Inviato esito
Comune di Pignataro Interamna
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Gara #1896
Gara SUA 54BIS/2024 ”INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO SITO IN LOCALITÀ SANTO IANNI (ORA VIA PAGLIARELLE 4)” - COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA
Informazioni appalto
09/08/2024
Aperta
Lavori
€ 572.289,26
DI LEGGE Ivan
Categorie merceologiche
45
-
Lavori di costruzione
Lotti
Inviato esito
1
B2C11B465D
I24J20000070007
Qualità prezzo
Gara SUA 54BIS/2024 ”INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO SITO IN LOCALITÀ SANTO IANNI (ORA VIA PAGLIARELLE 4)” - COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA
Gara SUA 54BIS/2024 ”INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO SITO IN LOCALITÀ SANTO IANNI (ORA VIA PAGLIARELLE 4)” - COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA
€ 487.086,76
€ 76.167,20
€ 9.035,30
€ 489.430,93
DETERMINA N. 1 DEL 03/01/2025
Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
---|---|---|
02576670604 | DI MURRO FRANCESCO S.R.L. |
Scadenze
03/09/2024 12:00
09/09/2024 09:00
09/09/2024 09:30
Allegati
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15.60 kB |
Chiarimenti
13/08/2024 11:02
Quesito #1
Buongiorno, con la presente siamo a richiedere se e è richiesta la polizza provvisoria. Cordiali Saluti
14/08/2024 09:26
Risposta
trattandosi di procedura sottosoglia non è richiesta la garanzia provvisioria (art. 53 del DLGS 36/2023)
19/08/2024 13:07
Quesito #2
Buongiorno, essendo in possesso di attestazione soa categoria OS6 CL.II, si chiede se è possibile partecipare subappaltando al 100% a soggetto qualificato la categoria OG9. Cordiali saluti.
26/08/2024 16:49
Risposta
Visto l'art. 30 dell'allegato II.12 ed il disciplinare di garaun operatore economico in possesso di attestazione soa, in corso di validità, per la categoria prevalente e classe tale da coprire l'intero importo dei lavori posto a base di gara è qualificato per partecipare alla gara a condizione però che nella documentazione amministrativa sia presente la dichiarazione di subappalto al 100% delle categorie scorporabile di cui lo stesso è privo.
20/08/2024 16:58
Quesito #3
Spett.le Stazione Appaltante,con la presente si richiede dove sia possibile recuperare il disciplinare di gara.Cordiali Saluti
20/08/2024 17:16
Risposta
Il bando disciplinare è presente tra gli allegati della gara ed è il file denominato su-27420-2024-prot.pdf
22/08/2024 10:57
Quesito #4
La sottoscritta impresa era stata invitata alla procedura con scadenza il 15.07, gara poi annullata. Sono validi gli stessi documenti amministrativi (dichiarazioni e versamento)?
26/08/2024 16:52
Risposta
NO in quanto il cig è nuovo ed il codice gara è nuovo Quindi il concorrente deve:aggiornare le dichiarazioni con il nuovo numero di gara, salvarle pdf e firmarle digitalmentepagare il contributo ANAC con il nuovo cig. Il mancato pagamento nei termini con il nuovo cig è motivo di esclusione
26/08/2024 10:48
Quesito #5
Spett.le Stazione Appaltante,si chiede dove sia possibile recuperare il modello 2 - attestazione di avvenuto sopralluogo.Grazie
26/08/2024 16:57
Risposta
Premesso che l'o.e. poteva (e può) rendere dichiarazione di avvenuto sopralluogo, con la presente si comunica che è stato pubblicato il file denominato “attestato-sopralluogo-autonomo.docx” che può essere utilizzato per la dichiarazione di sopralluogo
26/08/2024 10:55
Quesito #6
Spett.le Stazione Appaltante,con la presente si chiede se il sopralluogo possa essere svolto in forma autonoma oppure se debba essere certificato dalla SA.Cordiali Saluti
26/08/2024 16:58
Risposta
il sopralluogo deve essere svolto in modalità autonoma e va autocertificato ai sensi del DPR 445/2000. Copia della dichiarazione va inserita nella busta amministrativa
26/08/2024 11:14
Quesito #7
Buongiorno,si richiede cortesemente :1) di confermare che il sopralluogo non è previsto in quanto nella documentazione di gara manca anche il modello del sopralluogo se richiesto.Cordiali saluti.
26/08/2024 17:01
Risposta
in merito al quesito posto si specifica che.essendo il sopralluogo autonomo ed autocertificato l'o.e. poteva, e può, utilizzare un proprio modello per dichiarare l'avvenuto accesso sui luoghi.si fa comunque presente che è stato pubblicato il modello per la dichiarazione di avvenuto sopralluogo (si invita a prendere visione delle risposte già date i quesiti posti)
29/08/2024 16:50
Quesito #8
la nostra società possiede la og1 V, la categoria OS6 II può essere sanata con la categora og1 V?
01/09/2024 20:54
Risposta
Premesso che:l’intervento oggetto diaffidamento ha natura ristrutturativa e non manutentiva e ciò ha indotto arichiedere esplicitamente e unicamente la qualificazione nella categoria OS6,da documentare con attestazione SOAL’attività oggetto di affidamento infattinon è all’evidenza una mera manutenzione, prevedendosi una totalesostituzione del preesistente piano di gioco con un “nuovo”piano di gioco in materiale completamente diverso, ossia in erba sintetica,tanto da richiedere una diversa e superiore omologazione da parte dellacompetente Federazione del Gioco del Calcio; come chiarito nella sentenza del TAR Piemonte sez. II 11/3/2016 n. 356 la costante e condivisibile interpretazione dell’Autorità di vigilanza, dalla quale non v’è motivo per discostarsi, la realizzazione di pavimentazioni sportive in erba naturale rientra nella categoria specialistica OS24, mentre la realizzazioni di superfici di qualsiasi tipologia e materiale per impianti sportivi, ivi comprese quelle in erba sintetica, rientra nella categoria OS6 (cfr. A.V.C.P., parere 20 settembre 2007 n. 3; Id., parere 18 maggio 2008 n. 137; Id., parere 18 novembre 2010 n. 201)Considerato chela lex specialis per la realizzazione delle lavorazione del manto in erba artificiale richiedeespressamente la sola categoria specializzata OS6.visto Il parere n. 201 del 18/11/2010 della ACVP oggi ANACPer quanto sopra nel caso di specie la categoria OS6 II non può essere sanata con la categora og1 V
02/09/2024 21:03
Quesito #9
Buonasera con la presente si chiedono spiegazioni in merito alla tabella A.1 - pag. 48 del disciplinare ,offerta tecnica, che riporta la seguente dicitura:"Esperienza del concorrente rappresentata dalla realizzazione di campi di calcio a 11 in erba artificiale che hanno avuto il parere positivo del CONI sia in fase di progetto sia in fase di collaudo. (quantitativo) 10 punti per ogni realizzazione fino ad un massimo di 30 punti. Numero di campi di calcio a 11 in erba artificiale realizzati e che hanno avuto il parere positivo del CONI (quantitativo)"nello specifico si richiede come l'impresa possa presentare i pareri del CONI visto che gli stessi vengono richiesti e rilasciati esclusivamente agli enti appaltanti , mentre all'impresa vengono trasmessi gli attestati della lega nazionale dilettanti (LND), documentazione che dovrebbe essere sufficiente per attestare la corretta realizzazione dei campi di calcio a 11 in erba artificiale-in attesa di sollecito riscontro si porgonosaluti
02/09/2024 23:28
Risposta
L’attività prevalente oggetto di affidamento è la realizzazione di un campo in erba sintetica. La categoria d’opera richiesta per dette attività è la OS 6 che ha la seguente declaratoria: “OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili.” Data la molteplicità di attività, dagli infissi ai pavimenti artificiali, l’ente aggiudicatore ha ritenuto opportuno definire un criterio per accertarsi preventivamente sulla qualità di esecuzione dei campi in erba sintetica. Nello specifico ha stabilito di premiare la esperienza nella realizzazione di campi in erba artificiale attraverso la dimostrazione di realizzazione di campi di calcio a 11 in erba artificiale che hanno avuto il parere positivo del CONI sia in fase di progetto sia in fase di collaudo.la doppia richiesta è finalizzata ad avere la certezza che L’operatore economico ha maturato una esperienza nella realizzazione di impianti di campi di calcio a 11 in erba sintetica:il cui progetto è stato preventivamente autorizzato da CONIi lavori, eseguiti sulla scorta del progetto preventivamente autorizzato da CONI, sono stati collaudati con rilascio del parere da parte del CONIciò premesso si ritiene che si possa sempre applicare il principio di equivalenza con onere dell’operatore economico di dimostrare, con qualunque mezzo, l’equivalenza tra quanto disponibile e quanto richiesto dalla lex specialisnel caso di specie si da evidenza che La Lega Nazionale Dilettanti (LND) è la componente più numerosa dell'organizzazione calcistica inquadrata all'interno della Federazione Italiana Giuoco CalcioLa Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) è associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato federata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), quale Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e Discipline Sportive Associate (DSA), avente lo scopo di promuovere e disciplinare l’attività del giuoco del calcio e gli aspetti ad essa connessi (da statuto FIGC)La FIGC è l’unica federazione sportiva italiana riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dall’Union des Associations Européennes de Football (UEFA) e dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA) per ogni aspetto riguardante il giuoco del calcio in campo nazionale e internazionale (da statuto FIGC) Regolamento “LND Standard” per la realizzazione di un campo da calcio in “erba artificiale” destinato ad ospitare i campionati F.I.G.C. – LND sino alla Serie “D” e S.G.SI servizi tecnici di verifica e collaudo dei campi in erba artificiale di cui al presente Regolamento, nonché i servizi tecnici di consulenza e assistenza che fossero richiesti dai soggetti interessati per l’elaborazione dei progetti e dei capitolati tecnici relativi alla realizzazione dei campi stessi, sono svolti con le strutture tecniche della LND Servizi S.r.l., società unipersonale della Lega Nazionale Dilettanti. La Lega Nazionale Dilettanti e la LND Servizi S.r.l. nel presente regolamento, per brevità e ciascuna per quanto di competenza, sono indicate anche come “LND”. (da regolamento di cui sopra)Si ritiene pertanto che se l’attestato della lega nazionale dilettanti (LND), certifichi la realizzazione di un campo in erba sintetica a perfetta regola d’arte è sufficiente per attestare la corretta realizzazione dei campi di calcio a 11 in erba artificiale-
allegato-al-cu-85a-regolamento-lnd-standard-figc-lnd.pdf SHA-256: ed017eef1eb008c09c2435b07c834be953ba4889584559cff68bda5ee5829389 02/09/2024 23:28 |
2.32 MB | |
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317.39 kB |