Inviato esito
Comune di Alatri
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Gara #1512
GARA S.U.A. N. 28/2024 – PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA TERRITORIALE PER PROGETTAZIONI INDIVIDUALI NEL DISTRETTO SOCIO-ASSISTENZIALE “A” - Comune capofila Alatri-
Parzialmente Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU - PNRR, M 5 - C2 - I vari
Informazioni appalto
02/05/2024
Aperta
Servizi
€ 2.833.084,80
PATRIZI PATRIZIA
Categorie merceologiche
853113
-
Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani
Lotti
Inviato esito
1
B17D0EB7A0
Qualità prezzo
GARA S.U.A. N. 28/2024 – PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA TERRITORIALE PER PROGETTAZIONI INDIVIDUALI NEL DEL DISTRETTO SOCIO-ASSISTENZIALE “A” - Comune capofila Alatri-Parzialmente Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU - PNRR, M 5 - C2 - I vari
PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA TERRITORIALE PER PROGETTAZIONI INDIVIDUALI NEL DEL DISTRETTO SOCIO-ASSISTENZIALE “A” - Comune capofila Alatri-Parzialmente Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU - PNRR, M 5 - C2 - I vari
€ 369.532,80
€ 2.463.552,00
€ 0,00
€ 24,34
2744 DEL 04/11/2024
Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
---|---|---|
01923720591 | PARSIFAL - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE |
Scadenze
27/05/2024 11:00
03/06/2024 12:00
03/06/2024 12:30
Avvisi
Allegati
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1.02 MB | |
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1.37 MB | |
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16.06 kB | |
Gare - Comunicazione di Aggiudicazione definitiva - 36/2023 SHA-256: 508dee682c2f9412ec2d2ff5c180bd2cd2c1e5a660cc6957378d6e7414c009ff 03/12/2024 16:17 |
15.28 kB | |
allegati-valutazione-piattaforma.pdf SHA-256: f702d135ca8a35f00b59be2736e6ff86a7ae9b5cccf224e6f409cb90463823b1 04/12/2024 09:09 |
332.39 kB | |
Avviso Appalto Aggiudicato SHA-256: 9f6124e1d7953033fa2380ee5bfe5faea5e728b8d228dcf71587e6c1d23182d8 02/01/2025 11:58 |
15.78 kB |
Chiarimenti
08/05/2024 16:48
Quesito #1
In data 5 marzo u.s. AGCI Imprese Sociali, Confcooperative Federsolidarietà, Legacoop Sociali ed i sindacati FP CGIL, FP CISL, FISASCAT CISL, UIL FPL e UILTUCS, hanno sottoscritto, in via definitiva, il verbale di accordo per il rinnovo del Contratto collettivo per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo.
Il nuovo contratto, che avrà una vigenza sino dal 31 dicembre 2025, prevede un aumento economico rilevante del costo del lavoro, nello specifico in questa gara si fa riferimento all’aggiornamento del CCNL di Febbraio 2024 pubblicando come costo orario da tabella del livello D2 pari a € 21,50, l'accordo quadro in questione ha una durata di 4 anni pertanto, si chiede di delineare come si intende procedere rispetto agli altri scatti previsti dal nuovo CCNL.
Il nuovo contratto, che avrà una vigenza sino dal 31 dicembre 2025, prevede un aumento economico rilevante del costo del lavoro, nello specifico in questa gara si fa riferimento all’aggiornamento del CCNL di Febbraio 2024 pubblicando come costo orario da tabella del livello D2 pari a € 21,50, l'accordo quadro in questione ha una durata di 4 anni pertanto, si chiede di delineare come si intende procedere rispetto agli altri scatti previsti dal nuovo CCNL.
09/05/2024 09:08
Risposta
Rispetto al quesito posto, si rimanda a quanto determinato al punto 2.8 a pag. 10 del bando-disciplinare di gara nonché all’art. 25 del Capitolato Speciale di Appalto allegato agli atti di gara (cfr. art. 60, commi 3, 4, 5 del D. Lgs. 36/2023)
11/05/2024 10:21
Quesito #2
Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e finanziaria (3.4.2) e di capacità tecnica e professionale (3.4.3), si chiede se i servizi e le attività di assistenza spcialistica e/o educativa scolastica agli alunni (minori) con disabilità siano considerati quali "servizi analoghi a quello oggetto di gara" e "attività specifiche rivolte all'area minori e/o disabilità".
14/05/2024 14:27
Risposta
Sono considerati servizi analoghi tutte le attività afferenti al medesimo settore imprenditoriale o professionali.
Pertanto, rientrano nella summenzionata definizione anche i servizi di assistenza specialistica e/o educativa scolastica agli alunni (minori) con disabilità.
Pertanto, rientrano nella summenzionata definizione anche i servizi di assistenza specialistica e/o educativa scolastica agli alunni (minori) con disabilità.
15/05/2024 12:43
Quesito #3
Si chiede conferma che, nel corso della durata dell'accordo quadro, il prezzo orario sarà determinato applicando i parametri richiesti per la formulazione dell'offerta economica (incidenza spese generali, incidenza utile) al costo orario derivante dal CCNL di riferimento tempo per tempo vigente. Nel caso del contratto Cooperative Sociali, si chiede conferma che il prezzo orario sarà determinato inizialmente con il costo orario vigente a febbraio 24 e successivamente con il costo orario vigente ad ottobre 24, gennaio 25 e ottobre 25, nel rispetto degli scaglioni di aumento previsti dal recente rinnovo CCNL.
Cordiali saluti
Cordiali saluti
21/05/2024 11:21
Risposta
Oggetto dell’appalto è la sottoscrizione di un accordo quadro che trova applicazione attraverso l’affidamento diretto di uno o più contratti attuativi.
Trattandosi di accorso concluso con un solo operatore, l’appalto sarà aggiudicato entro il limite economico ed entro il limite temporale fissato in sede di gara per l'accordo quadro stesso.
Come definito nella lex specialis, l’accordo quadro rientra nella tipologia dei contratti aperti. Le prestazioni oggetto di appalto saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, ai prezzi unitari posti a base di gara depurati dal ribasso offerto dall'aggiudicatario, secondo le modalità di esecuzione previste nello schema di accordo, nel capitolato speciale e negli atti contrattuali.
Non possono in nessun caso essere apportate modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'ambito dell'accordo.
Lo strumento attraverso cui si dà attuazione all’accordo quadro è il contratto attuativo che l’ANAC nella sezione FAQ presente sul proprio sito definisce: “R25. Il contratto attuativo è il singolo contratto di appalto che viene affidato in esecuzione dell’Accordo Quadro nella misura richiesta al verificarsi delle relative esigenze.”
Per poter sottoscrivere un contratto attuativo l’Ente aggiudicatore deve procedere alla redazione di un progetto dando evidenza del costo del lavoro ritenuto necessario per dare esecuzione alle attività da affidare.
Ne consegue che l’Ente deve provvedere alla redazione del progetto delle attività da affidare con onere di calcolare il costo della manodopera utilizzando le apposite tabelle del CCNL pubblicate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Inoltre, durante la validità di un contratto attuativo, come definito nella lex specialis e nel CSA ,è ammessa la revisione prezzi secondo quanto previsto dall’art. 60 (Revisione prezzi) del D. Lgs. 36/2023 che recita:
1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi.
2. Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.
3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall’ISTAT:
a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;
b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.
Omissis
Dalla lettura del citato articolo si rileva che: È obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi (comma 1); le clausole che non apportano modifiche e che non alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro vanno attivate al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire (comma 2); gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie incidono sulla determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1. (comma 3). Quindi, considerato che: l’incremento delle retribuzioni contrattuali orarie non apporta modifiche e non altera la natura generale del contratto gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie incidono sulla determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1 del citato art. 60 possono essere valutate solo condizioni di natura oggettiva (qual è il caso dell’incremento del CCNL), che determinano una variazione del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo ed operano nella misura dell’80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire Per quanto sopra, la si conferma che gli aumenti previsti dal rinnovo CCNL saranno riconosciuti solo se: l’indice ISTAT delle retribuzioni orarie comportano un incremento del 5% dell’importo complessivo nel limite dell’80% della variazione stessa
Trattandosi di accorso concluso con un solo operatore, l’appalto sarà aggiudicato entro il limite economico ed entro il limite temporale fissato in sede di gara per l'accordo quadro stesso.
Come definito nella lex specialis, l’accordo quadro rientra nella tipologia dei contratti aperti. Le prestazioni oggetto di appalto saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, ai prezzi unitari posti a base di gara depurati dal ribasso offerto dall'aggiudicatario, secondo le modalità di esecuzione previste nello schema di accordo, nel capitolato speciale e negli atti contrattuali.
Non possono in nessun caso essere apportate modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'ambito dell'accordo.
Lo strumento attraverso cui si dà attuazione all’accordo quadro è il contratto attuativo che l’ANAC nella sezione FAQ presente sul proprio sito definisce: “R25. Il contratto attuativo è il singolo contratto di appalto che viene affidato in esecuzione dell’Accordo Quadro nella misura richiesta al verificarsi delle relative esigenze.”
Per poter sottoscrivere un contratto attuativo l’Ente aggiudicatore deve procedere alla redazione di un progetto dando evidenza del costo del lavoro ritenuto necessario per dare esecuzione alle attività da affidare.
Ne consegue che l’Ente deve provvedere alla redazione del progetto delle attività da affidare con onere di calcolare il costo della manodopera utilizzando le apposite tabelle del CCNL pubblicate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Inoltre, durante la validità di un contratto attuativo, come definito nella lex specialis e nel CSA ,è ammessa la revisione prezzi secondo quanto previsto dall’art. 60 (Revisione prezzi) del D. Lgs. 36/2023 che recita:
1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi.
2. Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.
3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall’ISTAT:
a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;
b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.
Omissis
Dalla lettura del citato articolo si rileva che: È obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi (comma 1); le clausole che non apportano modifiche e che non alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro vanno attivate al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire (comma 2); gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie incidono sulla determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1. (comma 3). Quindi, considerato che: l’incremento delle retribuzioni contrattuali orarie non apporta modifiche e non altera la natura generale del contratto gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie incidono sulla determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1 del citato art. 60 possono essere valutate solo condizioni di natura oggettiva (qual è il caso dell’incremento del CCNL), che determinano una variazione del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo ed operano nella misura dell’80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire Per quanto sopra, la si conferma che gli aumenti previsti dal rinnovo CCNL saranno riconosciuti solo se: l’indice ISTAT delle retribuzioni orarie comportano un incremento del 5% dell’importo complessivo nel limite dell’80% della variazione stessa
20/05/2024 18:23
Quesito #4
Il punto 4.2.1 del Disciplinare di gara indica come riferimento del prezzo orario offerto il livello D1 del CCNL Cooperative sociali; il modulo offerta economica indica invece il livello D2. Si chiede conferma che il riferimento corretto sia D2.
Grazie
Grazie
21/05/2024 11:12
Risposta
Trattasi di refuso: il riferimento del prezzo orario offerto del CCNL "Cooperative sociali" è D2.
20/05/2024 18:32
Quesito #5
Si chiede conferma che i livelli contrattuali da riconoscere al personale siano i seguenti: livello D2 per gli educatori, livello D3/E1 per referenti del servizio e supervisore tecnico.
Grazie
Grazie
21/05/2024 11:13
Risposta
Tutti i livelli contrattuali sono definiti nel Capitolato Speciale d'Appalto e trovano corrispondenza con i livelli già posseduti dal personale, indicati nelle tabelle pubblicate.