Scaduto
Comune di Terracina
Gara #1841
GARA 63/2024 -“SERVIZIO DI RACCOLTA RSU, TRASPORTO,SMALTIMENTO E RECUPERO SUL TERRITORIO COMUNALE E SERVIZI CONNESSI ,COMUNE DI TERRACINA (LT) ”.
Informazioni appalto
31/07/2024
Aperta
Servizi
€ 92.726.070,49
RUTICI ANNA MARIA
Categorie merceologiche
905
-
Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
Lotti
1
B2A7768FE7
Qualità prezzo
GARA 63/2024 -“SERVIZIO DI RACCOLTA RSU, TRASPORTO,SMALTIMENTO E RECUPERO SUL TERRITORIO COMUNALE E SERVIZI CONNESSI ,COMUNE DI TERRACINA (LT) ”.
GARA 63/2024 -“SERVIZIO DI RACCOLTA RSU, TRASPORTO,SMALTIMENTO E RECUPERO SUL TERRITORIO COMUNALE E SERVIZI CONNESSI ,COMUNE DI TERRACINA (LT) ”.
€ 41.645.026,08
€ 47.622.795,93
€ 836.640,00
Scadenze
04/09/2024 10:00
11/09/2024 10:00
11/09/2024 10:30
Avvisi
Allegati
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Chiarimenti
21/08/2024 16:30
Quesito #1
Facendo riferimento alla procedura di cui in oggetto, la nostra Società, interessata alla partecipazione alla gara da Voi bandita, con la presente chiede:1. In riferimento a punto 4.2 del Disciplinare di gara “Offerta Economica”:“L’offerta di prezzo, assolta la competente imposta di bollo, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente o daaltro soggetto avente i medesimi poteri, con le seguenti precisazioni:a) indicare il ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere, sull’importo del servizio come specificato nel modello “_Offerta Economica_” allegatob) indicare il valore previsto dal concorrente per l’esecuzione delle attività per la voce manodopera derivante da una più efficiente organizzazione aziendale.”si chiede conferma che il ribasso percentuale da indicare sia da intendersi sull’importo a base di gara pari a 23.136.125,60 € (costi della manodopera stimati pari a 26.457.108,85 € esclusi).2. Facendo riferimento al quesito precedente, avendo preso visione dei modelli per l’offerta economica, si chiede conferma che nella cella B1 si debba riportare il valore ribassato dell’importo a base di gara pari a 23.136.125,60 €.
03/09/2024 08:29
Risposta
RISPOSTAquesito 1 del21/08/2024 16:30Premesso che L’art. 41 c. 14 del DLGs 36/2024recita:14. Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendaleChe al fine di avere esatta separazione tra ribasso sulla voce delle attività soggette a ribasso e modifica del valore della manodopera dovuta ad una più efficiente organizzazione aziendale la SUA di Frosinone ha predisposto il modello offerta economica pubblicato negli atti di garaChe il modello richiede al concorrente di esplicitare, in termini economici, la riduzione della voce soggetta e ribasso e la variazione del valore della manodopera dovuta ad una più efficiente organizzazione aziendale :Che dall’esplicitazione dei valori di cui sopra è possibile determinare la riduzione di valore, in termini economici, offerta dall’operatore economico per la realizzazione delle attività soggette a ribassoChe il comune di Terracina ha evidenziato:una dimenticanza nel modello ossia il mancato spazio dove indicare il ribasso offertoUn errore di stampa circa l’esponente della formula per la valorizzazione dell’offerta economica. Infatti nella lex specialis, in armonia con gi atti trasmessi dal comune, l’esponente è 0,20 mentre nel modulo pubblicato l’esponente è 0,40Che il comune di Terracina ha chiesto a questo ufficio di attenersi a quanto stabilito dalla determina ANAC 528 del 15.11.2023 ossia che il ribasso offerto sarà applicato all’importo a base di gara al netto dei costi della sicurezza indicati negli elaborati di progettoChe l’ufficio pur constatando che calcolando il ribasso dal rapporto tra il risparmio complessivo (somma tra riduzione valore soggetto a ribasso e una più efficienteorganizzazione aziendale) e l’importo soggetto a ribasso o dal rapporto tra il risparmio complessivo (somma tra riduzione valore soggetto a ribasso e una più efficienteorganizzazione aziendale) e l’importo somma tra valore soggetto a ribasso e valore della manodopera il risultato non cambia. Infatti dalla formula R/Rmax sostitunedo a R ed a Rmax la formula di come si sono ottenuti calcolo si noterà che sia utilizzando il primo metodo che il secondo R/Rmax altri non è che il rapporto tra il risparmio economico dell’offerta del concorrente e il massimo valore dei risparmi offertiPer quanto sopra si è proceduto a rettificare il modello di offerta economica:Prevedendo lo spazio dove riportare il ribassoPrevedere il calcolo del ribasso secondo quanto previsto dalla determina ANAC 528 del 15.11.2023Correggere il valore dell’esponente della formula per il calcolo del punteggio dell’offerta economicaPer quanto sopra così si riscontra il quesito posto Il ribasso va calcolato come da determina ANAC 528 del 15.11.2023 ossia dal rapporto tra il risparmiocomplessivo (somma tra riduzione valore soggetto a ribasso e una più efficienteorganizzazione aziendale) e la sommatra Importo a corpo soggetto a ribasso (escluso manodopera) pari a € 23.136.125,60e importo manodopera non soggetta a ribassoma assoggettabile ad una più efficiente organizzazione aziendale fissato in gara in € 26.457.108,85 (valore somma € 49.593.234,45)si conferma che nella cella B1 si debba riportare il valore ribassato dell’importo a corpo soggetto a ribasso (escluso manodopera) pari ad € 23.136.125,60.
27/08/2024 12:30
Quesito #2
"Si chiede di confermare che l'Offerta tecnica deve essere composta da un massimo di 50 facciate con esclusione della copertina e degli indici"
29/08/2024 09:52
Risposta
RISPOSTA QUESITO 2 del27/08/2024 12:30Si conferma quanto previsto nel disciplinare di gara al punto4.1.OFFERTA TECNICA (Busta telematica B- Busta Offerta Tecnica) .Si conferma che a)La relazione dovrà avere un indice ed essere strutturata in capitoli e sub capitoli, dove i capitoli sono i criteri e dovrà essere composta da un massimo di cartelle come di seguito riportato:per la parte Aspetti migliorativi – non potrà superare 50 cartelle del formato A4.omissisd)Per “cartelle” si intendono le facciate utilizzate di ciascun foglio (quindi corrispondono alle “pagine” e non ai “fogli”, in formato A4, con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, con le seguenti precisazioni:[--]non sono computati nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegate alle relazioni.Si conferma che nelle 50 cartelle non sono compresi l’indice eeventuali schede tecniche dei materiali/attrezzature/mezzi.
27/08/2024 13:53
Quesito #3
in riferimento Al punto "4.1 OFFERTA TECNICA - Busta telematica B - Busta Offerta Tecnica) del Disciplinare di gara, nelle modalità di presentazione dell'offerta tecnica è indicato: "per la parte Aspetti migliorativi - non potrà superare 50 cartelle del formato A4." Si chiede se tale limite sia riferito alla sola "parte Aspetti migliorativi" o se l'intera relazione debba essere redatta nel limite di 50 cartelle in formato A4
29/08/2024 09:54
Risposta
RISPOSTAquesito 3 del 27/08/2024 13:53In riferimento al quesito posto si ribadisce che, fermo restando tutto quanto prescritto Al punto "4.1 OFFERTA TECNICA, il concorrente, con riferimento ai criteri di valutazione ed ai relativi sub-criteri deve presentare una relazione che contenga la descrizione degli aspetti migliorativi offerti dal medesimo concorrente, strutturata in capitoli e sub capitoli, dove i capitoli sono i criteri, non potrà superare n.50 cartelle del formato A4.Si precisa che, il candidato può anche presentare documentazione composta da un numero di cartelle (pagine) superiori a quelle precedentemente indicate come numero massimo, la Commissione si limiterà alla lettura e conseguente valutazione solo delle pagine richieste. Si ribadisce che per “cartelle” si intendono le facciate utilizzate di ciascun foglio (quindi corrispondono alle “pagine” e non ai “fogli”, in formato A4, con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, con le seguenti precisazioni:[--]non sono computati nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegate alle relazioni.Si conferma che nelle 50 cartelle non sono compresi l’indice eeventuali schede tecniche dei materiali/attrezzature/mezzi
29/08/2024 16:20
Quesito #4
A pag. 41 del disciplinare di gara, all’art. 3.9.2. “Sopralluogo” si legge:“Sebbene il sopralluogo non sia obbligatorio, risulta essere fortemente raccomandato”e allo stesso art. di cui sopra, si legge:“La richiesta di sopralluogo dovrà pervenire tramite PEC entro 10 giorni dalla scadenza della presentazione delle offerte”Si chiede di confermare quale delle due affermazioni sia corretta.
30/08/2024 09:55
Risposta
RISPOSTAEntrambe le affermazioni risultano corrette.Si ribadisce che il sopralluogo non è obbligatorio ma raccomandato.Il sopralluogo sul territorio può essere fatto autonomamente dalla ditta.Non è previsto nel disciplinare il rilascio di alcuna attestazione da parte dell'Ente.La ditta, se lo ritiene opportuno, può contattare gli uffici, soprattutto per sopralluogo di “Morelle”, area di "cantiere" il cui accesso può essere consentito solo se idoneamente accompagnati.
30/08/2024 12:33
Quesito #5
QUESITO 5 DEL 30/08/2024 ORE 12.33In allegato richiesta chiarimento.Nell’Agosto del 2024 - il Comune di Terracina - sul portale Tutto Gare della Provincia di Frosinone
pubblicava una procedura aperta per l’affidamento del servizio di igiene urbana, di durata di 5 anni e
per un importo di € 50.058.034,45 così composto:
€ 23.136.125,60 Importo a corpo soggetto a ribasso (escluso manodopera)
€ 26.457.108,85 Manodopera non soggetto a ribasso
€ 464.800,00 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Dalla lettura degli atti della procedura della quale siamo ad occuparci pur sembrando formalmente
assolto l’obbligo - in capo alla S.A - di quantificare ed indicare separatamente i costi della manodopera,
nonché gli oneri della sicurezza - entrambi non soggetti a ribasso – si rileva:
- l’importo di € 26.457.108,85 indicato a copertura del costo del personale per l’intera durata
dell’appalto (5 anni) e di conseguenza per le eventuali proroghe previste è errato per difetto - dunque
- non in linea con lo scopo perseguito dal legislatore di garantire con sempre maggiore decisione l’equa
remunerazione dei lavoratori da impiegare negli appalti pubblici, ed un giusto utile di impresa.
In questa sede ci preme sottolineare che con l’art. 41 comma 14 del Dlgs n. 36/23 il legislatore ha
disposto che la stazione appaltante individui nei documenti di gara il costo della manodopera sulla base
di quello del lavoro determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali in base ai valori economici definiti dal contratto collettivo di riferimento o, in mancanza,
quello del settore merceologico più affine (comma 13 del medesimo art. 41).
Nel caso in esame la S.A., pur indicando quale fonte di costo del personale le Tabelle Ministeriali del
Luglio 2023 (Allegato 2) sviluppate sulla base dei valori economici dal CCNL di categoria Assoambiente,
di fatto, nell’ elaborazione dei conteggi, non le applica – ribassando tout court il costo per l’appalto
della manodopera di € 137.544,92 annui, € 687.724,60 nei 5 anni ed in costante aumento se si
considerano le proroghe (vedasi Allegato 1). In argomento vedasi anche il MIT nel parere n. 2338 del
26 febbraio 2024.
Sempre in materia di personale, inoltre, si rileva, che nel progetto posto a base di gara, di cui siamo ad
occuparci - la S.A. - in tema di unità lavorative equivalenti, pur dichiarando di applicare le Tabelle
Ministeriali del Luglio 2023 - di fatto - le disattende elaborando conteggi basati su una media di ore
annue lavorate di 1.641 h pro lavoratore – sul punto vale la pena ricordare che proprio le Tabelle
Ministeriali del Luglio 2023 determinano la media annua delle ore lavorate dal singolo lavoratore in
1.612 h - tale discrasia, se confermata, determinerebbe un numero di unità lavorative equivalenti
attestato in 118,93 u.l. diversamente da quanto indicato nel progetto di gara che le fissa in 116,84.
Ebbene, dalla semplice lettura degli atti di gara emerge in modo chiaro e dirimente come la Stazione
Appaltante abbia disatteso il DM del 23 giugno 2022.
Difatti, come anticipato in narrativa, la Stazione appaltante si è esclusivamente limitata ad affermare di
aver utilizzato le Tabelle Ministeriali 2023 “e dunque di agire nel rispetto delle specifiche tecniche e
delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al CAM per l’affidamento del
servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (approvato con DM 23 giugno 2022 n.255, G.U. n. 182
del 5 agosto 2022 - in vigore dal 3 dicembre 2022)”;
A conferma dell’illegittimità degli atti di gara soccorre una recente sentenza (che ci si permette di citare
in ampi tratti) del Consiglio di Stato il quale – ritenendo illegittimi i relativi atti di gara – ha chiarito che
“la formulazione del primo comma dell’art. 34 non è casuale, ma impone una conformazione degli
obblighi negoziali funzionale, sul piano sostanziale, all’effettiva esecuzione della prestazione
dell’appaltatore in conformità alle specifiche tecniche portate dai criteri ambientali … La richiamata
norma primaria detta infatti un modello disciplinare che non consente applicazioni differenziate
all’interno della stessa lex specialis: e ciò, giova ripeterlo, non già in ossequio ad un canone formale, ma
piuttosto per assicurare l’effettiva conformità delle modalità di esecuzione della prestazione al modello
individuato come rispettoso delle esigenze ambientali… va considerato che la discrezionalità in sede di
valutazione delle offerte incontra un (auto)limite nella legge di gara: e nel caso di specie si discute
proprio della legittimità della lex specialis. In secondo luogo, tale conclusione è sintomatica di una
incompleta percezione della nozione di “perseguimento dell’interesse pubblico”, che come detto si
connota di una componente non rimessa alla valutazione discrezionale dell’amministrazione, ma
obbligatoriamente richiesta dalla legge come condizionante il contenuto delle offerte e delle
prestazioni. In terzo luogo, e in conseguenza delle superiori considerazioni, dall’insieme delle
prescrizioni normative relative ai criteri ambientali minimi risulta che la sostenibilità ambientale delle
scelte negoziali dell’amministrazione pone un problema di rispetto di canoni normativamente stabiliti,
più che di esercizio di discrezionalità propriamente intesa. (Consiglio di Stato, Sez. III, 27 maggio 2024
n. 4701).
Da qui il vizio che irreparabilmente affligge la gara e sul quale Vorrete chiarire in merito.
pubblicava una procedura aperta per l’affidamento del servizio di igiene urbana, di durata di 5 anni e
per un importo di € 50.058.034,45 così composto:
€ 23.136.125,60 Importo a corpo soggetto a ribasso (escluso manodopera)
€ 26.457.108,85 Manodopera non soggetto a ribasso
€ 464.800,00 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Dalla lettura degli atti della procedura della quale siamo ad occuparci pur sembrando formalmente
assolto l’obbligo - in capo alla S.A - di quantificare ed indicare separatamente i costi della manodopera,
nonché gli oneri della sicurezza - entrambi non soggetti a ribasso – si rileva:
- l’importo di € 26.457.108,85 indicato a copertura del costo del personale per l’intera durata
dell’appalto (5 anni) e di conseguenza per le eventuali proroghe previste è errato per difetto - dunque
- non in linea con lo scopo perseguito dal legislatore di garantire con sempre maggiore decisione l’equa
remunerazione dei lavoratori da impiegare negli appalti pubblici, ed un giusto utile di impresa.
In questa sede ci preme sottolineare che con l’art. 41 comma 14 del Dlgs n. 36/23 il legislatore ha
disposto che la stazione appaltante individui nei documenti di gara il costo della manodopera sulla base
di quello del lavoro determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali in base ai valori economici definiti dal contratto collettivo di riferimento o, in mancanza,
quello del settore merceologico più affine (comma 13 del medesimo art. 41).
Nel caso in esame la S.A., pur indicando quale fonte di costo del personale le Tabelle Ministeriali del
Luglio 2023 (Allegato 2) sviluppate sulla base dei valori economici dal CCNL di categoria Assoambiente,
di fatto, nell’ elaborazione dei conteggi, non le applica – ribassando tout court il costo per l’appalto
della manodopera di € 137.544,92 annui, € 687.724,60 nei 5 anni ed in costante aumento se si
considerano le proroghe (vedasi Allegato 1). In argomento vedasi anche il MIT nel parere n. 2338 del
26 febbraio 2024.
Sempre in materia di personale, inoltre, si rileva, che nel progetto posto a base di gara, di cui siamo ad
occuparci - la S.A. - in tema di unità lavorative equivalenti, pur dichiarando di applicare le Tabelle
Ministeriali del Luglio 2023 - di fatto - le disattende elaborando conteggi basati su una media di ore
annue lavorate di 1.641 h pro lavoratore – sul punto vale la pena ricordare che proprio le Tabelle
Ministeriali del Luglio 2023 determinano la media annua delle ore lavorate dal singolo lavoratore in
1.612 h - tale discrasia, se confermata, determinerebbe un numero di unità lavorative equivalenti
attestato in 118,93 u.l. diversamente da quanto indicato nel progetto di gara che le fissa in 116,84.
Ebbene, dalla semplice lettura degli atti di gara emerge in modo chiaro e dirimente come la Stazione
Appaltante abbia disatteso il DM del 23 giugno 2022.
Difatti, come anticipato in narrativa, la Stazione appaltante si è esclusivamente limitata ad affermare di
aver utilizzato le Tabelle Ministeriali 2023 “e dunque di agire nel rispetto delle specifiche tecniche e
delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al CAM per l’affidamento del
servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (approvato con DM 23 giugno 2022 n.255, G.U. n. 182
del 5 agosto 2022 - in vigore dal 3 dicembre 2022)”;
A conferma dell’illegittimità degli atti di gara soccorre una recente sentenza (che ci si permette di citare
in ampi tratti) del Consiglio di Stato il quale – ritenendo illegittimi i relativi atti di gara – ha chiarito che
“la formulazione del primo comma dell’art. 34 non è casuale, ma impone una conformazione degli
obblighi negoziali funzionale, sul piano sostanziale, all’effettiva esecuzione della prestazione
dell’appaltatore in conformità alle specifiche tecniche portate dai criteri ambientali … La richiamata
norma primaria detta infatti un modello disciplinare che non consente applicazioni differenziate
all’interno della stessa lex specialis: e ciò, giova ripeterlo, non già in ossequio ad un canone formale, ma
piuttosto per assicurare l’effettiva conformità delle modalità di esecuzione della prestazione al modello
individuato come rispettoso delle esigenze ambientali… va considerato che la discrezionalità in sede di
valutazione delle offerte incontra un (auto)limite nella legge di gara: e nel caso di specie si discute
proprio della legittimità della lex specialis. In secondo luogo, tale conclusione è sintomatica di una
incompleta percezione della nozione di “perseguimento dell’interesse pubblico”, che come detto si
connota di una componente non rimessa alla valutazione discrezionale dell’amministrazione, ma
obbligatoriamente richiesta dalla legge come condizionante il contenuto delle offerte e delle
prestazioni. In terzo luogo, e in conseguenza delle superiori considerazioni, dall’insieme delle
prescrizioni normative relative ai criteri ambientali minimi risulta che la sostenibilità ambientale delle
scelte negoziali dell’amministrazione pone un problema di rispetto di canoni normativamente stabiliti,
più che di esercizio di discrezionalità propriamente intesa. (Consiglio di Stato, Sez. III, 27 maggio 2024
n. 4701).
Da qui il vizio che irreparabilmente affligge la gara e sul quale Vorrete chiarire in merito.
02/09/2024 18:12
Risposta
RISPOSTA QUESITO 5 DEL 30/08/2024 ORE 12.33Il costo del personale risulta essere una mera stima, come lo è il numero di personale ipotizzato per l'espletamento del servizio. Alla ditta è chiesto, in sede di offerta, di prevedere una loro organizzazione del servizio (comprensivo del personale utilizzato) e di calcolare il relativo costo del personale.Trova applicazione quanto previsto dall'art. 41 comma 14 del D.Lgs. 36/2023.
30/08/2024 12:36
Quesito #6
In allegato richiesta chiarimento.Distinti saluti
02/09/2024 09:31
Risposta
NON SI EVINCONO ALLEGATI CONTENENTI QUESITI
30/08/2024 12:37
Quesito #7
QUESITO N. 7 DEL 30/08/2024 ORE 12.37In allegato richiesta quesito.Quesito n 1
Considerazioni preliminari
L’allegato 17 - stima costi - a pagina 5 propone la stima dei costi e ricavi delle frazioni
differenziate allo stato “attuale” con livello di raccolta pari al 72%.
A partire dallo stato attuale fa una proiezione dei costi con livello di raccolta differenziale
RD% =80 % ricavando il valore posto a base di gara pari a 2.366.656,15 €.
Qui si pone l’attenzione sul costo unitario di trattamento e smaltimento della frazione
indifferenziata EER 20.03.01 posto pari a 180€ /ton.
Nella realtà la totalità degli impianti ha chiesto alla Regione Lazio l’adeguamento della tariffa
sulla base del bilancio certificato del 2022 che sconta l’elevato costo dell’energia elettrica pari
a 5 volte il PUN 2021. Tuttavia, anche in mancanza della nuova tariffa, quelle del 2022
saranno comunque rivalutate secondo indici ISTAT come specificato nelle determine
regionali di attribuzione della tariffa di accesso. Per il periodo 2022-2024 l’indice ISTAT è il
15 % circa, ne consegue un aumento generalizzato dell’importo fino a raggiungere i 210 - 220
€.
Sulla frazione indifferenziata gravano inoltre costi accessori alla tariffa di accesso agli
impianti TMB e precisamente: ecotassa, benefit ambientale pari al 13% della tariffa di accesso
che sono posti a carico del Gestore, extracosto DGR 448/2022 pari a 5 % della tariffa di
accesso per conferimento ad impianto di discarica fuori ATO.
Il calcolo completo del costo di smaltimento dell’indifferenziato dovrebbe essere calcolato
quindi come di seguito riportato: tariffa computoTariffa accessoimianto TMB €180,000 ECOTASSA €2,065 Ristoro Economico/Benefit ambientale DCD15/200513%€23,400 DCD15/2005 benefit a favoreprovincie sede di impienti TMV e DISC2%€3,600 extracostiDGR 448/20225%€9,000 TotaleImponibile €218,065 maggior costo rispetto al computo €38,07 tonnellate RD 80%ton5031,00totale maggiori costi non previsti nel computo 191.505,02 € maggiori costi per anni 5 957.525,08 € maggiori costi per anni 5+1+3 proroghe comprese 1.723.545,14 € QUESITI
1
si chiede di verificare i costi effettivi di smaltimento per la frazione indifferenziato inclusi i
costi accessori alla tariffa ed adeguare il quadro tecnico economico;
2
in relazione alla dinamica della revisione tariffe che avvengono con recupero dei costi
efficienti dell’anno a-2 generando conguagli, non prevedibili nel QTE, si chiede come verrà
garantita la copertura finanziaria da parte del comune;
3
l’indicizzazione ISTAT delle tariffe di trattamento dei rifiuti generano automaticamente un
adeguamento della quota parte del canone destinato al pagamento del trattamento?
Considerazioni preliminari
L’allegato 17 - stima costi - a pagina 5 propone la stima dei costi e ricavi delle frazioni
differenziate allo stato “attuale” con livello di raccolta pari al 72%.
A partire dallo stato attuale fa una proiezione dei costi con livello di raccolta differenziale
RD% =80 % ricavando il valore posto a base di gara pari a 2.366.656,15 €.
Qui si pone l’attenzione sul costo unitario di trattamento e smaltimento della frazione
indifferenziata EER 20.03.01 posto pari a 180€ /ton.
Nella realtà la totalità degli impianti ha chiesto alla Regione Lazio l’adeguamento della tariffa
sulla base del bilancio certificato del 2022 che sconta l’elevato costo dell’energia elettrica pari
a 5 volte il PUN 2021. Tuttavia, anche in mancanza della nuova tariffa, quelle del 2022
saranno comunque rivalutate secondo indici ISTAT come specificato nelle determine
regionali di attribuzione della tariffa di accesso. Per il periodo 2022-2024 l’indice ISTAT è il
15 % circa, ne consegue un aumento generalizzato dell’importo fino a raggiungere i 210 - 220
€.
Sulla frazione indifferenziata gravano inoltre costi accessori alla tariffa di accesso agli
impianti TMB e precisamente: ecotassa, benefit ambientale pari al 13% della tariffa di accesso
che sono posti a carico del Gestore, extracosto DGR 448/2022 pari a 5 % della tariffa di
accesso per conferimento ad impianto di discarica fuori ATO.
Il calcolo completo del costo di smaltimento dell’indifferenziato dovrebbe essere calcolato
quindi come di seguito riportato: tariffa computoTariffa accessoimianto TMB €180,000 ECOTASSA €2,065 Ristoro Economico/Benefit ambientale DCD15/200513%€23,400 DCD15/2005 benefit a favoreprovincie sede di impienti TMV e DISC2%€3,600 extracostiDGR 448/20225%€9,000 TotaleImponibile €218,065 maggior costo rispetto al computo €38,07 tonnellate RD 80%ton5031,00totale maggiori costi non previsti nel computo 191.505,02 € maggiori costi per anni 5 957.525,08 € maggiori costi per anni 5+1+3 proroghe comprese 1.723.545,14 € QUESITI
1
si chiede di verificare i costi effettivi di smaltimento per la frazione indifferenziato inclusi i
costi accessori alla tariffa ed adeguare il quadro tecnico economico;
2
in relazione alla dinamica della revisione tariffe che avvengono con recupero dei costi
efficienti dell’anno a-2 generando conguagli, non prevedibili nel QTE, si chiede come verrà
garantita la copertura finanziaria da parte del comune;
3
l’indicizzazione ISTAT delle tariffe di trattamento dei rifiuti generano automaticamente un
adeguamento della quota parte del canone destinato al pagamento del trattamento?
02/09/2024 18:25
Risposta
RISPOSTA QUESITO N. 7 DEL 30/08/2024 ORE 12.37
7.1. il costo dello smaltimento/recupero risulta essere una stima dei costi. Nella presentazione dell'offerta la
ditta dovrà tener conto di tutte le variabili possibili.
7.2. il Comune, nella redazione dei documenti di gara, si è attenuto a quanto previsto dall'ARERA. Lo schema di
contratto (redatto secondo le linee ARERA) ed il capitolato riportano le modalità e le condizioni di
adeguamento del canone. Il PEF, redatto secondo le indicazioni dell'ARERA, dovrà tener conto di tutte le
somme previste dall'ARERA.
7.3. No,l’indicizzazione ISTAT delle tariffe di trattamento dei rifiuti NON generano automaticamente un
adeguamento della quota parte del canone destinato al pagamento del trattamento
7.1. il costo dello smaltimento/recupero risulta essere una stima dei costi. Nella presentazione dell'offerta la
ditta dovrà tener conto di tutte le variabili possibili.
7.2. il Comune, nella redazione dei documenti di gara, si è attenuto a quanto previsto dall'ARERA. Lo schema di
contratto (redatto secondo le linee ARERA) ed il capitolato riportano le modalità e le condizioni di
adeguamento del canone. Il PEF, redatto secondo le indicazioni dell'ARERA, dovrà tener conto di tutte le
somme previste dall'ARERA.
7.3. No,l’indicizzazione ISTAT delle tariffe di trattamento dei rifiuti NON generano automaticamente un
adeguamento della quota parte del canone destinato al pagamento del trattamento
03/09/2024 16:35
Quesito #8
Quesito n.8 del03/09/2024 16:35 Ai fini della partecipazione alla procedura di gara, si rendono necessari i seguenti quesiti:Disciplinare di gara1) Il paragrafo 4.3 riporta in forma tabellare i “criteri di valutazione dell’offerta tecnica”.Si chiede di dare risposta ai seguenti quesiti:a) nella descrizione del sub-criterio 2.1 si fa riferimento all’argomento “Modalità di consegna dei Kit per le utenze sprovviste o l’applicazione delle fascette RFID”, pertanto, in relazione all’argomento richiamato, sembrerebbe che nell’offerta tecnica il concorrente debba descriverlo facendo riferimento al sub-criterio 2.1.Se quanto sopra risulta corretto, si chiede di confermare che il periodo “distribuzione dei kit” riportato nel titolo del Criterio 4 sia da considerare un refuso redazionale. Diversamente, si chiede di chiarire e specificare quali saranno i contenuti o i criteri di valutazione per l’attribuzione del punteggio relativo all’argomento “distribuzione dei kit” di cui al Criterio 4.2) Relativamente alla certificazione EMAS: si chiede di confermare che, trattandosi di appalto di servizi, il punteggio verrà attribuito anche in caso di possesso dell’analoga certificazione ISO 14001 “certificazione di qualità ambientale”, in corso di validità e posseduta da almeno tre anni.DIstinti salutiDe Vizia Transfr SPA
04/09/2024 15:21
Risposta
RISPOSTAQuesito n.8 del03/09/2024 16:35 8.1 In riferimento al quesito posto,si conferma che trattasi di refuso redazionale.8.2 In riferimento al quesito posto , la risposta è negativa.
04/09/2024 09:04
Quesito #9
Quesito 9del04/09/2024 ore 09:041. All' interno dell'elaborato "Capitolato Prestazionale", pubblicato fra i documenti a base gara, è contenuto l'allegato 7 "Servizio di spazzamento stradale: elenco vie/piazze e frequenze minime". All' interno di tale allegato sono riportate alcune tabelle (es. "campagne", "la fiora", "la valle", "porto") in cui non è indicata la frequenza settimanale. Si chiede di confermare che per le strade in cui non è indicata la frequenza non sia previsto il relativo servizio.2. in riscontro alla risposta del 03/09/2024 ore 08:29, si evidenzia che non risulta pubblicato il modulo "offerta economica" aggiornato. Si chiede pertanto la pubblicazione ed un’idonea proroga dei termini di presentazione dei chiarimenti e dell'offerta, andando questo a incidere direttamente sulle modalità di presentazione della stessa.3. Si evidenzia, inoltre, che, al contrario di quanto indicato nella risposta del 03/09/2024 ore 08:29, l’esponente è 0,40 nella lex specialis di gara mentre nel modulo offerta economica l’esponente è 0,20. In relazione alle modalità indicate per il calcolo del ribasso offerto, lo stesso modulo non appare corretto poiché non tiene conto della possibilità, per il concorrente, di modificare il costo della manodopera stimato dalla Stazione Appaltante, sia in ribasso, come previsto dal disciplinare di gara, grazie ad una “una più efficiente organizzazione aziendale”, sia in rialzo (ad esempio in conseguenza dell’introduzione di migliorie o per costi della manodopera più alti sostenuti dall’impresa). In entrambi i casi il valore di ribasso che ne deriverebbe sarebbe falsato dalle modalità di calcolo previste, poiché, ad esempio, inserendo nella cella C1 l'importo ribassato, al netto del costo della manodopera e prevedendo un costo maggiore della manodopera rispetto a quanto indicato dalla stazione appaltante, l’importo nella cella B2 sarebbe negativo ed inciderebbe negativamente sul risparmio complessivo offerto, valore contenuto nella cella C4.Si resta in attesa di un gentile riscontro, si porgono Cordiali Saluti
05/09/2024 16:17
Risposta
RISPOSTAQuesito 9del04/09/2024 ore 09:049.1 Laddove la frequenza di spazzamento è pari a 0 (zero) non è previsto uno spazzamento periodico e programmato delle strade. La ditta ha comunque l'obbligo di rimuovere i rifiuti abbandonati , di qualunque dimensione e tipologia, su dette strade e, in generale, su tutte le strade insistenti nel territorio comunale, ivi comprese quelle di competenza di altri Enti pubblici (Provincia, ANAS, ecc.)9.2 e 9.3Premesso che:In merito all’esponente è opportuno specificare che il calcolo per l’attribuzione del punteggio è una privativa dell’ufficio che avrebbe utilizzato, per obbligo, il dato del disciplinare e non il dato del modello. Quindi il calcolo si sarebbe basato sul valore di esponente pari a 0,4 e non sul valore di 0,2. Comunque avendo dovuto pubblicare il modello per inserire lo spazio per indicare il ribasso e inserire la specifica, voluta dal comune, di cui alla delibera ANAC n. 528/2023, si è proceduto a modificare il valore dell’esponente allineandolo al valore del disciplinare.Si specifica altresì che dalla compilazione dello schema, nella versione precedente, e l’attuale schema non si riscontra nessuna modifica sostanziale in quanto le rettifiche sono state:Aver inserito lo spazio per dichiarare il ribasso che sarà offerto (quindi prevedere uno spazio per dichiarare il ribasso) .Aver corretto l’esponente allineandolo al valore del disciplinare di gara. Come sopra specificato, l’ufficio in fase di assegnazione del punteggio, avrebbe dato corso a quanto previsto dal disciplinare e non dal modello (per applicazione della gerarchia delle fonti). Quindi senza nessuna incidenza sull’offerta del concorrente che, si ribadisce, essere la riduzione del valore tra quanto posto a base di gara e quanto ritenuto necessario dal concorrente per eseguire il servizio in base alla propria capacità produttiva (intesa come capacità di avere prezzi di acquisto migliori, avere macchinari più performanti, avere una organizzazione di azienda tale da ottimizzare la manodopera etcc.). Aver specificato il calcolo del ribasso. In merito è necessario evidenziare che, ai fini del punteggio da assegnare all’offerta economica, non si riscontra nessuna variazione. Infatti il calcolo del ribasso è basato sul rapporto tra la riduzione di valore (cella C4) ed il valore economico posto a base di gara. Nel primo modello il denominatore era l’importo di gara posto soggetto a ribasso (che per comodità chiameremo “A1”). Nel secondo modello, il denominatore è l’importo di gara posto soggetto a ribasso + il valore della manodopera dichiarato in sede di gara (che per comodità chiameremo “A1 + A2”).Per quanto decritto nel primo modello:il ribasso sarebbe stato C4/A1La formula per la valorizzazione dell’offerta economica (che non cambia) era, ed è, R/Rmax. Sostituendo ad R la formulaC4/A1, abbiamo che C 4 cambia per ogni offerta mentre A1 è sempre lo stesso. Quindi, chiamando ad esempio, con Ra, il ribasso del primo concorrente, lo stesso sarebbe stato calcolato come rapporto tra la riduzione di valore del primo concorrente C 4 a il valore A1 (Ra = C 4 a/ A1) Chiamando con Rmax il massimo dei ribassi tra quelli offerti che, per applicazione della formula, possiamo pensare essere calcolato come rapporto tra la massima riduzione di valore C4 max a il valore A1 (Rmax= C 4 max/ A1). Sostituendo alla formula R/Rmax i valori di calcolo si ottiene: (C4 a /A1) / (C4 max / A1) = (C4 a / A1) x (A1 / C4 max) = C 4 a / C max Da cui si nota che il denominatore utilizzato per il calcolo del ribasso è ininfluente per il calcolo del punteggio. Pertanto utilizzato come denominatore A1 + A2 può cambiare il valore di R ma non cambia il punteggio. 3. Nella cella C1 (meglio nelle celle della C) vanno riportate le variazioni intese come differenza tra i valori posti a base di gara ed i valori proposti dai concorrenti. 4. Se il concorrente dovesse aumentare la voce di manodopera(B2 > B1), la differenza tra B1 e B2 sarà negativa, e quindi C2 sarà negativo. Nel caso incui il valore della cella C2 dovesse essere negativo ed il valore assoluto di C2 dovesse essere superiore al valore assoluto di C1, la somma C1 + C2 (che va scritto come valore negativo) porterà ad un valore di C4 negativo. Ciò significa che l’offerta del concorrente(B1 + B2 + B3) sarà superiore alla base d’asta (A1 + A2 + A3) con conseguente esclusione del concorrente per offerta in aumento. Per tutto quanto sopra riportato: Non si ravvisano elementi per prorogare l’offerta. Non si ritiene faldata la modalità di calcolo a meno del puro valore di R che non incide sull’offerta.Si conferma la correttezza del modello pubblicato.