Scaduto
Provincia di Frosinone
Gara #1871
GARA PROV. 10/2024 Concessione del “SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E DI REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI, POST INCIDENTE STRADALE, IN SURROGA DEL CIVILMENTE RESPONSABILE DELL'EVENTO DANNOSO – PROVINCIA DI FROSINONE
Informazioni appalto
02/08/2024
Aperta
Servizi
€ 210.000,00
MOLLICONE ERMANDO
Categorie merceologiche
90611
-
Servizi di pulizia stradale
Lotti
1
B2AE42D257
Qualità prezzo
Gara PROV n. __/2024 Concessione del “SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E DI REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI, POST INCIDENTE STRADALE, IN SURROGA DEL CIVILMENTE RESPONSABILE DELL'EVENTO DANNOSO – PROVINCIA DI FROSINONE
“SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E DI REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI, POST INCIDENTE STRADALE, IN SURROGA DEL CIVILMENTE RESPONSABILE DELL'EVENTO DANNOSO – PROVINCIA DI FROSINONE
€ 210.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Scadenze
18/09/2024 12:00
04/10/2024 12:00
04/10/2024 12:30
Avvisi
Allegati
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Chiarimenti
21/08/2024 12:43
Quesito #1
Relativamente all' art. 2.6.5 del Disciplinare di Gara "Clausola Sociale" siamo a richiedere delucidazioni circa:1) numero delle unità che dovranno rientrare nel piano di assorbimento del personale2) cosa si intende per "unità assunte a tempo indeterminato da oltre 8 mesi"?3) essendo attualmente il servizio in turnazione perchè si fa riferimento soltanto all'assorbimento del personale dell'ultima ditta in rotazione?
27/08/2024 16:40
Risposta
In merito al quesito si chiarisce che per affidamenti di servizi la normativa impone l’inserimento della clausola sociale. Pertanto nel disciplinare di gara è stata inserita. Ai fini dell’applicazione della clausola sociale, si considera di regola il personale dell’impresa uscente calcolato come media del personale impiegato nei sei mesi precedenti la data di indizione della nuova procedura di affidamentoCiò premesso si ritiene che non vi è personale rientrante nel piano di assorbimento del personale
21/08/2024 12:47
Quesito #2
A pag 26 del Disciplinare di Gara, art. 3.4.3 "REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA", da un'attenta disamina si evince un evidente refuso di indicazione della gestione di "asilo nido", pertanto si fa richiesta di rettifica di eventuali errori e soprattutto conferma degli importi richiesti.
27/08/2024 16:41
Risposta
Specificando che è stato indicato per mero refuso alla pag. 26 cap. 3.4.3. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA alla lettera B “servizi di gestione di asilo nido” anziché SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E DI REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI, POST INCIDENTE STRADALESi Confermando gli importi per i requisiti di adeguata capacità economico-finanziaria, di cui al comma 1 lettera b), dell’art. 100 del Codice, per cui l’operatore economico deve dimostrare:a) Fatturato globale minimo realizzato nel triennio precedente a quello di indizione della gara pari a €. 360.000,00 IVA di legge esclusa.b) Fatturato specifico relativo ai SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E DI REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI, POST INCIDENTE STRADALE realizzato nel triennio precedente a quello di indizione della gara pari a € 180.000,00 IVA di legge esclusa. Nel caso dei soggetti di cui all’art. 65 comma 2 lett. e), f), g) e h) del D.lgs. n. 36/2023, il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso, ferma restando la necessità che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare. I consorzi di cui all’art. 65 comma 2 lett.b) e c) del D.lgs. n. 36/2023 (consorzi di cooperative e consorzi tra imprese artigiane) utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate
22/08/2024 13:17
Quesito #3
OFFERTA TECNICA PAG. 35 Disciplinare di gara Art. 4.2Nel punto 4.2 relativamente al modulo di Offerta Economica si chiede di confermare se la stessa deve essere in marca di bollo da € 16,00.
27/08/2024 16:41
Risposta
La partecipazione alla gara prevede l’assolvimento della competente imposta di bollo una sola volta ed è previsto solo per la domanda. La richiesta per la offerta economica è solo un refuso di stampa. Al fine di agevolare la partecipazione la presenza della marca da bollo sull’offerta economica in luogo della domanda verrà ritenuto come aver assolto alla richiesta di pagamento del bollo
22/08/2024 13:32
Quesito #4
SI CONFERMA CHE LA CAUZIONE NON SIA RICHIESTA COME SPECIFICATO A PAG. 15 ART. 3 DEL DISCIPLINARE DI GARA:"Garanzia Provvisoria Non dovuta ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023 in quanto trattasi di procedura sottosoglia.
27/08/2024 16:42
Risposta
Cosi come riportano nel disciplinare di gara Garanzia Provvisoria Non dovuta ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023 in quanto trattasi di procedura sotto sogliaSi da evidenza che sarà dovuta la garanzia definitiva art. 117 del Dlgs 36/2023
22/08/2024 14:46
Quesito #5
Al paragrafo 4.2 del Disciplinare di Gara "OFFERTA ECONOMICA" si indica che, a pena di esclusione, l'offerta deve essere sottoscritta con le modalità indicate nei paragrafi 15.1. Il paragrafo 15.1 non è però presente.Si attendono vs indicazioni
27/08/2024 16:43
Risposta
Le modalità di Sottoscrizione degli atti sono riportate nel disciplinare di gara alla pag. 8 par. 1.2.3 (l’offerta economica, e l’offerta tecnica, va sottoscritta dagli stessi soggetti che sottoscrivo l’istanza di partecipazione)
22/08/2024 16:16
Quesito #6
Nel disciplinare di gara art. 2.6.5 2.6.5. "CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE ( Art 8 e Art 34 del CSA)", viene appunto fatto riferimento all'art. 8 e art 34 del Capitolato Speciale di appalto ma all'art. 8 e art 34 del CSA vengono trattati altri argomenti. Stessa cosa per l'art. 2.6.4 del disciplinare "2.6.4. SOPRALLUGO ( Art 32.4 del CSA)" che fa riferimento all'articolo 32.4 del capitolato che tratta di "Risoluzione del contratto". Attendiamo chiarimento in merito. grazie
27/08/2024 16:44
Risposta
In merito al quesito si chiarisce che per affidamenti di servizi la normativa impone l’inserimento della clausola sociale. Pertanto nel disciplinare di gara è stata inserita. Ai fini dell’applicazione della clausola sociale, si considera di regola il personale dell’impresa uscente calcolato come media del personale impiegato nei sei mesi precedenti la data di indizione della nuova procedura di affidamentoCiò premesso si ritiene che non vi è personale rientrante nel piano di assorbimento del personaleInoltre richiamando la gerarchia delle fonti (secondo cui il disciplinare prevale sul CSA) è obbligo dei concorrenti procedere alla presa visione dei luoghi dandone evidenza con specifica dichiarazione da rendersi ai sensi del DPR 445/2000)
21/08/2024 12:57
Quesito #7
Relativamente all'OFFERTA TECNICADal momento che, contrariamente alla consuetudine, viene richiesto di quantificare economicamente l'importo delle migliorie nella busta TECNICA (quando di solito viene espressamente indicato come causa di esclusione la sola allusione al valore economico di quanto offerto), siamo a richiedere conferma di quanto richiesto nel sub criterio c.1
27/08/2024 18:39
Risposta
Il criterio C1 prevede quanto segue Elencazione dei servizi/interventi migliorativi offerti alla Provincia di Frosinone, senza costo alcuno per la Provincia e per il cittadino, in particolar modo per il ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione dei veicoli e per la salvaguardia del patrimonio stradale. (qualitativo)I servizi migliorativi dovranno essere strettamente attinenti all’oggetto principale del contratto (tipo servizi/interventi di identificazione, classificazione, manutenzione, ripristino, ecc. inerenti le infrastrutture stradali - barriere laterali incidentate, segnaletica, manufatti, ecc.) e dovrà essere specificato, senza costo alcuno per la Provincia e per il cittadino, il loro valore economico massimo raggiungibile. A tal uopo dovrà prodursi apposita stima previa applicazione di prezzi desunti dalla “Tariffa dei Prezzi per le opere pubbliche ed impiantistiche del Lazio – Edizione 2023”, ovvero da regolari analisi, desumendole da altri bollettini ufficiali, ragguagliandole a quelle di lavorazioni consimili, o, quando risulti impossibile l’assimilazione, avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti;Per i servizi migliorativi che prevedano interventi vincolati al rispetto di normative sui materiali (p.e. omologazioni) o certificazioni (p.e. corretta posa) o più in generale autorizzazioni da parte di Enti terzi, i relativi oneri per la loro acquisizione, anche finanziari, risulteranno sempre ad esclusivo carico dell’aggiudicatario.La Provincia dovrà, al compimento di questi servizi aggiuntivi, disporre delle certificazioni, omologazioni o autorizzazioni necessarie ed ottenute dall’aggiudicatario.Si rileva che:Sia la frase “A tal uopo dovrà prodursi apposita stima previa applicazione di prezzi desunti dalla “Tariffa dei Prezzi per le opere pubbliche ed impiantistiche del Lazio – Edizione 2023”, ovvero da regolari analisi, desumendole da altri bollettini ufficiali, ragguagliandole a quelle di lavorazioni consimili, o, quando risulti impossibile l’assimilazione, avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti;”Sial la parola “economico”Sono meri refusi di stampaPertanto il criterio C1 è il seguente:Elencazione dei servizi/interventi migliorativi offerti alla Provincia di Frosinone, senza costo alcuno per la Provincia e per il cittadino, in particolar modo per il ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione dei veicoli e per la salvaguardia del patrimonio stradale. (qualitativo)I servizi migliorativi dovranno essere strettamente attinenti all’oggetto principale del contratto (tipo servizi/interventi di identificazione, classificazione, manutenzione, ripristino, ecc. inerenti le infrastrutture stradali - barriere laterali incidentate, segnaletica, manufatti, ecc.) e dovrà essere specificato, senza costo alcuno per la Provincia e per il cittadino, il loro valore massimo raggiungibile. Per i servizi migliorativi che prevedano interventi vincolati al rispetto di normative sui materiali (p.e. omologazioni) o certificazioni (p.e. corretta posa) o più in generale autorizzazioni da parte di Enti terzi, i relativi oneri per la loro acquisizione, anche finanziari, risulteranno sempre ad esclusivo carico dell’aggiudicatario.La Provincia dovrà, al compimento di questi servizi aggiuntivi, disporre delle certificazioni, omologazioni o autorizzazioni necessarie ed ottenute dall’aggiudicatario.A chiarezza di quanto sopra , con la locuzione “valore massimo raggiungibile” si intende il numero massimo di interventi per ciascuno dei servizi migliorativi
20/08/2024 12:38
Quesito #8
Buongiorno,inviamo in allegato, la nostra istanza di chiarimenti.Cordiali SalutiMPM srl
27/08/2024 18:43
Risposta
QUESITO - 1In merito all’art. 3.7 del disciplinare di gara, si chiede se sia consentito ricorrere al subappalto nei limiti di cui all’art. 188 e connesso richiamo all’art. 119 del dlgs. 36/2023. Il divieto assoluto contenuto nella lex specialis, sembrerebbe un mero refuso in quanto giustificato “in considerazione che i compiti essenziali quali l’acquisto, la preparazione dei pasti e la pulizia e sanificazione dei luoghi devono essere eseguite dall’affidatario.”.Risposta - 1Mero refuso di stampa--QUESITO - 2Per quanto attiene l’offerta tecnica, l’art. 4.1 del Disciplinare contiene una incongruenza. Dapprima, alla lettera a), si prescrive una lunghezza massima della relazione tecnica, di numero 30 cartelle in formato A4 con precisazione che nel casi del superamento d tale limite massimo, la Commissione valuterà solo le pagine richieste mentre alla lettera b) si enuncia che il numero di cartelle costituisce alta e forte raccomandazione, ancorchè non vincolante.Risposta - 2Non si ravvisa incongruenza. Infatti è richiesta la produzione di una offerta tecnica e si raccomanda di non superare le 30 cartelle A/4. E’ prevista, a maggior chiarezza della procedura, cosa accade se si dovessero superare le 30 cartelle A/4.QUESITO - 3Il criterio c2 della tabella di valutazione, valuta il minortempo di intervento offerto, rispetto al tempo massimo stabilito dal capitolato. Quest’ultimo, all’art. 10, n. 2 lett. b) prescrive che dovranno essere garantiti tempi di intervento contenuti in 30 minuti o 45 minuti, in base ai giorni e fasce orarie indicate. Si chiede se il minor tempo di intervento debba fare riferimento ai 30 minuti o, nel caso sia riferito sia ai 30 che ai 45 minuti, debba essere un identico ribasso. Si chiede inoltre se il valore debba essere indicato in termini percentuali o in minuti.Risposta - 3L’offerta deve prevedere un ribasso, unico, che incide sui due valori. Il dato offerto sarà poi trasformato in tempo (minuti) per stabilire il limite di arrivo e applicare le penaliQUESITO - 4Per quanto attiene ai servizi esclusi ed interventi straordinari, di cui agli art. 4 e 5 del C.S.A., si chiede conferma che in caso di interventi che richiedano la bonifica del sito (art. 4, 1 lett. a) e il ripristino delle infrastrutture danneggiate (art. 4, 1 lett.b), il concessionario è tenuto solamente ad informare la Provincia e a mettere in sicurezza dell’area, in attesa dell’arrivo del personale della Provincia.Risposta - 4Vale quanto ipotizzato dal concorrenteQUESITO - 5Nel caso di identificazione del civile responsabile che abbia causato l’incidente, la Provincia potrà, e non dovrà, incaricare il concessionario per l’esecuzione delle operazioni di ripristino, previa autorizzazione e il cui compenso sarà richiesto dal concessionario, ex art. 177 del Codice, alle Compagnie assicuratrici.La Provincia avrà quindi facoltà e non obbligo di autorizzare tali interventi. Stando a quanto scritto all’art. 5.1, nel caso invece di mancata individuazione del veicolo responsabile il concessionario sarà obbligato ad eseguire gli interventi di ripristino “per un importo massimo pari al 10% di quello fissato quale valore della concessione (€ 60.000,00 annui) o di quello effettivamente fatturato in caso si superasse il soprarichiamato importo stimato della concessione”. Per questa ipotesi, innanzitutto si chiede conferma che il restante 90% dell’importo non verrà corrisposto dalla Provincia.Assodato ciò, si sottolinea che solo alla fine di ogni anno di affidamento, si avrà contezza del fatturato conseguito e di conseguenza del 10% che è la soglia massima di intervento a cui è obbligato il concessionario. Vi sono evidenti criticità, tra le quali:Il primo anno non potranno essere eseguiti ripristini senza civile responsabile, in attesa di sapere con certezzail fatturato annuale conseguito;i ripristini inerenti il terzo anno di affidamento, potranno essere eseguiti non prima del quarto anno ovvero ad affidamento scaduto; poniamo ad esempio che un unico ripristino infrastrutturale sia del valore di 7000€ e quindi superiore ai 6000€ pari al 10% del fatturato di, per ipotesi, 60.000€. In questo caso in teoria non si potrebbe eseguire l’intervento oppure la Provincia coprirebbe a sue spese la parte restante? O ancora… la differenza sarà computata al 10% del successivo anno di affidamento?. Insomma l’applicazione concreta di queste tipologie di prestazioni diverrebbe estremamente problematica. Si chiede di fare chiarezza sul puntoRisposta - 5Si conferma che nel caso di danni alle infrastrutture (sistemi di ritenuta, opere d’arte maggiori e minori …..) ossia tutto ciò che non è carreggiata, banchina e/o cunetta (elementi maggiormente esposti in caso di evento e che sono un pericolo per la circolazione in quanto detriti e fluidi potrebbero rendere pericoloso il piano viario ed ostruire la cunetta che non potendo assolvere al compito cui è destinata potrebbe portare a sversare le acque raccolte sulla strada con potenziale pericolo di acquaplaning)con identificazione del civile responsabile che abbia causato l’incidente è la Provincia che deve chiedere al concessionario il ripristino dello stato dei luoghi subordinato l’esecuzione a:presentazione di un progetto (peri casi previsti dalla normativa vigente quale a titolo esemplificativo quanto prevsito dall’art. 3 del DM del MIT n. 223 del 18/02/1992)verifica del possesso delle certificazione che consentono l’esecuzione dei lavori (ad esempio per importo maggiore di 150.000,00 Soa nella necessaria categoria e classe adeguata all’importo dei lavori o requisiti previsti dall’art. 28 dell’allegato II.12 del DLgs 36/2023)In merito al rispristino del danno alle infrastrutture senza il civilmente responsabile si da evidenza che il concessionario si impegna ad eseguire lavori per almeno 6.000,00 euro (10% del valore posto a base di gara). La cifra aumenta nel caso in cui il fatturato dell’anno dovesse essere superiore ai 60.000,00.Quindi per ogni anno il concessionario si impegna per eseguire lavori per almeno € 6.000,00. Per gli anni in cui il fatturato dovesse eccedere i 60.000,00 il valore di € 6.000,00 sale in relazione alla seguente formula 10% x (fatturato generato – 60.000,00 euro) e quindi l’eventuale saldo va valutato a fine anno.
27/08/2024 09:30
Quesito #9
testo del quesitoCon la presente, in relazione alla procedura in oggetto, si propone la seguente istanza di chiarimento e rettifica della lex specialis. Clausola sociale – All’art. 2.6.5 del Disciplinare di gara l’Ente, con espresso richiamo alla linea guida ANAC n. 13 e all’art. 57 del D.lgs 36/2023, richiede l’obbligo di allegare, nella busta amministrativa la dichiarazione di accettazione della clausola sociale e di allegare, all’offerta tecnica, un progetto di assorbimento del personale utilizzato dall’impresa uscente, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). Tuttavia si sottolinea che le peculiarità di questo specifico settore, di norma, non prevedono l’applicazione della c.d. “clausola sociale”. Ciò in quanto, gli operatori economici che svolgono questa attività occupano personale dipendente subordinato solo nella struttura amministrativa centrale mentre la materiale esecuzione degli interventi di ripristino della sede stradale viene svolta, attraverso contratti di collaborazione che la stessa ANAC ha identificato come di “Governance”, da strutture operative locali dotate quindi di propria identità giuridica e con proprio personale dipendente.In altri termini, nel settore oggetto di gara, l’operatore economico concorrente da un lato non potrebbe assumere personale amministrativo/direttivo centrale dell’affidatario uscente e dall’altro non potrebbe occupare il personale esecutivo già impiegato perché tali ditte locali sono legate all’operatore economico uscente con accordi di collaborazione, in “governance” per l’appunto, e spesso vincolati per più anni con diritto di esclusività. Pertanto data la natura del servizio oggetto della presente gara, la quale non necessita dell’applicazione di particolari tutele come quelle contenute nella c.d. “clausola sociale”, si chiede che essa non abbia connotazione di obbligatorietà (ivi compresa la relativa redazione del progetto di assorbimento), qualora il modello organizzativo della candidata sia quello sopra descritto e quindi incompatibile con la effettiva realizzazione pratica. Inoltre, benchè richiamato, non viene fornito un elenco del personale uscente oggetto dell’eventuale assorbimento.Cordiali Saluti
27/08/2024 18:53
Risposta
la risposta data era afferente ad altro quesito pertanto si rimuove la risposta per allocarla alla giusta posizioneLa risposta corretta al quesito post è la seguenteIn merito al quesito si chiarisce che per affidamenti di servizi la normativa impone l’inserimento della clausola sociale. Pertanto nel disciplinare di gara è stata inserita. Ai fini dell’applicazione della clausola sociale, si considera di regola il personale dell’impresa uscente calcolato come media del personale impiegato nei sei mesi precedenti la data di indizione della nuova procedura di affidamentoCiò premesso si ritiene che non vi è personale rientrante nel piano di assorbimento del personale
21/08/2024 13:03
Quesito #10
Relativamente alla richiesta di autorizzazione A.N.G.A. cat 1 classe F di cui all'art. 5.1 del disciplinare siamo ad evidenziare che la classe F si riferisce ad interventi in comuni con meno di 5.000 abitanti. Trattandosi di una gara relativa all'intera provincia di Frosinone chiediamo conferma della classe richiesta.Riportiamo tabella di riepilogo:A. Superiore o uguale a 500.000 abitanti
B. Inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti
C. Inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti
D. Inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti
E. Inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti
F. Inferiore a 5.000 abitanti
B. Inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti
C. Inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti
D. Inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti
E. Inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti
F. Inferiore a 5.000 abitanti
04/09/2024 16:42
Risposta
In merito al quesito posto si specifica quanto segue: l’art. 183 del DLgs 152/2006 specifica le definizioni che si riscontrano nella citata norma. Alla lettera B-ter) viene data la definizione di "rifiuti urbani". In particolare ai punti 3 e 4 recita:3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e omissis;4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;Pertanto il rifiuto giacente su strada è qualificato come rifiuto urbano. Così come il materiale proveniente dalla spazzamento, qual è l’attività svolta in caso di intervento, è qualificato come rifiuto urbanoRammentando che La stazione appaltante gode di piena discrezionalità nell’individuazione dei criteri da porre quale riferimento per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, purché pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche dell’appalto messo a gara e con il solo limite dell’irragionevolezza o illogicità; in particolare, anche la formula matematica da utilizzare per la valutazione dell’offerta tempo può essere scelta dall’Amministrazione con ampia discrezionalità, purché il criterio prescelto sia trasparente ed intelligibile, consentendo così ai concorrenti di calibrare la propria offerta. Pertanto si ritiene che un soggetto titolare di iscrizione nella categoria 1 Classifica F (perché è la prima classifica disponibile e quindi meno limitativa) – raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati;– spazzamento meccanizzato;– gestione di centri di raccolta.Possa garantire una prestazione migliore e più qualificata considerata l’esigenza di pubblico interesse sottesa all’affidamento in esame. Si specifica altresì che in virtù del principio di equivalenza l’o.e. può conseguire il punteggio del criterio in questione se dimostra di essere in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione alla categoria 1 almeno classe F per lo spazzamento meccanizzato. Inoltre trattandosi di requsito di esecuzione in luogo della certificazione è ammesso la dichiarazione di impegno a conseguire l’iscrizione prima dell’inizio dell’esecuzione.In ultimo tenuto conto che quando un obbligo posto a carico degli offerenti è qualificabile come condizione di esecuzione dell’appalto, e anche se dai documenti di gara non si evince che l’obbligo costituisce una condizione per l’esecuzione dell’appalto (cfr. punto 60 della citata pronuncia della Corte di giustizia), l’offerente può «attendere che gli venga aggiudicato l’appalto per fornire la prova che soddisfa le condizioni di esecuzione dell’appalto. Infatti, i criteri di selezione qualitativa consentono all’amministrazione aggiudicatrice di ammettere alla presentazione di un’offerta solo gli operatori economici le cui capacità tecniche e professionali, basate sulla loro esperienza recente, inducono a ritenere che saranno in grado di eseguire l’appalto in questione, ottenendo, se necessario, le autorizzazioni o la logistica richieste. Inoltre, il fatto di obbligare gli offerenti a soddisfare tutte le condizioni di esecuzione dell’appalto sin dalla presentazione della loro offerta costituisce un requisito eccessivo che, di conseguenza, rischia di dissuadere tali operatori dal partecipare alle procedure di aggiudicazione degli appalti e, in tal modo, viola i principi di proporzionalità e di trasparenza garantiti dall’articolo 18, paragrafo 1, di tale direttiva» (punto 62). (cfre sentenza CDS N. 09803/2022REG.PROV.COLL. - N. 01520/2022 REG.RIC.)
28/08/2024 10:49
Quesito #11
Relativamente all'art. 4.2 OFFERTA ECONOMICA, lettera b si richiede la presentazione di un "Elenco prezzi" da utilizzare per le richieste alle assicurazioni.Riteniamo che, dal momento che gli importi finali risarciti sono esclusivamente vincolati alle perizie assicurative ed ai relativi uffici liquidativi, utilizzare un criterio di tipo "quantitativo" non rispecchi invece la valutazione di un servizio a costo zero per l'ente che dovrebbe basarsi solamente su una valutazione di tipo "qualitativa" come già espresso nel parere n. 2753 del 21/06/2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
04/09/2024 17:00
Risposta
In merito al quesito posto si rammenta che l’affidatario è chiamato a svolgere un servizio di competenza dell’ente proprietario della strada. Servizio che viene affidato ricorrendo all’istituto della concessione. Pertanto trattandosi di concessione l’operatore si assume concretamente i rischi economici della gestione del servizio.Tale assunto è stato più volte confermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia CE, la quale ha ribadito che si è in presenza di una concessione di servizi allorquando le modalità di remunerazione pattuite consistono nel diritto del prestatore di sfruttare la propria prestazione e implicano che quest’ultimo assuma il rischio legato alla gestione dei servizi in questione (Corte Giustizia CE, Sez. III, 15 ottobre 2009, C-196/08). La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, così come disciplinato dalla parte III del D. Lgs. 36/2023Trattandosi di sfruttamento di un servizio pubblico questo Ente ritiene opportuno disporre del listino prezzi che l’offerente usa per definire, in contraddittorio con la controparte (sia essa l’assicurazione del civilmente responsabile del danno sia esso lo stesso civilmente responsabile del danno), il valore della prestazione resa. Quindi si conferma la richiesta di avere la disponibilità dell’elenco prezzi in uso all’operatore economico. In questo modo si garantirà una completa trasparenza per i consumatori, che hanno diritto di conoscere anticipatamente il costo del servizio senza dover necessariamente richiederlo. (Rispetto del principio di massima trasparenza che compete alle pubbliche amministrazioni).Si fa notare che il listino prezzi è richiesto ma non è valorizzato.
28/08/2024 11:51
Quesito #12
Relativamente alla vs. risposta Quesito #6: "Le modalità di Sottoscrizione degli atti sono riportate nel disciplinare di gara alla pag. 8 par. 1.2.3 (l’offerta economica, e l’offerta tecnica, va sottoscritta dagli stessi soggetti che sottoscrivo l’istanza di partecipazione)".L'istanza di partecipazione è stata firmata da: Legale Rappresentante, Titolare Effettivo, Direttori Tecnici e preposti poichè soggetti di cui agli art. 94 e 95 del D.lgs 36/2023.Siamo a chiedere se la documentazione dell'Offerta Economica e dell'Offerta Tecnica possa essere firmata:a) solo dal legale rappresentante;b) legale rappresentante, titolare effettivo, direttori tecnici e preposti.Attendiamo risposta
04/09/2024 17:01
Risposta
L'offerta Tecnica e l’offerta Economica va sottoscritta almeno dal legale rappresentante o da soggetto che ha il potere di impegnare l’o.e verso l’esterno
28/08/2024 12:17
Quesito #13
Relativamente al quesito 8 ed alla vostra dichiarazione di refuso per il termine "economico" viene da voi riportato quanto segue:"A chiarezza di quanto sopra , con la locuzione “valore massimo raggiungibile” si intende il numero massimo di interventi per ciascuno dei servizi migliorativi"A tal proposito precisiamo che il numero massimo di interventi non risulta chiaro perchè in un singolo intervento potrebbero per esempio essere "installati" 3 elementi migliorativi sul territorio così come 10 elementi migliorativi.Dovremmo pertanto indicare il numero degli elementi migliorativi per singola categoria e non il numero massimo di interventi?Attendiamo vs indicazioni
04/09/2024 17:03
Risposta
Il criterio a cui fa riferimento il quesito è criterio di natura qualitativa-Pertanto l’operatore economico e’ libero di scrivere ciò che ritiene opportuno. Sara’ onere della commissione valutare quanto scritto nel rispetto di quanto previsto dal disciplinare di gara.Si specifica che il limite massimo richiesto è stato ritenuto necessario per chiarezza contrattuale. Infatti stabiliti i limiti si eviteranno possibili problemi interpretativi tra o.e. e Ente
02/09/2024 10:28
Quesito #14
Buongiornosi chiede se il requisito di cui al punto 3.4.4 lettera c) "aver adottato un modello Organizzativo e di Gestione ai sensi del D.lgs 231/2001" sia o meno un refuso (in quanto non menzionato nella norma sui requisiti di gara di cui al punto 18 del capitolato). In caso affermativo si chiede da chi deve essere posseduto nel caso di RTI in quanto, contrariamente agli altri requisiti, il disciplinare non dice nulla in proposito, limitandosi al mero titolo.
04/09/2024 17:17
Risposta
Premesso che per gerarchia delle fonti quanto previsto dal disciplinare di gara prevale su quanto previsto dal capitolatoInoltre in materia di requisiti di ammissione alle gare di appalto della Pubblica Amministrazione, le norme regolatrici, sia comunitarie che interne, prevedono fattispecie elastiche strutturate su concetti non tassativi, indeterminati, che implicano per la loro definizione da parte dell’interprete un rinvio alla realtà sociale (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 3448 del 4 giugno 2009). Conseguentemente, come già precisato anche dall’ANAC già AVCP , rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione la fissazione di requisiti di partecipazione ad una gara di appalto diversi, ulteriori e più restrittivi di quelli legali, salvo però il limite della logicità e ragionevolezza degli stessi e della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito, in modo tale da non restringere oltre lo stretto indispensabile la platea dei potenziali concorrenti e da non precostituire situazioni di assoluto privilegio (cfr. AVCP, parere n. 83 del 29 aprile 2010, Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 8914 del 29 dicembre 2009; Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n.2304 del 3 aprile 2007; Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 6534 del 23 dicembre 2008; Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 9305 del 31 dicembre 2003, TAR Puglia Bari, Sez. I, n. 1511 del 28 aprile 2010; TAR Molise, Sez. I, n. 107, del 2 aprile 2008).In ultimo si ritiene applicabile il principio dell’equivalenza. Ne consegue che l’amministrazione non può dichiarare inammissibile o escludere un'offerta per il motivo che il possesso di quanto dichiarato none è conforme alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria documentazione l'offerente dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato che la soluzione proposte ottempera in maniera equivalente al requisito definito.In merito si specifica che il modello 231 nasce per permette alle aziende, che siano PMI (piccole o medie imprese) o grandi aziende, di tutelarsi da illeciti. Questo modello che non è obbligatorio, ma è a tutti gli effetti necessario, da la possibilità alle imprese di ridurre notevolmente il rischio di essere coinvolte in reati commessi a vantaggio della società stessa o dei dipendenti. Infatti mediante la sua compilazione, un’azienda può chiedere formalmente l’esclusione dalle accuse o almeno richiedere una limitazione delle responsabilità che possono derivare dai reati sanzionabili contenuti nel decreto legislativo 231.Per quanto sopra si da evidenza che l’operatore economico deve dimostrare di aver adottato un modello Organizzativo e di Gestione ai sensi del D.lgs 231/2001.In caso di RTI tutti i componenti del raggruppamento devono aver adottato un modello organizzativo
09/09/2024 11:49
Quesito #15
Buongiorno,il bollettino relativo al contributo ANAC di euro 18,00 risulta avere una scadenza di pagamento pari a 01/08/2024 ore 17:16.Dal momento che il pagamento da noi effettuato è stato accettato e, trattandosi di evidente errore di impostazione della data di scadenza, possiamo ritenere valido il contributo ANAC collegato al cig in oggetto?
25/09/2024 18:12
Risposta
Considerato che il pagamento ANAC deve essere eseguito prima della scadenza della presentazione delle offertetenuto che da quanto dichiarato il pagamento è già stato effettuato per l'importo correttoper quanto sopra si ritiene valido il pagamento eseguito SI rammenta che copia del pagmanto va allegato nella busta amministrativa
10/09/2024 08:43
Quesito #16
Buongiornosi chiede se dobbiamo presentare nuova offerta avendo già completato la procedura di inoltro d' offerta prima della proroga dei termini.
25/09/2024 18:16
Risposta
Non è necessario ripresentare nuova offerta in caso di proroga .Qualora l’o.e. ritenesse opportuno sostituire la documentazione presentata l’operazione potrà farlo purchè la nuova offerta venga caricata etro il termine di scadenza della presentazione. Nel caso in cui il concorrent dovesse procede con il ritiro/revoca dell'offerta e non dovesse riuscire a caricare la nuova offerta nel termine di scadenza non potrà particapare alla gara perchè non sarà compreso tra gli offerenti
17/09/2024 11:42
Quesito #17
I Quesito:Buongiorno in riferimento ai requisiti di capacità economica finanziaria siamo a precisare di essere in possesso dei bilanci 2021 - 2022, invece per il 2023 è in fase redigendo.Pertanto siamo a chiedervi ai sensi dell'art. 41 comma 3 CDA ( capacità economica finanziare dei fornitori e prestatori di servizi ) di provare la capacità economica finanziaria solo per l'anno 2023 mediante fatture elettroniche inviate all'agenzia delle entrate.II Quesito:Per quanto riguarda offerta economica, siamo a chiedere se, oltre al modulo offerta, bisogna allegare un ulteriore relazione descrittiva dell'intervento tipo come previsto al punto 4.2 Lettera A del Disciplinare di Gara.
25/09/2024 18:19
Risposta
Al fine della dimostrazione requisiti di capacità economica l’operatore economico che non è in possesso del bilancio 2023, potrà dimostrare il requisito mediante l’esibizione della dichiarazione IVA 2024 relativa all’anno 2023 con relativo protocollo telematico di presentazione.Cosi come riportato nel disciplinare di gara all’offerta prezzo dovranno essere allegate le seguente precisazioni:a) Relazione descrittiva e valorizzazione di un “intervento tipo”, costituito dal caso di un incidente con interessamento di una superficie di 100 mq, con aspirazione di 40 lt di liquidi, rimozione di 50 Kg di materiale solido disperso, anche in orario notturno/festivo e con istituzione di un senso unico alternato per lo svolgimento del trafficob) Elenco dei prezzi che saranno utilizzati per le richieste di rimborso alle assicurazioni o ai civilmente responsabili in ultimo solo il primo dato sarà oggetto di valorizzazione (assegnazione di un punteggio). Il secondo avrà lo scopo di dare evidenza del listino in uso all'operatore econimico per le attività svolte (in merito si invita a prendere visione dei riscontri già pubblicati)
18/09/2024 10:45
Quesito #18
A titolo esplicativo e di maggiore trasparenza siamo a chiedere alla Stazione Appaltante, nella persona del RUP, un'elencazione delle operazioni e delle procedure previste dal bando che ricadono nella categoria A.N.G.A. 1 F.Rimaniamo in attesa di riscontro a codesto quesito ed a quelli ancora in "attesa di risposta".
25/09/2024 18:24
Risposta
Questo Ente ritiene che un soggetto titolare di iscrizione nella categoria 1 Classifica F (perché è la prima classifica disponibile e quindi meno limitativa) – raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati;– spazzamento meccanizzato;– gestione di centri di raccolta Possa garantire una prestazione migliore e più qualificata considerata l’esigenza di pubblico interesse sottesa all’affidamento in esame
02/09/2024 11:06
Quesito #19
Con la presente, in relazione alla procedura in oggetto, sia permesso integrare la nostra precedente nota prot. 24883 con gli ulteriori due quesiti di seguito descritti:1. Criterio di valutazione lett. D) - Il Criterio in parola è dedicato alla “Descrizione della metodologia utilizzata per la quantificazione della richiesta di rimborso alle compagnie assicurative”. Lo stesso Criterio però prevede anche la descrizione delle modalità operative attuate nel corso dell’intervento. Quest’ultima parte in effetti, risulterebbe un mero refuso, nella misura in cui tale aspetto dell’offerta è già oggetto dei Criteri di valutazione A1, A2 e A3. Si chiede pertanto di voler confermare che tale previsione non è pertinente rispetto al Criterio D.2. Offerta Economica - In secondo luogo, si chiede gentilmente di voler chiarire il contenuto della lett. b) dell’Offerta Economica di cui al “Criterio E”: “Elenco dei prezzi che saranno utilizzati per le richieste di rimborso alle assicurazioni o ai civilmente responsabili”.In effetti anche il Modello fornito dalla Stazione Appaltante, non contempla tale previsione e perciò risulterebbe avulso e/o comunque già assorbito dalla precedente lett. a) che invece è pedissequamente riportato nel Modello di offerta.Grati per la cortese attenzione, si resta in attesa di gentile riscontro. Si porgono cordiali saluti.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------quesiti posti con nota prot. 24883Con la presente, in relazione alla procedura in oggetto, sia permesso porre alla cortese attenzione della Stazione Appaltante, i quesiti di seguito riportati, atteso che alcune disposizioni, risulterebbero in contrasto con la prassi amministrativa dei Committenti in tutta Italia e tali da incidere fortemente sulla corretta formulazione dell’offerta.1. Contrasto normativo artt. 4 e 5 del Capitolato - Si riporta di seguito il testo delle disposizioni in commento e, a seguire, i motivi per i quali, non risulterebbe efficace/agevole il coordinamento tra le suddette norme:Art. 4 - Servizi esclusi 1. Sono esclusi dal contratto di concessione l’esecuzione di “INTERVENTI STRAORDINARI”, quali: a) pulizia della piattaforma stradale in caso di “gravi sversamenti” o dispersione di merci, materie pericolose/infettanti/tossiche comunque trasportate, richiedenti la bonifica del territorio ovvero situazioni tali da potersi definire “incidenti rilevanti” ai sensi della legge 334/1999 (cd Legge Seveso); b) ripristino delle infrastrutture della sede stradale e sue pertinenze danneggiate da incidenti stradali o altri eventi (es. barriere metalliche ed in calcestruzzo altri sistemi di ritenuta, manufatti, parapetti, muri, recinzioni, segnaletica, impianti semaforici, pali per l’illuminazione, ecc.); 2. Qualora risulti necessaria l’esecuzione di tali “interventi straordinari” e/o di altre attività extracontrattuali la cui mancata effettuazione costituisca pregiudizio per la sicurezza della circolazione, il concessionario: a) informerà immediatamente il “Servizio di Reperibilità” o il personale territorialmente competente della Provincia; b) procederà al posizionamento, nel più breve tempo possibile e fino a che il personale incaricato della Provincia raggiunga i luoghi interessati, di segnaletica per situazioni di emergenza, per la protezione dei punti singolari e per la delimitazione della zona interessata dal sinistro e /o da altro evento; Art. 5 - Interventi straordinari – attività extracontrattuali 1. In caso di “Interventi straordinari” di cui al precedente Art. 4 punto 1. lettera b) e in caso di “Interventi senza individuazione del veicolo responsabile”, il Concessionario dovrà provvedere anche al ripristino delle infrastrutture della sede stradale e sue pertinenze danneggiate da incidenti stradali o altri eventi (es. barriere metalliche ed in calcestruzzo altri sistemi di ritenuta, manufatti, parapetti, muri, recinzioni, segnaletica, impianti semaforici, pali per l’illuminazione, ecc.), per un importo massimo pari al 10% di quello fissato quale valore della concessione (€ 60.000,00 annui) o di quello effettivamente fatturato in caso si superasse il soprarichiamato importo stimato della concessione. 2. in caso di “individuazione del veicolo responsabile” il cui conducente abbia causato il sinistro e/o l’evento e, quindi, con la possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative, il Concessionario, se in possesso dei prescritti dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, potrà essere incaricato all’esecuzione degli “INTERVENTI STRAORDINARI” di cui al precedente Art. 4. punto .1 lettera b); 3. in tale caso il Concessionario dovrà comunque ottenere la preventiva autorizzazione per verifica, controllo ed accettazione da parte di questa Provincia e dovrà sostenere ogni altro onere diretto ed indiretto per l’acquisizione di ogni altro necessario permesso inerente l’esecuzione degli interventi, senza alcun onere aggiuntivo per la Provincia di Frosinone a qualsivoglia titolo richiesto. 4. Ai sensi dell’art. 177 del D.Lgs. 36/2023, l’emolumento economico spettante al Concessionario sarà corrisposto esclusivamente mediante la surroga nel diritto al risarcimento del danno vantato dalla Provincia di Frosinone nei confronti delle Compagnie di assicurazione, garanti dei soggetti danneggianti; 5. l’affidamento dell’esecuzione degli interventi di cui sopra non potrà comportare, pertanto, alcun onere finanziario per la Provincia di Frosinone, né nei confronti della stessa si potrà eccepire alcunché per il mancato o eventuale ritardo del pagamento imputabile alla Compagnia assicurativaLe norme in commento appaiono in contrasto tra loro e con la normativa di settore: - In primo luogo, dalla lettura dei commi 1 e 2 dell’art. 5, risulterebbe infatti che i Concessionario non solo debba eseguire i “Servizi esclusi” di cui all’art. 4, ma che li debba fare anche in caso di “Interventi senza individuazione del veicolo responsabile”. In altri termini non risulta chiaro se l’oggetto del contratto comprenda effettivamente anche queste prestazioni.- In secondo luogo, corre l’obbligo rappresentare che i c.d. “Interventi straordinari”, di cui alle lett. b, non possono essere svolti nei casi di mancata individuazione del veicolo responsabile.Il tetto del 10% rappresenta infatti un valore economico di notevole incidenza nell’economia della commessa e della sostenibilità tecnica dell’offerta. D’altronde, il rischio operativo, non può essere esteso oltre l’ambito delle prestazioni contrattuali. Verrebbe altrimenti forzato l’istituto della concessione e la natura stessa della procedura.- In terzo luogo, un ulteriore contrasto normativo sorge dalla lettura del comma 3, perché parrebbe che solo per gli interventi con individuazione del responsabile, sarà necessaria la preventiva autorizzazione della Provincia, mentre per quelli senza, vi sarebbe un astratto obbligo di intervento tout court.Per quanto precede, le norme andrebbero più chiaramente formulate e comunque emendata la disposizione che impone al Concessionario di eseguire il ripristino delle infrastrutture anche nei casi di mancata individuazione del veicolo responsabile, non potendosi ampliare l’alea della concessione a prestazioni extracontrattuali e dunque a rischi non connessi all’oggetto del contratto.2. Criterio di valutazione lett. C), ex art. 4.3 del Disciplinare - Servizi/interventi migliorativi - Al riguardo corre d’obbligo osservare che il punteggio pari a ben 20 pt riservato a tale categoria risulti decisamente eccessivo.I servizi aggiuntivi infatti non dovrebbero assumere un peso ponderale tale da incidere cosi fortemente sulla valutazione dell’organizzazione aziendale dell’operatore economico.Si tenga conto al riguardo che l’istituto della concessione a norma dell’art. 177 del D.lgs. 36/2023 statuisce che “L’aggiudicazione di una concessione comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi e comprende un rischio dallato della domanda dal lato dell’offerta o da entrambi.”Al Concessionario del servizio viene cioè trasferito il rischio operativo legato alla realizzazione e alla gestione degli interventi di ripristino post incidente stradale e, in tal senso, il rischio si configura in una serie di casi in cui l’economicità viene meno, a titolo esemplificativo: riduzionedel numero degli interventi per effetto di politiche e strumenti di prevenzione degli incidenti stradali;entità degli interventi da eseguire in assenza di identificazione dei veicoli responsabili; entità degli interventi daeseguire in ordine all’ipotesi in cui i veicoli coinvolti siano sprovvisti di copertura assicurativa; entità degli interventi con responsabilità a carico di pedoni o ciclisti; entità degli interventi con responsabilità a carico del Comune (a causa di buche o altre insidie stradali); entità degli interventi con responsabilità a carico di soggetti morti o con lesioni gravissime; entità degli interventi con responsabilità ascrivibile ad altri veicolinon a motore per i quali non vi è l’obbligo di assicurazione; mancato pagamento da parte delle compagnie per altre ragioni;oneri e rischi processuali in caso di contenziosi con compagnie non paganti.Ciò premesso, attestata la necessarietà dell’alea in ordine alla remuneratività del servizio, si pone l’esigenza di sottolineare la finalità dell’istituto della concessione espressa dall’art. 177, al comma 5, secondo cui “L’assetto di interessi dedotto nel contratto di concessione deve garantire la conservazionedell’equilibrio economico-finanziario” che sussiste quando “i ricavi attesi del progetto sono in grado di coprire i costi operativi e i costi di investimento, di remunerare e rimborsare il capitale di debito e di remunerare il capitale di rischio”. La remuneratività del servizio, quindi, deve essere quantomenoattesa, seppur collegata all’incertezza della domanda (o dell’offerta). In altri termini, la ratio dell’istituto impone che l’assegnazione del servizio discenda esclusivamente dalla valutazione degli elementi concernenti le caratteristiche tecniche del servizio medesimo.In tal senso si è espressa l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (oggi. A.N.A.C) con la Deliberazione n. 64 del 27 giugno 2012 (all. 1) secondo la quale la richiesta da parte dell’Amministrazione di servizi aggiuntivi è illegittima, in quanto:➢ sottrae queste diverse attività al confronto concorrenziale di mercato, con lesione dei principi di concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione (in altre parole, per affidare tali ulteriori servizi dovrebbero essere bandite delle apposite gare, per consentire la libera partecipazione degli operatori economici interessati a svolgere tale tipo di attività);➢ comporta la maggiorazione delle richiesta alle compagnie assicurative per gli interventi di ripristino post incidente stradale - con conseguente lievitazione dei premi RCA - per consentire la copertura economica degli onerosi ed avulsi servizi aggiuntivi richiesti;Ne deriva anche un alterazione dello stesso confronto in sede di gara, dal momento che alcuni operatori sono pronti ad offrire un numero abnorme di servizi aggiuntivi che - pur insostenibili da un punto di vista economico e anche ultronei rispetto alle reali esigenze dell’ente - risultano decisivi per l’assegnazione. Nondimeno, la previsione di servizi aggiuntivi genera anche un contenzioso amministrativo, volto a far rilevare la insostenibilità economica di tali offerte.Ė appena il caso di segnalare quanto riportato dalla sentenza del T.A.R. Veneto n. 01194/2011 del 25 luglio 2011, specificamente relativa al servizio di ripristino stradale post incidente. Nella fattispecie il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, chiamato a pronunciarsi per un ricorso presentato a seguito della pubblicazione di un Bando di Gara del Comune di Dolo, riportante l’attribuzione di 50 punti su 100 per i servizi aggiuntivi offerti, ha acclaratol’irragionevolezza di tale previsione nella misura in cui, in particolare, tali servizi non erano inerenti al servizio di ripristino della sicurezza stradale. Il T.A.R. Veneto ha precisato a chiare lettere che: “la valutazione della quantità e della qualità delle offerte relative ai servizi aggiuntivi, non già delle offerte relative al servizio posto in gara - viola palesemente la ratio e la sostanza dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/06”, condannando in ultimo alla rifusione delle spese legali, per untotale di 4000,00 Euro, il Dirigente Responsabile della procedura viziata (all. 2). Si veda inoltre l’ulteriore e più recente sentenza del TAR Veneto 00902/2020 che in un contenzioso avente ad oggetto il medesimo argomento ha evidenziato l’inquinamento del procedimento pubblico di selezione per aver un operatore offerto servizi aggiuntivi di valore superiore a quello stimato della concessione (all. 3).3. Criterio di valutazione lett. E), ex art. 4.3 del Disciplinare - Offerta economica - Sul punto si osserva che la quotazione degli interventi è una attività tipicamente rimessa alla contrattazione privata tra operatore economico e Compagnie Assicurative, le quali in base a perizia stimano ildanno effettivamente risarcibile a norma del codice civile.Gli importi corrisposti hanno infatti natura di risarcimento del danno, la cui entità è quantificabile esclusivamente in base alle disposizioni di cui agli artt. 1223 e ss. del codice e dunque non è astrattamente predeterminabile prima della contrattazione con la singola Assicurazione di riferimento (contrattazione che peraltro può essere attivata solo a seguito dell’aggiudicazione del servizio che comporta delega dell’ente pubblico a recuperare le somme dalla Compagnie di Assicurazione dei veicoli civilmente responsabili).Le variabili che possono incidere sull’esatta quantificazione del danno patito e del proporzionale risarcimento, risultano del resto numerose e complesse e non unicamente riducibili alla mera estensione della porzione di piattaforma stradale compromessa. Tra queste: tipologia del sedimestradale, specie di liquido sversato, materiali utilizzati, orario diurno/notturno, giorno feriale o festivo, numero di operatori impiegati, ecc.Ciò è stato confermato anche dalla sentenza del Tribunale di Milano n.7474/18 (all. 4), resa proprio in riferimento al servizio di ripristino post incidente, secondo la quale “il soggetto che pretende il risarcimento del danno non può che chiedere il danno effettivo e non certo la stima economicasulla base della previsione della P.A.”.Anche l’IVASS ha ribadito più volte che il risarcimento del danno deve essere quantificato in relazione al singolo caso di specie, non potendo essere sottoposto ad accordi “pre-evento” forfettari.In altre parole, le richieste risarcitorie inoltrate dall’operatore affidatario alle Compagnie assicurative potrebbero benissimo essere prive di indicazione economica. Le imprese di assicurazione procederebbero comunque alla valutazione del danno e a liquidare quanto ritenuto corretto secondo parametri tecnico-peritali, con importi che potrebbero differire, sia per difetto che per eccesso, dalla quantificazione prodotta in sede di offerta.Pertanto non è possibile forfettizzare l’entità del risarcimento dovuto prima che sorga l’evento che ne è la fonte, tanto più se ad opera unilaterale di soggetto diverso da colui che è tenuto a corrispondere tale risarcimento.Non è chiaro, inoltre, come l’Amministrazione possa verificare in fase di esecuzione l’entità delle richieste e dei risarcimenti ottenuti dal concessionario, atteso che si tratta di dati in possesso delle compagnie assicurative che sarebbe oneroso richiedere e ottenere. Il Criterio in parola e la relativa formula di valutazione risulta però trascurare questa realtà, andando a premiare, di fatto, l’operatore economico che “si impegna” a richiedere meno. Ma questa impostazione trascende del tutto la reale dinamica del mercato e, in più, neppure riflette una migliore capacità organizzativa dell’offertene; piuttosto, la riduzione dei prezzi (in realtà, come detto si tratta di risarcimento del danno) spesso equivale piuttosto ad una minorequalità del servizio. Per quanto precede il criterio di valutazione “elenco dei prezzi” appare in palese contrasto con la normativa di settore e andrebbe emendato.4. Caratteristiche delle Unità Operative, ex art. 10, comma 3 del Capitolato - Si rappresenta inoltre quanto segue in ordine alla dotazione minima delle unità operative. In breve, la previsione per cui ogni unità operativa debba avere in dotazione 1 spazzatrice meccanizzata portatile, risulterebbe sovradimensionare l’organizzazione necessaria delle squadre operative. In effetti, le aziende organizzate per servire reti stradali provinciali già eseguono il servizio con un numero adeguato di CLO, opportunamente collocati nel territorio per garantire tempi rapidi e correttamente attrezzarti per l’esecuzione delle diverse tipologie di intervento. Non tutti i CLO però hanno in dotazione apparecchiature di tale tipologia, ma solo alcuni, di modo che all’occorrenza possa essere subito impiegata.È perciò auspicabile una interpretazione più flessibile della previsione in commento, nel senso che il Concessionario deve poter intervenire anche con tale tipologia di mezzo, ove necessario.5. Subappalto, ex art. 3.7 del Disciplinare di gara - Con riferimento alla disposizione in esame, si chiede infine di voler confermare che in aderenza al Codice Contratti, l’operatore economico può ricorre all’istituto del subappalto nei limiti della quota di legge, quanto meno per l’esecuzione dialcuni dei servizi aggiuntivi eventualmente offerti a norma del Criterio di valutazione lett. C) del Disciplinare e per la materiale esecuzione degli interventi straordinari ex art. 5 del Capitolato, ove richiesti. Del resto, la disposizione in parola contiene la generica indicazione circa la “preparazione dei pasti” e si ritiene che il divieto fosse stato posto esclusivamente per quel tipo di servizio.Grati per la cortese attenzione, si resta in attesa di gentile riscontro. Si porgono cordiali saluti
26/09/2024 17:21
Risposta
In merito al quesito posto “contrasto normativo” si rappresenta quanto segue :Gli interventi straordinari sono esclusi fatta eccezione di :1- Gli interventi di cui all’art. 4 comma 1 lett. b) dove in caso di assenza del veicolo responsabile il concessionario sarà obbligato ad eseguire interventi riconducibili al punto citato (art. 4 comma 1 lett. b) nel limite massimo del 10% del valore della concessione per un valore massimo di € 6.000,00anno , specificando che il valore 10% annuo minimo € 6.000,00 è da intendersi come valore cumulato degli interventi straordinari art. 4 comma 1 lett. b) . Interventi che incideranno esclusivamente sul bilancio del concessionario.2- In merito agli interventi in cui è stato individuato il veicolo responsabile per cui è possibile recuperare dalle compagnie i costi per il ripristino del danno cagionato il concessionario “potrà essere” incaricato all’esecuzione dalla Provincia e “non dovrà” .In merito all’eccezione sulla richiesta di esecuzione degli interventi straordinari di cui all’art. 4 comma 1 lett. b) per i quali il concessionario è obbligato ad intervenire anche in mancanza del veicolo responsabile con il tetto massimo del 10% minimo € 6.000,00 siano eseguibili in quanto questo ente ritiene che la marginalità sia tale da consentire sia l’esecuzione di detti interventi che l’utile dell’impresa-------------------------------------------------In merito al quesito si fa rilevare trattasi di richiesta legittima come rilevabile all’ultima pagina delle deliberazione n. 64 del giugno 2012 dell’AVCP oggi ANAC , nel punto ove è scritto “la richiesta di servizi aggiuntivi da espletare ad opera del concessionario, può ritenersi consentita , perché strettamente attinente all’oggetto del servizio”------------------------------------------I servizi aggiuntivi devono essere inerenti al servizio posto di gara-----------------------------------------In Merito si rammenta che il criterio utilizzato per l’aggiudicazione della concessione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa basato sul rapporto qualità prezzo, quindi questo ente ha inserito per la voce prezzo la richiesta di quotare un intervento uguale per tutti lasciando i concorrenti libertà di quartazione a ciò si aggiunge la richiesta di allegare il listino ufficiale in uso all’operatorie economico . Operativamente in caso di danno da risarcire l’operatore economico procederà su una valutazione basata su un proprio listino oggetto di contrattazione con le compagnie assicurative o con il civilmente responsabile. La disponibilità del listino in uso all’operatore economico eviterà contestazioni di valutazione in quanto sarà possibile dimostrare che le somme richieste non supera il valore desumibile dall’applicazione del listino fermo restando la possibilità/libertà di applicare una scontistica sulle voci di listino, si ribadisce che l’elenco prezzi non è oggetto di criterio di valutazione me assolve al solo onere della trasparenza , garantendo una completa trasparenza verso i consumatori che hanno il diritto di conoscere i costi applicati per le varie attività , afferenti il servizio oggetto di affidamento, servizio che ricordiamo il concessionario svolge in sostituzione di questo ente-----------------------------------------In merito alle caratteristiche delle unità operative si lascia all’operatore economico l’organizzazione della propria struttura operativa con il solo onere di rispondere ai requisiti minimi previsti dalla Lex Specialis , in merito si ritiene di non poter condividere l’affermazione “Non tutti i CLO però hanno in dotazione apparecchiature di tale tipologia, ma solo alcuni, di modo che all’occorrenza possa essere subito impiegata“In quanto in caso di sinistro non è dato sapere di quale apparecchiature / attrezzature servono per garantire qualità e celerità dell’intervento pertanto , interventi con apparecchiature / attrezzature non adeguate determinerebbe:a) Un intervento non a regola d’arte;b) Un ritardo nelle conclusione delle attività di ripristino dovuto alla necessità di far giungere sul posto l’attrezzatura necessarie al servizio richiesto. In merito al punto 5 si conferma l’applicazione dell’istituto del subappalto previsto dall’art. 188 del DLGS 36/2023 (in quanto trattasi di concessione) che trova applicazione secondo quanto previsto dall’art 119 del citato codice, ed ultimo si da evidenza che nella decisione a contrarre non sono state previste prestazioni da eseguirsi a cura dell’aggiudicatario pertanto l’unico vincolo in materie di subappalto è quello che non si configuri una cessione di contratto .--------------------------------------------In merito all’affermazione “preparazione dei pasti e la pulizia e sanificazione dei luoghi devono essere eseguite dall’affidatario. Pertanto il subappalto è vietato in qualsiasi sua forma e percentuale, pena l’immediata risoluzione del contratto, il risarcimento dei danni e delle spese causati all’ente e la perdita della cauzione” è un mero refuso di stampa. Di prova di quanto detto la si trova nella decisione a contrarre che non prevede la limitazione di cui sopra ed inoltre la motivazione riportata non è attinente alla gara in oggetto------------------------------------------Considerato che nei criteri A.1 – A.2 – A.3 prevedonoa.1 Struttura organizzativa del Concorrente e della Unità Operativa Centrale impiegata nella gestione del servizio offerto (qualitativo)a.2 Organizzazione e struttura delle Unità Operative Locali deputate alla gestione degli interventi di ripristino post incidente che verrà messa in atto in caso di aggiudicazionea.3 DPI, attrezzatture e materiali oggettivamente valutabili e verificabili utilizzate per garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti durante gli interventi di ripristino post incidente.Il concorrente potrebbe non descrivere la metodologia utilizzata per la quantificazione della richiesta di rimborso alle compagnie assicurativeCon il criterio D si chiede “la metodologia utilizzata per la quantificazione della richiesta di rimborso alle compagnie assicurative-----------------------------------------------------------Nel Criterio E”: “Elenco dei prezzi che saranno utilizzati per le richieste di rimborso alle assicurazioni o ai civilmente responsabili”. Si richiede l’elenco prezzi non è oggetto di criterio di valutazione me assolve al solo onere della trasparenza , garantendo una completa trasparenza verso i consumatori che hanno il diritto di conoscere i costi applicati per le varie attività