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Provincia di Frosinone
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Gara #1844
Gara Prov. 9/2024 Procedura aperta per l'affidamento del servizio ingegneria ed architettura per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, Progetto esecutivo, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e Relazione Geologica:
S.P. 7 - ROCCASECCA CASALVIERI - LOTTO 1 - LOTTO 2 - LOTTO 3 -
Informazioni appalto
01/08/2024
Aperta
Servizi tecnici
€ 1.730.525,58
MOLLICONE ERMANDO
Categorie merceologiche
7122
-
Servizi di progettazione architettonica
Lotti
Inviato esito
1
B2AB9C3209
I24D23002720001
Qualità prezzo
Procedura aperta per l'affidamento del servizio ingegneria ed architettura per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, Progetto esecutivo, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e Relazione Geologica - LOTTO 1
MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE A RIDOSSO DELLA S.P. 7 - ROCCASECCA CASALVIERI - LOTTO 1
€ 102.394,76
€ 474.929,25
€ 0,00
€ 492.584,73
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3070 DEL 21/10/2024
Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
---|---|---|
03128470782 | HYpro s.r.l. |
Inviato esito
2
B2AB9C42DC
I84D23002690001
Qualità prezzo
Procedura aperta per l'affidamento del servizio ingegneria ed architettura per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, Progetto esecutivo, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e Relazione Geologica - - LOTTO 2
MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE A RIDOSSO DELLA S.P. 7 - ROCCASECCA CASALVIERI - LOTTO 2
€ 102.394,76
€ 474.929,25
€ 0,00
€ 554.855,71
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3071 DEL 21/10/2024
Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
---|---|---|
00343470944 | Buccini Roberto |
Inviato esito
3
B2AB9C53AF
I84D23002700001
Qualità prezzo
Procedura aperta per l'affidamento del servizio ingegneria ed architettura per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, Progetto esecutivo, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e Relazione Geologica - LOTTO 3
MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE A RIDOSSO DELLA S.P. 7 - ROCCASECCA CASALVIERI - LOTTO 3
€ 102.394,76
€ 474.929,25
€ 0,00
€ 554.855,71
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3072 DEL 21/10/2024
Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
---|---|---|
BCCRRT64P22E335D | Buccini Roberto |
Scadenze
02/09/2024 10:00
09/09/2024 13:00
09/09/2024 13:30
Avvisi
Allegati
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137.00 kB | |
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284.50 kB | |
modello.2.dichiarazione.sopralluogo.doc SHA-256: ee75416fcd1e73723979f8d445087717fbe071cecd8360d1c3e30ac212b7b697 30/07/2024 11:28 |
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9.34 MB | |
lotto-3-documentazione-tecnica-agg.zip SHA-256: 72edb3fb0811f8ea37f5e355758a2c1394e05a6b84a64bd15f6a07b3ebbbaf90 09/08/2024 09:09 |
9.32 MB | |
lotto-1-documentazione-tecnica-agg.zip SHA-256: c0cecad5d8dfdd511d3ef695c37364b921bf227224b5566458d9a329111d936b 09/08/2024 09:09 |
9.54 MB | |
su-27385-2024-prot-disciplinare-agg.pdf SHA-256: db0b0b5674ecbbfb104c748934d4592e2ef50e70ae890581d813b22645719213 09/08/2024 09:10 |
2.90 MB | |
Gare - Comunicazione di Aggiudicazione definitiva - 36/2023 SHA-256: a8bc9eccb8134fe53dabdd224cb7fac0fd8b850f9ed93f169890ea5d395acd87 03/12/2024 11:40 |
16.51 kB |
Chiarimenti
07/08/2024 13:40
Quesito #1
Buongiorno, si chiede se in caso di RT la mandataria deve possedere la quota maggioritaria dei requisiti di capacità tecnica e professionale. Grazie
12/08/2024 11:37
Risposta
Premesso cheIl Dlgs 36/2023 per gli affidamenti di servizi non prevede che i requisiti di capacità tecnica e professionale siano posseduti , per obbligo, dal mandatario per quota maggioritaria.Visto il bando Tipo n. 1 pag. 19 Per quanto sopraIl requisito deve essere posseduto da uno solo soggetto, il servizio di punta (Esecuzione negli ultimi tre anni di almeno 1 (uno) servizi analoghi a quello posto a base di gara, riferito a lavori di importo almeno pari al 40% dell’importo complessivo dei lavori di cui si compone l’appalto che abbiano, come categoria prevalente, la medesima categoria prevalente dell’appalto in oggetto (nello specifico categoria S.04 o categoria equivalente tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità pari omaggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera”) non potrà essere raggiunto dalla somma di più servizio ma deve essere raggiunto da 1 solo servizio svolta da uno dei partecipanti all’RTP.
09/08/2024 17:14
Quesito #2
Salve,In merito alle figure professionali presenti negli operatori economici richieste a pag. 11 del disciplinare, si chiede se il ruolo del responsabile della progettazione PFTE e Progetto Esecutivo e quello del professionista esperto nella Progettazione geotecnica possano essere ricoperti anche da ingegneri con esperienza in tali ambiti.Cordiali saluti
09/08/2024 18:09
Risposta
premesso che è stato pubblicato un disciplinare aggiornato per eliminare alcuni refusi di stampa ed aggiornare la categoria del servizio alla documentazione presisposta per la richiesta di finanziamento (vedi avviso pubblicato) ciò premesso si specifica che il nuovo documento prevede che le figure richieste devono essere laureati in igegneria ed il progettista nella Progettazione geotecnica deve essere un esperto nella materia. Non è ammessa la sovrapposizione tra le due figurein ultimo si da evidenza della possibilità di partecipare con altri titoli di laurea ourchè equipollenti con onere del soggetto di dimontrarla in sede di gara
09/08/2024 17:41
Quesito #3
In riferimento all'offerta tecnica, considerato che trattasi di appalto suddiviso in lotti riguardante MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE, si chiede di chiarire se quanto richiesto all'art.a.2.1) Metodologia dello svolgimento del servizio, anche in relazione alle soluzioni tecniche e tecnologiche adottate:i riferimenti di cui al punto 4. Inoltre dovranno essere considerati gli aspetti relativi:a. alle caratteristiche strutturali in rapporto alla funzionalità dell’edificio;
b. alle tipologia e dotazione degli impianti;siano dei refusi essendo l'oggetto della progettazione diversa da edifici, e in caso affermativo di chiarire come questi due punti debbano essere considerati/sostituitiCordialmente
b. alle tipologia e dotazione degli impianti;siano dei refusi essendo l'oggetto della progettazione diversa da edifici, e in caso affermativo di chiarire come questi due punti debbano essere considerati/sostituitiCordialmente
09/08/2024 18:02
Risposta
dalla lettura del quesito si rileva che si fa riferimento al precedente disciplinare, che ad oggi è stato oscurato, si invita a leggere il nuovo disciplinare denominato su-27385-2024-prot-disciplinare-agg.pdf pubblicato nella sezione allegato dove non c'è più il riferimento alla parola “edificio” ed il punto b è stato completamente riscritto
09/08/2024 18:09
Quesito #4
In riferimento all'art. 1.5.2 Figure professionali presenti negli operatori economiciSi chiede di chiarire la discrepanza tra quanto richiesto al primo periodoPer l’ammissione l’offerente deve disporre dei seguenti professionisti, persone fisiche, individuati personalmente:
1) Ingegneri o Architetti, con l’indicazione degli estremi di iscrizione agli Ordini di cui al punto 3.4;e quanto riportato alla tabella di dettaglio delle figure richieste, in quanto per tutte le figure tranne Geologo e CSP, si richiede per tutte le figure laurea in architettura (o equivalente, il cui onere di dimostrazione dell'equipollenza è a carico del professionista)Si chiede quindi di chiarire se l'equipollenza è da intendersi come al punto 1 laurea in ingegneria
1) Ingegneri o Architetti, con l’indicazione degli estremi di iscrizione agli Ordini di cui al punto 3.4;e quanto riportato alla tabella di dettaglio delle figure richieste, in quanto per tutte le figure tranne Geologo e CSP, si richiede per tutte le figure laurea in architettura (o equivalente, il cui onere di dimostrazione dell'equipollenza è a carico del professionista)Si chiede quindi di chiarire se l'equipollenza è da intendersi come al punto 1 laurea in ingegneria
09/08/2024 18:16
Risposta
premesso che è stato pubblicato un disciplinare aggiornato per eliminare alcuni refusi di stampa ed aggiornare la categoria del servizio alla documentazione presisposta per la richiesta di finanziamento (vedi avviso pubblicato)ciò premesso si specifica che il nuovo documento prevede che le figure richieste devono essere laureati in igegneria ed il progettista nella Progettazione geotecnica deve essere un esperto nella materia.Non è ammessa la sovrapposizione tra le due figurein ultimo si da evidenza della possibilità di partecipare con altri titoli di laurea ourchè equipollenti con onere del soggetto di dimontrarla in sede di gara.La figura dell'architetto è, probabilmente, ammessa per coprire il ruolo di Professionista esperto nella valutazione incidenza ambientale nella ZSC (Zona speciale di conservazione). Inoltre se un architetto dovesse dimostrare, con documentazione probante da produrre in sede di gara, che può eseguire attività professionale per ricoprire i ruoli richiesti sarà ammesso a partecipare alla gara
20/08/2024 12:01
Quesito #5
Si chiede se in caso di raggruppamento l'istanza di partecipazione sia da compilare solo per la mandataria o anche per i mandanti, e se in quest'ultimo caso, su tutte le istanze vadano apposte le marche da bollo.
Si chiede inoltre, se per la soddisfazione dei requisiti di capacità tecnica professionale è possibile indicare più servizi analoghi svolti negli ultimi tre anni, che nel COMPLESSO raggiungano il 40% dell'importo complessivo dei lavori di cui si compone l'appalto.
Si chiede infine, se per il sub-criterio A.4 c'è un numero massimo di pagine da rispettare.
Si chiede inoltre, se per la soddisfazione dei requisiti di capacità tecnica professionale è possibile indicare più servizi analoghi svolti negli ultimi tre anni, che nel COMPLESSO raggiungano il 40% dell'importo complessivo dei lavori di cui si compone l'appalto.
Si chiede infine, se per il sub-criterio A.4 c'è un numero massimo di pagine da rispettare.
28/08/2024 11:39
Risposta
L’istanza di partecipazione va compilata e sottoscritta da tutti gli appartenenti all’R.T.P. e al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa in sede di garava comunque compilata l’istanza per ogni componente del raggruppamento (Mandataria e mandanti) sottoscritta dal soggetto con poteri di rappresentanza dello specifico componente . Cosi come disposto nel disciplinare di gara REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE viene soddisfatto con l’Esecuzione negli ultimi tre anni di almeno 1 (uno) servizi analoghi a quello posto a base di gara, riferito a lavori di importo almeno pari al 40% dell’importo complessivo dei lavori di cui si compone l’appalto che abbiano, come categoria prevalente, la medesima categoria prevalente dell’appalto in oggetto. Pertanto il servizio proposto per il raggiungimento di detto importo non può essere frazionatoNon avendo previsto un limite si ritiene che si possa utilizzare lo stesso valore per il criterio A.2 e quindi limitare la relazione del criterio A/4 ad un massimo di trenta (30) cartelle formato A4, interlinea singola, carattere Arial 11 o similare, margini superiore e inferiore 2,5 cm, destro e sinistro 2 cm, stampa su una sola facciata, piè pagina riportante il numero di cartella
21/08/2024 10:39
Quesito #6
Buongiorno si fa presente che in piattaforma viene riportato quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte 02/09/2024 12:00.La presente segnalazione per scongiurare eventuali impedimenti automatici da parte della stessa alla presentazione della stessa dopo i termini evidenziati ma coerenti con la proroga di cui al comunicato del 09.08.2024Cordialmente
22/08/2024 13:13
Risposta
Si è provveduto ad aggiornare la piattaforma secondo le scadenze di cui al disciplinare di gara
21/08/2024 11:46
Quesito #7
All'art. 1.5.2. del Disciplinare di Gara aggiornato (pag. 12) si riporta quanto di seguito:Note di chiarimento ai requisiti di idoneità professionale di cui al punto 1.6.2. (condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione C, del DGUE)
1. Un singolo professionista può possedere più d’una delle professionalità richieste, se compatibili con l’ordinamento e ricorrendone le condizioni previste dalla normativa vigente.
2. I professionisti di cui è richiesta la presenza obbligatoria ai sensi della lettera a), devono avere obbligatoriamente un Rapporto organico con l’offerente, come definito al punto 1.4.2, lettera e).
3. Ai fini della individuazione dei professionisti di cui è richiesta la presenza obbligatoria non sono ammessi i collaboratori o consulenti come definiti al punto 1.4.2, lettera f).Atteso che si ipotizza che il punto 1.6.2. sia erroneamente indicato e sia da intendersi invece 1.5.2. non è presente nel Disciplinare di gara un punto 1.4.2 lettera... si chiede se le figure obbligatorie possano essere ricoperte dai soggetti costituenti l'organigramma di una società di ingegneria per come all'art. 3.4.3.3 del Disciplinare i gara e per come da Bando tipo ANAC:a) i soci (professionisti);
b) gli amministratori(professionisti);
c) i dipendenti (professionisti);
d) i consulenti su base annua, muniti di partiva IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA.
1. Un singolo professionista può possedere più d’una delle professionalità richieste, se compatibili con l’ordinamento e ricorrendone le condizioni previste dalla normativa vigente.
2. I professionisti di cui è richiesta la presenza obbligatoria ai sensi della lettera a), devono avere obbligatoriamente un Rapporto organico con l’offerente, come definito al punto 1.4.2, lettera e).
3. Ai fini della individuazione dei professionisti di cui è richiesta la presenza obbligatoria non sono ammessi i collaboratori o consulenti come definiti al punto 1.4.2, lettera f).Atteso che si ipotizza che il punto 1.6.2. sia erroneamente indicato e sia da intendersi invece 1.5.2. non è presente nel Disciplinare di gara un punto 1.4.2 lettera... si chiede se le figure obbligatorie possano essere ricoperte dai soggetti costituenti l'organigramma di una società di ingegneria per come all'art. 3.4.3.3 del Disciplinare i gara e per come da Bando tipo ANAC:a) i soci (professionisti);
b) gli amministratori(professionisti);
c) i dipendenti (professionisti);
d) i consulenti su base annua, muniti di partiva IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA.
28/08/2024 11:40
Risposta
In merito si ritine utile ricordare che il soggetto affidatario può essere diverso dal soggetto esecutore del servizio Ossia se un o.e. è una società di ingegneria la stessa sarà titolare del contratto ma dovrà indicare i professionisti che copriranno i ruoli irichiesti. I professionisti dovrannoessere una delle seguenti figure della società:a) i soci (professionisti);
b) gli amministratori(professionisti);
c) i dipendenti (professionisti);
d) i consulenti su base annua, muniti di partiva IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA.Pertanto si rammenta che gli stessi saranno responsabili penalmente del progetto che sottoscriveranno.
b) gli amministratori(professionisti);
c) i dipendenti (professionisti);
d) i consulenti su base annua, muniti di partiva IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA.Pertanto si rammenta che gli stessi saranno responsabili penalmente del progetto che sottoscriveranno.
21/08/2024 15:37
Quesito #8
In riferimento alla domanda di partecipazione si evidenzia che la stessa richiede di dichiararedella certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso;che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;di rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.Si chiede pertanto di precisare se per l'ammissione alla presente procedura debbano essere possedute tutte le condizioni di cui sopra ma di cui non si trova mensione nel Disciplinare di gara
27/08/2024 11:01
Risposta
L’istanza di partecipazione presente tra i documenti di gara e un modello tipo che il concorretene deve compilare nelle parti necessarie ed attinenti alla gara stessa , nel caso di dichiarazioni e richiesta di certificazioni o altro non richieste nel disciplinare di gara esse vanno cancellate/sbarrateLe certificazioni di cui sopra troveranno applicazione per ottenere una riduzione della garanzia definitiva (art. 117 del DLGs 36/2023)
21/08/2024 15:48
Quesito #9
Con riferimento alla Domanda di partecipazione a pag. 22 del Disciplinare di Gara si richiede:Nel caso in cui il direttore tecnico sia persona diversa dal Titolare o dal legale rappresentante della ditta concorrente, il medesimo dovrà produrre, pena esclusione dalla gara, apposita dichiarazione (ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) attestante il possesso dei requisiti richiamati nell’istanza di partecipazioneAncora con riferimento al DGUE pag. 23 si precisaNEL DGUE SEZIONE B. VANNO RIPORTATI TUTTI I SOGGETTI OBBLIGATI AI SENSI DELL’ART. 94, C. 3 DEL CODICE.
IL DGUE VA FIRMATO DA TUTTI I I SOGGETTI OBBLIGATI AI SENSI DELL’ART. 94, C. 3 DEL CODICE.
In alternativa il documento potrà essere firmato dal solo legale rappresentante purché all'interno dello stesso
venga riportata la dizione " il sottoscritto........ in nome e per conto di ...................., (indicare i soggetti e le
qualifiche per cui si rende la dichiarazione) consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti
al vero, DICHIARA l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara di cui all’art. 94
del D.Lgs. n. 50/2016"Si chiede pertanto, visto quanto previsto dal comma 3 dell'art. 94 (L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti...) se le dichiarazioni sopra richieste possano essere prodotte per mezzo di dichiarazioni integrative firmate digitalmente dai soggetti di cui all'art. 94 comma 3 e debbano, per come previsto dallo stesso articolo, riferite unicamente alle cause di esclusione di cui all’art. 94 c.1 e 2 e 98 del Codice
IL DGUE VA FIRMATO DA TUTTI I I SOGGETTI OBBLIGATI AI SENSI DELL’ART. 94, C. 3 DEL CODICE.
In alternativa il documento potrà essere firmato dal solo legale rappresentante purché all'interno dello stesso
venga riportata la dizione " il sottoscritto........ in nome e per conto di ...................., (indicare i soggetti e le
qualifiche per cui si rende la dichiarazione) consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti
al vero, DICHIARA l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara di cui all’art. 94
del D.Lgs. n. 50/2016"Si chiede pertanto, visto quanto previsto dal comma 3 dell'art. 94 (L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti...) se le dichiarazioni sopra richieste possano essere prodotte per mezzo di dichiarazioni integrative firmate digitalmente dai soggetti di cui all'art. 94 comma 3 e debbano, per come previsto dallo stesso articolo, riferite unicamente alle cause di esclusione di cui all’art. 94 c.1 e 2 e 98 del Codice
27/08/2024 11:03
Risposta
Le Dichiarazione relative all’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara di cui all’art.94 del D.Lgs. n. 36/2023 possono essere prodotte per mezzo di dichiarazioni integrative firmate digitalmente dai soggetti di cui all'art. 94 comma 3 e devono riferirsi unicamente alle cause di esclusione di cui all’art. 94 c.1 e 2 e 98 del CodiceInoltre secondo giurisprudenza consolidata è consentito la presentazione di dichiarazione da parte di soggetto terzo interessato che si assumerà la piena responsabilità civile e penale di quanto dichiarato. La dichiarazione va resa ai sensi del DPR 445/2000
21/08/2024 16:29
Quesito #10
L'art. 68 del D.Lgs. 36/2023 ha soppresso la distinzione tra ATI verticali e orizzontali e prevedere un’unica tipologia di ATI, quella orizzontale, con conseguente responsabilità solidale di tutte le impresse, a prescindere dai requisiti posseduti e dalle corrispondenti quote di esecuzione dell’appalto. Si chiede pertanto se la richiesta di indicare il tipo di raggruppamento nella Domanda di Partecipazione sia un refuso (atteso tra l'altro che ci si trova di fronte ad unica prestazione e unica categoria)
28/08/2024 11:42
Risposta
la richiesta di indicare il tipo di raggruppamento nella Domanda di Partecipazione è un refuso
21/08/2024 18:23
Quesito #11
Nella domanda di partecipazione si richiede Personale medio Annuo degli ultimi tre anni. Il requisito non è richiesto nel Disciplinare si chiede pertanto se trattasi di Refuso
27/08/2024 11:04
Risposta
La partecipazione alle gare prevede che l’o.e. abbia assolto all’obbligo di cui all’art. 17 della legge 68/1999 che recita>:Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, pena l'esclusione.Tenuto conto che l’obbligo viene a configurarsi se il numero dei dipendenti è pari o superiore a 15.
23/08/2024 13:42
Quesito #12
In caso di partecipazione in RTP si chiede se l’imposta di bollo da pagare è unica per l’intero RTP o se per ogni singola istanza di partecipazione (Mandataria e mandanti) debba essere assolta l'imposta di bollo
27/08/2024 11:05
Risposta
L’Imposta di bollo da pagare è unica per l’intero RTP va comunque compilata l’istanza per ogni componente del raggruppamento (Mandataria e mandanti).
26/08/2024 11:42
Quesito #13
Buongiorno. Nel disciplinare è riportato che sono a carico della stazione appaltante solo quelle prove ed accertamenti che prevedano obbligatoriamente il rilascio del certificato di un laboratorio autorizzato. Sono quindi da ritenersi a carico dell'operatore economico tutti le spese relative alle indagini geologiche e geotecniche quali sondaggi, prove geofisiche, realizzazione ed esecuzioni di prove sui tiranti di progetto, rilevi in parete con operai specializzati, rilievi topografici, etc...? I caso affermativo, tenuto conto che le indagini non rientrano nelle prestazioni intellettuali, perchè non è prevista l'anticipazione?Cordiali saluti
28/08/2024 11:43
Risposta
Premesso che l’art. 33 dell’allegato II.14 del DLgs 36/2023. Esclusione dall’anticipazione del prezzo. Recita:Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 125, comma 1, del codice i contratti per prestazioni di forniture e di servizi a esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, nonché i servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali.Si ritiene che il servizio è da intendersi di natura intellettuale e quindi non dovuta l’anticipazione
26/08/2024 18:23
Quesito #14
1) In riferimento al professionista esperto nella valutazione incidenza ambientale nella ZSC si chiede se tale prestazione possa essere oggetto di subappalto a un Professionista all’uopo qualificato e iscritto all’ordine dei dottori agronomi e dottori forestali?2) Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 39 dell’allegato II.12 del Codice. Il giovane professionista può essere iscritto all’ordine professionale degli ingegneri settore B, ingegnere junior?
28/08/2024 11:43
Risposta
Nel disciplinare non è prevista la possibilità di subappaltare alcuna attività.Si rammenta che Il D.lgs. 36/2023 prevede la possibilità di poter utilizzare l’istituto dell’avvalimento. E quindi in luogo del subappalto può essere utilizzato l’avvalimento (art. 104 del D.lgs. 36/2023) Il disciplinare di gara al punto 3.4.3.6prevede che neiraggruppamenti temporaneisia presente almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. I requisito del giovane non concorrono alla formazione dei requisito di partecipazione richiesto dai committente. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, Pertanto l’ingegnere junior può ricoprire il ruolo di giovane professionista purché il compito che verrà chiamato a svolgere è compatibile con le competenze che competono allo stesso.
26/08/2024 18:47
Quesito #15
Buon pomeriggio, relativamente all’elemento di valutazione “Criteri premiali Art. 48 del DL 77/2021” (punto A.4): (qualitativo) viene indicata la redazione di una relazione sui metodi e strumenti elettronici specifici di cui all'Art.23 c.1 lett. h) del dlgs50/2016 che l’operatore userà in caso di aggiudicazione. Per tale relazione non è specificato un criterio di redazione pertanto si chiede un chiarimento per sapere in che forma (n.pagine, interlinea e carattere) bisogna redigere la relazione richiesta. Cordiali saluti
28/08/2024 11:45
Risposta
Vedi risposta al quesito precedente Non avendo previsto un limite si ritiene che si possa utilizzare lo stesso valore per il criterio A.2 e quindi limitare la relazione del criterio A/4 ad un massimo di trenta (30) cartelle formato A4, interlinea singola, carattere Arial 11 o similare, margini superiore e inferiore 2,5 cm, destro e sinistro 2 cm, stampa su una sola facciata, piè pagina riportante il numero di cartella
27/08/2024 09:54
Quesito #16
Buongiorno,vista la complessità delle opere da realizzare e la coincidenza di tale procedura con il periodo di pausa estiva, al fine di poter sottoporre a Codesta Spettabile Amministrazione un 'offerta competitiva per i tre lotti in gara, si chiederebbe una proroga di 15 giorni alla scadenza fissata per lunedì 9 settembre. Cordiali saluti
28/08/2024 11:47
Risposta
Considerato che non si rilevano motivi ostativi che richiedano una la proroga della scadenza della presentazione dell’offerta fissata per lunedì 9 settembre non si ritiene di concedere proroga al termine fissata.
27/08/2024 12:30
Quesito #17
Gentile Stazione Appaltante, in riferimento alla figura minima richiesta nel gruppo di lavoro, identificata come Professionista esperto nella valutazione incidenza ambientale nella ZSC (Zona speciale di conservazione), si chiede di quale/i requisiti deve possedere tale figura (laurea e/o altro titolo). Grazie. Cordiali saluti.
03/09/2024 09:01
Risposta
La valutazione incidenza ambientale nella ZSC è obbligatoriamente firmato in originale da professionisti abilitati aventi conoscenze ed esperienze specifiche e documentabili riguardante gli habitat e le specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce e rispetto ai metodi di analisi e monitoraggio riferibili ai precedenti habitat e specie.
28/08/2024 10:10
Quesito #18
relativamente ai REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE di cui al punto 3.4.5 del disciplinare si chiede conferma dei seguenti punti: 1. per "Esecuzione negli ultmi tre anni" possa intendersi che il servizio sia ultimato nell'ultimo triennio (es. è valido un servizio che sia iniziato a dicembre 2020 e ultimato a dicembre 2021 in quanto non ancora trascorso il triennio); 2. che per "categoria prevalente" debba intendersi che il servizio, laddove sia composto da più categorie, la categoria S.04 (o superiori) debba necessariamente essere la categoria di importo maggiore, a prescidere dal fatto che l'importo pari ad almeno lo 0,40 sia assolto; 3. tenendo conto che "gradi di complessità pari o maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera", indipendentemente dalla destinazione funzionale, il servizio possa essere assolto indicando un servizio svolto nelle categorie STRUTTURE, anche afferente ad altra tipologia di servizio (ad esempio Strutture relative ad edifici) e che possa trattarsi anche di PFTE. Cordiali saluti
03/09/2024 09:05
Risposta
Punto 1Ai fini della valutazione della prestazione questo Ente, come rilevabile dalla relazione illustrativa al bando tipo n. 3, prenderà in considerazione solo i servizi ultimati nel periodo previsto dalla lex specialis (ultimi tre anni) ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimentoPUNTO 2Premesso che l’appalto in oggetto è composto da una sola categoria la S.04Considerato che alla sezione 3.4.5 è riportato quanto segue:“Esecuzione negli ultimi tre anni di almeno 1 (uno) servizi analoghi a quello posto a base di gara, riferito a lavori di importo almeno pari al 40% dell’importo complessivo dei lavori di cui si compone l’appalto che abbiano, come categoria prevalente, la medesima categoria prevalente dell’appalto in oggetto (nello specifico categoria S.04 o categoria equivalente tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità pari o maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera)”Per quanto sopra il concorrente per rispondere al requisito dovrà dimostrar di aver svolto nell’ultimo triennio almeno un servizio di ingegneria riferito ad un intervento di categoria “STRUTTURE” ID OPERA S.04 (vedi allegato aldecreto del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Decreto ministeriale 17 giugno 2016 - Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016) il cui valore (DA COMPUTO METRICO DI PROGETTO) è di almeno il 40% dell’importo complessivo dei lavori di cui si compone l’appalto (Da schema di parcella il valore complessivo dei lavori da eseguirsi è stimato in € 7.800.000,00) ossia € 3.120.000,00. Si rammenta che in applicazione dell’art. 8 del citato DM “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera” . Secondo la linea guida ANAC n. 1 è ammesso qualificarsi con categoria d’opera con pari grado di complessità.La dove il servizio svolto sia composto da più categorie d’opera il concorrente potrà utilizzare solo la lavorazione in categoria S.04 o lavori, nella categoria “STRUTTURE” del citato DM 17.06.2016 riferito a gradi di complessità pari o superiori al grado di complessità afferente alla categoria S.04. lavorazione che dovrà essere di almeno 3.120.000,00. Nel caso in cui il servizio fosse stato svolto da RTP potrà essere utilizzato solo l’importo che compete al soggetto dell’RTP che partecipa alla presente gara. Ossia se il RTP ha svolto progettazione per 1.000.000,00 di euro in S.04 ed il professionista ha partecipato per il 30% al RTP a quest’ultimo può essere riconosciuto un servizio in S.04 per € 300.000,00 (30% di 1.000.000,00)PUNTO 3Richiamatola “Linea Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria “ L’art. 8 del DM 17.069.2016 Considerato che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera” . È consentito qualificarsi anche con opere di pari grado di complessità purchè all’interno della stessa categoria d’operaPer quanto sopra riportatoSi ritiene che servizio di progettazione PFTE svolto nelle categorie STRUTTURE con grado di complessità uguale o maggiore possa qualificare il concorrente (si evidenzia che nella cateoria d’opera STRUTTURE tutti gli ID hanno grado di complessità tra loro diversi)
28/08/2024 10:42
Quesito #19
Al punto 3.7.3. di pag. 41 del disciplinare, a proposito del SOPRALLUOGO, lo stesso viene definito non obbligatorio. Al punto 6.1.4 di pag.53 la non effettuazione del sopralluogo definito "obbligatorio" viene indicata come causa di esclusione. Nella Domanda di partecipazione fra le dichiarazioni vi è quella di avvenuta effettuazione del sopralluogo, e nella documentazione di gara è prevista la presentazione di un Mod. 2 -dichiarazione sopralluogo.Si chiede, vista l'ambiguità derivante dai punti sopra elencati, se il sopralluogo sia obbligatorio o meno.
28/08/2024 11:49
Risposta
Al punto 6.1.4 di pag.53 la non effettuazione del sopralluogo definito "obbligatorio" risulta un refuso, pertanto il sopralluogo NON è obbligatorio
28/08/2024 19:21
Quesito #20
Spett.le S.A.chiediamo conferma che è ammessa anche la laurea specialistica in Scienze Forestali e Ambientali con relativa iscrizione all'Albo, considerato che il disciplinare precisa: essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali.
03/09/2024 09:10
Risposta
In merito si specifica che è onere del concorrente dimostrare, con qualsiasi mezzo appropriato, che il titolo del professionista proposto (laurea specialistica in Scienze Forestali e Ambientali con relativa iscrizione all’Albo) ottempera in maniera equivalente ai requisiti della figura professionale (Professionista esperto nella valutazione incidenza ambientale nella ZSC (Zona speciale di conservazione) definita dalla lex specialis In particolare il concorrente dovrà dimostrare che il professionista è nella condizione giuridica di poter redigere e sottoscrivere il progetto con assunzione di responsabilità civile e penale derivante dalla prestazione resa.
29/08/2024 10:33
Quesito #21
Buongiorno,la seguente per porre i seguenti chiarimenti.1) In riferimento al criterio A.1 “Professionalità e adeguatezza dell’offerta con riferimento all’esperienza specifica acquisita in servizi affini” si chiede di confermare che le 6 cartelle in formato A3 o le 12 cartelle in formato A4, ovvero un mix con una cartella A3 che equivale a 2 cartelle A4, siano da produrre per ognuno dei 3 servizi presentati2) Relativamente al criterio A.3 “Riduzione del tempo per la progettazione” si chiede di confermare che non sarà necessario allegare alla dichiarazione di riduzione temporale un cronoprogramma con indicate le fasi e gi elaborati del progetto esecutivo come riportato alla lett. a) del punto A.3 (pag. 46 del disciplinare di gara) in quanto la progettazione della presente procedura inizia con lo svolgimento del PFTE
03/09/2024 09:12
Risposta
Relativamente al punto 1 si conferma quanto riportato nel disciplinare ossia ogni servizio può essere presentato da max 6 cartelle in formato A3 o da 12 cartelle in formato A4, ovvero un mix dove una cartella A3 che equivale a 2 cartelle A4, Relativamente al punto 2 si conferma che pur non essendo obbligatorio allegare alla dichiarazione di riduzione temporale un cronoprogramma. Si ritiene però opportuno che il concorrente alleghi il predetto elaborato all’offerta tecnica. (cronoprogramma privo di qualunque riferimento al dato economico)
29/08/2024 16:14
Quesito #22
Con la presente poniamo i seguenti quesiti- Chiediamo se la figura del Professionista esperto nella valutazione incidenza ambientale nella ZSC (Zona speciale di conservazione), richiesta al punto 1.5.2 del disciplinare, può essere ricoperta da un architetto iscritto alla Sezione A del relativo Ordine Professionale o da un Ingegnere in possesso di Laurea in ingegneria per l'Ambiente e il Territorio iscritto alla Sezione A - settore Civile/Ambientale del relativo Ordine Professionale;- Chiediamo di confermare che per la dimostrazione del requisito richiesto al punto 3.4.5 del disciplinare di gara come servizio analogo può essere utilizzato anche un servizio di progettazione definitiva svolto nella categoria S.03. Chiediamo inoltre di confermare che il servizio da presentare per la dimostrazione del possesso del requisito non deve necessariamente riguardare " Lavori di mitigazione del dissesto idrogeologico e messa in sicurezza di versante" ma che può riguardare anche altri lavori come ad esempio "costruzione di nuovi edifici scolastici".In attesa di riscontroSaluti
03/09/2024 09:17
Risposta
Punto 1 La valutazione di incidenza ambientale nella ZSC è obbligatoriamente firmata in originale da professionisti abilitati aventi conoscenze ed esperienze specifiche e documentabili riguardante gli habitat e le specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce e rispetto ai metodi di analisi e monitoraggio riferibili ai precedenti habitat e specie. (Vedi anche riscontro ad altro quesito)Punto 2- Chiediamo di confermare che per la dimostrazione del requisito richiesto al punto 3.4.5 del disciplinare di gara come servizio analogo può essere utilizzato anche un servizio di progettazione definitiva svolto nella categoria S.03. Chiediamo inoltre di confermare che il servizio da presentare per la dimostrazione del possesso del requisito non deve necessariamente riguardare " Lavori di mitigazione del dissesto idrogeologico e messa in sicurezza di versante" ma che può riguardare anche altri lavori come ad esempio "costruzione di nuovi edifici scolastici".Richiamato l’art. 8 del DM 17.06.2016 e la “Linea Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria “secondo cui “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera” Considerato che la categoria S.04 ha un grado di complessità pari a 0,90 e che la categoria S.03 ha un grado di complessità pari a 0,95Per quanto sopra Si conferma che un intervento, affidato in categoria S.03 e certificato come eseguito in S.03, qualifica il soggetto per la gara in oggetto a condizione che:il valore dell’opera progettata in S.03 sia pari o superiore a 3.120.000,00. In caso di attività resa da rtp al professionista sia certificabile una quota in S.03 pari o superiore a 3.120.000,00In ultimo per rispondere al requisito di cui alla sezione 3.4.5 è ininfluente l’oggetto del servizio ma è discriminante solo l’ID Opera nella categoria “strutture”
29/08/2024 19:26
Quesito #23
Nel disciplinare è riportato che sono a carico della stazione appaltante solo quelle prove ed accertamenti che prevedano obbligatoriamente il rilascio del certificato di un laboratorio autorizzato. Sono quindi da ritenersi a carico dell'operatore economico tutti le spese relative alle indagini geologiche e geotecniche quali sondaggi, prove geofisiche, realizzazione ed esecuzioni di prove sui tiranti di progetto, rilevi in parete con operai specializzati, rilievi topografici, etc...?
05/09/2024 08:54
Risposta
Si ribadisce che come riportato nella Lex Specialis sono a carico della stazione appaltante solo quelle prove (nella quantità minima che la legge prevede) per cui la normativa richiede obbligatoriamente il rilascio del certificato di un laboratorio ufficiale o autorizzato di cui all'articolo 59 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Il laboratorio sarà incaricato da questa amministrazione nel rispetto della normativa vigente.Tutto il resto sono a carico dell’affidatario.
30/08/2024 10:18
Quesito #24
Ai fini della partecipazione alla gara si chiede se l'iscrizione alla piattaforma telematica "tuttogare" è obbglitaoria per TUTTI I COMPONENTI DELLA RTP.
05/09/2024 08:56
Risposta
L’ISCRIZIONE alla piattaforma telematica "tuttogare" non è obbligatoria per TUTTI I COMPONENTI DELLA RTP ma si consiglia tale iscrizione ai soli fini di una più agevole utilizzo della piattaforma stessa. L’iscrizione è obbligatoria per il soggetto che carica l’offerta con la necessità che l’identificazione del soggetto sia RTP con specifiche di tutti i soggetti del raggruppamento da costituirsi
30/08/2024 10:28
Quesito #25
Al punto 3.7.2 Contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005): si richiede di versare un Importo del contributo: pari a euro 90,00. Andando sul portale pagamenti viene invece calcolato un importo pari a euro 77,00. Si chiede pertanto gentilmente un chiarimento in merito. Cordiali Saluti
05/09/2024 08:55
Risposta
Per mero refuso è stato indicato un contributo ANAC di € 90,00 anziché 77,00