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Gara #1373

GARA S.U.A. 26/2024 Affidamento del servizio di mensa scolastica per il Comune di Cassino– 5 anni scolastici 2024/2025- 2025/2026- 2026/2027 - 2027/2028 – 2028/2029
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07/05/2024
Aperta
Servizi
€ 2.995.931,00
BOMPIANI STEFANO
Provincia di Frosinone

Categorie merceologiche

555231 - Servizi di mensa scolastica

Lotti

Inviato esito
1
B18EE813E9
Qualità prezzo
GARA S.U.A. 26/2024 Affidamento del servizio di mensa scolastica per il Comune di Cassino– 5 anni scolastici 2024/2025- 2025/2026- 2026/2027 - 2027/2028 – 2028/2029
GARA S.U.A. 26/2024 Affidamento del servizio di mensa scolastica per il Comune di Cassino– 5 anni scolastici 2024/2025- 2025/2026- 2026/2027 - 2027/2028 – 2028/2029
€ 1.299.711,25
€ 1.671.759,75
€ 24.460,00
€ 3.000.880,61
2268/2024
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
03944760614 LA MEDITERRANEA SOC.COOP.
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Scadenze

05/07/2024 11:00
08/07/2024 10:00
08/07/2024 10:30

Allegati

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Gare - Comunicazione di Aggiudicazione definitiva - 36/2023
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04/11/2024 13:39
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Chiarimenti

13/05/2024 10:31
Quesito #1
Buongiorno,
per quanto previsto all'art. 3.4.3 del Disciplinare di gara "Requisiti di capacità tecnica e professionale", si chiede sei per i due servizi "analoghi al servizio mensa scolastica" si possono intendere anche altri servizio mensa quali aziendali, caserme e polizia penitenziaria.
Coriali saluti
14/05/2024 10:04
Risposta
Il concetto di “servizio analogo”, e parimenti quello di “fornitura analoga”, deve essere inteso non come identità, ma come mera similitudine tra le prestazioni richieste, tenendo conto che l’interesse pubblico sottostante non è certamente la creazione di una riserva a favore degli imprenditori già presenti sul mercato ma, al contrario, l’apertura del mercato attraverso l’ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità.

Secondo la giurisprudenza amministrativa sono ormai chiari i contenuti della cd. “analogia” ai fini della valutazione dei servizi dichiarati in sede di gara per la dimostrazione del requisito di capacità tecnica ricomprendendo tutti quei servizi/forniture resi nel medesimo settore imprenditoriale. E ciò perché è pacifico, sempre in giurisprudenza, il principio in base al quale “Nelle gare pubbliche, laddove il bando di gara richieda quale requisito il pregresso svolgimento di «servizi analoghi», tale nozione non può essere assimilata a quella di «servizi identici» dovendosi conseguentemente ritenere, in chiave di favor partecipationis, che un servizio possa considerarsi analogo a quello posto a gara se rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l’appalto in contestazione, cosicché possa ritenersi che grazie ad esso il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere quest’ultimo” (Cons. Stato, sez. V, 18 dicembre 2017 n. 5944).

A tal proposito il Tar Sicilia, sez. II, nella sentenza 12 luglio 2018, n. 1609 richiama la propria giurisprudenza, laddove veniva chiarito che “la ratio di siffatte clausole è proprio quella di perseguire un opportuno contemperamento tra l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche
” . (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 18 novembre 2014, n. 2892)
21/05/2024 10:50
Quesito #2
Preg.mi,
esaminata la documentazione di gara si chiedono i seguenti chiarimenti:
1) sia all’art.1, punto n.3, pag.3 del Capitolato che all’art.10 dello stesso Capitolato si fa riferimento al possesso/disponibilità di un Centro di Cottura del concessionario sito alla distanza di 15 km dai confini del Comune di Cassino, si chiede di chiarire se si tratti di un refuso;

2) all’art.3, pag. 4 del Capitolato si fa riferimento al “pagamento delle utenze per la fornitura di luce, gas, acqua e Tari”, si chiede di chiarire e precisare se tale onere afferisce i/il soli/o locali/e adibiti/o a Centro di Cottura;

3) all’art.6 del Capitolato e nella Tabella di attribuzione del punteggio all’offerta tecnica del disciplinare si richiedono interventi di implementazione ovvero sostituzione dell’attrezzature, si chiede la pubblicazione dell’Allegato “Inventario Attrezzature” richiamato a pag.9 del Disciplinare di gara;

4) Si chiede di conoscere l’ubicazione precisa del Centro di Cottura con indirizzo, Planimetria dei locali e organico operante al suo interno, così come previsto a pag.9 del Disciplinare di gara in ordine alla Documentazione di gara (Planimetrie; Inventario Attrezzature, personale operante al Centro di cottura);

5) si chiede di chiarire se l’istanza di sopralluogo debba essere caricata in piattaforma ovvero richiesta al tecnico comunale mediante mail o pec;

6) si chiedono chiarimenti in ordine ai criteri redazionali dell’offerta tecnica, infatti a pag.49 del Disciplinare, precisamente al punto 4.1.1 lettera a) si legge: “…..La Relazione dovrà essere composta da un massimo di cartelle come di seguito riportato: PER LA PARTE ASPETTI MIGLIORATIVI – NON POTRÀ SUPERARE LE 40 CARTELLE DEL FORMATO A4”, il limite di 40 cartelle è dunque per i soli Aspetti Migliorativi o per tutta l’offerta tecnica?

Si ringrazia anticipatamente.
28/05/2024 14:02
Risposta
Non si tratta di un refuso; l'attuale punto di cottura è nella disponibilità della Ditta concessionaria del servizio di refezione scolastica e, la stessa paga canone di affitto del locale. Il pagamento delle utenze per la fornitura di luce, gas, acqua e TARI è riferito al solo locale adibito al Centro di Cottura; L' Inventario Attrezzature sarà a cura dell'operatore economico durante il sopralluogo il Centro di Cottura è sito in Cassino (FR), Via Pescarola snc, che dista 2,3 Km dal comune di Cassino l'attuale punto di cottura è nella disponibilità della Ditta concessionaria del servizio di refezione scolastica e, la stessa paga canone di affitto del locale.
L' ufficio non è nella disponibilità di relative planimetrie ed inventario attrezzature. Il personale in servizio presso il centro di cottura è tra gli allegati di gara L’istanza di sopralluogo può essere richiesta via mail indirizzo: settoresecondo@comunecassino.it
21/05/2024 16:08
Quesito #3
Buon pomeriggio
si chiede la relazione tecnica di quante pagine massimo dovra' essere e se sono amessi gli allegati
28/05/2024 14:29
Risposta
Relazione atta a descrivere, con riferimento ai criteri di valutazione ed ai relativi sub-criteri, le soluzioni, gli accorgimenti e le procedure proposti dal concorrente.
La relazione dovrà avere un indice ed essere strutturata in capitoli e sub capitoli, dove i capitoli sono i criteri.
La relazione dovrà avere un indice ed essere strutturata in capitoli e sub capitoli, dove i capitoli sono i criteri.
La Relazione dovrà essere composta da un massimo di cartelle come di seguito riportato: per la parte Aspetti migliorativi – non potrà superare le 40 cartelle del formato A4;
Per “cartelle” si intendono le facciate utilizzate di ciascun foglio (quindi corrispondono alle “pagine” e non ai “fogli”), in formato A4, con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, con le seguenti precisazioni: possono contenere, in luogo di testo scritto, schemi, diagrammi, rappresentazioni grafiche integrative, calcoli e altre forme di espressione intellettuale; non sono computati nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegate alle relazioni;
Si precisa che in caso di documentazione composta da un numero di cartelle (pagine) superiori a quelle precedentemente indicate come numero massimo, la Commissione si limiterà alla lettura e conseguente valutazione solo delle pagine richieste
21/05/2024 16:12
Quesito #4
Buon pomeriggio
in merito alla richiesta di sopralluogo sono stati inviati mail alla pec
Si chiede quale modalita' è prevista per la richiesta
28/05/2024 14:03
Risposta
L’istanza di sopralluogo può essere richiesta via mail indirizzo: settoresecondo@comunecassino.it
24/05/2024 12:20
Quesito #5
Preg.mi,
non avendo ancora ricevuto indicazioni in ordine alla corretta procedura di richiesta di sopralluogo, si procede con il caricamento dell'istanza in piattaforma contestualmente alla trasmissione a mezzo pec presso l'Ufficio Comunale onde ricevere la più solerte disponibilità degli addetti all'effettuazione dello stesso.
Non si autorizza la pubblicazione dell'All.to.
Saluti
28/05/2024 14:04
Risposta
L’istanza di sopralluogo può essere richiesta via mail indirizzo: settoresecondo@comunecassino.it
27/05/2024 13:26
Quesito #6
Preg.mi,
si chiede di chiarire se i pasti debbano essere somministrati in monorazione o in multirazione.
28/05/2024 14:23
Risposta
Ogni servizio, inerente l’approvvigionamento delle derrate alimentari e non , la produzione, il confezionamento, l’organizzazione, la gestione, il porzionamento dei pasti all’interno della cucina e nei locali dove è prevista la somministrazione dei pasti ed ogni altra attività presso i punti di distribuzione, dovrà essere effettuato esclusivamente dal personale dipendente della Ditta sotto la propria responsabilità.pasti,non possono essere confezionati a base di precotti e/o di preparati alimentari, come non deve essere attuata qualsiasi forma di riciclo, pena la risoluzione di diritto del contratto.
28/05/2024 11:02
Quesito #7
Buongiorno,
in riferimento alla procedura in oggetto, e secondo quanto disposto dalla documentazione di gara, la scrivente società omissis richiede di effettuare i sopralluoghi obbligatori previsti nelle aree interessate dal servizio.

Restiamo in attesa di vs. cortese riscontro ai contatti riportati in calce alla presente.
Cordiali saluti


28/05/2024 19:25
Risposta
L’istanza di sopralluogo può essere richiesta via mail indirizzo: settoresecondo@comunecassino.it
28/05/2024 16:03
Quesito #8
Preg.mi,
con riferimento ai chiarimenti ricevuti, si rinnova l'esigenza dei seguenti chiarimenti:
1) se il concessionario paga un canone per l'affitto del locale e tale fitto non rientra tra i costi di gestione della gara, si assume che esso non sia in proprietà del Comune.
Se diversamente è nella proprietà del Comune è necessario specificare l'ammontare del fitto onde farlo rientrare nei costi di gestione da sostenere e, soprattutto, ai fini della formulazione di un'offerta economica congrua.
Nel Disciplinare esso viene previsto all'interno di una Scuola Primaria/Infanzia, anche perchè, se così non fosse, perchè implementare o sostituire l'attrezzatura?
Si chiede di essere molto precisi sul punto poichè la risposta a questo chiarimento potrebbe ingenerare profili di improcedibilità per taluni operatori.
2) il pasto va scodellato a tavola con trasporto in gastronorm (multiporzione) o vanno chiuse le vaschette (monorazione)?
06/06/2024 11:40
Risposta
In riferimento ai quesiti posti si fa rilevare che trattasi di affidamento in concessione. Ne consegue che Trattandosi di concessione l’operatore si assume concretamente i rischi economici della gestione del servizio. Tale assunto è stato più volte confermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia CE, la quale ha ribadito che si è in presenza di una concessione di servizi allorquando le modalità di remunerazione pattuite consistono nel diritto del prestatore di sfruttare la propria prestazione e implicano che quest’ultimo assuma il rischio legato alla gestione dei servizi in questione (Corte Giustizia CE, Sez. III, 15 ottobre 2009, C-196/08). La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, così come disciplinato dalla parte III del D. Lgs. 36/2023.
Ciò premesso si specifica quanto segue: E’ onere del concessionario individuare Il locale per la preparazione dei pasti il cui costo si intende compensato nella voce “Spese Generali”, fermo restando gli obblighi previsti dal CSA con particolare riferimento agli artt. 6 e 7 del citato CSA Per il punto 2 non può essere fornita risposta in quanto è l’operatore economico che può (anzi deve) stabilire l’organizzazione del servizio nel rispetto della normativa applicabile.
29/05/2024 11:39
Quesito #9
Gentili,
stante la clausola sociale e l'elenco del personale allegato alla documentazione di gara con rispettive mansioni, livello, monteore settimanale e CCNL praticato dal gestore uscente, il costo del personale indicato al punto 2.2 del Disciplinare di gara pag.16, risulta di molto inferiore alla realtà, dunque scorretto.
Più precisamente viene da voi indicato un costo annuale di € 334.341,95, in luogo di almeno € 437.772,45 calcolato su una media di 150 giorni di servizio all'anno, sulla base della Tabella Ministeriale CCNL praticato;
e di conseguenza un costo quinquennale della manodopera di € 1.671.759,75 in luogo di € 2.188.862,25 calcolato per i 5 anni.
I calcoli operati dalla scrivente sono naturalmente forfaittari ma, già da calcolo orientativo, le differenze superano di € 500.000,00 gli importi di manodopera nel quinquennio, modificando l'incidenza del costo lavoro sul costo pasto in modo non trascurabile.
Considerato che i costi della manodopera non sono ribassabili, si chiede di voler calcolare il costo della manodopera sulla base della specifica Tabella del passaggio di cantiere trasmessavi del gestore uscente onde non viziare l'equilibrio concorrenziale.
Si resta in attesa di celere riscontro.
06/06/2024 11:44
Risposta
In merito al quesito posto si specifica quanto segue.
Il calcolo della manodopera il cui valore è indicato negli atti di gara è stato determinato applicando alle ore stimate il valore dell’ora mediamente lavorata come da tabella del COSTO ORARIO DEL LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEI SETTORI PUBBLICI ESERCIZI, RISTORAZIONE COLLETTIVA E COMMERCIALE E TURISMO anno 2019 presente sul sito del ministero del lavoro (https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/DD-n-44-del-27062019-costo-lavoro-ristorazione-collettiva-2019.pdf /PAG. 292)
A seguito di quesito l’ufficio ha provveduto a riverificare i dati e ci è accorti che:
Il monte ore di una figura di livello 5 era stato fissato in 15 ore/settimana mentre era di 20 ore7settimana
Il valore dell’ora mediamente lavorata è stato aggiornato agli importi dell’anno 2021. (vedi allegato pubblicato)
Per i motivi sopra riportati si è proceduto al nuovo conteggio che stima in € 348.164,70il valore della manodopera per un anno e quindi n € 1.740.823,50 il valore per 5 anni. Dal confronto con i dati pubblicati si riscontra un incremento di € 69.063,75 (per i 5 anni)


Si procede alla pubblicazione del calcolo a sostegno del valore della manodopera pubblicato il 7.5.2024 e alla pubblicazione del calcolo a sostegno del valore della manodopera aggiornato con la presente risposta
03/06/2024 17:44
Quesito #10
Buonasera,
si inviano i seguenti chiarimenti:
a)Nella Relazione tecnico-illustrativa pag. 5 terzo capoverso viene indicato il requisito della disponibilità di un centro di cottura per l'emergenza, la stipula di un accordo per la messa a disposizione soddisfa il requisito?

b)Criteri di aggiudicazione punto O.1 e O.4, art. 4.1 del Disciplinare: vengono indicate attrezzature da utilizzare nel centro cottura. Essendo questo nella titolarità del soggetto gestore è da considerarsi un refuso quanto richiesto all'art. 7 del Capitolato, che cioè le attrezzature eventualmente proposte nei criteri citati, alla scadenza dell'appalto rimangano di proprietà dell'Ente appaltatore?

c)Criterio di valutazione I bis, art. 4.1 del Disciplinare: come si intendono attribuire i 10 punti indicati (1 GRATUITA’ DEL PASTO PER IL PERSONALE SCOLASTICO OGNI 15 ALUNNI FRUITORI DEL SERVIZIO)? E' da considerarsi un refuso aver inserito i 10 punti nella colonna "quantitativa" (senza tuttavia indicare max 10) intendendo invece gli stessi di carattere tabellare?

d)Si richiede proroga della scadenza per la presentazione delle offerte, al fine di elaborare nei termini il progetto richiesto, sulla base delle risposte ai quesiti sopra formulati.

In attesa di riscontro, si inviano cordiali saluti.
06/06/2024 11:49
Risposta

In merito al centro di cottura la copia di un accordo per la messa a disposizione soddisfa il requisito. In merito si fa presente che in luogo del centro di cottura il concorrente può dichiarare la disponibilità di una cucina da campo delle dimensioni necessarie a garantire la produzione dei pasti giornalieri richiesti dall’affidamento
04/06/2024 09:29
Quesito #11
Buongiorno,
si inviano i seguenti chiarimenti.
1) Nel documento "relazione.tecnico.illustrativa.comune.di.cassino.gara.refezione.scolastica.05.03.2024.pdf", al punto 1.a), è indicato una durata della concessione pari a 3 anni e relativa agli a.s. 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027, mentre nel Bando di gara è esplicitamente indicato che la concessione ha durata 5 anni e relativa agli anni a.s. 2024/2025- 2025/2026- 2026/2027 - 2027/2028 – 2028/2029. Si chiede conferma che l'indicazione presente nella "relazione.tecnico.illustrativa.comune.di.cassino.gara.refezione.scolastica.05.03.2024.pdf" sia da considerarsi un refuso.
2) Nel documento "relazione.tecnico.illustrativa.comune.di.cassino.gara.refezione.scolastica.05.03.2024.pdf", al punto 3, è indicato un importo a base d'asta per pasto pari a 5,60€, mentre nel disciplinare di gara è riportato un importo unitario pari a 5,30€. Si chiede conferma che l'indicazione presente nella "relazione.tecnico.illustrativa.comune.di.cassino.gara.refezione.scolastica.05.03.2024.pdf" sia da considerarsi un refuso.
3) Con riferimento al Disciplinare, l'art. 4.2.1 chiede l'indicazione del "ribasso percentuale, fino a tre cifre decimali, espresso in cifre ed in lettere, sull’importo del servizio posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza." e sembra quindi riferire la percentuale di ribasso ad un importo ribassabile pari a 5,26€. Tuttavia, all'art. 2.2, è indicato come "VALORE PRESUNTO Soggetto a ribasso" un importo pari a 2,30€. Si chiede conferma che il ribasso offerto in sede di gara sia applicato all'importo pari a 5,26€ e che quindi l'applicazione dell'art. 35 del Capitolato Speciale d'Appalto sia la seguente: Importo unitario di liquidazione = [5,26€ x (1 - Ribasso%) + 0,04€].
4) Si chiede conferma che nel Modulo di Offerta economica si da indicare il valore complessivo di manodopera riferito al quinquennio e non il valore riferito al singolo pasto.
5) Si chiede conferma che nel Modulo di Offerta economica si da indicare il valore complessivo degli oneri interni di sicurezza riferito al quinquennio e non il valore riferito al singolo pasto.
Cordiali saluti
06/06/2024 11:48
Risposta
punto 1 -
si conferma che l'indicazione presente nella relazione.tecnico.illustrativa.comune.di.cassino.gara.refezione.scolastica.05.03.2024.pdf" è un refuso quindi la concessione è per 5 anni.

punto 2 -
in merito al valore del pasto vale quanto dichiarato nel disciplinare di gara ossia 5,30 €/pasto

punto 3 -
in merito al ribasso vale quanto stabilito dall’art. 41 c. 14 del DLGS 36/2023 ossia che il ribasso va applicato sulla voce ribassabile (importo al netto della sicurezza e della manodopera) tenendo però conto che il risparmio per una più efficace organizzazione dell’azienda può portare ad una riduzione del tempo per la prediposizione, sporzionamento dei pasti e pulizia dei locali che può concorrere al valore complessivo del ribasso.

Punto 4 - 5
Onere del concorrete è quello di dichiarare l’incidenza della manodopera e della sicurezza (cfr. art. 108 c.9 del DLGs 36/2023) avendo cura di specificare se i valori dichiarati sono riferiti al singolo pasto, ad un anno di contratto o a tutta la durata dell’affidamento.
06/06/2024 12:04
Quesito #12
Preg.mi,
in allegato la tabella con la specifica del costo della manodopera indicata in passaggio di cantiere secondo la tabella da voi indicata, dall'esame della quale è evidente come la differenza di costo non sia legata ad un unico dipendente, bensì a tutti i dipendenti, col risultato che il costo della manodopera indicato nel chiarimento appena pubblicato, ancorchè modificato, non è corretto.
Si chiede di prendere visione dell'allegato, di voler indicare correttamente il costo della manodopera nonchè le figure effettivamente in passaggio di cantiere, ricordandovi che tale costo non è ribassabile ed incide in modo preponderante sul costo del pasto.
Si chiede altresì di voler riformulare i termini di scadenza per la presentazione delle offerte incidendo tale correzione e rettifica sul valore dell'appalto.
Saluti
06/06/2024 14:56
Risposta
IN ALLEGATO AVVISO DI RETTIFICA E PROROGA TERMINI
su-19791-2024-prot.pdf
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06/06/2024 14:56
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06/06/2024 15:31
Quesito #13
In riferimento alla normativa vigente sul possesso dei requisiti per la partecipazione alle gare dei consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. Lo scrivente consorzio, inoltre, per sua natura non eroga direttamente alcuna attività nella filiera alimentare ma partecipa a gare di appalto per nome e per conto dei propri Soci cui, in caso di aggiudicazione, compete l’erogazione del servizio
Dunque, nell’ipotesi di partecipazione alla gara di un Consorzio di cooperative di cui all’art. 65 co. 2 lett. b) del D.Lgs-36/2023 de quo, come lo scrivente, secondo quanto in premessa, si chiede conferma che il seguente requisito sia esclusivamente in capo al consorziato designato quale esecutore e non anche al Consorzio:
“Requisito di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 4.4.3 lettera d) del disciplinare di gara (pg. 37), ovvero possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di rintracciabilità alla norma UNI EN ISO 22005:2008 relativa quantomeno ai pasti forniti e loro ingredienti. La comprova del requisito è fornita mediante certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 22005:2008 in corso di validità”
04/07/2024 17:04
Risposta
Art. 65 c.2 lett. b) del SLgs 36/203 recita: b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

I consorzi di cooperative sono caratterizzati da una disciplina peculiare (già Consiglio di Stato, Sezione V, 28 maggio 2004, n. 3465, sottolineava la dimensione sostanziale di stampo fortemente pubblicistico “per la diuturna ed immanente presenza pubblicistica, dalla nascita alla estinzione del soggetto”).
Si tratta, in particolare, della disciplina introdotta dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, dal r.d. 12 febbraio 1911, n. 278 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577
L’art. 1 della legge 422/1909 istituisce una figura peculiare connotata da una precisa finalità (“le società cooperative di produzione e lavoro legalmente costituite possono riunirsi in consorzio per assumere in tutte le parti del Regno appalti di opere pubbliche dello Stato e degli enti morali”) e il successivo art. 4 prevede
che “Il consorzio di cooperative costituisce persona giuridica e soggiace alle norme del codice di commercio per le sue operazioni commerciali e per tutti gli effetti che ne derivano”.
Le società cooperative consorziate si caratterizzano, dunque, per il fatto che, allo scopo mutualistico della cooperativa, si somma la funzione, anch’essa mutualistica, del consorzio e, per tale motivo, esse sono comunemente qualificate come società cooperative “di secondo grado”.
Tale peculiare natura conferisce ai consorzi di cooperative totale autonomia dalle imprese consorziate, derivando dal riconoscimento della personalità giuridica fondamentali corollari sul piano organizzativo e funzionale.
Le consorziate infatti finché perdura il vincolo consortile, operano quali mera interna corporis di un soggetto autonomo e distinto, appunto il consorzio di cooperative, unico soggetto al quale l’ordinamento riconosce rilevanza ed efficacia giuridica in via autonoma delle figure soggettive che lo compongono.
Da qui la particolare disciplina pubblicistica alla quale sono assoggettati i consorzi di cooperative, attraverso controlli e vigilanza pubblica dal momento della nascita, a quello della loro operatività e fino alla estinzione.
La giurisprudenza ha chiarito la piena assimilazione dei consorzi di cooperative ai consorzi stabili (cfr. T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. I, 10 aprile 2015, n. 693) tenuto conto dell’analogia tra i consorzi stabili e consorzi di cooperative e, in particolare, del carattere permanente di queste ultime che realizzano una nuova struttura soggettiva e costituiscono l’unica controparte del rapporto di appalto, integrando il rapporto tra struttura consortile e cooperative consorziate un rapporto di carattere organico, con la conseguenza che è il consorzio ad interloquire con l’amministrazione appaltante.
Dalla sopra esposta assimilazione consegue l’applicazione della disciplina dettata per i consorzi stabili anche ai consorzi di cooperative.
Ai sensi della normativa vigente i consorzi di cui all’art, 65 c. 2 lett. b DLgs 36/2023 (già agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) del DçLgs 50/2016) , al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l’esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l’esecuzione del contratto”.
Dunque, la sopra richiamata disposizione si pone in linea di continuità con la disciplina previgente e, segnatamente, con le previsioni recate dagli artt. 34, 35 e 36 del d. lgs. n. 163 del 2006 e dal d.P.R. n. 207 del 2010.

In merito non può trascurarsi che il vigente art. 67, comma 6, del codice n. 36/2023, che disciplina l’attribuzione pro quota ai consorziati dei requisiti tecnico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati


TAR LAZIO – ROMA 2084/2021
Nella citata sentenza il concorrente giunto secondo, un “consorzio stabile”, lamentava che al primo classificato (un importante “consorzio di cooperative”,) fosse stato attribuito il punteggio più alto previsto per il “rating di legalità”. E ciò tenendo in considerazione il rating massimo (“tre stellette”) posseduto dal consorzio, invece di quello inferiore (“due stellette”) posseduto dalla cooperativa esecutrice. Il ricorrente “consorzio stabile” contestava inoltre il fatto, ritenuto contraddittorio, che invece, per l’attribuzione del punteggio che lo riguardava relativo al possesso della “certificazione di qualità BH OHSAS 18001” (inerente la qualità dell’organizzazione aziendale per la gestione della salute e sicurezza del lavoro), la stazione appaltante avesse richiesto che la stessa fosse posseduta non tanto e non solo dal consorzio, ma anche da tutte le cooperative esecutrici, le quali, nel caso di specie, non lo possedevano.

Accogliendo le argomentazioni difensive, il Tar Lazio ha respinto il ricorso. La sentenza ha affermato che “se per la valutazione delle offerte in una gara di appalto sono previsti punteggi per il possesso del <rating di legalità> e per il possesso di <certificazioni di qualità>, è ragionevole che, nel caso di consorzi, la Commissione differenzi se i concorrenti da valutare siano consorzi stabili o consorzi di cooperative”. Infatti, “al consorzio di cooperative aggiudicatario si applica la disciplina della L. 422/1909 che lo costituisce come un soggetto autonomo, giuridicamente distinto dalle singole cooperative consorziate”. Per cui “l’attività compiuta dalle consorziate è imputata [in tali casi] organicamente al consorzio, come unico ed autonomo centro di imputazione e di riferimento di interessi. Il consorzio in questione è l’unica controparte del rapporto di appalto, sia nella fase di gara che in quella di esecuzione del contratto“. Il punteggio premiale per il “rating di legalità” va dunque attribuito tenendo conto di quello posseduto direttamente ed “in proprio” dal consorzio di cooperative e non dalle cooperative consorziate esecutrici.

E’ altrettanto ragionevole che diversa soluzione sia invece adottata per l’attribuzione del punteggio al possesso delle “certificazioni di qualità”. Il rating di legalità è infatti “un meccanismo premiale degli standard di legalità adottati dall’offerente …, mentre il certificato di gestione della sicurezza e salute dei lavoratori incide in maniera diretta sulla qualità della prestazione e deve essere quindi posseduto da tutte le società consorziate e dal Consorzio medesimo”

Pertanto
Il possesso dei requisiti richiesti, e quindi anche del Requisito di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 4.4.3 lettera d) del disciplinare di gara (pg. 37), ovvero possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di rintracciabilità alla norma UNI EN ISO 22005:2008 relativa quantomeno ai pasti forniti e loro ingredienti la cui comprova è fornita mediante certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 22005:2008 in corso di validità, è da riscontrare il capo al consorzio quale soggetto che sottoscriverà il contratto con la P.A.
07/06/2024 11:55
Quesito #14
IN ALLEGATO FOGLIO DI CALCOLO DEL COSTO DEL PERSONALE DAL QUALE EMERGE CHE:
IL COSTO ANNUALE DEL PERSONALE è PARI AD € 412.945,95 E NON € 334.351,95 COME DA VOI INDICATO (DIFFERENZA ANNUALE DI € 78.594)
IL COSTO PER CINQUE ANNI DEL PERSONALE è PARI AD € 2.064.729,75 E NON € 1.671.759,75 COME DA VOI INDICATO (DIFFERENZA NEI CINQUE ANNI DI € 392.970,00).
SI PREGA DI PRENDERE ATTO DEL CHIARIMENTO.
18/06/2024 15:44
Risposta
SI RINVIA AGLI ALLEGATI DI GARA
28/06/2024 14:10
Quesito #15
Si chiede di chiarire se, a seguito dell’impegno da assumere con la domanda di partecipazione, l’obbligo del concorrente di rispettare l’art. 9 del Capitolato consistente nella circostanza per cui “La preparazione e la somministrazione dei pasti devono avvenire, “obbligatoriamente e separatamente”, nel /i Centro/i di Cottura di cui il concessionario deve avere la proprietà o la disponibilità, situati entro Km. 15 dai confini del Comune di Cassino” deve intendersi come la necessità di avere la proprietà o la disponibilità del centro di cottura entro 15 km dal Comune di Cassino al momento di partecipare alla gara oppure al momento dell’avvio del servizio. In sostanza, si chiede di chiarire se la proprietà o la disponibilità del centro di cottura entro 15 km dal Comune sia un requisito di partecipazione oppure di esecuzione (primo quesito). Inoltre, si chiede di chiarire se il centro di cottura debba essere ubicato alla distanza suindicata a pena di esclusione poiché in tal caso si tratterebbe di una previsione eccessivamente limitativa della concorrenza in quanto favorisce le imprese locali (secondo quesito). In tale caso sarebbe opportuno intervenire sulla lex specialis per chiarire la portata non escludente di tale prescrizione. Si anticipa che la giurisprudenza è consolidata nel considerare il possesso del centro di cottura alla stregua di un requisito di partecipazione, così come è concorde nel ritenere che è illegittimo imporre l’ubicazione del centro di cottura entro una certa distanza kilometrica poiché è determinante il tempo medio di consegna e non il dato spaziale (T.A.R. Puglia - Lecce, 3^, 27.2.2020, n. 250)."
04/07/2024 09:28
Risposta
La giurisprudenza amministrativa fa da tempo ricorso a tale concetto – di “requisiti di esecuzione” – per designare mezzi (strumenti, beni, attrezzature) necessari all’esecuzione della prestazione promessa alla stazione appaltante, con la precisazione che la disponibilità degli stessi è richiesta al concorrente, non al momento di presentazione dell’offerta – ciò che varrebbe a distinguerli dai “requisiti di partecipazione”– , ma al momento dell’esecuzione o, per meglio dire, della stipulazione del contratto, che non sarebbe possibile ove se ne constati la mancanza, per cui potrebbero essere definiti come “condizione” per la stipulazione del contratto d’appalto (per citare le più recenti: Cons. Stato, sez. V, 30 settembre 2020, n. 5734; V, 30 settembre 2020, n. 5740; V, 12 febbraio 2020, n. 1071).

Ad ogni buon conto, quand’anche si giunga a qualificare un dato elemento dell’offerta come “requisito di esecuzione”, è indispensabile che il concorrente, che ne sia sprovvisto, dia comunque prova di poterne acquisire la disponibilità in fase di esecuzione del contratto (o, meglio, della sua stipulazione). Solo a questa condizione, d’altronde, l’offerta può stimarsi realmente seria ed attendibile; potendo, altrimenti, ciascun operatore dichiarare al rialzo sugli altri la disponibilità di mezzi e strumenti (sia pur, per così dire, esecutivi), accaparrandosi in questo modo un più alto punteggio, salvo poi non esserne realmente in grado di impiegarli, con grave pregiudizio all’efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, ove la stazione appaltante si vedesse costretta alla revoca dell’aggiudicazione, come ipotizzato dal Consorzio appellante.

Si è così affermato, con riguardo al c.d. centro cottura nell’ambito dell’affidamento di un servizio di refezione scolastica, ma con riflessione di carattere generale, che non può essere condivisa la tesi per cui “la stazione appaltante possa aggiudicare il servizio e giungere alla fase di stipulazione del contratto con la sola dichiarazione di impegno del concorrente a procurarsi tempestivamente un centro cottura, perché sarebbe sottratta alla ordinaria fase di valutazione dell’offerta la verifica di un elemento essenziale della stessa, con ingiustificata compressione della par condicio tra i concorrenti” (così testualmente, Cons. Stato, sez. V, 3 aprile 2019, n. 2190, altra giurisprudenza richiede al concorrente un “vincolante impegno dichiarativo”, cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 marzo 2020, n. 2090, 23 agosto 2019, n. 5806, e 29 luglio 2019, n. 5308).
Quindi deve essere o disponibile o deve esserci un preaccordo o preliminare di contratto che dia evidenza sulla disponibilità certa in caso di affidamento.



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