Completo
LOTTO 1 RCT/RCO CIG A0199C9B28,
LOTTO 2 RCAUTO CIG A0199DDBA9,
LOTTO 3 RC PATRIMONIALE CIG A0199F5F76.
Comune di Sora
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Gara #1012
GARA SUA 148/2023 -Affidamento Servizi Assicurativi – Comune di SoraLOTTO 1 RCT/RCO CIG A0199C9B28,
LOTTO 2 RCAUTO CIG A0199DDBA9,
LOTTO 3 RC PATRIMONIALE CIG A0199F5F76.
Informazioni appalto
30/10/2023
Aperta
Servizi
€ 220.000,00
Tersigni Stefania
Categorie merceologiche
66
-
Servizi finanziari e assicurativi
Lotti
Inviato esito
1
A0199C9B28
Qualità prezzo
GARA SUA 148/2023 -Affidamento Servizi Assicurativi – Comune di Sora LOTTO 1 RCT/RCO CIG A0199C9B28
GARA SUA 148/2023 -Affidamento Servizi Assicurativi – Comune di Sora LOTTO 1 RCT/RCO CIG A0199C9B28
€ 170.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 76.990,00
Determina di Aggiudicazione n. 151 del 25/03/2024 e Determina di Aggiudicazione rettificata n.162 del 28/03/2024
Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
---|---|---|
10548370963 | LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA |
Inviato esito
2
A0199DDBA9
Solo prezzo
GARA SUA 148/2023 -Affidamento Servizi Assicurativi – Comune di Sora LOTTO 2 RCAUTO CIG A0199DDBA9
GARA SUA 148/2023 -Affidamento Servizi Assicurativi – Comune di Sora LOTTO 2 RCAUTO CIG A0199DDBA9
€ 20.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 13.920,00
Determina di Aggiudicazione n. 154 del 26/03/2024
Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
---|---|---|
02800150605 | Sicura Frosinone Srl (Agenzia UnipolSai Assicurazioni) |
Inviato esito
3
A0199F5F76
Qualità prezzo
GARA SUA 148/2023 -Affidamento Servizi Assicurativi – Comune di Sora LOTTO 3 RC PATRIMONIALE CIG A0199F5F76.
GARA SUA 148/2023 -Affidamento Servizi Assicurativi – Comune di Sora LOTTO 3 RC PATRIMONIALE CIG A0199F5F76.
€ 30.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 19.000,00
Determina di Aggiudicazione 152 del 25/03/2024
Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
---|---|---|
12525420159 | XL INSURANCE COMPANY SE |
Commissione valutatrice
determina 352/2024
05/02/2024
Cognome | Nome | Ruolo |
---|---|---|
martelluzzi | giampiero | presidente |
mastronardi | marco | commisario |
tridente | amina | commissario |
Scadenze
24/11/2023 12:00
29/11/2023 09:30
30/11/2023 10:30
Avvisi
Allegati
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1.57 MB | |
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capitolato-rcpatrimoniale-.pdf SHA-256: d190c3f02236a8884f9a7b04f6ebc360d352a1a613ca318e20a6d135514ebbbe 30/10/2023 12:44 |
354.35 kB | |
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14.96 kB | |
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39.92 kB | |
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28.00 kB |
Chiarimenti
31/10/2023 15:39
Quesito #1
Buon pomeriggio,
con riferimento alla presente procedura, Vi chiediamo volerci fornire la situazione sinistri aggiornata relativa all'ultimo triennio, riportante il dettaglio dei sinistri pagati e riservati con il relativo importo, e i sinistri senza seguito.
Restando in attesa di Vs. cortese e sollecito riscontro, porgiamo cordiali saluti.
con riferimento alla presente procedura, Vi chiediamo volerci fornire la situazione sinistri aggiornata relativa all'ultimo triennio, riportante il dettaglio dei sinistri pagati e riservati con il relativo importo, e i sinistri senza seguito.
Restando in attesa di Vs. cortese e sollecito riscontro, porgiamo cordiali saluti.
28/11/2023 00:55
Risposta
COn la presente si comunica che sono stati pubblicati, nella sezione allegati, i dati inerenti le statistiche dei sinistri.
31/10/2023 18:36
Quesito #2
Buongiorno
si chiede la pubblicazione delle statistiche sinistri dei lotti oggetto di gara, dell'ultimo quinquennio, possibilmente in formato excell.
Grazie
si chiede la pubblicazione delle statistiche sinistri dei lotti oggetto di gara, dell'ultimo quinquennio, possibilmente in formato excell.
Grazie
28/11/2023 00:40
Risposta
COn la presente si comunica che sono stati pubblicati, nella sezione allegati, i dati inerenti le statistiche dei sinistri.
a seguito delle inforamzioni ricevute dall'ente aggiudicatore si integra la risposta nel seguente modo:
Per la copertura RCTO non si dispone della statistica sx relativa al periodo 01.06.2017/12.03.2020 in quanto una delle compagnie che ha gestito il rischio è in fallimento e quindi non è possibile reperire il dato.
Per la copertura Libro Matricola si conferma che la statistica sx è relativa all’ultimo quinquennio (non si dispone del dato in formato Excel).
Per la copertura RC Patrimoniale trattandosi di nuovo rischio assicurato, confermiamo che non ci sono sinistri.
a seguito delle inforamzioni ricevute dall'ente aggiudicatore si integra la risposta nel seguente modo:
Per la copertura RCTO non si dispone della statistica sx relativa al periodo 01.06.2017/12.03.2020 in quanto una delle compagnie che ha gestito il rischio è in fallimento e quindi non è possibile reperire il dato.
Per la copertura Libro Matricola si conferma che la statistica sx è relativa all’ultimo quinquennio (non si dispone del dato in formato Excel).
Per la copertura RC Patrimoniale trattandosi di nuovo rischio assicurato, confermiamo che non ci sono sinistri.
03/11/2023 11:30
Quesito #3
Buongiorno,
Con la presente siamo a sottoporre i seguenti quesiti:
La Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l’Appaltatore (“Assicuratore Aggiudicatario dell’appalto”) ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l’inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata:
ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.
Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima.
La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all’inserimento nel Capitolato RC PATRIMONIALE della seguente appendice:
APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE
Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue:
Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un’Area Specifica; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un’Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un’Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un’Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza.
Ai fini della presente appendice, per “Area Specifica” si intende:
(a) la Repubblica di Bielorussia e/o
(b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite).
Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l’applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni.
Se una qualsiasi disposizione di questa appendice è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate.
Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati.
Chiediamo, se l’Ente ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all’interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa.
Per il lotto RC GENERALE, chiediamo La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all’inserimento sul capitolato della clausola sotto-riportata. Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE CYBER , ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima
Esclusione Cyber
Si intendono esclusi da tutte le Sezioni i danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento per Cyber Liability.
Per Cyber Liability si intende:
(i) il mancato funzionamento di hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire che un Attacco a sistema informatico o un Computer virus danneggi, distrugga, corrompa, sovraccarichi, aggiri o comprometta la funzionalità di un sistema informatico, software e apparecchiature ausiliarie di un Terzo. Per attacco a sistema informatico: si intende qualsiasi attacco informatico non autorizzato o utilizzo non consentito, inclusi a titolo esemplificativo l’uso fraudolento di firme elettroniche, forzatura, phishing effettuato da un Terzo o da un Dipendente;
(ii) la trasmissione di Computer virus da parte dell’Assicurato, dove per Computer Virus si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato.
(iii) ogni effettiva o asserita violazione di legislazione, o di ciascuna previsione, legge o regolamento relativo alla protezione di dati personali e di tutela della privacy di un Terzo da parte dell’Assicurato, commessa attraverso le risorse informatiche dell’Assicurato;
(iv) ogni violazione di doveri, errori, omissioni, dichiarazioni errate, violazione di riservatezza derivante dall’operatività dei siti internet, intranet o extranet dell’Assicurato.
La presente esclusione non si applica in caso di morte, lesioni personali derivanti dai fatti e circostanze di cui ai punti (i) e (ii) e purché tali fatti e circostanze accadano nel contesto dell’attività, dai servizi resi e/o dai prodotti dell'Assicurato descritti in polizza.
Per tutti i lotti siamo a richiedere premio e assicuratore in corso.
In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.
Con la presente siamo a sottoporre i seguenti quesiti:
La Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l’Appaltatore (“Assicuratore Aggiudicatario dell’appalto”) ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l’inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata:
ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.
Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima.
La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all’inserimento nel Capitolato RC PATRIMONIALE della seguente appendice:
APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE
Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue:
Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un’Area Specifica; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un’Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un’Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un’Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza.
Ai fini della presente appendice, per “Area Specifica” si intende:
(a) la Repubblica di Bielorussia e/o
(b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite).
Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l’applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni.
Se una qualsiasi disposizione di questa appendice è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate.
Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati.
Chiediamo, se l’Ente ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all’interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa.
Per il lotto RC GENERALE, chiediamo La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all’inserimento sul capitolato della clausola sotto-riportata. Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE CYBER , ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima
Esclusione Cyber
Si intendono esclusi da tutte le Sezioni i danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento per Cyber Liability.
Per Cyber Liability si intende:
(i) il mancato funzionamento di hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire che un Attacco a sistema informatico o un Computer virus danneggi, distrugga, corrompa, sovraccarichi, aggiri o comprometta la funzionalità di un sistema informatico, software e apparecchiature ausiliarie di un Terzo. Per attacco a sistema informatico: si intende qualsiasi attacco informatico non autorizzato o utilizzo non consentito, inclusi a titolo esemplificativo l’uso fraudolento di firme elettroniche, forzatura, phishing effettuato da un Terzo o da un Dipendente;
(ii) la trasmissione di Computer virus da parte dell’Assicurato, dove per Computer Virus si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato.
(iii) ogni effettiva o asserita violazione di legislazione, o di ciascuna previsione, legge o regolamento relativo alla protezione di dati personali e di tutela della privacy di un Terzo da parte dell’Assicurato, commessa attraverso le risorse informatiche dell’Assicurato;
(iv) ogni violazione di doveri, errori, omissioni, dichiarazioni errate, violazione di riservatezza derivante dall’operatività dei siti internet, intranet o extranet dell’Assicurato.
La presente esclusione non si applica in caso di morte, lesioni personali derivanti dai fatti e circostanze di cui ai punti (i) e (ii) e purché tali fatti e circostanze accadano nel contesto dell’attività, dai servizi resi e/o dai prodotti dell'Assicurato descritti in polizza.
Per tutti i lotti siamo a richiedere premio e assicuratore in corso.
In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.
28/11/2023 00:52
Risposta
Premesso che l’Ente non ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all’interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa.
In merito alla clausola si specifica che, come appare dal quesito, se trattasi di obbligo normativo la stessa sarà accetta diversamente non sarà possibile accettarla perché l’accettazione determinerebbe un’estensione del periodo di pubblicazione pari a garantire lo stesso tempo di pubblicazione previsto (30 gg) dalla data di accettazione della stessa.
ad integrazione delle precedento risposte ed a completamento delle risposta con la presente si procede alla pubblicazione di quanto ricevuto dall'Ente Aggiudicatore
Con la presente siamo a sottoporre i seguenti quesiti:
La Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l’Appaltatore (“Assicuratore Aggiudicatario dell’appalto”) ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l’inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata:
ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.
Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima.
Risposta:
La sostituzione di clausole, previste specificatamente nel capitolato speciale di appalto, con testi di analogo tenore formulati dalla singola Compagnia partecipante può considerarsi possibile a condizione di non apportare alcuna deroga al contenuto delle clausole individuate dall’amministrazione, né di apporre alcun tipo di condizionalità o riserva. Più in generale, tali clausole possono essere considerate alla stregua delle più comunemente note “specifiche tecniche” definite dal punto 1 dell’allegato XIII del D. Lgs. 50/2016 come: “b) nel caso di appalti pubblici di servizi o di forniture, le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio…”. Rispetto a tali specifiche l’art. 68, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 prevede che qualora le amministrazioni le individuino all’interno del capitolato speciale di appalto “non possono dichiarare inammissibile o escludere un'offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 86, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche”. Tale norma riconosce - per ogni tipologia di appalto e, dunque, anche in relazione ai servizi assicurativi - il principio di equivalenza mediante il quale ogni partecipante alla gara ha la possibilità di proporre soluzioni alternative a quelle stabilite dalle specifiche tecniche a condizione che le nuove proposte rispettino in maniera equivalente le caratteristiche predeterminate dall’amministrazione. In applicazione di tale principio, la costante giurisprudenza afferma dunque che le caratteristiche individuate nella documentazione di gara non devono intendersi come vincolanti nella forma, ma soltanto negli effetti (così, ad esempio, Consiglio di Stato, sez. V, 20.06.2022 n. 5027, Consiglio di Stato, sez. IV, 07.06.2021 n. 4353). Peraltro a tale principio di equivalenza la giurisprudenza riconosce la natura eterointegrante e di conseguenza se ne deve riconoscere l’applicabilità indipendentemente dalla esplicita previsione nella documentazione di gara
La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all’inserimento nel Capitolato RC PATRIMONIALE della seguente appendice:
APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE
Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue:
Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un’Area Specifica; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un’Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un’Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un’Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza.
Ai fini della presente appendice, per “Area Specifica” si intende:
(a) la Repubblica di Bielorussia e/o
(b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite).
Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l’applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni.
Se una qualsiasi disposizione di questa appendice è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate.
Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati.
Risposta:
La sostituzione di clausole, previste specificatamente nel capitolato speciale di appalto, con testi di analogo tenore formulati dalla singola Compagnia partecipante può considerarsi possibile a condizione di non apportare alcuna deroga al contenuto delle clausole individuate dall’amministrazione, né di apporre alcun tipo di condizionalità o riserva. Più in generale, tali clausole possono essere considerate alla stregua delle più comunemente note “specifiche tecniche” definite dal punto 1 dell’allegato XIII del D. Lgs. 50/2016 come: “b) nel caso di appalti pubblici di servizi o di forniture, le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio…”. Rispetto a tali specifiche l’art. 68, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 prevede che qualora le amministrazioni le individuino all’interno del capitolato speciale di appalto “non possono dichiarare inammissibile o escludere un'offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 86, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche”. Tale norma riconosce - per ogni tipologia di appalto e, dunque, anche in relazione ai servizi assicurativi - il principio di equivalenza mediante il quale ogni partecipante alla gara ha la possibilità di proporre soluzioni alternative a quelle stabilite dalle specifiche tecniche a condizione che le nuove proposte rispettino in maniera equivalente le caratteristiche predeterminate dall’amministrazione. In applicazione di tale principio, la costante giurisprudenza afferma dunque che le caratteristiche individuate nella documentazione di gara non devono intendersi come vincolanti nella forma, ma soltanto negli effetti (così, ad esempio, Consiglio di Stato, sez. V, 20.06.2022 n. 5027, Consiglio di Stato, sez. IV, 07.06.2021 n. 4353). Peraltro a tale principio di equivalenza la giurisprudenza riconosce la natura eterointegrante e di conseguenza se ne deve riconoscere l’applicabilità indipendentemente dalla esplicita previsione nella documentazione di gara
Chiediamo, se l’Ente ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all’interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa.
Risposta Aon:
l’Ente non ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all’interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa.
Per il lotto RC GENERALE, chiediamo La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all’inserimento sul capitolato della clausola sotto-riportata. Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE CYBER , ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima
Esclusione Cyber
Si intendono esclusi da tutte le Sezioni i danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento per Cyber Liability.
Per Cyber Liability si intende:
(i) il mancato funzionamento di hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire che un Attacco a sistema informatico o un Computer virus danneggi, distrugga, corrompa, sovraccarichi, aggiri o comprometta la funzionalità di un sistema informatico, software e apparecchiature ausiliarie di un Terzo. Per attacco a sistema informatico: si intende qualsiasi attacco informatico non autorizzato o utilizzo non consentito, inclusi a titolo esemplificativo l’uso fraudolento di firme elettroniche, forzatura, phishing effettuato da un Terzo o da un Dipendente;
(ii) la trasmissione di Computer virus da parte dell’Assicurato, dove per Computer Virus si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato.
(iii) ogni effettiva o asserita violazione di legislazione, o di ciascuna previsione, legge o regolamento relativo alla protezione di dati personali e di tutela della privacy di un Terzo da parte dell’Assicurato, commessa attraverso le risorse informatiche dell’Assicurato;
(iv) ogni violazione di doveri, errori, omissioni, dichiarazioni errate, violazione di riservatezza derivante dall’operatività dei siti internet, intranet o extranet dell’Assicurato.
La presente esclusione non si applica in caso di morte, lesioni personali derivanti dai fatti e circostanze di cui ai punti (i) e (ii) e purché tali fatti e circostanze accadano nel contesto dell’attività, dai servizi resi e/o dai prodotti dell'Assicurato descritti in polizza.
Risposta:
La sostituzione di clausole, previste specificatamente nel capitolato speciale di appalto, con testi di analogo tenore formulati dalla singola Compagnia partecipante può considerarsi possibile a condizione di non apportare alcuna deroga al contenuto delle clausole individuate dall’amministrazione, né di apporre alcun tipo di condizionalità o riserva. Più in generale, tali clausole possono essere considerate alla stregua delle più comunemente note “specifiche tecniche” definite dal punto 1 dell’allegato XIII del D. Lgs. 50/2016 come: “b) nel caso di appalti pubblici di servizi o di forniture, le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio…”. Rispetto a tali specifiche l’art. 68, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 prevede che qualora le amministrazioni le individuino all’interno del capitolato speciale di appalto “non possono dichiarare inammissibile o escludere un'offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 86, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche”. Tale norma riconosce - per ogni tipologia di appalto e, dunque, anche in relazione ai servizi assicurativi - il principio di equivalenza mediante il quale ogni partecipante alla gara ha la possibilità di proporre soluzioni alternative a quelle stabilite dalle specifiche tecniche a condizione che le nuove proposte rispettino in maniera equivalente le caratteristiche predeterminate dall’amministrazione. In applicazione di tale principio, la costante giurisprudenza afferma dunque che le caratteristiche individuate nella documentazione di gara non devono intendersi come vincolanti nella forma, ma soltanto negli effetti (così, ad esempio, Consiglio di Stato, sez. V, 20.06.2022 n. 5027, Consiglio di Stato, sez. IV, 07.06.2021 n. 4353). Peraltro a tale principio di equivalenza la giurisprudenza riconosce la natura eterointegrante e di conseguenza se ne deve riconoscere l’applicabilità indipendentemente dalla esplicita previsione nella documentazione di gara
Per tutti i lotti siamo a richiedere premio e assicuratore in corso.
In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.
Risposta:
risposta proposta dalla Provincia: premesso che l’Ente non ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all’interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa.
Non si ritiene possibile accettare la clausola proposta perché l’accettazione determinerebbe un’estensione del periodo di pubblicazione pari a garantire lo stesso tempo di pubblicazione previsto (30 gg) dalla data di accettazione della stessa.
LA FATTISPECIE RIGUARDA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE UNA DIVERSA FORMULAZIONE DEGLI ARTICOLI CHE RIGUARDANO LE SANZIONI INTERNAZIONALI E LA TERRITORIALITA’ GIA’ PRESENTI NEI CAPITOLATI (SI RIMANDA ALLA NOTA SOPRA GIA’ CITATA, E ALLEGATA ALLA EMAIL)
Per il quesito il premio e assicuratore in corso. Si specifica:
Lotto Premio attuale Attuale compagnia di assicurazione LOTTO 1 RCT/RCO € 47.456,25 semestrale lordo
Lloyd’s LOTTO 2 RCAUTO, € 2.971,00 semestrale lordo Unipol
LOTTO 3 RC PATRIMONIALE Nuova copertura
In merito alla clausola si specifica che, come appare dal quesito, se trattasi di obbligo normativo la stessa sarà accetta diversamente non sarà possibile accettarla perché l’accettazione determinerebbe un’estensione del periodo di pubblicazione pari a garantire lo stesso tempo di pubblicazione previsto (30 gg) dalla data di accettazione della stessa.
ad integrazione delle precedento risposte ed a completamento delle risposta con la presente si procede alla pubblicazione di quanto ricevuto dall'Ente Aggiudicatore
Con la presente siamo a sottoporre i seguenti quesiti:
La Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l’Appaltatore (“Assicuratore Aggiudicatario dell’appalto”) ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l’inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata:
ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.
Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima.
Risposta:
La sostituzione di clausole, previste specificatamente nel capitolato speciale di appalto, con testi di analogo tenore formulati dalla singola Compagnia partecipante può considerarsi possibile a condizione di non apportare alcuna deroga al contenuto delle clausole individuate dall’amministrazione, né di apporre alcun tipo di condizionalità o riserva. Più in generale, tali clausole possono essere considerate alla stregua delle più comunemente note “specifiche tecniche” definite dal punto 1 dell’allegato XIII del D. Lgs. 50/2016 come: “b) nel caso di appalti pubblici di servizi o di forniture, le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio…”. Rispetto a tali specifiche l’art. 68, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 prevede che qualora le amministrazioni le individuino all’interno del capitolato speciale di appalto “non possono dichiarare inammissibile o escludere un'offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 86, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche”. Tale norma riconosce - per ogni tipologia di appalto e, dunque, anche in relazione ai servizi assicurativi - il principio di equivalenza mediante il quale ogni partecipante alla gara ha la possibilità di proporre soluzioni alternative a quelle stabilite dalle specifiche tecniche a condizione che le nuove proposte rispettino in maniera equivalente le caratteristiche predeterminate dall’amministrazione. In applicazione di tale principio, la costante giurisprudenza afferma dunque che le caratteristiche individuate nella documentazione di gara non devono intendersi come vincolanti nella forma, ma soltanto negli effetti (così, ad esempio, Consiglio di Stato, sez. V, 20.06.2022 n. 5027, Consiglio di Stato, sez. IV, 07.06.2021 n. 4353). Peraltro a tale principio di equivalenza la giurisprudenza riconosce la natura eterointegrante e di conseguenza se ne deve riconoscere l’applicabilità indipendentemente dalla esplicita previsione nella documentazione di gara
La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all’inserimento nel Capitolato RC PATRIMONIALE della seguente appendice:
APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE
Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue:
Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un’Area Specifica; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un’Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un’Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un’Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza.
Ai fini della presente appendice, per “Area Specifica” si intende:
(a) la Repubblica di Bielorussia e/o
(b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite).
Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l’applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni.
Se una qualsiasi disposizione di questa appendice è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate.
Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati.
Risposta:
La sostituzione di clausole, previste specificatamente nel capitolato speciale di appalto, con testi di analogo tenore formulati dalla singola Compagnia partecipante può considerarsi possibile a condizione di non apportare alcuna deroga al contenuto delle clausole individuate dall’amministrazione, né di apporre alcun tipo di condizionalità o riserva. Più in generale, tali clausole possono essere considerate alla stregua delle più comunemente note “specifiche tecniche” definite dal punto 1 dell’allegato XIII del D. Lgs. 50/2016 come: “b) nel caso di appalti pubblici di servizi o di forniture, le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio…”. Rispetto a tali specifiche l’art. 68, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 prevede che qualora le amministrazioni le individuino all’interno del capitolato speciale di appalto “non possono dichiarare inammissibile o escludere un'offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 86, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche”. Tale norma riconosce - per ogni tipologia di appalto e, dunque, anche in relazione ai servizi assicurativi - il principio di equivalenza mediante il quale ogni partecipante alla gara ha la possibilità di proporre soluzioni alternative a quelle stabilite dalle specifiche tecniche a condizione che le nuove proposte rispettino in maniera equivalente le caratteristiche predeterminate dall’amministrazione. In applicazione di tale principio, la costante giurisprudenza afferma dunque che le caratteristiche individuate nella documentazione di gara non devono intendersi come vincolanti nella forma, ma soltanto negli effetti (così, ad esempio, Consiglio di Stato, sez. V, 20.06.2022 n. 5027, Consiglio di Stato, sez. IV, 07.06.2021 n. 4353). Peraltro a tale principio di equivalenza la giurisprudenza riconosce la natura eterointegrante e di conseguenza se ne deve riconoscere l’applicabilità indipendentemente dalla esplicita previsione nella documentazione di gara
Chiediamo, se l’Ente ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all’interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa.
Risposta Aon:
l’Ente non ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all’interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa.
Per il lotto RC GENERALE, chiediamo La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all’inserimento sul capitolato della clausola sotto-riportata. Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE CYBER , ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima
Esclusione Cyber
Si intendono esclusi da tutte le Sezioni i danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento per Cyber Liability.
Per Cyber Liability si intende:
(i) il mancato funzionamento di hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire che un Attacco a sistema informatico o un Computer virus danneggi, distrugga, corrompa, sovraccarichi, aggiri o comprometta la funzionalità di un sistema informatico, software e apparecchiature ausiliarie di un Terzo. Per attacco a sistema informatico: si intende qualsiasi attacco informatico non autorizzato o utilizzo non consentito, inclusi a titolo esemplificativo l’uso fraudolento di firme elettroniche, forzatura, phishing effettuato da un Terzo o da un Dipendente;
(ii) la trasmissione di Computer virus da parte dell’Assicurato, dove per Computer Virus si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato.
(iii) ogni effettiva o asserita violazione di legislazione, o di ciascuna previsione, legge o regolamento relativo alla protezione di dati personali e di tutela della privacy di un Terzo da parte dell’Assicurato, commessa attraverso le risorse informatiche dell’Assicurato;
(iv) ogni violazione di doveri, errori, omissioni, dichiarazioni errate, violazione di riservatezza derivante dall’operatività dei siti internet, intranet o extranet dell’Assicurato.
La presente esclusione non si applica in caso di morte, lesioni personali derivanti dai fatti e circostanze di cui ai punti (i) e (ii) e purché tali fatti e circostanze accadano nel contesto dell’attività, dai servizi resi e/o dai prodotti dell'Assicurato descritti in polizza.
Risposta:
La sostituzione di clausole, previste specificatamente nel capitolato speciale di appalto, con testi di analogo tenore formulati dalla singola Compagnia partecipante può considerarsi possibile a condizione di non apportare alcuna deroga al contenuto delle clausole individuate dall’amministrazione, né di apporre alcun tipo di condizionalità o riserva. Più in generale, tali clausole possono essere considerate alla stregua delle più comunemente note “specifiche tecniche” definite dal punto 1 dell’allegato XIII del D. Lgs. 50/2016 come: “b) nel caso di appalti pubblici di servizi o di forniture, le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio…”. Rispetto a tali specifiche l’art. 68, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 prevede che qualora le amministrazioni le individuino all’interno del capitolato speciale di appalto “non possono dichiarare inammissibile o escludere un'offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 86, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche”. Tale norma riconosce - per ogni tipologia di appalto e, dunque, anche in relazione ai servizi assicurativi - il principio di equivalenza mediante il quale ogni partecipante alla gara ha la possibilità di proporre soluzioni alternative a quelle stabilite dalle specifiche tecniche a condizione che le nuove proposte rispettino in maniera equivalente le caratteristiche predeterminate dall’amministrazione. In applicazione di tale principio, la costante giurisprudenza afferma dunque che le caratteristiche individuate nella documentazione di gara non devono intendersi come vincolanti nella forma, ma soltanto negli effetti (così, ad esempio, Consiglio di Stato, sez. V, 20.06.2022 n. 5027, Consiglio di Stato, sez. IV, 07.06.2021 n. 4353). Peraltro a tale principio di equivalenza la giurisprudenza riconosce la natura eterointegrante e di conseguenza se ne deve riconoscere l’applicabilità indipendentemente dalla esplicita previsione nella documentazione di gara
Per tutti i lotti siamo a richiedere premio e assicuratore in corso.
In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.
Risposta:
risposta proposta dalla Provincia: premesso che l’Ente non ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all’interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa.
Non si ritiene possibile accettare la clausola proposta perché l’accettazione determinerebbe un’estensione del periodo di pubblicazione pari a garantire lo stesso tempo di pubblicazione previsto (30 gg) dalla data di accettazione della stessa.
LA FATTISPECIE RIGUARDA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE UNA DIVERSA FORMULAZIONE DEGLI ARTICOLI CHE RIGUARDANO LE SANZIONI INTERNAZIONALI E LA TERRITORIALITA’ GIA’ PRESENTI NEI CAPITOLATI (SI RIMANDA ALLA NOTA SOPRA GIA’ CITATA, E ALLEGATA ALLA EMAIL)
Per il quesito il premio e assicuratore in corso. Si specifica:
Lotto Premio attuale Attuale compagnia di assicurazione LOTTO 1 RCT/RCO € 47.456,25 semestrale lordo
Lloyd’s LOTTO 2 RCAUTO, € 2.971,00 semestrale lordo Unipol
LOTTO 3 RC PATRIMONIALE Nuova copertura
03/11/2023 12:30
Quesito #4
Buongiorno,
con la presente, siamo a chiedere se gli importi a base d'asta indicati a pag. 14 del Disciplinare di gara, siano da considerarsi al netto oppure al lordo delle imposte.
In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.
con la presente, siamo a chiedere se gli importi a base d'asta indicati a pag. 14 del Disciplinare di gara, siano da considerarsi al netto oppure al lordo delle imposte.
In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.
24/11/2023 18:13
Risposta
Visto quanto previsto a pag. 14 del disciplinare di gara che prevede:
Ai fini dell’art. 14, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 275.000,00 oneri e imposte inclusi, cifra comprensiva di eventuale proroga tecnica fino a 6 mesi, di cui usufruire in caso di necessità dovuta ai tempi tecnici finalizzati alla futura nuova gara per l’affidamento del servizio.
Ne discende che le somme sono oneri ed imposte incluse
Ai fini dell’art. 14, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 275.000,00 oneri e imposte inclusi, cifra comprensiva di eventuale proroga tecnica fino a 6 mesi, di cui usufruire in caso di necessità dovuta ai tempi tecnici finalizzati alla futura nuova gara per l’affidamento del servizio.
Ne discende che le somme sono oneri ed imposte incluse
09/11/2023 10:20
Quesito #5
Buongiorno,
con riferimento al lotto 3 Rc Patrimoniale, chiediamo conferma di assenza sinistri e/o circostanze negli ultimi 3 anni.
grazie
con riferimento al lotto 3 Rc Patrimoniale, chiediamo conferma di assenza sinistri e/o circostanze negli ultimi 3 anni.
grazie
28/11/2023 00:43
Risposta
con la presente si da comunicazione di quanto ttrasmesso dall'Ente aggiudicatore
Per la copertura RCTO non si dispone della statistica sx relativa al periodo 01.06.2017/12.03.2020 in quanto una delle compagnie che ha gestito il rischio è in fallimento e quindi non è possibile reperire il dato.
Per la copertura Libro Matricola si conferma che la statistica sx è relativa all’ultimo quinquennio (non si dispone del dato in formato Excel).
Per la copertura RC Patrimoniale trattandosi di nuovo rischio assicurato, confermiamo che non ci sono sinistri.
Per la copertura RCTO non si dispone della statistica sx relativa al periodo 01.06.2017/12.03.2020 in quanto una delle compagnie che ha gestito il rischio è in fallimento e quindi non è possibile reperire il dato.
Per la copertura Libro Matricola si conferma che la statistica sx è relativa all’ultimo quinquennio (non si dispone del dato in formato Excel).
Per la copertura RC Patrimoniale trattandosi di nuovo rischio assicurato, confermiamo che non ci sono sinistri.
16/11/2023 14:43
Quesito #6
Buongiorno,
con riferimento al lotto 2 RCT/O si chiede quanto segue:
1) conferma che il Comune non gestisca direttamente:
- Farmacie
- RSA, Ospedali, poliambulatori
- l'acquedotto e la rete fognaria
- la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti
2) premio in corso
3) conferma che le statistiche sinistri fornite si riferiscano al quinquennio 31/12/2018 - 31/12/2023
4) conferma che la polizza in corso prevede una SIR di 4.000 euro
Grazie, cordiali saluti.
con riferimento al lotto 2 RCT/O si chiede quanto segue:
1) conferma che il Comune non gestisca direttamente:
- Farmacie
- RSA, Ospedali, poliambulatori
- l'acquedotto e la rete fognaria
- la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti
2) premio in corso
3) conferma che le statistiche sinistri fornite si riferiscano al quinquennio 31/12/2018 - 31/12/2023
4) conferma che la polizza in corso prevede una SIR di 4.000 euro
Grazie, cordiali saluti.
28/11/2023 01:12
Risposta
in riferimento ai quesiti posti si specifica che:
1) si conferma che il Comune non gestisca direttamente:
- RSA, Ospedali, poliambulatori
- l'acquedotto e la rete fognaria
È però titolare di una società in house che gestisce
- una Farmacia
- la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti
per i restanti punti si è in attesa di comunicazione da parte dell'Ente aggiudicatore
a completamento della risposta si pubblica quanto ricevuto dall'Ente aggiudicatore
2) il premio in corso per il lotto 2 ammonta ad € 2.971,00 semestrale lordo
3) Si conferma che le statistiche sinistri fornite si riferiscano al quinquennio 31/12/2018 - 31/12/2023
Per la copertura RCTO non si dispone della statistica sx relativa al periodo 01.06.2017/12.03.2020 in quanto una delle compagnie che ha gestito il rischio è in fallimento e quindi non è possibile reperire il dato.
Per la copertura Libro Matricola si conferma che la statistica sx è relativa all’ultimo quinquennio (non si dispone del dato in formato Excel).
Per la copertura RC Patrimoniale trattandosi di nuovo rischio assicurato, confermiamo che non ci sono sinistri.
4) Si conferma che la polizza in corso prevede una SIR di 4.000 euro
1) si conferma che il Comune non gestisca direttamente:
- RSA, Ospedali, poliambulatori
- l'acquedotto e la rete fognaria
È però titolare di una società in house che gestisce
- una Farmacia
- la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti
per i restanti punti si è in attesa di comunicazione da parte dell'Ente aggiudicatore
a completamento della risposta si pubblica quanto ricevuto dall'Ente aggiudicatore
2) il premio in corso per il lotto 2 ammonta ad € 2.971,00 semestrale lordo
3) Si conferma che le statistiche sinistri fornite si riferiscano al quinquennio 31/12/2018 - 31/12/2023
Per la copertura RCTO non si dispone della statistica sx relativa al periodo 01.06.2017/12.03.2020 in quanto una delle compagnie che ha gestito il rischio è in fallimento e quindi non è possibile reperire il dato.
Per la copertura Libro Matricola si conferma che la statistica sx è relativa all’ultimo quinquennio (non si dispone del dato in formato Excel).
Per la copertura RC Patrimoniale trattandosi di nuovo rischio assicurato, confermiamo che non ci sono sinistri.
4) Si conferma che la polizza in corso prevede una SIR di 4.000 euro
17/11/2023 12:30
Quesito #7
RICHIESTA DI CHIARIMENTO RCT/O:
per la procedura in oggetto, avrei bisogno che richiedessi i seguenti chiarimenti:
Per il lotto rcto siamo a richiedere le seguenti informazioni:
- In riferimento alla variante tecnica n. 3 “Clausola formazione” se l’attività in favore dell’Ente possa essere svolta anche da personale interno o fiduciari della Compagnia;
- Se l’Ente sia proprietario o gestisca case di riposo per anziani o altre strutture sanitarie;
- Il periodo di riferimento della statistica sinistri presentata e aggiornamento della stessa all’oggi in formato Excel, sia per i sinistri sopra che sotto SIR;
- Attuale assicuratore e premio lordo annuo in corso.
per la procedura in oggetto, avrei bisogno che richiedessi i seguenti chiarimenti:
Per il lotto rcto siamo a richiedere le seguenti informazioni:
- In riferimento alla variante tecnica n. 3 “Clausola formazione” se l’attività in favore dell’Ente possa essere svolta anche da personale interno o fiduciari della Compagnia;
- Se l’Ente sia proprietario o gestisca case di riposo per anziani o altre strutture sanitarie;
- Il periodo di riferimento della statistica sinistri presentata e aggiornamento della stessa all’oggi in formato Excel, sia per i sinistri sopra che sotto SIR;
- Attuale assicuratore e premio lordo annuo in corso.
28/11/2023 01:09
Risposta
in merito ai quesiti posti:
- In riferimento alla variante tecnica n. 3 “Clausola formazione” se l’attività in favore dell’Ente possa essere svolta anche da personale interno o fiduciari della Compagnia; In merito si specifica richiamato quanto previsto dal disciplinare di gara:
“La partecipazione è rivolta esclusivamente alle Direzioni delle Compagnie Assicurative autorizzate all’Esercizio dell’attività assicurativa sul territorio nazionale, le gestioni in economia (Gerenze) e le Rappresentanze Generali delle Compagnie Estere, essendo preclusa la presentazione dell’Offerta da parte di Agenzia/Intermediari di assicurazione, così come la gestione del contratto, dopo l’aggiudicazione dovrà essere direttamente curata dalle Direzioni Generali delle Compagnie, dalle gestioni in economia(Gerenze) e dalle Rappresentanze Generali in Italia delle Compagnie Estere. Resta salva l’ipotesi di conferimento di procura speciale da parte dei soggetti di cui sopra ad un rappresentante di un’Agenzia/intermediario di assicurazione”
Ne consegue che la gestione del contratto deve essere direttamente curata dalle Direzioni Generali delle Compagnie, dalle gestioni in economia(Gerenze) e dalle Rappresentanze Generali in Italia delle Compagnie Estere. Resta salva l’ipotesi di conferimento di procura speciale da parte dei soggetti di cui sopra ad un rappresentante di un’Agenzia/intermediario di assicurazione
- l’Ente non è proprietario e non gestisce case di riposo per anziani o altre strutture sanitarie;
per i restanti quesiti si è in attesa di comunicazione da parte dell'Ente Aggiudicatore
al fine di riscontrare tutti i quesiti con la pesente si pubblica quanto ricevuto dal comune di Sora
- Il periodo di riferimento della statistica sinistri presentata e aggiornamento della stessa all’oggi in formato Excel, sia per i sinistri sopra che sotto SIR;
- Attuale assicuratore è Lloyd’s e premio lordo semestrale in corso ammonta a € 47.456,25
- In riferimento alla variante tecnica n. 3 “Clausola formazione” se l’attività in favore dell’Ente possa essere svolta anche da personale interno o fiduciari della Compagnia; In merito si specifica richiamato quanto previsto dal disciplinare di gara:
“La partecipazione è rivolta esclusivamente alle Direzioni delle Compagnie Assicurative autorizzate all’Esercizio dell’attività assicurativa sul territorio nazionale, le gestioni in economia (Gerenze) e le Rappresentanze Generali delle Compagnie Estere, essendo preclusa la presentazione dell’Offerta da parte di Agenzia/Intermediari di assicurazione, così come la gestione del contratto, dopo l’aggiudicazione dovrà essere direttamente curata dalle Direzioni Generali delle Compagnie, dalle gestioni in economia(Gerenze) e dalle Rappresentanze Generali in Italia delle Compagnie Estere. Resta salva l’ipotesi di conferimento di procura speciale da parte dei soggetti di cui sopra ad un rappresentante di un’Agenzia/intermediario di assicurazione”
Ne consegue che la gestione del contratto deve essere direttamente curata dalle Direzioni Generali delle Compagnie, dalle gestioni in economia(Gerenze) e dalle Rappresentanze Generali in Italia delle Compagnie Estere. Resta salva l’ipotesi di conferimento di procura speciale da parte dei soggetti di cui sopra ad un rappresentante di un’Agenzia/intermediario di assicurazione
- l’Ente non è proprietario e non gestisce case di riposo per anziani o altre strutture sanitarie;
per i restanti quesiti si è in attesa di comunicazione da parte dell'Ente Aggiudicatore
al fine di riscontrare tutti i quesiti con la pesente si pubblica quanto ricevuto dal comune di Sora
- Il periodo di riferimento della statistica sinistri presentata e aggiornamento della stessa all’oggi in formato Excel, sia per i sinistri sopra che sotto SIR;
- Attuale assicuratore è Lloyd’s e premio lordo semestrale in corso ammonta a € 47.456,25
20/11/2023 15:43
Quesito #8
ramo rc patrimoniale:
le retribuzioni indicate nel capitolato differiscono da quelle indicate nella scheda di offerta economica. Si chiede un chiarimento. grazie. saluti
le retribuzioni indicate nel capitolato differiscono da quelle indicate nella scheda di offerta economica. Si chiede un chiarimento. grazie. saluti
28/11/2023 00:45
Risposta
Si conferma che la Retribuzione annua € 2.721.051,14
21/11/2023 10:21
Quesito #9
Buongiorno,
con la presente per comunicare che il CIG per il Lotto RCTO non risulta perfezionato per la generazione del PASSOE e per il Pagamento del contributo ANAC.
Restiamo in attesa di vostro gentile e urgente riscontro.
cordiali saluti
con la presente per comunicare che il CIG per il Lotto RCTO non risulta perfezionato per la generazione del PASSOE e per il Pagamento del contributo ANAC.
Restiamo in attesa di vostro gentile e urgente riscontro.
cordiali saluti
23/11/2023 17:58
Risposta
si comunica che i cig sono stati tutti perfezionati. Entro le prossime 24/48 ore sarà possibile procedere con pagamento ANAC, li dove previsto, e rilascio del PASSOE
21/11/2023 10:42
Quesito #10
Buongiorno,
in riferimento al Lotto RCTO si fa presente che le retribuzioni riportate nel Capitolo e nell'Offerta Economica sono differenti.
Si chiede di indicare quelle corrette.
Grazie mille,cordiali saluti.
in riferimento al Lotto RCTO si fa presente che le retribuzioni riportate nel Capitolo e nell'Offerta Economica sono differenti.
Si chiede di indicare quelle corrette.
Grazie mille,cordiali saluti.
28/11/2023 00:45
Risposta
Si conferma che la Retribuzione annua € 2.721.051,14
21/11/2023 12:59
Quesito #11
Buongiorno,
in relazione al lotto 3 RC Patrimoniale, si segnala che non è stata pubblicata alcuna statistica sinistri nella sezione allegati.
Si chiede pertanto conferma che non vi siano stati sinistri negli ultimi 5 anni; in caso contrario si richiede statistica degli ultimi 5 anni con dettaglio degli iimporti riservati e liquidati.
Restando in attesa di riscontro, porgiamo cordiali saluti
in relazione al lotto 3 RC Patrimoniale, si segnala che non è stata pubblicata alcuna statistica sinistri nella sezione allegati.
Si chiede pertanto conferma che non vi siano stati sinistri negli ultimi 5 anni; in caso contrario si richiede statistica degli ultimi 5 anni con dettaglio degli iimporti riservati e liquidati.
Restando in attesa di riscontro, porgiamo cordiali saluti
28/11/2023 00:47
Risposta
Trattasi di nuova copertura assicurativa
23/11/2023 15:17
Quesito #12
Buongiorno,
Relativamente al lotto RCT, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: - Si chiede di precisare se, a fronte della richiesta da parte della Stazione Appaltate di avvalersi dell’opzione di rinnovo biennale, l’Assicuratore sia obbligato ad accettare o, al contrario, sia riconosciuta all’operatore la possibilità di rifiutare. - Si chiede di precisare quale sia l’orizzonte temporale massimo cui fa riferimento il seguente periodo: “la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 120, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.” Avendo stimato per la suddetta proroga un importo di 55.000,00 € complessivo si chiede conferma che la durata massima sarà di 6 mesi. - si chiede conferma che l’ente non gestisca e non sia proprietario case di riposo, RSA, strutture sanitarie in genere. - Relativamente all’art. 34 SIR e nello specifico alla gestione dei sinistri che eccedono la SIR e ai sinistri successivamente tramessi alla società in quanto risultanti di importo superiore alla SIR (caso b) si chiede conferma che la Società resterà obbligata esclusivamente al pagamento per la liquidazione degli importi eccedenti la “S.I.R.” e la responsabilità di indennizzare la porzione di danno corrispondente alla “S.I.R.” resterà a totale carico del contraente. Si chiede pertanto di disapplicare la seguente disposizione: "La Società si impegna altresì a liquidare anche i danni che all’esito della gestione dovessero risultare di importo non superiore per valore agli scoperti o franchigie previste dalla presente polizza. Resta inteso che per i sinistri sotto franchigia, la Società richiederà formale consenso all’Ente Contraente per la liquidazione al terzo danneggiato, fermo restando che l’Ente Contraente ha trenta giorni di tempo per accettare o meno le proposte della Società." - Si chiede di indicare l’importo di premio in corso e la compagnia assicurativa uscente. - Si chiede la pubblicazione di una statistica sinistri aggiornata dal 2018 al 2023, con importi liquidati e riservati al lordo della SIR. - Si chiede di indicare l’importo della SIR per ogni anno assicurativo dal 2018 al 2023, nonché pubblicazione della statistica sinistri sotto SIR aggiornata. Rimanendo in attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
Relativamente al lotto RCT, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: - Si chiede di precisare se, a fronte della richiesta da parte della Stazione Appaltate di avvalersi dell’opzione di rinnovo biennale, l’Assicuratore sia obbligato ad accettare o, al contrario, sia riconosciuta all’operatore la possibilità di rifiutare. - Si chiede di precisare quale sia l’orizzonte temporale massimo cui fa riferimento il seguente periodo: “la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 120, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.” Avendo stimato per la suddetta proroga un importo di 55.000,00 € complessivo si chiede conferma che la durata massima sarà di 6 mesi. - si chiede conferma che l’ente non gestisca e non sia proprietario case di riposo, RSA, strutture sanitarie in genere. - Relativamente all’art. 34 SIR e nello specifico alla gestione dei sinistri che eccedono la SIR e ai sinistri successivamente tramessi alla società in quanto risultanti di importo superiore alla SIR (caso b) si chiede conferma che la Società resterà obbligata esclusivamente al pagamento per la liquidazione degli importi eccedenti la “S.I.R.” e la responsabilità di indennizzare la porzione di danno corrispondente alla “S.I.R.” resterà a totale carico del contraente. Si chiede pertanto di disapplicare la seguente disposizione: "La Società si impegna altresì a liquidare anche i danni che all’esito della gestione dovessero risultare di importo non superiore per valore agli scoperti o franchigie previste dalla presente polizza. Resta inteso che per i sinistri sotto franchigia, la Società richiederà formale consenso all’Ente Contraente per la liquidazione al terzo danneggiato, fermo restando che l’Ente Contraente ha trenta giorni di tempo per accettare o meno le proposte della Società." - Si chiede di indicare l’importo di premio in corso e la compagnia assicurativa uscente. - Si chiede la pubblicazione di una statistica sinistri aggiornata dal 2018 al 2023, con importi liquidati e riservati al lordo della SIR. - Si chiede di indicare l’importo della SIR per ogni anno assicurativo dal 2018 al 2023, nonché pubblicazione della statistica sinistri sotto SIR aggiornata. Rimanendo in attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
28/11/2023 01:14
Risposta
in merito ai quesiti posti si specifica quanto segue:
Relativamente al lotto RCT,
- Si chiede di precisare se, a fronte della richiesta da parte della Stazione Appaltate di avvalersi dell’opzione di rinnovo biennale, l’Assicuratore sia obbligato ad accettare o, al contrario, sia riconosciuta all’operatore la possibilità di rifiutare.
Risposta si con la partecipazione alla gara l’operatore economico si obbliga, se richiesto dall’Ente, ad assicurare il comune per altri due anni.
- Si chiede di precisare quale sia l’orizzonte temporale massimo cui fa riferimento il seguente periodo: “la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 120, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.” Avendo stimato per la suddetta proroga un importo di 55.000,00 € complessivo si chiede conferma che la durata massima sarà di 6 mesi. –
Risposta si è stimato una durata di mesi 6.
- si chiede conferma che l’ente non gestisca e non sia proprietario case di riposo, RSA, strutture sanitarie in genere.
Risposta come già riscontrato l’ente non gestisce e non è proprietario case di riposo, RSA, strutture sanitarie in genere.
per le risposte agli alri quesiti si è in attesa di una comunicazione da parte dell'Ente Aggiudicatore
con la presente si pubblica quanto ricevuto dall'Ente aggiudicarore
Relativamente al lotto RCT, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: - Si chiede di precisare se, a fronte della richiesta da parte della Stazione Appaltate di avvalersi dell’opzione di rinnovo biennale, l’Assicuratore sia obbligato ad accettare o, al contrario, sia riconosciuta all’operatore la possibilità di rifiutare. - Si chiede di precisare quale sia l’orizzonte temporale massimo cui fa riferimento il seguente periodo: “la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 120, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.” Avendo stimato per la suddetta proroga un importo di 55.000,00 € complessivo si chiede conferma che la durata massima sarà di 6 mesi.
Risposta: si conferma la proroga di 6 mesi
- si chiede conferma che l’ente non gestisca e non sia proprietario case di riposo, RSA, strutture sanitarie in genere.
Risposta a carico dell’Ente:
- Relativamente all’art. 34 SIR e nello specifico alla gestione dei sinistri che eccedono la SIR e ai sinistri successivamente tramessi alla società in quanto risultanti di importo superiore alla SIR (caso b) si chiede conferma che la Società resterà obbligata esclusivamente al pagamento per la liquidazione degli importi eccedenti la “S.I.R.” e la responsabilità di indennizzare la porzione di danno corrispondente alla “S.I.R.” resterà a totale carico del contraente. Si chiede pertanto di disapplicare la seguente disposizione: "La Società si impegna altresì a liquidare anche i danni che all’esito della gestione dovessero risultare di importo non superiore per valore agli scoperti o franchigie previste dalla presente polizza. Resta inteso che per i sinistri sotto franchigia, la Società richiederà formale consenso all’Ente Contraente per la liquidazione al terzo danneggiato, fermo restando che l’Ente Contraente ha trenta giorni di tempo per accettare o meno le proposte della Società." –
Risposta: Non si conferma, l’articolo rimane invariato
Si chiede di indicare l’importo di premio in corso e la compagnia assicurativa uscente.
Risposta: Lloyd’s – premio semestrale lordo € 47.456,25
- Si chiede la pubblicazione di una statistica sinistri aggiornata dal 2018 al 2023, con importi liquidati e riservati al lordo della SIR. –
Risposta: Per la copertura RCTO non si dispone della statistica sx relativa al periodo 01.06.2017/12.03.2020 in quanto una delle compagnie che ha gestito il rischio è in fallimento e quindi non è possibile reperire il dato.
Si chiede di indicare l’importo della SIR per ogni anno assicurativo dal 2018 al 2023, nonché pubblicazione della statistica sinistri sotto SIR aggiornata. Rimanendo in attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
Risposta: l’importo della SIR dal 01.01.2018 al 12.09.2021 è stato di euro 7.500,00, successivamente a tale periodo l’importo della SIR è stato di € 4.000,00
Relativamente al lotto RCT,
- Si chiede di precisare se, a fronte della richiesta da parte della Stazione Appaltate di avvalersi dell’opzione di rinnovo biennale, l’Assicuratore sia obbligato ad accettare o, al contrario, sia riconosciuta all’operatore la possibilità di rifiutare.
Risposta: sì con la partecipazione alla gara l’operatore economico si obbliga, se richiesto dall’Ente, ad assicurare il comune per altri due anni.
- Si chiede di precisare quale sia l’orizzonte temporale massimo cui fa riferimento il seguente periodo: “la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 120, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.” Avendo stimato per la suddetta proroga un importo di 55.000,00 € complessivo si chiede conferma che la durata massima sarà di 6 mesi. –
Risposta si è stimato una durata di mesi 6.
- si chiede conferma che l’ente non gestisca e non sia proprietario case di riposo, RSA, strutture sanitarie in genere.
Risposta come già riscontrato l’ente non gestisce e non è proprietario case di riposo, RSA, strutture sanitarie in genere.
- Relativamente all’art. 34 SIR e nello specifico alla gestione dei sinistri che eccedono la SIR e ai sinistri successivamente tramessi alla società in quanto risultanti di importo superiore alla SIR (caso b) si chiede conferma che la Società resterà obbligata esclusivamente al pagamento per la liquidazione degli importi eccedenti la “S.I.R.” e la responsabilità di indennizzare la porzione di danno corrispondente alla “S.I.R.” resterà a totale carico del contraente. Si chiede pertanto di disapplicare la seguente disposizione: "La Società si impegna altresì a liquidare anche i danni che all’esito della gestione dovessero risultare di importo non superiore per valore agli scoperti o franchigie previste dalla presente polizza. Resta inteso che per i sinistri sotto franchigia, la Società richiederà formale consenso all’Ente Contraente per la liquidazione al terzo danneggiato, fermo restando che l’Ente Contraente ha trenta giorni di tempo per accettare o meno le proposte della Società."
Risposta: Non si conferma, l’articolo rimane invariato
- Si chiede di indicare l’importo di premio in corso e la compagnia assicurativa uscente.
Risposta: Lloyd’s – premio semestrale lordo € 47.456,25
- Si chiede la pubblicazione di una statistica sinistri aggiornata dal 2018 al 2023, con importi liquidati e riservati al lordo della SIR.
La statistica sx sopra SIR pubblicata
- Si chiede di indicare l’importo della SIR per ogni anno assicurativo dal 2018 al 2023, nonché pubblicazione della statistica sinistri sotto SIR aggiornata.
Risposta: l’importo della SIR dal 01.01.2018 al 12.09.2021 è stato di euro 7.500,00, successivamente a tale periodo l’importo della SIR è stato di € 4.000,00
Relativamente al lotto RCT,
- Si chiede di precisare se, a fronte della richiesta da parte della Stazione Appaltate di avvalersi dell’opzione di rinnovo biennale, l’Assicuratore sia obbligato ad accettare o, al contrario, sia riconosciuta all’operatore la possibilità di rifiutare.
Risposta si con la partecipazione alla gara l’operatore economico si obbliga, se richiesto dall’Ente, ad assicurare il comune per altri due anni.
- Si chiede di precisare quale sia l’orizzonte temporale massimo cui fa riferimento il seguente periodo: “la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 120, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.” Avendo stimato per la suddetta proroga un importo di 55.000,00 € complessivo si chiede conferma che la durata massima sarà di 6 mesi. –
Risposta si è stimato una durata di mesi 6.
- si chiede conferma che l’ente non gestisca e non sia proprietario case di riposo, RSA, strutture sanitarie in genere.
Risposta come già riscontrato l’ente non gestisce e non è proprietario case di riposo, RSA, strutture sanitarie in genere.
per le risposte agli alri quesiti si è in attesa di una comunicazione da parte dell'Ente Aggiudicatore
con la presente si pubblica quanto ricevuto dall'Ente aggiudicarore
Relativamente al lotto RCT, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: - Si chiede di precisare se, a fronte della richiesta da parte della Stazione Appaltate di avvalersi dell’opzione di rinnovo biennale, l’Assicuratore sia obbligato ad accettare o, al contrario, sia riconosciuta all’operatore la possibilità di rifiutare. - Si chiede di precisare quale sia l’orizzonte temporale massimo cui fa riferimento il seguente periodo: “la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 120, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.” Avendo stimato per la suddetta proroga un importo di 55.000,00 € complessivo si chiede conferma che la durata massima sarà di 6 mesi.
Risposta: si conferma la proroga di 6 mesi
- si chiede conferma che l’ente non gestisca e non sia proprietario case di riposo, RSA, strutture sanitarie in genere.
Risposta a carico dell’Ente:
- Relativamente all’art. 34 SIR e nello specifico alla gestione dei sinistri che eccedono la SIR e ai sinistri successivamente tramessi alla società in quanto risultanti di importo superiore alla SIR (caso b) si chiede conferma che la Società resterà obbligata esclusivamente al pagamento per la liquidazione degli importi eccedenti la “S.I.R.” e la responsabilità di indennizzare la porzione di danno corrispondente alla “S.I.R.” resterà a totale carico del contraente. Si chiede pertanto di disapplicare la seguente disposizione: "La Società si impegna altresì a liquidare anche i danni che all’esito della gestione dovessero risultare di importo non superiore per valore agli scoperti o franchigie previste dalla presente polizza. Resta inteso che per i sinistri sotto franchigia, la Società richiederà formale consenso all’Ente Contraente per la liquidazione al terzo danneggiato, fermo restando che l’Ente Contraente ha trenta giorni di tempo per accettare o meno le proposte della Società." –
Risposta: Non si conferma, l’articolo rimane invariato
Si chiede di indicare l’importo di premio in corso e la compagnia assicurativa uscente.
Risposta: Lloyd’s – premio semestrale lordo € 47.456,25
- Si chiede la pubblicazione di una statistica sinistri aggiornata dal 2018 al 2023, con importi liquidati e riservati al lordo della SIR. –
Risposta: Per la copertura RCTO non si dispone della statistica sx relativa al periodo 01.06.2017/12.03.2020 in quanto una delle compagnie che ha gestito il rischio è in fallimento e quindi non è possibile reperire il dato.
Si chiede di indicare l’importo della SIR per ogni anno assicurativo dal 2018 al 2023, nonché pubblicazione della statistica sinistri sotto SIR aggiornata. Rimanendo in attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
Risposta: l’importo della SIR dal 01.01.2018 al 12.09.2021 è stato di euro 7.500,00, successivamente a tale periodo l’importo della SIR è stato di € 4.000,00
Relativamente al lotto RCT,
- Si chiede di precisare se, a fronte della richiesta da parte della Stazione Appaltate di avvalersi dell’opzione di rinnovo biennale, l’Assicuratore sia obbligato ad accettare o, al contrario, sia riconosciuta all’operatore la possibilità di rifiutare.
Risposta: sì con la partecipazione alla gara l’operatore economico si obbliga, se richiesto dall’Ente, ad assicurare il comune per altri due anni.
- Si chiede di precisare quale sia l’orizzonte temporale massimo cui fa riferimento il seguente periodo: “la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 120, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.” Avendo stimato per la suddetta proroga un importo di 55.000,00 € complessivo si chiede conferma che la durata massima sarà di 6 mesi. –
Risposta si è stimato una durata di mesi 6.
- si chiede conferma che l’ente non gestisca e non sia proprietario case di riposo, RSA, strutture sanitarie in genere.
Risposta come già riscontrato l’ente non gestisce e non è proprietario case di riposo, RSA, strutture sanitarie in genere.
- Relativamente all’art. 34 SIR e nello specifico alla gestione dei sinistri che eccedono la SIR e ai sinistri successivamente tramessi alla società in quanto risultanti di importo superiore alla SIR (caso b) si chiede conferma che la Società resterà obbligata esclusivamente al pagamento per la liquidazione degli importi eccedenti la “S.I.R.” e la responsabilità di indennizzare la porzione di danno corrispondente alla “S.I.R.” resterà a totale carico del contraente. Si chiede pertanto di disapplicare la seguente disposizione: "La Società si impegna altresì a liquidare anche i danni che all’esito della gestione dovessero risultare di importo non superiore per valore agli scoperti o franchigie previste dalla presente polizza. Resta inteso che per i sinistri sotto franchigia, la Società richiederà formale consenso all’Ente Contraente per la liquidazione al terzo danneggiato, fermo restando che l’Ente Contraente ha trenta giorni di tempo per accettare o meno le proposte della Società."
Risposta: Non si conferma, l’articolo rimane invariato
- Si chiede di indicare l’importo di premio in corso e la compagnia assicurativa uscente.
Risposta: Lloyd’s – premio semestrale lordo € 47.456,25
- Si chiede la pubblicazione di una statistica sinistri aggiornata dal 2018 al 2023, con importi liquidati e riservati al lordo della SIR.
La statistica sx sopra SIR pubblicata
- Si chiede di indicare l’importo della SIR per ogni anno assicurativo dal 2018 al 2023, nonché pubblicazione della statistica sinistri sotto SIR aggiornata.
Risposta: l’importo della SIR dal 01.01.2018 al 12.09.2021 è stato di euro 7.500,00, successivamente a tale periodo l’importo della SIR è stato di € 4.000,00