integrazione disposizioni art. 29 DL 4/2022
Con riferimento alla procedura in oggetto, si comunica che ai sensi dell’art. 29 dl nuovo DL 4/2022 Sostegni-ter recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”. risulta obbligatorio inserire le clausole di revisione dei prezzi previste dall’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo del Codice.
Con specifico riguardo agli appalti di lavori, l'articolo 29 prevede che, in deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo del Codice, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, siano valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultino superiori al 5% (anziché 10% come previsto dall'art. 106) rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo del medesimo articolo 29. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all’80% (mentre l'art. 106 prevede il 50%) di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 dell'articolo 29 stesso.
Pertanto ne discende che
- Si applica l’art. 106 comma 1 lett.a) nelle more di quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1;
- per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n.50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 dello stesso art. 29 del DL 4/2022
- l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l’'istanza di compensazione, per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.
- Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.
per quanto non espressamente indicato si rimanda all’art. 29 in questione.