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Comune di Isola del Liri
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Gara #204
GARA SUA N. 43/2020 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO SULLE STRADE E PIAZZE COMUNALI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE NELLE AREE DI SOSTA; SERVIZI ACCESSORI E COMPLEMENTARI EX. ART. 164 E SEG. D.LGS. 50/2016 E S.M.IInformazioni appalto
14/08/2020
Aperta
Servizi
€ 3.167.568,00
Categorie merceologiche
983511
-
Servizi connessi ai parcheggi
Lotti
Inviato esito
1
8375403134
Qualità prezzo
GARA SUA N. 43/2020 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO SULLE STRADE E PIAZZE COMUNALI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE NELLE AREE DI SOSTA; SERVIZI ACCESSORI E COMPLEMENTARI EX. ART. 164 E SEG. D.LGS. 50/2016 E S.M.I
GARA SUA N. 43/2020 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO SULLE STRADE E PIAZZE COMUNALI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE NELLE AREE DI SOSTA; SERVIZI ACCESSORI E COMPLEMENTARI EX. ART. 164 E SEG. D.LGS. 50/2016 E S.M.I.
€ 3.167.568,00
€ 0,00
€ 0,00
Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
---|---|---|
04871470656 | TECNO PARKING S.R.L. |
Scadenze
04/09/2020 13:00
11/09/2020 12:00
14/09/2020 10:00
Avvisi
Allegati
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Chiarimenti
24/08/2020 09:44
Quesito #1
In riferimento al bando di gara relativo al servizio in oggetto, con la presente si chiede gentilmente di specificare:
7. Conferma del diritto, da parte del gestore, di recupero delle tariffe evase e delle relative penali contrattuali ai sensi dell'art. 17, comma 132, legge 127/1997.
Si richiede inoltre gentilmente la pubblicazione delle planimetrie delle aree in formato DWG.
Rimanendo in attesa di gentile riscontro e ringraziando per la disponibilità, porgiamo distinti saluti.
- gli incassi derivanti dalla gestione del servizio oggetto del bando dei primi sette mesi dell’anno 2020, degli anni 2019 – 2018 – 2017, specificando se al netto o lordo di IVA. Relativamente agli anni 2020, 2019 e 2018 si chiede la divisione degli incassi per mese e per tipologia (sosta breve, abbonamenti, ecc…);
- l’importo del canone versato dal gestore per il servizio oggetto del bando negli anni 2020 -2019 -2018 – 2017, specificando se al netto o lordo di IVA;
- a quali e quanti posti auto sono riferiti i suddetti incassi e canone derivanti dal servizio in oggetto negli anni 2020 - 2019 – 2018 – 2017, e quali tariffe venivano applicate in questi esercizi;
- la denominazione della ditta che ha gestito il servizio in oggetto negli ultimi tre anni (2020 - 2019 -2018 – 2017);
- conferma che per le aree oggetto della concessione non sia dovuto alcun tributo locale come ad esempio TARSU/TIA/TOSAP/TARES/TARI/TASI e/o altri tributi locali, presenti e futuri, oppure indicare l’importo dei tributi locali che dovessero intendersi applicabili, ed in caso affermativo di quantificarne l’importo relativo ad ogni singola area;
7. Conferma del diritto, da parte del gestore, di recupero delle tariffe evase e delle relative penali contrattuali ai sensi dell'art. 17, comma 132, legge 127/1997.
Si richiede inoltre gentilmente la pubblicazione delle planimetrie delle aree in formato DWG.
Rimanendo in attesa di gentile riscontro e ringraziando per la disponibilità, porgiamo distinti saluti.
25/08/2020 10:03
Risposta
Buongiorno,
in riferimento ai quesiti posti si evidenzia quanto segue:
al punto 1 ) NON ESISTONO INCASSI PER LE ANNUALITA’ PREGRESSE IN QUANTO IL SERVIZIO NON E’ IN GESTIONE. ATTUALMENTE LA SOSTA NON E’ A PAGAMENTO;
al punto 2) NON C’E’ ALCUN CANONE PERCHE’ NON ESISTE LA GESTIONE DEL SERVIZIO
al punto 3) ATTUALMENTE I POSTI AUTO NON SONO A PAGAMENTO
al punto 4) NON ESISTE
al punto 5) Premesso che non è dato prevedere il futuro derivante da possibili variazioni alla normativa vigente cui ci si dovrà uniformare, ad oggi la situazione è la seguente:
TOSAP:
“il presupposto impositivo della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche è costituito, ai sensi degli artt. 38 e 39 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, dalle occupazioni, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province, che comporti un’effettiva sottrazione della superficie all’uso pubblico. Nel caso di area del demanio comunale, appartenente alla rete viaria della città, adibita a parcheggio di autoveicoli, in concessione a società privata, rileva in concreto se quest’ultima occupi l’area, sottraendola all’uso pubblico, integrando così il presupposto della TOSAP, ovvero se ad essa società sia soltanto attribuito il mero servizio di gestione del parcheggio, con il potere di esazione delle somme dovute dai singoli per l’uso, quale parcheggio dei loro veicoli, dell’area pubblica a ciò destinata dal comune, dovendosi ravvisare in tal caso un’occupazione temporanea ad opera del singolo e non della concessionaria, che non sottrae al pubblico uso l’area in quanto essa non è oggetto della concessione ma rimane nella disponibilità del comune. Pertanto, qualora risulti (sulla base di un’indagine rimessa al giudice di merito) che il concessionario agisce quale mero sostituto dell’ente nello sfruttamento dei beni, viene a mancare il presupposto della tassazione, avuto riguardo all’esenzione soggettiva prevista per gli enti territoriali dall’art. 49, comma primo, lett. a), del d.lgs. n. 507 del 1993, salvo che dall’atto di concessione non emerga una diversa volontà pattizia (Cass. n. 19841 del 15/09/2009; Cass. n. 11553 del 21/06/2004 ).” (cfr. CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 luglio 2017, n. 18102)
Considerato che oggetto della gara è la CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA PUBBLICHE A PAGAMENTO NON CUSTODITE, UBICATE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ISOLA DEL LIRI, che non si rileva alcuna sottrazione al pubblico utilizzo e che l’area di ogni singolo stallo potrà essere occupata temporaneamente dal singolo utente e non dalla concessionaria che pertanto non sottrae al pubblico uso l’area, ne consegue che, secondo l’attuale giurisprudenza, trattandosi di concessione di servizio si ritiene non dovuto il pagamento della TOSAP limitatamente agli stalli di parcheggio
TARSU:
secondo quanto stabilito dal comma 5 dell’art. 62 del citato D.lgs 507/1993 il presupposto impositivo della tassa per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio e' istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59, fermo restando quanto stabilito dall'art. 59, comma 4 del D.Lgs. 503/1997.
Come già chiarito per la TOSAP il concessionario è mero utilizzatore e gestore in virtù e nei limiti della concessione del servizio svolto sul bene pubblico, ossia quale mero sostituto del Comune concedente che resterebbe, in tal caso, l’unico vero soggetto che detiene la sede stradale.
Si ribadisce inoltre che non si rileva alcuna sottrazione al pubblico utilizzo e che l’area di ogni singolo stallo potrà essere occupata temporaneamente dal singolo utente e non dalla concessionaria che pertanto non sottrae al pubblico uso l’area
Si ritiene pertanto, secondo l’attuale giurisprudenza e trattandosi di concessione di servizio, non dovuto il pagamento della TARSU limitatamente agli stalli di parcheggio
TARES:
Tassa in sostituzione delle precedenti Tariffa di igiene ambientale (TIA) e Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU). Da cui si ritiene applicabile quanto sopra riportato per la TARSU, sempre limitatamente agli stalli di parcheggio.
TASI:
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonche' di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
Come già chiarito per la TOSAP il concessionario è mero utilizzatore e gestore in virtù e nei limiti della concessione del servizio svolto sul bene pubblico, ossia quale mero sostituto del Comune concedente che resterebbe, in tal caso, l’unico vero soggetto che detiene la sede stradale.
Si ribadisce inoltre che non si rileva alcuna sottrazione al pubblico utilizzo e che l’area di ogni singolo stallo potrà essere occupata temporaneamente dal singolo utente e non dalla concessionaria che pertanto non sottrae al pubblico uso l’area Si ritiene pertanto, secondo l’attuale giurisprudenza e trattandosi di concessione di servizio, non dovuto il pagamento della TASI limitatamente agli stalli di parcheggio
TARI:
La tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.
Come già chiarito per la TOSAP il concessionario è mero utilizzatore e gestore in virtù e nei limiti della concessione del servizio svolto sul bene pubblico, ossia quale mero sostituto del Comune concedente che resterebbe, in tal caso, l’unico vero soggetto che detiene la sede stradale.
Si ribadisce inoltre che non si rileva alcuna sottrazione al pubblico utilizzo e che l’area di ogni singolo stallo potrà essere occupata temporaneamente dal singolo utente e non dalla concessionaria che pertanto non sottrae al pubblico uso l’area
Si ritiene pertanto, secondo l’attuale giurisprudenza e trattandosi di concessione di servizio, non dovuto il pagamento della TARI limitatamente agli stalli di parcheggio
Data la genericità del quesito in merito ad altri tributi locali presenti e futuri non è possibile dare una risposta certa.
al punto 6) SI RIMANDA A QUANTO PREVISTO AL PUNTO 3.3.3 DEL DISCIPLINARE DI GARA
al punto 7) SI CONFERMA
per quanto riguarda la pubblicazione delle planimetrie delle aree in formato DWG si allegano dei file in PDF tra i documenti di gara pubbligati.
Saluti
in riferimento ai quesiti posti si evidenzia quanto segue:
al punto 1 ) NON ESISTONO INCASSI PER LE ANNUALITA’ PREGRESSE IN QUANTO IL SERVIZIO NON E’ IN GESTIONE. ATTUALMENTE LA SOSTA NON E’ A PAGAMENTO;
al punto 2) NON C’E’ ALCUN CANONE PERCHE’ NON ESISTE LA GESTIONE DEL SERVIZIO
al punto 3) ATTUALMENTE I POSTI AUTO NON SONO A PAGAMENTO
al punto 4) NON ESISTE
al punto 5) Premesso che non è dato prevedere il futuro derivante da possibili variazioni alla normativa vigente cui ci si dovrà uniformare, ad oggi la situazione è la seguente:
TOSAP:
“il presupposto impositivo della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche è costituito, ai sensi degli artt. 38 e 39 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, dalle occupazioni, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province, che comporti un’effettiva sottrazione della superficie all’uso pubblico. Nel caso di area del demanio comunale, appartenente alla rete viaria della città, adibita a parcheggio di autoveicoli, in concessione a società privata, rileva in concreto se quest’ultima occupi l’area, sottraendola all’uso pubblico, integrando così il presupposto della TOSAP, ovvero se ad essa società sia soltanto attribuito il mero servizio di gestione del parcheggio, con il potere di esazione delle somme dovute dai singoli per l’uso, quale parcheggio dei loro veicoli, dell’area pubblica a ciò destinata dal comune, dovendosi ravvisare in tal caso un’occupazione temporanea ad opera del singolo e non della concessionaria, che non sottrae al pubblico uso l’area in quanto essa non è oggetto della concessione ma rimane nella disponibilità del comune. Pertanto, qualora risulti (sulla base di un’indagine rimessa al giudice di merito) che il concessionario agisce quale mero sostituto dell’ente nello sfruttamento dei beni, viene a mancare il presupposto della tassazione, avuto riguardo all’esenzione soggettiva prevista per gli enti territoriali dall’art. 49, comma primo, lett. a), del d.lgs. n. 507 del 1993, salvo che dall’atto di concessione non emerga una diversa volontà pattizia (Cass. n. 19841 del 15/09/2009; Cass. n. 11553 del 21/06/2004 ).” (cfr. CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 luglio 2017, n. 18102)
Considerato che oggetto della gara è la CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA PUBBLICHE A PAGAMENTO NON CUSTODITE, UBICATE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ISOLA DEL LIRI, che non si rileva alcuna sottrazione al pubblico utilizzo e che l’area di ogni singolo stallo potrà essere occupata temporaneamente dal singolo utente e non dalla concessionaria che pertanto non sottrae al pubblico uso l’area, ne consegue che, secondo l’attuale giurisprudenza, trattandosi di concessione di servizio si ritiene non dovuto il pagamento della TOSAP limitatamente agli stalli di parcheggio
TARSU:
secondo quanto stabilito dal comma 5 dell’art. 62 del citato D.lgs 507/1993 il presupposto impositivo della tassa per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio e' istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59, fermo restando quanto stabilito dall'art. 59, comma 4 del D.Lgs. 503/1997.
Come già chiarito per la TOSAP il concessionario è mero utilizzatore e gestore in virtù e nei limiti della concessione del servizio svolto sul bene pubblico, ossia quale mero sostituto del Comune concedente che resterebbe, in tal caso, l’unico vero soggetto che detiene la sede stradale.
Si ribadisce inoltre che non si rileva alcuna sottrazione al pubblico utilizzo e che l’area di ogni singolo stallo potrà essere occupata temporaneamente dal singolo utente e non dalla concessionaria che pertanto non sottrae al pubblico uso l’area
Si ritiene pertanto, secondo l’attuale giurisprudenza e trattandosi di concessione di servizio, non dovuto il pagamento della TARSU limitatamente agli stalli di parcheggio
TARES:
Tassa in sostituzione delle precedenti Tariffa di igiene ambientale (TIA) e Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU). Da cui si ritiene applicabile quanto sopra riportato per la TARSU, sempre limitatamente agli stalli di parcheggio.
TASI:
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonche' di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
Come già chiarito per la TOSAP il concessionario è mero utilizzatore e gestore in virtù e nei limiti della concessione del servizio svolto sul bene pubblico, ossia quale mero sostituto del Comune concedente che resterebbe, in tal caso, l’unico vero soggetto che detiene la sede stradale.
Si ribadisce inoltre che non si rileva alcuna sottrazione al pubblico utilizzo e che l’area di ogni singolo stallo potrà essere occupata temporaneamente dal singolo utente e non dalla concessionaria che pertanto non sottrae al pubblico uso l’area Si ritiene pertanto, secondo l’attuale giurisprudenza e trattandosi di concessione di servizio, non dovuto il pagamento della TASI limitatamente agli stalli di parcheggio
TARI:
La tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.
Come già chiarito per la TOSAP il concessionario è mero utilizzatore e gestore in virtù e nei limiti della concessione del servizio svolto sul bene pubblico, ossia quale mero sostituto del Comune concedente che resterebbe, in tal caso, l’unico vero soggetto che detiene la sede stradale.
Si ribadisce inoltre che non si rileva alcuna sottrazione al pubblico utilizzo e che l’area di ogni singolo stallo potrà essere occupata temporaneamente dal singolo utente e non dalla concessionaria che pertanto non sottrae al pubblico uso l’area
Si ritiene pertanto, secondo l’attuale giurisprudenza e trattandosi di concessione di servizio, non dovuto il pagamento della TARI limitatamente agli stalli di parcheggio
Data la genericità del quesito in merito ad altri tributi locali presenti e futuri non è possibile dare una risposta certa.
al punto 6) SI RIMANDA A QUANTO PREVISTO AL PUNTO 3.3.3 DEL DISCIPLINARE DI GARA
al punto 7) SI CONFERMA
per quanto riguarda la pubblicazione delle planimetrie delle aree in formato DWG si allegano dei file in PDF tra i documenti di gara pubbligati.
Saluti
03/09/2020 16:10
Quesito #2
La scrivente interessata a partecipare alla gara in oggetto, chiede di chiarire i seguenti punti :
1) se ai fini del soddisfacimento dei requisiti relativi al fatturato specifico di cui ai punti 3.1.2. lett. d) e f) possono essere ricompresi i lavori di segnaletica e i servizi relativi alla gestione del ciclo sanzionatorio ricompresi nell’oggetto della presente procedura ;
2) con riferimento al requisito di cui al punto 3.2.2. si prega di specificare se i 24 mesi possono essere computati complessivamente come la somma dei mesi di gestione dei vari comuni;
3) sempre in riferimento al requisito di cui al punto 3.2.2. si chiede se è possibile ai fini della dimostrazione di aver gestito un parcheggio interrato, la gestione di un area di sosta chiusa ma in superfice;
4) relativamente alla certificazione SA8000 (ai soli fini della valutazione tecnica) si chiede di specificare se in caso di RTI tale certificazione può essere posseduta solo da uno dei componenti del raggruppamento;
5) se è possibile menzionare tra i servizi effettuati quelli svolti per conto di Enti assimilati ai comuni (ospedali, università ecc.)
1) se ai fini del soddisfacimento dei requisiti relativi al fatturato specifico di cui ai punti 3.1.2. lett. d) e f) possono essere ricompresi i lavori di segnaletica e i servizi relativi alla gestione del ciclo sanzionatorio ricompresi nell’oggetto della presente procedura ;
2) con riferimento al requisito di cui al punto 3.2.2. si prega di specificare se i 24 mesi possono essere computati complessivamente come la somma dei mesi di gestione dei vari comuni;
3) sempre in riferimento al requisito di cui al punto 3.2.2. si chiede se è possibile ai fini della dimostrazione di aver gestito un parcheggio interrato, la gestione di un area di sosta chiusa ma in superfice;
4) relativamente alla certificazione SA8000 (ai soli fini della valutazione tecnica) si chiede di specificare se in caso di RTI tale certificazione può essere posseduta solo da uno dei componenti del raggruppamento;
5) se è possibile menzionare tra i servizi effettuati quelli svolti per conto di Enti assimilati ai comuni (ospedali, università ecc.)
04/09/2020 18:38
Risposta
In merito ai quesiti posti:
risposta al quesito n.1:
considerato che la richiesta è finalizzata a determinare se la capacità economica e finanziaria dell’operatore economico sia sufficiente per poter eseguire correttamente il servizio si ritiene che il possono essere ricompresi i lavori di segnaletica e i servizi relativi alla gestione del ciclo sanzionatorio ricompresi nell’oggetto della presente procedura ;
risposta al quesito n. 2
il requisito di cui al punto 3.2.2 è soddisfatto anche considerando i 24 mesi come la somma dei mesi di gestione dei vari comuni purchè siano almeno 3 nel triennio e per un importo pari ad almeno 475.135,20 euro. Inoltre in ogni servizio si deve aver gestito almeno 200 stalli in superficie e con parcometri.
risposta al quesito n. 3
considerato la notevole differenza tra sosta in superficie e sosta in parcheggio interrato (ad esempio Il parcamento di autoveicoli alimentati a gas avente densità superiore a quella dell’aria, è consentito soltanto nei piani fuori terra non comunicanti con piani interrati; la presenza di impianti e l’onere del CPI etcc) non può considerarsi equivalente la gestione di un parcheggio con sbarra scoperto con un parcheggio interrato.
risposta al quesito n. 4
relativamente alla certificazione SA8000 (ai soli fini della valutazione tecnica) deve essere posseduta da tutti i componenti del raggruppamento;
risposta al quesito n. 5
si è possibile menzionare tra i servizi effettuati quelli svolti per conto di Enti assimilati ai comuni (ospedali, università ecc.)
risposta al quesito n.1:
considerato che la richiesta è finalizzata a determinare se la capacità economica e finanziaria dell’operatore economico sia sufficiente per poter eseguire correttamente il servizio si ritiene che il possono essere ricompresi i lavori di segnaletica e i servizi relativi alla gestione del ciclo sanzionatorio ricompresi nell’oggetto della presente procedura ;
risposta al quesito n. 2
il requisito di cui al punto 3.2.2 è soddisfatto anche considerando i 24 mesi come la somma dei mesi di gestione dei vari comuni purchè siano almeno 3 nel triennio e per un importo pari ad almeno 475.135,20 euro. Inoltre in ogni servizio si deve aver gestito almeno 200 stalli in superficie e con parcometri.
risposta al quesito n. 3
considerato la notevole differenza tra sosta in superficie e sosta in parcheggio interrato (ad esempio Il parcamento di autoveicoli alimentati a gas avente densità superiore a quella dell’aria, è consentito soltanto nei piani fuori terra non comunicanti con piani interrati; la presenza di impianti e l’onere del CPI etcc) non può considerarsi equivalente la gestione di un parcheggio con sbarra scoperto con un parcheggio interrato.
risposta al quesito n. 4
relativamente alla certificazione SA8000 (ai soli fini della valutazione tecnica) deve essere posseduta da tutti i componenti del raggruppamento;
risposta al quesito n. 5
si è possibile menzionare tra i servizi effettuati quelli svolti per conto di Enti assimilati ai comuni (ospedali, università ecc.)