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avviso

 

 

A specificazione del disciplinare di gara prot. N. 47294 del 30.12.2022  

 

si comunica che per mero errore materiale

 

nel paragrafo 3.6.1 Garanzia provvisoria (articolo 93 del Codice): è stato scritto

 

a) non è prevista la presentazione della garanzia fideiussoria. ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 2020)

 

 

mentre, correttamente,  doveva scriversi:

3.6.1Garanzia provvisoria (articolo 93 del Codice):

 

  1. garanzia provvisoria, ai sensi dell’articolo 93 del Codice, intestata a Comune di Cassino per un importo di euro    7.287,12 pari al 2% ( due per cento)    dell’importo complessivo dell’appalto (secondo quanto disposto dall’art. 35, c. 4 del D.Lgs n.50/2016)  , costituita, a scelta dell’offerente, da:


a.1)  contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, versati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente aggiudicatore;


a.2)  fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del codice civile, e di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del medesimo codice civile, dell’immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell’offerta; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;

 

a.3)  versamento sul conto di Tesoreria della Stazione appaltante presso la Banca Popolare del Cassinate al codice IBAN IT48O0537274370000011001385

 

  1.  ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all’articolo 103, comma 1, del Codice, se l’offerente risulta aggiudicatario; tale impegno deve essere contenuto o allegato alla garanzia di cui alla lettera a), oppure prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del garante; il suddetto comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

 

  1.  ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Codice:

 

c.1)  l’importo della garanzia provvisoria è ridotto, anche cumulando le relative riduzioni:

  • del 50% (cinquanta per cento) per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001;
  • del 30% (trenta per cento) per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 25 novembre 2009, o in alternativa, del 20% (venti per cento) per gli offerenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
  • del 15%(quindici per cento) per gli offerenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;

c.2)  per fruire del beneficio di cui al precedente punto sub. c.1), l’operatore economico l’offerente deve segnalare le relative condizioni in modo inequivocabile e documentarle o comprovarle se richiesto o in fase di verifica;

c.3)  in caso di raggruppamento temporaneo le riduzioni, anche distintamente tra di loro, sono accordate se le condizioni di cui al precedente punto sub. c.1), ricorrono per tutti gli operatori economici raggruppati;

 

 

  1. la fideiussione di cui alla lettera a), punto sub. a.2), nonché l’impegno di cui alla lettera b) se assunto con atto separato, deve essere presentata in una delle forme di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con firma digitale del garante  e del contraente, caricandola direttamente sulla piattaforma del Sistema,  nel caso in cui l’istituto garante non emetta le fideiussione o l’impegno con firma digitale come previsto al punto 1.2.3, l’offerente deve, in alternativa, caricare sulla piattaforma del Sistema una copia scansionata per immagine della fideiussione cartacea, con firma olografa del garante e del contraente, corredandola da autenticazione di conformità all’originale cartaceo mediante firma digitale di un notaio abilitato o  da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.

 

  1. la garanzia deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’ente  aggiudicatore; (si intende per fideiussore: i broker, i funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa o Società di Intermediazione finanziaria che emette il titolo di garanzia).

 

 

  1.  il beneficiario della garanzia provvisoria, che deve essere chiaramente indicato anche sulla fideiussione di cui alla lettera d), è l’Ente indicato al punto a)  nelle premesse indicato.

 In accordo a quanto richiesto al paragrafo 3 punto 3.

 Restano invariate tutte le altre condizioni di partecipazione.

 

 

               

 

 

 

 




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