Inviato esito

Gara #1051

GARA SUA 168/2023 -Affidamento del Servizio di raccolta e trasporto dei Rifiuti Urbani classificato come “verde” ai sensi del D.M. del 13/02/2014 del Comune di Frosinone
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Informazioni appalto

29/12/2023
Aperta
Servizi
€ 39.524.901,57
DI LEGGE IVAN
Provincia di Frosinone

Categorie merceologiche

90511 - Servizi di raccolta di rifiuti

Lotti

Inviato esito
1
A019F49515
Qualità prezzo
GARA SUA 168/2023 -Affidamento del Servizio di raccolta e trasporto dei Rifiuti Urbani classificato come “verde” ai sensi del D.M. del 13/02/2014 del Comune di Frosinone
GARA SUA 168/2023 -Affidamento del Servizio di raccolta e trasporto dei Rifiuti Urbani classificato come “verde” ai sensi del D.M. del 13/02/2014 del Comune di Frosinone
€ 13.110.111,88
€ 12.968.754,03
€ 119.000,00
€ 23.942.795,57
3651 del 24.10.2024
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
10753871002 Super Eco s.r.l.
Visualizza partecipanti

Scadenze

07/03/2024 11:00
14/03/2024 10:00
14/03/2024 10:30

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Chiarimenti

08/01/2024 14:49
Quesito #1
Buongiorno,
con la presente per comunicarVi la mancanza della seguente documentazione, tra i documenti di gara, così come citati nel Disciplinare di gara:
- Patto di integrità;
- Modulo 4;
- Modulo 5;
- Modulo 6;
- Modulo 7;
- Modulo 10.
Pertanto, vi chiediamo di volerci cortesemente trasmettere la documentazione sopra riportata.

Cordiali saluti
09/01/2024 15:32
Risposta
In risposta a quanto richiesto vedasi la documentazione resa disponibile nella sezione " Documenti- Allegati"
09/01/2024 09:39
Quesito #2
Buongiorno,
con la presente si comunica la mancanza all'interno della documentazione di gara nel Modello 9 S/C e Modello sub 1 e sub 2, come indicati nel Disciplinare e nel Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale.

Cordiali saluti
09/01/2024 15:59
Risposta

In risposta a quanto richiesto vedasi la documentazione resa disponibile nella sezione " Documenti- Allegati"
05/01/2024 09:47
Quesito #3

Facendo riferimento alla procedura di cui in oggetto, la nostra Società, interessata alla partecipazione alla gara da Voi bandita, con la presente chiede:

in riferimento al punto 3.2 Documento di gara unico europeo ed in particolare:
Note di chiarimento alla documentazione amministrativa:
1. Qualora alla data del presente Documento NON siano trascorsi più di 6 (sei) mesi dalla Qualificazione dell’operatore economico ai sensi del punto 1.5.1, lettera a):
(oppure)
1. Qualora alla data del presente Documento NON siano trascorsi più di 6 (sei) mesi dalla Qualificazione mediante iscrizione dell’operatore economico nell’elenco di cui al punto 1.5.1, lettera a):

si chiede gentilmente di specificare a cosa si riferisce in quanto il punto 1.5.1 non risulta presente nel disciplinare di gara;

in riferimento al punto 3.4.4. Requisiti di capacità tecnica e professionale lettera a:
a) aver eseguito, senza incorrere in gravi contestazioni, [...]

Tale requisito potrà essere comprovato mediante attestazioni di regolare esecuzione rilasciate dai committenti relative ai servizi dichiarati, con indicazione della tipologia dei servizi, della data di stipula del contratto, del la decorrenza e scadenza del contratto, da allegare all’autodichiarazione di cui al Modulo 4.

Si chiede gentilmente di mettere a disposizione degli operatori economici il Modulo 4 in quanto non presente tra la documentazione di gara;

in riferimento al punto 4.4. Requisiti di capacità tecnica e professionale lettera b:
b) aver eseguito, senza incorrere in gravi contestazioni, [...]

Tale requisito potrà essere comprovato mediante attestazioni di regolare esecuzione rilasciate dai committenti relative ai servizi dichiarati, con indicazione della tipologia dei servizi, della data di stipula del contratto, della decorrenza e scadenza del contratto, da allegare all’autodichiarazione di cui al Modulo 5.

Si chiede gentilmente di mettere a disposizione degli operatori economici il Modulo 4 in quanto non presente tra la documentazione di gara;

in riferimento al punto 3.4. Requisiti di capacità tecnica e professionale lettera a:
“a) la disponibilità (a titolo di proprietà, locazione, comodato d’uso o altro titolo idoneo), ovvero, l’impegno ad acquisire la disponibilità a titolo definitivo entro 3 (tre) mesi dalla stipula del Contratto, di almeno un cantiere-deposito ubicato nel territorio del Comune di Frosinone e/o entro massimo 5 km dal confine del Comune di Frosinone secondo le prescrizioni dell’art. 35 del CSA, idoneo e adeguatamente attrezzato al ricovero degli automezzi e alle esigenze organizzative dei servizi da svolgere e alle necessità del personale addetto, nonché munito di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie prescritte dalle vigenti norme in materia per la specifica destinazione d’uso.
In caso di raggruppamento di concorrenti il cantiere-deposito in questione deve essere posseduto dal Raggruppamento Temporaneo Imprese ovvero dal consorzio o da una impresa consorziata per il quale il consorzio stesso partecipa alla gara.
La disponibilità del descritto cantiere-deposito (o dei cantieri-depositi) potrà essere comprovata mediante produzione del titolo contrattuale da cui deriva tale disponibilità (contratto di proprietà, locazione, comodato o altro titolo probatorio) registrato nelle forme di legge, da allegare al Modulo 6. In caso di acquisizione successiva della disponibilità del cantieredeposito, l’operatore economico dovrà rilasciare la dichiarazione di impegno di cui al Modulo 6 e allegare eventuale documentazione contrattuale probatoria (preliminare di acquisto, di locazione, di comodato o altro titolo probatorio).”

Si chiede gentilmente di mettere a disposizione degli operatori economici il Modulo 6 in quanto non presente tra la documentazione di gara;
Si chiede conferma che qualora l’operatore economico non sia in possesso di un cantiere/deposito sia sufficiente la dichiarazione d’impegno all’acquisizione successiva mediante modulo 6 e che pertanto non debba allegare alcuna documentazione contrattuale probatoria;
in riferimento al punto 3.4.4. Requisiti di capacità tecnica e professionale lettera b:
“b) la disponibilità, ovvero, l’impegno ad acquisire la disponibilità a titolo definitivo entro 6 (sei) mesi della stipula del Contratto, dei mezzi e delle attrezzature tecniche secondo quanto specificato nei paragrafi 34.2 e 34.3 del Capitolato Speciale per il regolare svolgimento delle prestazioni contrattuali e in conformità, inoltre, alla documentazione a base di gara e relativi allegati, muniti di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie all’uso prescritte dalla vigente normativa in materia. In caso di raggruppamento di concorrenti la disponibilità dei mezzi e dell’attrezzatura tecnica è riferita alla associazione, ovvero al consorzio o ad una impresa consorziata per il quale il consorzio stesso partecipa alla gara. Tale requisito potrà essere comprovato con presentazione del titolo contrattuale da cui deriva la disponibilità dei beni (contratto di proprietà, locazione, comodato o altro titolo probatorio), del registro dei beni ammortizzabili, del registro IVA registrato nelle forme di legge, da allegare al Modulo 7. In caso di acquisizione successiva della disponibilità dei mezzi, l’operatore economico dovrà rilasciare la dichiarazione di impegno di cui al Modulo 7 e allegare eventuale documentazione contrattuale probatoria (preliminare di acquisto, di locazione, di comodato o altro titolo probatorio).”

Si chiede gentilmente di mettere a disposizione degli operatori economici il Modulo 7 in quanto non presente tra la documentazione di gara;
Si chiede conferma che qualora l’operatore economico non sia in possesso dei mezzi e delle attrazzature tecniche sia sufficiente la dichiarazione d’impegno all’acquisizione successiva mediante modulo 7 e che pertanto non debba allegare alcuna documentazione contrattuale probatoria;
in riferimento al punto 4.2 Offerta economica del Disciplinare di Gara:
La “Busta C – Offerta economica” deve contenere, a pena di esclusione della gara, l’offerta economica, predisposta secondo il modello di cui al Modulo 9/SC (modulo offerta per gli operatori economici singoli ed i consorzi), ovvero, Modulo 9/ATI […]

Si chiede gentilmente di mettere a disposizione degli operatori economici il Modulo 9/SC ed il Modulo 9/ATI in quanto non presenti tra la documentazione di gara;
[…] la dichiarazione che l’offerta presentata tiene conto degli oneri per la sicurezza a carico dell’operatore economico concorrente, dettagliati tramite il Modulo 9 sub 1 e sub 2

Si chiede gentilmente di mettere a disposizione degli operatori economici il Modulo 9 sub 1 e sub 2 in quanto non presenti tra la documentazione di gara;
relazione economica giustificativa del ribasso offerto, redatta secondo quanto stabilito nel Modulo 10, del servizio base e dei servizi opzionali proposti, con riferimento a ciascuna voce di prezzo che concorre a formare l’importo complessivo offerto […]

Si chiede gentilmente di mettere a disposizione degli operatori economici il Modulo 10 in quanto non presente tra la documentazione di gara;
in attesa di un gentile e celere riscontro si porgono distinti saluti.
11/01/2024 11:02
Risposta
Facendo riferimento alla procedura di cui in oggetto, la nostra Società, interessata alla partecipazione alla gara da Voi bandita, con la presente chiede:

in riferimento al punto 3.2 Documento di gara unico europeo ed in particolare:
Note di chiarimento alla documentazione amministrativa:
1. Qualora alla data del presente Documento NON siano trascorsi più di 6 (sei) mesi dalla Qualificazione dell’operatore economico ai sensi del punto 1.5.1, lettera a):
(oppure)
1. Qualora alla data del presente Documento NON siano trascorsi più di 6 (sei) mesi dalla Qualificazione mediante iscrizione dell’operatore economico nell’elenco di cui al punto 1.5.1, lettera a):
si chiede gentilmente di specificare a cosa si riferisce in quanto il punto 1.5.1 non risulta presente nel disciplinare di gara;
RISPOSTA: si tratta di un mero refuso di stampa non ne va tenuto conto

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
in riferimento al punto 3.4.4. Requisiti di capacità tecnica e professionale lettera a:
a) aver eseguito, senza incorrere in gravi contestazioni, [...]

Tale requisito potrà essere comprovato mediante attestazioni di regolare esecuzione rilasciate dai committenti relative ai servizi dichiarati, con indicazione della tipologia dei servizi, della data di stipula del contratto, del la decorrenza e scadenza del contratto, da allegare all’autodichiarazione di cui al Modulo 4.

Si chiede gentilmente di mettere a disposizione degli operatori economici il Modulo 4 in quanto non presente tra la documentazione di gara;


RISPOSTA: In risposta a quanto richiesto vedasi la documentazione resa disponibile nella sezione "Documenti- Allegati”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
in riferimento al punto 4.4. Requisiti di capacità tecnica e professionale lettera b:
b) aver eseguito, senza incorrere in gravi contestazioni, [...]

Tale requisito potrà essere comprovato mediante attestazioni di regolare esecuzione rilasciate dai committenti relative ai servizi dichiarati, con indicazione della tipologia dei servizi, della data di stipula del contratto, della decorrenza e scadenza del contratto, da allegare all’autodichiarazione di cui al Modulo 5.

Si chiede gentilmente di mettere a disposizione degli operatori economici il Modulo 4 in quanto non presente tra la documentazione di gara;
RISPOSTA: In risposta a quanto richiesto vedasi la documentazione resa disponibile nella sezione "Documenti- Allegati”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
in riferimento al punto 3.4. Requisiti di capacità tecnica e professionale lettera a:
“a) la disponibilità (a titolo di proprietà, locazione, comodato d’uso o altro titolo idoneo), ovvero, l’impegno ad acquisire la disponibilità a titolo definitivo entro 3 (tre) mesi dalla stipula del Contratto, di almeno un cantiere-deposito ubicato nel territorio del Comune di Frosinone e/o entro massimo 5 km dal confine del Comune di Frosinone secondo le prescrizioni dell’art. 35 del CSA, idoneo e adeguatamente attrezzato al ricovero degli automezzi e alle esigenze organizzative dei servizi da svolgere e alle necessità del personale addetto, nonché munito di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie prescritte dalle vigenti norme in materia per la specifica destinazione d’uso.
In caso di raggruppamento di concorrenti il cantiere-deposito in questione deve essere posseduto dal Raggruppamento Temporaneo Imprese ovvero dal consorzio o da una impresa consorziata per il quale il consorzio stesso partecipa alla gara.
La disponibilità del descritto cantiere-deposito (o dei cantieri-depositi) potrà essere comprovata mediante produzione del titolo contrattuale da cui deriva tale disponibilità (contratto di proprietà, locazione, comodato o altro titolo probatorio) registrato nelle forme di legge, da allegare al Modulo 6. In caso di acquisizione successiva della disponibilità del cantieredeposito, l’operatore economico dovrà rilasciare la dichiarazione di impegno di cui al Modulo 6 e allegare eventuale documentazione contrattuale probatoria (preliminare di acquisto, di locazione, di comodato o altro titolo probatorio).”

Si chiede gentilmente di mettere a disposizione degli operatori economici il Modulo 6 in quanto non presente tra la documentazione di gara;
RISPOSTA: In risposta a quanto richiesto vedasi la documentazione resa disponibile nella sezione "Documenti- Allegati”

Si chiede conferma che, qualora l’operatore economico non sia in possesso di un cantiere/deposito sia sufficiente la dichiarazione d’impegno all’acquisizione successiva mediante modulo 6 e che pertanto non debba allegare alcuna documentazione contrattuale probatoria;
RISPOSTA: In risposta a quanto richiesto si conferma che ai fini della partecipazione è sufficiente la dichiarazione d’impegno all’acquisizione successiva di cui al modulo 6 e che non è necessaria l’allegazione di ulteriore documentazione.

in riferimento al punto 3.4.4. Requisiti di capacità tecnica e professionale lettera b:
“b) la disponibilità, ovvero, l’impegno ad acquisire la disponibilità a titolo definitivo entro 6 (sei) mesi della stipula del Contratto, dei mezzi e delle attrezzature tecniche secondo quanto specificato nei paragrafi 34.2 e 34.3 del Capitolato Speciale per il regolare svolgimento delle prestazioni contrattuali e in conformità, inoltre, alla documentazione a base di gara e relativi allegati, muniti di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie all’uso prescritte dalla vigente normativa in materia. In caso di raggruppamento di concorrenti la disponibilità dei mezzi e dell’attrezzatura tecnica è riferita alla associazione, ovvero al consorzio o ad una impresa consorziata per il quale il consorzio stesso partecipa alla gara. Tale requisito potrà essere comprovato con presentazione del titolo contrattuale da cui deriva la disponibilità dei beni (contratto di proprietà, locazione, comodato o altro titolo probatorio), del registro dei beni ammortizzabili, del registro IVA registrato nelle forme di legge, da allegare al Modulo 7. In caso di acquisizione successiva della disponibilità dei mezzi, l’operatore economico dovrà rilasciare la dichiarazione di impegno di cui al Modulo 7 e allegare eventuale documentazione contrattuale probatoria (preliminare di acquisto, di locazione, di comodato o altro titolo probatorio).”

Si chiede gentilmente di mettere a disposizione degli operatori economici il Modulo 7 in quanto non presente tra la documentazione di gara;
RISPOSTA: In risposta a quanto richiesto vedasi la documentazione resa disponibile nella sezione "Documenti- Allegati”

Si chiede conferma che qualora l’operatore economico non sia in possesso dei mezzi e delle attrazzature tecniche sia sufficiente la dichiarazione d’impegno all’acquisizione successiva mediante modulo 7 e che pertanto non debba allegare alcuna documentazione contrattuale probatoria;
RISPOSTA: In risposta a quanto richiesto si conferma che ai fini della partecipazione è sufficiente la dichiarazione d’impegno all’acquisizione successiva di cui al modulo 7 e che non è necessaria l’allegazione di ulteriore documentazione.

in riferimento al punto 4.2 Offerta economica del Disciplinare di Gara:
La “Busta C – Offerta economica” deve contenere, a pena di esclusione della gara, l’offerta economica, predisposta secondo il modello di cui al Modulo 9/SC (modulo offerta per gli operatori economici singoli ed i consorzi), ovvero, Modulo 9/ATI […]

Si chiede gentilmente di mettere a disposizione degli operatori economici il Modulo 9/SC ed il Modulo 9/ATI in quanto non presenti tra la documentazione di gara;
RISPOSTA: In risposta a quanto richiesto vedasi la documentazione resa disponibile nella sezione "Documenti- Allegati”

[…] la dichiarazione che l’offerta presentata tiene conto degli oneri per la sicurezza a carico dell’operatore economico concorrente, dettagliati tramite il Modulo 9 sub 1 e sub 2

Si chiede gentilmente di mettere a disposizione degli operatori economici il Modulo 9 sub 1 e sub 2 in quanto non presenti tra la documentazione di gara;
RISPOSTA: In risposta a quanto richiesto vedasi la documentazione resa disponibile nella sezione "Documenti- Allegati”

relazione economica giustificativa del ribasso offerto, redatta secondo quanto stabilito nel Modulo 10, del servizio base e dei servizi opzionali proposti, con riferimento a ciascuna voce di prezzo che concorre a formare l’importo complessivo offerto […]

Si chiede gentilmente di mettere a disposizione degli operatori economici il Modulo 10 in quanto non presente tra la documentazione di gara;
RISPOSTA: In risposta a quanto richiesto vedasi la documentazione resa disponibile nella sezione "Documenti- Allegati”

08/01/2024 11:48
Quesito #4
Buongiorno, la presente per chiedere la seguente richiesta di chiarimento:
In riferimento al punto 3.4.4 "Requisiti di capacità tecnica e professionale lettera a) del Disciplinare di gara: l'operatore economico deve "aver eseguito, senza incorrere in gravi contestazioni, nel triennio 2020 - 2021 e 2022, almeno un servizio di raccolta differenziata domiciliare, per conto di un committente pubblico,avente un bacino d’utenza o una popolazione amministrata complessiva alla data del 01/01/2023 non inferiore a quella del Comune di Frosinone di 43.000 (quarantatremila abitanti residenti)", Si chiede conferma che tale requisito possa considerarsi soddisfatto anche considerando un unico contratto inerente a un committente pubblico ARO, la cui popolazione complessiva dei comuni serviti sia pari ad almeno 43.000 abitanti, in considerazione altresì del fatto che in tale appalto vi è una omogeneità sia nel territorio servito che nei servizi prestati con un unico referente.
Rimanendo in attesa di riscontro
11/01/2024 11:06
Risposta
Buongiorno, la presente per chiedere la seguente richiesta di chiarimento:
In riferimento al punto 3.4.4 "Requisiti di capacità tecnica e professionale lettera a) del Disciplinare di gara: l'operatore economico deve "aver eseguito, senza incorrere in gravi contestazioni, nel triennio 2020 - 2021 e 2022, almeno un servizio di raccolta differenziata domiciliare, per conto di un committente pubblico, avente un bacino d’utenza o una popolazione amministrata complessiva alla data del 01/01/2023 non inferiore a quella del Comune di Frosinone di 43.000 (quarantatremila abitanti residenti)", Si chiede conferma che tale requisito possa considerarsi soddisfatto anche considerando un unico contratto inerente a un committente pubblico ARO, la cui popolazione complessiva dei comuni serviti sia pari ad almeno 43.000 abitanti, in considerazione altresì del fatto che in tale appalto vi è una omogeneità sia nel territorio servito che nei servizi prestati con un unico referente.
Rimanendo in attesa di riscontro
RISPOSTA: In risposta a quanto richiesto si conferma che il requisito si considera soddisfatto anche nel caso di un unico contratto inerente a un committente pubblico (ARO), la cui popolazione complessiva dei comuni serviti sia pari ad almeno 43.000 abitanti.
08/01/2024 16:58
Quesito #5
Buongiorno,
la presente per chiedere conferma che tra i requisiti di adeguata capacità tecnica e professionale, art. 3.4.4. del Disciplinare di gara, è richiesto:
- di aver eseguito, senza incorrere in gravi contestazioni, nel triennio 2020 - 2021 e 2022, almeno un servizio di
raccolta differenziata domiciliare, per conto di un committente pubblico,, avente un bacino d’utenza o una popolazione
amministrata complessiva alla data del 01/01/2023 non inferiore a quella del Comune di Frosinone di 43.000
(quarantatremila abitanti residenti);
- di aver eseguito, senza incorrere in gravi contestazioni, nel triennio 2020 - 2021 e 2022, almeno un servizio di
raccolta differenziata domiciliare per conto di un committente pubblico con popolazione amministrata alla data del
01/01/2023 non inferiore a quella del Comune di Frosinone di 43.000 (quarantatremila abitanti residenti), raggiungendo
l’obiettivo di una resa della raccolta differenziata non inferiore al 70% (inteso quale valore medio annuo raggiunto
almeno in un anno nel triennio 2020 - 2021 e 2022).
Invece di quanto previsto nel Modulo 1, lettere Q) e R) ovvero:
- di aver svolto a regola d’arte, e senza incorrere in una delle circostanze di cui all’art. 80, comma 5 lettera c) del D.Lgs 50/2016 ovvero delle Linee Guida ANAC n. 6, per almeno 18 (diciotto) mesi, negli ultimi 36 (trentasei) mesi dalla data di pubblicazione del bando, il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati con modalità “porta a porta” presso un Comune con almeno 2.500 (duemilacinquecento abitanti residenti con efficienza ed efficacia;
- di avere ottenuto almeno il 65% nei servizi di raccolta differenziata domiciliare in almeno due comuni, non necessariamente coincidenti con quelli di cui al precedente punto precedente , e per il periodo minimo di un anno compreso nel triennio precedente la data di pubblicazione del presente bando.

Cordiali saluti.
11/01/2024 11:07
Risposta
Buongiorno,
la presente per chiedere conferma che tra i requisiti di adeguata capacità tecnica e professionale, art. 3.4.4. del Disciplinare di gara, è richiesto:
- di aver eseguito, senza incorrere in gravi contestazioni, nel triennio 2020 - 2021 e 2022, almeno un servizio di raccolta differenziata domiciliare, per conto di un committente pubblico,, avente un bacino d’utenza o una popolazione amministrata complessiva alla data del 01/01/2023 non inferiore a quella del Comune di Frosinone di 43.000 (quarantatremila abitanti residenti);
- di aver eseguito, senza incorrere in gravi contestazioni, nel triennio 2020 - 2021 e 2022, almeno un servizio di raccolta differenziata domiciliare per conto di un committente pubblico con popolazione amministrata alla data del 01/01/2023 non inferiore a quella del Comune di Frosinone di 43.000 (quarantatremila abitanti residenti), raggiungendo l’obiettivo di una resa della raccolta differenziata non inferiore al 70% (inteso quale valore medio annuo raggiunto almeno in un anno nel triennio 2020 - 2021 e 2022).

Invece di quanto previsto nel Modulo 1, lettere Q) e R) ovvero:
- di aver svolto a regola d’arte, e senza incorrere in una delle circostanze di cui all’art. 80, comma 5 lettera c) del D.Lgs 50/2016 ovvero delle Linee Guida ANAC n. 6, per almeno 18 (diciotto) mesi, negli ultimi 36 (trentasei) mesi dalla data di pubblicazione del bando, il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati con modalità “porta a porta” presso un Comune con almeno 2.500 (duemilacinquecento abitanti residenti con efficienza ed efficacia;
- di avere ottenuto almeno il 65% nei servizi di raccolta differenziata domiciliare in almeno due comuni, non necessariamente coincidenti con quelli di cui al precedente punto precedente , e per il periodo minimo di un anno compreso nel triennio precedente la data di pubblicazione del presente bando.

Risposta: si conferma quanto previsto all’art. 3.4.4. del Disciplinare di Gara. Quanto previsto nel Modulo 1 è da considerarsi un refuso redazionale. Si allega il Modulo n° 5 corretto, in linea con quanto previsto all’art. 3.4.4. del Disciplinare di Gara.
09/01/2024 09:29
Quesito #6
Buongiorno,
si chiede cortesemente conferma dell’importo relativo al costo del personale non soggetto a ribasso indicato al punto 2.2 del Disciplinare di Gara.
Tale importo, pari ad euro/anno 3.242.188,51, differisce dall’importo di euro/anno 3.501.563,59 riportato sia al punto 9 del Capitolato Speciale d’Appalto sia al punto 5.10 “Quadro economico di sintesi” del Piano dei servizi di igiene urbana allegato al CSA.
Si chiede pertanto di voler specificare il valore corretto del costo del personale non soggetto a ribasso e ad aggiornare la documentazione di gara.
Cordiali saluti
11/01/2024 11:08
Risposta
Buongiorno,
si chiede cortesemente conferma dell’importo relativo al costo del personale non soggetto a ribasso indicato al punto 2.2 del Disciplinare di Gara.
Tale importo, pari ad euro/anno 3.242.188,51, differisce dall’importo di euro/anno 3.501.563,59 riportato sia al punto 9 del Capitolato Speciale d’Appalto sia al punto 5.10 “Quadro economico di sintesi” del Piano dei servizi di igiene urbana allegato al CSA.
Si chiede pertanto di voler specificare il valore corretto del costo del personale non soggetto a ribasso e ad aggiornare la documentazione di gara.


Risposta: il computo metrico previsto dal progetto per il dimensionamento complessivo del personale è pari a 3.501.563,59€ annuo. Questo importo comprende un 8% di spese generali e un 8% di utili di impresa. L’importo non soggetto a ribasso presente al punto 2.2. del Disciplinare di Gara quantifica il valore relativo al costo del personale dal quale è stato decurtato l’8% degli utili di impresa.
Pertanto, si conferma che il valore corretto del costo del personale non soggetto a ribasso è quello indicato al punto 2.2. del Disciplinare di Gara.
10/01/2024 18:05
Quesito #7
Buongiorno,
con la presente si comunica che tra l'ulteriore documentazione di gara, pubblicata in data 09/01/2024, manca il Patto d'integrità.
Cordiali saluri
11/01/2024 11:16
Risposta
Buongiorno,
con la presente si comunica che tra l'ulteriore documentazione di gara, pubblicata in data 09/01/2024, manca il Patto d'integrità.
Cordiali saluri

In risposta a quanto richiesto vedasi la documentazione resa disponibile nella sezione " Documenti- Allegati"
10/01/2024 09:04
Quesito #8
Buongiorno,
di seguito siamo a chiedervi il seguente chiarimento: "I criteri di attribuzione punteggi tecnici 1.1 e 1.2 premiano rispettivamente le maggiori risorse, intese come ore/uomo del personale operativo e degli automezzi da utilizzare, rispetto ai parametri minimi stabiliti nel CSA ed in generale nella documentazione di gara.
Si sottolinea che gli impegni orari di risorse riportati nella documentazione di gara non sono distinti tra servizio dedicato alle Utenze domestiche e servizio dedicato alle Utenze non domestiche, pertanto non è possibile esplicitare l’incremento del monte ore richiesto dai due criteri.
Si chiede cortesemente di specificare, per ogni servizio di raccolta domiciliare, il monte ore annuo dedicato al servizio reso alle utenze domestiche ed il monte ore annuo dedicato al servizio reso alle utenze non domestiche, in modo da poter esplicitare l’incremento orario richiesto e rispondere puntualmente a quanto previsto dai criteri 1.1 e 1.2."
Cordiali saluti.
11/01/2024 11:58
Risposta
Buongiorno,
di seguito siamo a chiedervi il seguente chiarimento: "I criteri di attribuzione punteggi tecnici 1.1 e 1.2 premiano rispettivamente le maggiori risorse, intese come ore/uomo del personale operativo e degli automezzi da utilizzare, rispetto ai parametri minimi stabiliti nel CSA ed in generale nella documentazione di gara.
Si sottolinea che gli impegni orari di risorse riportati nella documentazione di gara non sono distinti tra servizio dedicato alle Utenze domestiche e servizio dedicato alle Utenze non domestiche, pertanto non è possibile esplicitare l’incremento del monte ore richiesto dai due criteri.
Si chiede cortesemente di specificare, per ogni servizio di raccolta domiciliare, il monte ore annuo dedicato al servizio reso alle utenze domestiche ed il monte ore annuo dedicato al servizio reso alle utenze non domestiche, in modo da poter esplicitare l’incremento orario richiesto e rispondere puntualmente a quanto previsto dai criteri 1.1 e 1.2."
Cordiali saluti.

RISPOSTA: In riferimento al quesito posto, si precisa che con riferimento ai valori indicati al cap. n.5 del Piano di gestione dei servizi di Igiene Urbana. Comune di Frosinone Allegato 1 al CSA, spetta alle ditte partecipanti, sulla base della propria pianificazione dei servizi, individuare un numero complessivo di ore/uomo del personale operativo e degli automezzi da utilizzare, in incremento rispetto ai valori minimi stabiliti nel CSA ed in generale nella documentazione di gara, e la ripartizione delle stesse tra i servizi di raccolta dedicati alle UD e alle UND.
10/01/2024 13:12
Quesito #9
Spett.le Ente,
In riferimento al requisito di capacità tecnica di cui all’art.3.4.4. lett. a): “aver eseguito, senza incorrere in gravi contestazioni, nel triennio 2020 - 2021 e 2022, almeno un servizio di raccolta differenziata domiciliare, per conto di un committente pubblico,, avente un bacino d’utenza o una popolazione amministrata complessiva alla data del 01/01/2023 non inferiore a quella del Comune di Frosinone di 43.000 (quarantatremila abitanti residenti).”, si chiede di confermare che lo stesso possa essere soddisfatto mediante l’avvalimento “cumulativo” o “frazionato” sommando, al requisito di cui è in possesso il concorrente, il requisito prestato dall’impresa ausiliaria.
A titolo puramente esemplificativo secondo l’esempio nel seguito riportato.
L’operatore partecipante ha eseguito un servizio analogo, per il triennio 2020-2021-2022, presso un Comune di 30.000 abitanti residenti, ricorre all’avvalimento per un servizio analogo prestato dall’impresa ausiliaria, nel triennio 2020-2021-2022, presso un Comune con abitanti residenti superiori a 13.000.
si chiede inoltre di confermare, inoltre, che la medesima fattispecie è applicabile finanche al requisito di capacità tecnica di cui all'art.3.4.4 lett b).
cordiali saluti
11/01/2024 11:59
Risposta
Spett.le Ente,
In riferimento al requisito di capacità tecnica di cui all’art.3.4.4. lett. a): “aver eseguito, senza incorrere in gravi contestazioni, nel triennio 2020 - 2021 e 2022, almeno un servizio di raccolta differenziata domiciliare, per conto di un committente pubblico,, avente un bacino d’utenza o una popolazione amministrata complessiva alla data del 01/01/2023 non inferiore a quella del Comune di Frosinone di 43.000 (quarantatremila abitanti residenti).”, si chiede di confermare che lo stesso possa essere soddisfatto mediante l’avvalimento “cumulativo” o “frazionato” sommando, al requisito di cui è in possesso il concorrente, il requisito prestato dall’impresa ausiliaria.
A titolo puramente esemplificativo secondo l’esempio nel seguito riportato.
L’operatore partecipante ha eseguito un servizio analogo, per il triennio 2020-2021-2022, presso un Comune di 30.000 abitanti residenti, ricorre all’avvalimento per un servizio analogo prestato dall’impresa ausiliaria, nel triennio 2020-2021-2022, presso un Comune con abitanti residenti superiori a 13.000.
si chiede inoltre di confermare, inoltre, che la medesima fattispecie è applicabile finanche al requisito di capacità tecnica di cui all'art.3.4.4 lett b).
cordiali saluti

RISPOSTA: In riferimento al quesito posto, si precisa che i requisiti di cui all’art. 3.3.4. lettere a) e b) del Disciplinare non sono soddisfatti nel caso in cui il numero di residenti previsto è raggiunto mediante il cumulo prospettato, ossia sommando, ai fini del raggiungimento della soglia prevista, il numero di residenti serviti dall’impresa ausiliaria.
11/01/2024 11:56
Quesito #10
Si chiede conferma che eventuali planimetrie e schede tecniche possano essere conteggiate oltre le 200 facciate indicate all’art 4.1 del disciplinare.
11/01/2024 12:20
Risposta
Si chiede conferma che eventuali planimetrie e schede tecniche possano essere conteggiate oltre le 200 facciate indicate all’art 4.1 del disciplinare.

RISPOSTA

Si ribadisce quanto esplicitato a pag.46 del Disciplinare di gara di cui, per ogni utilità, se ne riporta uno stralcio:


La “Busta B – Offerta tecnica” deve contenere, a pena di esclusione dalla gara, il progetto gestionale tecnico - organizzativo di dettaglio dei servizi oggetto dell’appalto che comprenda la descrizione dettagliata ed esecutiva dell’organizzazione del servizio, comprensivo di elaborati grafici ed ogni altro allegato utile per la valutazione completa del progetto. Dovranno essere presenti nel progetto sotto forma di relazione, sviluppata in un numero massimo complessivo di 200 (duecento) facciate numerate e in formato A4 (sono ammessi formati multipli del formato A4 ma saranno conteggiati considerando come unità di misura il formato A4, es. A3= 2 A4), con interlinea 1,5 e con carattere Calibri 11.
Gli elaborati grafici presentati per la descrizione dei servizi proposti sono inclusi nel computo della capacità massima prevista.
Nel caso in cui la relazione, così come sopra descritta, superi il limite di 200 (duecento) facciate numerate stabilito dal presente Disciplinare, verranno valutate ai fini della partecipazione alla gara esclusivamente le prime 200 (duecento) facciate numerate della relazione.
11/01/2024 09:22
Quesito #11
Buongiorno,
Si chiede cortesemente di specificare quali saranno le forniture che al termine del contratto rimarranno di proprietà del Comune ed in particolare se, tra tali forniture, rientrano anche gli automezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio.
In caso affermativo, si chiede cortesemente di specificare come ciò si conformi a quanto previsto da ARERA - METODO TARIFFARIO RIFIUTI PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025 Allegato A, nel cui punto 15.2 è previsto come Vita Utile Regolatoria degli automezzi un periodo di 8 anni.
Cordiali saluti.
15/01/2024 20:15
Risposta
Buongiorno,
Si chiede cortesemente di specificare quali saranno le forniture che al termine del contratto rimarranno di proprietà del Comune ed in particolare se, tra tali forniture, rientrano anche gli automezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio. In caso affermativo, si chiede cortesemente di specificare come ciò si conformi a quanto previsto da ARERA - METODO TARIFFARIO RIFIUTI PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025 Allegato A, nel cui punto 15.2 è previsto come Vita Utile Regolatoria degli automezzi un periodo di 8 anni.
RISPOSTA:
Come meglio dettagliato all’art. 8.1 del CSA “Il contratto di Appalto (escluse le eventuali opzioni e l’eventuale proroga) ha durata di anni 4 [quattro] decorrenti dalla data indicata sul verbale di effettivo inizio del servizio”. La previsione della durata contrattuale, al momento della redazione del Piano (all.1 al CSA) e degli atti di gara, era “obbligata” dalla Legge Regionale 25 luglio 2022, n. 14 “Disciplina degli Enti di Governo d’Ambito territoriale Ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani” che all’art.7 comma 9 prevedeva che “gli affidamenti disposti dai comuni dopo l’entrata in vigore della presente legge non possono prevedere una data di scadenza successiva a quella del 31 dicembre 2027”. Di conseguenza all’atto della redazione del Piano il computo metrico estimativo di tutti i materiali, mezzi e forniture utili per all’espletamento dei servizi è stato dimensionato prevedendo il completo ammortamento in anni n° 4.
Come di seguito esplicitato all’art. 8.1 del CSA infatti “Alla data del 31 dicembre 2027, si considerano completamente ammortizzate tutte le spese di investimento relative alla totalità delle forniture previste nel presente appalto, pertanto, alla scadenza dell’affidamento, il Comune non riconoscerà all’I.A. alcuna richiesta di risarcimento, riconoscimento di spese o danno o qualunque tipo di pretesa o onere a carico dell’Ente.”
Nelle settimane precedenti alla pubblicazione della presente gara d’appalto la Regione Lazio ha abrogato la L.R 25 luglio 2022 n. 14, facendo conseguentemente decadere la scadenza del 31 dicembre 2027 per i contratti entrati in vigore dopo l’approvazione della norma.
All’art. 8.1 del CSA si precisa inoltre che “In caso di mancata e/o non completa operatività dell’Egato alla data del 31 dicembre 2027, il Comune si riserva di prorogare il Contratto per un periodo non superiore a 24 (ventiquattro) mesi.”
Il Comune di Frosinone, essendo la norma regionale decaduta, intende esercitare tale facoltà e conseguentemente spalmare gli ammortamenti per l’ulteriore periodo di proroga di 24 (ventiquattro) mesi.
In caso di periodo contrattuale pari a 4 anni o 6 anni i canoni di ammortamento di tutti i mezzi saranno interamente saldati perché compresi all’interno del canone di appalto e quindi il costo di acquisto per l’aggiudicatario interamente remunerato. Dato che il periodo di vita utile del mezzo previsto da ARERA è pari a 8 anni, sarà facoltà dell’Amministrazione rimanere in possesso di un parco mezzi interamente pagato o lasciarlo in possesso dell’aggiudicatario valutando, tramite perizia a cura del DEC, il valore residuo pari a 4 anni o 2 anni, a seconda se il periodo contrattuale sarà rispettivamente pari a 4 o 6 anni.
11/01/2024 09:24
Quesito #12
Buongiorno,
Con riferimento a quanto previsto al punto 9 del Capitolato Speciale d’Appalto relativamente agli oneri di smaltimento, si chiede cortesemente conferma che “i costi relativi allo smaltimento e/o trattamento di tutte le tipologie di rifiuti recuperabili e non, derivanti dalle attività oggetto del presente appalto siano a carico della S.A.”
Si chiede, pertanto, cortesemente conferma che quanto previsto a pagina 20 del Disciplinare di Gara relativamente agli oneri di conferimento delle terre di spazzamento a carico dell’I.A. sia da considerarsi un refuso.
Cordiali saluti
15/01/2024 20:18
Risposta
Buongiorno,
Con riferimento a quanto previsto al punto 9 del Capitolato Speciale d’Appalto relativamente agli oneri di smaltimento, si chiede cortesemente conferma che “i costi relativi allo smaltimento e/o trattamento di tutte le tipologie di rifiuti recuperabili e non, derivanti dalle attività oggetto del presente appalto siano a carico della S.A.”
Si chiede, pertanto, cortesemente conferma che quanto previsto a pagina 20 del Disciplinare di Gara relativamente agli oneri di conferimento delle terre di spazzamento a carico dell’I.A. sia da considerarsi un refuso.

RISPOSTA:
Quanto previsto a pag. 20 del Disciplinare è corretto. La disposizione fa riferimento agli oneri di trasporto e conferimento dei rifiuti raccolti (terre da spazzamento), stabilendo che sono a cario dell’I.A. L’art. 9 del Capitolato Speciale d’Appalto, invece, fa riferimento agli oneri di smaltimento e/o trattamento di tutte le tipologie di rifiuti recuperabili e non, che sono a carico della S.A.

11/01/2024 09:25
Quesito #13
Buongiorno,
Con riferimento ai moduli 9/SC e 9/ATI si chiede cortesemente di indicare il valore complessivo soggetto a ribasso in quanto nei modelli attualmente disponibili è riportata la dicitura € [•] (euro [•]/[•]).

Cordiali saluti.
15/01/2024 20:20
Risposta
Buongiorno,
Con riferimento ai moduli 9/SC e 9/ATI si chiede cortesemente di indicare il valore complessivo soggetto a ribasso in quanto nei modelli attualmente disponibili è riportata la dicitura € [•] (euro [•]/[•]).

RISPOSTA: Il valore complessivo soggetto a ribasso è indicato all’art. 2.2. del Disciplinare di gara.
11/01/2024 12:04
Quesito #14
Buongiorno.
Al fine di effettuare un adeguato dimensionamento ed analisi dei carichi di lavoro, eventualmente incrementato da materiale grafico (planimetrie, cartografie, etc.), si chiede cortesemente di fornire l’elenco tabellare delle utenze iscritto a ruolo TARI domestiche e non domestiche, come segue:
- per ogni utenza domestica: residenza, numero civico, numero di componenti;
- per ogni utenza non domestica: il codice attività (o descrizione attività) e, se possibile, superficie per dimensionamento produzione UND.
Vi ringraziamo.
15/01/2024 20:26
Risposta
Buongiorno.
Al fine di effettuare un adeguato dimensionamento ed analisi dei carichi di lavoro, eventualmente incrementato da materiale grafico (planimetrie, cartografie, etc.), si chiede cortesemente di fornire l’elenco tabellare delle utenze iscritto a ruolo TARI domestiche e non domestiche, come segue:
- per ogni utenza domestica: residenza, numero civico, numero di componenti;
- per ogni utenza non domestica: il codice attività (o descrizione attività) e, se possibile, superficie per dimensionamento produzione UND.
Vi ringraziamo.
RISPOSTA:
Relativamente al quesito posto con riferimento ai dati relativi alle utenze domestiche e non domestiche si precisa che i valori disponibili sono indicati al cap. 2.4 dell’Allegato n.1 al CSA “Piano di gestione dei servizi di igiene urbana Comune di Frosinone” con le precisazioni riportate al cap. 14.2 “Banca dati Utenze” del CSA. Si rammenta infine che, come riportato al cap. n.9 del CSA “Il concorrente ha l’obbligo di verificare autonomamente le dimensioni e le caratteristiche del territorio interessato dal servizio oggetto dell’Appalto. La formulazione dell’offerta deve intervenire all’esito di tale autonoma verifica e sulla base delle relative risultanze, nonché all’esito di autonomi sopralluoghi, calcoli estimativi e valutazioni economiche che il concorrente ha l’obbligo di eseguire ai fini della verifica della remuneratività dei prezzi posti a base di gara, non potendo in alcun modo i dati tecnici contenuti negli atti di gara essere considerati esaustivi o autosufficienti ai fini della formulazione dell’offerta e/o della valutazione della remuneratività dei prezzi posti a base di gara”;
11/01/2024 15:11
Quesito #15
Buongiorno,
Si evidenza una incongruità tra il peso dei sub criteri oggetto di valutazione riportato nella tabella di cui al punto 4.3 del Disciplinare di Gara, il cui totale è pari a 80 punti tecnici, ed il peso dei sub criteri riportato al successivo punto 5.1.1, il cui totale è di 89 punti tecnici.
Si chiede cortesemente conferma che il peso corretto dei sub criteri oggetto di valutazione da considerare per la redazione dell’offerta sia quello riportato nella tabella di cui al punto 4.3 del Disciplinare di Gara.

Cordiali saluti
15/01/2024 20:31
Risposta
Buongiorno,
Si evidenza una incongruità tra il peso dei sub criteri oggetto di valutazione riportato nella tabella di cui al punto 4.3 del Disciplinare di Gara, il cui totale è pari a 80 punti tecnici, ed il peso dei sub criteri riportato al successivo punto 5.1.1, il cui totale è di 89 punti tecnici.
Si chiede cortesemente conferma che il peso corretto dei sub criteri oggetto di valutazione da considerare per la redazione dell’offerta sia quello riportato nella tabella di cui al punto 4.3 del Disciplinare di Gara.

Cordiali saluti
RISPOSTA: Si conferma che il peso dei sub – criteri oggetto di valutazione da considerare per la redazione dell’offerta è quello riportato nella tabella di cui al punto 4.3 del Disciplinare di Gara.
11/01/2024 15:17
Quesito #16
La scrivente società per permettere una valutazione tecnica è a richiedere le seguenti fondamentali informazioni:

Si chiede di chiarire perché la somma delle ore relative al personale di ogni singolo servizio che vengono riportate da pagina 140 a pagina 164 della Relazione Generale non corrisponde alle ore indicate nel quadro economico di sintesi di pagina 165, come sotto indicato:

Somma delle ore del Personale Operativo dei singoli servizi Operatore II° Livello: 35.073,08
Ore del Personale Operativo riportate a pagina 165 Operatore II° Livello: 30.305,00

Somma delle ore del Personale Operativo dei singoli servizi Operatore III° Livello: 49.509,00
Ore del Personale Operativo riportate a pagina 165 Operatore III° Livello: 66.725,00

Somma delle ore del Personale Operativo dei singoli servizi Operatore IV° Livello: 25.743,17
Ore del Personale Operativo riportate a pagina 165 Operatore IV° Livello: 26.813,00

Inoltre, si chiede la relazione tra dati delle ore lavorate di ogni singolo livello contrattuale ed i relativi importi economici indicati a pagina 165, in quanto non vi è corrispondenza con il costo orario riportato nelle tabelle Fise Assoambiente.
16/01/2024 10:43
Risposta
La scrivente società per permettere una valutazione tecnica è a richiedere le seguenti fondamentali informazioni:

Si chiede di chiarire perché la somma delle ore relative al personale di ogni singolo servizio che vengono riportate da pagina 140 a pagina 164 della Relazione Generale non corrisponde alle ore indicate nel quadro economico di sintesi di pagina 165, come sotto indicato:

Somma delle ore del Personale Operativo dei singoli servizi Operatore II° Livello: 35.073,08
Ore del Personale Operativo riportate a pagina 165 Operatore II° Livello: 30.305,00

Somma delle ore del Personale Operativo dei singoli servizi Operatore III° Livello: 49.509,00
Ore del Personale Operativo riportate a pagina 165 Operatore III° Livello: 66.725,00

Somma delle ore del Personale Operativo dei singoli servizi Operatore IV° Livello: 25.743,17
Ore del Personale Operativo riportate a pagina 165 Operatore IV° Livello: 26.813,00

Inoltre, si chiede la relazione tra dati delle ore lavorate di ogni singolo livello contrattuale ed i relativi importi economici indicati a pagina 165, in quanto non vi è corrispondenza con il costo orario riportato nelle tabelle Fise Assoambiente.

RISPOSTA: L’Allegato 1 al CSA “Piano di gestione dei servizi di igiene urbana del Comune di Frosinone” presenta un refuso redazionale nella tabella di sintesi di pag. 164 in merito alla distribuzione del monte ore annuale stimato sui singoli inquadramenti degli operatori. Il refuso redazionale attiene esclusivamente alla quota annuale di ore stimate per i singoli livelli degli operatori, rimane invariata la quantificazione economica per singolo inquadramento. La tabella di sintesi a pag. 165 “Dimensionamento totale del personale addetto ai servizi di Igiene Urbana”, riprende il medesimo refuso relativo alla distribuzione del monte ore annuale stimato dei singoli inquadramenti; anche in questo caso rimane invariata la quantificazione economica per singolo inquadramento.
Si precisa che, come meglio specificato nell’art. 9 del Capitolato Speciale d’Appalto, “i costi della manodopera, complessivamente stimati in 3.501.563,59 € sono stati determinati sulla base dei valori, al momento della redazione del Piano, del contratto FiseAssoambiente in accordo con il rinnovo del CCNL dei servizi ambientali a regime per gli anni 2022-2024, ovvero con gli incrementi delle retribuzioni definite per il triennio. La produttività per l’esecuzione dei singoli servizi è stata determinata sulla base di dati di letteratura. I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso”.
Per semplicità di lettura ed analisi, si riportano di seguito, i valori da prendere a riferimento, relativi al monte ore annuo totale per singolo livello, degli operatori stimati per l’esecuzione dei servizi di igiene urbana, incluse anche le ore per la gestione del Centro Comunale di Raccolta.
Ore annuali totali Operatore II Livello: 39.642
Ore annuali totali Operatore III Livello: 36.532
Ore annuali totali Operatore III Livello: 8.297
Ore annuali totali Operatore IV Livello: 25.743
Si rammenta infine che, come riportato al cap. n. 9 del CSA “Il concorrente ha l’obbligo di verificare autonomamente le dimensioni e le caratteristiche del territorio interessato dal servizio oggetto dell’Appalto. La formulazione dell’offerta deve intervenire all’esito di tale autonoma verifica e sulla base delle relative risultanze, nonché all’esito di autonomi sopralluoghi, calcoli estimativi e valutazioni economiche che il concorrente ha l’obbligo di eseguire ai fini della verifica della remuneratività dei prezzi posti a base di gara, non potendo in alcun modo i dati tecnici contenuti negli atti di gara essere considerati esaustivi o autosufficienti ai fini della formulazione dell’offerta e/o della valutazione della remuneratività dei prezzi posti a base di gara”

16/01/2024 09:51
Quesito #17
Buongiorno,
Si chiede cortesemente di aggiornare la descrizione del sub criterio di valutazione 1.3 “Miglioramento degli obiettivi di recupero dei materiali differenziabili e ottimizzazione delle attività di controllo sull’operato dell’I.A.”, in quanto nella tabella descrittiva di cui a pagina 52 del Disciplinare di Gara è riportata per il sub criterio 1.3 la descrizione del sub criterio 1.2.

Cordiali saluti
22/01/2024 08:31
Risposta
Si chiede cortesemente di aggiornare la descrizione del sub criterio di valutazione 1.3 “Miglioramento degli obiettivi di recupero dei materiali differenziabili e ottimizzazione delle attività di controllo sull’operato dell’I.A.”, in quanto nella tabella descrittiva di cui a pagina 52 del Disciplinare di Gara è riportata per il sub criterio 1.3 la descrizione del sub criterio 1.2.

Risposta:
La descrizione del sub-criterio 1,3 “Miglioramento degli obiettivi di recupero dei materiali differenziabili e ottimizzazione delle attività di controllo sull'operato dell’I.A.” è la seguente:
“Incremento percentuale degli standard qualitativi indicati al criterio n° 2 Cap. 4.2.1 Obiettivi di raccolta differenziata e di recupero di materia di cui al decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica per le frazioni di rifiuto: vetro, metalli, plastica, carta-cartone, umido, nonché la miglior modalità di implementazione e gestione dei sistemi di monitoraggio e controllo dei servizi in fase di raccolta e trasferimento dei dati.”
16/01/2024 10:14
Quesito #18
Buongiorno,
Con riferimento al sub criterio di valutazione 6.5 “Servizio di raccolta domiciliare del Verde con l’uso di bidoni carrellati da 240 litri durante tutto l’anno come da art. 3 del Capitolato”, ed in particolare al punto 6.5 della tabella descrittiva dei singoli sub criteri riportata da pagina 51 a pagina 56 del Disciplinare di Gara, si chiede cortesemente conferma che per “Utenze comunali” si intendano esclusivamente le utenze comunali quali uffici pubblici e che pertanto il servizio di raccolta senza alcun onere aggiuntivo oggetto di valutazione sia il servizio di raccolta a domicilio della frazione Verde presso gli uffici pubblici comunali. In caso contrario, si chiede cortesemente di specificare come il servizio richiesto in tale sub criterio si conformi a quanto previsto dall’art. 3 punto e.3 del Capitolato Speciale d’Appalto, nel quale è richiesto un servizio di raccolta con frequenza quindicinale a seguito di pagamento di un corrispettivo da parte dell’utenza e per il quale è prevista l’indicazione nel modello offerta 9 S/C da parte dell’I.A. di un importo euro/anno/utenze oggetto di valutazione economica.
Cordiali saluti.
22/01/2024 08:34
Risposta
Con riferimento al sub criterio di valutazione 6.5 “Servizio di raccolta domiciliare del Verde con l’uso di bidoni carrellati da 240 litri durante tutto l’anno come da art. 3 del Capitolato”, ed in particolare al punto 6.5 della tabella descrittiva dei singoli sub criteri riportata da pagina 51 a pagina 56 del Disciplinare di Gara, si chiede cortesemente conferma che per “Utenze comunali” si intendano esclusivamente le utenze comunali quali uffici pubblici e che pertanto il servizio di raccolta senza alcun onere aggiuntivo oggetto di valutazione sia il servizio di raccolta a domicilio della frazione Verde presso gli uffici pubblici comunali. In caso contrario, si chiede cortesemente di specificare come il servizio richiesto in tale sub criterio si conformi a quanto previsto dall’art. 3 punto e.3 del Capitolato Speciale d’Appalto, nel quale è richiesto un servizio di raccolta con frequenza quindicinale a seguito di pagamento di un corrispettivo da parte dell’utenza e per il quale è prevista l’indicazione nel modello offerta 9 S/C da parte dell’I.A. di un importo euro/anno/utenze oggetto di valutazione economica.

Risposta:
Con riferimento al sub criterio di valutazione 6.5 per “Utenze Comunali” si intendono le Utenze Domestiche del Comune di Frosinone.
Il sub criterio 6.5 devi ritenersi formulato come segue: “L'attivazione di un servizio di raccolta del verde con modalità domiciliare a pagamento su richiesta dell'utenza, come meglio enunciato nell'art. 3 del CSA, da eseguire con una frequenza minima quindicinale, da organizzare per tutto il periodo annuale, offerto dall'I.A. senza nessun onere aggiuntivo per la stazione appaltante. La raccolta dovrà essere effettuata tramite contenitori carrellati di volumetria non inferiore a 240 litri, la cui fornitura è a carico dell’I.A, come meglio esplicitato nell'art. 3 del Capitolato. Il punteggio massimo viene assegnato per le offerte che garantiscono l'esecuzione del servizio con le migliori modalità di raccolta e con le maggiori frequenze di raccolta offerte per le utenze comunali, senza nessun onere aggiuntivo per la stazione appaltante”
Si conferma quanto riportato all’art. 3 punto e.3 del Capitolato Speciale d’Appalto servizio di raccolta della frazione verde-sfalci;
16/01/2024 10:58
Quesito #19
QUESITO N°1
Argomento: RICHIESTA NUMERO UTENZE DOMESTICHE
Premesso che il progetto posto a base di gara nel paragrafo 2.4 riporta il numero totale di utenze domestiche del Comune di Frosinone (19.401 residenti e 1.200 non residenti). Inoltre il progetto individua due zone di raccolta denominate “centro storico” e “centro urbano” prevedendo per le utenze domestiche delle frequenze di raccolta differenti. Ciò premesso, al fine di procedere ad un corretto dimensionamento dei servizi di raccolta porta a porta,
SI CHIEDE ALLA STAZIONE APPALTANTE DI FORNIRE
Il numero di utenze domestiche distinto tra le due zone di raccolta individuate ovvero “centro storico” e “centro urbano”.
22/01/2024 08:37
Risposta
Premesso che il progetto posto a base di gara nel paragrafo 2.4 riporta il numero totale di utenze domestiche del Comune di Frosinone (19.401 residenti e 1.200 non residenti). Inoltre il progetto individua due zone di raccolta denominate “centro storico” e “centro urbano” prevedendo per le utenze domestiche delle frequenze di raccolta differenti. Ciò premesso, al fine di procedere ad un corretto dimensionamento dei servizi di raccolta porta a porta, SI CHIEDE ALLA STAZIONE APPALTANTE DI FORNIRE
Il numero di utenze domestiche distinto tra le due zone di raccolta individuate ovvero “centro storico” e “centro urbano”.

Risposta:
Si rammenta che come riportato al cap. n. 9 del CSA, “Il concorrente ha l’obbligo di verificare autonomamente le dimensioni e le caratteristiche del territorio interessato dal servizio oggetto dell’Appalto. La formulazione dell’offerta deve intervenire all’esito di tale autonoma verifica e sulla base delle relative risultanze, nonché all’esito di autonomi sopralluoghi, calcoli estimativi e valutazioni economiche che il concorrente ha l’obbligo di eseguire ai fini della verifica della remuneratività dei prezzi posti a base di gara, non potendo in alcun modo i dati tecnici contenuti negli atti di gara essere considerati esaustivi o autosufficienti ai fini della formulazione dell’offerta e/o della valutazione della remuneratività dei prezzi posti a base di gara”.
16/01/2024 12:36
Quesito #20
Con la presente si richiede il seguente chiarimento :
In relazione ai requisiti richiesti:
3.4.4. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (art. 100 comma 1 lett. c) Per i requisiti di adeguata capacità tecnica e professionale, di cui al comma 1 lettera c) dell’art. 100 del Codice, l’operatore economico deve:
a) aver eseguito, senza incorrere in gravi contestazioni, nel triennio 2020 - 2021 e 2022, almeno un servizio di raccolta differenziata domiciliare, per conto di un committente pubblico,, avente un bacino d’utenza o una popolazione amministrata complessiva alla data del 01/01/2023 non inferiore a quella del Comune di Frosinone di 43.000 (quarantatremila abitanti residenti). Tale requisito potrà essere comprovato mediante attestazioni di regolare esecuzione rilasciate dai committenti relative ai servizi dichiarati, con indicazione della tipologia dei servizi, della data di stipula del contratto, della decorrenza e scadenza del contratto, da allegare all’autodichiarazione di cui al Modulo 4.
b) aver eseguito, senza incorrere in gravi contestazioni, nel triennio 2020 - 2021 e 2022, almeno un servizio di raccolta differenziata domiciliare per conto di un committente pubblico con popolazione amministrata alla data del 01/01/2023 non inferiore a quella del Comune di Frosinone di 43.000 (quarantatremila abitanti residenti), raggiungendo l’obiettivo di una resa della raccolta differenziata non inferiore al 70% (inteso quale valore medio annuo raggiunto almeno in un anno nel triennio 2020 - 2021 e 2022)
Il disciplinare alla pagina alla pagina 37 :
3.4.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
3.4.5.3. Requisiti di capacità tecnico-professionale a) Il requisito di cui al punto 3.4.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE richiesto in relazione alla prestazione (deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso
Si richiede in relazione a quanto sopra esposto se in caso di RTI tale requisito possa essere soddisfatto con numero due attestazioni di servizio rilasciate dalle Amministrazioni Comunali di cui una in possesso della mandataria ed una in possesso della mandante il cui cumulo degli abitanti serviti raggiunge la popolazione dei 43.000 abitanti. Resta inteso che tale requisito sarà coerente con le proprie quote di partecipazione
22/01/2024 08:42
Risposta
Con la presente si richiede il seguente chiarimento :
In relazione ai requisiti richiesti:
3.4.4. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (art. 100 comma 1 lett. c) Per i requisiti di adeguata capacità tecnica e professionale, di cui al comma 1 lettera c) dell’art. 100 del Codice, l’operatore economico deve:
a) aver eseguito, senza incorrere in gravi contestazioni, nel triennio 2020 - 2021 e 2022, almeno un servizio di raccolta differenziata domiciliare, per conto di un committente pubblico,, avente un bacino d’utenza o una popolazione amministrata complessiva alla data del 01/01/2023 non inferiore a quella del Comune di Frosinone di 43.000 (quarantatremila abitanti residenti). Tale requisito potrà essere comprovato mediante attestazioni di regolare esecuzione rilasciate dai committenti relative ai servizi dichiarati, con indicazione della tipologia dei servizi, della data di stipula del contratto, della decorrenza e scadenza del contratto, da allegare all’autodichiarazione di cui al Modulo 4.
b) aver eseguito, senza incorrere in gravi contestazioni, nel triennio 2020 - 2021 e 2022, almeno un servizio di raccolta differenziata domiciliare per conto di un committente pubblico con popolazione amministrata alla data del 01/01/2023 non inferiore a quella del Comune di Frosinone di 43.000 (quarantatremila abitanti residenti), raggiungendo l’obiettivo di una resa della raccolta differenziata non inferiore al 70% (inteso quale valore medio annuo raggiunto almeno in un anno nel triennio 2020 - 2021 e 2022)
Il disciplinare alla pagina alla pagina 37 :
3.4.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
3.4.5.3. Requisiti di capacità tecnico-professionale a) Il requisito di cui al punto 3.4.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE richiesto in relazione alla prestazione (deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso

Si richiede in relazione a quanto sopra esposto se in caso di RTI tale requisito possa essere soddisfatto con numero due attestazioni di servizio rilasciate dalle Amministrazioni Comunali di cui una in possesso della mandataria ed una in possesso della mandante il cui cumulo degli abitanti serviti raggiunge la popolazione dei 43.000 abitanti. Resta inteso che tale requisito sarà coerente con le proprie quote di partecipazione

Risposta:
In riferimento al quesito posto, si precisa che i requisiti di cui all’art. 3.4.4. del Disciplinare non sono soddisfatti nel caso in cui le due attestazioni riguardino servizi svolti per conto di due committenti pubblici diversi.

22/01/2024 09:38
Quesito #21
Buongiorno,
avremmo necessità di richiedere un chiarimento circa il pagamento dell'imposta di bollo ovvero se la marca da bollo dev'essere apposta solo sull'offerta economica e poi allegata alla medesima oppure apposta solo sulla domanda di partecipazione o su entrambe si applicano due distinte marche da bollo.
Facciamo riferimento a quanto prevista dal Disciplinare a pag. 21, pag. 49 e pag. 76.

Cordiali saluti
23/01/2024 16:58
Risposta
Buongiorno,
avremmo necessità di richiedere un chiarimento circa il pagamento dell'imposta di bollo ovvero se la marca da bollo dev'essere apposta solo sull'offerta economica e poi allegata alla medesima oppure apposta solo sulla domanda di partecipazione o su entrambe si applicano due distinte marche da bollo.
Facciamo riferimento a quanto prevista dal Disciplinare a pag. 21, pag. 49 e pag. 76.
Cordiali saluti

RISPOSTA
In riferimento al quesito posto si rappresenta che Il bollo va apposto solo sulla domanda. Il pagamento è a libera scelta dell’operatore ossia con marca da bollo annullata e scansionata o con marca da bollo digitale.
15/01/2024 11:01
Quesito #22
Prot 374 del 15/01/2024
Facendo riferimento alla procedura di cui in oggetto, la nostra Società, interessata alla partecipazione alla gara da Voi bandita, con la presente chiede:

Con riferimento ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica di cui all’ art. 4.3 del Disciplinare di gara, si chiede di chiarire la modalità di valutazione del criterio 6,11 “Attivazione di un servizio per la raccolta degli oli esausti sul territorio comunale” poiché nella descrizione del sub-criterio di pag. 55 del Disciplinare di Gara è riportato quanto segue: “Attivazione di un servizio di raccolta della frazione di rifiuto oli esausti sul territorio comunale. Il punteggio massimo viene assegnato per le offerte che garantiscono la miglior chiarezza espositiva di tutte le proposte per l'implementazione di un servizio di raccolta degli oli esausti e le modalità di espletamento dei servizi per garantire il maggior numero di postazioni stradali o di frequenze di servizio per la raccolta domiciliare degli oli esausti, nonché la chiarezza espositiva nella presentazione del servizio e delle modalità innovative offerte specificate in ore.operatore e/o ore.mezzo.”. A pag. 61 del Disciplinare di Gara, invece, lo stesso criterio viene riportato come “quantitativo”.
La descrizione del sub-criterio 1,3 “Miglioramento degli obiettivi di recupero dei materiali differenziabili e ottimizzazione delle attività di controllo sull'operato dell'I.A. “, riportata a pag. 52 del Disciplinare di gara, non corrisponde all’ oggetto del criterio ma è uguale a quella del criterio 1,2 “Ottimizzazione dell'organizzazione dei servizi di raccolta per le Utenze Non Domestiche del Comune di Frosinone”. Si chiede di indicare la corretta descrizione del criterio 1,3.
L’ art. 34.2 “Mezzi ed attrezzature” del Capitolato indica “L’I.A. deve utilizzare propri mezzi ed attrezzature per lo svolgimento dei servizi. Alla scadenza del contratto, eventuali proroghe comprese, tutti i mezzi e le attrezzature fornite dall’I.A. resteranno di proprietà del Comune”. Si chiede di chiarire che trattasi di refuso l’indicazione della voce “mezzi” e che pertanto rimarranno di proprietà del Comune solo le attrezzature consegnate alle utenze e quelle installate sul territorio ed i mezzi rimarranno di proprietà dell’impresa appaltatrice. Si chiede, inoltre, di chiarire il metodo di calcolo dell’importo riferito al periodo di “proroga”.
Si chiede di pubblicare l’elenco del personale attualmente impiegato e soggetto a passaggio di gestione aggiornato in quanto l’elenco indicato nella documentazione di gara è riferito all’ anno 2021 e indica come operatori “full time” operatori che sono invece impiegati per un monte ore inferiore alle ore previste per il full time. Si chiede, inoltre, di chiarire come sia stato quantificato il costo degli impiegati indicati nella tabella di pag. 94 del “Piano dei Servizi”, all’ interno del costo della manodopera definito a base gara, non soggetto a ribasso, pari a 3.242.188,51 €/anno,

in attesa di un gentile e celere riscontro si porgono cordiali saluti
24/01/2024 08:45
Risposta
QUESITO Con riferimento ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica di cui all’art. 4.3 del Disciplinare di gara, si chiede di chiarire la modalità di valutazione del criterio 6,11 “Attivazione di un servizio per la raccolta degli oli esausti sul territorio comunale” poiché nella descrizione del sub-criterio di pag. 55 del Disciplinare di Gara è riportato quanto segue: “Attivazione di un servizio di raccolta della frazione di rifiuto oli esausti sul territorio comunale. Il punteggio massimo viene assegnato per le offerte che garantiscono la miglior chiarezza espositiva di tutte le proposte per l'implementazione di un servizio di raccolta degli oli esausti e le modalità di espletamento dei servizi per garantire il maggior numero di postazioni stradali o di frequenze di servizio per la raccolta domiciliare degli oli esausti, nonché la chiarezza espositiva nella presentazione del servizio e delle modalità innovative offerte specificate in ore.operatore e/o ore.mezzo.”. A pag. 61 del Disciplinare di Gara, invece, lo stesso criterio viene riportato come “quantitativo”. Risposta
Dalla lettura di quanto riportato nella descrizione del criterio “Attivazione di un servizio di raccolta della frazione di rifiuto oli esausti sul territorio comunale. Il punteggio massimo viene assegnato per le offerte che garantiscono la miglior chiarezza espositiva di tutte le proposte per l'implementazione di un servizio di raccolta degli oli esausti e le modalità di espletamento dei servizi per garantire il maggior numero di postazioni stradali o di frequenze di servizio per la raccolta domiciliare degli oli esausti, nonché la chiarezza espositiva nella presentazione del servizio e delle modalità innovative offerte specificate in ore.operatore e/o ore.mezzo.”.( pag.55 del Disciplinare di gara) si rileva che la premialità è basata sulla chiarezza espositiva della proposta migliorativa avanzata dal concorrente. Proposta che deve rappresentare il numero di postazioni stradali o di frequenze di servizio per la raccolta domiciliare degli oli esausti, nonché la chiarezza espositiva nella presentazione del servizio e delle modalità innovative offerte specificate in ore.operatore e/o ore.mezzo. Ne consegue che il criterio è di natura qualitativa e non quantitativa , pertanto quanto indicato a pag.1, dove viene riportato il criterio di attribuzione del punteggio come “Quantitativo” è un mero refuso di stampa. La descrizione del sub-criterio 1,3 “Miglioramento degli obiettivi di recupero dei materiali differenziabili e ottimizzazione delle attività di controllo sull'operato dell'I.A. “, riportata a pag. 52 del Disciplinare di gara, non corrisponde all’oggetto del criterio ma è uguale a quella del criterio 1,2 “Ottimizzazione dell'organizzazione dei servizi di raccolta per le Utenze Non Domestiche del Comune di Frosinone”. Si chiede di indicare la corretta descrizione del criterio 1,3. Risposta:
La descrizione del sub-criterio 1,3 “Miglioramento degli obiettivi di recupero dei materiali differenziabili e ottimizzazione delle attività di controllo sull'operato dell’I.A.” è la seguente:
“Incremento percentuale degli standard qualitativi indicati al criterio n° 2 Cap. 4.2.1 Obiettivi di raccolta differenziata e di recupero di materia di cui al decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica per le frazioni di rifiuto: vetro, metalli, plastica, carta-cartone, umido, nonché la miglior modalità di implementazione e gestione dei sistemi di monitoraggio e controllo dei servizi in fase di raccolta e trasferimento dei dati”. L’art. 34.2 “Mezzi ed attrezzature” del Capitolato indica “L’I.A. deve utilizzare propri mezzi ed attrezzature per lo svolgimento dei servizi. Alla scadenza del contratto, eventuali proroghe comprese, tutti i mezzi e le attrezzature fornite dall’I.A. resteranno di proprietà del Comune”. Si chiede di chiarire che trattasi di refuso l’indicazione della voce “mezzi” e che pertanto rimarranno di proprietà del Comune solo le attrezzature consegnate alle utenze e quelle installate sul territorio ed i mezzi rimarranno di proprietà dell’impresa appaltatrice. Risposta:
il riscontro al presente quesito è stato fornito per il quesito n° 11. Si chiede, inoltre, di chiarire il metodo di calcolo dell’importo riferito al periodo di “proroga”. Risposta:
Come meglio dettagliato all’art. 8.1 del CSA, “Il contratto di Appalto (escluse le eventuali opzioni e l’eventuale proroga) ha durata di anni 4 [quattro] decorrenti dalla data indicata sul verbale di effettivo inizio del servizio”. Al termine dei 4 [quattro] anni si considerano completamente ammortizzate tutte le spese di investimento relative alla totalità delle forniture previste nel presente appalto. L’importo dell’eventuale proroga è stato quantificato decurtando tali spese di investimento dall’importo complessivo dell’appalto. Si chiede di pubblicare l’elenco del personale attualmente impiegato e soggetto a passaggio di gestione aggiornato in quanto l’elenco indicato nella documentazione di gara è riferito all’ anno 2021 e indica come operatori “full time” operatori che sono invece impiegati per un monte ore inferiore alle ore previste per il full time. Risposta:
L’elenco aggiornato del personale è riportato all’Allegato 10 al CSA. Si chiede, inoltre, di chiarire come sia stato quantificato il costo degli impiegati indicati nella tabella di pag. 94 del “Piano dei Servizi”, all’ interno del costo della manodopera definito a base gara, non soggetto a ribasso, pari a 3.242.188,51 €/anno. Risposta:
Il costo relativo agli impiegati rientra nelle spese generali quantificate in misura dell’8% sul dimensionamento totale del personale addetto ai servizi di igiene urbana.

19/01/2024 13:16
Quesito #23
In allegato trasmettiamo richiesta di chiarimenti.
Distinti saluti
24/01/2024 11:27
Risposta
La Scrivente società ha riscontrato una poca chiarezza sulla scorta dell’indicazione della tipologia dei mezzi indicati a pag.166 del "piano dei servizi":
La richiesta riguardante il veicolo denominato "motocarro con vasca/pianale da 3,5 q.li" necessita di ulteriori dettagli circa la sua massa complessiva. È essenziale comprendere se tale veicolo può avere una massa fino a 3,5 quintali o se deve essere esattamente pari a 3,5 quintali, poiché la differenza tra le due opzioni è significativa. Nel primo caso, potrebbe essere possibile utilizzare un veicolo come il Porter, con una massa di 2,8 quintali. Al contrario, nel secondo caso, il mezzo dovrebbe essere dotato di telaio e pianale, comportando differenze sostanziali in termini di costi e soprattutto di ingombro del veicolo, aspetti che potrebbero non adattarsi alla flessibilità richiesta per il servizio di spazzamento.
Si prega quindi di fornire ulteriori chiarimenti sulle specifiche del veicolo in questione, al fine di comprenderne appieno le caratteristiche e di poter valutare adeguatamente la sua idoneità al servizio di spazzamento.
Risposta: Relativamente al veicolo denominato "motocarro con vasca/pianale da 3,5 q.li" presente nell’elenco dei mezzi indicati a pag. 166 dell’Allegato 1 – Piano di gestione dei servizi di igiene urbana, si precisa che il mezzo tipologia Porter con una massa da 2,8 quintali è compatibile con la denominazione di cui sopra.
Conformemente a quanto precisato alla pagina 20 del Disciplinare di gara e confermato nella risposta al quesito numero 16, si stabilisce che il trasporto e il conferimento delle terre di spazzamento, sono a carico dell'Impresa Appaltatrice (I.A.). Si richiede pertanto di verificare se tale costo non è stato considerato in alcun documento, né incluso come componente nella valutazione economica complessiva dell'appalto.
Si richiede se tale costo è stato considerato economicamente come componente nella valutazione economica complessiva dell'appalto e di esplicitare il costo.
Risposta: il costo per il trasporto e conferimento ad impianto delle terre da spazzamento, così come di tutte le frazioni valorizzabili e non, è ricompreso nella valutazione economica complessiva dell’appalto.

PIANO DI RIASSORBIMENTO




Risposta: il personale “comune” elencato nell’Allegato n° 10 – Tabella del personale attualmente impiegato nei servizi di igiene urbana - dovrà essere considerato nel Piano di Riassorbimento limitatamente alle quote di personale amministrativo a cui si applica la Clausola Sociale.
Come riportato nella FAQ 28 la tabella allegata al piano dei servizi risulta datata ed è stata utilizzata in fase di stesura del progetto esclusivamente per un mero confronto rispetto al dimensionamento di tutti i servizi.
Ai fini del passaggio di cantiere si conferma quanto presente nell’Allegato n° 10 pubblicato in sede di gara – Tabella del personale attualmente impiegato nei servizi di igiene urbana – quale elenco aggiornato del personale attualmente impiegato. Il numero di personale risulta coerente con il Piano dei servizi ed ai fini dell’applicazione della Clausola Sociale si deve fare riferimento al livello e alla tipologia contrattuale.
In riferimento ai costi della manodopera dettagliati in sede di gara, si conferma che l’importo a base di gara e nello specifico l’importo totale previsto per i costi della manodopera risulta essere coerente con il dimensionamento dei servizi previsti nell’Allegato 1 – Piano di gestione dei servizi di igiene urbana del Comune di Frosinone, nel Capitolato e negli allegati al Capitolato pubblicati nella presente procedura di gara. Come dettagliato nell’art. 9 del Capitolato, i costi della manodopera sono stati determinati sulla base dei valori del contratto FiseAssoambiente in accordo con il rinnovo del CCNL dei servizi ambientali a regime per gli anni 2022-2024, ovvero con gli incrementi delle retribuzioni definite per il triennio ed in coerenza con la data di approvazione del Piano dei servizi.
Si ribadisce quanto già precisato in altre FAQ e cioè che il personale superiore al IV livello, coordinatori ed impiegati, è ricompreso all’interno delle spese generali quantificate in misura dell’8% sul dimensionamento totale del personale addetto ai servizi di igiene urbana.
18/01/2024 11:37
Quesito #24
Buongiorno,
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, la presente per richiedere i seguenti chiarimenti:
Personale:

-Si rilevano rilevanti discrasie tra la tabella del Piano (punto 3.2.3 pag. da 91 a 95) e la tabella di cui all’allegato 10) in particolare per il personale assunto a tempo pieno e vengono riportate delle ore annue di impiego nel servizio superiori di gran lunga le ore orarie teoriche annue previste dalle tabelle FISE-Assoambiente pari a ore 1.981 (al lordo del periodo di ferie e assenze di legge);
-Nella tabella sono riportati anche gli impiegati con tipologia di rapporto di lavoro a T.I. pieno e con orario di ore di impiego di servizio di molto inferiore alle ore teoriche;
-Nella tabella vengono anche riportati n. 2 Impiegati con qualifica di Quadro, per i quali si chiede se anche queste figure professionali rientrano e sono oggetto di passaggio di gestione ex art. 6 del CCNL Fise Assoambiente;
-Il Piano di gestione dei servizi è stato determinato su un orario che si presume sia ordinario, con esclusione di eventuali straordinari;

Per quanto sopra si richiedono chiarimenti in merito all’esatto inquadramento per singolo dipendente delle ore parametrali di assunzione, in considerazione al rilevante impatto economico sull’offerta
Nel rimanere in attesa di riscontro, si porgono distinti saluti
24/01/2024 11:42
Risposta
Si rilevano rilevanti discrasie tra la tabella del Piano (punto 3.2.3 pag. da 91 a 95) e la tabella di cui all’allegato 10) in particolare per il personale assunto a tempo pieno e vengono riportate delle ore annue di impiego nel servizio superiori di gran lunga le ore orarie teoriche annue previste dalle tabelle FISE-Assoambiente pari a ore 1.981 (al lordo del periodo di ferie e assenze di legge).Nella tabella sono riportati anche gli impiegati con tipologia di rapporto di lavoro a T.I. pieno e con orario di ore di impiego di servizio di molto inferiore alle ore teoriche. Nella tabella vengono anche riportati n. 2 Impiegati con qualifica di Quadro, per i quali si chiede se anche queste figure professionali rientrano e sono oggetto di passaggio di gestione ex art. 6 del CCNL Fise Assoambiente. Il Piano di gestione dei servizi è stato determinato su un orario che si presume sia ordinario, con esclusione di eventuali straordinari. Per quanto sopra si richiedono chiarimenti in merito all’esatto inquadramento per singolo dipendente delle ore parametrali di assunzione, in considerazione al rilevante impatto economico sull’offerta.

Risposta:
Si precisa che la tabella allegata al Piano dei servizi (allegato 1 al Capitolato) risulta datata ed è stata utilizzata in fase di stesura del progetto esclusivamente per un mero confronto rispetto al dimensionamento di tutti i servizi.
Relativamente all’Allegato n° 10 al Capitolato pubblicato in sede di gara – Tabella del personale attualmente impiegato nei servizi di igiene urbana – si precisa che lo stesso riporta l’elenco aggiornato del personale attualmente impiegato. Il numero di personale risulta coerente con il Piano dei servizi ed ai fini dell’applicazione della Clausola Sociale si deve fare riferimento al livello e alla tipologia contrattuale. Per quanto attiene le ore, si deve fare riferimento alle ore teoriche annue previste dalle tabelle FISE-Assoambiente.
24/01/2024 08:47
Quesito #25
Spett.le Ente,
con riferimento al Modello 1 "Domanda di partecipazione" siamo a chiedervi se è possibile procedere ugualmente alla compilazione ed all'invio anche se prevede la normativa precedente ovvero quella del D.Lgs. 50/2016.
Cordiali saluti
24/01/2024 13:11
Risposta
Spett.le Ente,
con riferimento al Modello 1 "Domanda di partecipazione" siamo a chiedervi se è possibile procedere ugualmente alla compilazione ed all'invio anche se prevede la normativa precedente ovvero quella del D.Lgs. 50/2016.
Cordiali saluti

Risposta
Vedasi avviso pubblicato in data 24/01/2024
11/01/2024 15:17
Quesito #26
Con riferimento all’appalto in oggetto ed esaminati gli atti di gara, Vi chiediamo, in considerazione della complessità e della rilevanza dei servizi stessi, di concederci una proroga di almeno 30 giorni rispetto al termine del 30 gennaio prossimo, onde consentirci la predisposizione di una relazione accurata, che risponda in modo ottimale alle esigenze di codesta Azienda.

Nella certezza che vorrete garantire la più ampia partecipazione alla gara, ringraziando per l'attenzione, inviamo i migliori saluti.
25/01/2024 11:14
Risposta
Con riferimento all’appalto in oggetto ed esaminati gli atti di gara, Vi chiediamo, in considerazione della complessità e della rilevanza dei servizi stessi, di concederci una proroga di almeno 30 giorni rispetto al termine del 30 gennaio prossimo, onde consentirci la predisposizione di una relazione accurata, che risponda in modo ottimale alle esigenze di codesta Azienda.

Nella certezza che vorrete garantire la più ampia partecipazione alla gara, ringraziando per l'attenzione, inviamo i migliori saluti.

Risposta
Si prega di prendere visione dell’avviso di specificazione e proroga termini pubbilcato in data 24/01/2024 con cui tra l’altro e’ stato specificato quanto segue:
al fine di consentire la massima partecipazione alla procedura di gara, per quanto sopra, l’ente aggiudicatore ha ritenuto prorogare i termini nel seguente modo: termine di prestazione quesiti – non prorogato in quanto le modifiche apportate sono finalizzate solo alla redazione dell’offerta termine di prestazione offerte –prorogato nel seguente modo dal 30/01/2024 ore 10.00 al 15/02/2024 ore 10.00 termine di apertura offerte –prorogato nel seguente modo dal 30/01/2024 ore 10.30 al 15/02/2024 ore 10.30
23/01/2024 13:19
Quesito #27
Con la presente siamo a richiedere di adeguare il "Modello 1 - Domanda di Partecipazione e dichiarazuioni" al D. Lgs. 31 Marzo 2023 n. 36.
Restiamo in attesa di riscontro.
Saluti
25/01/2024 11:27
Risposta

Con la presente siamo a richiedere di adeguare il "Modello 1 - Domanda di Partecipazione e dichiarazioni" al D. Lgs. 31 Marzo 2023 n. 36.
Restiamo in attesa di riscontro.
Saluti
RISPOSTA
Il Mod.1 aggiornato è disponibile nella sezione “Allegati”
17/01/2024 11:23
Quesito #28
Buongiorno,
Si chiede cortesemente conferma che gli oneri di smaltimento relativi alle terre di spazzamento siano a carico della S.A.
Cordiali saluti
29/01/2024 10:49
Risposta
Si chiede cortesemente conferma che gli oneri di smaltimento relativi alle terre di spazzamento siano a carico della S.A.
Risposta:
come meglio dettagliato nel riscontro alla del 11/01/2024 ore 09:24 gli oneri di smaltimento relativi alle terre di spazzamento sono a carico della S.A.
18/01/2024 13:34
Quesito #29
QUESITO N°2
Argomento: RICHIESTA DATI
Premesso che il progetto posto a base di gara è stato dichiaratamente redatto tenendo conto di quanto disposto dai criteri ambientali minimi di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente del Mare 23 giugno 2022 e, pertanto, al fine di procedere ad un corretto dimensionamento dei servizi oggetto dell’appalto così come indicato dai suddetti CAM
SI CHIEDE ALLA STAZIONE APPALTANTE DI FORNIRE I SEGUENTI DATI
1) Svuotamento dei cestini stradali: indicare il numero di cestini attualmente installati;
2) Servizio di pulizia caditoie e delle bocche di lupo: indicare il numero, l’ubicazione e la tipologia delle caditoie e delle bocche di lupo oggetto di intervento.
29/01/2024 10:53
Risposta
Premesso che il progetto posto a base di gara è stato dichiaratamente redatto tenendo conto di quanto disposto dai criteri ambientali minimi di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente del Mare 23 giugno 2022 e, pertanto, al fine di procedere ad un corretto dimensionamento dei servizi oggetto dell’appalto così come indicato dai suddetti CAM
SI CHIEDE ALLA STAZIONE APPALTANTE DI FORNIRE I SEGUENTI DATI
1) Svuotamento dei cestini stradali: indicare il numero di cestini attualmente installati;
2) Servizio di pulizia caditoie e delle bocche di lupo: indicare il numero, l’ubicazione e la tipologia delle caditoie e delle bocche di lupo oggetto di intervento.

Risposta:
Relativamente al quesito posto si precisa che i dati richiesti relativi al numero di cestini attualmente installati, delle bocche di lupo e delle caditoie non sono disponibili. Ai fini del dimensionamento dei servizi oggetto del presente appalto le ditte concorrenti hanno “l’obbligo di verificare autonomamente le dimensioni e le caratteristiche del territorio interessato dal servizio oggetto dell’Appalto. La formulazione dell’offerta deve intervenire all’esito di tale autonoma verifica e sulla base delle relative risultanze, nonché all’esito di autonomi sopralluoghi, calcoli estimativi e valutazioni economiche che il concorrente ha l’obbligo di eseguire ai fini della verifica della remuneratività dei prezzi posti a base di gara, non potendo in alcun modo i dati tecnici contenuti negli atti di gara essere considerati esaustivi o autosufficienti ai fini della formulazione dell’offerta e/o della valutazione della remuneratività dei prezzi posti a base di gara” come riportato all'art n. 9 del Capitolato.
18/01/2024 15:16
Quesito #30
Visto il riscontro avuto nel Chiarimento n.22, che ha appurato la presenza di errori nell’allegato 1 al CSA che intaccano i contenuti della progettazione a base di gara di cui all’art. 41 del Dlgs 36/2023 e relativo allegato, con la presente si richiede la pubblicazione dell’allegato 1 al CSA corretto, ed il conseguente differimento del temine di presentazione delle offerte.
Cordiali Saluti
29/01/2024 11:09
Risposta
Visto il riscontro avuto nel Chiarimento n.22, che ha appurato la presenza di errori nell’allegato 1 al CSA che intaccano i contenuti della progettazione a base di gara di cui all’art. 41 del Dlgs 36/2023 e relativo allegato, con la presente si richiede la pubblicazione dell’allegato 1 al CSA corretto, ed il conseguente differimento del temine di presentazione delle offerte.

Risposta:
Come meglio esplicitato nel riscontro al quesito n° 22 (18/01/2024 11:37), nell’Allegato 1 al CSA “Piano di gestione dei servizi di igiene urbana del Comune di Frosinone” erano presenti due refusi redazionali su tabelle di sintesi che non intaccano in alcun modo il contenuto della progettazione. Difatti, si ribadisce che sull’Allegato 1 al CSA “Piano di gestione dei servizi di igiene urbana del Comune di Frosinone” rimane invariata la quantificazione economica per singolo inquadramento. Tanto premesso, non si ritiene ammissibile la richiesta di nuova pubblicazione dell’Allegato 1 al CSA “Piano di gestione dei servizi di igiene urbana del Comune di Frosinone”.
19/01/2024 11:52
Quesito #31
Buongiorno,
con riferimento al "Modulo 2 - Dichiarazione ex art. 5.3.2 del disciplinare di gara" della documentazione di gara, avremmo necessità di indicare i riferimenti della determina, citata nel predetto Modulo, a pagina n. 3, ovvero
determinazione del …….… n. .. del …… registro generale n. .. del …..

Cordiali saluti
29/01/2024 12:54
Risposta
Buongiorno,
con riferimento al "Modulo 2 - Dichiarazione ex art. 5.3.2 del disciplinare di gara" della documentazione di gara, avremmo necessità di indicare i riferimenti della determina, citata nel predetto Modulo, a pagina n. 3, ovvero
determinazione del …….… n. .. del …… registro generale n. .. del …..

RISPOSTA:
La DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3604 DEL 16/11/2023 è la determinazione a contrarre contenente gli elementi essenziali del contratto.
Si specifica inoltre il progetto completo con tutti gli allegati è stato approvato con Determinazione dirigenziale n. 3222 del 15/10/2023
24/01/2024 09:09
Quesito #32
Spett.le Ente,
sempre con riferimento al Modulo 2 "Dichiarazione ex art. 5.3.2. del Disciplinare di gara" vi segnaliamo che a pag. 3 viene riportato tra la documentazione di gara l'Allegato n. 9 "Caratteristiche tecniche dei contenitori-sacchetti ed attrezzature".
Tale Allegato, però, manca nella Documentazione di gara pubblicata. Pertanto vi chiediamo cortesemente di poterne prendere visione.
Cordiali saluti
29/01/2024 13:18
Risposta
Spett.le Ente,
sempre con riferimento al Modulo 2 "Dichiarazione ex art. 5.3.2. del Disciplinare di gara" vi segnaliamo che a pag. 3 viene riportato tra la documentazione di gara l'Allegato n. 9 "Caratteristiche tecniche dei contenitori-sacchetti ed attrezzature".
Tale Allegato, però, manca nella Documentazione di gara pubblicata. Pertanto vi chiediamo cortesemente di poterne prendere visione.

Risposta:
Trattasi di refuso nella numerazione degli allegati. Si conferma che l’allegato contenente le “Caratteristiche tecniche dei contenitori-sacchetti ed attrezzature" ha la numerazione n. 11 così come pubblicato con la medesima numerazione sulla piattaforma e non numerazione n.9.
23/01/2024 18:39
Quesito #33
Buongiorno,
Con riferimento al modulo offerta economica Modello 9 S/C, si chiede cortesemente se l’importo su cui esprimere il ribasso è pari a 43.264.679,23 €, ribassando anche il costo della manodopera, oppure se l’importo su cui esprimere il ribasso è pari a 20.083.031,40 €, quindi al netto del costo complessivo della manodopera
Cordiali saluti
29/01/2024 13:24
Risposta
Con riferimento al modulo offerta economica Modello 9 S/C, si chiede cortesemente se l’importo su cui esprimere il ribasso è pari a 43.264.679,23 €, ribassando anche il costo della manodopera, oppure se l’importo su cui esprimere il ribasso è pari a 20.083.031,40 €, quindi al netto del costo complessivo della manodopera.

Risposta:
I costi del personale e gli oneri per la sicurezza sono componenti non soggette a ribasso. Come stabilito dal Disciplinare, il ribasso si applica all'importo a base di gara, che si determina al netto dei costi del personale e degli oneri per la sicurezza.


24/01/2024 08:51
Quesito #34
Spett.le Ente,
con riferimento a quanto riportato nel Modulo 5 "Dichiarazione requisiti capacità tecniche e professionali" vi chiediamo se il servizio analogo di raccolta differenziata domiciliare debba essere stato svolto per "conto di un Comune" oppure di "un Committente pubblico", come previsto, invece, a pag. 35 del Disciplinare di gara.
Cordiali saluti
29/01/2024 13:45
Risposta
Con riferimento a quanto riportato nel Modulo 5 "Dichiarazione requisiti capacità tecniche e professionali" vi chiediamo se il servizio analogo di raccolta differenziata domiciliare debba essere stato svolto per "conto di un Comune" oppure di "un Committente pubblico", come previsto, invece, a pag. 35 del Disciplinare di gara.
Risposta:
In riscontro alla quesito del 08/01/2024 14:49 è stato confermato quanto previsto all’art. 3.4.4. del Disciplinare di Gara ed è stato allegato il Modulo n° 5 corretto.
24/01/2024 09:00
Quesito #35
Spett.le Ente,
nel Modulo 4 "Dichiarazione requisiti capacità tecniche e professionali" a pag. 2 è previsto di avere in disponibilità le attrezzature minime per l'espletamento del servizio così come previste nel Capitolato Specialoi e Descrittivo e Prestazionale. Vi chiediamo di volerci cortesemente indidcare, all'interno del Capitolato, il punto nel quale è riportato l'elenco delle attrezzature minime necessarie per l'espletamento del servizio.

Cordiali saluti
29/01/2024 13:56
Risposta
Spett.le Ente,
nel Modulo 4 "Dichiarazione requisiti capacità tecniche e professionali" a pag. 2 è previsto di avere in disponibilità le attrezzature minime per l'espletamento del servizio così come previste nel Capitolato Speciale e Descrittivo e Prestazionale. Vi chiediamo di volerci cortesemente indidcare, all'interno del Capitolato, il punto nel quale è riportato l'elenco delle attrezzature minime necessarie per l'espletamento del servizio.

Risposta: Compilando il Modulo 7 il partecipante si impegna, in caso di aggiudicazione della procedura di gara, ad acquisire a titolo definitivo entro 6 (sei) mesi dalla data di stipula del contratto di appalto i mezzi e l’attrezzatura tecnica idonea per il regolare svolgimento delle prestazioni contrattuali, in conformità con quanto stabilito dall’art. 34.2 del Capitolato. In tal caso la dichiarazione di cui al punto 2 del Modulo 4 si intenderà non resa.
19/01/2024 16:38
Quesito #36
Buongiorno,
L’art. 38.11 del Capitolato Speciale d’Appalto prevede un servizio di raccolta presso isole ecologiche fisse ed isole ecologiche itineranti, secondo un calendario di posizionamento da concordare con l’Amministrazione Comunale.
L’elaborato “Piano dei servizi di igiene urbana” allegato al CSA, riportante il monte orario per ciascun servizio e la relativa quantificazione economica prevede esclusivamente l’esecuzione del servizio di raccolta presso le isole ecologiche fisse, comprendo il monte orario per l’esecuzione del servizio negli ordinari servizi di raccolta.
Si chiede pertanto conferma che il servizio di raccolta mediante il posizionamento di isole ecologiche itineranti, non essendo previsto in tale elaborato alcun impegno di personale e mezzi e di conseguenza alcune previsione di costo, non sia oggetto dell’appalto.
In caso contrario si chiede cortesemente l’indicazione del monte orario previsto per l’esecuzione di tale attività, non potendo essere ricompresa tra le ordinarie attività di raccolta, e della conseguente valorizzazione economica.
Cordiali saluti.
01/02/2024 08:59
Risposta
L’art. 38.11 del Capitolato Speciale d’Appalto prevede un servizio di raccolta presso isole ecologiche fisse ed isole ecologiche itineranti, secondo un calendario di posizionamento da concordare con l’Amministrazione Comunale. L’elaborato “Piano dei servizi di igiene urbana” allegato al CSA, riportante il monte orario per ciascun servizio e la relativa quantificazione economica prevede esclusivamente l’esecuzione del servizio di raccolta presso le isole ecologiche fisse, comprendo il monte orario per l’esecuzione del servizio negli ordinari servizi di raccolta. Si chiede pertanto conferma che il servizio di raccolta mediante il posizionamento di isole ecologiche itineranti, non essendo previsto in tale elaborato alcun impegno di personale e mezzi e di conseguenza alcune previsione di costo, non sia oggetto dell’appalto. In caso contrario si chiede cortesemente l’indicazione del monte orario previsto per l’esecuzione di tale attività, non potendo essere ricompresa tra le ordinarie attività di raccolta, e della conseguente valorizzazione economica.

Risposta:

come meglio precisato nell’art. 38.11 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, il servizio di raccolta presso le isole ecologiche informatizzate fisse e itineranti è compreso nel presente appalto. Come meglio dettagliato nell’art. 38.11 “l’I.A. dovrà inserire il servizio di raccolta presso le isole ecologiche informatizzate nei normali giri di raccolta delle diverse frazioni di rifiuto”. Il costo complessivo relativo alla gestione delle isole ecologiche informatizzate fisse e itineranti si deve ritenere ricompreso nel costo complessivo del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
22/01/2024 10:02
Quesito #37
L’allegato 10 “Tabella del personale attualmente impiegato nei servizi di igiene urbana“ alla colonna “N° annuo di ore di impiego nel servizio” indica orari annui molto superiori rispetto alla media nazionale (vedasi tabelle ministeriali o Asso-ambiente) per esempio sono indicate per il codice dipendente numero 1: 45 ore settimanali di lavoro senza considerare nell’arco dell’anno ferie o malattie; per il codice dipendente numero 2: 39 ore settimanali di lavoro senza ferie o malattie; per il codice dipendente numero 42: 48 ore settimanali di lavoro senza ferie o malattie. Si chiede se ci sono refusi nella tabella presentata o come vanno considerate le ore in eccedenza rispetto quelle previste da contratto nazionale citato nei documenti di gara.
01/02/2024 09:02
Risposta
L’allegato 10 “Tabella del personale attualmente impiegato nei servizi di igiene urbana“ alla colonna “N° annuo di ore di impiego nel servizio” indica orari annui molto superiori rispetto alla media nazionale (vedasi tabelle ministeriali o Asso-ambiente) per esempio sono indicate per il codice dipendente numero 1: 45 ore settimanali di lavoro senza considerare nell’arco dell’anno ferie o malattie; per il codice dipendente numero 2: 39 ore settimanali di lavoro senza ferie o malattie; per il codice dipendente numero 42: 48 ore settimanali di lavoro senza ferie o malattie. Si chiede se ci sono refusi nella tabella presentata o come vanno considerate le ore in eccedenza rispetto quelle previste da contratto nazionale citato nei documenti di gara.

Risposta:
si conferma l’Allegato 10 al Capitolato quale elenco aggiornato del personale attualmente impiegato a cui fare riferimento relativamente al livello e alla tipologia contrattuale. Relativamente alle ore.anno si dovrà fare riferimento a quanto indicato dalle tabelle del Contratto Collettivo Nazionale.
18/01/2024 14:45
Quesito #38
Con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti

1)Nel modello 2 dichiarazione multipla al punto 2 viene precisato:
di aver preso visione e piena conoscenza dei documenti di seguito elencati, relativi al servizio di raccolta rifiuti, raccolta differenziata, trasporto dei rifiuti, igiene urbana e servizi complementari del Comune di Frosinone, approvati dalla stazione appaltante con determinazione del …….… n. .. del …… registro generale n. .. del ….. , e di accettare incondizionatamente e senza riserve tutte le condizioni e le prescrizioni stabilite dalla stazione appaltante nei predetti documenti, anche con riferimento alle specifiche modalità tecniche e operative di esecuzione e di gestione dei servizi oggetto dell’appalto, agli oneri di fornitura e alle obbligazioni poste a carico dell’operatore economico aggiudicatario:
Si richiede come compilare il campo con determinazione del …….… n. .. del …… registro generale n. .. del …..”

2) Nel modello 2 dichiarazione multipla al punto 20 viene richiesto:
Totale lavoratori per esecuzione dell’affidamento n. _______________di cui dipendenti dell’azienda n. _______
Incidenza Manodopera sull’importo dell’affidamento (come da offerta proposta)________%

Atteso che il totale dei lavoratori è espressamente indicato nella vostra tabella 10 e pertanto si farà espressamente riferimento ogni variazione e/o integrazione intesa come miglioria e l’indicazione dell’incidenza della manodopera come da offerta proposta sono dati sensibili riconducibili alle offerte tecniche ed economiche presentata non attinenti nella prima fase dello spoglio della busta amministrativa.
Si richiede se trattasi di refuso.

3)Nel vostro modello 4 dichiarazione requisiti tecnica al punto 2 si chiede:
avere in disponibilità le attrezzature minime per l’espletamento del servizio, così come risultante dall’elenco dettagliato allegato, redatto in conformità del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
Tale punto va in netto contrasto con quanto è da dichiarare nel Vostro modello 7 dichiarazione mezzi e attrezzature opportunamente predisposto che prevede anche la disponibilità ad impegnarsi, in caso di aggiudicazione della procedura di gara, ad acquisire a titolo definitivo entro 6 (sei) mesi dalla data di stipula del contratto di appalto dell’offerta i mezzi e l’attrezzatura tecnica idonea per il regolare svolgimento delle prestazioni contrattuali in conformità alle prescrizioni indicate al dall’art. 34.2 del Capitolato;
Si richiede se trattasi di refuso.

4)Nelle istruzioni per la compilazione del DUE alla pagina 22 è data facoltà all’amministratore dichiarare in nome e per conto di tutti i soggetti l’assenza delle clausole di esclusione di cui al dlgs.36
In questa fattispecie si richiede se il modello 2 b reso dai singoli soggetti possa ritenersi assolto per evitare ulteriori duplicazioni.

5)Con riferimento al chiarimento del quesito #17 e a quanto riportato all'art 2.2 in tabella 2
Importo a corpo SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E IGIENE URBANA
importo soggetto a ribasso per 4 anni : 13.110.111,88 che è al netto dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza.

Si chiede conferma che nel campo da compilare nel modello ( il ribasso percentuale offerto è da applicarsi sull’importo complessivo a base d’asta al netto degli oneri quantificati all’esito della valutazione dei rischi interferenziali ed è quindi pari a € [•] (euro [•]/[•]) IVA esclusa.) vada inserito tale importo e pertanto va corretto il modello.
In caso contrario di specificare l’esatto importo da scrivere per la compilazione

Cordiali saluti
02/02/2024 10:19
Risposta
Nel modello 2 dichiarazione multipla al punto 2 viene precisato:
di aver preso visione e piena conoscenza dei documenti di seguito elencati, relativi al servizio di raccolta rifiuti, raccolta differenziata, trasporto dei rifiuti, igiene urbana e servizi complementari del Comune di Frosinone, approvati dalla stazione appaltante con determinazione del……. , e di accettare incondizionatamente e senza riserve tutte le condizioni e le prescrizioni stabilite dalla stazione appaltante nei predetti documenti, anche con riferimento alle specifiche modalità tecniche e operative di esecuzione e di gestione dei servizi oggetto dell’appalto, agli oneri di fornitura e alle obbligazioni poste a carico dell’operatore economico aggiudicatario:
Si richiede come compilare il campo con determinazione del …….… n. .. del …… registro generale n. .. del …..”.

Risposta:
Il progetto è stato approvato con Determinazione dirigenziale N. 3222 del 15/10/2023 e Determinazione dirigenziale N.3604 del 16/11/2023.

2. Nel modello 2 dichiarazione multipla al punto 20 viene richiesto:
Totale lavoratori per esecuzione dell’affidamento n. _______________di cui dipendenti dell’azienda n. _______
Incidenza Manodopera sull’importo dell’affidamento (come da offerta proposta)________%
Atteso che il totale dei lavoratori è espressamente indicato nella vostra tabella 10 e pertanto si farà espressamente riferimento ogni variazione e/o integrazione intesa come miglioria e l’indicazione dell’incidenza della manodopera come da offerta proposta sono dati sensibili riconducibili alle offerte tecniche ed economiche presentata non attinenti nella prima fase dello spoglio della busta amministrativa. Si richiede se trattasi di refuso.

Risposta: vedasi nuovo Moduli 2 e 2/a con una rettifica sul punto.

3. Nel vostro modello 4 dichiarazione requisiti tecnica al punto 2 si chiede:
avere in disponibilità le attrezzature minime per l’espletamento del servizio, così come risultante dall’elenco dettagliato allegato, redatto in conformità del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
Tale punto va in netto contrasto con quanto è da dichiarare nel Vostro modello 7 dichiarazione mezzi e attrezzature opportunamente predisposto che prevede anche la disponibilità ad impegnarsi, in caso di aggiudicazione della procedura di gara, ad acquisire a titolo definitivo entro 6 (sei) mesi dalla data di stipula del contratto di appalto dell’offerta i mezzi e l’attrezzatura tecnica idonea per il regolare svolgimento delle prestazioni contrattuali in conformità alle prescrizioni indicate al dall’art. 34.2 del Capitolato; Si richiede se trattasi di refuso.

Risposta:
Compilando il Modulo 7 il partecipante si impegna, in caso di aggiudicazione della procedura di gara, ad acquisire a titolo definitivo entro 6 (sei) mesi dalla data di stipula del contratto di appalto i mezzi e l’attrezzatura tecnica idonea per il regolare svolgimento delle prestazioni contrattuali, in conformità con quanto stabilito dall’art. 34.2 del Capitolato. In tal caso la dichiarazione di cui al punto 2 del Modulo 4 si intenderà non resa.

4. Nelle istruzioni per la compilazione del DUE alla pagina 22 è data facoltà all’amministratore dichiarare in nome e per conto di tutti i soggetti l’assenza delle clausole di esclusione di cui al dlgs.36
In questa fattispecie si richiede se il modello 2 b reso dai singoli soggetti possa ritenersi assolto per evitare ulteriori duplicazioni.

Risposta: con la dichiarazione di assunzione di responsabilità civile e penale sottoscritta dal dichiarante e con la condizione che il DGUE contenga tutte le informazioni del modello 2, si può precedere con la presentazione del solo DGUE.

5. Con riferimento al chiarimento del quesito #17 e a quanto riportato all'art 2.2 in tabella 2
Importo a corpo SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E IGIENE URBANA importo soggetto a ribasso per 4 anni: 13.110.111,88 che è al netto dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza. Si chiede conferma che nel campo da compilare nel modello (il ribasso percentuale offerto è da applicarsi sull’importo complessivo a base d’asta al netto degli oneri quantificati all’esito della valutazione dei rischi interferenziali ed è quindi pari a € [•] (euro [•]/[•]) IVA esclusa.) vada inserito tale importo e pertanto va corretto il modello. In caso contrario di specificare l’esatto importo da scrivere per la compilazione.

Risposta:
Si conferma che l’importo da inserire è Euro 13.110.111,88.

24/01/2024 08:53
Quesito #39
Spett.le Ente,
vi chiediamo se inserire nella Busta Amministrativa anche il Modulo 2/B "Dichiarazione ex art. 94 e ss. D.Lgs 36/2023 altri soggetti" anche se non previsto nel Disciplinare di gara.
Cordiali saluti
02/02/2024 10:23
Risposta
Spett.le Ente,
vi chiediamo se inserire nella Busta Amministrativa anche il Modulo 2/B "Dichiarazione ex art. 94 e ss. D.Lgs 36/2023 altri soggetti" anche se non previsto nel Disciplinare di gara.

RISPOSTA:
Si conferma l’inserimento nella Busta Amministrativa anche del Modulo 2/B "Dichiarazione ex art. 94 e ss. D.Lgs 36/2023 altri soggetti" anche se non previsto nel Disciplinare di gara
24/01/2024 08:56
Quesito #40
Spett.le Ente,
con riferimento al Modulo 3 "Dichiarazione di requisiti di idoneità professionale e capacità economico - finanziaria" vi chiediamo se debba essere inserito nella busta amministrativa in quanto non previsto dal Disciplinare di gara.
02/02/2024 10:27
Risposta
Spett.le Ente,
con riferimento al Modulo 3 "Dichiarazione di requisiti di idoneità professionale e capacità economico - finanziaria" vi chiediamo se debba essere inserito nella busta amministrativa in quanto non previsto dal Disciplinare di gara.
RISPOSTA
Si conferma l’inserimento del al Modulo 3 "Dichiarazione di requisiti di idoneità professionale e capacità economico - finanziaria" anche se non previsto dal Disciplinare di gara.
24/01/2024 09:05
Quesito #41
Spett.le Ente,
con riferimento al Modulo 2 "Dichiarazione ex art. 5.3.2. del Disciplinare di gara" siamo a segnalarvi che il titolo riporta un articolo non previsto nel Disciplinare di gara. Pertanto, vi chiediamo se il citato Modulo dovrà essere trasmesso nella documentazione di gara e se andrà inserito nella Busta amministrativa.

Cordiali saluti
02/02/2024 10:36
Risposta

Spett.le Ente,
con riferimento al Modulo 2 "Dichiarazione ex art. 5.3.2. del Disciplinare di gara" siamo a segnalarvi che il titolo riporta un articolo non previsto nel Disciplinare di gara. Pertanto, vi chiediamo se il citato Modulo dovrà essere trasmesso nella documentazione di gara e se andrà inserito nella Busta amministrativa.

Cordiali saluti


RISPOSTA Si conferma l’inserimento del Modulo 2 ( rettificato e messo a disposizione tra gli allegati) nella Busta amministrativa anche se non previso nel disciplinare di gara
24/01/2024 09:14
Quesito #42
Spett.le Ente,
con riferimento al Modulo 12 "Dichiarazione flussi finanziari" vi chiediamo se debba essere trasmesso all'interno della Busta amministrativa anche se non è previsto dal Disciplinare di gara.
Cordiali saluti
02/02/2024 10:41
Risposta
Spett.le Ente,
con riferimento al Modulo 12 "Dichiarazione flussi finanziari" vi chiediamo se debba essere trasmesso all'interno della Busta amministrativa anche se non è previsto dal Disciplinare di gara.
Cordiali saluti
Risposta
Si conferma l’inserimento nella Busta amministrativa del Modulo 12 "Dichiarazione flussi finanziari" anche se non è previsto dal Disciplinare di gara.
17/01/2024 16:23
Quesito #43
Facendo riferimento alla procedura di cui in oggetto, la nostra Società, interessata alla partecipazione alla gara da Voi bandita, con la presente chiede:

In riferimento al Modello 1 – Domanda di partecipazione si segnala che lo stesso fa riferimento al vecchio codice 50/2016 oramai superato dal codice 36/2023 pertanto si chiede gentilmente di ripubblicare tale modulo aggiornato.
In riferimento al Modello 2 sottopunto 2):
“di aver preso visione e piena conoscenza dei documenti di seguito elencati, relativi al servizio di raccolta rifiuti, raccolta differenziata, trasporto dei rifiuti, igiene urbana e servizi complementari del Comune di Frosinone, approvati dalla stazione appaltante con determinazione del …….… n. .. del …… registro generale n. .. del ….. , e di accettare incondizionatamente e senza riserve tutte le condizioni e le prescrizioni stabilite dalla stazione appaltante nei predetti documenti, anche con riferimento alle specifiche modalità tecniche e operative di esecuzione e di gestione dei servizi oggetto dell’appalto, agli oneri di fornitura e alle obbligazioni poste a carico dell’operatore economico aggiudicatario:”

Si chiede gentilmente di mettere a disposizione degli operatori economici i dati necessari per una corretta compilazione;

In riferimento al Modello 2 sottopunto 14):
“che non sussiste a proprio carico alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi di cui agli artt. 94 e ss. del D.Lgs. 36/2023 e di cui al paragrafo 5.3.2. del disciplinare di gara;”
Si chiede gentilmente di specificare a quale pragrafo si fa riferimento in quanto il paragrafo 5.3.2 non è presente nel disciplinare di gara;

In riferimento al Modello 2 sottopunto 20):
“al fine di consentire alla stazione appaltante la richiesta d’ufficio del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) fornisce le seguenti ulteriori informazioni relative all’operatore economico concorrente:
C.C.N.L. applicato: ___________________________
Dimensione Aziendale - numero del personale dipendente: ______________
Totale lavoratori per esecuzione dell’affidamento n. _______________di cui dipendenti dell’azienda n. _______
Incidenza Manodopera sull’importo dell’affidamento (come da offerta proposta)_______%”

Si chiede conferma che i campi contenenti l’indicazione del numero dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto e l’incidenza della manodopera non debbano essere compilati in quanto riconducibili ad un’anticipazione dell’offerta tecnica/economica e un’eventuale miglioria afferente all’offerta tecnica ed economica.

In riferimento al Modello 2 ed in particolare alla Nota Informativa ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 30/6/2003, n.196 si chiede gentilmente di mettere a disposizione degli operatori economici i dati richiesti ai punti 5 e 6 al fine di una corretta compilazione;
Si chiede conferma che nel caso in cui i soggetti di cui al comma 3 dell’Art. 94 rendano personalmente le dichiarazioni di cui all’Art 94 comma 1, 2 e Art. 98 comma 3 lettera f) debbano rendere il modello 2b;
Si chiede conferma che il Modello 2a debba essere compilato solo qualora si partecipi alla gara in forma associata, e che pertanto il modello 2 debba essere reso dai concorrenti che partecipano singolarmente in quanto all’interno dei due modelli sono riportate le medesime dichiarazioni;
In riferimento al Modulo 4 – Dichiarazione requisiti capacità tecnica sottopunto 2:
“avere in disponibilità le attrezzature minime per l’espletamento del servizio, così come risultante dall’elenco dettagliato allegato, redatto in conformità del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale”

Si chiede conferma che tale punto non debba essere dichiarato e che non debba essere presentato alcun elenco, in quanto il requisito di cui al punto 3.4.3 lettera b) è dichiarato mediante il Modulo 7 – Dichiarazione di diponibilità di mezzi ed attrezzature, qualora debba essere dichiarato si chiede gentilmente di pubblicare l’elenco delle attrezzature minime da dover possedere;

In riferimento al punto 3.8 “Altra documentazione e altri adempimenti di natura amministrativa”, sottopunto altre dichiarazioni richieste dal Comune di Frosinone
“Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e DUVRI approvati con il “Piano dei Servizi di Igiene Urbana”, il Patto di integrità/Protocollo di legalità del Comune di Frosinone, sottoscritti con espressa dichiarazione di “incondizionata accettazione” dal legale rappresentante del soggetto concorrente”

Si chiede conferma che i sopracitati documenti possano essere sottoscritti solamente con firma digitale in segno di incondizionata accettazione.

In riferimento alla documentazione di gara si chiede conferma che il modulo allegato al documento “DUVRI” debba essere compilato ed allegato alla documentazione amministrativa;
in attesa di un gentile e celere riscontro si porgono distinti saluti.
02/02/2024 11:10
Risposta
Facendo riferimento alla procedura di cui in oggetto, la nostra Società, interessata alla partecipazione alla gara da Voi bandita, con la presente chiede:
In riferimento al Modello 1 – Domanda di partecipazione si segnala che lo stesso fa riferimento al vecchio codice 50/2016 oramai superato dal codice 36/2023 pertanto si chiede gentilmente di ripubblicare tale modulo aggiornato.
RISPOSTA:
Il Modello 1 è stato aggiornato e reso disponibile tra gli allegati di gara

In riferimento al Modello 2 sottopunto 2): “di aver preso visione e piena conoscenza dei documenti di seguito elencati, relativi al servizio di raccolta rifiuti, raccolta differenziata, trasporto dei rifiuti, igiene urbana e servizi complementari del Comune di Frosinone, approvati dalla stazione appaltante con determinazione del …….… n. .. del …… registro generale n. .. del ….. , e di accettare incondizionatamente e senza riserve tutte le condizioni e le prescrizioni stabilite dalla stazione appaltante nei predetti documenti, anche con riferimento alle specifiche modalità tecniche e operative di esecuzione e di gestione dei servizi oggetto dell’appalto, agli oneri di fornitura e alle obbligazioni poste a carico dell’operatore economico aggiudicatario”:
Si chiede gentilmente di mettere a disposizione degli operatori economici i dati necessari per una corretta compilazione
RISPOSTA:
Il progetto è stato approvato con Determinazione dirigenziale N. 3222 del 15/10/2023 e Determinazione dirigenziale N.3604 del 16/11/2023

In riferimento al Modello 2 sottopunto 14): “che non sussiste a proprio carico alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi di cui agli artt. 94 e ss. del D.Lgs. 36/2023 e di cui al paragrafo 5.3.2. del disciplinare di gara”. Si chiede gentilmente di specificare a quale paragrafo si fa riferimento in quanto il paragrafo 5.3.2 non è presente nel disciplinare di gara.
RIPOSTA:
IL RIFERIMENTO AL “PARAGRAFO 5.3.2” COSTITUISCE UN MERO REFUSO: IL RIFERIMENTO ALLA DICITURA “ DA NON CONSIDERARE IL RIFERIMENTO “e di cui al paragrafo 5.3.2. del disciplinare di gara”.


In riferimento al Modello 2 sottopunto 20): “al fine di consentire alla stazione appaltante la richiesta d’ufficio del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) fornisce le seguenti ulteriori informazioni relative all’operatore economico concorrente: C.C.N.L. applicato: ___________________________ Dimensione Aziendale - numero del personale dipendente: ______________ Totale lavoratori per esecuzione dell’affidamento n. _______________di cui dipendenti dell’azienda n. _______ Incidenza Manodopera sull’importo dell’affidamento (come da offerta proposta)_______%”

Si chiede conferma che i campi contenenti l’indicazione del numero dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto e l’incidenza della manodopera non debbano essere compilati in quanto riconducibili ad un’anticipazione dell’offerta tecnica/economica e un’eventuale miglioria afferente all’offerta tecnica ed economica.
Risposta: In riscontro al quesito sono stati RIPUBBLICATI i Moduli 2 e 2/a con una rettifica sul punto.


In riferimento al Modello 2 ed in particolare alla Nota Informativa ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 30/6/2003, n.196 si chiede gentilmente di mettere a disposizione degli operatori economici i dati richiesti ai punti 5 e 6 al fine di una corretta compilazione.
RISPOSTA:
Si conferma: quanto indicato nel disciplinare di gara a pag 81 dove risulta titolare del trattamento, nonché responsabile, l’Ing. Ivan Di Legge; quanto indicato a pag 18 del Mod. A1 dove risulta che : “La Provincia di Frosinone assume la qualifica di “Titolare del trattamento dei dati personali” quando tali dati entrano nella sua disponibilità e sotto il suo diretto controllo. In riferimento al Modello 2 si conferma quanto riportato nel disciplinare di gara e nel Mod. A1


Si chiede conferma che nel caso in cui i soggetti di cui al comma 3 dell’Art. 94 rendano personalmente le dichiarazioni di cui all’Art 94 comma 1, 2 e Art. 98 comma 3 lettera f) debbano rendere il modello 2b.
Risposta:
Si conferma che nel caso in cui i soggetti di cui al comma 3 dell’Art. 94 rendano personalmente le dichiarazioni di cui all’Art 94 comma 1, 2 e Art. 98 comma 3 lettera f) dovranno compilare il modello 2b.



Si chiede conferma che il Modello 2a debba essere compilato solo qualora si partecipi alla gara in forma associata, e che pertanto il modello 2 debba essere reso dai concorrenti che partecipano singolarmente in quanto all’interno dei due modelli sono riportate le medesime dichiarazioni;


RISPOSTA:
Il Modulo 2, come ivi indicato, deve essere compilato sia in caso di partecipazione singola che in forma associata. Il Modulo 2a viene fornito ai partecipanti per il caso in cui le dichiarazioni ivi riportate debbano essere rilasciate da soggetti ulteriori rispetto al soggetto che ha compilato il Modulo 2.

In riferimento al Modulo 4 – Dichiarazione requisiti capacità tecnica sottopunto 2:
“avere in disponibilità le attrezzature minime per l’espletamento del servizio, così come risultante dall’elenco dettagliato allegato, redatto in conformità del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale”

Si chiede conferma che tale punto non debba essere dichiarato e che non debba essere presentato alcun elenco, in quanto il requisito di cui al punto 3.4.3 lettera b) è dichiarato mediante il Modulo 7 – Dichiarazione di diponibilità di mezzi ed attrezzature, qualora debba essere dichiarato si chiede gentilmente di pubblicare l’elenco delle attrezzature minime da dover possedere.


RISPOSTA:
Come specificato in riscontro al quesito 18/01/2024 14:45, compilando il Modulo 7 il partecipante si impegna, in caso di aggiudicazione della procedura di gara, ad acquisire a titolo definitivo entro 6 (sei) mesi dalla data di stipula del contratto di appalto i mezzi e l’attrezzatura tecnica idonea per il regolare svolgimento delle prestazioni contrattuali, in conformità con quanto stabilito dall’art. 34.2 del Capitolato. In tal caso la dichiarazione di cui al punto 2 del Modulo 4 si intenderà non resa.

In riferimento al punto 3.8 “Altra documentazione e altri adempimenti di natura amministrativa”, sottopunto altre dichiarazioni richieste dal Comune di Frosinone “Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e DUVRI approvati con il “Piano dei Servizi di Igiene Urbana”, il Patto di integrità/Protocollo di legalità del Comune di Frosinone, sottoscritti con espressa dichiarazione di “incondizionata accettazione” dal legale rappresentante del soggetto concorrente”.
Si chiede conferma che i sopracitati documenti possano essere sottoscritti solamente con firma digitale in segno di incondizionata accettazione.


Risposta:
Si specifica che ai sensi dell’art. 1.2.3. del Disciplinare di gara, “a) Fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere sottoscritti con firma digitale; nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l’apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l’estensione «.pdf» al file generato dopo l’apposizione della firma digitale; b) nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette “firme matryoshka”). c) Si applicano le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale)”.

In riferimento alla documentazione di gara si chiede conferma che il modulo allegato al documento “DUVRI” debba essere compilato ed allegato alla documentazione amministrativa.
Risposta:
Si conferma che il modulo allegato al documento “DUVRI” deve essere compilato ed allegato alla documentazione amministrativa.

24/01/2024 09:43
Quesito #44
Con la presente si rende noto che L'ALL. 9 modello offerta SC differisce dall'ALL. 9 Modello offerta ATI in quanto il modello ALL. 9 offerta ATI è carente del punto C:

C. Per i servizi complementari opzionali, descritti in dettaglio all’art. 3 del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale, i prezzi offerti cui verrà applicato il ribasso di cui sopra sono i seguenti:

1. Rimozione di rifiuti rinvenuti in siti interessati da abbandoni occasionali;
€ ………………………. per mc di materiale rimosso laddove l’intervento di rimozione abbia ad oggetto un quantitativo totale di rifiuti da 4 mc fino a 6 mc;
€ ……………………………. per mc di materiale rimosso laddove l’intervento di rimozione abbia ad oggetto un quantitativo di rifiuti totale superiore a 6 mc

2. Servizio di supporto alla definizione e bollettazione della TARI Puntuale con gestione delle banche dati, emissione bolletta, affrancatura, spedizione, registrazione e rendicontazione dei flussi di incasso quantificato in costo per singola utenza servita.

€ …………………………. per singola utenza servita

3. Servizio di raccolta della frazione verde-sfalci con modalità domiciliare a pagamento su richiesta delle singole utenze con frequenza minima quindicinale da organizzare durante tutto l’arco dell’anno, da effettuare tramite contenitori carrellati di volumetria non inferiore a 240 litri forniti dall’I.A..

SI CHIEDE PERTANTO DI VOLER PUBBLICARE IL MODELLO CORRETTO
02/02/2024 13:53
Risposta
Con la presente si rende noto che L'ALL. 9 modello offerta SC differisce dall'ALL. 9 Modello offerta ATI in quanto il modello ALL. 9 offerta ATI è carente del punto C:

C. Per i servizi complementari opzionali, descritti in dettaglio all’art. 3 del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale, i prezzi offerti cui verrà applicato il ribasso di cui sopra sono i seguenti:

1. Rimozione di rifiuti rinvenuti in siti interessati da abbandoni occasionali;
€ ………………………. per mc di materiale rimosso laddove l’intervento di rimozione abbia ad oggetto un quantitativo totale di rifiuti da 4 mc fino a 6 mc;
€ ……………………………. per mc di materiale rimosso laddove l’intervento di rimozione abbia ad oggetto un quantitativo di rifiuti totale superiore a 6 mc

2. Servizio di supporto alla definizione e bollettazione della TARI Puntuale con gestione delle banche dati, emissione bolletta, affrancatura, spedizione, registrazione e rendicontazione dei flussi di incasso quantificato in costo per singola utenza servita.

€ …………………………. per singola utenza servita

3. Servizio di raccolta della frazione verde-sfalci con modalità domiciliare a pagamento su richiesta delle singole utenze con frequenza minima quindicinale da organizzare durante tutto l’arco dell’anno, da effettuare tramite contenitori carrellati di volumetria non inferiore a 240 litri forniti dall’I.A..

SI CHIEDE PERTANTO DI VOLER PUBBLICARE IL MODELLO CORRETTO

Risposta
I modelli : modulo.9..modello.offerta.sc e - modulo.9^.modello.offerta.ati sono stati rettificati e resi disponibili come da avviso del 02/02/2024
22/01/2024 10:02
Quesito #45
L’allegato 10 “Tabella del personale attualmente impiegato nei servizi di igiene urbana“ alla colonna “N° annuo di ore di impiego nel servizio” indica orari annui molto superiori rispetto alla media nazionale (vedasi tabelle ministeriali o Asso-ambiente) per esempio sono indicate per il codice dipendente numero 1: 45 ore settimanali di lavoro senza considerare nell’arco dell’anno ferie o malattie; per il codice dipendente numero 2: 39 ore settimanali di lavoro senza ferie o malattie; per il codice dipendente numero 42: 48 ore settimanali di lavoro senza ferie o malattie. Si chiede se ci sono refusi nella tabella presentata o come vanno considerate le ore in eccedenza rispetto quelle previste da contratto nazionale citato nei documenti di gara.
03/02/2024 18:07
Risposta
la risposta al quesito è stata già fornita a precedente identico quesito posto in data 22/01/2024 alle ore 10:02 per cui è stat fornita risposta .
22/01/2024 10:27
Quesito #46
1) A seguito del chiarimento fornito da codesta S.A. in data 16/01 u.s. relativo al quesito n. 22, ovvero chiarito che il Piano dei Servizi di Igiene Urbana presenta dei refusi redazionali relativi alle ore del personale e dei mezzi previsti per i servizi richiesti e dimensionati nel documento di gara Allegato 1 – Piano dei servizi di igiene urbana (pagg. da 140 a 168 del Piano), si rendono necessari i quesiti di seguito riportati.
Al fine di rendere possibile ai concorrenti un’offerta edotta e consapevole, nonché basata su una documentazione di gara certa e univoca, si chiede di pubblicare lo stralcio delle pagine 164 e 165 del Piano riportanti per ogni singolo servizio gli impieghi e le quantificazioni economiche corretti dai refusi richiamati nel chiarimento di cui in premessa.
Il Capitolato al punto 38.11 disciplina il servizio di raccolta presso le isole ecologiche informatizzate. Si evidenzia che nel Piano il servizio in argomento non appare dimensionato e quantificato ai fini della determinazione dell’importo economico posto a base di gara. Si chiede di chiarire entrambi gli aspetti rilevati.
Il Capitolato, al punto 39, disciplina il servizio di gestione del centro comunale di raccolta. Nel dimensionamento del servizio in argomento riportato nel Piano a pag. 154 risulta mancante la quantificazione sia oraria che economica del mezzo scarrabile necessario per la movimentazione e il trasporto dei containers presenti al suo interno. Si chiede di chiarire entrambi gli aspetti rilevati.
Il Capitolato al punto 40.6 disciplina il servizio di diserbo, scerbatura e pirodiserbo. Per tale servizio prevede che “Per l’espletamento del servizio sono previste per tutto l’anno n° 3 squadre di 2 operatore con mezzo e attrezzatura idonea per la corretta esecuzione dei servizi”. Si osserva che il servizio in argomento, così come definito e dimensionato nella tabella a pag. 164 del Piano, prevede (anche dal punto di vista illustrativo) l’impiego di un solo operatore anziché i due indicati nel Capitolato. Si chiede se quanto riportato nel Capitolato debba considerarsi un refuso redazionale.
2) Facendo riferimento alla prima pagina del disciplinare di gara, si evince che gli importi annui posti a base di gara – comprensivi degli oneri della sicurezza – risultano essere di €/anno 6.549.466,48 e €/anno 5.330.814,27, rispettivamente per i 4 anni d’appalto e per gli eventuali 24 mesi di estensione. La differenza risulta essere pari a €/anno 1.218.652,21. Si chiede di chiarire e/o confermare quanto segue:
che tale differenza sia imputabile esclusivamente al fatto che dal quinto anno non verranno più riconosciuti al gestore gli importi derivanti dagli ammortamenti dai mezzi e dalle attrezzature che rimarranno di proprietà dell’AC in quanto completamente ammortizzati al termine del quarto anno. Diversamente si chiede di chiarire quali altre variabili contribuiscono a determinare la richiamata differenza;
che ai sensi di quanto previsto dal Piano dei Servizi di Igiene Urbana nella tabella a pag. 165, il costo annuo per l’ammortamento delle attrezzature previste a base di gara è pari a €/anno € 308.081,39 (ovvero €/anno 359.346,13 considerando il 16,64% a titolo di utile e spese generali);
che ai sensi di quanto previsto dal Piano dei Servizi di Igiene Urbana nella tabella a pag. 166, il costo annuo complessivo per i mezzi previsti a base di gara è pari a €/anno € 1.790.366,05 (€/anno 2.088.282,96 considerando il 16,64% di utile e spese generali);
che, ai sensi di quanto previsto dal Piano dei Servizi di Igiene Urbana nella seconda colonna dell’ultima tabella di pag. 168, a partire dal 5° anno il costo annuo per la “gestione/esercizio” dei mezzi previsti a base di gara è di €/anno € 1.053.649,58 (€/anno 1.228.976,87 considerando il 16,64% di utile e spese generali) e che, di conseguenza, il costo annuo per l’ammortamento dei mezzi posto a base di gara è pari -per differenza con il costo annuo complessivo richiamato nel precedente punto c)- a €/anno 736.716,47 (€/anno 859.306,09 considerando il 16,64% di utile e spese generali).
Distinti saluti
06/02/2024 15:13
Risposta
1) A seguito del chiarimento fornito da codesta S.A. in data 16/01 u.s. relativo al quesito n. 22, ovvero chiarito che il Piano dei Servizi di Igiene Urbana presenta dei refusi redazionali relativi alle ore del personale e dei mezzi previsti per i servizi richiesti e dimensionati nel documento di gara Allegato 1 – Piano dei servizi di igiene urbana (pagg. da 140 a 168 del Piano), si rendono necessari i quesiti di seguito riportati.
Al fine di rendere possibile ai concorrenti un’offerta edotta e consapevole, nonché basata su una documentazione di gara certa e univoca, si chiede di pubblicare lo stralcio delle pagine 164 e 165 del Piano riportanti per ogni singolo servizio gli impieghi e le quantificazioni economiche corretti dai refusi richiamati nel chiarimento di cui in premessa.
Risposta:
In riferimento al quesito posto si ribadisce quanto riportato nella risposta al quesito del 11/01/2024 15:17 che di seguito per ogni utilità si riporta .
L’Allegato 1 al CSA “Piano di gestione dei servizi di igiene urbana del Comune di Frosinone” presenta un refuso redazionale nella tabella di sintesi di pag. 164 in merito alla distribuzione del monte ore annuale stimato sui singoli inquadramenti degli operatori. Il refuso redazionale attiene esclusivamente alla quota annuale di ore stimate per i singoli livelli degli operatori, rimane invariata la quantificazione economica per singolo inquadramento. La tabella di sintesi a pag. 165 “Dimensionamento totale del personale addetto ai servizi di Igiene Urbana”, riprende il medesimo refuso relativo alla distribuzione del monte ore annuale stimato dei singoli inquadramenti; anche in questo caso rimane invariata la quantificazione economica per singolo inquadramento.
Si precisa che, come meglio specificato nell’art. 9 del Capitolato Speciale d’Appalto, “i costi della manodopera, complessivamente stimati in 3.501.563,59 € sono stati determinati sulla base dei valori, al momento della redazione del Piano, del contratto FiseAssoambiente in accordo con il rinnovo del CCNL dei servizi ambientali a regime per gli anni 2022-2024, ovvero con gli incrementi delle retribuzioni definite per il triennio. La produttività per l’esecuzione dei singoli servizi è stata determinata sulla base di dati di letteratura. I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso”.
Per semplicità di lettura ed analisi, si riportano di seguito, i valori da prendere a riferimento, relativi al monte ore annuo totale per singolo livello, degli operatori stimati per l’esecuzione dei servizi di igiene urbana, incluse anche le ore per la gestione del Centro Comunale di Raccolta.
Ore annuali totali Operatore II Livello: 39.642
Ore annuali totali Operatore III Livello: 36.532
Ore annuali totali Operatore III Livello: 8.297
Ore annuali totali Operatore IV Livello: 25.743
Si rammenta infine che, come riportato al cap. n. 9 del CSA “Il concorrente ha l’obbligo di verificare autonomamente le dimensioni e le caratteristiche del territorio interessato dal servizio oggetto dell’Appalto. La formulazione dell’offerta deve intervenire all’esito di tale autonoma verifica e sulla base delle relative risultanze, nonché all’esito di autonomi sopralluoghi, calcoli estimativi e valutazioni economiche che il concorrente ha l’obbligo di eseguire ai fini della verifica della remuneratività dei prezzi posti a base di gara, non potendo in alcun modo i dati tecnici contenuti negli atti di gara essere considerati esaustivi o autosufficienti ai fini della formulazione dell’offerta e/o della valutazione della remuneratività dei prezzi posti a base di gara”


Il Capitolato al punto 38.11 disciplina il servizio di raccolta presso le isole ecologiche informatizzate. Si evidenzia che nel Piano il servizio in argomento non appare dimensionato e quantificato ai fini della determinazione dell’importo economico posto a base di gara. Si chiede di chiarire entrambi gli aspetti rilevati.
Risposta
In riferimento al quesito posto si ribadisce quanto riportato nella risposta al quesito del 19/01/2024 16:38 che di seguito per ogni utilità si riporta.
Come meglio precisato nell’art. 38.11 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, il servizio di raccolta presso le isole ecologiche informatizzate fisse e itineranti è compreso nel presente appalto. Come meglio dettagliato nell’art. 38.11 “l’I.A. dovrà inserire il servizio di raccolta presso le isole ecologiche informatizzate nei normali giri di raccolta delle diverse frazioni di rifiuto”. Il costo complessivo relativo alla gestione delle isole ecologiche informatizzate fisse e itineranti si deve ritenere ricompreso nel costo complessivo del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.


Il Capitolato, al punto 39, disciplina il servizio di gestione del centro comunale di raccolta. Nel dimensionamento del servizio in argomento riportato nel Piano a pag. 154 risulta mancante la quantificazione sia oraria che economica del mezzo scarrabile necessario per la movimentazione e il trasporto dei containers presenti al suo interno. Si chiede di chiarire entrambi gli aspetti rilevati.
Risposta:
Relativamente al quesito posto si precisa che gli orari relativi al servizio necessario per la movimentazione e il trasporto dei containers da/per il Centro Comunale di Raccolta sono ricompresi nel monte ore relative al IV livello di cui alla risposta di cui al punto 1) del presente

Il Capitolato al punto 40.6 disciplina il servizio di diserbo, scerbatura e pirodiserbo. Per tale servizio prevede che “Per l’espletamento del servizio sono previste per tutto l’anno n° 3 squadre di 2 operatore con mezzo e attrezzatura idonea per la corretta esecuzione dei servizi”. Si osserva che il servizio in argomento, così come definito e dimensionato nella tabella a pag. 164 del Piano, prevede (anche dal punto di vista illustrativo) l’impiego di un solo operatore anziché i due indicati nel Capitolato. Si chiede se quanto riportato nel Capitolato debba considerarsi un refuso redazionale.
Risposta:
Relativamente al quesito posto si conferma che il servizio previsto all’art. 40.6 “Diserbo, scerbatura e pirodiserbo” dovrà essere eseguito con l’impiego di 1 (uno) solo operatore, come dimensionato nella tabella di pag. 164 dell’Allegato 1 “Piano di gestione dei servizi di igiene urbana”.

2) Facendo riferimento alla prima pagina del disciplinare di gara, si evince che gli importi annui posti a base di gara – comprensivi degli oneri della sicurezza – risultano essere di €/anno 6.549.466,48 e €/anno 5.330.814,27, rispettivamente per i 4 anni d’appalto e per gli eventuali 24 mesi di estensione. La differenza risulta essere pari a €/anno 1.218.652,21. Si chiede di chiarire e/o confermare quanto segue:
che tale differenza sia imputabile esclusivamente al fatto che dal quinto anno non verranno più riconosciuti al gestore gli importi derivanti dagli ammortamenti dai mezzi e dalle attrezzature che rimarranno di proprietà dell’AC in quanto completamente ammortizzati al termine del quarto anno. Diversamente si chiede di chiarire quali altre variabili contribuiscono a determinare la richiamata differenza.
Risposta:
Si conferma che, come si evince dalla prima pagina del Disciplinare di Gara gli importi annui posti a base di gara comprensivi degli oneri della sicurezza, risultano essere di €/anno 6.549.466,48 e €/anno 5.330.814,27, rispettivamente per i 4 anni d’appalto e per gli eventuali 24 mesi di estensione.
La differenza tra il canone per i 4 anni d’appalto e per gli eventuali 24 mesi di estensione pari a €/anno 1.218.652,21 è determinata da: La decurtazione degli importi di ammortamento di attrezzature pari a 359.346,13€ e mezzi pari a 1.002.294,62€ per un totale pari a 1.361.640,75€ Il riconoscimento dei maggiori costi di esercizio dei mezzi dovuto alla progressiva maggiore usura degli stessi dopo le prime 4 annualità pari a 142.988,53€ Si specifica che tali valori sono comprensivi di spese generali e utili.
Che ai sensi di quanto previsto dal Piano dei Servizi di Igiene Urbana nella tabella a pag. 165, il costo annuo per l’ammortamento delle attrezzature previste a base di gara è pari a €/anno € 308.081,39 (ovvero €/anno 359.346,13 considerando il 16,64% a titolo di utile e spese generali).
Risposta: si conferma per quanto sopra.
che ai sensi di quanto previsto dal Piano dei Servizi di Igiene Urbana nella tabella a pag. 166, il costo annuo complessivo per i mezzi previsti a base di gara è pari a €/anno € 1.790.366,05 (€/anno 2.088.282,96 considerando il 16,64% di utile e spese generali);
Risposta: si conferma.
che, ai sensi di quanto previsto dal Piano dei Servizi di Igiene Urbana nella seconda colonna dell’ultima tabella di pag. 168, a partire dal 5° anno il costo annuo per la “gestione/esercizio” dei mezzi previsti a base di gara è di €/anno € 1.053.649,58 (€/anno 1.228.976,87 considerando il 16,64% di utile e spese generali) e che, di conseguenza, il costo annuo per l’ammortamento dei mezzi posto a base di gara è pari -per differenza con il costo annuo complessivo richiamato nel precedente punto c)- a €/anno 736.716,47 (€/anno 859.306,09 considerando il 16,64% di utile e spese generali).
Risposta: relativamente alla tabella di pag. 168, occorre specificare che l’importo previsto a partire dal 5° in €.anno per la sola quota di esercizio dei mezzi è pari a €/anno 1.085.988,34 considerando il 16,64% di spese generali e di utile di impresa. Come specificato precedentemente, questo valore comprende il costo di esercizio dei mezzi previsto nei primi 4 anni di gara al quale è stata aggiunta una maggiore compensazione per l’incremento delle spese di esercizio di mezzi dovuto alla progressiva maggior usura degli stessi dopo i 4 anni di appalto.
Il costo annuo per l’ammortamento dei mezzi nei primi 4 anni di gara è pari a € 859.306,08 al quale dovranno essere sommate le spese generali e gli utili di impresa pari al 16,64% per un totale pari a 1.002.294,62 €.

22/01/2024 10:04
Quesito #47
Buongiorno,
si chiede in che data è previsto l'avvio dei servizi e del nuovo appalto.
07/02/2024 09:01
Risposta
Buongiorno,
si chiede in che data è previsto l'avvio dei servizi e del nuovo appalto.

RISPOSTA
Vedasi quanto prescritto dal CSA al Cap 8.2. a pag 15 e seguenti nonchè quanto prescritto dal Disciplinare di gara.
10/01/2024 09:08
Quesito #48
Buongiorno,
con la presente siamo ad informarvi che dalla piattaforma ANAC non è stato possibile generare il PASSOE ed il contributo a favore dell'Autorità Nazionale in quanto il codice CIG non risulta ancora perfezionato.
Cordiali saluti
08/02/2024 12:31
Risposta
Si comunica il CIG relativo alla gara è stato perfezionato il cui numero è A019F49515
Si rappresenta che, in sede di perfezionamento, per mero errore, non è stato indicato l’ultimo numero (5).
17/01/2024 11:31
Quesito #49
Buongiorno,
con la presente siamo a sollecitare un riscontro circa la mancata possibiltà di procedere alla creazione del PASSOE e del relativo contribto ANAC.
In allegato inviamo immagine del portale.
Cordiali saluti.
08/02/2024 12:33
Risposta
Si comunica il CIG relativo alla gara è stato perfezionato il cui numero è A019F49515
Si rappresenta che, in sede di perfezionamento, per mero errore, non è stato indicato l’ultimo numero (5).
Si veda l'avviso pubblicato in data 07/02/2024.
15/01/2024 11:36
Quesito #50
spett.le Ente,
si richiedono informazioni in merito al perfezionamento del CIG in quanto una volta inserito all'interno del portale ANAC, ai fini del pagamento del contributo ovverro della creazione del FVOE, viene visualizzato il seguente messaggio di errore "Il CIG indicato non esiste o non è stato ancora definito".
distinti saluti
08/02/2024 12:34
Risposta
Si comunica il CIG relativo alla medesima gara è stato perfezionato il cui numero è A019F49515
Si rappresenta che, in sede di perfezionamento, per mero errore, non è stato indicato l’ultimo numero (5) come da avviso pubblicato in data 07/02/2024
19/01/2024 10:11
Quesito #51
Ai fini della partecipazione alla procedur di gara, si rendono necessari i seguenti chiarimenti:
1) All’Art. 9 del Capitolato viene indicato che “in caso di proroga (estensione contrattuale) il valore complessivo relativo ai servizi base per i 24 (ventiquattro) mesi di durata dell’estensione contrattuale è pari a 10.602.128,53 € … esclusi 59.500 € … per oneri della sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso”.
Nella tabella che precede il testo su menzionato, vengono indicate le singole voci di costo che determinano tale importo. È immediato verificare che in tali voci non sono inclusi gli oneri della sicurezza per rischi interferenziali e che l’importo annuo dei soli servizi base è pari a € 5.330.814,26, ovvero, per l’intera estensione contrattuale di 24 mesi è pari a € 10.661.628.52. Tali importi non comprendono, viste le voci analitiche riportate in tabella, gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza che, di conseguenza, devono essere aggiunti al predetto importo. In conclusione, nel biennio, si riscontra l’assenza dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
Quanto sopra è riscontrabile anche nell’importo posto a base di gara per la proroga tecnica del contratto di sei mesi.
Stante quanto rilevato, l’importo a base di gara appare sottostimato; pertanto, si chiede di fornire i necessari chiarimenti aggiornando gli importi posti a base di gara.

2) Con riferimento al chiarimento fornito in risposta al quesito n. 10 del 09/01/2024 evidenziamo le seguenti incongruenze:
Al punto 9 pagina 19 del Capitolato viene espressamente riportato che i “costi della manodopera” ammontano a €/anno 3.501.563,59. Nel medesimo paragrafo si specifica che i “costi della manodopera”, ovvero l’importo appena indicato, non sono soggetti a ribasso.
Nella tabella riportata nella medesima pagina del Capitolato, alla terza riga, viene indicato il costo della manodopera “non soggetto a ribasso” al netto degli utili di impresa. Tale valore nei primi quattro anni di durata contrattuale è pari a € 12.968.754,03 (ovvero €/anno 3.242.188,51). Per il 5° e 6° anno la medesima voce ammonta a € 8.040.627,50 (ovvero €/anno 4.020.313,75). Infine, nel semestre di proroga, sempre la medesima voce di costo viene quotata in € 1.750.781,80 (ovvero €/anno 3.501.563,59).
Tanto sopra evidenziato, si chiede di chiarire in via univoca e definitiva quale valore del costo della manodopera non soggetto a ribasso, e di conseguenza quale importo soggetto a ribasso, debba essere preso come riferimento dai concorrenti.

3) Il Capitolato al punto 31.1.2 riporta il costo per le campagne di comunicazione e per le attività di distribuzione/ritiro dei contenitori per i 4 anni d’appalto.
Dalla lettura delle tabelle che dettagliano annualmente gli importi previsti dalla S.A., risultano:
per le attività di comunicazione Anno 1 = €/anno 133.461,00, Anni 2, 3 e 4 = €/anno 107.826,30, per un importo complessivo sui 4 anni di € 456.939,90;
per le attività di distribuzione/ritiro contenitori Anno 1= 266.922,82, Anni 2, 3 e 4 = €/anno 34.687,12, per un importo complessivo sui 4 anni di € 370.983,40.
In ultima analisi, per la somma delle predette attività il dettaglio tabellare determina un importo complessivo per i 4 anni di € 827.923,30, pari ad una media di €/anno 206.980,80, dei quali €/anno 114.234,98 per le attività di comunicazione e €/anno 92.745,84 per quelle di distribuzione/ritiro contenitori.
Ciò nonostante, si osserva che nel calcolo dei valori totali riportato nel Capitolato e posto a base di gara viene previsto un importo complessivo di 542.896,40 €, pari ad un valore medio annuo di €/anno 135.724,11 dato dalla somma di €/anno 60.321,83 per le attività di comunicazione e €/anno 75.745,84 per quelle di distribuzione/ritiro contenitori.
La motivazione della sottostima sembrerebbe dovuta al fatto che le somme specificate per gli anni successivi al primo, riportate in €/anno, siano state considerate come valori totali del triennio. Tale fattispecie appare non sostenibile in quanto la congruità delle somme che verrebbero poste a base di gara per il triennio successivo al primo risulterebbero anomale: €/anno 11.562,37 per la distribuzione e il ritiro dei contenitori e €/anno 35.942,1 per la comunicazione ai cittadini (dei quali oltre la metà vengono assorbiti dai calendari, oltre a dover disporre di un info point con addetto e dover gestire un numero verde con operatore alla risposta).
Stante quanto rilevato l’importo a base di gara appare erroneamente calcolato e, di conseguenza, sottostimato.
Si chiede di fornire i necessari chiarimenti aggiornando gli importi posti a base di gara. Diversamente si chiede di fornire il dettaglio analitico delle quantità e dei costi unitari posti a base di gara per le azioni richieste in relazione alle attività di comunicazione e distribuzione/ritiro dei contenitori.

4) Il capitolato prevede all’Art. 34.2 intitolato Mezzi e Attrezzature che “L’I.A. deve utilizzare propri mezzi … per lo svolgimento dei servizi.”
Si chiede di chiarire se eventuali altre forme di disponibilità dei mezzi, quali il noleggio o il leasing, siano da intendersi vietate dalla procedura di gara.

5) Dalla lettura coordinata del Capitolato e dell’Allegato 1 Piano dei servizi di igiene urbana si evince che l’importo al netto di utili e spese generali posto a base di gara al titolo di ammortamento annuo dei mezzi è pari a €/anno 736.716.47 (valore determinato dalla differenza tra il costo complessivo annuo dei mezzi riportato a pag. 166 del Piano e il costo di esercizio degli stessi indicato a pag. 18 del capitolato).
Ne deriva che per l’ammortamento in 4 anni del parco mezzi posto a base di gara è stato quantificato un importo complessivo pari a € 2.946.865,88. Tale importo appare oggettivamente sottostimato.
Tanto rilevato si chiede a codesta S.A. di fornire i seguenti dettagli:
Costo di acquisto di ogni singola tipologia di mezzo riportata nell’elenco di cui alla pagina 166 del Piano;
in quanti anni, a che tasso di interesse la S.A. e secondo quale metodologia di calcolo sono stati ammortizzati i mezzi di servizio, dandone evidenza con le relative schede di calcolo per tipologia di mezzo.
Tali informazioni vengono ritenute indispensabili al fine di rendere possibile ai concorrenti la redazione di un’offerta edotta e consapevole coerenti con le metodologie di valutazione adottate dalla S.A.

6) Al punto 34.2 del Capitolato viene indicato che “alla scadenza del contratto … tutti i mezzi … resteranno di proprietà del Comune”. Tale aspetto è stato ulteriormente chiarito dalla risposta al quesito numero 15.
I mezzi in argomento sono quelli riportati nell’elenco di cui alla pag. 166 dell’Allegato 1 Piano di gestione dei servizi di igiene urbana. Tale elenco riporta per ogni tipologia di mezzo quantità frazionarie. Ad esempio: 0,96 autocompattatori da 26/28 mc, 3,76 autocompattatori da 14/16 mc, …, 1,62 automezzi scarrabili per la movimentazione dei container, … 0,1 mezzi furgonati di tipo ecomobile, … .
Considerato il calcolo dell’ammortamento e dell’importo posto a base di gara, si chiede di chiarire:
come deve essere interpretata la condizione prevista al punto 34.2 del capitolato per le “frazioni” di mezzo? Ovvero, dovendo l’aggiudicatario fornire un numero “intero” di automezzi afferenti a ciascuna categoria, di chiarire come verrà ristorato della quota parte di ammortamenti non contabilizzati in quanto espressi in un numero frazionario di automezzi: rimarranno di proprietà dell’I.A? Diventeranno di proprietà del Comune previa riconoscimento all’I.A. della quota di ammortamento residuo? Altro?
che nel caso in cui la durata del rapporto contrattuale, come già chiarito in risposta al quesito n. 15, venisse estesa per gli ulteriori 24 mesi opzionali ed eventualmente per ulteriori periodi di proroga, nulla dovrà essere riconosciuto dall’I.A. alla S.A. per l’impiego dei mezzi offerti;
come verrà conciliata la condizione prevista al punto 34.2 qualora l’I.A. optasse per un’organizzazione operativa dei servizi che prevede l’impiego di mezzi diversi per tipologia e/o quantità rispetto a quelli ipotizzati dalla S.A.?
qualora l’I.A. riscontrasse la necessità di utilizzare ulteriori mezzi rispetto a quelli ipotizzati dalla S.A., non essendo in alcun modo riconosciuto al gestore del servizio il loro ammortamento, sono soggetti agli stessi vincoli previsti dal punto 34.2 e dagli altri riferimenti richiamati nei documenti di gara?
7) Facendo riferimento alla tabella di cui all’Art. 16 del Capitolato di Gara, che riporta la percentuale dei minori oneri di smaltimento della frazione indifferenziata da corrispondere all’appaltatore al variare della percentuale di raccolta differenziata annualmente raggiunta, si chiede:
se la dicitura “solo per il primo anno dall’avvio del servizio” è da considerarsi un refuso redazionale, ovvero, in caso di risposta negativa, quale sarebbe la premialità da corrispondere all’aggiudicatario negli anni successivi al primo;
se e come varieranno le fasce di premialità indicate in tabella qualora il Comune dovesse optare per la riduzione delle frequenze di espletamento del servizio di raccolta del rifiuto secco residuo, così come disciplinato nel medesimo articolo, essendo previsto un obiettivo minimo di percentuale di raccolta differenziata pari a 79%;
se e come varieranno le fasce indicate in tabella qualora il concorrente dovesse offrire migliori risultati in termini di percentuale di raccolta differenziata nella propria offerta tecnica;
se il valore 86% riportato nella sesta ed ultima fascia della tabella è da considerare un refuso redazionale, intendendo al suo posto il valore 85%.
8) In riferimento agli artt. 12 e 34.5 del Capitolato, che prevedono “variazioni del canone contrattuale in caso di variazione del numero totale di utenze domestiche e non domestiche superiore al 20%”, si chiede di chiarire se il valore 20% è da considerare un refuso redazionale, ovvero come questo si concilia con quanto disciplinato dall’Art. 12 del Capitolato e dall’Art. 60, comma 2 del Codice, in base al quale le clausole di revisione dei prezzi “si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire”.
In altri termini, qualora una variazione del numero di utenze inferiore al 20% determinasse un incremento complessivo superiore al 5%, si chiede di chiarire come verrà riconosciuta la revisione del prezzo contrattuale disciplinata dall’Art. 12 del Capitolato.

9) Relativamente all’art. 4.1 del Disciplinare di Gara:
Viene riportata la seguente dicitura: “…relazione, sviluppata in un numero massimo complessivo di 200 (duecento) facciate numerate e in formato A4 (sono ammessi formati multipli del formato A4 ma saranno conteggiati considerando come unità di misura il formato A4, es. A3 = 2 A4), con interlinea 1,5 e con carattere Calibri 11.”. Nel medesimo articolo del Disciplinare in più parti viene riportato che il corpo del carattere non può essere inferiore a 10 punti.
Si chiede di fornire un’indicazione univoca della dimensione del testo e confermare che è obbligatorio l’impiego del carattere Calibri.
Si chiede di chiarire a quale modulistica specifica viene fatto riferimento ai fini della redazione dell’offerta tecnica (“Al fine di agevolare il lavoro della Commissione Giudicatrice che per gli adempimenti relativi opererà in sedute riservate, gli operatori economici concorrenti sono invitati ad utilizzare la modulistica predisposta dalla S.A.”).
Si chiede di confermare che alla lettera f) del punto elenco il riferimento ai punti e) e f) sia un refuso redazionale e che si deve far riferimento ai punti d) ed e).
10) Si evidenzia che la descrizione argomentata di valutazione del sub-criterio 1.3 riportata a pag. 52 del Disciplinare non appare pertinente al sub-criterio stesso oltre ad essere identica a quella relativa al sub-criterio 1.2. Si chiede, pertanto, di fornire gli elementi di valutazione del sub-criterio 1.3.

11) In relazione al sub-criterio di valutazione 6.11, relativo all’attivazione di un servizio di raccolta degli oli esausti, si evidenziano le seguenti discrepanze:
a pagina 61 del disciplinare viene etichettato come “QNT 6.9” anziché QNT 6.11;
nella descrizione argomentata di cui a pag. 55, la tipologia del criterio viene dapprima rappresentata come qualitativa mentre alla successiva pagina 61 il sub-criterio viene presentato tra quelli di natura quantitativa.
Stante il criterio di assegnazione del punteggio, che invece suggerirebbe essere di natura “tabellare”, si chiede di chiarire se il sub-criterio in questione sia di tipo tabellare, qualitativo o quantitativo, fornendo gli elementi univoci atti alla valutazione del sub-criterio in argomento.

12) Il Disciplinare di gara, al punto 5.1.1. (pag. 57), riporta le modalità di attribuzione del punteggio agli “elementi” di tipo qualitativo. In base al numero di concorrenti, il metodo adottato sarà quello del confronto a coppie o quello aggregativo compensatore. Nel primo caso, viene prevista la “riparametrazione” del punteggio per ogni elemento (ovvero sub-criterio), mentre, nel secondo, la riparametrazione appare essere prevista sia per i criteri che per i sub-criteri. Si chiede di confermare se tale interpretazione sia corretta, ovvero se sia da intendersi che la riparametrazione del punteggio in entrambi i casi verrà effettuata esclusivamente per i sub-criteri.

13) Stante quanto indicato all’Art. 5.1 del DTP, il punteggio dell’offerta tecnica sarà ottenuto dalla somma del punteggio qualitativo e del punteggio tabellare (PT=A+B, dove A=punteggio qualitativo e B=punteggio tabellare).
Si chiede di chiarire se tale indicazione sia da considerarsi un refuso redazionale. Pertanto, data la natura dei criteri e sub-criteri, il punteggio dell’offerta tecnica sarà determinato dalla somma del punteggio qualitativo e del punteggio quantitativo, ovvero, qualora al precedente quesito 11 la S.A. riscontrerà che il sub-criterio 6.11 sia di natura tabellare, il punteggio dell’offerta tecnica sarà determinato dalla somma del punteggio qualitativo, quantitativo e tabellare.

14) Il Disciplinare di gara ai punti 4. e 5.1.1 (pag. 61) prevede che per l’offerta tecnica i concorrenti raggiungano il punteggio minimo di 45/80 ai fini dell’ammissione alla fase successiva.
Si chiede di chiarire se tale punteggio minimo sia da intendersi pre o post riparametrazione.

15) Nel Capitolato Prestazionale all’Art. 3 la raccolta a domicilio degli scarti vegetali è inserita sia tra i servizi complementari alla voce d.10 che tra quelli opzionali alla voce e.3. Si chiede di chiarire se si tratti di un refuso redazionale. Diversamente si chiede la differenza tra i due servizi.

16) L’Art. 3 del Capitolato specifica che “I servizi complementari opzionali saranno sottoposti allo stesso ribasso d’asta dei servizi base”. Ciò appare in contrasto con quanto riportato nella descrizione dei servizi complementari opzionali e.1, e.2 ed e.3, per ognuno dei quali viene richiesto all’I.A. di “formulare un’offerta” espressa rispettivamente in €/intervento, €/utenza e €/anno. Inoltre, la quotazione del servizio e.3 contribuisce a parte del punteggio dell’offerta economica dei concorrenti.
Si chiede di chiarire l’apparente incongruenza.

17) Ai fini della corretta individuazione dei “servizi base” richiamati nell’Art. 3 del Capitolato, si chiede di confermare che tra i servizi base rientrino tutti e soli quelli indicati nei punti e sottopunti da a) a d), fatta eccezione per il servizio di raccolta del rifiuto vegetale a pagamento di cui al sottopunto d.10.

18) All’Art. 37 del Capitolato viene previsto che “Nel caso in cui altre utenze non domestiche decidessero di esercitare l’opzione di ricorrere al mercato privato, prevista dal D. Lgs. n. 116 del 2020, al canone previsto dal presente Appalto verrà applicata una riduzione proporzionale ai servizi conseguentemente evitati da parte dell’appaltatore, sulla base dei prezzi unitari riportati nell’ Allegato 6 al Capitolato”.
Tale indicazione appare in contrasto con quanto previsto all’Art. 12 del Capitolato, ovvero “Si procederà inoltre alla revisione del canone contrattuale in caso di variazione del numero totale di utenze domestiche e non domestiche superiore al 20% (venti per cento) sia in positivo che in negativo, calcolate in aumento e/o decremento rispetto ai valori indicati al Cap.2.4 Utenze Domestiche e Utenze non Domestiche del Piano di gestione dei servizi di Igiene Urbana”.
Si chiede di chiarire se quanto riportato nell’Art. 37 del Capitolato sia da considerarsi un refuso redazionale.

19) Considerato l’elevato numero di pagine necessario per la produzione dei curriculum vitae del personale adibito alle attività di comunicazione, come richiesto dal Capitolato all’Art. 31.1, si chiede - in analogia a quanto già previsto per le certificazioni - di poter allegare i predetti CV in aggiunta alle 200 pagine previste per il progetto tecnico.

20) Facendo riferimento al chiarimento formulato in risposta al quesito 15 dell’11/01/2024, con il quale viene confermato quanto indicato nel Disciplinare di Gara, cioè che gli elaborati grafici sono da ritenersi inclusi nel computo della capacità massima di 200 pagine del progetto tecnico.
Si chiede di confermare la possibilità di inserire in aggiunta alle predette 200 pagine del progetto tecnico le schede tecniche dei mezzi, delle attrezzature e dei contenitori offerti ad attestazione della rispondenza ai requisiti previsti dai documenti di gara e in particolare dall’Allegato 11, in quanto la numerosità delle facciate necessarie non appare compatibile con lo spazio redazionale a disposizione dei concorrenti.

21) L’Art. 8.1 del Capitolato recita : ”Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario e a tutela della continuità del servizio e della qualità delle prestazioni erogate, la durata dell’affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, al verificarsi delle condizioni previste all’art. 1.6 del Disciplinare.”.
L’Art. 1.6 al quale si fa riferimento, rubricato “DIVIETO DI PARTECIPAZIONE PLURIMA”, sembra non avere attinenza con la frase precedentemente richiamata.
Si chiede a Codesta Stazione Appaltante di chiarire quali siano le condizioni previste al verificarsi delle quali la durata dell’affidamento potrà essere estesa.

22) Al punto 38.11 del Capitolato viene riportato: “Il personale addetto alla gestione delle isole itineranti ha il compito di sovrintendere gli accessi nel rispetto degli orari previsti e si fa carico di effettuare le necessarie verifiche atte ad attestare che chi accede all’impianto sia esclusivamente un utente del Comune di Frosinone, previa presentazione della tessera sanitaria, di un documento di identità personale o altro di un documento con validità legale che ne attesti la residenza”.
Si chiede di chiarire se trattasi di un refuso redazionale legato alla gestione del centro comunale di raccolta, in quanto nell’Allegato 1 non è prevista la quantificazione economica di un eventuale servizio di presidio per la verifica dei conferitori; inoltre, viene prescritto che l’accesso avvenga mediante l’utilizzo di apposite tessere fornite e consegnate dall’I.A..
Distinti saluti
12/02/2024 14:33
Risposta
Ai fini della partecipazione alle procedure di gara, si rendono necessari i seguenti chiarimenti:
1) All’Art. 9 del Capitolato viene indicato che “in caso di proroga (estensione contrattuale) il valore complessivo relativo ai servizi base per i 24 (ventiquattro) mesi di durata dell’estensione contrattuale è pari a 10.602.128,53 € … esclusi 59.500 € … per oneri della sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso”.
Nella tabella che precede il testo su menzionato, vengono indicate le singole voci di costo che determinano tale importo. È immediato verificare che in tali voci non sono inclusi gli oneri della sicurezza per rischi interferenziali e che l’importo annuo dei soli servizi base è pari a € 5.330.814,26, ovvero, per l’intera estensione contrattuale di 24 mesi è pari a € 10.661.628.52. Tali importi non comprendono, viste le voci analitiche riportate in tabella, gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza che, di conseguenza, devono essere aggiunti al già menzionato importo. In conclusione, nel biennio, si riscontra l’assenza dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
Quanto sopra è riscontrabile anche nell’importo posto a base di gara per la proroga tecnica del contratto di sei mesi.
Stante quanto rilevato, l’importo a base di gara appare sottostimato; pertanto, si chiede di fornire i necessari chiarimenti aggiornando gli importi posti a base di gara.
Risposta: Nella tabella presente a pag. 18, “art. 9 del Capitolato” è presente un refuso redazionale poiché sul totale degli importi stimati è compresa la voce degli oneri della sicurezza per rischi interferenziali pur non essendo stata dettagliata in una cella specifica. L’art. 9 del Capitolato che si riporta di seguito definisce correttamente gli importi per gli oneri della sicurezza per rischi interferenziali nel caso di Proroga: In caso di Proroga (estensione contrattuale) il valore complessivo relativo ai servizi base per i 24 (ventiquattro) mesi di durata dell’estensione contrattuale è pari a 10.602.128,53 € (diecimilioniseicentoduemilacentoventotto / 53) iva esclusa, esclusi i costi di trattamento e relativi tributi ed esclusi 59.500,00 € (cinquantanovemilacinquecento / 00) iva esclusa per oneri della sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso; In caso di Proroga Tecnica del Contratto, il costo annuale del servizio ha un ammontare di 2.650.532,13 € (duemilioniseicentocinquantamilacinquecentotrentadue / 13) € – IVA esclusa, esclusi i costi di trattamento e relativi tributi ed esclusi 14.875,00 € (quattordicimilaottocentosettantacinque / 00) iva esclusa per oneri della sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso.
2) Con riferimento al chiarimento fornito in risposta al quesito n. 10 del 09/01/2024 evidenziamo le seguenti incongruenze:
Al punto 9 pagina 19 del Capitolato viene espressamente riportato che i “costi della manodopera” ammontano a €/anno 3.501.563,59. Nel medesimo paragrafo si specifica che i “costi della manodopera”, ovvero l’importo appena indicato, non sono soggetti a ribasso.
Nella tabella riportata nella medesima pagina del Capitolato, alla terza riga, viene indicato il costo della manodopera “non soggetto a ribasso” al netto degli utili di impresa. Tale valore nei primi quattro anni di durata contrattuale è pari a € 12.968.754,03 (ovvero €/anno 3.242.188,51). Per il 5° e 6° anno la medesima voce ammonta a € 8.040.627,50 (ovvero €/anno 4.020.313,75). Infine, nel semestre di proroga, sempre la medesima voce di costo viene quotata in € 1.750.781,80 (ovvero €/anno 3.501.563,59).
Tanto sopra evidenziato, si chiede di chiarire in via univoca e definitiva quale valore del costo della manodopera non soggetto a ribasso, e di conseguenza quale importo soggetto a ribasso, debba essere preso come riferimento dai concorrenti.
Risposta: con riferimento al chiarimento fornito al quesito n° 10 del 09/01/2024 si precisa che il quadro economico a cui fare riferimento è riportato nell’art. 2.2. del Disciplinare di gara. La tabella al punto 9 di pag. 19 del Capitolato presenta un refuso redazionale. Si riporta di seguito la medesima tabella con i valori allineati all’art. 2.2. del Disciplinare di Gara.


3) Il Capitolato al punto 31.1.2 riporta il costo per le campagne di comunicazione e per le attività di distribuzione/ritiro dei contenitori per i 4 anni d’appalto.
Dalla lettura delle tabelle che dettagliano annualmente gli importi previsti dalla S.A., risultano:
per le attività di comunicazione Anno 1 = €/anno 133.461,00, Anni 2, 3 e 4 = €/anno 107.826,30, per un importo complessivo sui 4 anni di € 456.939,90;
per le attività di distribuzione/ritiro contenitori Anno 1= 266.922,82, Anni 2, 3 e 4 = €/anno 34.687,12, per un importo complessivo sui 4 anni di € 370.983,40.
In ultima analisi, per la somma delle predette attività il dettaglio tabellare determina un importo complessivo per i 4 anni di € 827.923,30, pari ad una media di €/anno 206.980,80, dei quali €/anno 114.234,98 per le attività di comunicazione e €/anno 92.745,84 per quelle di distribuzione/ritiro contenitori.
Ciò nonostante, si osserva che nel calcolo dei valori totali riportato nel Capitolato e posto a base di gara viene previsto un importo complessivo di 542.896,40 €, pari ad un valore medio annuo di €/anno 135.724,11 dato dalla somma di €/anno 60.321,83 per le attività di comunicazione e €/anno 75.745,84 per quelle di distribuzione/ritiro contenitori.
La motivazione della sottostima sembrerebbe dovuta al fatto che le somme specificate per gli anni successivi al primo, riportate in €/anno, siano state considerate come valori totali del triennio. Tale fattispecie appare non sostenibile in quanto la congruità delle somme che verrebbero poste a base di gara per il triennio successivo al primo risulterebbero anomale: €/anno 11.562,37 per la distribuzione e il ritiro dei contenitori e €/anno 35.942,1 per la comunicazione ai cittadini (dei quali oltre la metà vengono assorbiti dai calendari, oltre a dover disporre di un info point con addetto e dover gestire un numero verde con operatore alla risposta).
Stante quanto rilevato l’importo a base di gara appare erroneamente calcolato e, di conseguenza, sottostimato.
Si chiede di fornire i necessari chiarimenti aggiornando gli importi posti a base di gara. Diversamente si chiede di fornire il dettaglio analitico delle quantità e dei costi unitari posti a base di gara per le azioni richieste in relazione alle attività di comunicazione e distribuzione/ritiro dei contenitori.
Risposta: Si precisa che l’art. 31.1.2 del Capitolato riporta correttamente i costi stimati per le attività di distribuzione contenitori, rimozione degli attuali e per la campagna di comunicazione. Si conferma che le somme specificate per gli anni successivi al primo, riportate in €/anno, sono state considerate come valori totali del triennio.
Relativamente alla disposizione di un info point con addetto e alla gestione del numero verde con operatore alla risposta, il costo relativo agli impiegati amministrativi rientra nelle spese generali quantificate in misura dell’8% sul dimensionamento totale del personale addetto ai servizi di igiene urbana.

4) Il capitolato prevede all’Art. 34.2 intitolato Mezzi e Attrezzature che “L’I.A. deve utilizzare propri mezzi … per lo svolgimento dei servizi.”
Si chiede di chiarire se eventuali altre forme di disponibilità dei mezzi, quali il noleggio o il leasing, siano da intendersi vietate dalla procedura di gara.
Risposta: Si conferma quanto indicato all’art 34.2. “Mezzi e attrezzature” del Capitolato, ovvero che l’I.A. deve utilizzare propri mezzi ed attrezzature per lo svolgimento dei servizi: altre forme di disponibilità dei mezzi, quali il noleggio o il leasing non sono ammesse ai fini della procedura di gara.

5) Dalla lettura coordinata del Capitolato e dell’Allegato 1 Piano dei servizi di igiene urbana si evince che l’importo al netto di utili e spese generali posto a base di gara al titolo di ammortamento annuo dei mezzi è pari a €/anno 736.716.47 (valore determinato dalla differenza tra il costo complessivo annuo dei mezzi riportato a pag. 166 del Piano e il costo di esercizio degli stessi indicato a pag. 18 del capitolato).
Ne deriva che per l’ammortamento in 4 anni del parco mezzi posto a base di gara è stato quantificato un importo complessivo pari a € 2.946.865,88. Tale importo appare oggettivamente sottostimato.
Tanto rilevato si chiede a codesta S.A. di fornire i seguenti dettagli:
Costo di acquisto di ogni singola tipologia di mezzo riportata nell’elenco di cui alla pagina 166 del Piano;
in quanti anni, a che tasso di interesse la S.A. e secondo quale metodologia di calcolo sono stati ammortizzati i mezzi di servizio, dandone evidenza con le relative schede di calcolo per tipologia di mezzo.
Tali informazioni vengono ritenute indispensabili al fine di rendere possibile ai concorrenti la redazione di un’offerta edotta e consapevole coerenti con le metodologie di valutazione adottate dalla S.A.
Risposta: Relativamente all’ammortamento annuo dei mezzi, si conferma la stima riportata nel Capitolato e nell’Allegato 1 Piano di gestione dei servizi di igiene urbana.
Si rammenta inoltre quanto riportato al cap. n. 9 del CSA, ovvero che “Il concorrente ha l’obbligo di verificare autonomamente le dimensioni e le caratteristiche del territorio interessato dal servizio oggetto dell’Appalto. La formulazione dell’offerta deve intervenire all’esito di tale autonoma verifica e sulla base delle relative risultanze, nonché all’esito di autonomi sopralluoghi, calcoli estimativi e valutazioni economiche che il concorrente ha l’obbligo di eseguire ai fini della verifica della remuneratività dei prezzi posti a base di gara, non potendo in alcun modo i dati tecnici contenuti negli atti di gara essere considerati esaustivi o autosufficienti ai fini della formulazione dell’offerta e/o della valutazione della remuneratività dei prezzi posti a base di gara”.

6) Al punto 34.2 del Capitolato viene indicato che “alla scadenza del contratto … tutti i mezzi … resteranno di proprietà del Comune”. Tale aspetto è stato ulteriormente chiarito dalla risposta al quesito numero 15.
I mezzi in argomento sono quelli riportati nell’elenco di cui alla pag. 166 dell’Allegato 1 Piano di gestione dei servizi di igiene urbana. Tale elenco riporta per ogni tipologia di mezzo quantità frazionarie. Ad esempio: 0,96 autocompattatori da 26/28 mc, 3,76 autocompattatori da 14/16 mc, …, 1,62 automezzi scarrabili per la movimentazione dei container, … 0,1 mezzi furgonati di tipo ecomobile, … .
Considerato il calcolo dell’ammortamento e dell’importo posto a base di gara, si chiede di chiarire:
come deve essere interpretata la condizione prevista al punto 34.2 del capitolato per le “frazioni” di mezzo?
Ovvero, dovendo l’aggiudicatario fornire un numero “intero” di automezzi afferenti a ciascuna categoria, di chiarire come verrà ristorato della quota parte di ammortamenti non contabilizzati in quanto espressi in un numero frazionario di automezzi: rimarranno di proprietà dell’I.A?

Risposta: Ai fini della previsione contrattuale che prevede che i mezzi rimangano nella disponibilità del Comune, si precisa che l’indicatore di riferimento prevalente sarà il prezzo, in quanto l’Amministrazione riterrà interamente saldate le quote di ammortamento del parco mezzi computato a base di gara. Così come precisato in altri quesiti, i dati tecnici contenuti negli atti di gara non devono essere considerati esaustivi o autosufficienti ai fini della formulazione dell’offerta e ogni concorrente formulerà una propria offerta comprensiva di migliorie che potrà discostarsi dalle previsioni minime del Capitolato. Al termine del rapporto contrattuale: per i mezzi aventi valore unitario, rimarrà nella proprietà dell’amministrazione il numero corrispondente; per le frazioni di mezzo si prenderà a riferimento il valore economico e rimarrà nella proprietà dell’amministrazione un numero di mezzi congruo al valore economico della somma delle frazioni per singolo mezzo. Diventeranno di proprietà del Comune previa riconoscimento all’I.A. della quota di ammortamento residuo? Altro?
Risposta: Si fa rinvio alla risposta di cui al quesito posto in data 11/01/2024 alle ore 09:22 che di seguito si riporta :
Come meglio dettagliato all’art. 8.1 del CSA “Il contratto di Appalto (escluse le eventuali opzioni e l’eventuale proroga) ha durata di anni 4 [quattro] decorrenti dalla data indicata sul verbale di effettivo inizio del servizio”. La previsione della durata contrattuale, al momento della redazione del Piano (all.1 al CSA) e degli atti di gara, era “obbligata” dalla Legge Regionale 25 luglio 2022, n. 14 “Disciplina degli Enti di Governo d’Ambito territoriale Ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani” che all’art.7 comma 9 prevedeva che “gli affidamenti disposti dai comuni dopo l’entrata in vigore della presente legge non possono prevedere una data di scadenza successiva a quella del 31 dicembre 2027”. Di conseguenza all’atto della redazione del Piano il computo metrico estimativo di tutti i materiali, mezzi e forniture utili per all’espletamento dei servizi è stato dimensionato prevedendo il completo ammortamento in anni n° 4.
Come di seguito esplicitato all’art. 8.1 del CSA infatti “Alla data del 31 dicembre 2027, si considerano completamente ammortizzate tutte le spese di investimento relative alla totalità delle forniture previste nel presente appalto, pertanto, alla scadenza dell’affidamento, il Comune non riconoscerà all’I.A. alcuna richiesta di risarcimento, riconoscimento di spese o danno o qualunque tipo di pretesa o onere a carico dell’Ente.”
Nelle settimane precedenti alla pubblicazione della presente gara d’appalto la Regione Lazio ha abrogato la L.R 25 luglio 2022 n. 14, facendo conseguentemente decadere la scadenza del 31 dicembre 2027 per i contratti entrati in vigore dopo l’approvazione della norma.
All’art. 8.1 del CSA si precisa inoltre che “In caso di mancata e/o non completa operatività dell’Egato alla data del 31 dicembre 2027, il Comune si riserva di prorogare il Contratto per un periodo non superiore a 24 (ventiquattro) mesi.”
Il Comune di Frosinone, essendo la norma regionale decaduta, intende esercitare tale facoltà e conseguentemente spalmare gli ammortamenti per l’ulteriore periodo di proroga di 24 (ventiquattro) mesi.
In caso di periodo contrattuale pari a 4 anni o 6 anni i canoni di ammortamento di tutti i mezzi saranno interamente saldati perché compresi all’interno del canone di appalto e quindi il costo di acquisto per l’aggiudicatario interamente remunerato. Dato che il periodo di vita utile del mezzo previsto da ARERA è pari a 8 anni, sarà facoltà dell’Amministrazione rimanere in possesso di un parco mezzi interamente pagato o lasciarlo in possesso dell’aggiudicatario valutando, tramite perizia a cura del DEC, il valore residuo pari a 4 anni o 2 anni, a seconda se il periodo contrattuale sarà rispettivamente pari a 4 o 6 anni.

che nel caso in cui la durata del rapporto contrattuale, come già chiarito in risposta al quesito n. 15, venisse estesa per gli ulteriori 24 mesi opzionali ed eventualmente per ulteriori periodi di proroga, nulla dovrà essere riconosciuto dall’I.A. alla S.A. per l’impiego dei mezzi offerti;
Risposta: Nell’ipotesi in cui la durata del rapporto contrattuale venisse estesa per gli ulteriori 24 mesi opzionali ed eventualmente per ulteriori periodi di proroga, il parco dei mezzi offerti rimarrà comunque nella proprietà dell’amministrazione.
come verrà conciliata la condizione prevista al punto 34.2 qualora l’I.A. optasse per un’organizzazione operativa dei servizi che prevede l’impiego di mezzi diversi per tipologia e/o quantità rispetto a quelli ipotizzati dalla S.A.?
Risposta: Si fa rinvio alla risposta di cui al quesito posto in data 11/01/2024 alle ore 09:22 e sopra riportato.
qualora l’I.A. riscontrasse la necessità di utilizzare ulteriori mezzi rispetto a quelli ipotizzati dalla S.A., non essendo in alcun modo riconosciuto al gestore del servizio il loro ammortamento, sono soggetti agli stessi vincoli previsti dal punto 34.2 e dagli altri riferimenti richiamati nei documenti di gara?
Risposta: Nell’ipotesi in cui l’I.A. riscontrasse la necessità di utilizzare ulteriori mezzi rispetto a quelli ipotizzati dalla S.A., tali mezzi saranno sottoposti ai vincoli di cui al punto 34.2 laddove si riferiscano a migliorie offerte in sede di gara e quindi remunerate dall’amministrazione. In tutte le altre ipotesi, gli eventuali ulteriori mezzi aggiuntivi non saranno sottoposti ai vincoli di cui al punto 34.2.

7) Facendo riferimento alla tabella di cui all’Art. 16 del Capitolato di Gara, che riporta la percentuale dei minori oneri di smaltimento della frazione indifferenziata da corrispondere all’appaltatore al variare della percentuale di raccolta differenziata annualmente raggiunta, si chiede:
se la dicitura “solo per il primo anno dall’avvio del servizio” è da considerarsi un refuso redazionale, ovvero, in caso di risposta negativa, quale sarebbe la premialità da corrispondere all’aggiudicatario negli anni successivi al primo;
Risposta: Si conferma che la dicitura “solo per il primo anno di servizio” riportata nella tabella di cui all’art. 16 del Capitolato di Gara è un refuso redazionale.
se e come varieranno le fasce di premialità indicate in tabella qualora il Comune dovesse optare per la riduzione delle frequenze di espletamento del servizio di raccolta del rifiuto secco residuo, così come disciplinato nel medesimo articolo, essendo previsto un obiettivo minimo di percentuale di raccolta differenziata pari a 79%;
Risposta: Qualora l’amministrazione dovesse optare per la riduzione delle frequenze di espletamento del servizio di raccolta del rifiuto secco residuo con frequenza pari a 1/14, il nuovo obiettivo si posiziona al 79% e di conseguenza le fasce di premialità di riferimento saranno le seguenti: 79 ≤ %RD < 81 pari a 19,00%; 81 ≤ %RD < 83 pari a 22,00%; 83 ≤ %RD < 85 pari a 25,00%; %RD ≥ 85 pari a 30,00%.
se e come varieranno le fasce indicate in tabella qualora il concorrente dovesse offrire migliori risultati in termini di percentuale di raccolta differenziata nella propria offerta tecnica;
Risposta: Qualora l’I.A. con la propria offerta tecnica dovesse offrire migliori risultati in termini di percentuale di raccolta differenziata, per le fasce indicate nella tabella di cui all’Art. 16 del Capitolato di Gara si prevede un aumento pari al miglior risultato offerto dall’I.A. (es: fascia 75 ≤ %RD < 77 al 15,00%, se il gestore prevede un aumento come miglior risultato pari a +1%, la nuova fascia di valutazione si posizionerà tra 76 ≤ %RD < 78 al 15,00%).
se il valore 86% riportato nella sesta ed ultima fascia della tabella è da considerare un refuso redazionale, intendendo al suo posto il valore 85%.
Risposta: Si conferma che nella sesta ed ultima fascia della tabella il valore a cui riferirsi è pari a 85%.
8) In riferimento agli artt. 12 e 34.5 del Capitolato, che prevedono “variazioni del canone contrattuale in caso di variazione del numero totale di utenze domestiche e non domestiche superiore al 20%”, si chiede di chiarire se il valore 20% è da considerare un refuso redazionale, ovvero come questo si concilia con quanto disciplinato dall’Art. 12 del Capitolato e dall’Art. 60, comma 2 del Codice, in base al quale le clausole di revisione dei prezzi “si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire”.
In altri termini, qualora una variazione del numero di utenze inferiore al 20% determinasse un incremento complessivo superiore al 5%, si chiede di chiarire come verrà riconosciuta la revisione del prezzo contrattuale disciplinata dall’Art. 12 del Capitolato.
Risposta: Gli artt. 12 e 34.5 del Capitolato prevedono un’ipotesi specifica e ulteriore di revisione del canone (legata alla variazione del numero di UD e UND superiore al 20%), che si aggiunge all’ipotesi di revisione prevista dall’art. 60 del Codice (legata alla variazione del costo del servizio superiore al 5% dell’importo complessivo). Se la variazione del numero di utenze inferiore al 20% dovesse determinare una variazione del costo del servizio superiore al 5%, il corrispettivo verrà sottoposto a revisione ai sensi dell’art. 60 del Codice.
9) Relativamente all’art. 4.1 del Disciplinare di Gara:
Viene riportata la seguente dicitura: “…relazione, sviluppata in un numero massimo complessivo di 200 (duecento) facciate numerate e in formato A4 (sono ammessi formati multipli del formato A4 ma saranno conteggiati considerando come unità di misura il formato A4, es. A3 = 2 A4), con interlinea 1,5 e con carattere Calibri 11.”. Nel medesimo articolo del Disciplinare in più parti viene riportato che il corpo del carattere non può essere inferiore a 10 punti.
Si chiede di fornire un’indicazione univoca della dimensione del testo e confermare che è obbligatorio l’impiego del carattere Calibri.
Si chiede di chiarire a quale modulistica specifica viene fatto riferimento ai fini della redazione dell’offerta tecnica (“Al fine di agevolare il lavoro della Commissione Giudicatrice che per gli adempimenti relativi opererà in sedute riservate, gli operatori economici concorrenti sono invitati ad utilizzare la modulistica predisposta dalla S.A.”).
Si chiede di confermare che alla lettera f) del punto elenco il riferimento ai punti e) e f) sia un refuso redazionale e che si deve far riferimento ai punti d) ed e).
Risposta:
Si conferma quanto espresso sul disciplinare di gara :interlinea 1,5 carattere Calibri 11, quindi non inferiore a 10

10) Si evidenzia che la descrizione argomentata di valutazione del sub-criterio 1.3 riportata a pag. 52 del Disciplinare non appare pertinente al sub-criterio stesso oltre ad essere identica a quella relativa al sub-criterio 1.2. Si chiede, pertanto, di fornire gli elementi di valutazione del sub-criterio 1.3.
Risposta:
Si riporta la risposta ad analogo quesito del 16/01/2024 09:51
Risposta: La descrizione del sub-criterio 1,3 “Miglioramento degli obiettivi di recupero dei materiali differenziabili e ottimizzazione delle attività di controllo sull'operato dell’I.A.” è la seguente:
“Incremento percentuale degli standard qualitativi indicati al criterio n° 2 Cap. 4.2.1 Obiettivi di raccolta differenziata e di recupero di materia di cui al decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica per le frazioni di rifiuto: vetro, metalli, plastica, carta-cartone, umido, nonché la miglior modalità di implementazione e gestione dei sistemi di monitoraggio e controllo dei servizi in fase di raccolta e trasferimento dei dati.”


11) In relazione al sub-criterio di valutazione 6.11, relativo all’attivazione di un servizio di raccolta degli oli esausti, si evidenziano le seguenti discrepanze:
a pagina 61 del disciplinare viene etichettato come “QNT 6.9” anziché QNT 6.11;
nella descrizione argomentata di cui a pag. 55, la tipologia del criterio viene dapprima rappresentata come qualitativa mentre alla successiva pagina 61 il sub-criterio viene presentato tra quelli di natura quantitativa.
Stante il criterio di assegnazione del punteggio, che invece suggerirebbe essere di natura “tabellare”, si chiede di chiarire se il sub-criterio in questione sia di tipo tabellare, qualitativo o quantitativo, fornendo gli elementi univoci atti alla valutazione del sub-criterio in argomento.
Risposta:
Si riporta quanto risposto a precedente quesito posto in data 15/01/2024 alle ore 11:01
Risposta
Dalla lettura di quanto riportato nella descrizione del criterio “Attivazione di un servizio di raccolta della frazione di rifiuto oli esausti sul territorio comunale. Il punteggio massimo viene assegnato per le offerte che garantiscono la miglior chiarezza espositiva di tutte le proposte per l'implementazione di un servizio di raccolta degli oli esausti e le modalità di espletamento dei servizi per garantire il maggior numero di postazioni stradali o di frequenze di servizio per la raccolta domiciliare degli oli esausti, nonché la chiarezza espositiva nella presentazione del servizio e delle modalità innovative offerte specificate in ore.operatore e/o ore.mezzo.”.( pag.55 del Disciplinare di gara) si rileva che la premialità è basata sulla chiarezza espositiva della proposta migliorativa avanzata dal concorrente. Proposta che deve rappresentare il numero di postazioni stradali o di frequenze di servizio per la raccolta domiciliare degli oli esausti, nonché la chiarezza espositiva nella presentazione del servizio e delle modalità innovative offerte specificate in ore.operatore e/o ore.mezzo. Ne consegue che il criterio è di natura qualitativa e non quantitativa , pertanto quanto indicato a pag.1, dove viene riportato il criterio di attribuzione del punteggio come “Quantitativo” è un mero refuso di stampa.


12) Il Disciplinare di gara, al punto 5.1.1. (pag. 57), riporta le modalità di attribuzione del punteggio agli “elementi” di tipo qualitativo. In base al numero di concorrenti, il metodo adottato sarà quello del confronto a coppie o quello aggregativo compensatore. Nel primo caso, viene prevista la “riparametrazione” del punteggio per ogni elemento (ovvero sub-criterio), mentre, nel secondo, la riparametrazione appare essere prevista sia per i criteri che per i sub-criteri. Si chiede di confermare se tale interpretazione sia corretta, ovvero se sia da intendersi che la riparametrazione del punteggio in entrambi i casi verrà effettuata esclusivamente per i sub-criteri.
Risposta:
In merito al quesito posto si rappresenta quanto segue:
le offerte tecniche presentate dai concorrenti saranno valutate da un’apposita commissione, nominata dopo la scadenza della presentazione delle offerte, secondo quanto specificato dalla lex specialis.
SE LE OFFERTE AMMESSE SONO PARI O SUPERIORI A TRE
gli elementi di natura qualitativa dell’offerta tecnica saranno valutati dalla commissione con il metodo del confronto a coppie come di seguito specificato:

Ciascun commissario confronta ciascuna componente di natura qualitativa dell’offerta tecnica (ossia ciascun criterio o subcriterio) di ciascun concorrente indicando quale preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - parità; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 – preferenza media; 5 – preferenza grande; 6 . preferenza massima) secondo quanto riportato nel documento di consultazione Linee guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa dell’ANAC

Una volta terminati i “confronti a coppie” si procede alla somma dei punteggi attribuiti da ciascun commissario ad ogni elemento di natura qualitativa (ossia ciascun criterio o subcriterio) dell’offerta tecnica di ciascun concorrente
I punteggi così ottenuti verranno trasformati in coefficienti definitivi V(a)i variabili tra zero ed uno riportando ad uno la somma più alta e proporzionando ad essa le altre. Pertanto ciascuna componente di natura qualitativa dell’offerta tecnica di ciascun concorrente avrà un proprio coefficiente definitivo V(a)i.
I coefficienti definitivi V(a)i come sopra ottenuti saranno moltiplicati per il peso massimo previsto per ciascuna componente di natura qualitativa dell’offerta tecnica (ossia ciascun criterio o subcriterio) ottenendo così il punteggio di ciascuna componente di natura qualitativa dell’offerta tecnica (ossia ciascun criterio o subcriterio) di ciascun concorrente.
Si evidenzia che dal calcolo come sopra specificato per ogni elemento di natura qualitativa (ossia ciascun criterio o subcriterio) ad una delle offerte viene assegnato il coefficiente V(a)i pari ad 1 (uno) e quindi il punteggio massimo previsto per detto criterio.

SE LE OFFERTE AMMESSE SONO IN NUMERO INFERIORE A 3 (TRE),
in luogo del confronto a coppie, a ciascun sub-elemento è attribuita una valutazione numerica, con un coefficiente V(a)i ottenuto dalla media dei coefficienti variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo i seguenti criteri motivazionali:


Coefficiente Rispondenza funzionale ed operativa
0,00 Nulla o completamente negativa non attinente
0,10 quasi del tutto assente - quasi completamente negative - quasi completamente non attinente
0,20 gravemente insufficiente ;
0,30 insufficiente
0,40 appena insufficiente
0,50 Sufficiente
0,60 Discreta
0,70 Buona
0,80 Eccellente
0,90 Ottima
1,00 Massima/piena

Procedendo nel seguente modo:
1. In relazione a ciascuna offerta presentata, ciascun componente della Commissione esprimerà la propria valutazione discrezionale sugli elementi (sub-criteri) di offerta rappresentati dal concorrente, assegnando un coefficiente di apprezzamento variabile tra zero ed uno secondo quanto riportato nei criteri motivazionali
2. per ciascun criterio/sub criterio si procederà al calcolo della media dei coefficienti espressi
3. si procederà infine a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni criterio/sub criterio da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
4. Si precisa che sia nella definizione della media dei coefficienti sia nella trasformazione di detta media in coefficienti definitivi sarà tenuto valido il risultato di dette operazioni arrotondato alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

Si evidenzia che dal calcolo come sopra specificato per ogni elemento di natura qualitativa (ossia ciascun criterio o subcriterio) ad una delle offerte viene assegnato il coefficiente V(a)i pari ad 1 (uno) e quindi il punteggio massimo previsto per detto criterio.

PER TUTTO QUANTO SOPRA:
Sia nel caso in cui si dovesse procedere con il metodo del confronto a coppie (per offerte pari o superiore a tre) sia nel caso in cui si dovesse procedere con il metodo aggregativo compensatore (per offerte inferiori a tre) si avrà una “riparametrazione” (implicita nella metodologia di applicazione dei metodi) del punteggio per ogni elemento natura qualitativa oggetto di valutazione ,

13) Stante quanto indicato all’Art. 5.1 del DTP, il punteggio dell’offerta tecnica sarà ottenuto dalla somma del punteggio qualitativo e del punteggio tabellare (PT=A+B, dove A=punteggio qualitativo e B=punteggio tabellare).
Si chiede di chiarire se tale indicazione sia da considerarsi un refuso redazionale. Pertanto, data la natura dei criteri e sub-criteri, il punteggio dell’offerta tecnica sarà determinato dalla somma del punteggio qualitativo e del punteggio quantitativo, ovvero, qualora al precedente quesito 11 la S.A. riscontrerà che il sub-criterio 6.11 sia di natura tabellare, il punteggio dell’offerta tecnica sarà determinato dalla somma del punteggio qualitativo, quantitativo e tabellare.
Risposta:
Come previsto dalla lex specialis il punteggio assegnato a ciascuna offerta tecnica sarà dato dalla somma tra i valori attribuiti agli elementi di natura qualitativa e gli elementi di natura quantitativa dell’offerta di ciascun concorrente.
con la locuzione criteri di natura quantitativa si intendono tutti i criteri per cui s’ prevista l’attribuzione di punteggi in modo oggettivo (tramite formule e/o tabelle)

In merito al criterio di cui al punto 6.11 si fa rilevare che lo stesso è stato individuato come criterio di natura qualitativa (vedi avviso pubblico)


14) Il Disciplinare di gara ai punti 4. e 5.1.1 (pag. 61) prevede che per l’offerta tecnica i concorrenti raggiungano il punteggio minimo di 45/80 ai fini dell’ammissione alla fase successiva.
Si chiede di chiarire se tale punteggio minimo sia da intendersi pre o post riparametrazione.
Risposta:

il senso della previsione di una soglia di sbarramento è quello di fissare un livello qualitativo al di sotto del quale l’offerta non può essere presa in considerazione, e tale livello non può che collegarsi alla valutazione oggettiva o assoluta dell’offerta in relazione ai criteri discrezionali

Richiamato quanto stabilito dai giudici della Sezione Seconda Ter del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con la sentenza 22 luglio 2019, n. 9781 ossia hanno ricordato i dettami della giurisprudenza per i quali la riparametrazione delle offerte rientra nella facoltà delle Stazioni Appaltanti così come la previsione di una soglia di sbarramento e che tale facoltà può essere esercitata a condizione che sia prevista e disciplinata nel bando. Il bando diviene così fonte costitutiva dell’esercizio del potere, in quanto la riparametrazione attiene al metodo di calcolo dei punteggi delle offerte.
Nel caso di specie la lex specialis: prevede una soglia di sbarramento non prevede nessuna riparametrazione

15) Nel Capitolato Prestazionale all’Art. 3 la raccolta a domicilio degli scarti vegetali è inserita sia tra i servizi complementari alla voce d.10 che tra quelli opzionali alla voce e.3. Si chiede di chiarire se si tratti di un refuso redazionale. Diversamente si chiede la differenza tra i due servizi.
Risposta: Si conferma che “il servizio di ritiro a domicilio di rifiuti urbani costituiti da scarti vegetali (VERDE) provenienti da utenze domestiche, previo accordo con il Comune su forme e modalità di raccolta, espletato a pagamento diretto da parte dell’utenza che richiede il servizio” citato all’art. 3 alla voce d.10 è un refuso redazionale. Si conferma il servizio di raccolta della frazione verde-sfalci citato alla voce e.3. del Capitolato.

16) L’Art. 3 del Capitolato specifica che “I servizi complementari opzionali saranno sottoposti allo stesso ribasso d’asta dei servizi base”. Ciò appare in contrasto con quanto riportato nella descrizione dei servizi complementari opzionali e.1, e.2 ed e.3, per ognuno dei quali viene richiesto all’I.A. di “formulare un’offerta” espressa rispettivamente in €/intervento, €/utenza e €/anno. Inoltre, la quotazione del servizio e.3 contribuisce a parte del punteggio dell’offerta economica dei concorrenti.
Si chiede di chiarire l’apparente incongruenza.
Risposta: Si precisa che i servizi complementari opzionali citati ai punti e.1, e.2 ed e.3 dell’art. 3 del Capitolato non saranno sottoposti al medesimo ribasso d’asta dei servizi base.

17) Ai fini della corretta individuazione dei “servizi base” richiamati nell’Art. 3 del Capitolato, si chiede di confermare che tra i servizi base rientrino tutti e soli quelli indicati nei punti e sottopunti da a) a d), fatta eccezione per il servizio di raccolta del rifiuto vegetale a pagamento di cui al sottopunto d.10.
Risposta: Si conferma che i “servizi base” richiamati nell’Art. 3 del Capitolato, comprendono tutti i servizi indicati nei punti e sottopunti da a) a d) (fatta eccezione per il servizio di raccolta del rifiuto vegetale a pagamento di cui al sottopunto d.10.), come meglio elencati e dettagliati nell’Allegato 1 al Piano di gestione dei servizi di igiene urbana.

18) All’Art. 37 del Capitolato viene previsto che “Nel caso in cui altre utenze non domestiche decidessero di esercitare l’opzione di ricorrere al mercato privato, prevista dal D. Lgs. n. 116 del 2020, al canone previsto dal presente Appalto verrà applicata una riduzione proporzionale ai servizi conseguentemente evitati da parte dell’appaltatore, sulla base dei prezzi unitari riportati nell’ Allegato 6 al Capitolato”.
Tale indicazione appare in contrasto con quanto previsto all’Art. 12 del Capitolato, ovvero “Si procederà inoltre alla revisione del canone contrattuale in caso di variazione del numero totale di utenze domestiche e non domestiche superiore al 20% (venti per cento) sia in positivo che in negativo, calcolate in aumento e/o decremento rispetto ai valori indicati al Cap.2.4 Utenze Domestiche e Utenze non Domestiche del Piano di gestione dei servizi di Igiene Urbana”.
Si chiede di chiarire se quanto riportato nell’Art. 37 del Capitolato sia da considerarsi un refuso redazionale.
Risposta: Si conferma che il periodo “Nel caso in cui altre utenze non domestiche decidessero di esercitare l’opzione di ricorrere al mercato privato, prevista dal D. Lgs. n. 116 del 2020, al canone previsto dal presente Appalto verrà applicata una riduzione proporzionale ai servizi conseguentemente evitati da parte dell’appaltatore, sulla base dei prezzi unitari riportati nell’ Allegato 6 al Capitolato” riportato nell’art. 37 del Capitolato è da considerarsi un refuso redazionale.

19) Considerato l’elevato numero di pagine necessario per la produzione dei curriculum vitae del personale adibito alle attività di comunicazione, come richiesto dal Capitolato all’Art. 31.1, si chiede - in analogia a quanto già previsto per le certificazioni - di poter allegare i predetti CV in aggiunta alle 200 pagine previste per il progetto tecnico.
Risposta: i cv non concorrono alle 200 pagine previste per l’offerta tecnica



20) Facendo riferimento al chiarimento formulato in risposta al quesito 15 dell’11/01/2024, con il quale viene confermato quanto indicato nel Disciplinare di Gara, cioè che gli elaborati grafici sono da ritenersi inclusi nel computo della capacità massima di 200 pagine del progetto tecnico.
Si chiede di confermare la possibilità di inserire in aggiunta alle predette 200 pagine del progetto tecnico le schede tecniche dei mezzi, delle attrezzature e dei contenitori offerti ad attestazione della rispondenza ai requisiti previsti dai documenti di gara e in particolare dall’Allegato 11, in quanto la numerosità delle facciate necessarie non appare compatibile con lo spazio redazionale a disposizione dei concorrenti.
Risposta:
Si ribadisce la risposta al quesito del 11/01/2024 11:56 nonché quanto esplicitato a pag.46 del Disciplinare di gara DI CUI, per ogni utilità se ne riporta uno stralcio:


La “Busta B – Offerta tecnica” deve contenere, a pena di esclusione dalla gara, il progetto gestionale tecnico - organizzativo di dettaglio dei servizi oggetto dell’appalto che comprenda la descrizione dettagliata ed esecutiva dell’organizzazione del servizio, comprensivo di elaborati grafici ed ogni altro allegato utile per la valutazione completa del progetto. Dovranno essere presenti nel progetto sotto forma di relazione, sviluppata in un numero massimo complessivo di 200 (duecento) facciate numerate e in formato A4 (sono ammessi formati multipli del formato A4 ma saranno conteggiati considerando come unità di misura il formato A4, es. A3= 2 A4), con interlinea 1,5 e con carattere Calibri 11.
Gli elaborati grafici presentati per la descrizione dei servizi proposti sono inclusi nel computo della capacità massima capacità prevista.
Nel caso in cui la relazione, così come sopra descritta, superi il limite di 200 (duecento) facciate numerate stabilito dal presente Disciplinare, verranno valutate ai fini della partecipazione alla gara esclusivamente le prime 200 (duecento) facciate numerate della relazione.



21) L’Art. 8.1 del Capitolato recita: “Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario e a tutela della continuità del servizio e della qualità delle prestazioni erogate, la durata dell’affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, al verificarsi delle condizioni previste all’art. 1.6 del Disciplinare.”.
L’Art. 1.6 al quale si fa riferimento, rubricato “DIVIETO DI PARTECIPAZIONE PLURIMA”, sembra non avere attinenza con la frase precedentemente richiamata.
Si chiede a Codesta Stazione Appaltante di chiarire quali siano le condizioni previste al verificarsi delle quali la durata dell’affidamento potrà essere estesa.
Risposta: la sezione che prevede il rinnovo è la 2.2 del disciplinar e di gara.

22) Al punto 38.11 del Capitolato viene riportato: “Il personale addetto alla gestione delle isole itineranti ha il compito di sovrintendere gli accessi nel rispetto degli orari previsti e si fa carico di effettuare le necessarie verifiche atte ad attestare che chi accede all’impianto sia esclusivamente un utente del Comune di Frosinone, previa presentazione della tessera sanitaria, di un documento di identità personale o altro di un documento con validità legale che ne attesti la residenza”.
Si chiede di chiarire se trattasi di un refuso redazionale legato alla gestione del centro comunale di raccolta, in quanto nell’Allegato 1 non è prevista la quantificazione economica di un eventuale servizio di presidio per la verifica dei conferitori; inoltre, viene prescritto che l’accesso avvenga mediante l’utilizzo di apposite tessere fornite e consegnate dall’I.A.
Risposta: Si conferma che il periodo “Il personale addetto alla gestione delle isole itineranti ha il compito di sovrintendere gli accessi nel rispetto degli orari previsti e si fa carico di effettuare le necessarie verifiche atte ad attestare che chi accede all’impianto sia esclusivamente un utente del Comune di Frosinone, previa presentazione della tessera sanitaria, di un documento di identità personale o altro di un documento con validità legale che ne attesti la residenza” citato all’art. 38.11 del Capitolato è da considerarsi un refuso redazionale.
14/02/2024 19:14
Quesito #52
Ai fini della partecipazione alla procedura di gara, si rendono necessari i seguenti ulteriori quesiti.
1) Si riscontra che alla risposta di cui al punto 5 del quesito 51 del 12/02/2024, nel quale veniva richiesto il Piano di Ammortamento dei mezzi posti a base di gara, ovvero:
metodologia di ammortamento;
tasso di interesse applicato;
costo di acquisto di ciascun automezzo;
non fornisce i dati richiesti, né tantomeno gli stessi sono riportati nel Capitolato o nell’Allegato 1 Piano di Gestione dei servizi di Igiene Urbana, come da risposta fornita.
Diversamente, è immediato verificare che nel rispondere ai vari chiarimenti relativi agli automezzi codesta S.A. espone un valore annuo di ammortamento estremamente preciso, pari a €/anno 859.306,08 al netto di utile e spese, ovvero frutto di una quantificazione puntuale e non solo ipotetica effettuata verosimilmente a partire dalle informazioni da noi richieste che pertanto sono certamente a disposizione dell’Amministrazione. Tale carenza informativa è particolarmente rilevante alla luce degli ulteriori chiarimenti forniti, relativamente ai valori economici dei mezzi al termine dell’appalto. In particolare, facendo riferimento al chiarimento di cui al punto 6 del medesimo quesito, “Ai fini della previsione contrattuale che prevede che i mezzi rimangano nella disponibilità del Comune, si precisa che l’indicatore di riferimento prevalente sarà il prezzo…” è evidente che tale informazione, ossia il prezzo di acquisto dei mezzi, al pari delle altre richieste, siano informazioni indispensabili che i concorrenti sono tenuti a conoscere per rendere certo e non aleatorio il valore di cessione degli automezzi.
Inoltre, sempre nel medesimo quesito, è stato chiesto “come verrà conciliata la condizione prevista al punto 34.2 qualora l’I.A. optasse per un’organizzazione operativa dei servizi che prevede l’impiego di mezzi diversi per tipologia e/o quantità rispetto a quelli ipotizzati dalla S.A.” anche in questo caso la risposta fornita elude la domanda, in quanto rimanda ad una risposta ad un quesito precedente che non attiene alla casistica sollevata dal quesito stesso.
A ciò si aggiunge che la valutazione finale dei valori decimali dei mezzi non sarebbe attuabile in alcun modo in quanto, stante la facoltà di ogni operatore di formulare una propria organizzazione che prevede l’impiego di mezzi diversi non sarebbero applicabili i riferimenti economici del prezzo stabiliti dalla S.A..
Per quanto esposto, si rinnovano le richieste come di seguito riportate:
Si chiede di rendere noto ai concorrenti il costo di acquisto degli automezzi relativi all’elenco riportato in Allegato 1 a pag. 166 nonché la metodologia e il tasso di interesse utilizzati per calcolare l’ammortamento annuo;
Come verrà conciliata la condizione prevista al punto 34.2 e la relativa metodica di calcolo a fine appalto del valore economico basato sui prezzi interi o decimali, qualora l’I.A. optasse per un’organizzazione operativa dei servizi che prevede l’impiego di mezzi diversi per tipologia, quantità e valore economico rispetto a quelli ipotizzati dalla S.A.?


2) L'attivazione di un servizio di raccolta del verde con modalità domiciliare a pagamento su richiesta dell'utenza, come meglio enunciato nell'art. 3 del CSA, da eseguire con una frequenza minima quindicinale, da organizzare per tutto il periodo annuale, offerto dall'I.A. senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante e per le utenze comunali. La raccolta dovrà essere effettuata tramite contenitori carrellati di volumetria non inferiore a 240 litri, la cui fornitura è a carico dell’I.A, come meglio esplicitato nell'art. 3 del Capitolato. Il punteggio massimo viene assegnato per le offerte che garantiscono l'esecuzione del servizio con le migliori modalità di raccolta e con le maggiori frequenze di raccolta offerte per le utenze comunali, senza nessun onere aggiuntivo per la stazione appaltante e per le utenze comunali.
La descrizione argomentata del Sub-Criterio di valutazione n. 6.5 esplicitata nel Disciplinare di gara è relativa all’effettuazione del servizio di raccolta del verde con modalità domiciliare a pagamento su richiesta dell’utenza. Nella medesima descrizione, viene più volte ribadito che tale servizio deve essere “senza nessun onere aggiuntivo…per le utenze comunali”.
Si chiede di chiarire cosa si intenda per “senza nessun onere aggiuntivo…per le utenze comunali”, in quanto l’Art. 3 del CSA prevede che “La raccolta del verde è un servizio domiciliare a pagamento da eseguire su richiesta delle singole utenze” e che l’onere annuo per il servizio posto a base di gara è oggetto di offerta economica da parte dei concorrenti.
Distinti saluti
04/03/2024 12:48
Risposta
Si riscontra che alla risposta di cui al punto 5 del quesito 51 del 12/02/2024, nel quale veniva richiesto il Piano di Ammortamento dei mezzi posti a base di gara, ovvero: metodologia di ammortamento; tasso di interesse applicato; costo di acquisto di ciascun automezzo; non fornisce i dati richiesti, né tantomeno gli stessi sono riportati nel Capitolato o nell’Allegato 1 Piano di Gestione dei servizi di Igiene Urbana, come da risposta fornita. Diversamente, è immediato verificare che nel rispondere ai vari chiarimenti relativi agli automezzi codesta S.A. espone un valore annuo di ammortamento estremamente preciso, pari a €/anno 859.306,08 al netto di utile e spese, ovvero frutto di una quantificazione puntuale e non solo ipotetica effettuata verosimilmente a partire dalle informazioni da noi richieste che pertanto sono certamente a disposizione dell’Amministrazione.
Tale carenza informativa è particolarmente rilevante alla luce degli ulteriori chiarimenti forniti, relativamente ai valori economici dei mezzi al termine dell’appalto. In particolare, facendo riferimento al chiarimento di cui al punto 6 del medesimo quesito, “Ai fini della previsione contrattuale che prevede che i mezzi rimangano nella disponibilità del Comune, si precisa che l’indicatore di riferimento prevalente sarà il prezzo…” è evidente che tale informazione, ossia il prezzo di acquisto dei mezzi, al pari delle altre richieste, siano informazioni indispensabili che i concorrenti sono tenuti a conoscere per rendere certo e non aleatorio il valore di cessione degli automezzi.
Inoltre, sempre nel medesimo quesito, è stato chiesto “come verrà conciliata la condizione prevista al punto 34.2 qualora l’I.A. optasse per un’organizzazione operativa dei servizi che prevede l’impiego di mezzi diversi per tipologia e/o quantità rispetto a quelli ipotizzati dalla S.A.” anche in questo caso la risposta fornita elude la domanda, in quanto rimanda ad una risposta ad un quesito precedente che non attiene alla casistica sollevata dal quesito stesso. A ciò si aggiunge che la valutazione finale dei valori decimali dei mezzi non sarebbe attuabile in alcun modo in quanto, stante la facoltà di ogni operatore di formulare una propria organizzazione che prevede l’impiego di mezzi diversi non sarebbero applicabili i riferimenti economici del prezzo stabiliti dalla S.A.. Per quanto esposto, si rinnovano le richieste come di seguito riportate:
Si chiede di rendere noto ai concorrenti il costo di acquisto degli automezzi relativi all’elenco riportato in Allegato 1 a pag. 166 nonché la metodologia e il tasso di interesse utilizzati per calcolare l’ammortamento annuo; Come verrà conciliata la condizione prevista al punto 34.2 e la relativa metodica di calcolo a fine appalto del valore economico basato sui prezzi interi o decimali, qualora l’I.A. optasse per un’organizzazione operativa dei servizi che prevede l’impiego di mezzi diversi per tipologia, quantità e valore economico rispetto a quelli ipotizzati dalla S.A.?
Risposta: Si conferma quanto dichiarato nel riscontro fornito al punto n° 5 del quesito 51. In merito alla tematica dei mezzi, maggiori dati sono stati forniti con riscontro al quesito n° 46 del 22/01/2024. Relativamente ai dati di dettaglio richiesti, si rammenta quanto riportato al cap. n. 9 del CSA, ovvero che “Il concorrente ha l’obbligo di verificare autonomamente le dimensioni e le caratteristiche del territorio interessato dal servizio oggetto dell’Appalto. La formulazione dell’offerta deve intervenire all’esito di tale autonoma verifica e sulla base delle relative risultanze, nonché all’esito di autonomi sopralluoghi, calcoli estimativi e valutazioni economiche che il concorrente ha l’obbligo di eseguire ai fini della verifica della remuneratività dei prezzi posti a base di gara, non potendo in alcun modo i dati tecnici contenuti negli atti di gara essere considerati esaustivi o autosufficienti ai fini della formulazione dell’offerta e/o della valutazione della remuneratività dei prezzi posti a base di gara”.
Ai fini di ogni ulteriore chiarimento relativo ai costi di mezzi e attrezzature si rimanda a quanto stabilito all’art. 9 del CSA, laddove si precisa, tra le altre cose, che “i costi relativi a mezzi e attrezzature sono stati determinati sulla base dei valori di mercato. Nel costo degli automezzi sono stati considerati i costi di gestione annui, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la quota di ammortamento, i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, i costi carburante, olio e pneumatici, l’assicurazione, le tasse e la quota di ammortamento dell’investimento per mezzi e attrezzature adibiti alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e all’esecuzione dei servizi di spazzamento”.
Come precisato nel riscontro al quesito 51, punto 6), per frazione di mezzo si intende “frazione d’uso del mezzo”. Ai fini della gestione della previsione contrattuale che prevede che i mezzi rimangano nella disponibilità del comune, si precisa che l’indicatore prevalente sarà il prezzo perché l’Amministrazione riterrà interamente saldate le quote di ammortamento del parco mezzi computato a base di gara. Così come precisato in altri quesiti ed in particolare, che i dati tecnici contenuti negli atti di gara essere considerati esaustivi o autosufficienti ai fini della formulazione dell’offerta, al termine del rapporto contrattuale:
- per i mezzi aventi valore unitario, rimarrà nella proprietà dell’amministrazione il numero corrispondente;
- per le frazioni di mezzo si prenderà a riferimento il valore economico e rimarrà nella proprietà dell’amministrazione un numero di mezzi congruo al valore economico della somma dei valori delle frazioni computate per singolo mezzo, fino al raggiungimento della quota totale di ammortamento indicata negli atti di gara.


2) L'attivazione di un servizio di raccolta del verde con modalità domiciliare a pagamento su richiesta dell'utenza, come meglio enunciato nell'art. 3 del CSA, da eseguire con una frequenza minima quindicinale, da organizzare per tutto il periodo annuale, offerto dall'I.A. senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante e per le utenze comunali. La raccolta dovrà essere effettuata tramite contenitori carrellati di volumetria non inferiore a 240 litri, la cui fornitura è a carico dell’I.A, come meglio esplicitato nell'art. 3 del Capitolato. Il punteggio massimo viene assegnato per le offerte che garantiscono l'esecuzione del servizio con le migliori modalità di raccolta e con le maggiori frequenze di raccolta offerte per le utenze comunali, senza nessun onere aggiuntivo per la stazione appaltante e per le utenze comunali.
La descrizione argomentata del Sub-Criterio di valutazione n. 6.5 esplicitata nel Disciplinare di gara è relativa all’effettuazione del servizio di raccolta del verde con modalità domiciliare a pagamento su richiesta dell’utenza. Nella medesima descrizione, viene più volte ribadito che tale servizio deve essere “senza nessun onere aggiuntivo…per le utenze comunali”. Si chiede di chiarire cosa si intenda per “senza nessun onere aggiuntivo…per le utenze comunali”, in quanto l’Art. 3 del CSA prevede che “La raccolta del verde è un servizio domiciliare a pagamento da eseguire su richiesta delle singole utenze” e che l’onere annuo per il servizio posto a base di gara è oggetto di offerta economica da parte dei concorrenti.
Risposta: al presente quesito è stato fornito un chiarimento con il riscontro al Quesito n° 18 del 16/01/2024. Difatti, con riferimento al sub criterio di valutazione 6.5 per “Utenze Comunali” si intendono le Utenze Domestiche del Comune di Frosinone.
Il sub criterio 6.5 devi ritenersi formulato come segue: “L'attivazione di un servizio di raccolta del verde con modalità domiciliare a pagamento su richiesta dell'utenza, come meglio enunciato nell'art. 3 del CSA, da eseguire con una frequenza minima quindicinale, da organizzare per tutto il periodo annuale, offerto dall'I.A. senza nessun onere aggiuntivo per la stazione appaltante. La raccolta dovrà essere effettuata tramite contenitori carrellati di volumetria non inferiore a 240 litri, la cui fornitura è a carico dell’I.A, come meglio esplicitato nell'art. 3 del Capitolato. Il punteggio massimo viene assegnato per le offerte che garantiscono l'esecuzione del servizio con le migliori modalità di raccolta e con le maggiori frequenze di raccolta offerte per le utenze comunali, senza nessun onere aggiuntivo per la stazione appaltante”.
16/02/2024 10:57
Quesito #53
QUESITO N. 1
Nell’ elaborato “Piano dei servizi di igiene urbana” allegato al CSA, al paragrafo “3.3.5 Lavaggio dei contenitori” è previsto:
“In accordo con quanto previsto in sede di gara, il gestore effettua un lavaggio di tutti i contenitori dedicati alla raccolta presso le utenze domestiche della frazione organica e alla frazione secca residua con volumetrie maggiori o uguali a 120 litri. I lavaggi vengono effettuati con cadenza mensile nel periodo aprile – ottobre, prevedendo un totale di 7 lavaggi per ciascuno dei contenitori.”
Tale servizio non è citato nell’ elenco dei servizi di cui al capitolo 5 dello stesso elaborato e non è quantificato nelle relative tabelle di dimensionamento e quantificazione economica dei servizi. Il servizio di lavaggio contenitori non è neppure citato nel Capitolato Speciale d’ Appalto e, difatti, nell’ elenco dei mezzi necessari, contenuto nel “Piano dei servizi di igiene urbana”, non è compreso il mezzo “Lava-cassonetti”. Si chiede, pertanto, conferma che il servizio è da intendersi escluso dai servizi oggetto dell’appalto oppure, in alternativa, si chiede di indicare il relativo impegno previsto in termini di ore/anno per personale e mezzi.

QUESITO N. 2
Si chiede di indicare eventuali mezzi e/o attrezzature (es. isole ecologiche fisse e/o mobili, eventuali attrezzature presenti nel CCR, ecc.) che, all’ avvio del nuovo appalto, saranno trasferiti al gestore entrante ed eventuali quote di ammortamento residue da corrispondere al Comune o all’ attuale Gestore.

QUESITO N. 3
Con riferimento alla presentazione dell’offerta economica dalla lettura combinata del Disciplinare di Gara e del Modulo 9 non è chiara la modalità di attribuzione del punteggio economico di cui al punto 7.1 del Disciplinare di gara. Nel Modulo 9, in particolare, occorre indicare due tipologie di ribasso:
Il ribasso di cui al punto “A. per i servizi a base d’asta soggetti a ribasso”;
Il ribasso di cui al punto “B. per i servizi opzionali e prestazioni aggiuntive”.
La formula di attribuzione del punteggio di cui al punto 7.1 è calcolata sulla base del ribasso offerto. Si chiede conferma che il punteggio di cui al punto 7.1 è assegnato sulla base del ribasso di cui al punto A. In tal caso si chiede conferma che il ribasso di cui al punto “B.” non sia oggetto di valutazione o che sia valutato esclusivamente nell’ambito dell’attribuzione del punteggio di cui al punto 7.2 (prezzo per servizio raccolta verde).
07/03/2024 16:23
Risposta
QUESITO N. 1
Nell’ elaborato “Piano dei servizi di igiene urbana” allegato al CSA, al paragrafo “3.3.5 Lavaggio dei contenitori” è previsto:
“In accordo con quanto previsto in sede di gara, il gestore effettua un lavaggio di tutti i contenitori dedicati alla raccolta presso le utenze domestiche della frazione organica e alla frazione secca residua con volumetrie maggiori o uguali a 120 litri. I lavaggi vengono effettuati con cadenza mensile nel periodo aprile – ottobre, prevedendo un totale di 7 lavaggi per ciascuno dei contenitori.”
Tale servizio non è citato nell’ elenco dei servizi di cui al capitolo 5 dello stesso elaborato e non è quantificato nelle relative tabelle di dimensionamento e quantificazione economica dei servizi. Il servizio di lavaggio contenitori non è neppure citato nel Capitolato Speciale d’ Appalto e, difatti, nell’ elenco dei mezzi necessari, contenuto nel “Piano dei servizi di igiene urbana”, non è compreso il mezzo “Lava-cassonetti”. Si chiede, pertanto, conferma che il servizio è da intendersi escluso dai servizi oggetto dell’appalto oppure, in alternativa, si chiede di indicare il relativo impegno previsto in termini di ore/anno per personale e mezzi.

QUESITO N. 2
Si chiede di indicare eventuali mezzi e/o attrezzature (es. isole ecologiche fisse e/o mobili, eventuali attrezzature presenti nel CCR, ecc.) che, all’ avvio del nuovo appalto, saranno trasferiti al gestore entrante ed eventuali quote di ammortamento residue da corrispondere al Comune o all’ attuale Gestore.

QUESITO N. 3
Con riferimento alla presentazione dell’offerta economica dalla lettura combinata del Disciplinare di Gara e del Modulo 9 non è chiara la modalità di attribuzione del punteggio economico di cui al punto 7.1 del Disciplinare di gara. Nel Modulo 9, in particolare, occorre indicare due tipologie di ribasso:
Il ribasso di cui al punto “A. per i servizi a base d’asta soggetti a ribasso”;
Il ribasso di cui al punto “B. per i servizi opzionali e prestazioni aggiuntive”.
La formula di attribuzione del punteggio di cui al punto 7.1 è calcolata sulla base del ribasso offerto. Si chiede conferma che il punteggio di cui al punto 7.1 è assegnato sulla base del ribasso di cui al punto A. In tal caso si chiede conferma che il ribasso di cui al punto “B.” non sia oggetto di valutazione o che sia valutato esclusivamente nell’ambito dell’attribuzione del punteggio di cui al punto 7.2 (prezzo per servizio raccolta verde).


Nell’ elaborato “Piano dei servizi di igiene urbana” allegato al CSA, al paragrafo “3.3.5 Lavaggio dei contenitori” è previsto: “In accordo con quanto previsto in sede di gara, il gestore effettua un lavaggio di tutti i contenitori dedicati alla raccolta presso le utenze domestiche della frazione organica e alla frazione secca residua con volumetrie maggiori o uguali a 120 litri. I lavaggi vengono effettuati con cadenza mensile nel periodo aprile – ottobre, prevedendo un totale di 7 lavaggi per ciascuno dei contenitori.”
Tale servizio non è citato nell’ elenco dei servizi di cui al capitolo 5 dello stesso elaborato e non è quantificato nelle relative tabelle di dimensionamento e quantificazione economica dei servizi. Il servizio di lavaggio contenitori non è neppure citato nel Capitolato Speciale d’ Appalto e, difatti, nell’ elenco dei mezzi necessari, contenuto nel “Piano dei servizi di igiene urbana”, non è compreso il mezzo “Lava-cassonetti”. Si chiede, pertanto, conferma che il servizio è da intendersi escluso dai servizi oggetto dell’appalto oppure, in alternativa, si chiede di indicare il relativo impegno previsto in termini di ore/anno per personale e mezzi. Risposta: il paragrafo “3.3.5 Lavaggio dei contenitori” dell’Allegato 1 al Capitolato - Piano dei servizi di igiene urbana del Comune di Frosinone – contiene una descrizione dei servizi eseguiti nell’attuale appalto di igiene urbana. Si conferma che tale servizio non è stato quantificato e previsto in gara per il futuro affidamento di igiene urbana. Si chiede di indicare eventuali mezzi e/o attrezzature (es. isole ecologiche fisse e/o mobili, eventuali attrezzature presenti nel CCR, ecc.) che, all’ avvio del nuovo appalto, saranno trasferiti al gestore entrante ed eventuali quote di ammortamento residue da corrispondere al Comune o all’ attuale Gestore. Risposta: all’avvio del nuovo appalto saranno trasferite al gestore le seguenti attrezzature di proprietà del Comune di Frosinone: n° 2 isole ecologiche informatizzate. Non si prevedono quote di ammortamento residue da corrispondere al Comune. Con riferimento alla presentazione dell’offerta economica dalla lettura combinata del Disciplinare di Gara e del Modulo 9 non è chiara la modalità di attribuzione del punteggio economico di cui al punto 7.1 del Disciplinare di gara. Nel Modulo 9, in particolare, occorre indicare due tipologie di ribasso: il ribasso di cui al punto “A. per i servizi a base d’asta soggetti a ribasso”;
Il ribasso di cui al punto “B. per i servizi opzionali e prestazioni aggiuntive”.
La formula di attribuzione del punteggio di cui al punto 7.1 è calcolata sulla base del ribasso offerto. Si chiede conferma che il punteggio di cui al punto 7.1 è assegnato sulla base del ribasso di cui al punto A. In tal caso si chiede conferma che il ribasso di cui al punto “B.” non sia oggetto di valutazione o che sia valutato esclusivamente nell’ambito dell’attribuzione del punteggio di cui al punto 7.2 (prezzo per servizio raccolta verde).
RISPOSTA
L’ Art. 3 del CSA al punto “e. altri servizi complementari opzionali” (a pag. 10 e 11) stabilisce quanto segue :
I servizi opzionali descritti di seguito dovranno essere quotati dall’I.A. in sede di offerta economica nel Modello Offerta 9 S/C, allegato agli atti di gara.
e.1. rimozione eccezionale di rifiuti abbandonati;
e.2. servizio di supporto all’ufficio di competenza del Comune alla definizione della TARI Puntuale;
e.3. servizio di raccolta della frazione verde-sfalci.

In riferimento al punto
e.3. servizio di raccolta della frazione verde-sfalci.
Per il servizio di raccolta della frazione verde-sfalci, l’I.A. dovrà formulare un’offerta espressa in euro/anno per ogni utenza domestica, come meglio esplicitato nel Modello Offerta 9 S/C. Il servizio potrà essere attivato su richiesta del Comune. Si intendono come rifiuti verdi quei rifiuti derivanti da attività di manutenzione del verde privato. La raccolta del verde è un servizio domiciliare a pagamento da eseguire su richiesta delle singole utenze con frequenza minima quindicinale, da organizzare per tutto il periodo annuale. La raccolta dovrà essere effettuata tramite contenitori carrellati di volumetria non inferiore a 240 litri, la cui fornitura è a carico dell’I.A
Gli oneri di trasferimento della frazione verde sono a carico dell’I.A..
I servizi complementari opzionali saranno sottoposti allo stesso ribasso d’asta dei servizi base.
Ulteriori servizi opzionali a misura sono elencati e quotati nell’allegato Elenco Prezzi (Allegato 6al Capitolato). I valori indicati nell’allegato Elenco Prezzi (Allegato 6 al Capitolato) saranno sottoposti allo stesso ribasso d’asta dei servizi base.
In sede di gara è stato previsto che delle varie attività solo la voce e.3 doveva essere valorizzata dal concorrente attraverso la formulazione di una specifica offerta economica in termini i valore (in euro)
Infatti dalla lettura della valorizzazione dell’offerta economica (cfr pag 63 del CSA e disciplinare di gara)si rileva quanto segue: n° prog. Criteri (e sub-criteri) per la valutazione dell'Offerta Economica dell’I.A. Peso valori offerta Peso Criteri Peso sub-criteri 7 Organizzazione dei servizi per la gestione dell'appalto di Igiene Urbana 20 7,1 Ribasso percentuale unico offerto sull'importo dei servizi a base d'asta. I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso 15 7,2 Miglior offerta economica del gestore sul servizio di raccolta domiciliare della frazione verde-sfalci come da previsione dell'art. 3 punto e.3 del Capitolato 5
Per il criterio 7.2:
a) l’elemento Prezzo (offerta economica sul prezzo), è costituito dal valore economico offerto per il servizio di raccolta domiciliare della frazione verde-sfalci come da previsione dell'art. 3 punto e.3 del Capitolato;
b) la valutazione avviene attribuendo un coefficiente al valore economico offerto, come segue:
Pei=PEmax X(Pmin/Pi)
dove:
PEi : è il punteggio economico dell’offerente
PEmax: è il punteggio massimo previsto per il criterio 7.2
PEmin: è il prezzo minimo offerto (€)
Pi = è il prezzo dell’offerente (€)

Tutto ciò premesso
Si da evidenza che
-il ribasso offerto per il punto 7.1 va applicato sull'importo dei servizi a base d'asta al netto della manodopera e degli oneri della sicurezza
- il valore economico previsto al punto 7.2 si riferisce alla offerta, espressa in euro/anno per ogni utenza domestica, per il servizio di raccolta domiciliare della frazione verde-sfalci,

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