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Comune di Terracina
Gara #2975
Gara SUA n.35/2025 Affidamento dell’incarico di Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) nell’ambito del Servizio di raccolta RSU, trasporto, smaltimento e recupero rifiuti sul territorio comunale e servizi connessi- – COMUNE DI TERRACINA (LT)Informazioni appalto
05/05/2025
Aperta
Servizi tecnici
€ 300.000,00
RUTICI ANNA MARIA
Categorie merceologiche
905111
-
Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
Lotti
1
B6B5DEFDC8
Qualità prezzo
Gara SUA n.35/2025 Affidamento dell’incarico di Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) nell’ambito del Servizio di raccolta RSU, trasporto, smaltimento e recupero rifiuti sul territorio comunale e servizi connessi- – COMUNE DI TERRACINA (LT)
Gara SUA n.35/2025 Affidamento dell’incarico di Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) nell’ambito del Servizio di raccolta RSU, trasporto, smaltimento e recupero rifiuti sul territorio comunale e servizi connessi- – COMUNE DI TERRACINA (LT)
€ 300.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Scadenze
15/05/2025 12:00
20/05/2025 10:00
20/05/2025 10:30
Allegati
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1.20 MB |
Chiarimenti
06/05/2025 15:19
Quesito #1
La scrivente società di ingegneria, iscritta alla camera di commercio con codice ateco 71121 (società di ingegneria) chiede se è possibile di particolare alla gara atteso che il disciplinare di gara richiede come requisito di capacità professionale iscrizione con ATECO principale. 74.90.31 consulenza in materia di gestione dei rifiuti. e poi successivamente si richiede possesso di Diploma / Diploma di Laurea / Laurea Specialistica / Laurea Magistrale in materie attinenti l'oggetto dell'incarico.
in sintesi una società di ingegneria con codice ateco 71121 , i cui soci, amministratori e direttori tecnici sono laureati in ingegneria, ed iscritti all'Ordine degli Ingegneri può partecipare alla gara?
in sintesi una società di ingegneria con codice ateco 71121 , i cui soci, amministratori e direttori tecnici sono laureati in ingegneria, ed iscritti all'Ordine degli Ingegneri può partecipare alla gara?
07/05/2025 23:30
Risposta
Il Codice ateco 74.90.31 indicato nella lex di gara comprende le attività : di consulenza in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento di aria, acqua e suolo; consulenza in materia di gestione dei rifiuti, non più presente nel documento informatico del CNEL e sostituito dal codice 74.99.31 - Attività di consulenza in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento e di gestione dei rifiuti .
Il Codice ateco 71.12.1 indicato dall’operatore che chiede chiarimento contempla l’Attivita' degli studi di ingegneria, in cui sono incluse : attivita' di progettazione ingegnerizzata (che comportano l'applicazione di leggi e principi dell'ingegneria alla progettazione di macchinari, materiali, apparecchiature e strumentazioni, strutture, processi e sistemi) e attivita' di consulenza relative a: macchinari, processi industriali e impianti industriali; progetti connessi all'ingegneria civile, idraulica e dei trasporti; progetti di gestione delle risorse idriche; elaborazione e realizzazione di progetti relativi all'ingegneria elettrica ed elettronica, all'ingegneria mineraria, all'ingegneria chimica, meccanica ed industriale e all'ingegneria dei sistemi e della sicurezza; elaborazione di progetti che comportano l'impiego di impianti di condizionamento dell'aria, di refrigerazione, ingegneria sanitaria e di controllo dell'inquinamento, ingegneria acustica eccetera.
Dalla classe 71.12 sono invece esclusi, tra l’altro, i collaudi tecnici, cfr. 71.20 e altre attivita' di consulenza tecnica, cfr. 74.90.
Ciò posto, da un lato ricollegare la possibilità di partecipazione alla procedura alle società di ingegneria sulla base di quanto indicato al punto 2.2 del disciplinare di gara appare incongruo, posto che l’assimilazione è stata effettuata al solo fine di stabilire la soglia di equità del compenso professionale; l’associazione peraltro potrebbe indurre a ipotizzare non volute limitazioni della concorrenza.
Pertanto, ferma la possibilità di partecipazione alla gara per tutti i soggetti contemplati dall’art. 65 del DLGS 36/2023, è necessario considerare, ai fini che ne occupano, quanto segue.
1 - la finalità dell’identificazione, da parte della SA, del codice ateco dell’attività da eseguire da parte dell’aggiudicatario, che l’art. 2 dell’allegato I.01al Codice ricollega alla migliore individuazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto;
2 - il principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione di cui all’art. 10 del Codice;
3 - il disposto dell’art. 100 c. 3 dello stesso Codice, per cui nelle procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti richiedono l’iscrizione nel registro della camera di commercio, o presso i competenti ordini professionali per un’attività pertinente anche se non coincidente con l’oggetto dell’appalto;
4 - l’oggetto specifico del contratto da affidare, per cui non appare ragionevole escludere dalla partecipazione alla gara gli Studi professionali di ingegneria ove in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti;
5 - la pacifica Giurisprudenza amministrativa (per tutte cfr. Cons. di Stato 4124/2024; 4530/2023 ; 6496/2021) secondo cui:
a) I codici Ateco riportati nella visura camerale, peraltro attribuiti a seguito di dichiarazione di parte, hanno solo una valenza statistica e non sono destinati ad attestare ex se una particolare specializzazione dell’attività né prevalente né accessoria svolta dall’operatore economico (v., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 18 luglio 2022, n. 6131; Cons. St., sez. V, 27 settembre 2021, n. 6496; Cons. St., sez. V, 21 maggio 2018, n. 3035; delibera n. 709 del 23 luglio 2019 dell’ANAC);
b) L’iscrizione camerale è requisito di idoneità professionale anteposto ai più specifici requisiti attestanti la capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria dei partecipanti alla gara. La sua funzione è quella di filtrare l'ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell'affidamento pubblico; la prescritta coerenza tra attività indicate nell'iscrizione alla Camera di Commercio e l'oggetto dell'appalto dev’essere valutata complessivamente e non può essere richiesta la perfetta coincidenza tra le prime e il secondo (tra le tante, Consiglio di Stato sez. V, 16 gennaio 2023, n. 529).
c) L’iscrizione alla camera di commercio è richiesta solo per poter dar luogo a un primo filtro di ammissibilità dei concorrenti che risultino iscritti per l’esercizio di attività coerenti con quelle oggetto dell'appalto.
d) E’ necessario coordinare la portata della richiesta iscrizione al registro della CCIA con le funzioni assegnate e i requisiti speciali di capacità economica, tecnica e professionale mediante i quali la stazione appaltante verifica la idoneità specifica a eseguire le prestazioni richieste, per cui la dimostrazione dell’astratta idoneità professionale dell'impresa, è integrata e completata dalla richiesta degli altri requisiti speciali con i quali l'amministrazione aggiudicatrice accerta e verifica l'affidabilità e la capacità dell'impresa di eseguire le future prestazioni. (in questo senso, puntualmente, Consiglio di Stato sez. V, 16 gennaio 2023, n. 529).
e) L’effettiva capacità di svolgere il servizio oggetto dell’appalto deve ritenersi provata mediante la richiesta del requisito di capacità tecnico-professionale; è infatti solo in sede di verifica della capacità professionale che si misura l’effettiva attitudine del concorrente ad essere in grado di svolgere un servizio dotato delle caratteristiche messe in gara, garantendo ragionevolmente in questo modo l’adempimento delle obbligazioni contrattuali in relazione alle pregresse dimostrate esperienze andate a buon fine.
Orbene, nella fattispecie la legge di gara, in armonia con la legge generale, ha correttamente richiesto la dimostrazione di aver eseguito negli ultimi dieci anni antecedenti la data di indizione delle presente procedura di incarichi di natura equipollente (Direzione dell’Esecuzione / Direttore tecnico di contratti relativi allo smaltimento/recupero dei rifiuti) a favore di enti pubblici o privati, per un periodo non inferiore ad anni 3 (tre) (almeno 2 incarichi).
**************
Alla luce di quanto sopra considerato non sembrano sussistenti ragioni valide per escludere dalla partecipazione alla gara ‘Studi professionali ‘ ove in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti dalla lex di gara, non potendosi intendere il requisito di idoneità richiesto al par. 3.4.2 del disciplinare di gara come criterio di selezione specifico sotto il profilo della capacità tecnica e professionale dell'operatore economico in quanto finirebbe per sovrapporsi agli altri criteri di selezione (3.4.4) che hanno invece la funzione di accertare la idoneità dell'operatore economico alla esecuzione delle prestazioni richieste dal contratto.
Il Codice ateco 71.12.1 indicato dall’operatore che chiede chiarimento contempla l’Attivita' degli studi di ingegneria, in cui sono incluse : attivita' di progettazione ingegnerizzata (che comportano l'applicazione di leggi e principi dell'ingegneria alla progettazione di macchinari, materiali, apparecchiature e strumentazioni, strutture, processi e sistemi) e attivita' di consulenza relative a: macchinari, processi industriali e impianti industriali; progetti connessi all'ingegneria civile, idraulica e dei trasporti; progetti di gestione delle risorse idriche; elaborazione e realizzazione di progetti relativi all'ingegneria elettrica ed elettronica, all'ingegneria mineraria, all'ingegneria chimica, meccanica ed industriale e all'ingegneria dei sistemi e della sicurezza; elaborazione di progetti che comportano l'impiego di impianti di condizionamento dell'aria, di refrigerazione, ingegneria sanitaria e di controllo dell'inquinamento, ingegneria acustica eccetera.
Dalla classe 71.12 sono invece esclusi, tra l’altro, i collaudi tecnici, cfr. 71.20 e altre attivita' di consulenza tecnica, cfr. 74.90.
Ciò posto, da un lato ricollegare la possibilità di partecipazione alla procedura alle società di ingegneria sulla base di quanto indicato al punto 2.2 del disciplinare di gara appare incongruo, posto che l’assimilazione è stata effettuata al solo fine di stabilire la soglia di equità del compenso professionale; l’associazione peraltro potrebbe indurre a ipotizzare non volute limitazioni della concorrenza.
Pertanto, ferma la possibilità di partecipazione alla gara per tutti i soggetti contemplati dall’art. 65 del DLGS 36/2023, è necessario considerare, ai fini che ne occupano, quanto segue.
1 - la finalità dell’identificazione, da parte della SA, del codice ateco dell’attività da eseguire da parte dell’aggiudicatario, che l’art. 2 dell’allegato I.01al Codice ricollega alla migliore individuazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto;
2 - il principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione di cui all’art. 10 del Codice;
3 - il disposto dell’art. 100 c. 3 dello stesso Codice, per cui nelle procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti richiedono l’iscrizione nel registro della camera di commercio, o presso i competenti ordini professionali per un’attività pertinente anche se non coincidente con l’oggetto dell’appalto;
4 - l’oggetto specifico del contratto da affidare, per cui non appare ragionevole escludere dalla partecipazione alla gara gli Studi professionali di ingegneria ove in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti;
5 - la pacifica Giurisprudenza amministrativa (per tutte cfr. Cons. di Stato 4124/2024; 4530/2023 ; 6496/2021) secondo cui:
a) I codici Ateco riportati nella visura camerale, peraltro attribuiti a seguito di dichiarazione di parte, hanno solo una valenza statistica e non sono destinati ad attestare ex se una particolare specializzazione dell’attività né prevalente né accessoria svolta dall’operatore economico (v., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 18 luglio 2022, n. 6131; Cons. St., sez. V, 27 settembre 2021, n. 6496; Cons. St., sez. V, 21 maggio 2018, n. 3035; delibera n. 709 del 23 luglio 2019 dell’ANAC);
b) L’iscrizione camerale è requisito di idoneità professionale anteposto ai più specifici requisiti attestanti la capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria dei partecipanti alla gara. La sua funzione è quella di filtrare l'ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell'affidamento pubblico; la prescritta coerenza tra attività indicate nell'iscrizione alla Camera di Commercio e l'oggetto dell'appalto dev’essere valutata complessivamente e non può essere richiesta la perfetta coincidenza tra le prime e il secondo (tra le tante, Consiglio di Stato sez. V, 16 gennaio 2023, n. 529).
c) L’iscrizione alla camera di commercio è richiesta solo per poter dar luogo a un primo filtro di ammissibilità dei concorrenti che risultino iscritti per l’esercizio di attività coerenti con quelle oggetto dell'appalto.
d) E’ necessario coordinare la portata della richiesta iscrizione al registro della CCIA con le funzioni assegnate e i requisiti speciali di capacità economica, tecnica e professionale mediante i quali la stazione appaltante verifica la idoneità specifica a eseguire le prestazioni richieste, per cui la dimostrazione dell’astratta idoneità professionale dell'impresa, è integrata e completata dalla richiesta degli altri requisiti speciali con i quali l'amministrazione aggiudicatrice accerta e verifica l'affidabilità e la capacità dell'impresa di eseguire le future prestazioni. (in questo senso, puntualmente, Consiglio di Stato sez. V, 16 gennaio 2023, n. 529).
e) L’effettiva capacità di svolgere il servizio oggetto dell’appalto deve ritenersi provata mediante la richiesta del requisito di capacità tecnico-professionale; è infatti solo in sede di verifica della capacità professionale che si misura l’effettiva attitudine del concorrente ad essere in grado di svolgere un servizio dotato delle caratteristiche messe in gara, garantendo ragionevolmente in questo modo l’adempimento delle obbligazioni contrattuali in relazione alle pregresse dimostrate esperienze andate a buon fine.
Orbene, nella fattispecie la legge di gara, in armonia con la legge generale, ha correttamente richiesto la dimostrazione di aver eseguito negli ultimi dieci anni antecedenti la data di indizione delle presente procedura di incarichi di natura equipollente (Direzione dell’Esecuzione / Direttore tecnico di contratti relativi allo smaltimento/recupero dei rifiuti) a favore di enti pubblici o privati, per un periodo non inferiore ad anni 3 (tre) (almeno 2 incarichi).
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Alla luce di quanto sopra considerato non sembrano sussistenti ragioni valide per escludere dalla partecipazione alla gara ‘Studi professionali ‘ ove in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti dalla lex di gara, non potendosi intendere il requisito di idoneità richiesto al par. 3.4.2 del disciplinare di gara come criterio di selezione specifico sotto il profilo della capacità tecnica e professionale dell'operatore economico in quanto finirebbe per sovrapporsi agli altri criteri di selezione (3.4.4) che hanno invece la funzione di accertare la idoneità dell'operatore economico alla esecuzione delle prestazioni richieste dal contratto.