferimento sia 2019/2020/2021 in quanto ultimi 3 esercizi finanziari disponibili con bilanci approvati;
 
  1. in riferimento al punto 3.4.2. “Requisiti di capacità economico-finanziaria” del Disciplinare di gara lettera b) si chiede conferma che il triennio di riferimento sia 2020/2021/2022;
 
  1. in riferimento al punto 3.4.3 “Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale” lettera a) e b) si chiede conferma che il triennio da prendere in considerazione sia 2020/2021/2022;
 
  1. in riferimento al “modello 1 – domanda rifiuti Fiuggi” lettera v):

“V)      di accettare, la c.d. "clausola sociale" prevista dall’art. 18 del Capitolato ed al punto 1.15 del disciplinare;”

Si chiede di voler identificare il punto afferente la clausola sociale poiché i soprariportati punti non risultano essere corretti.
 
  1. in riferimento al “modello 1 – domanda rifiuti Fiuggi” lettera z):

“di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dell’appalto;”

Si chiede conferma che tale punto trattasi di refuso in quanto afferente ad una gara lavori;
 
  1. in riferimento al “modello 1 – domanda rifiuti Fiuggi” lettera AA):

di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto 

Si chiede conferma che tale punto trattasi di refuso in quanto afferente ad una gara lavori;
 
  1. in riferimento al “modello 1 – domanda rifiuti Fiuggi” lettera BB):

di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dell’appalto. 

Si chiede conferma che tale punto trattasi di refuso in quanto afferente ad una gara lavori;
 
  1. in riferimento al “modello 1 – domanda rifiuti Fiuggi” lettera CC):

“di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali compreso il calcolo sommario della spesa (o il computo metrico estimativo ove redatto), e di non rilevare discordanze tra lo stato dei luoghi ed i documenti progettuali, accettando senza riserva alcuna gli obblighi a carico dell’appaltatore previsti nel Capitolato Speciale di Appalto”

Si chiede conferma che tale punto trattasi di refuso in quanto afferente ad una gara lavori e che tale dichiarazione debba essere:

di essersi recato sul luogo dove si eseguiranno i servizi, di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali e di accettare senza riserva alcuna gli obblighi a carico dell’appaltatore previsti nel Capitolato Speciale di Appalto
 
  1. in riferimento al “modello 1 – domanda rifiuti Fiuggi” lettera II):

“attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, che non sono previste clausole di revisione prezzi di cui all’art. 106 de D.lgs.50/2016 rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito”
Si chiede conferma che tale punto debba essere modificato come segue:

“attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, che non sono previste clausole di revisione prezzi di cui all’art. 106 de D.lgs.50/2016 rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito ad esclusione di quanto previsto dall’Art. 16 del Capitolato Speciale d’Appalto”
 
  1. Si chiede conferma che i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 debbano rendere le dichiarazioni afferenti all’art. 80 comma 1,2,4,5 lettera l)

in attesa di un gentile riscontro si porgono cordiali saluti.
 
23/03/2023 11:28
Risposta
Facendo riferimento alla procedura di cui in oggetto, la nostra Società, interessata alla partecipazione alla gara da Voi bandita, con la presente chiede i seguenti chiarimenti:
 
  1. in riferimento al punto 3.4.2. “Requisiti di capacità economico-finanziaria” del Disciplinare di gara lettera a) si chiede conferma che il triennio di riferimento sia 2019/2020/2021 in quanto ultimi 3 esercizi finanziari disponibili con bilanci approvati;
 Risposta:  
Si conferma l’ultimo triennio con bilanci approvati
  1. in riferimento al punto 3.4.2. “Requisiti di capacità economico-finanziaria” del Disciplinare di gara lettera b) si chiede conferma che il triennio di riferimento sia 2020/2021/2022;
  Risposta:   
Si conferma il triennio 2020/2021/2022
 
  1. in riferimento al punto 3.4.3 “Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale” lettera a) e b) si chiede conferma che il triennio da prendere in considerazione sia 2020/2021/2022;
  Risposta:     
Si conferma il triennio 2020/2021/2022
 
  1. in riferimento al “modello 1 – domanda rifiuti Fiuggi” lettera v):

“V)      di accettare, la c.d. "clausola sociale" prevista dall’art. 18 del Capitolato ed al punto 1.15 del disciplinare;”

Si chiede di voler identificare il punto afferente la clausola sociale poiché i soprariportati punti non risultano essere corretti.

Risposta:  
A prescindere dell’articolo del CSA che prevede la clausola sociale si rammenta l’obbligo dell’applicazione stabilito dall’art. 50 del D.Lgs 50/2016 nonché dal CCNL FISE AMBIENTE e dal disciplinare di gara che ha rango superiore rispetto al CSA
 
  1. in riferimento al “modello 1 – domanda rifiuti Fiuggi” lettera z):

“di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dell’appalto;”



Si chiede conferma che tale punto trattasi di refuso in quanto afferente ad una gara lavori;
 
Risposta:  
Trattasi di mero refuso di stampa
  1. in riferimento al “modello 1 – domanda rifiuti Fiuggi” lettera AA):

di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto 

Si chiede conferma che tale punto trattasi di refuso in quanto afferente ad una gara lavori;

Risposta:  
La domanda va intesa per i servizi da affidare quindi va intesa come:

di aver giudicato i servizi  stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto 
 
  1. in riferimento al “modello 1 – domanda rifiuti Fiuggi” lettera BB):

di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dell’appalto. 

Si chiede conferma che tale punto trattasi di refuso in quanto afferente ad una gara lavori;
 
Risposta:  
La domanda va intesa per i servizi da affidare quindi va intesa come:

di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei servizi  nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dell’appalto. 
  1. in riferimento al “modello 1 – domanda rifiuti Fiuggi” lettera CC):

“di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali compreso il calcolo sommario della spesa (o il computo metrico estimativo ove redatto), e di non rilevare discordanze tra lo stato dei luoghi ed i documenti progettuali, accettando senza riserva alcuna gli obblighi a carico dell’appaltatore previsti nel Capitolato Speciale di Appalto”

Si chiede conferma che tale punto trattasi di refuso in quanto afferente ad una gara lavori e che tale dichiarazione debba essere:

di essersi recato sul luogo dove si eseguiranno i servizi, di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali e di accettare senza riserva alcuna gli obblighi a carico dell’appaltatore previsti nel Capitolato Speciale di Appalto

Risposta:  
Si conferma che la sezione va intesa come
di essersi recato sul luogo dove si eseguiranno i servizi, di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali e di accettare senza riserva alcuna gli obblighi a carico dell’appaltatore previsti nel Capitolato Speciale di Appalto
 
  1. in riferimento al “modello 1 – domanda rifiuti Fiuggi” lettera II):

“attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, che non sono previste clausole di revisione prezzi di cui all’art. 106 de D.lgs.50/2016 rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito”
Si chiede conferma che tale punto debba essere modificato come segue:

“attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, che non sono previste clausole di revisione prezzi di cui all’art. 106 de D.lgs.50/2016 rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito ad esclusione di quanto previsto dall’Art. 16 del Capitolato Speciale d’Appalto”
 
Risposta:  
Trattasi di mero refuso e la clausola di riferimento è

“attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, che sono previste clausole di revisione prezzi di cui all’art. 106 de D.lgs.50/2016 e all’art. 16 del CSA”

 
  1. Si chiede conferma che i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 debbano rendere le dichiarazioni afferenti all’art. 80 comma 1,2,4,5 lettera l)
Risposta:  
I soggetti di cui all’art. 80 c, 3 sono obbligati alla dichiarazione afferenti i casi di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

 
17/03/2023 12:55
Quesito #11
1. In riferimento al punto 4.1.1 “CONDIZIONI DELL’OFFERTA” del Disciplinare di gara, in particolar modo in merito alla modalità d’inserimento della dichiarazione da rendersi relativamente ai segreti commerciali e segnatamente
“LA DICHIARAZIONE ANDRÀ INSERITA NELLA BUSTA RELATIVA ALL’OFFERTA TECNICA, ALL’INTERNO DI UN’ULTERIORE BUSTA RECANTE LA DICITURA “SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI”.
si chiede gentilmente conferma che trattasi di refuso, in quanto la procedura è espletata telematicamente.
2. Si chiede conferma che i segni grafici (***) presenti all’interno dell’istanza di partecipazione non attengano a parti dell’istanza omesse ovvero richiamate. 
3. Si chiede conferma che i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 debbano rendere personalmente solamente le dichiarazioni di cui all’art. 80 comma 1, comma 2 e comma 5 lettera l) e non
l’intero comma 5 in quanto dichiarazioni da dover rilasciare da parte del legale
rappresentante per conto della società.
23/03/2023 11:29
Risposta
  1. In riferimento al punto 4.1.1 “CONDIZIONI DELL’OFFERTA” del Disciplinare di gara, in particolar modo in merito alla modalità d’inserimento della dichiarazione da rendersi relativamente ai segreti commerciali e segnatamente
    “LA DICHIARAZIONE ANDRÀ INSERITA NELLA BUSTA RELATIVA ALL’OFFERTA TECNICA, ALL’INTERNO DI UN’ULTERIORE BUSTA RECANTE LA DICITURA “SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI”.
    si chiede gentilmente conferma che trattasi di refuso, in quanto la procedura è espletata telematicamente.

Risposta:
Trattasi di busta virtuale quindi si invita il concorrente a voler inserire la stessa nella documentazione tecnica solo se ritiene che ricorrano le condizioni di parti che sono segreti di ufficio e/o commerciali con diniego all’ostensione.


2. Si chiede conferma che i segni grafici (***) presenti all’interno dell’istanza di partecipazione non attengano a parti dell’istanza omesse ovvero richiamate. 

Risposta:
Sono segni grafici

3. Si chiede conferma che i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 debbano rendere personalmente solamente le dichiarazioni di cui all’art. 80 comma 1, comma 2 e comma 5 lettera l) e non
l’intero comma 5 in quanto dichiarazioni da dover rilasciare da parte del legale
rappresentante per conto della società.

Risposta:
Vedi risposta al quesito precedente.
 
17/03/2023 14:16
Quesito #12
Buongiorno,
in riferimento alla procedura in oggetto, l’art. 2.3 del Disciplinare di gara riporta quanto segue:
- non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera
- l’offerente deve indicare nel modulo apposito (di partecipazione) le parti che intende sub-appaltare a terzi,
Alla luce di quanto precede, al fine di indicare le parti che si intendono sub-appaltare a terzi, si chiede cortesemente di distinguere ed elencare, quali siano le lavorazioni relative al complesso delle categorie PREVALENTI e NON PREVALENTI.
Si resta in attesa di un cortese riscontro e si inviano cordiali saluti.
23/03/2023 11:30
Risposta
Trattasi di appalto costituito da una sola categoria.
In caso di sub appalto il concorrente dovrà specificare quali sono le parti di servizio che intende subappaltare con dichiarazione nella domanda e nel DGUE  fermo il limite imposto dall’art. 105 del DLGS in merito alla esclusione in caso di cessione di contratto
 
08/03/2023 15:15
Quesito #13
Spett.le
PROVINCIA DI FROSINONE
Per conto del Comune di Fiuggi
Piazza Trento e Trieste, 03014 Fiuggi FR
Trasmessa tramite Piattaforma

OGGETTO: GARA SUA 20/2023 – Servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani COMUNE DI FIUGGI CIG 9608630C4E- Richiesta chiarimenti 1

Facendo riferimento alla procedura di cui in oggetto, la nostra Società, interessata alla partecipazione alla gara da Voi bandita, con la presente chiede i seguenti chiarimenti:
 
  1. Nell’allegato F.e. ELENCO DEL PERSONALE sono presenti n.4 addetti per i quali si indica un contratto applicato di tipo PART/TIME MISTO. Si chiede di indicare per tali addetti assunti con contratto part/time la tipologia di contratto attualmente applicato e la percentuale di impiego ovvero indicare le ore operative settimanali.
  2. Si chiede di indicare le modalità di calcolo che portano alla formazione dei costi relativi allo smaltimento e ai ricavi a detrarre ovvero di indicare i quantitativi alla base del calcolo nonché gli importi unitari considerati (€/ton) sia per le frazioni a smaltimento che a recupero.
  3. Si chiede di fornire le schede di calcolo per la determinazione del costo annuale dei mezzi, complete di indicazioni chiare sul costo del carburante applicato e di tutte le altre voci che compongono il costo.
  4. Al punto B.3.2 dei criteri di assegnazione del punteggio si premia il concorrente che preveda la fornitura di una applicazione informativa per dispositivi Android ed Apple (smartphone e tablet) fin dall’avvio del servizio conforme con quanto riportato nel progetto posto a base di gara. Nel capitolato speciale d’appalto si indica che il comune di Fiuggi ha in dotazione specifica APP (JUNKER) per diverse applicazioni (riuso, trasmissione informazioni, gestione compostaggio ecc.). Si chiede di indicare in quali altri documenti di gara si fa riferimento a tale applicazione ovvero se per intercettare tale punteggio deve essere fornita APP diversa da quella chiaramente indicata (JUNKER).
  5. All’art.78 del capitolato speciale d’appalto, in merito alla raccolta degli imballaggi in plastica con attrezzature specifiche (macchinette automatizzate) si legge che tale iniziativa è stata inserita tra le azioni premianti per l’offerta tecnica. Si chiede di indicare in quale punto della tabella di assegnazione del punteggio di cui all’art. 4.1 del disciplinare di gara è prevista premialità per tale azione.
  6. Si chiedono chiarimenti in merito alle modalità di spazzamento indicate nel capitolato d’appalto e nella tavola 2 allegata.
    1. Per quanto riguarda la zona individuata come ET, nella tavola non vi è distinzione tra le zone come indicato nel capitolato (ET1/ET2). Si chiede di chiarire tale aspetto.
    2. Sempre in merito alla zona ET, all’art.100 del capitolato si indica che tale zona deve essere spazzata manualmente con frequenza 6/7 e in modalità mista con 2 interventi a settimana (2/7) oltre al potenziamento estivo per ulteriori due interventi a settimana (2/7). Considerata la vastità di tale zona, si chiede conferma che gli interventi manuali da svolgersi quotidianamente (6/7) sono stati ipotizzati per servire tutta la zona indicata su turni operativi che individuano delle sotto-zone ciascuna da servire ogni giorno.
  7. Si chiede conferma che quanto riportato al criterio di assegnazione del punteggio QN.C2 (fornitura buste per la raccolta della carta) sia un refuso in quanto nella descrizione del criterio si fa riferimento alla fornitura di sacchi in carta per la gestione della frazione organica.
  8. Nel quadro economico di progetto alla voce costi di gestione e materiali di consumo (pag4/8) nel riepilogo riguardo alla fornitura di materiali di consumo è presente la nota 3 dove si legge: “nel materiale di consumo è inclusa la prima fornitura”. Si chiede di chiarire se la fornitura di materiali di consumo è prevista solo per il primo anno o anche per gli anni successivi.
  9. Si chiede di fornire i dati di produzione dei rifiuti con riferimento all’annualità 2022 con indicazione dei flussi complessivi mensili

in attesa di un gentile riscontro si porgono cordiali saluti.

 
23/03/2023 12:11
Risposta
risposta al quesito 1
In merito al quesito si veda scheda personale aggiornata al 15.03.2023 come da file R_Q_1Tab_Personale_Agg_15_03_2023. pubblicato nella sezione allegati già con precedente risposta

risposta al quesito 2
I dati utilizzati sono quelli forniti dall’ufficio tecnico in fase di progettazione e sono di cui al file allegato alla risposta del  quesito  5.pdf blicato nella sezione allegati

risposta al quesito 3
I dati utilizzati risalgono alla consegna della progettazione e sono stati esplicitati nell’elenco prezzi unitari allegato ai documenti di gara. Il carburante, come esplicitato in nota, è inserito all’interno del costo orario del mezzo che risulta quindi essere un costo orario inclusivo di più voci. Il numero di ore previste per ogni automezzo sono state esplicitate all’interno del Computo allegato ai documenti di gara (pag.1/8). Come chiarito nel Capitolato art 8. Ammontare dell’appalto pag.16 e 17 “Nel presente Capitolato, per diverse attività si fa riferimento a un importo “a corpo” da riconoscere al Gestore, con ’indicazione anche delle risorse previste e di altri parametri caratteristici (numero ore del personale e degli automezzi, valori prestazionali ecc.); tale indicazione è da considerarsi puramente indicativa in quanto ha solo lo scopo di chiarire il tipo di organizzazione ipotizzato in fase frazione di rifiuto valori attesi (t/y) EER % ripartizione frazioni merceologiche valori attesi (Mg/y) impianto costo smaltimento (inclusa ecotassa) contributo Conai % onere spettante a Impresa costo totale (iva esclusa) rifiuti indifferenziati secco indifferenziato 1.046,44 200301 21,00% 1.046,44 SAF Colfelice € 166,53 100% € 174.258,15 ingombranti avviati allo smaltimento 49,83 200307 1,00% 49,83 Sabellico Srl-Vari € 140,00 100% € 6.976,26 ingombranti (materassi) allo smaltimento 0,00 200307 0,00% 0,00 Sabellico Srl-Vari € 140,00 100% € - pulizia fognature e fanghi settici 0,00 200306 / 200304 0,00% 0,00 da defìnirsi - vari € 160,00 100% € - residui spazzamento 149,49 200303 3,00% 149,49 Sabellico Srl-Vari € 160,00 100% € 23.918,59 rifiuti differenziati frazione organica destinata al compostaggio locale e autocompostaggio 192,00 200108 3,85% frazione organica al netto del compostaggio 1.304,56 200108 26,18% 1.304,56 SAF Colfelice € 130,00 100% € 169.592,78 rifiuti da giardini e parchi 249,15 200201 5,00% 249,15 SAF Colfelice € 130,00 100% € 32.389,76 legno 9,97 200138 0,20% 9,97 piattaforma Conai € 50,00 100% € 498,30 imballaggi cellulosici RS 222,22 150101 4,46% 222,22 piattaforma Conai -€ 117,00 100% -€ 25.999,91 carta e cartone RC 777,78 200101 15,61% 777,78 piattaforma Conai -€ 71,93 100% -€ 55.945,36 imballaggi in materiali misti 0,00 150106 0,00% 0,00 imballaggi in plastica 300,68 150102 6,03% 300,68 piattaforma Conai -€ 226,79 100% -€ 68.188,95 imballaggi in alluminio e acciaio 4,98 150104 0,10% 4,98 piattaforma Conai € - imballaggi in vetro 634,54 200102 / 150107 12,73% 634,54 piattaforma Conai -€ 56,10 100% -€ 35.597,71 altri rifiuti avviati al recupero farmaci 2,49 200132 0,05% 2,49 da defìnirsi - vari € 1.100,00 100% € 2.740,67 calcoli costi di smaltimento su situazione attesa a regime progettuale. Il Gestore potrà prevedere una sua specifica organizzazione, che consenta comunque il raggiungimento degli obiettivi previsti, basata su differenti risorse. In ogni caso, la valutazione in fase di offerta è interamente responsabilità del Gestore (che effettuerà proprie valutazioni per la determinazione del costo di tale servizio e dell’incidenza sul costo globale per consentire un corretto sconto sull’importo a base d’asta) e, conseguentemente, l’importo rimarrà invariato e a corpo a prescindere dalla reale organizzazione e dalle risorse utilizzate. Pertanto, l’importo a corpo per ciascuna singola attività sarà ritenuto congruo e l’Impresa non avrà nulla a che pretendere per mutate condizioni operative o per qualsiasi altro motivo.”

risposta al quesito 4
Nel computo sono inseriti i servizi dell’app Junker illustrati nel capitolato a titolo di esempio non esaustivo si indicano: riuso, richiesta compostiere, mappatura compostiere e controlli annuali, informazioni aggiornate sulle varie tipologie di raccolta (PaP, ...), calendari e materiale informativo, e quant’altro scritto nel capitolato. Con il punteggio si richiedono azioni migliorative rispetto a quanto già previsto. I servizi a completamento dell’app esistente possono essere inseriti nella fornitura di una nuova app o direttamente nel potenziamento dell’app Junker già in utilizzo nel Comune di Fiuggi. L’app dovrà dialogare in modo diretto con la banca dati delle letture dei conferimenti dei singoli utenti delle varie tipologie di raccolta. Si chiede in sede di offerta di specificare le azioni aggiuntive che si vogliono implementare per potenziare il servizio e la modalità scelta

risposta al quesito 5
Tale iniziativa, come altre riguardanti i punteggi, è stata rettificata dall’ufficio tecnico, ed eliminata dai criteri premianti. Le macchine verranno fornite dall’Ente tramite specifico finanziamento pubblico. I ricavi derivanti dai corrispettivi per la vendita del materiale raccolto saranno interamente incamerati dalla ditta, che dovrà a proprie spese però occuparsi della raccolta, trasporto, gestione, manutenzione e pagamento utenze. Quanto detto sostituisce tutto quello che in merito è stato inserito nel capitolato. Qualsiasi altro riferimento nei documenti di gara alla fornitura ed istallazione dei mangiarifiuti e/o mangiaplastica come inserimento tra le azioni premianti a punteggio nell’offerta tecnica viene rettificata come riportato in precedenza.

risposta al quesito 6 (diviso in 6.1 e 6.2)
6.1 Il Capitolato riporta come correttamente evidenziato “ET - rappresenta l’area esterna al centro urbano, la zona industriale e l’area turistica (ET1 e ET2 nella Tavola 2 allegata)”. Si tratta di un refuso, la zona ET non è stata più considerata suddivisa in sottozone. Si conferma che la zona ET nel Capitolato coincide con la zona ET riportata nella tavola allegata.

6.2 Si conferma che gli interventi manuali da svolgersi quotidianamente (6/7) sono stati ipotizzati per servire tutta la zona indicata su turni operativi che individuano delle sotto-zone ciascuna da servire ogni giorno

risposta al quesito 7
R – Trattasi di un refuso. Il criterio QNC.2 si rettifica in “Fornitura buste in carta per la raccolta dell’umido” - La voce include la fornitura annuale delle buste in carta per la raccolta dell'umido a tutte le UD in sostituzione di quelle previste nel computo, dotate di codice identificativo utente. Si considera rettificata la dicitura “buste di per la raccolta della frazione umida di rifiuto con TagRfid” in “buste di carta per la raccolta della frazione umida di rifiuto con codice 

risposta al quesito 8
R - La nota si riferisce alla fornitura di sacchi che come evidente si ripeterà annualmente per tutta la durata dell’appalto, correttamente computata all’interno del Quadro Economico come facilmente verificabile. La prima fornitura coincide con il primo anno previsto per i costi di materiali di consumo e dovrà essere fornita con le tempistiche specificate nel Capitolato, e la fornitura dovrà essere ripetuta per tutti gli anni successivi dell’appalto

Risposta al quesito 9
In merito al quesito si veda  file R_Q_3_P9_dati_rifiuti_2022.pdf. pubblicato nella sezione allegati 
10/03/2023 17:11
Quesito #14
Trascrizione quesito posto con file pdf non pubblicabile data la presenza del nome dell’operatore economico

Q - Rispetto al numero dei dipendenti attualmente impiegati per le varie operazioni specifiche dell’appalto in oggetto, si chiede se sono presenti eventuali indennità integrative o limitazioni, il tipo di patente posseduta, se in possesso di Carta di Qualificazione del Conducente in corso di validità;
 

Punto 2,
Q -le quantità mensili di rifiuti raccolti sul territorio comunale e presso il Centro di Raccolta comunale nell’anno 2022 e negli anni precedenti; suddivisi per tipologia (CER) e provenienza (se da raccolta o da CDR);
 

Punto 3,
Q -gli attuali impianti di destino delle diverse frazioni di rifiuto ed in particolare l’attuale impianto di destino della frazione RSU, il relativo costo di smaltimento suddiviso fra quota smaltimento, ecotassa ed eventuali sovra tasse;
 
Punto 4,
Q - i dati relativi al numero dei viaggi dal Centro di Raccolta comunale agli impianti di destino, effettuati nel 2022 e negli anni precedenti per ogni CER trasportato;
 

Punto 5,
Q - chiediamo di confermare che in sede di avvicendamento nella gestione del servizio, il nuovo affidatario non si tenuto a corrispondere al gestore uscente i conguagli spettanti (ad esempio a titolo di quote di ammortamento residuo) già quantificati ed approvati dall’Ente Territorialmente competente;


Punto 6,
Q - chiediamo gli ultimi Piani finanziari approvati secondo ARERA relativi agli anni 2022 – 2025;
 
Punto 7,
Q - Si chiede infine di chiarire definitivamente quale sia il Canone annuo di gara. Dai dati desumibili dalla documentazione tecnica si rileva un ben definito valore, analizzato in dettaglio nel documento denominato “Computo del Servizio” e dal quale si possono rilevare altresì i mezzi e i lavoratori necessari ad effettuare il servizio così come previsto dal Capitolato di gara. Come si può vedere dall’estratto riportato qui di seguito il canone annuo ammonta a 2.262.316.79 €, dai quali sono già stati sottratti i ricavi della vendita dei materiali pari a 185.731.93 €:

Nel disciplinare di gara invece al punto 2.2 di pag 15 dal valore di 2.262.316.79 € si procede nuovamente a sottrarre i ricavi dalla vendita dei materiali pari a 185.731.93 €, arrivando ad un totale annuo di 2.076.584,86€ che, secondo la scrivente, non è una base d’asta congrua alla luce delle prescrizioni e delle richieste previste nella documentazione tecnica.
Si chiede pertanto di confermare che la base d’asta annua è 2.262.316.79€, come da computo sopra riportato e, anche a tutela dell’Ente, di procedere a rettificare quanto indicato in disciplinare.
In considerazione di quanto sopra esposto e della necessità di rettificare i documenti di gara si chiede una congrua proroga del termine di presentazione della procedura per concedere agli operatori economici il tempo sufficiente a rivedere l’analisi economica e progettuale della gara.
 
23/03/2023 12:23
Risposta
Punto 1,
Q - Rispetto al numero dei dipendenti attualmente impiegati per le varie operazioni specifiche dell’appalto in oggetto, si chiede se sono presenti eventuali indennità integrative o limitazioni, il tipo di patente posseduta, se in possesso di Carta di Qualificazione del Conducente in corso di validità;
R – In merito al quesito si rimanda al file allegato R_Q_1Tab_Personale_Agg_15_03_2023 già pubblicato nella sezione chiarimenti;

Punto 2,
Q -le quantità mensili di rifiuti raccolti sul territorio comunale e presso il Centro di Raccolta comunale nell’anno 2022 e negli anni precedenti; suddivisi per tipologia (CER) e provenienza (se da raccolta o da CDR);
R - In merito al quesito si allega il file denominato “R_Q_5_P2_dati rifiuti_2019_2022”;

Punto 3,
Q -gli attuali impianti di destino delle diverse frazioni di rifiuto ed in particolare l’attuale impianto di destino della frazione RSU, il relativo costo di smaltimento suddiviso fra quota smaltimento, ecotassa ed eventuali sovra tasse;
R - In merito al quesito si allega il file denominato “R_Q_5_P3_fattura_impianto”

Punto 4,
Q - i dati relativi al numero dei viaggi dal Centro di Raccolta comunale agli impianti di destino, effettuati nel 2022 e negli anni precedenti per ogni CER trasportato;
R – I dati richiesti non sono al momento nella disponibilità dell’ente, possono essere comunque ricavati attraverso l’analisi della documentazione allegata al Punto 5.2;

Punto 5,
Q - chiediamo di confermare che in sede di avvicendamento nella gestione del servizio, il nuovo affidatario non si tenuto a corrispondere al gestore uscente i conguagli spettanti (ad esempio a titolo di quote di ammortamento residuo) già quantificati ed approvati dall’Ente Territorialmente competente;
R - In merito al quesito, si precisa che non risultano spettanze ed ammortamenti residui;

Punto 6,
Q - chiediamo gli ultimi Piani finanziari approvati secondo ARERA relativi agli anni 2022 – 2025;
R - In merito al quesito si allega il file denominato “R_Q_P6_PEF_2022_2025”;

Punto 7,
Q - Si chiede infine di chiarire definitivamente quale sia il Canone annuo di gara. Dai dati desumibili dalla documentazione tecnica si rileva un ben definito valore, analizzato in dettaglio nel documento denominato “Computo del Servizio” e dal quale si possono rilevare altresì i mezzi e i lavoratori necessari ad effettuare il servizio così come previsto dal Capitolato di gara. Come si può vedere dall’estratto riportato qui di seguito il canone annuo ammonta a 2.262.316.79 €, dai quali sono già stati sottratti i ricavi della vendita dei materiali pari a 185.731.93 €:

presente tabella pubblicata in allegati denominata tabella indicata nel quesito n. 9.pdf

Nel disciplinare di gara invece al punto 2.2 di pag 15 dal valore di 2.262.316.79 € si procede nuovamente a sottrarre i ricavi dalla vendita dei materiali pari a 185.731.93 €, arrivando ad un totale annuo di 2.076.584,86€ che, secondo la scrivente, non è una base d’asta congrua alla luce delle prescrizioni e delle richieste previste nella documentazione tecnica.
Si chiede pertanto di confermare che la base d’asta annua è 2.262.316.79€, come da computo sopra riportato e, anche a tutela dell’Ente, di procedere a rettificare quanto indicato in disciplinare.
In considerazione di quanto sopra esposto e della necessità di rettificare i documenti di gara si chiede una congrua proroga del termine di presentazione della procedura per concedere agli operatori economici il tempo sufficiente a rivedere l’analisi economica e progettuale della gara.
R - In merito al quesito si veda risposta pubblicata nella sezione chiarimenti Punto 2;
 
13/03/2023 14:00
Quesito #15
Spett.le S.A.
per completezza documentale con la presente si chiede di rendere pubblico il quadro econico di cui all’allegato H della Progetto di riorganizzazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani 2022
Distinti saluti
23/03/2023 16:27
Risposta
Risposta:
In merito al quesito, si riferisce che tale quadro economico, per la parte di
interesse, è riportato nella delibera di G.M. n. 60 del 24/05/2022
“Approvazione del Progetto revisionato e aggiornato”
Inoltre la stessa delibera stabilisce che lo stesso non deve essere pubblicato
14/03/2023 13:13
Quesito #16
Relativamente alla gara telematica a procedura aperta per l’affidamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nel comune di Fiuggi (CIG: 92903753FB), si chiedono chiarimenti in merito ai seguenti punti:
  1. Visto che è specificato che il costo di smaltimento della frazione indifferenziata e della frazione organica è a carico della ditta appaltatrice (art.38 del CSA) così come i ristori delle frazioni valorizzabili sono a beneficio della stessa ditta appaltatrice (art. 40 del CSA), si chiede di chiarire per le altre frazioni merceologiche, sopra non ricomprese, a quale soggetto spettano i costi di smaltimento, selezione e/o recupero (es. Rifiuti urbani pericolosi, pneumatici, ecc);
  2. Nel punto 6.6 del Disciplinare di gara (inversione procedimentale) è richiesto di inserire una busta “Giustificativi” all’interno della busta Economica. Tale documento non è invece riscontrabile all’interno del punto di 4.2 dello stesso Disciplinare di gara. Si chiede pertanto di chiarire se va prodotto tale documento o trattasi solo di refuso.
26/03/2023 23:17
Risposta
RISPOSTE
PUNTO 1,
Q - Visto che è specificato che il costo di smaltimento della frazione indifferenziata e della frazione organica è a carico della ditta appaltatrice (art.38 del CSA) così come i ristori delle frazioni valorizzabili sono a beneficio della stessa ditta appaltatrice (art. 40 del CSA), si chiede di chiarire per le altre frazioni merceologiche, sopra non ricomprese, a quale soggetto spettano i costi di smaltimento, selezione e/o recupero (es. Rifiuti urbani pericolosi, pneumatici, ecc);

R - Il Computo del Servizio specifica nella sezione “DEFINIZIONI DELLE SPESE GENERALI E ALTRI DETTAGLI DELL'ANALISI ECONOMICA” che “La voce "spese generali" comprende tutti i costi che servono alla gestione dell'Impresa ma che non sono riferibili per la loro natura a una attività specifica o che sono indivisibili.
A titolo di esempio le spese generali, secondo lo schema adottato nel presente computo, comprendono i seguenti costi:
13) smaltimenti rifiuti abbandonati, frazioni di minore importanza non specificate nei calcoli e reflui, incluse le maggiori quantità smaltite nella fase di avvio dell'appalto;
40) altre spese.
In particolare nel CSA si specifica
  • In merito ai rifiuti pericolosi l’art.75 “Raccolta RUP - Rifiuti Urbani Pericolosi, lampadine, micro raee, toner e cartucce da stampanti e farmaci scaduti” specifica È stato considerato nel canone di appalto la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di tutti i contenitori sul territorio sia in essere che da acquistare.”


PUNTO 2,
Q - Nel punto 6.6 del Disciplinare di gara (inversione procedimentale) è richiesto di inserire una busta “Giustificativi” all’interno della busta Economica. Tale documento non è invece riscontrabile all’interno del punto di 4.2 dello stesso Disciplinare di gara. Si chiede pertanto di chiarire se va prodotto tale documento o trattasi solo di refuso.

R – la richiesta di inserire una busta “Giustificativi” all’interno della busta Economica è un mero refuso di stampa.
 
15/03/2023 17:46
Quesito #17
Relativamente al criterio di assegnazione punteggi QNC.2 in inteszaione si legge “fornitura buste per la raccolta della carta” e nella descrizione “Lavoce include la fornitura annuale delle buste in carta per la raccolta dell’umido … omisss” si chiede di chiarire se detta fornitura è per la raccolta del rifiuto carta o umido
 
29/03/2023 12:10
Risposta
In merito al quesito si specifica che i sistemi Tag RFid UHF non sono compatibili con il processo di compostaggio a cui la busta è destinata. Si chiede alle ditte di proporre altre soluzioni che rispondano al processo di compostaggio e al sistema di raccolta dati previsto nel CSA.
 
14/03/2023 16:08
Quesito #18
Relativamente alla gara telematica a procedura aperta per l’affidamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nel comune di Fiuggi (CIG: 92903753FB), si chiedono chiarimenti in merito ai seguenti punti:
  1. L’orario di apertura del centro si raccolta è pari a n.18 ore settimanali secondo quanto riportato all’art.53 del CSA, mente nel sub criterio QL_B.5.2 del Disciplinare di gara, è richiesto, come criterio premiante, il passaggio da 24 a 36 ore. Si voglia chiarire tale aspetto.
29/03/2023 13:00
Risposta
Si specifica che c’è stato un refuso nel punteggio e si rettifica il Disciplinare di gara come segue:
modifica della denominazione QL_B.5.2 a QN_B.5.2 e modifica del contenuto in “Incremento delle
ore settimanali di apertura del centro di raccolta dalle 18 ore previste dal Capitolato Speciale
d’Appalto a 36 ore settimanali.“
15/03/2023 18:23
Quesito #19
Quesiti
Domanda 1
Il documento Capitolato Speciale D’Appalto (CSA) è stato pubblicato tra i documenti di gara con un
CIG diverso da quello di gara e in formato revisione con dei commenti a pag. 70-71, si richiede sé tale
documento è il definitivo ho esiste una versione aggiornata non pubblicata.
Domanda 2
Nel CSA art. 130 (pag.149) è riportata la tabella riepilogativa delle forniture annuali che indica il
numero di utenze interessate, nella fattispecie per le utenze domestiche viene elaborato il n. di 7.105
utenze. Nel Computo del Servizio, nella sezione Costi di Gestione e Materiali di Consumo alla voce
sacchi etichettati è riportato il n di 6.459 utenze da servire, considerando che l’art.59 del CSA prevede
la fornitura dei sacchi con RFID per tutte le UD e UND. Si richiede il dato esatto a cui fare riferimento,
in quanto i costi considerati nell’appalto fanno riferimento al n. minore di utenze.
Domanda 3
Nel CSA art. 59 (pag.72) è riportato il seguente capoverso: “Per i condomini è stato considerato di non
distribuire mastelli alle utenze ma di prevedere bidoni carrellati condominiali con pedale, dotati di
chiusura per evitare il conferimento indiscriminato di non residenti. Le pattumiere sottolavello areate
sono invece previste per tutti.”
Nel Computo del Servizio, nella sezione Costi d’Investimento sono previsti i mastelli per tutte le utenze
domestiche presenti sul territorio non sottraendo il numero di utenze presenti in condominio e non
valutando la fornitura di carrellati. In appendice a tale voce è anche descritto al punto”3 per i condomini
sono stati previsti contenitori carrellati con tag-Rfid a pedale con chiusura, il costo è ammortizzato
dalla mancata distribuzione dei mastelli ai condomini. Le pattumiere sottolavello areate sono previste
per tutti.” Pertanto, si richiede di chiarire il numero minimo di utenze domestiche da servire in
condominio, il numero degli stessi e di quantificare la fornitura necessaria per tali utenze.
Domanda 4
Nel quadro Economico è riportata la voce di “raccolta differenziata/servizio estivo”, con i relativi monte
ore per personale e mezzi in servizio.
Si richiede di chiarire se è previsto un calendario “estivo” che preveda un aumento delle frequenze
visto l’aumento del monte ore delle squadre per la raccolta da UD e UND o se è stato valutato solo un
aumento del monte rifiuti.
Domanda 5
Nel CSA art. 37 (pag.45) è riportato tale capoverso
“Infatti, se precedentemente la raccolta dei rifiuti organici provenienti dalle macellerie (grassi, ossi e
scarti della lavorazione carni) e pescherie era a carico dei produttori attivando l’Impresa raccolte
specifiche, ora possono essere inserite nella raccolta comunale .... Permane il fatto che, come asserito
all’interno dello stesso decreto all’art.198, del comma 2-bis) “Le utenze non domestiche possono
conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al
recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti
stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti
urbani”. Con l’aggiornamento del D. lgs 116/20 all’183 comma 1, lettera b-ter), punto 2) la legge
sancisce “i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili
per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività
riportate nell'allegato L-quinquies”.
L’aggiornamento apportato dal D.lgs 116/20 non può essere applicato ai sottoprodotti di origine
animale e più specificatamente per quanto previsto all’art. 185 comma 2 che sancisce: “Sono esclusi
dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre
disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento.” Alla
lettera b) è specificato che: “i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati,
contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo
smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio.”
La disposizione è attualmente applicabile, ovviamente tenendo conto anche del richiamato
Regolamento n.1774/2002 è stato successivamente aggiornato dal Regolamento del parlamento
Europeo e del Consiglio n.1069/2009 con effetto dal 4 Marzo 2011 con il Regolamento attuativo (UE)
n. 142/2011. Da un punto di vista normativo, quindi, i SOA (sottoprodotti di origine animale), compresi
i prodotti trasformati, NON RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA PARTE IV del d.lgs
116/20, in quanto disciplinati da altre disposizioni normative anche comunitarie.
Alla luce di quanto esposto, i rifiuti SOA prodotti da macellerie e pescherie non possono rientrare nel
circuito dei rifiuti urbani e conseguentemente non possono concorrere alla percentuale di raccolta
differenziata. Si chiedi di rettificare l’art.37 del CSA relativamente a questo specifico punto.
Domanda 6
L’elenco del personale fornito per il passaggio diretto immediato è pari a 19 unità per il solo
svolgimento dei servizi, non sono indicati gli attuali amministrativi.
Inoltre, nel riepilogo dei costi dallo sviluppo dei monte ore per i servizi si dimensionano un numero
maggiore di addetti. Si chiede, anche al fine di redigere il piano di assorbimento del personale,
documento obbligatorio nella busta tecnica, se il personale soggetto a passaggio diretto ed immediato
è quello indicato nell’allegato - agg-all-fe-elenco-personale.
Domanda 7
Nel Disciplinare di gara al capitolo 4.1 (pag. 47) è riportata la tabella con i criteri di valutazione.
Al punto B.5.2 è riportato “Estensione dell'orario di apertura al pubblico - Incremento delle ore
settimanali di apertura del centro di raccolta dalle 24 ore previste dal Capitolato Speciale d’Appalto a
36 ore settimanali.” Nel CSA all’art. 53 (pag.65) è riportato l’orario di apertura quale minimo
prestazionale di 18 ore anziché 24, si richiede di chiarire se lo standard minimo previsto da CSA è di
18 o di24 ore.
Domanda 8
Nel Disciplinare di gara al capitolo 2.2 (pag. 16) nella tabella 3 inerente all’importo totale dei servizi
con proroga per 6 mesi non risulta corretto la stima totale di indicata di € 1.032.292,48, in quanto il
valore corretto è pari a €1.038.292,43, si richiede di confermare tale dato.
Domanda 9
Nell’elaborato Computo del servizio non risultano computati i mezzi per lo spazzamento manuale
mentre all’art.128 del CSA sono previsti 7 - automezzo leggero con vasca ribaltabile che non
sembrerebbero essere computati. Si chiede se tali mezzi debbano essere considerati nel servizio.
Domanda 10
Dal sopralluogo effettuato si è potuto verificare la presenza di una postazione libera di carrellati 1100
posta su strada in Via San Francesco sulla quale sono affissi degli adesivi con il divieto di conferimento
da parte dei non residenti del centro storico. Tale postazione non è specificata nei documenti di gara
e non viene menzionata per il servizio di svuotamento. Si richiede se tale postazione è da considerarsi
solo per un tempo momentaneo fino all’installazione dei PCA della zona centro storico o diversamente
da considerarsi come punto fisso di conferimento.
 
31/03/2023 14:28
Risposta
PUNTO 1,
Q - Il documento Capitolato Speciale D’Appalto (CSA) è stato pubblicato tra i documenti di gara con un CIG diverso da quello di gara e in formato revisione con dei commenti a pag. 70-71, si richiede sé tale documento è il definitivo ho esiste una versione aggiornata non pubblicata.
R - Non esistono ulteriori versioni del Capitolato, per cui la redazione pubblicata (comprensiva delle modifiche apportate con le varie risposte ai chiarimenti) è quella di riferimento. Il CIG corretto è quello riportato sul Disciplinare.

PUNTO 2,
Q - Nel CSA art. 130 (pag.149) è riportata la tabella riepilogativa delle forniture annuali che indica il numero di utenze interessate, nella fattispecie per le utenze domestiche viene elaborato il n. di 7.105 utenze. Nel Computo del Servizio, nella sezione Costi di Gestione e Materiali di Consumo alla voce sacchi etichettati è riportato il n di 6.459 utenze da servire, considerando che l’art.59 del CSA prevede la fornitura dei sacchi con RFID per tutte le UD e UND. Si richiede il dato esatto a cui fare riferimento, in quanto i costi considerati nell’appalto fanno riferimento al n. minore di utenze.
R – Il numero di utenze sono specificate nell’Art. 30 del CSA e sono conformi con quanto riportato nel Computo del servizio. Si conferma che la tabella riportata nell’Art.130 del CSA è un refuso. Comunque si sottolinea che lo stesso Art. 130 conferma che “ulteriori forniture se necessarie sono considerate nelle spese generali”.

PUNTO 3,
Q - Nel CSA art. 59 (pag.72) è riportato il seguente capoverso: “Per i condomini è stato considerato di non distribuire mastelli alle utenze ma di prevedere bidoni carrellati condominiali con pedale, dotati di chiusura per evitare il conferimento indiscriminato di non residenti. Le pattumiere sottolavello areate sono invece previste per tutti.”
Nel Computo del Servizio, nella sezione Costi d’Investimento sono previsti i mastelli per tutte le utenze domestiche presenti sul territorio non sottraendo il numero di utenze presenti in condominio e non valutando la fornitura di carrellati. In appendice a tale voce è anche descritto al punto”3 per i condomini sono stati previsti contenitori carrellati con tag-Rfid a pedale con chiusura, il costo è ammortizzato dalla mancata distribuzione dei mastelli ai condomini. Le pattumiere sottolavello areate sono previste per tutti.” Pertanto, si richiede di chiarire il numero minimo di utenze domestiche da servire in condominio, il numero degli stessi e di quantificare la fornitura necessaria per tali utenze.
R – La soluzione scritta nel CSA e prevista in fase progettuale è stata modificata dal Committente a seguito di finanziamenti successivi. Si indica quindi che il Comune fornirà i carrellati condominiali mentre restano confermate le forniture dei mastelli previste nel computo per tutte le utenze comprese quelle condominiali.
Pertanto, le frasi riportate nel quesito “per i condomini è stato considerato di non distribuire mastelli alle utenze ma di prevedere bidoni carrellati condominiali con pedale, dotati di chiusura per evitare il conferimento indiscriminato di non residenti. Le pattumiere sottolavello areate sono invece previste per tutti” e “per i condomini sono stati previsti contenitori carrellati con tag-Rfid a pedale con chiusura, il costo è ammortizzato dalla mancata distribuzione dei mastelli ai condomini. Le pattumiere sottolavello areate sono previste per tutti” sono da considerarsi un refuso e quindi da cancellarsi rispettivamente dal CSA e dal Computo.
Si ricorda inoltre che nell’Art 59 viene anche specificato che “Non essendo il numero di utenze un dato certo, ogni necessità ulteriore di contenitori per fornitura e sostituzione nel corso degli anni in eccedenza a quanto previsto sarà soddisfatta tramite acquisti previsti all'interno delle spese generali.”

PUNTO 4,
Q - Nel quadro Economico è riportata la voce di “raccolta differenziata/servizio estivo”, con i relativi monte ore per personale e mezzi in servizio. Si richiede di chiarire se è previsto un calendario “estivo” che preveda un aumento delle frequenze visto l’aumento del monte ore delle squadre per la raccolta da UD e UND o se è stato valutato solo un aumento del monte rifiuti.
R – Si precisa che le frequenze di raccolta tra il servizio invernale ed estivo sono le stesse, la variazione che viene evidenziata nel quesito è dovuta ad un previsto aumento della produzione dei rifiuti, essendo il Comune a vocazione turistica.

PUNTO 5,
Q - Nel CSA art. 37 (pag.45) è riportato tale capoverso “Infatti, se precedentemente la raccolta dei rifiuti organici provenienti dalle macellerie (grassi, ossi e scarti della lavorazione carni) e pescherie era a carico dei produttori attivando l’Impresa raccolte specifiche, ora possono essere inserite nella raccolta comunale .... Permane il fatto che, come asserito all’interno dello stesso decreto all’art.198, del comma 2-bis) “Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani”. Con l’aggiornamento del D. lgs 116/20 all’183 comma 1, lettera b-ter), punto 2) la legge sancisce “i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies”.
L’aggiornamento apportato dal D.lgs 116/20 non può essere applicato ai sottoprodotti di origine animale e più specificatamente per quanto previsto all’art. 185 comma 2 che sancisce: “Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento.” Alla lettera b) è specificato che: “i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio.” La disposizione è attualmente applicabile, ovviamente tenendo conto anche del richiamato Regolamento n.1774/2002 è stato successivamente aggiornato dal Regolamento del parlamento Europeo e del Consiglio n.1069/2009 con effetto dal 4 Marzo 2011 con il Regolamento attuativo (UE) n. 142/2011. Da un punto di vista normativo, quindi, i SOA (sottoprodotti di origine animale), compresi i prodotti trasformati, NON RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA PARTE IV del d.lgs 116/20, in quanto disciplinati da altre disposizioni normative anche comunitarie.
Alla luce di quanto esposto, i rifiuti SOA prodotti da macellerie e pescherie non possono rientrare nel circuito dei rifiuti urbani e conseguentemente non possono concorrere alla percentuale di raccolta differenziata. Si chiedi di rettificare l’art.37 del CSA relativamente a questo specifico punto.

R – Si confermano una serie di refusi all’interno dell’articolo che viene rettificato da:
Art. 37 Servizio di raccolta dei rifiuti organici da macellerie e pescherie.
Coerentemente con quanto descritto all’art.1 “L’Appalto”, il servizio di raccolta dei rifiuti organici di macellerie e pescherie non rientra tra i servizi computati nell’appalto.
Nel caso di attivazione, il servizio dovrà essere svolto presso tutte le Utenze interessate con frequenza adeguate con raccolta e circuito specifico di intervento e smaltimento presso impianti autorizzati, con specifici importi onnicomprensivi da definire entro 1 mese dall’avvio del servizio e entro il 31 dicembre di ogni anno, a valere per l’anno successivo. Gli importi restano comunque a carico degli utenti che fanno richiesta del servizio e non sono stati inseriti all’interno del computo.
Per le altre frazioni di rifiuto di queste attività per cui è applicabile la definizione di legge: "rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater (rifiuti) prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies (attività)" del D.Lgs 116/2020 questi sono considerabili tra i rifiuti urbani e quindi inseribili nel calcolo delle percentuali di raccolta differenziata.


PUNTO 6,
Q - L’elenco del personale fornito per il passaggio diretto immediato è pari a 19 unità per il solo svolgimento dei servizi, non sono indicati gli attuali amministrativi.
Inoltre, nel riepilogo dei costi dallo sviluppo del monte ore per i servizi si dimensionano un numero maggiore di addetti. Si chiede, anche al fine di redigere il piano di assorbimento del personale, documento obbligatorio nella busta tecnica, se il personale soggetto a passaggio diretto ed immediato è quello indicato nell’allegato - agg-all-fe-elenco-personale.
R – Come riscontrabile sono stati pubblicati atti con cui si è data evidenza del personale attualmente utilizzato per il servizio di raccolta rifiuti. Pertanto l’operatore economico è nella condizione di individuare le unità che costituiranno il bacino della clausola sociale.
In merito alla evidenza del monte ore per lo svolgimento del servizio si specifica che trattasi di datodeterminato dal progettista incaricato per rispetto alle disposizioni di cui all’art. 23 c. 16 del DLgs 50/2016.
Dato che, come nel caso di specie, differisce con il dato della clausola sociale. Si presuppone che, come rilevato dal concorrente, le ore determinate dal progettista sono superiori alle ore della clausola sociale e superiori alle ore desumibili dai documenti pubblicati con cui si è data evidenza del personale attualmente utilizzato, si procederà al riassorbimento di tutto il personale attualmente utilizzato.
Si vuole evidenziare comunque che il concorrente avrà l’onere e l’obbligo di indicare, nell’offerta economica, l’incidenza della mano d’opera che riterrà di utilizzare per garantire il servizio nel livello prestazione rilevabile dai documenti di gara compreso le migliorie proposte. Incidenza che si presume sia basata sull’organizzazione dell’impresa per l’esecuzione del servizio.
Da cui fissato detto dato l’impresa dovrà predisporre il piano di riassorbimento del personale attualmente impiegato nel servizio.

PUNTO 7,
Q - Nel Disciplinare di gara al capitolo 4.1 (pag. 47) è riportata la tabella con i criteri di valutazione.
Al punto B.5.2 è riportato “Estensione dell'orario di apertura al pubblico - Incremento delle ore settimanali di apertura del centro di raccolta dalle 24 ore previste dal Capitolato Speciale d’Appalto a 36 ore settimanali.” Nel CSA all’art. 53 (pag.65) è riportato l’orario di apertura quale minimo prestazionale di 18 ore anziché 24, si richiede di chiarire se lo standard minimo previsto da CSA è di 18 o di24 ore.
R – Si specifica che c’è stato un refuso nel punteggio e si rettifica il Disciplinare di gara come segue: modifica della denominazione QL_B.5.2 a QN_B.5.2 e modifica del contenuto in “Incremento delle ore settimanali di apertura del centro di raccolta dalle 18 ore previste dal Capitolato Speciale d’Appalto a 36 ore settimanali.“

PUNTO 8,
Q - Nel Disciplinare di gara al capitolo 2.2 (pag. 16) nella tabella 3 inerente all’importo totale dei servizi con proroga per 6 mesi non risulta corretto la stima totale di indicata di € 1.032.292,48, in quanto il valore corretto è pari a €1.038.292,43, si richiede di confermare tale dato.
R – Si veda quadro economico riproposto al punto 2 sulla piattaforma

PUNTO 9,
Q - Nell’elaborato Computo del servizio non risultano computati i mezzi per lo spazzamento manuale mentre all’art.128 del CSA sono previsti 7 - automezzo leggero con vasca ribaltabile che non sembrerebbero essere computati. Si chiede se tali mezzi debbano essere considerati nel servizio.
R – si conferma un refuso nella tabella dell'art.128 dove in relazione ai 7 automezzi leggeri va sostituita la parola "spazzamento" con la parola "raccolta". I 7 mezzi sono correttamente inseriti nel computo come si evince dalla prima pagina dello stesso.

PUNTO 10,
Q - Dal sopralluogo effettuato si è potuto verificare la presenza di una postazione libera di carrellati 1100 posta su strada in Via San Francesco sulla quale sono affissi degli adesivi con il divieto di conferimento da parte dei non residenti del centro storico. Tale postazione non è specificata nei documenti di gara e non viene menzionata per il servizio di svuotamento. Si richiede se tale postazione è da considerarsi solo per un tempo momentaneo fino all’installazione dei PCA della zona centro storico o diversamente da considerarsi come punto fisso di conferimento.
R – Tale postazione è inserita nella rete degli ecocentri a servizio del centro storico e verrà successivamente come da CSA sostituita con un PCA informatizzato.

 
16/03/2023 12:29
Quesito #20
-In merito al criterio di assegnazione del punteggio QN.C2 ovvero fornitura annuale delle buste
in carta per la raccolta dell'umido a tutte le UD in sostituzione di quelle previste nel computo,
sempre dotate di TAG RFID, si chiedono chiarimenti in merito alla dotazione dei TAG di cui i
sacchetti devono essere dotati. Tale dispositivo è composto da una serie di materiali (metalli,
plastiche ecc.) che non sono biodegradabili e che di fatto rendono anche il sacchetto impiegato
non idoneo alla compostabilità. Si chiedono chiarimenti.in attesa di un gentile riscontro si porgono
cordiali saluti
31/03/2023 14:31
Risposta
Trattasi di un refuso. Il criterio QNC.2 si rettifica in “Fornitura buste in carta per la raccolta
dell’umido” - La voce include la fornitura annuale delle buste in carta per la raccolta dell'umido a
tutte le UD in sostituzione di quelle previste nel computo, dotate di codice identificativo utente.
Si considera rettificata la dicitura “buste di per la raccolta della frazione umida di rifiuto con Tag-
Rfid” in “buste di carta per la raccolta della frazione umida di rifiuto con codice identificativo. si
specifica che i sistemi Tag RFid UHF non sono compatibili con il processo di compostaggio a cui la
busta è destinata. Si chiede alle ditte di proporre altre soluzioni che rispondano al processo di
compostaggio e al sistema di raccolta dati previsto nel CSA.
16/03/2023 13:50
Quesito #21
Con riferimento alla procedura in oggetto inoltriamo le seguenti richieste di chiarimenti:
 Ai fini del corretto dimensionamento, in relazione al servizio di spazzamento, si chiede
cortesemente di chiarire quali siano le zone effettivamente interessate dal servizio e fornire,
qualora disponibili, eventuali ulteriori cartografie;
 Si chiede cortesemente di chiarire, in relazione all’orario di apertura dell’ecocentro, se
l’orario minimo di apertura richiesto sia pari a 18 ore/settimana (rif. art 53 pag. 65 del CSA)
o a 24 ore/settimana (rif. criterio di valutazione QL_B.5.2).
 In relazione all’elenco del personale, si chiede cortesemente di fornire i livelli del personale
in quanto il documento risulta poco leggibile e incompleto.
 Si segnala che il documento “f.g.-elenco-ud-e-und-classificate-categoria-e-via” risulta, al
suo interno, incompleto. Si chiede cortesemente di fornire nuovamente il documento.
 In relazione al criterio QNC.2, si chiede di confermare che l’intestazione “fornitura buste
per la raccolta della carta” sia da considerarsi un refuso e che tale fornitura si riferisca alla
raccolta dell’umido.
03/04/2023 11:42
Risposta
RISPOSTE
Punto 1
Q - Ai fini del corretto dimensionamento, in relazione al servizio di spazzamento, si chiede
cortesemente di chiarire quali siano le zone effettivamente interessate dal servizio e fornire,
qualora disponibili, eventuali ulteriori cartografie
R - Le zone interessate dal servizio sono quelle riportate nell’art. 100 del CSA con le rettifiche
esplicitate nella risposta inserita in piattaforma al punto 12.6. Inoltre, si consiglia di prendere
visione delle varie risposte ai quesiti relativi allo spazzamento presenti in piattaforma.
Punto 2
Q - Si chiede cortesemente di chiarire, in relazione all’orario di apertura dell’ecocentro, se l’orario
minimo di apertura richiesto sia pari a 18 ore/settimana (rif. art 53 pag. 65 del CSA) o a 24
ore/settimana (rif. criterio di valutazione QL_B.5.2).
R- In merito al quesito, si veda risposta inserita in piattaforma al Punto 17;
Punto 3
Q - In relazione all’elenco del personale, si chiede cortesemente di fornire i livelli del personale in
quanto il documento risulta poco leggibile e incompleto;
R_ In merito al quesito, si veda risposta inserita in piattaforma al punto 13;
Punto 4
Q- Si segnala che il documento “f.g.-elenco-ud-e-und-classificate-categoria-e-via” risulta, al suo
interno, incompleto. Si chiede cortesemente di fornire nuovamente il documento.
R - In merito al quesito, si vedano gli allegati rivisti inseriti in piattaforma nella sezione allegati;
Punto 5
Q -In relazione al criterio QNC.2, si chiede di confermare che l’intestazione “fornitura buste per la
raccolta della carta” sia da considerarsi un refuso e che tale fornitura si riferisca alla raccolta
dell’umido.
R - In merito al quesito, si veda risposta inserite in piattaforma al punto 19;
17/03/2023 16:34
Quesito #22
Con riferimento al paragrafo 4.1 del Disciplinare di Gara e in particolare al criterio quantitativo di
valutazione QNC.2 di cui alla tabella riportata nelle pagine 47 – 48 – 19 – 50 – 51, si chiede di
confermare che il punteggio in questione è riferito alla “fornitura annuale delle buste in carta per la
raccolta dell’umido” e non alla “fornitura buste per la raccolta della carta”.
03/04/2023 11:45
Risposta
Q - Con riferimento al paragrafo 4.1 del Disciplinare di Gara e in particolare al criterio quantitativo
di valutazione QNC.2 di cui alla tabella riportata nelle pagine 47 – 48 – 19 – 50 – 51, si chiede di
confermare che il punteggio in questione è riferito alla “fornitura annuale delle buste in carta per
la raccolta dell’umido” e non alla “fornitura buste per la raccolta della carta”.
R – In merito al quesito, si veda risposta inserita in piattaforma al punto 19.
28/03/2023 14:31
Quesito #23
1. La stazione appaltante pubblica in data 20 marzo 2023 un aggiornamento del prospetto del
personale presente (r-q-1. Tab.personale.agg.). Tale documento composto da 4 pagine
riporta la situazione del personale nel seguente ordine:
pag.1: aggiornamento 15/03/2023: n.18 addetti
pag.2: aggiornamento 9/3/2023 (R.Q.1): n.19 addetti
pag.3: aggiornamento 8/11/2022: n.19 addetti
pag.4: aggiornamento 15/7/2021: n.21 addetti
Si chiedono chiarimenti in merito all’effettivo numero di addetti presenti per i quali il concorrente
deve prevedere il passaggio di cantiere.
04/04/2023 12:19
Risposta
R –In merito al quesito, si rimanda alla risposta inserita in piattaforma al punto 6 del quesito n.18 del 15/03/2023 ore 18.23
09/03/2023 17:18
Quesito #24
QUESITO 1
Con riferimento all’art. 32 del Capitolato Speciale d’appalto, allo scopo di definire con esattezza il
potenziamento dei servizi nei periodi di maggiore flusso turistico, si chiede di specificare la produzione
rifiuti registrata in ciascun mese negli anni 2021 e 2022.
QUESITO 2
Con riferimento all’art. 73 del Capitolato Speciale d’Appalto, si chiede di verificare le incongruenze tra le
frequenze di intervento indicate per esteso nel testo (ad es. “trisettimanale”, “bisettimanale”, ecc.) con
quelle indicate nella tabella riportata nello stesso art. 73, quindi fornire il dato di per la corretta
formulazione dell’offerta.
04/04/2023 14:56
Risposta
Risposte
Punto 1,
Q - Con riferimento all’art. 32 del Capitolato Speciale d’appalto, allo scopo di definire con esattezza
il potenziamento dei servizi nei periodi di maggiore flusso turistico, si chiede di specificare la
produzione rifiuti registrata in ciascun mese negli anni 2021 e 2022.
R – Si vedano gli allegati presenti in piattaforma “r-q-3-p9-dati-rifiuti-2022” e file integrativo
denominato dati_gennaio_dicembre_rifiuti_2021;
Punto 7.2,
Q - Con riferimento all’art. 73 del Capitolato Speciale d’Appalto, si chiede di verificare le
incongruenze tra le frequenze di intervento indicate per esteso nel testo (ad es. “trisettimanale”,
“bisettimanale”, ecc.) con quelle indicate nella tabella riportata nello stesso art. 73, quindi fornire il
dato di per la corretta formulazione dell’offerta.
R – Si specifica la presenza di un refuso nella parte testuale e si conferma che i dati riportati nella
tabella sono quelli corretti.
03/04/2023 17:19
Quesito #25
In considerazione della discordanza tra quanto indicato nell’avviso di rettifica del 17.03.2023 e
nella risposta fornita dalla Spetta.le Stazione Appaltante al chiarimento formulato in data
06/03/2023, si chiede di confermare che l’importo da garantire a titolo di garanzia provvisoria ex
art. 93 cod.app. e sul quale applicare eventuali riduzioni ai sensi del comma 7 del predetto articolo
sia di € 339.347,52 pari al 2% dell’importo stimato del contratto per 7 anni+6 mesi di proroga di €
16.967.375,93. Si chiede inoltre di chiarire se nella Tabella n. 2 del quadro economico come
modificata con rettifica del 17.3.2023 l’indicazione dei 5 anni sia frutto di un refuso in quanto il
valore totale della stima del contratto come indicato nella tabella è riferita a 7 anni e non a 5.
Inoltre si chiede alla Spettabile Stazione appaltante di voler pubblicare:
- la banca dati TARI comprendiva dell’indicazione del numero civico di riferimento;
- l’elenco delle UND con indicazione della categoria tributaria riferita a ciascuna utenza della
predetta tipologia;
- elenco delle vie per il servizio di spazzamento.
05/04/2023 12:34
Risposta
Risposte
Punto 1
Q - In considerazione della discordanza tra quanto indicato nell’avviso di rettifica del 17.03.2023 e
nella risposta fornita dalla Spetta.le Stazione Appaltante al chiarimento formulato in data
06/03/2023, si chiede di confermare che l’importo da garantire a titolo di garanzia provvisoria ex
art. 93 cod.app. e sul quale applicare eventuali riduzioni ai sensi del comma 7 del predetto articolo
sia di € 339.347,52 pari al 2% dell’importo stimato del contratto per 7 anni+6 mesi di proroga di €
16.967.375,93.
R- Si conferma che il valore della garanzia provvisoria art. 93 del D.Lgs 50/2016 ammonta a
complessivi € 339.347,52;
Punto 2
Q - Si chiede inoltre di chiarire se nella Tabella n. 2 del quadro economico come modificata con
rettifica del 17.3.2023 l’indicazione dei 5 anni sia frutto di un refuso in quanto il valore totale della
stima del contratto come indicato nella tabella è riferita a 7 anni e non a 5.
R - Si conferma che l’indicazione dei 5 anni è un mero refuso, si conferma che il valore della stima
del contratto è riferita a 7 anni
Punto 3
Q - Inoltre si chiede alla Spettabile Stazione appaltante di voler pubblicare:
- la banca dati TARI comprensiva dell’indicazione del numero civico di riferimento;

- l’elenco delle UND con indicazione della categoria tributaria riferita a ciascuna utenza della
predetta tipologia;
- - elenco delle vie per il servizio di spazzamento.
R- Si allegano gli elenchi richiesti, denominati: “Estrazione_totale_utenze_Tari_Fiuggi” e
“Estrazione_utenze_non_domestiche_Tari”.
In riferimento alle aree di spazzamento si confermano le aree "C" ed "ET" riportate nell'articolo
100 del CSA "articolazione dei settori di intervento e personale necessario" e nel documento di
gara “f.t.2-articolazione-settori-spazzamento” Si conferma che in questo ultimo documento, per
successive modifiche, le aree “S1 e S2” non sono state utilizzate nel CSA.
15/03/2023 14:03
Quesito #26
Volendo la scrivente partecipare alla gara in oggetto, chiede i seguenti chiarimenti:
1) nel criterio B.1.1 assegnazione punteggi per spazzamento meccanizzato misto, considerato che l’art. 100 del CSA specifica “i servizi inseriti a punteggio” e per lo spazzamento misto meccanizzato è previsto un aumento di frequenze tutto l’anno di 2/7, si chiede se detto aumento verrà valutato con il massimo dei punteggi assegnati a detto criterio QL B.1 ovvero specifica quantificazione per detto aumento;
2) nel criterio B.1.2 assegnazione punteggi servizio spazzamento manuale si indica quale periodo per il servizio migliorativo l’intervallo dal 15 giugno al 15 settembre ma nella tabella  dell’art. 100 del CSA  in intestazione per il servizio migliorativo in questione si indica “5 mesi estate” e nella riga specifica del servizio di spazzamento manuale estivo pomeridiano è indicato il periodo “luglio, agosto, settembre”, pertanto si chiede di indicare chiaramente il periodo da considerare per detto servizio.
noltre, nell’art. 100 del CSA per detto servizio è indicato un autista con livello 3 A, si chiede di chiarire se trattasi di refuso essendo un servizio per cui non è richiesta detta qualifica.
3) nel criterio B.1.3 assegnazione punteggi nel titolo si fa riferimento allo spazzamento manuale ma nel corpo descrittivo del criterio si riferisce a spazzamento misto, si chiede di chiarire se trattasi di refuso o altro. Inoltre, per detto servizio manuale, oggetto di attribuzione punteggio,  nell’art. 100 del CSA in tabella si legge il periodo “luglio, agosto, settembre, ottobre novembre” si chiede di confermare detto periodo o correggere con il periodo estivo dal 15 maggio al 15 ottobre (CSA art. 100);
4) nel criterio B.3.2 si legge fornitura di un APP ma nel CSA art. 126 si legge che il Comune di Fiuggi già è dotatao di APP JUNKER e che l’abbonamento sarà a carico dell’appaltatrice dal 3° anno, quindi ai fini dell’attribuzione dei punteggi si chiede di specificare se: il gestore deve prevedere un’altra APP oppure se la conferma delll’accettazione di detta APP sarà valutata con il punteggio attribuibile o altro da voi inteso;
5) nel criterio B6) tutela del personale cessante si chiede di chiarire se l’assegnazione quantitativa massima di 5 punti è data con il riassorbimento di SOLO nr 19 risorse ovvero del personale operativo così come descritto dal CSA p.18 ed all.F.E, non considerando il personale amministrativo.
E si chiede conferma che il personale minimo è quello previsto da CSA 127 – dotazione minima di risorse umane ovvero il gestore potrà proporre la propia ipotesi organizzativa.
6) nell’art. 120 del CSA  si chiede di indicare nella relazione offerta tecnica (Busta B) il prezzo offerto per la rimozione delle carcasse da privato, considerato che in detta offerta non devono esser presenti riferimenti economici si chiede di chiarire se trattasi di refuso o come proporlo.
7) si chiede di pubblicare il regolamento comunale di igiene urbana e del centro di raccolta comunale;
8) si chiede di chiarire l’importo delle spese da rimborsare alla stazione appaltante, entro 60 gg, nel totale e distinte per voci (costi di pubblicazione e costi indiretti sostenuti da committente p.to 2.6.2  del Disciplinare e Art. 26 del CSA);
9) si chiede di ricevere il quantitativo dei rifiuti raccolti e trasportati negli ultimi 4 anni (2022; 2021;2020;2019) distinti per codice EER e mese

Cordialità
omissis
 
13/04/2023 18:55
Risposta
CONSIDERATO CHE LA RISPSOTA PRESENTA DEGLI ERRORI DI STAMPA SU RICHIESTA DEL COMUNE LA RISPOSTA VIENE RIMOSSA E SI PROVVEDERA’ ALLA PUBBLICAZIONE DELLA RISPOSTA CORRETTA

Risposta corretta:

PUNTO  1,

Q - nel criterio B.1.1 assegnazione punteggi per spazzamento meccanizzato misto, considerato che l’art. 100 del CSA specifica “i servizi inseriti a punteggio” e per lo spazzamento misto meccanizzato è previsto un aumento di frequenze tutto l’anno di 2/7, si chiede se detto aumento verrà valutato con il massimo dei punteggi assegnati a detto criterio QL B.1 ovvero specifica quantificazione per detto aumento;
R – I punteggi sono stati modificati in una fase successiva alla redazione dei documenti di gara. Si considerano quindi abrogati tutti i riferimenti ai punteggi presenti nel CSA e nei documenti di gara fatta eccezione quelli presenti nel disciplinare che permangono gli unici di riferimento fatti salvi eventuali refusi cui si è risposto nei quesiti. In particolare, nell’Art. 100 del CSA si considera cancellata la frase “in grigio sono stati indicati i servizi inseriti a punteggio che la ditta può offrire come miglioria nell’offerta tecnica” e di conseguenza le righe in grigio in tabella.
PUNTO  2,
Q -nel criterio B.1.2 assegnazione punteggi servizio spazzamento manuale si indica quale periodo per il servizio migliorativo l’intervallo dal 15 giugno al 15 settembre ma nella tabella  dell’art. 100 del CSA  in intestazione per il servizio migliorativo in questione si indica “5 mesi estate” e nella riga specifica del servizio di spazzamento manuale estivo pomeridiano è indicato il periodo “luglio, agosto, settembre”, pertanto si chiede di indicare chiaramente il periodo da considerare per detto servizio. Inoltre, nell’art. 100 del CSA per detto servizio è indicato un autista con livello 3 A, si chiede di chiarire se trattasi di refuso essendo un servizio per cui non è richiesta detta qualifica.
R – Per quanto riguarda il periodo di riferimento per lo spazzamento manuale pomeridiano si prenda in considerazione quanto riportato nel criterio migliorativo B.1.2 riportato nel disciplinare. Il riferimento a un operatore di livello 3A per il servizio di spazzamento é stato ipotizzato per tenere conto della possibilità che tale operatore possa utilizzare anche altri mezzi, in ogni caso come chiarito nel Capitolato all’Art 8. Ammontare dell’appalto pag.16 “tale indicazione è da considerarsi puramente indicativa in quanto ha solo lo scopo di chiarire il tipo di organizzazione ipotizzato in fase progettuale. Il Gestore potrà prevedere una sua specifica organizzazione, che consenta comunque il raggiungimento degli obiettivi previsti, basata su differenti risorse.”

PUNTO  3,
Q -nel criterio B.1.3 assegnazione punteggi nel titolo si fa riferimento allo spazzamento manuale ma nel corpo descrittivo del criterio si riferisce a spazzamento misto, si chiede di chiarire se trattasi di refuso o altro. Inoltre, per detto servizio manuale, oggetto di attribuzione punteggio, nell’art. 100 del CSA in tabella si legge il periodo “luglio, agosto, settembre, ottobre novembre” si chiede di confermare detto periodo o correggere con il periodo estivo dal 15 maggio al 15 ottobre (CSA art. 100);
R – Si precisa che per quanto riguarda il criterio B.1.3 è presente nel testo un refuso, va quindi considerato come espressamente evidenziato nel titolo che si tratta di spazzamento manuale.
Per quanto riguarda il potenziamento del servizio di spazzamento manuale, rispetto alle previsioni progettuali, vale quanto richiesto nel disciplinare di gara al punto QL_B1.3, non sono previsti periodi di riferimento.

PUNTO  4,
Q -nel criterio B.3.2 si legge fornitura di un APP ma nel CSA art. 126 si legge che il Comune di Fiuggi già è dotata di APP JUNKER e che l’abbonamento sarà a carico dell’appaltatrice dal 3° anno, quindi ai fini dell’attribuzione dei punteggi si chiede di specificare se: il gestore deve prevedere un’altra APP oppure se la conferma dell’accettazione di detta APP sarà valutata con il punteggio attribuibile o altro da voi inteso;
R –Si veda risposta inserita al punto  4 della piattaforma (risposta al quesito 4);

PUNTO 5,
Q - nel criterio B6) tutela del personale cessante si chiede di chiarire se l’assegnazione quantitativa massima di 5 punti è data con il riassorbimento di SOLO nr 19 risorse ovvero del personale operativo così come descritto dal CSA p.18 ed all.F.E, non considerando il personale amministrativo.
E si chiede conferma che il personale minimo è quello previsto da CSA 127 – dotazione minima di risorse umane ovvero il gestore potrà proporre la propria ipotesi organizzativa.
R – come già riscontrato al quesito n. 18 si dà evidenza che sono stati pubblicati atti con cui si è data evidenza del personale attualmente utilizzato per il servizio di raccolta rifiuti. Pertanto l’operatore economico è nella condizione di individuare le unità che costituiranno il bacino della clausola sociale.
SI rammenta che il progettista incaricato, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 23 c. 16 del DLgs 50/2016 ha provveduto al calcolo del monte ore per lo svolgimento del servizio progettato, che, nel caso di specie, differisce dal dato della clausola sociale. Infatti le ore determinate dal progettista sono superiori alle ore della clausola sociale e superiori alle ore desumibili dai documenti pubblicati con cui si è data evidenza del personale attualmente utilizzato.
Pertanto si è prevedibile il riassorbimento di tutto il personale attualmente utilizzato.
Si vuole evidenziare comunque che il concorrente avrà l’onere e l’obbligo di indicare, nell’offerta economica, l’incidenza della mano d’opera che riterrà di utilizzare per garantire il servizio nel livello prestazione rilevabile dai documenti di gara compreso le migliorie proposte. Incidenza che deve essere basata sull’organizzazione dell’impresa per l’esecuzione del servizio in oggetto, con obbligo di riscontro nel piano di riassorbimento del personale attualmente impiegato nel servizio.


PUNTO  6,
Q - nell’art. 120 del CSA si chiede di indicare nella relazione offerta tecnica (Busta B) il prezzo offerto per la rimozione delle carcasse da privato, considerato che in detta offerta non devono esser presenti riferimenti economici si chiede di chiarire se trattasi di refuso o come proporlo.

R – Premesso che il divieto di commistione non preclude l’inserimento in sé di elementi economici nell’offerta tecnica, ma l’inserimento degli elementi ivi indicati come riconducibili alla specifica offerta economica correlata all’offerta tecnica.
Nell’offerta tecnica possono essere comunque inclusi singoli elementi economici che siano resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché siano elementi economici che non fanno parte dell’offerta economica, quali i prezzi a base di gara, i prezzi di listini ufficiali, i costi o prezzi di mercato, ovvero siano elementi isolati e del tutto marginali dell’offerta economica che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica. Questa precisazione costituisce un limite al perimetro applicativo del divieto di commistione in esame, come ha già chiarito più volte la giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. Consiglio di Stato, sez. V,  11.2015 n. 5181 e 21.11.2017 n. 5392).
Inoltre, l’applicazione del divieto di commistione va effettuata in concreto (e non in astratto), “con riguardo alla concludenza degli elementi economici esposti o desumibili dall’offerta tecnica, che debbono essere tali da consentire di ricostruire in via anticipata l’offerta economica nella sua interezza ovvero, quanto meno, in aspetti economicamente significativi, idonei a consentire potenzialmente al seggio di gara di apprezzare “prima del tempo” la consistenza e la convenienza di tale offerta” (Consiglio di Stato, sez. III, 03.04.2017 n. 1530; cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 3287/2016; id. sez. IV, n. 825/2016).

Ciò premesso si ritiene che il concorrente possa  indicare un tariffario riferito  chiaramente all’intervento in caso di chiamata diretta di Utenti, servizio che non rientra tra quelli di appalto che interessano invece le carcasse rinvenute nel territorio senza possibilità, nel caso trattasi di animali domestici, di rinvenire il proprietario. Il prezzo offerto per il servizio per la rimozione delle carcasse da privato non verrà valutato dalla commissione al fine del punteggio, dovrà essere inserito nella busta relativa all’offerta tecnica, all’interno di un’ulteriore busta recante la dicitura “tariffario art. 120 del CSA” -  In alternativa il concorrente potrà inserire una dichiarazione con cui da evidenza che il tariffario è stato inserito nella busta economica.

PUNTO  7,
Q - si chiede di pubblicare il regolamento comunale di igiene urbana e del centro di raccolta comunale;
R - Si pubblica il regolamento del centro di raccolta comunale, il regolamento comunale di igiene urbana è in fase di approvazione.

PUNTO  8,
Q - si chiede di chiarire l’importo delle spese da rimborsare alla stazione appaltante, entro 60 gg, nel totale e distinte per voci (costi di pubblicazione e costi indiretti sostenuti da committente p.to 2.6.2 del Disciplinare e Art. 26 del CSA);
R – Come previsto a pag. 22 del disciplinare di gara “Si precisa che ai sensi del Decreto del MIT del 2/12/2016 le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate all’amministrazione aggiudicatrice dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione e le stesse presumibilmente ammontano a complessivi € 2.500,00.
Il rimborso sarà comunque definito dalla somma degli importi delle fatture emesse dai vari soggetti per le pubblicazioni richieste.”

Pertanto il dato è presunto. Il valore effettivo sarà determinato solo al momento dell’ordine della pubblicazione dell’esito della gara

PUNTO  9,
Q - si chiede di ricevere il quantitativo dei rifiuti raccolti e trasportati negli ultimi 4 anni (2022; 2021;2020;2019) distinti per codice EER e mese.
R - In merito al quesito si veda l’allegato pubblicato “R_Q_5_P2_datirifiuti_2019_2022”.;

 
28/03/2023 17:17
Quesito #27
Relativamente alla procedura di gara per l’affidamento dei servizi di igiene urbana nel Comune di Fiuggi, CIG: 9608630C4E, si chiede il seguente chiarimento:
  1. Sono stati recentemente pubblicati dei chiarimenti in merito al personale presente, che in ottemperanza alla clausola sociale deve transitare al nuovo gestore. Nel documento in questione (R.Q.1) composto da diverse pagine si notano delle incongruità sul numero di addetti presenti. Nella fattispecie, con l’ultimo aggiornamento del 15 marzo sono indicati 18 addetti mentre negli aggiornamenti precedenti gli addetti sono talvolta 19, talvolta 21.
Atteso che l’ultimo aggiornamento (15 marzo 2023) sia quello effettivo, con indicazione di 18 addetti oggetto di clausola sociale, tale aspetto non trova riscontro con quanto previsto dal criterio di assegnazione del punteggio QN_B6 che recita: “Assunzione di un numero di risorse di personale non inferiore alle 19 unità attualmente assunte con contratto a tempo indeterminato”.
Se allo stato attuale gli addetti sono effettivamente 18, in base al criterio di assegnazione sopra indicato, ai concorrenti saranno assegnati ZERO punti in quanto non viene rispettato il numero previsto.
Pertanto, si chiedono chiarimenti in merito.
Distinti saluti

 
13/04/2023 18:58
Risposta
R – come già riscontrato al quesito n. 18 e n. 26 si dà evidenza che sono stati pubblicati atti con cui si è data evidenza del personale attualmente utilizzato per il servizio di raccolta rifiuti. Pertanto l’operatore economico è nella condizione di individuare le unità che costituiranno il bacino della clausola sociale.
SI rammenta che il progettista incaricato, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 23 c. 16 del DLgs 50/2016 ha provveduto al calcolo del monte ore per lo svolgimento del servizio progettato, che, nel caso di specie, differisce dal dato della clausola sociale. Infatti le ore determinate dal progettista sono superiori alle ore della clausola sociale e superiori alle ore desumibili dai documenti pubblicati con cui si è data evidenza del personale attualmente utilizzato.
Pertanto si è prevedibile il riassorbimento di tutto il personale attualmente utilizzato.
Si vuole evidenziare comunque che il concorrente avrà l’onere e l’obbligo di indicare, nell’offerta economica, l’incidenza della mano d’opera che riterrà di utilizzare per garantire il servizio nel livello prestazione rilevabile dai documenti di gara compreso le migliorie proposte. Incidenza che deve essere basata sull’organizzazione dell’impresa per l’esecuzione del servizio in oggetto, con obbligo di riscontro nel piano di riassorbimento del personale attualmente impiegato nel servizio.
 
03/04/2023 17:22
Quesito #28
Si chiede di indicare quali tabelle FISE sono state prese a riferimento per la determinazione del costo del personale. 
Cordiali saluti 
13/04/2023 19:02
Risposta
Il costo del personale è stato determinato utilizzando la tabella FISE aggiornata a marzo 2019.
 
05/04/2023 11:25
Quesito #29
In relazione alla gara in oggetto, Voglia la Stazione Appaltante riscontare le seguenti richieste di chiarimento:
  1. In relazione al sub-criterio di valutazione dell’Offerta tecnica di tipo quantitativo QN_A2_3 Possesso del rating di legalità rilasciato dalla AGCM, si chiede di confermare che per l’attribuzione del relativo punteggio, nel caso in cui la concorrente sia un costituendo RTI, ciascuna delle imprese in RTI deve essere in possesso del rating e che, quindi, nel caso in cui anche solo una delle imprese in RTI non sia in possesso del Rating di legalità, all’offerente costituendo RTI verrà attribuito il punteggio pari a zero. Inoltre, in caso di partecipazione in costituendo RTI, si chiede ci precisare quale/i sia/no il/i criterio/i di calcolo, di determinazione e di attribuzione del punteggio nel caso in cui le imprese in costituendo RTI siano tutte in possesso del rating di legalità ma con un numero di stelle diverso tra le medesime, non essendo tale eventualità prevista dalla disciplina di gara per la valutazione dell’offerta tecnica.
  2. In considerazione di quanto previsto e disposto al punto 3.6.3. del disciplinare di gara, si chiede di chiarire quali siano le modalità corrette per l’effettuazione del sopralluogo, se il modello corretto da sottoporre all’Ente Aggiudicatore per l’attestazione di avvenuto sopralluogo sia quello inserito nella documentazione di gara e se vi siano ulteriori dichiarazioni da produrre al Comune di Fiuggi da parte dell’operatore economico per il rilascio dell’avvenuto sopralluogo. Ciò in quanto al paragrafo 3 del suddetto articolo viene previsto che “i concorrenti dovranno procedere autonomamente autocertificando l’effettuazione dello stesso (…)”. Tuttavia il modello non prevede alcuna dichiarazione sostutiva.
  3. Si chiede di chiarire se, trattandosi di un appalto di servizi, quando previsto al punto 3.1. del disciplinare in merito alla dichiarazione del Direttore Tecnico sia un refuso.
13/04/2023 19:24
Risposta
Risposta
  1. In merito al quesito posto si specifica che il punteggio sarà assegnato in relazione al numero di stellette possedute da ciascuna componente dell’Ati. Ad esempio in un raggruppamento di tre operatori economici, Uno dei tre ha una sola stelletta. Un secondo operatore ha 1 stelletta e due +, un terzo da 2 stellette. In comune i tre operatori hanno una sola stelletta
 
  1. Si conferma quanto previsto al punto 3.6.3 del disciplinare che può così riassumersi:
l’operatore economico dovrà, in autonomia, prendere visione dei luoghi ed autocertificare il fatto. Una volta terminato il sopralluogo lo stesso soggetto che ha eseguito la visita dovrà recarsi presso il comune con due copie della autocertificazione, Delle due copie una viene trattenuta dal comune e l’altra viene invece restituita al potenziale concorrente che avrà l’onere di inserirne, copia informatica, nella busta amministrativa.
L’attestato di sopralluogo controfirmato da un dipendente del Comune sarà inteso come prova per la veridicità della dichiarazione e quindi utilizzate ai fini del controllo di cui all’art. 71 del DPR 445/2000.

Il modello è in formato editabile e può essere modificato dal concorrente.
  1. La dichiarazione del Direttore Tecnico va resa solo se lo stesso rientra tra i soggetti di cui all’art. 80 c. 3 del D.Lgs. 50/2016.
05/04/2023 15:29
Quesito #30
omissis , 05/04/2023
Prot. n. 3359-23 DB/sm

Spett.le
PROVINCIA DI FROSINONE
Per conto del Comune di Fiuggi
Piazza Trento e Trieste, 03014 Fiuggi FR
Trasmessa tramite Piattaforma

OGGETTO: GARA SUA 20/2023 – Servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani COMUNE DI FIUGGI CIG 9608630C4E- Richiesta chiarimenti

Facendo riferimento alla procedura di cui in oggetto, la nostra Società, interessata alla partecipazione alla gara da Voi bandita, con la presente chiede i seguenti chiarimenti:
 
  1. Alla luce di quanto pubblicato:

Domanda:
“Si chiede conferma che i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 debbano rendere le dichiarazioni afferenti all’art. 80 comma 1,2,5 lettera l)”

Risposta:
“I soggetti di cui all’art. 80 c, 3 sono obbligati alla dichiarazione afferenti i casi di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.”

Si porta all’attenzione della Stazione Appalta quanto disposto dall’art. 80 comma 3 del D.Lgs 50/2016 il quale prevede che solo l’esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: … dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;

per tanto secondo quanto disciplinato dal sopra riportato articolo si chiede conferma che i soggetti quali ad esempio componenti dell’organismo di vigilanza, direttore tecnico, preposti etc…  debbano dichiarare solamente i commi di cui all’art. 80 comma 3 D.Lgs 50/2016 e non l’intero Art. 80, a puro titolo esemplificativo un componente dell’organismo di vigilanza non può dichiarare il comma 5, lettera c, art. 80 D.Lgs 50/2016 in quanto afferente all’operatore economico:

“c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;”


in attesa di un gentile riscontro si porgono cordiali saluti.

 
13/04/2023 19:35
Risposta
in riferimento al quesito posto si ritine che il concorrente sia  nella codizione di dichiarare ciò che ritiene opportuno. 

In fase di verifica, che segue la proposta di aggiudicazione, l’ufficio provvederà alle verifiche previste dal codice. Se dalla documentazione che i vari enti trasmetterano si dovesse riscontrare la presenza di fatti riconducibli all’art. 80 si procederà a specifica istruttoria finalizzata a valutare l’ammissione o l’eslusione del concorrente. 

Si rammenta quanto previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000 
06/04/2023 11:28
Quesito #31
Si chiede alla Spett.le Stazione Appaltante di chiarire se, nel caso in cui l’offerente sia un RTI non ancora costituito, la domanda di partecipazione (mod. 1 domanda di partecipazione e dichiarazione) deve essere presentata da ciascuna delle imprese in RTI e, in caso positivo, chiarire se l’imposta di bollo deve essere assolta in relazione a ciascuna istanza o se può essere assolta solo dalla mandataria. 
 
13/04/2023 19:38
Risposta
e’ preferibile avere una sola domanda contente le notizie di tutti i soggetti costituiti l’ATi e firmata dai soggetti obbligati di ciascun operatore economico, In alternativa è possibile presentare una domadna per ciascun soggetto dell’ATI. L’imposta di bollo è unica
11/04/2023 17:49
Quesito #32
Nel Modello 1 “Domanda di partecipazione e dichiarazioni” è prevista la possibilità per il dichiarante in nome e per conto dell’operatore economico partecipante alla procedura di dichiarare l’assenza di cause di esclusione nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.LGS. 50/2016 SMI. Inoltre, nel modello di domanda, sono inserite le seguenti notazioni “OPPURE VANNO ALLEGATE LE DICHIARAZIONI ART. 80 DI OGNI SOGGETTO – OPPURE IL PRESENTE MODELLO DEVE ESSERE COMPILATO  CON LE GENERALITA’ ED I FATTI RICONDUCINILI AD OGNI OBBLIGATO, E DEVE ESSERE  FIRMATO DIGITALMENTE DA CIASCUN SOGGETTO”. Si chiede pertanto di chiarire, anche alla luce dei precedenti chiarimenti sul punto, se è necessario che ogni soggetto di cui all’art. 80  comma 3 Codice Appalti renda la propria dichiarazione di assenza di cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 dL.GS. 50/2016 mediante rilascio di una propria dichiatazione dai medesimi sottoscritta o è possibile optare per la dichiarazione sostitutiva di assenza di cause di esclusione resa dal legale rappresentante dell’operatore economico, così come previsto dal disciplinare di gara per il DGUE (cfr. art. 3.2 lett. a pag. 26 disciplinare). In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti 
 
13/04/2023 19:41
Risposta
e’ possibile presentare una dichiarazione unica resa dal legale rappresentante dell’operatore economico in nome e per conto di tutti i soggetti obbligati. Condizione già prevista dal modello A1
12/04/2023 12:58
Quesito #33
Con riferimento:
- al requisito di capacità tecnica e professionale richiesto alla lettera a) pag. 35 del disciplinare, poiché i dati ISTAT relativi alla popolazione residente al 31/12/2022 non sono ancora disponibili, si chiede di confermare che in alternativa sia possibile indicare il valore degli abitanti fornito dall’Ente contraente che rilascia la certificazione di servizio;
- al modulo dell’offerta economica predisposto da codesta S.A. ed alle successive rettifiche inerenti agli importi di gara, si chiede cortesemente di specificare l’importo a base d’asta su cui effettuare il ribasso, nonché gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Si chiede inoltre di chiarire il significato dell’espressione “O lav-esimo” indicata nel campo “Importo contrattuale in caso di aggiudicazione”;
- alla richiesta della quietanza di versamento a titolo di cauzione provvisoria di cui al punto 3 di pag. 23 del disciplinare di gara, premesso che in generale nelle polizze provvisorie non c’è la quietanza di pagamento in quanto viene quietanzata la polizza stessa non essendoci proroghe future, si chiede se la richiesta risulta comunque soddisfatta dalla dichiarazione di pagamento presente all’ultima pagina della polizza fideiussoria, a firma dell’esattore, e/o dalla distinta di pagamento del saldo premio della polizza fidejussoria di che trattasi.

Nel ringraziare, porgiamo cordiali saluti
 
13/04/2023 19:49
Risposta
Con riferimento:
- al requisito di capacità tecnica e professionale richiesto alla lettera a) pag. 35 del disciplinare, poiché i dati ISTAT relativi alla popolazione residente al 31/12/2022 non sono ancora disponibili, si chiede di confermare che in alternativa sia possibile indicare il valore degli abitanti fornito dall’Ente contraente che rilascia la certificazione di servizio; 
risposta:
- viene accettata la vertificazione del comune 


- al modulo dell’offerta economica predisposto da codesta S.A. ed alle successive rettifiche inerenti agli importi di gara, si chiede cortesemente di specificare l’importo a base d’asta su cui effettuare il ribasso, nonché gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
risposta 
come da avviso pubblicato l’importo soggetto a ribasso è € 18.200.894,72, ,l’importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso è € 159.470,68 totale € 18.360.365,40 
per il pagamento il comune provvederà in parte con il contributo CONAI stabilito in €  1.392.989,48  


Si chiede inoltre di chiarire il significato dell’espressione “O lav-esimo” indicata nel campo “Importo contrattuale in caso di aggiudicazione”;
risposta
nella casella va indicato la somma tra il valore al netto del ribasso offerto e gli oneri per la sicurezza. 

- alla richiesta della quietanza di versamento a titolo di cauzione provvisoria di cui al punto 3 di pag. 23 del disciplinare di gara, premesso che in generale nelle polizze provvisorie non c’è la quietanza di pagamento in quanto viene quietanzata la polizza stessa non essendoci proroghe future, si chiede se la richiesta risulta comunque soddisfatta dalla dichiarazione di pagamento presente all’ultima pagina della polizza fideiussoria, a firma dell’esattore, e/o dalla distinta di pagamento del saldo premio della polizza fidejussoria di che trattasi.

risposta 
si la quietanza si considera assolta con la firma dell’esattore, e  dalla distinta di pagamento del saldo premio della polizza fidejussoria di che trattasi.
12/04/2023 15:55
Quesito #36
Bologna, 12.04.2023
Con riferimento alla procedura, vogliate cortesemente  riscontrare i seguenti chiarimenti:
  1. Si chiede conferma che, trattandosi di procedura telematica,  l’uso della firma digitale sia assolutamente idoneo a soddisfare i requisiti dichiarativi ex art. 38, comma 3, del DPR 445/2000, visto il particolare grado di sicurezza e di certezza nell’imputabilità soggettiva che la caratterizza e che, pertanto, non sia necessaria l’ allegazione del documento d’identità a nessuna dichiarazione richiesta per la partecipazione, contrariamente a quanto invece previsto da lex specialis (§ 3 primo capoverso disciplinare).
 
  1. Si chiede conferma che la comprova del fatturato specifico di cui al § 3.4.2 del disciplinare possa essere soddisfatta tramite copia conforme dei certificati rilasciati dall’ Amministrazione contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
 
  1. In caso di partecipazione di consorzi di cooperative di cui all'art. 45 co. 2 lettera b) del codice, si chiede conferma che la consorziata indicata quale esecutrice, nel presentare il Modello 1 per le parti di propria competenza,  non debba assolvere al pagamento  dell’imposta di bollo, in quanto onere unicamente in capo al consorzio quale operatore economico partecipante.
 
  1. Al § 3 rubricato “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, al punto 1 “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE” si legge: “Nel caso in cui il direttore tecnico sia persona fisica diversa dal titolare o dal legale rappresentante della ditta concorrente, il medesimo dovrà produrre , pena esclusione dalla gara, apposita dichiarazione (ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) attestante il possesso dei requisiti richiamati nell’istanza di partecipazione”.
           Si chiede conferma che, nel caso in cui l’istanza di partecipazione venga resa dal Legale rappresentante,  i requisiti richiamati nell’istanza medesima che il Direttore Tecnico deve               dichiarare siano da intendersi esclusivamente quelli di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Cordiali saluti
 
13/04/2023 19:57
Risposta
  1. Si chiede conferma che, trattandosi di procedura telematica,  l’uso della firma digitale sia assolutamente idoneo a soddisfare i requisiti dichiarativi ex art. 38, comma 3, del DPR 445/2000, visto il particolare grado di sicurezza e di certezza nell’imputabilità soggettiva che la caratterizza e che, pertanto, non sia necessaria l’ allegazione del documento d’identità a nessuna dichiarazione richiesta per la partecipazione, contrariamente a quanto invece previsto da lex specialis (§ 3 primo capoverso disciplinare).
 Risposta
        si conferma che   l’uso della firma digitale sia assolutamente idoneo a soddisfare i requisiti dichiarativi ex art. 38, comma 3, del DPR 445/2000
 
  1. Si chiede conferma che la comprova del fatturato specifico di cui al § 3.4.2 del disciplinare possa essere soddisfatta tramite copia conforme dei certificati rilasciati dall’ Amministrazione contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
  Risposta
ai sensi del DPR 445/200 lìoperatore economico deve presentare una dichiarazione sostitutiva con tutti gli elementi indispensabili a consentire la verifica da parte della P.A.  L’inoltro delle certificazione, quale allegato alla dichiarazione, può essere utilizzato come contenitore dei dati utili alla verifica
  1. In caso di partecipazione di consorzi di cooperative di cui all'art. 45 co. 2 lettera b) del codice, si chiede conferma che la consorziata indicata quale esecutrice, nel presentare il Modello 1 per le parti di propria competenza,  non debba assolvere al pagamento  dell’imposta di bollo, in quanto onere unicamente in capo al consorzio quale operatore economico partecipante.
 Risposta
si conferma che la consorziata indicata quale esecutrice, nel presentare il Modello 1 per le parti di propria competenza,  non deve assolvere al pagamento  dell’imposta di bollo
  1. Al § 3 rubricato “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, al punto 1 “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE” si legge: “Nel caso in cui il direttore tecnico sia persona fisica diversa dal titolare o dal legale rappresentante della ditta concorrente, il medesimo dovrà produrre , pena esclusione dalla gara, apposita dichiarazione (ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) attestante il possesso dei requisiti richiamati nell’istanza di partecipazione”.
           Si chiede conferma che, nel caso in cui l’istanza di partecipazione venga resa dal Legale rappresentante,  i requisiti richiamati nell’istanza medesima che il Direttore Tecnico deve  dichiarare siano da intendersi esclusivamente quelli di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Risposta
si conferma che, nel caso in cui l’istanza di partecipazione venga resa dal Legale rappresentante,  i requisiti richiamati nell’istanza medesima che il Direttore Tecnico deve  dichiarare siano da intendersi esclusivamente quelli di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016. Se resi dal DT serve la firma del DT se invece sono resi dal legale rappresentante in nome e per conto del DT basta la firma del legale rappresentante 
 
13/04/2023 11:25
Quesito #37
In riferimento alla gara in oggetto, vista la necessità di redigere il piano di assorbimento del personale, si richiede di chiarire:
  1. il numero di ore settimanali attualmente contrattualizzate dal gestore di ciascuno dei lavoratori in elenco all.F.E.;
  2. la posizione parametrale dei lavoratori in lista con contratto a tempo determinato in elenco all.F.E.;
 
13/04/2023 19:59
Risposta
come già riscontrato in altri quesiti  si dà evidenza che sono stati pubblicati atti con cui si è data evidenza del personale attualmente utilizzato per il servizio di raccolta rifiuti. Pertanto l’operatore economico è nella condizione di individuare le unità che costituiranno il bacino della clausola sociale.
SI rammenta che il progettista incaricato, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 23 c. 16 del DLgs 50/2016 ha provveduto al calcolo del monte ore per lo svolgimento del servizio progettato, che, nel caso di specie, differisce dal dato della clausola sociale. Infatti le ore determinate dal progettista sono superiori alle ore della clausola sociale e superiori alle ore desumibili dai documenti pubblicati con cui si è data evidenza del personale attualmente utilizzato.
Pertanto si è prevedibile il riassorbimento di tutto il personale attualmente utilizzato.
Si vuole evidenziare comunque che il concorrente avrà l’onere e l’obbligo di indicare, nell’offerta economica, l’incidenza della mano d’opera che riterrà di utilizzare per garantire il servizio nel livello prestazione rilevabile dai documenti di gara compreso le migliorie proposte. Incidenza che deve essere basata sull’organizzazione dell’impresa per l’esecuzione del servizio in oggetto, con obbligo di riscontro nel piano di riassorbimento del personale attualmente impiegato nel servizio
14/03/2023 12:54
Quesito #38
Con riferimento:
- al requisito di capacità economico-finanziaria richiesto alle pagg. 34 e 35 del disciplinare e consistente nel “fatturato specifico nei servizi analoghi a quello oggetto di gara realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari in base alla data di costituzione o all’avvio delle attività dell’operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili, a favore di enti pubblici e/o soggetti privati; il valore del fatturato triennale minimo richiesto nel settore di attività oggetto dell'appalto è pari ad € 6.229.754,58 esclusa IVA (Euro seimilioniduecentoventinovesettecentocinquantaquattro/58)”
si chiede cortesemente di specificare quale documentazione presentare per la comprova del requisito.

- al requisito di capacità tecnica e professionale richiesto alla lettera a) pag. 35 del disciplinare, poiché i dati ISTAT relativi alla popolazione residente al 31/12/2022 non sono ancora disponibili,
si chiede di confermare che in alternativa sia possibile indicare il valore degli abitanti fornito dall’Ente contraente che rilascia la certificazione di servizio.
Nel ringraziare, porgiamo cordiali saluti
 
13/04/2023 20:01
Risposta
Si conferma che in alternativa al dato ISTAT 31/12/2022 è possibile indicare il valore degli abitanti fornito dall’Ente contraente che rilascia la certificazione di servizio
13/04/2023 09:15
Quesito #39
Si chiede di chiarire i seguenti punti:
  1. art. 53-Pag. 64 -Ecocentro
Si chiede di conoscere quali sono le attrezzature, come container, press-container ed altro, disponibili presso l’ecocentro
  1. Art. 59 -pag. 72 – distribuzione attrezzature
Nel primo paragrafo, ultimo capoverso è riportato:
“E’ prevista la fornitura iniziale di tutti i contenitori dotati di sistema tag RFID sia per le UD che per le UND.“
Si chiede conferma se la fornitura di tutte le pattumiere e dei bidoncini per le UD e UND debbano essere dotati di TAG RFID?
In caso affermativo si chiede se l’eventuale fornitura dei sacchi per l’indifferenziato e per la frazione organica con di TAG RFID, o sistema alternativo, siano in contrasto con la fornitura delle pattumiere e bidoncini con TAG RFID. SI ritiene che sia sufficiente etichettare solo i contenitori (pattumiere e bidoncini) con tag RFID.
  1. Art. 59 -pag. 73 – distribuzione attrezzature
Nel penultimo paragrafo è riportato:
“Tra le azioni migliorative messe a punteggio la ditta può impegnarsi anche con la fornitura di sacchi per la raccolta della plastica con codice identificativo per tutte le utenze domestiche e non e buste in carta (in sostituzione di quelle previste nel computo) per la raccolta dell’umido per le UD dotate sempre di TAG RFID. Se l’impresa dovesse decidere di attivare questo servizio saranno a suo carico sia la fornitura che la distribuzione. “
Se non è un refuso “per la raccolta della plastica”, si chiede qual è il riscontro dell’azione migliorativa per la fornitura dei sacchi per la raccolta della plastica con codice identificativo per UD e UND.
  1. Art.61 – pag. 74 Gestione e lavaggio dei contenitori
Nel terzo paragrafo è riportato:
“Il servizio è previsto anche per i contenitori dei Rifiuti Urbani Pericolosi, Pile, Farmaci, T/F, lampadine, cimiteriali e microraee con frequenza bimestrale”
Si chiede se il lavaggio dei contenitori cimiteriali è un refuso, ovvero il servizio di raccolta dei rifiuti urbani dal cimitero e la raccolta dei cimiteriali è ricompreso nell’oggetto della gara? Le prescrizioni su tale servizio non sono riportate nell’elenco dei servizi di cui all’art. 1 e all’interno della documentazione di gara.
  1. Art. 100 pag.119 - Articolazione dei settori di intervento e personale necessario
A proposito del potenziamento pomeridiano estivo, nella penultima riga della tabella, è richiesto un autista 3A per lo spazzamento manuale .
Trattasi di un refuso, in quanto volevasi intendere un operatore 2A?
  1. Computo Metrico PCA e Mini isole
Nel computo metrico relativo alla fornitura ed installazione delle PCA sono previste le attività “impianto elettrico (SbCat 3)” per l’allacciamento alla rete elettrica per il sistema di controllo e videosorveglianza.
Si chiede se tali materiali e relative attività siano obbligatori o se in alternativa è possibile utilizzare fonti alternative di energia elettrica (ad es. accumulatori longTerm e impianto fotovoltaico)  per il corretto funzionamento del PCA e della videosorveglianza. 
Lo stesso può essere applicato anche per le Mini Isole?

Grazie.
19/04/2023 12:58
Risposta
Punto 1 - Art. 53-Pag. 64 -Ecocentro
Q - Si chiede di conoscere quali sono le attrezzature, come container, press-container ed altro, disponibili presso l’ecocentro;
R - Tutte le attrezzature attualmente poste nel Centro di raccolta sono di proprietà del gestore del servizio, e quindi non disponibili per il futuro gestore. Il comune di Fiuggi con avviso M2C1.1.11.1 Linea d’intervento A, decreto 128 del 30 marzo 2023, ha ottenuto un finanziamento che prevede l’acquisto e la fornitura di n. 12 scarrabili da 30 mc da rendere disponibili presso il centro di raccolta. Allo stato non siamo nelle condizioni di determinare la tempistica della procedura di finanziamento, e quindi la disponibilità, in attesa di detta fornitura si ricorda che l’art. 53 del CSA disciplina che le attrezzature necessarie sono a cura e onere del gestore;
Punto 2 - Art. 59 -pag. 72 – distribuzione attrezzature
Q - Nel primo paragrafo, ultimo capoverso è riportato:
“E’ prevista la fornitura iniziale di tutti i contenitori dotati di sistema tag RFID sia per le UD che per le UND.“
Si chiede conferma se la fornitura di tutte le pattumiere e dei bidoncini per le UD e UND debbano essere dotati di TAG RFID?
In caso affermativo si chiede se l’eventuale fornitura dei sacchi per l’indifferenziato e per la frazione organica con di TAG RFID, o sistema alternativo, siano in contrasto con la fornitura delle pattumiere e bidoncini con TAG RFID. SI ritiene che sia sufficiente etichettare solo i contenitori (pattumiere e bidoncini) con tag RFID.
R - Si confermano le scelte progettuali effettuate e correttamente computate nel computo del servizio. Il sistema predisposto è a raccolta mista porta a porta e di prossimità, richiede quindi entrambi i sistemi di misurazione.
Si ricorda inoltre che come scritto nell’art. 50 del CSA “Generalità sulla rete degli ecocentri” “Il Comune si riserva la possibilità di bacinizzare le strutture della rete degli ecocentri ove ritenga necessario senza oneri aggiuntivi e di implementarne il numero, qualora lo ritenga necessario, come da elenco prezzi unitari allegato”.
Punto 3 - Art. 59 -pag. 73 – distribuzione attrezzature
Q - Nel penultimo paragrafo è riportato: “Tra le azioni migliorative messe a punteggio la ditta può impegnarsi anche con la fornitura di sacchi per la raccolta della plastica con codice identificativo per tutte le utenze domestiche e non e buste in carta (in sostituzione di quelle previste nel computo) per la raccolta dell’umido per le UD dotate sempre di TAG RFID. Se l’impresa dovesse decidere di attivare questo servizio saranno a suo carico sia la fornitura che la distribuzione. “
Se non è un refuso “per la raccolta della plastica”, si chiede qual è il riscontro dell’azione migliorativa per la fornitura dei sacchi per la raccolta della plastica con codice identificativo per UD e UND.
R - In merito al punteggio in questione si veda nel disciplinare di gara quanto indicato al punto QN_C.1. Il sistema premiante è volto a facilitare il controllo del conferimento degli utenti soprattutto nei casi di raccolta di prossimità, come specificato nell’Art.86 del CSA “Controllo dei conferimenti degli Utenti nella raccolta con PCA e mini isole” e il raggiungimento delle percentuali obiettivo di raccolta differenziata precisate nell’Art. 34 “Obiettivi e modalità di calcolo”.
Punto 4 - Art.61 – pag. 74 Gestione e lavaggio dei contenitori
Q - Nel terzo paragrafo è riportato:
“Il servizio è previsto anche per i contenitori dei Rifiuti Urbani Pericolosi, Pile, Farmaci, T/F, lampadine, cimiteriali e microraee con frequenza bimestrale”
Si chiede se il lavaggio dei contenitori cimiteriali è un refuso, ovvero il servizio di raccolta dei rifiuti urbani dal cimitero e la raccolta dei cimiteriali è ricompreso nell’oggetto della gara? Le prescrizioni su tale servizio non sono riportate nell’elenco dei servizi di cui all’art. 1 e all’interno della documentazione di gara.
R - Nell’art.1 del CSA è inserita la dicitura “servizi accessori e quanto altro specificato nel presente documento”, nell’art 61 si specifica che “L’Impresa è tenuta al prelievo dei contenitori assegnati a strutture comunali non presidiate negli orari di raccolta (cimiteri e altre sedi che saranno definite dal Committente)”, si deduce quindi che la raccolta dei rifiuti urbani dal cimitero è inserita nell’appalto.

Punto 5 - Art. 100 pag.119 - Articolazione dei settori di intervento e personale necessario
Q - A proposito del potenziamento pomeridiano estivo, nella penultima riga della tabella, è richiesto un autista 3A per lo spazzamento manuale. Trattasi di un refuso, in quanto volevasi intendere un operatore 2A?
R - Si veda risposta inserita nel portale al punto 26.2;
Punto 6  - Computo Metrico PCA e Mini isole
Q - Nel computo metrico relativo alla fornitura ed installazione delle PCA sono previste le attività “impianto elettrico (SbCat 3)” per l’allacciamento alla rete elettrica per il sistema di controllo e videosorveglianza.
Si chiede se tali materiali e relative attività siano obbligatori o se in alternativa è possibile utilizzare fonti alternative di energia elettrica (ad es. accumulatori longTerm e impianto fotovoltaico) per il corretto funzionamento del PCA e della videosorveglianza. Lo stesso può essere applicato anche per le Mini Isole?
R - Il punto 14 del documento di gara f.m “caratteristiche tecniche dei PCA da acquistare” specifica: “alimentazione elettrica: sono richiesti sia il pannello fotovoltaico che il collegamento alla rete ordinaria di distribuzione dell’energia elettrica (l’allaccio alla rete è inserito nel Computo Lavori)”. Nel Computo del Servizio alla voce “INVESTIMENTI per la raccolta con PCA, mini ecoisole e impianti di compostaggio e controllo del conferito” sono inseriti gli allacci Enel e nel computo lavori sono inserite le predisposizioni. La scelta progettuale fatta è coerente con i risultati di esperienze pregresse sul territorio ed è valida per PCA e Mini isole.
 
09/03/2023 15:51
Quesito #40
Quesito 1
Si chiede di precisare se le PCA da acquistare debbano:
a. essere identiche a quelle in dotazione. In caso affermativo si chiede di esplicitare il modello e
l’azienda costruttrice;
b. essere obbligatoriamente idonee a raccogliere contemporaneamente 6 frazioni di rifiuto o,
eventualmente, si chiede di confermare la possibilità in capo all’I.A., con giusta motivazione, di
offrire PCA con soluzioni tecnologiche diverse.
Quesito 2
Si chiede di chiarire, in riferimento all’art. 78 del CSA, se, in considerazione di un possibile refuso, per
appaltatore si intende l’Ente Appaltante e non l’I.A.
Quesito 3
Si chiede di specificare se il comune di Fiuggi dispone di un Registro elettronico conforme alle specifiche
ARERA (delibera n. 15/2022) in tema di standard qualitativi finalizzati al posizionamento dell’ETC in uno
dei quattro quadranti.
Quesito 4
Si chiede di confermare la correttezza dei dati di produttività inerenti il servizio di spazzamento di cui all’art.
97 del CSA; all’uopo si fa presente che tali dati sono abbondantemente sovrastimanti (a titolo di esempio la
letteratura di settore, facilmente consultabile, prevede per lo spazzamento misto indicatori di produttività mai
superiori a 1.800 m.l./h e per quello meccanizzato su ampie superfici indicatori di produttività mai superiori
a 3.500 m.l./h).
Quesito 5
Si chiede di precisare, in riferimento all’art. 118 e seguenti del CSA, se l’I.A. dovrà raccogliere (e sostenerne
i relativi costi di avvio a recupero e/o smaltimento) i rifiuti non urbani (ex D. Lgs. 116/2020) identificati
come pericolosi. In caso affermativo si chiede un’elencazione esaustiva degli stessi.
Si chiede inoltre di specificare a chi competono le eventuali spese di analisi dei rifiuti abbandonati.
In attesa di cortese riscontro si inviano distinti saluti
20/04/2023 10:53
Risposta
Punto 1,
Q - Si chiede di precisare se le PCA da acquistare debbano:
a. essere identiche a quelle in dotazione. In caso affermativo si chiede di esplicitare il modello
e l’azienda costruttrice;
b. essere obbligatoriamente idonee a raccogliere contemporaneamente 6 frazioni di rifiuto o,
eventualmente, si chiede di confermare la possibilità in capo all’I.A., con giusta
motivazione, di offrire PCA con soluzioni tecnologiche diverse.
R – Le caratteristiche tecniche da acquistare sono state definite nel documento di gara “f.m-
caratteristiche-tecniche-pca-da-acquistare”, si ricorda che “Il Committente si riserva il diritto di
scegliere sistemi modulari di pari caratteristiche tecniche al posto del sistema monoblocco. Prima
dell’acquisto la ditta dovrà quindi confrontarsi con il Committente per la definizione ultima della
fornitura.”
Punto 2,
Q - Si chiede di chiarire, in riferimento all’art. 78 del CSA, se, in considerazione di un possibile
refuso, per appaltatore si intende l’Ente Appaltante e non l’I.A.

R – A seguito delle modifiche effettuate e dei finanziamenti pubblici ricevuti si rettifica il termine
“Appaltatore” con “Ente Appaltante”.
Punto 3,
Q - Si chiede di specificare se il comune di Fiuggi dispone di un Registro elettronico conforme alle
specifiche ARERA (delibera n. 15/2022) in tema di standard qualitativi finalizzati al posizionamento
dell’ETC in uno dei quattro quadranti.
R – Il comune non dispone di un registro elettronico conforme alle specifiche di ARERA;
Punto 4,
Q - Si chiede di confermare la correttezza dei dati di produttività inerenti il servizio di spazzamento
di cui all’art. 97 del CSA; all’uopo si fa presente che tali dati sono abbondantemente sovrastimanti
(a titolo di esempio la letteratura di settore, facilmente consultabile, prevede per lo spazzamento
misto indicatori di produttività mai superiori a 1.800 m.l./h e per quello meccanizzato su ampie
superfici indicatori di produttività mai superiori a 3.500 m.l./h).
R – Si conferma la correttezza dei dati di produttività riportati nell’art. 97 del CSA, desunti dallo
studio storico del servizio in loco. Si ricorda inoltre che l’art. 8 “Ammontare dell’appalto” dichiara
che “la valutazione in fase di offerta è interamente responsabilità del Gestore (che effettuerà
proprie valutazioni per la determinazione del costo di tale servizio e dell’incidenza sul costo
globale per consentire un corretto sconto sull’importo a base d’asta)”
Punto 5,
Q - Si chiede di precisare, in riferimento all’art. 118 e seguenti del CSA, se l’I.A. dovrà raccogliere (e
sostenerne i relativi costi di avvio a recupero e/o smaltimento) i rifiuti non urbani (ex D. Lgs.
116/2020) identificati come pericolosi. In caso affermativo si chiede un’elencazione esaustiva degli
stessi.
Si chiede inoltre di specificare a chi competono le eventuali spese di analisi dei rifiuti abbandonati.
R – L’art 118 del CSA si riferisce ai rifiuti abbandonati. I rifiuti abbandonati sulle strade e sulle aree
pubbliche sono classificati, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera b-ter, punto 4, d.lgs.
n.152/2006, come rifiuti urbani.
Nell’articolo si specifica che “Nel caso in cui sia necessario procedere ad analisi di caratterizzazione
del rifiuto, sarà compito della ditta:
- presentare idoneo preventivo per l’approvazione del Committente che procederà al pagamento,
non computato nel presente appalto;
- attivarsi per l’effettuazione dell’analisi;”
Come scritto quindi la spesa dell’analisi compete al Committente.
Risulta implicito che solo in funzione dei risultati delle analisi si potranno valutare le necessarie
modalità di smaltimento che se non incluse nell’appalto verranno pagate a parte.
Si conferma inoltre che, come specificato nello stesso articolo, nel caso l’IA decida di inserire le
fototrappole tra le proprie azioni migliorative, “installazione, fornitura, gestione, manutenzione,
controllo delle immagini e segnalazione al Comune di eventuali infrazioni sono in ogni caso
interamente a carico della ditta.”

ad integrazione della risposta al punto 3 del presente quesito si rappresenta

Punto 3,
Q - Si chiede di specificare se il comune di Fiuggi dispone di un Registro elettronico conforme alle specifiche ARERA (delibera n. 15/2022) in tema di standard qualitativi finalizzati al posizionamento dell’ETC in uno dei quattro quadranti.
R – Il comune non dispone di un registro elettronico conforme alle specifiche di ARERA.
Attualmente è posizionato in Schema 1 “Livello Qualitativo Minimo”. Con la nuova procedura intende posizionarsi in Schema 3 per poi arrivare allo Schema 4 nel corso dell'appalto. Sarà cura dell'impresa aggiornare ove necessario la Carta dei Servizi inserita tra i documenti di gara e predisporsi per le migliorie successive necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Laddove le prestazioni inserite nella Carta dei Servizi pubblicata come documento di gara siano già migliorative rispetto agli standard indicati queste si intendono confermate e l'impresa è tenuta ad attenervisi.



 
14/04/2023 11:54
Quesito #41
In riferimento alla procedura in oggetto si chiedono i seguenti chiarimenti:
- Tenuto conto della dichiarazione che i soggetti aventi carica renderanno ai sensi dell’art.80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, si chiede conferma del fatto che il DGUE debba essere sottoscritto da tutti i soggetti;
- Si chiede di conoscere nel dettaglio quali dichiarazioni devono essere rese dai soggetti aventi carica ai sensi dell’art.80 comma 3 del del D.Lgs. 50/2016;
- In riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria, nel caso in cui il bilancio 2022 non fosse stato ancora approvato, si chiede di conoscere quale triennio debba essere preso in considerazione, 2019/2020/2021 o 2020/2021/2022?
In attesa di un cortese riscontro, si porgono cordiali saluti
20/04/2023 11:02
Risposta
Il DGUE se contiene le informazioni di tutti gli obbligati deve essere sottoscritto da tutti gli obbligati. In alternativa il dichiarante, inserendo apposita formula con cui ai sensi del DPR 445/2000 si assume tutte ele responsabilità derivanti da dichiarazioni false e mendaci, lo firma in nome e per conto di tutti. In ultimo si può presentare un modello per ciascun soggetto.

In riferimento al quesito posto si ritine che il concorrente è nella condizione di dichiarare ciò che ritiene opportuno. In fase di verifica, che segue la proposta di aggiudicazione, l’ufficio provvederà alle verifiche previste dal codice. Se dalla documentazione che i vari enti trasmetteranno si dovesse riscontrare la presenza di fatti riconducibili all’art. 80 si procederà a specifica istruttoria finalizzata a valutare l’ammissione o l’esclusione del concorrente. 
Si rammenta quanto previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000 

In riferimento ai “Requisiti di capacità economico-finanziaria” del Disciplinare di gara si evidenzia che:
per il fatturato globale il triennio di riferimento è 2019/2020/2021 in quanto ultimi 3 esercizi finanziari disponibili con bilanci approvati;
Per gli altri requisiti di capacità economico-finanziaria il triennio di riferimento è il 2020/2021/2022;
 
14/04/2023 11:19
Quesito #42
  1. In riferimento al punto 3 “Documentazione Amministrativa” sottopunto 3:

“Quietanza del versamento a titolo di cauzione provvisoria, costituita ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 2% dell’importo dei lavori, sottoforma di cauzione o fidejussione, a scelta dell’offerente, valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta, con espressa previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, accompagnata, pena esclusione dalla gara, dall’impegno incondizionato del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto.”

Si chiede conferma che si intenda la cauzione provvisoria stessa e non la quietanza di pagamento.
 
20/04/2023 11:06
Risposta
Si precisa che l’interesse dell’amministrazione è quello di avere una garanzia reale da poter escutere nei casi previsti dalla norma. QUindi tra i requisiti fondamentali è ricompreso quello che l’assicurato abbia pagato all’assicurazione il premio per la polizza. Diversamente la polizza non assume valore.

Ciò premesso la  cauzione provvisoria da cui rilevare il pagamento effettuato per il rilascio della stessa è la quietanza di pagamento, Diversamente il concorrente dorà allegare un documento da cui rilevare l’avvenuto pagamento del premio.
14/04/2023 10:10
Quesito #43
Ai fini della partecipazione alla procedura di gara, si rendono necessari le seguenti richieste di chiarimenti:

1) Dall’analisi del documento “Computo del servizio” è immediato rilevare che il costo del personale adottato per la determinazione dell’importo a base di gara è riferito ai valori tabellari Ministeriali del CCNL FISE-Assoambiente riferito al mese marzo 2019.
È necessario segnalare a codesta S.A. che il CCNL in questione non è più attivo dal 18 maggio 2022, data nella quale è stato sottoscritto il nuovo CCNL rappresentativo del settore Ambiente: “CCNL UTILITALIA / CONFINDUSTRIA/CISAMBIENTE - LEGACOOP Produzione e Servizi - CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI - AGCI Servizi - ASSOAMBIENTE”.
Il nuovo CCNL ha contestualmente determinato  un aumento significativo del costo della manodopera.
Pertanto, considerata la data di pubblicazione degli atti di gara del 21/02/2023, si riscontra che l’importo a base di gara risulta sottostimato sia nella sua totalità che – soprattutto – nella valorizzazione del costo della manodopera, in difformità:
  • con l’Art. 23, c. 16 del Codice degli Appalti: “Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali”;
  • con l’Art. 50 del Codice degli Appalti: “per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto”;
  • con la Clausola Sociale prevista dalla S.A. stessa negli atti di gara.
Stante quanto sopra, ed anche alla luce della giurisprudenza in materia, la scrivente chiede di adeguare l’importo posto a base di gara, ovvero di chiarire come codesta Stazione Appaltante intenda procedere.

2) L’Art. 4.1.1 del Disciplinare di Gara intitolato “Condizioni dell’Offerta tecnica”, riporta la seguente dicitura: «La Relazione dovrà essere composta da un massimo di cartelle come di seguito riportato: per la parte Aspetti migliorativi – non potrà superare 150 50 cartelle del formato A4, nel numero delle pagine non rientrano quelle relative a copertine e indice.».
Successivamente, alla lettera d) dello stesso articolo, si aggiunge: «Per “cartelle” si intendono le facciate utilizzate di ciascun foglio (quindi corrispondono alle “pagine” e non ai “fogli”), in formato A4, con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti…»
Si chiede di chiarire i seguenti aspetti:
  • Se oltre alle 150 cartelle previste per «la parte Aspetti migliorativi», ovvero alla descrizione dei potenziamenti/integrazioni dei servizi offerti, è da intendersi che il concorrente ha la possibilità di produrre ulteriori cartelle volte a descrivere l’organizzazione offerta e gli eventuali altri aspetti che caratterizzano e qualificano le modalità di espletamento dei servizi posti a base di gara;
  • Se si conferma che la dimensione minima del testo corrisponde a 10 punti.

3) Il disciplinare di gara all’Art. 5.1.2 prevede che «La riparametrazione avverrà come segue: alla concorrente che avrà ottenuto il punteggio qualitativo complessivo più elevato saranno assegnati 85 punti, alle altre concorrenti saranno attribuiti i relativi punteggi proporzionalmente».
Si chiede di chiarire quanto segue:
  • Che la frase richiamata sia da intendersi un refuso redazionale in quanto non coerente con il punteggio massimo assegnabile all’offerta tecnica e difforme rispetto alla formula di calcolo successivamente riportata;
  • Che la riparametrazione verrà effettuata sulla scorta della formula RPTi=(PTTi / PTTmax) x 75.

4) Il criterio di assegnazione dei punteggi dell’Offerta Tecnica B6) TUTELA DEL PERSONALE CESSANTE fa riferimento a «19 unità attualmente assunte con contratto a tempo indeterminato».
Sulla scorta dell’elenco aggiornato del personale, pubblicato da codesta S.A., si chiede di chiarire quanto segue:
  • Che il punteggio verrà attribuito facendo riferimento alle 15 unità assunte a tempo indeterminato, in linea con la clausola sociale e il CCNL vigente richiamati dagli atti di gara.

5) In risposta alla domanda 9 del quesito n. 18 del 15/03/2023 viene chiarito che i 7 “automezzi leggeri” sono da intendersi riferiti ai servizi di raccolta. Ne consegue che per le attività di spazzamento codesta stazione appaltante non ha previsto alcun mezzo di supporto agli operatori che effettuano le attività di spazzamento manuale o di supporto allo spazzamento misto.
Quanto rilevato appare una evidente difformità rispetto a quanto prescritto dal CSA in relazione alle predette attività di spazzamento, rendendo le stesse non fattibili. Nella fattispecie si fa riferimento a quanto prescritto negli Artt. 95 e 96, dei quali si riportano alcuni stralci esplicativi rispetto a quanto sostenuto:
Art. 95 SPAZZAMENTO MANUALE – “L’operatore sarà dotato di: - ogni attrezzatura necessaria (scope, paletta, badile, rastrelli ecc.); - soffiafoglie quando necessario.”
“Le attività oggetto dello spazzamento manuale sono le seguenti: …- pulizia dell’area intorno e al di sotto dei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani, inclusa la rimozione dei rifiuti di pezzatura singola fino a 200 l e peso fino a 20 kg;”
Entrambe le prestazioni richieste non sono tecnicamente fattibili in assenza di un mezzo nella disponibilità dell’operatore, oltre che confliggere con le più basilari esigenze di tutela della sicurezza del lavoratore e dei carichi di lavoro dallo stesso sostenibili.
Art. 95 SPAZZAMENTO MISTO – “Considerata la maggiore velocità di avanzamento della spazzatrice rispetto all’operatore di appoggio, al fine di evitare tempi morti della macchina, di norma la stessa opererà autonomamente in aree adiacenti mentre l’operatore “preparerà” come descritto le zone non accessibili al mezzo.“.
L’operatore di supporto, dovendo anticipare l’intervento del mezzo meccanico e considerata la maggiore velocità di avanzamento di quest’ultima, può espletare le modalità di servizio prescritte esclusivamente se dotato di un mezzo autonomo.
ART. 96 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLE SPAZZATRICI E DEI MEZZI DI APPOGGIO – Viene riportata la scheda tecnica che descrive le caratteristiche dell’automezzo leggero di supporto allo spazzamento (Tipo Piaggio Porter) la quale prevede, tra le varie dotazioni, la “vasca ribaltabile”, la “rastrelliera per le attrezzature” e lo “scarico in quota ad altezza non inferiore a 1.300mm”.
Stante quanto richiamato ed evidenziato, da considerarsi prestazioni minimali poste a base di gara, nonché alla luce del chiarimento richiamato inizialmente, si chiede di chiarire la quantità minima dei mezzi leggeri posti a base di gara per le attività di spazzamento, nonché di indicare i relativi oneri economici previsti per gli stessi.

6) Si chiede di chiarire se il possesso della certificazione ISO 37001, equivalente al Rating di legalità rilasciato dall’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e che allo stesso modo garantisce la qualità del concorrente in tema di etica aziendale e prevenzione alla corruzione, può essere attestato dal concorrente in riferimento al criterio di assegnazione dei punteggi dell’Offerta Tecnica QN_A2, analogamente a quanto previsto in altre procedure di gara riferite alla gestione dei servizi di igiene urbana.

7) In riferimento all’Art. 128 “Dotazione minima di automezzi” del CSA, in cui è evidenziato che «il numero degli automezzi leggeri per la raccolta dei rifiuti potrà variare in funzione dell’organizzazione dell’Impresa e della conseguente tipologia di automezzi previsti, ad esempio con la parziale sostituzione degli stessi con compattatori di piccola o media dimensione.», si chiede se lo stesso principio può essere adottato per gli automezzi della raccolta di grande portata (compattatori di grande dimensione 25/30 mc), pur rispettando le volumetrie complessive previste in gara per il servizio di raccolta.

8) L’Art. 56 del CSA prevede che ai fini della contabilizzazione dei rifiuti prodotti dalle utenze venga effettuata la lettura “direttamente del TAG RFID presente sui carrellati e mastelli”.
Stante quanto richiamato si chiede di chiarire, analogamente a quanto già indicato per la fornitura dei sacchi dedicati al rifiuto organico, che la richiesta di dotare di TAGRfid i sacchi per il rifiuto indifferenziato sia da considerarsi un refuso redazionale, anche alla luce del prezzo unitario previsto per gli stessi riportato nell’Allegato “Computo del Servizio” il quale, diversamente, risulterebbe palesemente sottostimato rispetto alle quotazioni di mercato in essere.

9) Nel documento F.L. Caratteristiche tecniche delle mini-isole ed allestimento, a pagina 4 viene riportato quanto segue: “Nell’offerta economica a punteggio è stato inserito l’ampliamento del sistema di video sorveglianza per tutte le mini isole.”.
Si chiede di chiarire, analogamente a quanto riportato nel documento Avviso di specificazione pubblicato il 06/04/23, che tali dotazioni rientrano nella casistica richiamata e che, pertanto, quanto richiamato è da considerarsi un refuso redazionale.

10) Si riscontra che la risposta fornita al punto 3 del quesito 12 del giorno 08/03/2023 elude la richiesta formulata, ovvero fornire “indicazioni chiare sul costo del carburante applicato”. Parimenti, dall’analisi del documento “Computo del servizio” si riscontra che i costi dei mezzi utilizzati per la determinazione dell’importo a base di gara sono in molteplici casi difformi (e inferiori) rispetto a quelli riportati nel documento “Elenco prezzi unitari”.
Considerato, altresì, che il costo del carburante è un elemento indispensabile al fine di valutare correttamente gli atti di gara nonché per la predisposizione di una offerta edotta e consapevole data la sua elevata incidenza sul costo dei servizi, si chiede:
- di fornire il costo del carburante che codesta stazione appaltante ha adoperato per determinare il costo di esercizio degli automezzi;
- di fornire il dettaglio di calcolo del costo degli automezzi.

Distinti Saluti

omissis
 
22/04/2023 23:55
Risposta
Risposte

Punto 1,
Q - Dall’analisi del documento “Computo del servizio” è immediato rilevare che il costo del personale adottato per la determinazione dell’importo a base di gara è riferito ai valori tabellari Ministeriali del CCNL FISE-Assoambiente riferito al mese marzo 2019.
È necessario segnalare a codesta S.A. che il CCNL in questione non è più attivo dal 18 maggio 2022, data nella quale è stato sottoscritto il nuovo CCNL rappresentativo del settore Ambiente: “CCNL UTILITALIA / CONFINDUSTRIA/CISAMBIENTE - LEGACOOP Produzione e Servizi - CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI - AGCI Servizi - ASSOAMBIENTE”.
Il nuovo CCNL ha contestualmente determinato un aumento significativo del costo della manodopera.
Pertanto, considerata la data di pubblicazione degli atti di gara del 21/02/2023, si riscontra che l’importo a base di gara risulta sottostimato sia nella sua totalità che – soprattutto – nella valorizzazione del costo della manodopera, in difformità:
  • con l’Art. 23, c. 16 del Codice degli Appalti: “Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali”;
  • con l’Art. 50 del Codice degli Appalti: “per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto”;
  • con la Clausola Sociale prevista dalla S.A. stessa negli atti di gara.
Stante quanto sopra, ed anche alla luce della giurisprudenza in materia, la scrivente chiede di adeguare l’importo posto a base di gara, ovvero di chiarire come codesta Stazione Appaltante intenda procedere.

R – Si  premette che sul sito del ministero del lavoro (https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Analisi-economiche-costo-lavoro/Pagine/settore-Igiene-ambientale.aspx) i dati del “Settore igiene ambientale” fanno riferimento al 2019.
Inoltre da informazioni assunte la riserva sulle ipotesi di accordo di settore 18.05.2022 è stata sciolta il 21.06.2022 mentre il progetto è stato approvato il 24.05.2022.
Ciò premesso, Si rimanda all’art. 16 lettera A del CSA che recita
A. Variazione del costo del personale
Ogni categoria di operai e personale, suddivisi per livello contrattuale e ore di lavoro settimanali, dovrà essere moltiplicata per la variazione di costo del rispettivo CCNL; il numero di operai di riferimento è quello dichiarato nel Verbale di inizio lavori e nelle successive modifiche che devono essere comunicate al Responsabile del Procedimento.

Punto 2
Q - L’Art. 4.1.1 del Disciplinare di Gara intitolato “Condizioni dell’Offerta tecnica”, riporta la seguente dicitura: «La Relazione dovrà essere composta da un massimo di cartelle come di seguito riportato: per la parte Aspetti migliorativi – non potrà superare 150 50 cartelle del formato A4, nel numero delle pagine non rientrano quelle relative a copertine e indice.».
Successivamente, alla lettera d) dello stesso articolo, si aggiunge: «Per “cartelle” si intendono le facciate utilizzate di ciascun foglio (quindi corrispondono alle “pagine” e non ai “fogli”), in formato A4, con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti…» Si chiede di chiarire i seguenti aspetti:
  • Se oltre alle 150 cartelle previste per «la parte Aspetti migliorativi», ovvero alla descrizione dei potenziamenti/integrazioni dei servizi offerti, è da intendersi che il concorrente ha la possibilità di produrre ulteriori cartelle volte a descrivere l’organizzazione offerta e gli eventuali altri aspetti che caratterizzano e qualificano le modalità di espletamento dei servizi posti a base di gara;
  • Se si conferma che la dimensione minima del testo corrisponde a 10 punti.
R - Si ribadisce quanto stabilito nel disciplinare di gara al punto 4.1.1. Condizioni dell’Offerta tecnica.
Si precisa che in caso di documentazione composta da un numero di cartelle (pagine) superiori a quelle precedentemente indicate come numero massimo, la Commissione si limiterà alla lettura e conseguente valutazione solo delle pagine richieste.
Punto 3
Q - Il disciplinare di gara all’Art. 5.1.2 prevede che «La riparametrazione avverrà come segue: alla concorrente che avrà ottenuto il punteggio qualitativo complessivo più elevato saranno assegnati 85 punti, alle altre concorrenti saranno attribuiti i relativi punteggi proporzionalmente».
Si chiede di chiarire quanto segue:
  • Che la frase richiamata sia da intendersi un refuso redazionale in quanto non coerente con il punteggio massimo assegnabile all’offerta tecnica e difforme rispetto alla formula di calcolo successivamente riportata;
  • Che la riparametrazione verrà effettuata sulla scorta della formula RPTi=(PTTi / PTTmax) x 75.
R - Trattasi di refuso: si conferma che alla concorrente che avrà ottenuto il punteggio qualitativo complessivo più elevato saranno assegnati 75 punti. Si conferma che la riparametrazione verrà effettuata con la formula  RPTi=(PTTi / PTTmax) x 75

Punto 4
Q - Il criterio di assegnazione dei punteggi dell’Offerta Tecnica B6) TUTELA DEL PERSONALE CESSANTE fa riferimento a «19 unità attualmente assunte con contratto a tempo indeterminato».
Sulla scorta dell’elenco aggiornato del personale, pubblicato da codesta S.A., si chiede di chiarire quanto segue:
  • Che il punteggio verrà attribuito facendo riferimento alle 15 unità assunte a tempo indeterminato, in linea con la clausola sociale e il CCNL vigente richiamati dagli atti di gara.

R – come già riscontrato in altri quesiti (ad esempio quesito n. 18 e n. 26) si dà evidenza che sono stati pubblicati atti con cui si è data evidenza del personale attualmente utilizzato per il servizio di raccolta rifiuti. Pertanto l’operatore economico è nella condizione di individuare le unità che costituiranno il bacino della clausola sociale.
Inoltre il progettista incaricato, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 23 c. 16 del DLgs 50/2016 ha provveduto al calcolo del monte ore per lo svolgimento del servizio progettato, che, nel caso di specie, differisce dal dato della clausola sociale. Infatti le ore determinate dal progettista sono superiori alle ore della clausola sociale e superiori alle ore desumibili dai documenti pubblicati con cui si è data evidenza del personale attualmente utilizzato.
Pertanto è prevedibile il riassorbimento di tutto il personale attualmente utilizzato, che costituirà condizione necessaria per l’assegnazione dei punti previsti nel parametro QN B6 del disciplinare.
Si vuole evidenziare comunque che il concorrente avrà l’onere e l’obbligo di indicare, nell’offerta economica, l’incidenza della mano d’opera che riterrà di utilizzare per garantire il servizio nel livello prestazione rilevabile dai documenti di gara compreso le migliorie proposte. Incidenza che deve essere basata sull’organizzazione dell’impresa per l’esecuzione del servizio in oggetto, con obbligo di riscontro nel piano di riassorbimento del personale attualmente impiegato nel servizio.

Punto 5
Q - In risposta alla domanda 9 del quesito n. 18 del 15/03/2023 viene chiarito che i 7 “automezzi leggeri” sono da intendersi riferiti ai servizi di raccolta. Ne consegue che per le attività di spazzamento codesta stazione appaltante non ha previsto alcun mezzo di supporto agli operatori che effettuano le attività di spazzamento manuale o di supporto allo spazzamento misto.
Quanto rilevato appare una evidente difformità rispetto a quanto prescritto dal CSA in relazione alle predette attività di spazzamento, rendendo le stesse non fattibili. Nella fattispecie si fa riferimento a quanto prescritto negli Artt. 95 e 96, dei quali si riportano alcuni stralci esplicativi rispetto a quanto sostenuto:
Art. 95 SPAZZAMENTO MANUALE – “L’operatore sarà dotato di: - ogni attrezzatura necessaria (scope, paletta, badile, rastrelli ecc.); - soffiafoglie quando necessario.”
“Le attività oggetto dello spazzamento manuale sono le seguenti: …- pulizia dell’area intorno e al di sotto dei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani, inclusa la rimozione dei rifiuti di pezzatura singola fino a 200 l e peso fino a 20 kg;”
Entrambe le prestazioni richieste non sono tecnicamente fattibili in assenza di un mezzo nella disponibilità dell’operatore, oltre che confliggere con le più basilari esigenze di tutela della sicurezza del lavoratore e dei carichi di lavoro dallo stesso sostenibili. Art. 95 SPAZZAMENTO MISTO – “Considerata la maggiore velocità di avanzamento della spazzatrice rispetto all’operatore di appoggio, al fine di evitare tempi morti della macchina, di norma la stessa opererà autonomamente in aree adiacenti mentre l’operatore “preparerà” come descritto le zone non accessibili al mezzo.“.
L’operatore di supporto, dovendo anticipare l’intervento del mezzo meccanico e considerata la maggiore velocità di avanzamento di quest’ultima, può espletare le modalità di servizio prescritte esclusivamente se dotato di un mezzo autonomo.
ART. 96 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLE SPAZZATRICI E DEI MEZZI DI APPOGGIO – Viene riportata la scheda tecnica che descrive le caratteristiche dell’automezzo leggero di supporto allo spazzamento (Tipo Piaggio Porter) la quale prevede, tra le varie dotazioni, la “vasca ribaltabile”, la “rastrelliera per le attrezzature” e lo “scarico in quota ad altezza non inferiore a 1.300mm”.
Stante quanto richiamato ed evidenziato, da considerarsi prestazioni minimali poste a base di gara, nonché alla luce del chiarimento richiamato inizialmente, si chiede di chiarire la quantità minima dei mezzi leggeri posti a base di gara per le attività di spazzamento, nonché di indicare i relativi oneri economici previsti per gli stessi.

R - Si ricorda che nell’art.8 “Ammontare dell’appalto” si chiarisce che “Nel presente Capitolato, per diverse attività si fa riferimento a un importo “a corpo” da riconoscere al Gestore, con l’indicazione anche delle risorse previste e di altri parametri caratteristici (numero Ammontare dell'appalto ore del personale e degli automezzi, valori prestazionali ecc.); tale indicazione è da considerarsi puramente indicativa in quanto ha solo lo scopo di chiarire il tipo di organizzazione ipotizzato in fase progettuale. Il Gestore potrà prevedere una sua specifica organizzazione, che consenta comunque il raggiungimento degli obiettivi previsti, basata su differenti risorse.
In ogni caso, la valutazione in fase di offerta è interamente responsabilità del Gestore (che effettuerà proprie valutazioni per la determinazione del costo di tale servizio e dell’incidenza sul costo globale per consentire un corretto sconto sull’importo a base d’asta) e, conseguentemente, l’importo rimarrà invariato e a corpo a prescindere dalla reale organizzazione e dalle risorse utilizzate. Pertanto, l’importo a corpo per ciascuna singola attività sarà ritenuto congruo e l’Impresa non avrà nulla a che pretendere per mutate condizioni operative o per qualsiasi altro motivo.” Coerentemente l’art. 97 “Parametri di riferimento per lo spazzamento” indica che “Il servizio è previsto a corpo, sta all’impresa dotarsi di una impostazione logistica tale da garantire alti standard di pulizia su tutto il territorio” e che “La logistica dello spazzamento manuale o con macchine spazzatrici, come accennato, è di pertinenza dell’Impresa”. In ogni caso si invita a rivedere il foglio 1 del Computo dove sono indicate per il potenziamento estivo un numero di ore di utilizzo del mezzo leggero che vanno a contribuire alla determinazione analitica del n.7 mezzi leggeri ipotizzati. Da un sopralluogo sul posto si potrà inoltre notare che l’area del Centro Urbano (indicata con C sulla tavola indicante i settori di spazzamento) è un’area a difficile percorrenza per i mezzi anche leggeri.
Punto 6
Q - Si chiede di chiarire se il possesso della certificazione ISO 37001, equivalente al Rating di legalità rilasciato dall’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e che allo stesso modo garantisce la qualità del concorrente in tema di etica aziendale e prevenzione alla corruzione, può essere attestato dal concorrente in riferimento al criterio di assegnazione dei punteggi dell’Offerta Tecnica QN_A2, analogamente a quanto previsto in altre procedure di gara riferite alla gestione dei servizi di igiene urbana.
R – Il possesso della certificazione ISO 37001, può essere attestato dal concorrente, ai sensi del DPR 445/2000. Sarà onere dell’amministrazione verificare la veridicità di quanto dichiarato.

Punto 7
Q -  In riferimento all’Art. 128 “Dotazione minima di automezzi” del CSA, in cui è evidenziato che «il numero degli automezzi leggeri per la raccolta dei rifiuti potrà variare in funzione dell’organizzazione dell’Impresa e della conseguente tipologia di automezzi previsti, ad esempio con la parziale sostituzione degli stessi con compattatori di piccola o media dimensione.», si chiede se lo stesso principio può essere adottato per gli automezzi della raccolta di grande portata (compattatori di grande dimensione 25/30 mc), pur rispettando le volumetrie complessive previste in gara per il servizio di raccolta.
R - E’ possibile adottare lo stesso principio mantenendo le dotazioni GPS;

Punto 8
Q - L’Art. 56 del CSA prevede che ai fini della contabilizzazione dei rifiuti prodotti dalle utenze venga effettuata la lettura “direttamente del TAG RFID presente sui carrellati e mastelli”.
Stante quanto richiamato si chiede di chiarire, analogamente a quanto già indicato per la fornitura dei sacchi dedicati al rifiuto organico, che la richiesta di dotare di TAGRfid i sacchi per il rifiuto indifferenziato sia da considerarsi un refuso redazionale, anche alla luce del prezzo unitario previsto per gli stessi riportato nell’Allegato “Computo del Servizio” il quale, diversamente, risulterebbe palesemente sottostimato rispetto alle quotazioni di mercato in essere.
R - Si conferma il refuso. Sul Computo del servizio, pagina 4 “Materiali di consumo” nota 1 si indicano infatti sacchi con codice utente.

Punto 9
Q - Nel documento F.L. Caratteristiche tecniche delle mini-isole ed allestimento, a pagina 4 viene riportato quanto segue: “Nell’offerta economica a punteggio è stato inserito l’ampliamento del sistema di video sorveglianza per tutte le mini isole.”. Si chiede di chiarire, analogamente a quanto riportato nel documento Avviso di specificazione pubblicato il 06/04/23, che tali dotazioni rientrano nella casistica richiamata e che, pertanto, quanto richiamato è da considerarsi un refuso redazionale.
R - Si conferma il refuso.

Punto 10
Q - Si riscontra che la risposta fornita al punto 3 del quesito 12 del giorno 08/03/2023 elude la richiesta formulata, ovvero fornire “indicazioni chiare sul costo del carburante applicato”. Parimenti, dall’analisi del documento “Computo del servizio” si riscontra che i costi dei mezzi utilizzati per la determinazione dell’importo a base di gara sono in molteplici casi difformi (e inferiori) rispetto a quelli riportati nel documento “Elenco prezzi unitari”.
Considerato, altresì, che il costo del carburante è un elemento indispensabile al fine di valutare correttamente gli atti di gara nonché per la predisposizione di una offerta edotta e consapevole data la sua elevata incidenza sul costo dei servizi, si chiede:- di fornire il costo del carburante che codesta stazione appaltante ha adoperato per determinare il costo di esercizio degli automezzi;
- di fornire il dettaglio di calcolo del costo degli automezzi.
R – Si conferma che la risposta è inserita in piattaforma al punto 12.3;

 
14/04/2023 11:01
Quesito #44
Quesiti per gara Comune di Fiuggi
 
  1. In relazione al costo del personale di cui a pag.18 del disciplinare di gara, computato in base alle tabelle FISE del 2019 (cfr risposta a quesito n.28 del 03/04/2023), si rappresenta che fin dal maggio 2022 sono vigenti gli accordi sindacali che contemplano aumenti delle retribuzioni ed il conseguente aggiornamento delle tabelle FISE; pertanto, il costo del personale indicato nel disciplinare di gara risulta inferiore a quello effettivo applicando le tabelle aggiornate. Si chiede di precisare come verrà valutato e considerato contrattualmente tale aumento e se la stazione appaltante intende rettificare il calcolo del costo del personale.
 
  1. In relazione alla durata dell’appalto, prevista in 7 (sette) anni più sei mesi, e quindi con scadenza nell’anno 2030, si rappresenta che i commi 8 e 9 dell’Art.7 della Legge Regionale Lazio n.14 del 25/07/2022, pubblicata sul BUR Lazio n.62/2022, recitano:

“8.  Ai sensi degli articoli 198, comma 1, e 204, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, i comuni continuano a gestire il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani fino all’aggiudicazione del servizio stesso da parte dell’EGATO ai sensi del presente articolo, fatti salvi gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla loro naturale scadenza.

9.  Fermo restando quanto previsto dal comma 8, gli affidamenti disposti dai comuni dopo l’entrata in vigore della presente legge non possono prevedere una data di scadenza successiva a quella del 31 dicembre 2027”.

Pertanto, nel caso di recesso del contratto per il sopravvenire dell’aggiudicazione del servizio da parte dell’EGATO di Frosinone, si chiede di chiarire come verranno regolati i rapporti economici fra Comune ed aggiudicatario, non essendo prevista nel CSA tale fattispecie.
 
24/04/2023 16:09
Risposta
Punto 1
Q - In relazione al costo del personale di cui a pag.18 del disciplinare di gara, computato in base
alle tabelle FISE del 2019 (cfr risposta a quesito n.28 del 03/04/2023), si rappresenta che fin dal
maggio 2022 sono vigenti gli accordi sindacali che contemplano aumenti delle retribuzioni ed il
conseguente aggiornamento delle tabelle FISE; pertanto, il costo del personale indicato nel
disciplinare di gara risulta inferiore a quello effettivo applicando le tabelle aggiornate. Si chiede di
precisare come verrà valutato e considerato contrattualmente tale aumento e se la stazione
appaltante intende rettificare il calcolo del costo del personale
R- Si premette che sul sito del ministero del lavoro (https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-
lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Analisi-economiche-costo-lavoro/Pagine/settore-Igiene-
ambientale.aspx) i dati del “Settore igiene ambientale” fanno riferimento al 2019.

Inoltre da informazioni assunte la riserva sulle ipotesi di accordo di settore 18.05.2022 è stata sciolta il
21.06.2022 mentre il progetto è stato approvato il 24.05.2022 (cfr. DGC N. 60 di pari data).
Ciò premesso
Si rimanda all’art. 16 lettera A del CSA che recita
A. Variazione del costo del personale
Ogni categoria di operai e personale, suddivisi per livello contrattuale e ore di lavoro settimanali,
dovrà essere moltiplicata per la variazione di costo del rispettivo CCNL; il numero di operai di
riferimento è quello dichiarato nel Verbale di inizio lavori e nelle successive modifiche che devono
essere comunicate al Responsabile del Procedimento.

Punto 2
Q - In relazione alla durata dell’appalto, prevista in 7 (sette) anni più sei mesi, e quindi con
scadenza nell’anno 2030, si rappresenta che i commi 8 e 9 dell’Art.7 della Legge Regionale Lazio
n.14 del 25/07/2022, pubblicata sul BUR Lazio n.62/2022, recitano:
“8.  Ai sensi degli articoli 198, comma 1, e 204, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e successive
modifiche, i comuni continuano a gestire il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani fino
all’aggiudicazione del servizio stesso da parte dell’EGATO ai sensi del presente articolo, fatti salvi
gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla loro naturale
scadenza.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 8, gli affidamenti disposti dai comuni dopo l’entrata
in vigore della presente legge non possono prevedere una data di scadenza successiva a quella del
31 dicembre 2027”.
Pertanto, nel caso di recesso del contratto per il sopravvenire dell’aggiudicazione del servizio da
parte dell’EGATO di Frosinone, si chiede di chiarire come verranno regolati i rapporti economici
fra Comune ed aggiudicatario, non essendo prevista nel CSA tale fattispecie.
R - Come facilmente rilevabile il progetto è stato approvato in data 24/05/2022, prima della
pubblicazione della legge regionale citata.
Il comune dispone di pareri legali da cui ha dedotto che la gara, e quindi il contratto, poteva avere
durata di 7 anni.
Diversamente si rinvia agli articoli del codice in materia di recesso.

Si pubblica nota del comune di Fiuggi

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