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Quesito Originale:

La scrivente, facendo riferimento alla procedura in oggetto, esaminata nella sua interezza la documentazione relativa alla gara, al fine di poter valutare in maniera corretta tutte le circostanze generali e particolari che possano influire nella corretta determinazione delle voci di costo da sostenere in caso di aggiudicazione dell’appalto, siamo a richiedere a questo spettabile Ente i seguenti chiarimenti:
 
1)       In riferimento al Capitolato Speciale d’Appalto, “Art. 8 – SPECIFICHE MERCEOLOGICHE DELLE DERRATE ALIMENTARI”, viene indicato l’utilizzo di acqua di rete da servire in caraffe durante i pasti. Inoltre, viene indicato che “se tale soluzione non è perseguibile per motivi accertati dai competenti organi, sarà cura dell’impresa aggiudicataria fornire acqua oligominerale naturale confezionata in bottiglie di bioplastica compostabile e biodegradabile…”. Avendo rilevato durante il sopralluogo acqua oligominerale in bottiglia di tipo comune ,siamo a chiedere se la dicitura “bottiglie di bioplastica compostabile e biodegradabile” trattasi di refuso.
In secondo luogo, siamo a richiedere a questo Spettabile Ente se in questo momento sussistono problematiche sulla rete idrica comunali ed in caso affermativo di che natura esse siano.;
 
2)       In riferimento al Disciplinare di Gara Art. 3.1.2 Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale al punto m) si rinviene quanto segue: “Al fine di avere maggiori garanzie circa la continuità del servizio in caso di impossibilità all’uso degli spazi cucina messi a disposizione di MSGC, l’impresa dichiara di avere a disposizione un locale cucina adeguato alle esigenze e rispondente ai dettami normativi in materia, che consente la consegna dei pasti alla scuola, temporaneamente sprovvista di cucina, entro 10 minuti dalla preparazione degli stessi…”.
Considerato che l’eterogeneità del territorio inerente al servizio in oggetto rende difficile se non impossibile individuare un luogo che sia connesso con un tempo di percorrenza di 10 minuti da tutte le scuole, e in considerazione del fatto che è assodato giuridicamente che la richiesta di un centro cottura di emergenza come requisito di partecipazione alla gara si configurerebbe illegittimamente discriminatoria e quindi palesemente contraria ai principi comunitari in materia di concorrenza, producendo un iniquo vantaggio agli operatori economici già operanti sul territorio di riferimento, siamo a richiedere se tale requisito sia un refuso e solo in fase di aggiudicazione la ditta aggiudicataria debba comunicare alla stazione appaltante il possesso di un idoneo centro cottura da utilizzare in caso di emergenza con un tempo di percorrenza congruo alle norme vigenti in materia.

 
 
3)       In ultima analisi in data odierna 27/12/2018 abbiamo provato a generare sul portale ANAC il PASSoe necessario alla partecipazione alla gara. Il nuovo CIG pubblicato della gara risulta essere ancora inattivo.
 
 

 

RISCONTRO

QUESITO N. 1

 
 in riferimento al quesito, visti i criteri  ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari che prevedono quanto segue:

 

“Non dovrà essere previsto l’utilizzo di acqua e bevande confezionate se non per specifiche e

documentate esigenze tecniche (logistiche e igienico-sanitarie).Dovrà pertanto essere individuata la

soluzione più idonea in base all’utenza e al contesto, prevedendo l’utilizzo di acqua e bevande sfuse:

distribuzione di acqua di rete, distribuzione di acqua microfiltrata e bevande alla spina naturali e gassate

(da concentrato).

La ditta che effettua il servizio di microfiltrazione e distribuzione delle bevande si deve attenere al

rispetto di procedure certificate e della normativa vigente in materia e dovrà utilizzare attrezzature che

rispondano agli standard di efficienza energetica previsti nel presente documento.

Dovrà inoltre dichiarare in sede di gara la soluzione che si impegna ad adottare per evitare i Confezionamenti”

Considerato  l’obbligo il Comune ha predisposto specifiche indicazioni all’interno del CSA, ciò premesso, si rileva che l’uso di acqua oligominerale in bottiglia non è vietato ma deve considerarsi come perseguibile solo per specifiche e documentate esigenze tecniche (logistiche e igienico-sanitarie).

 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 2

 

 

Premesso che:

  •  in materia di requisiti di  ammissione alle gare di appalto della Pubblica Amministrazione, le norme  regolatrici, sia comunitarie che interne, prevedono fattispecie elastiche  strutturate su concetti non tassativi, indeterminati, che implicano per la loro  definizione da parte dell’interprete un rinvio alla realtà sociale (Consiglio  di Stato,  Sez. VI, sentenza n. 3448 del  4 giugno 2009). Conseguentemente, come già precisato anche dall’ANAC già AVCP ,  rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione la fissazione di requisiti  di partecipazione ad una gara di appalto diversi, ulteriori e più restrittivi  di quelli legali, salvo però il limite della logicità e ragionevolezza degli  stessi  e della loro pertinenza e congruità  a fronte dello scopo perseguito, in modo tale da non restringere oltre lo  stretto indispensabile la platea dei potenziali concorrenti e da non  precostituire situazioni di assoluto privilegio (cfr. AVCP, parere n. 83 del 29  aprile 2010, Consiglio di Stato,  Sez. V,  sentenza n. 8914 del 29 dicembre 2009; Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza  n.2304 del 3 aprile 2007; Consiglio di Stato,   Sez. V, sentenza n. 6534 del 23 dicembre 2008; Consiglio di Stato,  Sez. V, sentenza n. 9305 del 31 dicembre  2003,  TAR Puglia Bari, Sez. I, n. 1511  del 28 aprile 2010; TAR Molise, Sez. I, n. 107, del 2 aprile 2008).

 

  • il CSA all’art. 15 prevede quanto rappresentato dall’impresa, e di seguito riportato:

al fine di avere maggiori garanzie circa la continuità del servizio in caso di impossibilità all’uso degli spazi

cucina messi a disposizione dal comune di MSGC, l’impresa dichiara di avere a disposizione un locale cucina

adeguato alle esigenze e rispondente ai dettami normativi in materia, che consente la consegna dei pasti alla scuola, temporaneamente sprovvista di cucina, entro 10 minuti dalla preparazione degli stessi. A tal riguardo occorre:

- Dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 l’indirizzo dei locali e l’indicazione del diritto che

consente all’impresa l’utilizzo degli stessi.

- Originale o copia autentica del contratto di locazione o di pre-contratto tra la ditta ed il proprietario dei locali.

E’ applicabile quanto stabilito dall’art. 68 del D.Lgs 50/2016

 

 

Si fa rilevare quanto segue:

in relazione alla richiesta è consentita la possibilità di avere già nell’immediato o impegnarsi ad avere (pre – contratto) un locale cucina adeguato alle esigenze e rispondente ai dettami normativi in materia,  o come rappresentato è consentito al concorrente di proporre qualunque sistema equivalente purchè  venga  dimostro, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 86, che la soluzione proposta ottemperi  maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. (cfr art. 68 del D.lgs 50/2016)




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