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avviso nuova seduta pubbliac

Con la presente si comunica che a seguito di segnalazione di un concorrente è stato riscontato un errore nel calcolo della soglia di anomalia.

Nello specifico a seguito di estrazione è stato selezionato il metodo B) dell'allegato I.2 del DLGS 36/2023 che recita

METODO B
1) La soglia di anomalia è determinata come segue:
a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);
c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
d) calcolo di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);
e) calcolo della somma di tutte le cifre, sia prima che dopo la virgola fino al secondo decimale, della somma dei ribassi di cui alla lettera a);
f) la soglia di anomalia è uguale alla soglia di cui alla lettera c):
1. decrementata del valore di cui alla lettera d), nel caso in cui il valore di cui alla lettera e) sia pari;
2. incrementata del valore di cui alla lettera d), nel caso in cui il valore di cui alla lettera e) sia dispari.


a seguito di un problema con la piattaforma i calcoli sono stati eseguiti dall'ufficio e immediamente pubblicati tra gli allegati di gara.
Il concorrente ha rilevato che l'ufficio nel calcolo dell'anomalia ha commesso l'errore nell'applicazione di quanto previsto al punto d) ossia "d) calcolo di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);"
Infatti l'ufficio pur avendo rilevato che il prodotto tra le prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi era pari a zero ha ritenuto che il risultato del prodotto era un ribasso da applicare allo scarto aritmetico calcolato, Il concorrente invece ha rappresentato che l’affermazione “applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b” era da intendersi come il risultato del prodotto tra il risultato del prodotto delle prime due cifre dopo la virgola e lo scarto medio aritmetico calcolato,
L’applicazione di quanto affermato dal concorrente modifica il risultato della gara.
Infatti dato pari a zero il risultato del prodotto delle prime due cifre dopo la virgola:
per l’ufficio l’affermazione “applicato” è stata intesa come ribasso da applicare allo scarto medio aritmetico ossia scarto aritmetico x (1-0%) (vedi formula nel foglio excel pubblicato)
per il concorrente l’affermazione “applicato” è da intendersi come prodotto tra il risultato della moltiplicazione tra le prime due cifre decimali e lo scarto medio ossia scarto aritmetico x 0
A seguito di approfondimento questo ufficio ha proceduto con la presa visione della circolare MIT calcolo soglia anomalia n. 8 del 24 ottobre 2019 con cui il ministero ha chiarito la procedura per il corretto calcolo della soglia di anomalia previsto dall’art 97 c. 2 lett. d) del D.Lgs. 50/2016 che recita:
2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
(comma così sostituito dall'art. 1, comma 20, lettera u), della legge n. 55 del 2019)
a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).


Che come facilmente riscontrabile la frase di cui alla lettera d) riporta la stessa operazione prevista dalla lettera d) del comma 1 del metodo B) del D.Lgs. 36/2023

dalla lettura della circolare del MIT a pagina si rileva quanto segue
“Ai sensi del comma 2, lettera d), dell’articolo 97 del codice si procede ora a decrementare la soglia,
calcolata in precedenza ai sensi della lettera c) del medesimo comma 2, di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a), applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b):
le prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi ( Σ ) 215,882 sono 8 e 8, il cui prodotto è pari a 64 (8 * 8);
si procede, quindi, ad applicare tale valore percentuale (64%) allo scarto (Sc) 1,369; il risultato X è 0,876 (1,369 * 64 / 100)”
applicando la stessa procedura al caso in oggetto si ha:
le prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi ( Σ ) 213,604 sono 6 e 0, il cui prodotto è pari a zero (6 * 0);
si procede, quindi, ad applicare tale valore percentuale (0%) allo scarto (Sc) 2,483%; il risultato X è 0,000 (2,483 * 0 / 100)”
Quindi risulta corretto quanto evidenziato dal concorrente

Per quanto sopra si ritiene opportuno convocare una seduta pubblica per dare evidenza di quanto riscontrato e procedere, in autotutela, alla correzione della soglia di anomalia e conseguente definizione delle modifiche alla proposta di aggiudicazione.

Per quanto sopra viene fissata la nuova seduta pubblica per le ore 09:30 di venerdì 22 dicembre 2023


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