Scaduto

Gara #2505

GARA SUA 108/2024 Concessione del “SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI
SICUREZZA E VIABILITÀ POST-INCIDENTE MEDIANTE LA PULIZIA DELLA PIATTAFORMA
STRADALE E IL REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI EVENTUALMENTE COMPROMESSE
DA INCIDENTI STRADALI – COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO
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Informazioni appalto

30/12/2024
Aperta
Servizi
€ 70.000,00
BOMPIANI STEFANO
Comune di Monte San Giovanni Campano

Categorie merceologiche

90611 - Servizi di pulizia stradale

Lotti

1
B50DE71398
Qualità prezzo
GARA SUA 108/2024 Concessione del “SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DISICUREZZA E VIABILITÀ POST-INCIDENTE MEDIANTE LA PULIZIA DELLA PIATTAFORMASTRADALE E IL REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI EVENTUALMENTE COMPROMESSEDA INCIDENTI STRADALI – COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO
GARA SUA 108/2024 Concessione del “SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DISICUREZZA E VIABILITÀ POST-INCIDENTE MEDIANTE LA PULIZIA DELLA PIATTAFORMASTRADALE E IL REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI EVENTUALMENTE COMPROMESSEDA INCIDENTI STRADALI – COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO

€ 60.000,00
€ 0,00
€ 0,00

Scadenze

23/01/2025 12:00
30/01/2025 11:00
30/01/2025 11:30

Allegati

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30/12/2024 15:07
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Chiarimenti

09/01/2025 16:28
Quesito #1
Buonasera,
inviamo in allegato, istanza di chiarimenti.
Cordiali Saluti
MPM srl








17/01/2025 14:11
Risposta
1) In merito all’assolvimento dell’imposto di bollo, si chiede conferma che esso sia necessario solo relativamente alla Domanda di partecipazione, di cui all’ Art . 3.1 del disciplinare e non anche per l’offerta economica, come riportato all’Art. 4.2.

RISPOSTA
Si conferma che l'imposta di bollo è necessaria solo per la Domanda di partecipazione, come indicato all'Art. 3.1 del disciplinare di gara. Non è richiesta per l'offerta economica, come riportato all'Art. 4.2

2) L’art. 4.2 lett. b) del disciplinare di gara, prevede l’inserimento nella busta economica, di un “Elenco dei prezzi che saranno utilizzati per le richieste di rimborso alle assicurazioni o ai civilmente responsabili”. Si chiede conferma che trattasi di un Tariffario standard/Elenco prezziario che viene normalmente praticato dall’azienda, salvo accordi particolari sottoscritti con le compagnie.

RISPOSTA
SI conferma che l'art. 4.2 lett. b) del disciplinare di gara prevede l'inserimento nella busta economica di un "Elenco dei prezzi che saranno utilizzati per le richieste di rimborso alle assicurazioni o ai civilmente responsabili". Questo elenco dei prezzi è generalmente un tariffario standard o un elenco prezziario che viene normalmente praticato dall'azienda, salvo accordi particolari sottoscritti con le compagnie assicurative o i civilmente responsabili.
La prestazione consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, così come disciplinato dalla parte III del D. Lgs. 36/2023
Trattandosi di sfruttamento di un servizio pubblico questo Ente ritiene opportuno disporre del listino prezzi che l’offerente usa per definire, in contraddittorio con la controparte (sia essa l’assicurazione del civilmente responsabile del danno sia esso lo stesso civilmente responsabile del danno), il valore della prestazione resa. Quindi si conferma la richiesta di avere la disponibilità dell’elenco prezzi in uso all’operatore economico. In questo modo si garantirà una completa trasparenza per i consumatori, che hanno diritto di conoscere anticipatamente il costo del servizio senza dover necessariamente richiederlo. (Rispetto del principio di massima trasparenza che compete alle pubbliche amministrazioni). Si fa notare che il listino prezzi è richiesto ma non è valorizzato.

3) Si chiede conferma che la valutazione dell’offerta economica, sarà di tipo quantitativo sul minor prezzo offerto sull’intervento tipo di cui alla lettera a), sulla base della formula contenuta nella tabella di valutazione di cui al criterio e1), e non qualitativo come invece indicato all’art. 4.2 del Disciplinare

RISPOSTA
Si conferma che la valutazione dell'offerta economica sarà di tipo quantitativo,
a), utilizzando la formula contenuta nella tabella di valutazione di cui al criterio e1).
Criterio quantitativo per la parte di valorizzazione intervento tipo – lett. a) attraverso la seguente formula: Pmin /P off x punt. Max

4) Per quanto attiene al progetto di assorbimento del personale utilizzato dall’impresa uscente, poiché l’impresa è tenuta ad assumere in ruolo il personale uscente con contratto di lavoro a tempo indeterminato da oltre otto mesi prima del presente affidamento, si chiede conferma che non sia rinvenibile tale tipologia di personale e quindi non sia obbligatoria la redazione e l’inserimento di tale progetto di assorbimento.

RISPOSTA
Si conferma che non è rinvenibile tale tipologia di personale e non è obbligatoria la redazione e l'inserimento del progetto di assorbimento.

5) La tabelle di valutazione contenute nel disciplinare e nel capitolato non sono identiche; in particolare il subcriterio A4, vede nell’una la valutazione del possesso della cat. 1 dell’ANGA mentre nell’altra il sistema informatico gestionale. Si chiede conferma che si debba fare riferimento alla tabella contenuta nel Disciplinare di gara

RISPOSTA
In caso di discrepanze tra le tabelle di valutazione contenute nel disciplinare e nel capitolato, si deve fare riferimento alla tabella contenuta nel Disciplinare di gara. Questo documento ha la priorità e fornisce le linee guida definitive per la valutazione delle offerte.

6) Il subcriterio di valutazione C1, relativo ai servizi/interventi migliorativi, prescrive di indicare il loro valore economico massimo raggiungibile. Chiediamo conferma che trattasi di refuso, che il criterio è di natura qualitativo e che il riferimento quantitativo è semmai riferibile al numero di prestazioni o di pezzi in fornitura etc.., e non al valore in termini monetari

RISPOSTA
Il criterio C1 prevede quanto segue Elencazione dei servizi/interventi migliorativi offerti , senza costo alcuno per il Comune e per il cittadino, in particolar modo per il ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione dei veicoli e per la salvaguardia del patrimonio stradale. (qualitativo)I servizi migliorativi dovranno essere strettamente attinenti all’oggetto principale del contratto (tipo servizi/interventi di identificazione, classificazione, manutenzione, ripristino, ecc. inerenti le infrastrutture stradali - barriere laterali incidentate, segnaletica, manufatti, ecc.) e dovrà essere specificato, senza costo alcuno , il loro valore economico massimo raggiungibile.
A tal uopo dovrà prodursi apposita stima previa applicazione di prezzi desunti dalla “Tariffa dei Prezzi per le opere pubbliche ed impiantistiche del Lazio – Edizione 2023”, ovvero da regolari analisi, desumendole da altri bollettini ufficiali, ragguagliandole a quelle di lavorazioni consimili, o, quando risulti impossibile l’assimilazione, avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti;
Per i servizi migliorativi che prevedano interventi vincolati al rispetto di normative sui materiali (p.e. omologazioni) o certificazioni (p.e. corretta posa) o più in generale autorizzazioni da parte di Enti terzi, i relativi oneri per la loro acquisizione, anche finanziari, risulteranno sempre ad esclusivo carico dell’aggiudicatario.
Il Comune dovrà, al compimento di questi servizi aggiuntivi, disporre delle certificazioni, omologazioni o autorizzazioni necessarie ed ottenute dall’aggiudicatario. Si rileva che: Sia la frase “A tal uopo dovrà prodursi apposita stima previa applicazione di prezzi desunti dalla “Tariffa dei Prezzi per le opere pubbliche ed impiantistiche del Lazio – Edizione 2023”, ovvero da regolari analisi, desumendole da altri bollettini ufficiali, ragguagliandole a quelle di lavorazioni consimili, o, quando risulti impossibile l’assimilazione, avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti;” Sia
la parola “economico ”Sono meri refusi di stampa
Pertanto il criterio C1 è il seguente: Elencazione dei servizi/interventi migliorativi offerti al Comune , senza costo alcuno per lil Comune e per il cittadino, in particolar modo per il ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione dei veicoli e per la salvaguardia del patrimonio stradale. (qualitativo)I servizi migliorativi dovranno essere strettamente attinenti all’oggetto principale del contratto (tipo servizi/interventi di identificazione, classificazione, manutenzione, ripristino, ecc. inerenti le infrastrutture stradali - barriere laterali incidentate, segnaletica, manufatti, ecc.) e dovrà essere specificato, senza costo alcuno per il Comune e per il cittadino, il loro valore massimo raggiungibile. Per i servizi migliorativi che prevedano interventi vincolati al rispetto di normative sui materiali (p.e. omologazioni) o certificazioni (p.e. corretta posa) o più in generale autorizzazioni da parte di Enti terzi, i relativi oneri per la loro acquisizione, anche finanziari, risulteranno sempre ad esclusivo carico dell’aggiudicatario.
Il Comune dovrà, al compimento di questi servizi aggiuntivi, disporre delle certificazioni, omologazioni o autorizzazioni necessarie ed ottenute dall’aggiudicatario.
A chiarezza di quanto sopra , con la locuzione “valore massimo raggiungibile” si intende il numero massimo di interventi per ciascuno dei servizi migliorativi

7) Il subcriterio di valutazione c2 della tabella, valuta il minor tempo di intervento offerto, rispetto al tempo massimo stabilito dal capitolato. Quest’ultimo, all’art. 9, prescrive che dovranno essere garantiti tempi di intervento contenuti in 30 minuti o 45 minuti, in base ai giorni e fasce orarie indicate. Si chiede conferma che occorra indicare un ribasso percentuale unico

RISPOSTA
Il subcriterio di valutazione C2 della tabella, valuta il minor tempo di intervento offerto rispetto al tempo massimo stabilito dal capitolato.
Pertanto, è necessario indicare un ribasso percentuale unico rispetto a questi tempi massimi.

8) Si chiede conferma che per la prestazione di cui all’articolo 2 lettera e) del capitolato, inerente i ripristini delle infrastrutture danneggiate, tale attività debba essere svolta solo in presenza di individuazione del soggetto civilmente responsabile e quindi con la possibilità di recuperare i costi dalle Compagnie Assicuratrici.

RISPOSTA
Al primo capoverso pag 3 del CSA è previsto che in caso di omessa individuazione del soggetto responsabile l'onere del concessionario è limitato al ripristino delle sole matrici ambientali
Ciò premesso si conferma che per la prestazione di cui all’articolo 2 lettera e) del capitolato, inerente i ripristini delle infrastrutture danneggiate, tale attività deve essere svolta solo in presenza di individuazione del soggetto civilmente responsabile. In modo di recuperare i costi dalle Compagnie Assicuratrici.

9) In merito al divieto di subappalto in qualsiasi forma e percentuale previsto all’art. 3.7 del disciplinare, si chiede conferma che trattasi di refuso in quanto riferito alla “preparazione di pasti e pulizia e sanificazione dei luoghi

RISPOSTA
Si conferma il divieto di subappalto in qualsiasi forma e percentuale
all’art. 3.7 del disciplinare è un refuso di stampa alla “preparazione di pasti e pulizia e sanificazione dei luoghi





15/01/2025 12:32
Quesito #2
Con la presente, in relazione alla procedura descritta in oggetto, si desidera sottoporre alla Vs. cortese attenzione i quisiti di seguito brevemente riportati:





a) Iscrizione alla categoria 4 dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali – Art. 3.4.4 del Disciplinare - In ordine ai requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, e, segnatamente, con riguardo alla richiesta di iscrizione – contenuta all’interno dell’art. 3.4.4 lett. c) del Disciplinare, si segnala che l’art. 212, comma 7 del D.lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente) precisa che “gli enti e le imprese iscritte all’Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi (n.d.r. categoria 5) sono esonerate dall’obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi (n.d.r. categoria 4)”, conformemente richiamandosi anche la circolare del Ministero dell’Ambiente n. 240/ALBO/PRES del 09.02.2011, ai cui sensi “l’iscrizione alla Categoria 5 ANGA è assorbente di quella in Categoria 4”. Si chiede, dunque, nel caso, di voler ammettere alla procedura anche gli operatori iscritti unicamente in Categoria 5; in tal caso, infatti, l’operatore economico può regolarmente svolgere anche le attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi di cui alla categoria 4.





b) Divieto di subappalto – Art. 3.7 del Disciplinare – Con riguardo al divieto in rubrica, si chiede di voler confermare che il divieto di subappalto ivi contenuto sia da intendersi come un mero refuso/lapsus calami da non dover considerare, in armonia con la normativa di settore proprio in tema di subappalto, e che, dunque, gli operatori economici che intendano partecipare alla procedura di interesse possano farvi ricorso, ad esempio per la materiale esecuzione di alcuni dei servizi aggiuntivi richiesti ai sensi del criterio valutativo C1. Infatti, gli artt. 119 e 188 del D.lgs. 36/2023 ammettono il ricorso a tale istituto, non per la prestazione principale oggetto di concessione e, in ogni caso, nei limiti della quota ex lege ivi prevista





c) Orario prima seduta pubblica – Inoltre, si chiede di poter chiarire l’orario previsto per la prima seduta pubblica. Infatti, a pag. 1 del Disciplinare, nella parte destinata al riepilogo sintetico, si indica la data del 30 gennaio e l’orario delle 11.30, invece, all’art. 6.1.2 del Disciplinare, si indica la stessa data ma le ore 10,30. Si chiede, dunque, di poter chiarire se la prima seduta pubblica si terrà il 30 gennaio alle ore 11.30, come pare più probabile e logico, o in altro orario.





d) Clausola sociale – Art. 2.6.5 del Disciplinare - Con riguardo al Progetto di riassorbimento indicato in rubrica, sia permesso segnalare che la prassi amministrativa relativa a questo specifico settore, di norma, non prevede l’applicazione della c.d. ‘clausola sociale’. Ciò in quanto, gli operatori economici che svolgono questa attività, sovente, eseguono il servizio con proprio personale dipendente solo per quanto concerne gli aspetti più amministrativi; mentre la materiale esecuzione degli interventi di ripristino della sede stradale viene svolta - attraverso contratti di collaborazione (es. di Governance) – per lo più da strutture operative locali dotate di propria identità giuridica e con proprio personale dipendente. In altri termini, nel settore oggetto di gara, l’operatore economico concorrente non dispone della facoltà di assunzione in nome e per conto delle imprese con cui esegue gli interventi. Si chiede pertanto di voler valutare l’eventuale espunzione di tale previsione dalla lex specialis o, in alternativa, di volerne cortesemente meglio definire l’ambito di applicazione in termini di compatibilità con il modello organizzativo proprio del concorrente, chiedendosi, inoltre, di poter cortesemente trasmettere l’elenco delle “unità assunte dal gestore uscente da oltre otto mesi” richiamate a pag. 13 del Disciplinare.





e) Griglia dei criteri valutativi – Criterio A4 – In ultima istanza, si chiede di voler chiarire se debba essere ritenuta applicabile la griglia dei criteri valutativi indicata





· dall’art. 4.3, pag. 35 del Disciplinare, oppure quella indicata





· dall’art. 19, pagg. 8 e 9 del Capitolato.





Il quesito nasce dall’incongruenza rilevata in corrispondenza del criterio A4: infatti, nella griglia del Disciplinare, il criterio A4 valorizza, con 10 punti, il sistema informativo ed il data base aziendale, a differenza della griglia del Capitolato ove si mette a punteggio, con modalità tabellare/automatica, la dimostrata disponibilità dell’iscrizione alla cat. 1 dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.





Grati per la cortese attenzione e disponibili per qualsivoglia evenienza, porgiamo i più cordiali saluti.





22/01/2025 14:17
Risposta
a) Iscrizione alla categoria 4 dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali – Art. 3.4.4 del Disciplinare - In ordine ai requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, e, segnatamente, con riguardo alla richiesta di iscrizione – contenuta all’interno dell’art. 3.4.4 lett. c) del Disciplinare, si segnala che l’art. 212, comma 7 del D.lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente) precisa che “gli enti e le imprese iscritte all’Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi (n.d.r. categoria 5) sono esonerate dall’obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi (n.d.r. categoria 4)”, conformemente richiamandosi anche la circolare del Ministero dell’Ambiente n. 240/ALBO/PRES del 09.02.2011, ai cui sensi “l’iscrizione alla Categoria 5 ANGA è assorbente di quella in Categoria 4”. Si chiede, dunque, nel caso, di voler ammettere alla procedura anche gli operatori iscritti unicamente in Categoria 5; in tal caso, infatti, l’operatore economico può regolarmente svolgere anche le attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi di cui alla categoria 4.

RISPOSTA
Sì, conferma che gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi (Categoria 5) sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi (Categoria 4). Questo è conforme all'art. 212, comma 7 del D.lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) e alla circolare del Ministero dell'Ambiente n. 240/ALBO/PRES del 09.02.20112.

Pertanto, gli operatori iscritti unicamente in Categoria 5 possono regolarmente svolgere anche le attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi di cui alla Categoria 4




b) Divieto di subappalto – Art. 3.7 del Disciplinare – Con riguardo al divieto in rubrica, si chiede di voler confermare che il divieto di subappalto ivi contenuto sia da intendersi come un mero refuso/lapsus calami da non dover considerare, in armonia con la normativa di settore proprio in tema di subappalto, e che, dunque, gli operatori economici che intendano partecipare alla procedura di interesse possano farvi ricorso, ad esempio per la materiale esecuzione di alcuni dei servizi aggiuntivi richiesti ai sensi del criterio valutativo C1. Infatti, gli artt. 119 e 188 del D.lgs. 36/2023 ammettono il ricorso a tale istituto, non per la prestazione principale oggetto di concessione e, in ogni caso, nei limiti della quota ex lege ivi prevista

RISPOSTA
Come da disciplinare paragrafo 3.7. Subappalto (articolo 188 con richiamo all’art. 119 del Codice) Si conferma il divieto di subappalto in qualsiasi forma e percentuale




c) Orario prima seduta pubblica – Inoltre, si chiede di poter chiarire l’orario previsto per la prima seduta pubblica. Infatti, a pag. 1 del Disciplinare, nella parte destinata al riepilogo sintetico, si indica la data del 30 gennaio e l’orario delle 11.30, invece, all’art. 6.1.2 del Disciplinare, si indica la stessa data ma le ore 10,30. Si chiede, dunque, di poter chiarire se la prima seduta pubblica si terrà il 30 gennaio alle ore 11.30, come pare più probabile e logico, o in altro orario.

Risposta

ORE 11:30_del 30/01/2025



d) Clausola sociale – Art. 2.6.5 del Disciplinare - Con riguardo al Progetto di riassorbimento indicato in rubrica, sia permesso segnalare che la prassi amministrativa relativa a questo specifico settore, di norma, non prevede l’applicazione della c.d. ‘clausola sociale’. Ciò in quanto, gli operatori economici che svolgono questa attività, sovente, eseguono il servizio con proprio personale dipendente solo per quanto concerne gli aspetti più amministrativi; mentre la materiale esecuzione degli interventi di ripristino della sede stradale viene svolta - attraverso contratti di collaborazione (es. di Governance) – per lo più da strutture operative locali dotate di propria identità giuridica e con proprio personale dipendente. In altri termini, nel settore oggetto di gara, l’operatore economico concorrente non dispone della facoltà di assunzione in nome e per conto delle imprese con cui esegue gli interventi. Si chiede pertanto di voler valutare l’eventuale espunzione di tale previsione dalla lex specialis o, in alternativa, di volerne cortesemente meglio definire l’ambito di applicazione in termini di compatibilità con il modello organizzativo proprio del concorrente, chiedendosi, inoltre, di poter cortesemente trasmettere l’elenco delle “unità assunte dal gestore uscente da oltre otto mesi” richiamate a pag. 13 del Disciplinare.

Risposta

In merito al quesito si chiarisce che per affidamenti di servizi la normativa impone l’inserimento della clausola sociale. Pertanto nel disciplinare di gara è stata inserita. Ai fini dell’applicazione della clausola sociale, si considera di regola il personale dell’impresa uscente calcolato come media del personale impiegato nei sei mesi precedenti la data di indizione della nuova procedura di affidamento. Ciò premesso si ritiene che non vi è personale rientrante nel piano di assorbimento del personale.


e) Griglia dei criteri valutativi – Criterio A4 – In ultima istanza, si chiede di voler chiarire se debba essere ritenuta applicabile la griglia dei criteri valutativi indicata
· dall’art. 4.3, pag. 35 del Disciplinare, oppure quella indicata


· dall’art. 19, pagg. 8 e 9 del Capitolato.



Il quesito nasce dall’incongruenza rilevata in corrispondenza del criterio A4: infatti, nella griglia del Disciplinare, il criterio A4 valorizza, con 10 punti, il sistema informativo ed il data base aziendale, a differenza della griglia del Capitolato ove si mette a punteggio, con modalità tabellare/automatica, la dimostrata disponibilità dell’iscrizione alla cat. 1 dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

Risposta
Richiamando la gerarchia delle fonti il disciplinare prevale sul CSA La Griglia dei criteri valutativi – Criterio A4 – da considerare è quella dell’art. 4.3, pag. 35 del Disciplinare




22/01/2025 17:48
Quesito #3
Buona sera . Essendo interessati a partecipare alla procedura aperta della quale trattasi, con la seguente veniamo a formulare i seguenti quesiti, le risposte alle quali ci permetteranno di presentare la nostra migliore offerta:

1) Chiediamo se sia possibile ricorrere all’istituto dell’avvalimento in relazione al possesso dell’iscrizione all’albo gestori ambientali (ANGA) nella categoria 4 almeno classe F e nella categoria 5 almeno classe F, sapendo che la nostra azienda è comunque iscritta all’Albo gestori ma per categoria 2-bis.

2) Chiediamo se sia possibile ricorrere all’istituto del subappalto, nonostante questo sia da voi vietato, ma sulla base di generiche e non approfondite motivazioni (peraltro riferite ad altra tipologia di servizio) che vi portano a ovviare a quanto previsto dalla normativa (nazionale e comunitaria) vigente in materia).

3) Non ci è chiaro come attribuirete il punteggio dell’offerta economica, visto che sono elementi prevalentemente qualitativi, per i quali bastava che fossero inseriti nell’offerta tecnica e che, al contempo, non hanno precisi parametri di assegnazione del suo punteggio totale (quanti punti e come assegnarli al criterio a) e a quello b)?) e, di conseguenza, come andrete a “pesare” l’elenco prezzi di ogni offerente, visto, appunto, che è un elenco prezzi, con importi diversi per ciascuna voce lì inserita e quindi non facilmente confrontabile tra i vari elenchi prezzi.

4) Abbiamo altresì notato che al criterio di valutazione dell’offerta tecnica C.1 viene richiesto un elemento economico “(…) dovrà essere specificato, senza costo alcuno per il Comune e per il cittadino, il loro valore economico massimo raggiungibile. (…)”, in pieno contrasto con il divieto di inserimento di valori economici nell’offerta tecnica. Ritenete legittimo tale assunto?

5) All’art. 6, lett. e) del Capitolato non è previsto alcun limite percentuale massimo (10% in casi di vostri appalti similari precedenti). Ritenete, dunque, non fissare, in termini percentuali, alcun limite all’indennizzo corrisposto?

6) Chiediamo, infine, se non riteniate opportuno, visti i vari refusi, rivedere il vostro disciplinare di gara nonché il capitolato, anche e soprattutto al fine di fare chiarezza e dare a tutti i potenziali concorrenti le corrette indicazioni per presentare la propria migliore offerta, nel pieno rispetto dei principi Comunitari.



Restiamo dunque in attesa di un vostro gentile riscontro, ancor di più necessario e urgente, vista la consistenza dei quesiti qui posti.



Grazie e cordiali saluti.
Cinzia Scala
Scala service s.n.c.


23/01/2025 17:00
Risposta
1) Chiediamo se sia possibile ricorrere all’istituto dell’avvalimento in relazione al possesso dell’iscrizione all’albo gestori ambientali (ANGA) nella categoria 4 almeno classe F e nella categoria 5 almeno classe F, sapendo che la nostra azienda è comunque iscritta all’Albo gestori ma per categoria 2-bis.
RISPOSTA

No in quanto l'art. 104 comma 10 che recita ". L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152." lo vieta


2) Chiediamo se sia possibile ricorrere all’istituto del subappalto, nonostante questo sia da voi vietato, ma sulla base di generiche e non approfondite motivazioni (peraltro riferite ad altra tipologia di servizio) che vi portano a ovviare a quanto previsto dalla normativa (nazionale e comunitaria) vigente in materia).

RISPOSTA

Si specifica che il divito di subappalto è riferito al caso di stibpula di accordo con cui a terzi sia affidata l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Ne consegue che è ammesso il subappalto nei limiti della norma di cui all'art. 119 del DLGS 36/2023 ma ricordando che l'operatore economico deve dimostrare di essere in possesso dei requsiti di ammissione previsti dalla lex specialis (si rammenta che nelle concessioni ilsubappalto è definito dall'art. 188 del DLGS 36/2023 che fa rimando all'art. 119 del citato decreto)


3) Non ci è chiaro come attribuirete il punteggio dell’offerta economica, visto che sono elementi prevalentemente qualitativi, per i quali bastava che fossero inseriti nell’offerta tecnica e che, al contempo, non hanno precisi parametri di assegnazione del suo punteggio totale (quanti punti e come assegnarli al criterio a) e a quello b)?) e, di conseguenza, come andrete a “pesare” l’elenco prezzi di ogni offerente, visto, appunto, che è un elenco prezzi, con importi diversi per ciascuna voce lì inserita e quindi non facilmente confrontabile tra i vari elenchi prezzi.

RISPOSTA
come riscontrabile dal disciplinare di gara l'offerta economica viene così valorizzata
Criterio quantitativo per la parte di valorizzazione intervento tipo – lett. a)
attraverso la seguente formula:
Pmin /P off x punt. Max
Non sono ammesse e quindi escluse offerte con pari a zero (quantitativo)

Ossia dalla valorizzazione dell'intervento tipo lett. a)

Il listino prezzi non viene valorizzato ma viene richiesto per i motivi riportati nel riscontro ad altro quesito


4) Abbiamo altresì notato che al criterio di valutazione dell’offerta tecnica C.1 viene richiesto un elemento economico “(…) dovrà essere specificato, senza costo alcuno per il Comune e per il cittadino, il loro valore economico massimo raggiungibile. (…)”, in pieno contrasto con il divieto di inserimento di valori economici nell’offerta tecnica. Ritenete legittimo tale assunto?

RISPOSTA
si invita a prendere visione del riscontro al quesito n. 1


5) All’art. 6, lett. e) del Capitolato non è previsto alcun limite percentuale massimo (10% in casi di vostri appalti similari precedenti). Ritenete, dunque, non fissare, in termini percentuali, alcun limite all’indennizzo corrisposto?

RISPOSTA
l'art. 6 lett.. e) prevede l'autorizzazione al concessionario alla trattazione della liquidazione.
Se l'operatore vole rifersi alla lettera e) dell'art. 2 del Capitolato così come descritto nel riscontro ad quesito
i ripristini delle infrastrutture danneggiate viene svolta solo in presenza di individuazione del soggetto civilmente responsabile. In modo di recuperare i costi dalle Compagnie Assicuratrici."

6) Chiediamo, infine, se non riteniate opportuno, visti i vari refusi, rivedere il vostro disciplinare di gara nonché il capitolato, anche e soprattutto al fine di fare chiarezza e dare a tutti i potenziali concorrenti le corrette indicazioni per presentare la propria migliore offerta, nel pieno rispetto dei principi Comunitari

RISPOSTA
il comune di Monte San Givanni Campano non ritiene possibile posticipare ala data di scadenza della presentazione delle offerte.


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