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AVVISO SPECIFICAZIONE GARANZIA PROVVISORIA

Premesso che:

il comma 4 del D.L. 76/2020 (decreto Semplificazione) prevede che:

4. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93

Dalla lettura dell’art. 1 del citato D.L. le procedure di gara sono limitate a:

a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove  esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati.


tenuto conto che la procudura di gara in oggetto (procdedura aperta) non è ricompresa tra quelle di cui all’art. 1 del citato D.L. 76/2000

ne consegue che non è applicabile il comma 4 e quindi è obbligatorio allegare alla documentazione amministrativa una garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016 pari ad € 174.055,35 

Per quanto sopra la mancata richiesta della granzia provvisoria per applicazione del D.L. 76/2020 riportata nel disciplinare è un mero errore di stampa e quindi partecipare alla gara i concorrenti dovranno presentare:
 

  1. garanzia provvisoria, ai sensi dell’articolo 93 del Codice, da intestare a COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO, per un importo di euro 174.055,35 pari al 2% (due per cento) del valore a base di gara di cui al punto 2.1, costituita, a scelta dell’offerente, da:


a.1)  contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, versati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
a.2)  fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del codice civile, e di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del medesimo codice civile, dell’immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell’offerta; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;
a.3)  versamento sul conto di Tesoreria del Comune di MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO  presso la Banca Banca Popolare del Frusinate  al codice IBAN IT74M0529774630T21040000068.

b)  ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all’articolo 103, comma 1, del Codice, se l’offerente risulta aggiudicatario; tale impegno deve essere contenuto o allegato alla garanzia di cui alla lettera a), oppure prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del garante; il suddetto comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
c)   ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Codice:
c.1)  l’importo della garanzia provvisoria è ridotto, anche cumulando le relative riduzioni:

  • del 50% (cinquanta per cento) per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001;
  • del 30% (trenta per cento) per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 25 novembre 2009, o in alternativa, del 20% (venti per cento) per gli offerenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
  • del 15%(quindici per cento) per gli offerenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;

c.2)  per fruire del beneficio di cui al precedente punto sub. c.1), l’operatore economico l’offerente deve segnalare le relative condizioni in modo inequivocabile e documentarle o comprovarle se richiesto o in fase di verifica;

c.3)  in caso di raggruppamento temporaneo le riduzioni, anche distintamente tra di loro, sono accordate se le condizioni di cui al precedente punto sub. c.1), ricorrono per tutti gli operatori economici raggruppati;

d)  la fideiussione di cui alla lettera a), punto sub. a.2), nonché l’impegno di cui alla lettera b) se assunto con atto separato, deve essere presentata in una delle forme di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con firma digitale del garante, caricandola direttamente sulla piattaforma del Sistema; nel caso in cui l’istituto garante non emetta le fideiussione o l’impegno con firma digitale come previsto al punto 1.2.3, l’offerente deve, in alternativa, caricare sulla piattaforma del Sistema una copia scansionata per immagine della fideiussione cartacea corredandola da autenticazione di conformità all’originale cartaceo mediante firma digitale di un notaio abilitato;
e)  il beneficiario della garanzia provvisoria, che deve essere chiaramente indicato anche sulla fideiussione di cui alla lettera d), è la Stazione appaltante in intestazione;




 




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