Inviato esito

Gara #1064

GARA PROV. N. 1/2024. Procedura aperta per affidamento DL e CSE per intervento di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E L'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL CONVITTO NAZIONALE REGINA MARGHERITA” DI ANAGNI (FR). PNRR M4 C1 I3.3
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Informazioni appalto

17/01/2024
Aperta
Servizi tecnici
€ 237.647,60
VITI GIORGIA
Provincia di Frosinone

Categorie merceologiche

7124 - Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione

Lotti

Inviato esito
1
B004F28407
I85H20000250001
Qualità prezzo
GARA PROV. N. 1/2024. Procedura aperta per affidamento DL e CSE per intervento di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E L'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL CONVITTO NAZIONALE REGINA MARGHERITA” DI ANAGNI (FR). PNRR M4 C1 I3.3
GARA PROV. N. 1/2024.Procedura aperta per l'affidamento del servizio di Direzione Lavori, Misure (esclusa la Contabilità) e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per l’intervento di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E L'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL CONVITTO NAZIONALE REGINA MARGHERITA” DI ANAGNI (FR).PNRR - Intervento finanziato dall’Unione Europea a valere sulle risorse “Next Generation EU” – Missione 4 – Componente 1 – Istruzione e Ricerca – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica.
€ 106.966,56
€ 130.681,04
€ 0,00

Scadenze

12/02/2024 12:00
16/02/2024 10:30
16/02/2024 11:00

Allegati

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Avviso Appalto Aggiudicato
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04/11/2024 14:16
15.43 kB

Chiarimenti

23/01/2024 18:51
Quesito #1
Si richiedono delucidazioni sulla modalità di sopralluogo, in quanto compare la data dell’8 gennaio, antecedente alla data di pubblicazione della gara, e si legge anche che l’attestato di presa visione è rilasciato dal Comune, ma anche che il suddetto sopralluogo non viene attestato dalla Stazione Appaltante. Inoltre si richiede chiarimento sulla mansione di contabilità lavori, che a pagina 1 è esclusa dall’affidamento, mentre a pagina 18, viene ricompresa.
25/01/2024 08:08
Risposta
Per il sopralluogo: la data 08/01/2024 è un refuso. Si deve intendere a partire dal 18/01/2024. Il sopralluogo può essere effettuato nei giorni e negli orari indicati nel disciplinare. Prima di recarsi presso l'istituto scolastico, si consiglia di telefonare al n. 0775727007 per avere conferma che la scuola sia aperta e non chiusa per eventi eccezionali. l'indicazione "rilascio dell'attestato da parte del comune al concorrente" è un refuso. Il soprallugo è effettuato in maniera autonoma, non assistito e non attestato nè dalla Stazione Appaltante nè dal Comune. L'operatore economico concorrente dovrà opportunamente compilare il "modello 2 dichiarazione sopralluogo" presente tra gli allegati a comprova dell'esecuzione del sopralluogo. Per la mansione di contabilità dei lavori, essa è esclusa dall'affidamento, come indicato a pagina 1 ed in altre parti del disciplinare. La ricomprensione a pagina 18 è un mero refuso.
25/01/2024 13:32
Quesito #2
Buongiorno,
si richiedono i seguenti chiarimenti:
1- Al paragrafo 3, punto 4 del Disciplinare di gara è richiesta “copia conforme dell’attestato della SOA in possesso del concorrente”. Essendo un appalto di servizi, si chiede di specificare se si tratti di un refuso;
2- Al paragrafo 3.4.5 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE è richiesta la comprova del requisito mediante certificati o contratti. Si chiede se tale comprova debba già essere fornita in questa fase o se verrà richiesta al solo aggiudicatario;
3- Nello stesso paragrafo è indicato che è necessario possedere n. 2 servizi la cui somma sia uguale al 40% del totale richiesto (€ 960.000), mentre nel modello di istanza fornito dalla Stazione Appaltante, si fa riferimento ad un solo servizio di importo pari al 40% del totale (€ 957.551,26), quale delle due circostanze è corretta?
4- Negli allegati non è presente il bando di gara, necessario per l’esatta individuazione del triennio precedente in merito ai requisiti economici e tecnici da possedere;
5- Al paragrafo 4.1 OFFERTA TECNICA relativamente al punteggio dell’offerta viene riportato il numero 90 mentre nella tabella degli elementi di valutazione viene riportato 80: si tratta di un refuso?
6- Al paragrafo 4.1 OFFERTA TECNICA dove si richiedono 3 servizi da illustrare (TAB. A.1.) , è possibile indicarne n. 2 sul SUB A.1.1 piano architettonico e strutturale e n. 1 sul SUB A.1.2. piano impiantistico antincendio?
7- Al paragrafo 4.1.1- CONDIZIONI DELL’OFFERTA TECNICA – Criterio A.2 e relativi SUB criteri si richiede di precisare:
- di quante pagine deve essere composta la relazione poiché il numero indicato non coincide con quanto scritto in parentesi;
- quanti elaborati grafici possono essere allegati alla relazione ed in quale formato (si possono produrre n. 5 schede in formato A3 o A4 o A2?).
30/01/2024 11:38
Risposta
Di seguito le risposte ai quesiti posti:
Domanda 1: trattasi di refuso.
Domanda 2: all’atto della partecipazione alla gara è richiesta la sola autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti. La comprova del requisito sarà successiva all’aggiudicazione.
Domanda 3: la circostanza corretta è quella indicata nel disciplinare, ossia è richiesto che almeno 2 dei servizi eseguiti nel triennio precedente abbiamo importo tale la cui somma sia pari al 40% del totale richiesto (€ 960.000,00).
Domanda 4: il disciplinare di gara è “bando-disciplinare” di gara, come indicato alla pagina 6. Per quanto riguarda i requisiti di capacità economica e finanziaria il triennio di riferimento è quello degli anni 2021-2022-2023. Per i requisiti di capacità tecnica e professionale, i servizi analoghi dovranno ricadere nel triennio precedente alla data di presentazione dell’offerta. Si precisa che tali servizi dovranno essere stati resi nei tempi richiesti, con buon esito, senza addebito alcuno e in assenza di contenzioso con il Committente
Domanda 5: il numero 90 è un refuso. Il punteggio complessivo massimo corretto per l’offerta tecnica è 80 punti, come indicato nelle tabelle.
Domanda 6: la tipologia ed il numero di servizi da illustrare per ciascun sub criterio, che meglio consentono di qualificare le capacità dell’operatore economico offerente, è una scelta in piena autonomia del concorrente stesso
Domanda 7: applicando il principio di massima partecipazione a vantaggio del concorrente, per il criterio A.2 e relativi sub criteri, si precisa che: la relazione deve essere composta da massimo 15 (quindici) cartelle formato A3 o di 30 (trenta) cartelle formato A4, con stampa su una sola facciata. Eventuali elaborati grafici dovranno essere in numero massimo di 5 (cinque) schede in formato A2, oppure un numero di 10 (dieci) schede in formato A3 o un numero di 20 (venti) schede formato A4, con stampa su una sola facciata. È ammessa la combinazione fra i diversi formati purchè la superficie complessiva delle schede non superi il massimo consentito.
26/01/2024 16:45
Quesito #3
Si chiede chiarimento in merito all' offerta tecnica, più esattamente:
in merito ai servizi affini, all'interno del paragrafo 4.1.1 si richiede una relazione presentata con massimo di 5 cartelle formato A3 o di 10 formato A4, a servizio. Per quanto riguarda gli elaborati grafici, invece, si richiedono un numero massimo di 5 schede in formato non superiore ad A2. queste sono complessive per tutti e tre i servizi?
30/01/2024 11:40
Risposta
Applicando il principio di massima partecipazione a vantaggio del concorrente, per il criterio A.1 e relativi sub criteri è richiesta l’elaborazione di una relazione composta da massimo 5 (cinque) cartelle in formato A3 oppure 10 (dieci) cartelle formato A4, per ogni servizio, con stampa su una sola facciata. Eventuali elaborati grafici dovranno essere in numero massimo di 5 (cinque) schede in formato A2, oppure un numero di 10 (dieci) schede in formato A3 o un numero di 20 (venti) schede formato A4, per ogni servizio, con stampa su una sola facciata. È ammessa la combinazione fra i diversi formati purchè la superficie complessiva delle schede non superi il massimo consentito.
29/01/2024 09:28
Quesito #4
si chiede se è possibile essere capogruppo pur non avendo requisiti tecnico professionali in E.22, e se la direzione lavori debba essere in capo alla sola capogruppo o se questo ruolo può essere ricoperto da un professionista facente parte della società mandante.
30/01/2024 11:40
Risposta
L’art. 68 comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023 recita “I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell’allegato II.12”. Pertanto, poiché la qualificazione è del raggruppamento nel complesso, è consentito al capogruppo di un raggruppamento non avere requisiti tecnico professionali. La direzione lavori dovrà essere affidata ad un professionista in possesso dei requisiti richiesti per l’espletamento di tale ruolo.
29/01/2024 11:43
Quesito #5
Ai sensi del punto 9.3.2 lettera a) del Disciplinare di gara si chiede se per la "OMISSIS" - firmataria del progetto esecutivo di cui trattasi poiché progettista indicato dal Consorzio Stabile Costellazione di Venere in fase di procedura di appalto integrato - ci siano motivi ostativi o elementi che possano determinare un conflitto di interesse tali da impedire alla stesa società, la partecipazione alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di Direzione Lavori, Misure (esclusa la Contabilità) e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per l’intervento di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E L'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL CONVITTO NAZIONALE REGINA MARGHERITA” DI ANAGNI (FR).
In sostanza si chiede se la "OMISSIS" può partecipare alla procedura di cui all’oggetto, senza incorrere all’esclusione dalla stessa per motivi legati al conflitto di interesse.
30/01/2024 11:45
Risposta
Poiché si ritiene che ricorra un potenziale conflitto di interesse (il controllato ed il controllore in qualche modo coincidono e tra di essi è in essere una prestazione professionale relativa alla procedura in oggetto), ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 si nega la possibilità di partecipare alla procedura di gara in oggetto.
05/02/2024 18:23
Quesito #6
Per quanto concerne l’elemento di valutazione di cui alla lettera A.2.3) del punto 4.1 “OFFERTA TECNICA” del Disciplinare di gara, si richiede il seguente requisito “A.2. 3) Rispetto, negli ultimi 3 anni, dei principi di parità di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali”.
Si richiede il seguente chiarimento:
Se il suddetto requisito, relativo al rispetto del principio di parità di genere, può essere soddisfatto mediante la costituzione di un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, oppure l’operatore economico che intende partecipare alla gara, al fine di soddisfare il suddetto requisito, deve aver instaurato esclusivamente un rapporto di lavoro, in quanto nel medesimo punto si fa riferimento alle assunzioni.
07/02/2024 15:32
Risposta
Il requisito richiesto al punto A.2.3) del punto 4.1 "OFFERTA TECNICA" è stato definito in accordo a quanto previsto dall'art. 47 del D.L. n. 77/2021, a cui si rimanda per gli opportuni approfondimenti del caso.
Nello specifico, la richiesta di aver rispettato i principi di parità di genere negli ultimi 3 anni, è riferito al pregresso dell'operatore economico concorrente, ed è inteso come ulteriore requisito premiale dell'offerta, orientato a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne.
Altro è la dichiarazione dell'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile, che l'operatore economico si assume con le autocertificazioni contenute nella documentazione amministrativa da presentare per la partecipazione alla gara.
06/02/2024 17:37
Quesito #7
Al punto 3.4.5 “REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE” (art. 100 comma 1 lett. c)”, pag. 36, del Disciplinare di Gara, si richiede “Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quello posto a base di gara, la cui somma dell’importo lavori sia pari ad € 2.400.000,00 (somma arrotondata importo lavori di lotto 1 + lotto 2) nella categoria d’opera E22, e con almeno 2 servizi la cui somma degli importi sia almeno pari al 40% del totale richiesto (€ 960.000,00), sempre nella categoria d’opera E22”.
Si richiede il seguente chiarimento:
Il disciplinare di Gara richiede l’esecuzione di servizi analoghi nella categoria d’opera E.22. Dunque, sia il TAR che il Consiglio di Stato hanno ribadito con numerose sentenze che per “servizi analoghi”, non devono intendersi “servizi identici”. Più volte la giurisprudenza amministrativa ha precisato che: “- i servizi analoghi designano una categoria aperta di prestazioni accomunate da elementi caratterizzanti simili ed omogenei a quelli messi a gara; - i servizi identici invece sono connotati invece dall’essere una categoria chiusa di prestazioni aventi medesima consistenza di tipo e funzione, così da collidere con il precetto conformante le procedure di gara teso a garantire la massima partecipazione delle imprese operanti nel medesimo segmento di mercato”.
Pertanto, si chiede di chiarire se tra i “servizi analoghi” nella categoria d’opera E.22, possa rientrare anche il servizio di Verifica della progettazione relativo sempre alla categoria d’opera E.22.

09/02/2024 08:48
Risposta
Per quanto desumibile dalle Linee Guida ANAC n. 1 si ritiene che il possesso dei requisiti di partecipazione possa essere dimostrato con l'espletamento di servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi professionali dell'area tecnica, a condizione che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale. Inoltre l'esecuzione della prestazione deve essere documentata mediate la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento e deve essere stata resa nei tempi richiesti, con buon esito, senza addebito alcuno compreso eventuali varianti resesi necessarie per errore progettuale e in assenza di contenzioso con il Committente.
08/02/2024 10:46
Quesito #8
Si chiede se la tassa anac va pagata o se è un refuso del discilìplinare in quanto sul portale anac l'importo del contributo da pagara è pari a 0 €.
09/02/2024 09:01
Risposta
La tassa ANAC è dovuta. Con un avviso pubblicato in data 26 gennaio 2024 al seguente indirizzo: https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac, ANAC comunica agli operatori economici che sono stati riscontrati dei problemi con il pagamento del contributo e fornisce indicazioni su come poter effettuare il versamento.
09/02/2024 15:48
Quesito #9
Si riscontrano problemi nella generazione del Passoe sul portale ANAC in quanto il "CIG non esiste o non è stato ancora definito", si chiedono chiarimenti in merito.
12/02/2024 13:05
Risposta
Trattandosi di procedura indetta dopo il 1° gennaio 2024, il PASSoe non è dovuto, in base a quanto stabilito con delibera 582/2023 di ANAC e come riportato al seguente indirizzo: https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe. Pertanto la richiesta di acquisizione del PASSoe riportata sul disciplinare di gara è da indersi come refuso.

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