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Gara #2992

GARA S.U.A. 27/2025 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI SUDDIVISI N LOTTI A FAVORE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
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Informazioni appalto

08/05/2025
Aperta
Servizi
€ 369.250,00
BOMPIANI STEFANO
Ater della Provincia di Frosinone

Categorie merceologiche

6651 - Servizi assicurativi

Lotti

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1
B6C6F0CF1D
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GARA S.U.A. 27/2025 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI SUDDIVISI N LOTTI A FAVORE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI SUDDIVISI N LOTTI A FAVORE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 1 RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D’OPERA
€ 108.000,00
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2
B6C6F0DFF0
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GARA S.U.A. 27./2025 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI SUDDIVISI N LOTTI A FAVORE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
ALL RISKS INCENDIO
€ 132.000,00
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3
B6C6F0E0C8
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INFORTUNI
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4
B6C6F0F19B
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KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE
€ 10.500,00
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5
B6C6F1026E
Qualità prezzo
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RCA
€ 6.000,00
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6
B6C6F11341
Qualità prezzo
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TUTELA LEGALE
€ 48.000,00
€ 0,00
€ 0,00

Scadenze

05/06/2025 12:00
09/06/2025 11:00
09/06/2025 11:30

Allegati

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08/05/2025 13:21
591.69 kB
dichiarazione-titolare-effettivo-1.docx
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08/05/2025 13:21
157.39 kB
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08/05/2025 13:21
268.00 kB
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138.50 kB
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08/05/2025 14:15
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12/05/2025 12:02
300.39 kB
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12/05/2025 12:02
337.72 kB
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12/05/2025 12:02
374.48 kB
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12/05/2025 12:02
356.64 kB
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12/05/2025 12:02
352.03 kB
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12/05/2025 12:08
1.61 MB
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20/05/2025 16:55
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scheda-di-offerta-tecnica-infortuni-lotto-3-ater-di-frosinone-.doc
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20/05/2025 16:55
130.50 kB
scheda-di-offerta-tecnica-kasko-lotto-4-ater-di-frosinone-.doc
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20/05/2025 16:55
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scheda-di-offerta-tecnica-tutela-legale-lotto-6-ater-di-frosinone-.doc
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20/05/2025 16:55
130.00 kB
scheda-di-offerta-tecnica-rca-lotto-5-ater-di-frosinone-.doc
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20/05/2025 16:55
131.50 kB
scheda-di-offerta-tecnica-rct-rco-lotto-1-ater-di-frosinone-.doc
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20/05/2025 16:55
133.00 kB

Chiarimenti

09/05/2025 11:58
Quesito #1
Buongiorno,



tra la documentazione di gara mancano gli allegati tecnici relativi ai lotti (capitolati, schede economiche/tecniche e statistiche sinistri). Chiediamo se siano ancora in fase di perfezionamento.


Ringraziamo anticipatamente e porgiamo cordiali saluti.





12/05/2025 12:09
Risposta
inserita la documentazione richiesta tra gli allegati di gara

12/05/2025 12:52
Quesito #2
Buongiorno,


con la presente, chiediamo i seguenti chiarimenti:


1) Se l'Ente si avvale di un broker.


2) se esistono delle statistiche sinistri ultimi 5 anni oppure dichiarazioni assenza sinistri per ciascun lotto posto a gara.



In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.


20/05/2025 09:34
Risposta
1) Se l'Ente si avvale di un broker.
ad oggi l'Ente non si avvale di un broker

2) se esistono delle statistiche sinistri ultimi 5 anni oppure dichiarazioni assenza sinistri per ciascun lotto posto a gara.
inserite tra gli all. di gara
1 RCT/O statistiche sinistri 0
2ALL RISKS statistiche sinistri in all.
3 INFORTUNI statistiche sinistri in all.
4 KASKO statistiche sinistri 0
5 RCA statistiche sinistri 0
6 TUTELA LEGALE statistiche sinistri in all.


dati-sin-incendio-all-risk-property.pdf
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20/05/2025 09:34
8.93 kB
a.t.e.r.-frosinone-ramo-tutela-legale.pdf
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20/05/2025 09:34
596.41 kB
a.t.e.r.-frosinone-ramo-77-1.pdf
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20/05/2025 09:34
201.91 kB
13/05/2025 12:34
Quesito #3
Spett.le Amm.ne

in relazione alla procedura di gara in oggetto ed al fine di una più corretta valutazione dei rischi, con la presente siamo a richiedere le statistiche sinistri relative a tutti i lotti previsti dal disciplinare.

Grazie, cordiali saluti



20/05/2025 09:35
Risposta
1 RCT/O statistiche sinistri 0
2ALL RISKS statistiche sinistri in all.
3 INFORTUNI statistiche sinistri in all.
4 KASKO statistiche sinistri 0
5 RCA statistiche sinistri 0
6 TUTELA LEGALE statistiche sinistri in all.


dati-sin-incendio-all-risk-property.pdf
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20/05/2025 09:35
8.93 kB
a.t.e.r.-frosinone-ramo-tutela-legale.pdf
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20/05/2025 09:35
596.41 kB
a.t.e.r.-frosinone-ramo-77-1.pdf
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20/05/2025 09:35
201.91 kB
14/05/2025 08:29
Quesito #4
Requisito economico finanziario, si desiderano maggiori info ovvero:
- aver realizzato, nel triennio 2017/2018/2019, una raccolta premi per Enti Pubblici pari almeno a 9.000.000,00.
Il premio si intende lordo o imponibile?
la Raccolta premi è complessiva per il triennio, può riguardare ogni ramo, cioè se la raccolta premi risultasse di 9.000.000 per tutti i rami e si partecipasse al solo lotto Auto, andrebbe bene? oppure la raccolta di cui sopra deve essere riferita al solo lotto per cui si partecipa?
Poi la conferma del requisito può esser fatta con una Dichiarazione resa e un allegato file xls oppure con la certificazione/copia di ogni singolo contratto?
Si attende gentile riscontro.
Grazie

20/05/2025 09:44
Risposta
Il premio si intende lordo
Tale requisito dovrà essere posseduto sia nel
caso di partecipazione al singolo lotto sia in caso di partecipazione plurima a più lotti
Autocertificazione coma da modello 1 allegato
14/05/2025 08:30
Quesito #5
Sono previste Varianti libere al Capitolato AllRisk? non sono schede di offerte tecniche nel portale.

20/05/2025 09:55
Risposta
si prega di fare riferimento lotto-2-capitolato-incendio-all-risk-ater-frosinone-redatto.pdf
14/05/2025 09:55
Quesito #6
Buongiorno
per poter valutare il Lotto RCA abbiamo bisogno di conoscere le targhe dei veicoli da assicurare per poter estrapolare dalla banca dati ANIA l'andamento dei sinistri;
si chiede di conoscere il broker dell'Ente;
si chiede di conoscere l'esatta provvigione del broker per ogni Lotto di gara;
si chiede la pubblicazione della statistica sinistri di ogni Lotto di gara.

Si resta in attesa di Vostro cortese quanto esaustivo riscontro.

Distinti saluti



20/05/2025 10:00
Risposta
si chiede di conoscere il broker dell'Ente
in questo momento non è presente un Broker

si chiede di conoscere l'esatta provvigione del broker per ogni Lotto di gara;
-------
si chiede la pubblicazione della statistica sinistri di ogni Lotto di gara.
1 RCT/O statistiche sinistri 0
2ALL RISKS statistiche sinistri in all.
3 INFORTUNI statistiche sinistri in all.
4 KASKO statistiche sinistri 0
5 RCA statistiche sinistri 0
6 TUTELA LEGALE statistiche sinistri in all.

dati-sin-incendio-all-risk-property.pdf
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20/05/2025 10:00
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a.t.e.r.-frosinone-ramo-tutela-legale.pdf
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20/05/2025 10:00
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a.t.e.r.-frosinone-ramo-77-1.pdf
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20/05/2025 10:00
201.91 kB
14/05/2025 12:18
Quesito #7
salve vogliate pubblicare i sinistri degli ultimi 5 anni di tutti i lotti, e compagnie attuali e premi in corso.
grazie

20/05/2025 10:01
Risposta
1 RCT/O statistiche sinistri 0
2ALL RISKS statistiche sinistri in all.
3 INFORTUNI statistiche sinistri in all.
4 KASKO statistiche sinistri 0
5 RCA statistiche sinistri 0
6 TUTELA LEGALE statistiche sinistri in all.

dati-sin-incendio-all-risk-property.pdf
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20/05/2025 10:01
8.93 kB
a.t.e.r.-frosinone-ramo-tutela-legale.pdf
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20/05/2025 10:01
596.41 kB
a.t.e.r.-frosinone-ramo-77-1.pdf
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20/05/2025 10:01
201.91 kB
15/05/2025 13:56
Quesito #8
Salve avete dichiarato quanto segue" GARA S.U.A. 27/2025 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI SUDDIVISI N LOTTI A FAVORE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE PER MAGGIORE CHIAREZZA SI COMUNICA CHE E' OBBLIGATORIO PER L'OPERATORE ECONOMICO PARTECIPARE A TUTTI I LOTTI CON POSSIBILITA' DI AGGIUDICARSI - SIA UN SOLO LOTTO - SIA ALCUNI LOTTI - SIA TUTTI I LOTTI "
la normativa sugli appalti pubblici è improntata a favorire la massima partecipazione delle imprese, la concorrenza e la trasparenza. Un obbligo di partecipazione a tutti i lotti, seppur con la possibilità di aggiudicarsene solo alcuni, potrebbe potenzialmente limitare la partecipazione di operatori economici specializzati in specifici settori o con capacità finanziaria adeguate solo per determinati lotti.
Secondo noi si potrebbe configurare quanto segue :
. Violazione del principio di massima partecipazione e concorrenza:

Argomentazione: L'obbligo di partecipare a tutti i lotti potrebbe scoraggiare o impedire la partecipazione di operatori economici che, pur essendo altamente competitivi e qualificati per uno o più lotti specifici, non hanno interesse o capacità di presentare offerte per tutti i lotti. Questo restringe il numero di potenziali concorrenti e potrebbe non garantire la migliore offerta per ogni singolo lotto.Riferimenti normativi: Si potrebbe fare riferimento ai principi generali del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023 e precedenti), che mirano a garantire la massima partecipazione e concorrenza negli affidamenti.

2. Potenziale onere sproporzionato per gli operatori economici:

Argomentazione: Preparare offerte complesse e dettagliate per tutti i lotti può rappresentare un onere amministrativo ed economico significativo per le compagnie assicurative, soprattutto per quelle di dimensioni minori o specializzate. Questo onere potrebbe essere sproporzionato rispetto al reale interesse o capacità di aggiudicazione di tutti i lotti.Riferimenti normativi: Si potrebbe richiamare il principio di proporzionalità, che dovrebbe guidare le scelte della stazione appaltante nella definizione dei requisiti di partecipazione e delle modalità di svolgimento della gara.

3. Possibile distorsione della concorrenza tra lotti:

Argomentazione: L'obbligo di partecipare a tutti i lotti potrebbe indurre gli operatori economici a presentare offerte meno competitive su alcuni lotti, al fine di concentrare le proprie risorse su quelli di maggiore interesse. Questo potrebbe non garantire l'ottenimento delle migliori condizioni economiche per ciascun lotto.

4. Mancanza di una motivazione adeguata e specifica:

Argomentazione: La stazione appaltante dovrebbe essere in grado di motivare adeguatamente la scelta di imporre tale obbligo, dimostrando come esso sia funzionale al perseguimento dell'interesse pubblico e non rappresenti una restrizione ingiustificata alla concorrenza. Se la motivazione non è chiara o appare insufficiente, ciò potrebbe essere un elemento di contestazione.
Quindi chiediamo cortesemente di rivedere le vostre decisioni in tal merito.
Cordiali saluti
21/05/2025 09:49
Risposta
1)Violazione del principio di massima partecipazione e concorrenza:

Valutata la particolarità del servizio in oggetto, si dà atto che l’appalto prevede la partecipazione a lotti in quanto l’assegnazione di tutti i lotti ad uno stesso operatore semplificherebbe, da un punto di vista tecnico amministrativo, la gestione dei contratti assicurativi. Diversamente l’assegnazione a soggetti diversi potrebbe determinare un aggravio di costi per la necessità di dover apprendere procedure diverse adottate dai diversi affidatari. Inoltre la possibilità di aggiudicarsi tutti i lotti potrebbe determinare un’economia di scala e quindi un vantaggio economico a favore dell’Ente Aggiudicatore. Pertanto la regola di dover presentare un’offerta per ciascun lotto:

- comporta un possibile vantaggio all’Ente aggiudicatore derivante dall’economia di scala per la possibilità di avere l’affidamento di tutti i lotti

- comporta un possibile vantaggio dell’operatore economica derivante dall’economia di scala per la possibilità di avere l’affidamento di tutti i lotti

- la partecipazione a tutti i lotti evita il caso di lotto deserto.
2. Potenziale onere sproporzionato per gli operatori economici:
In merito al quesito posto si rappresenta quanto segue:

1) l’offerta tecnica richiesta al concorrente è di semplice determinazione, il concorrente deve rispondere a domande che riguardano elementi che hanno valenza economica che si ripercuotono sull’offerta economica pertanto non si rileva l’aggravio di carico di lavoro riscontrabile dalla domanda posta dal concorrente

2) il concorrente avente specifico interesse ad uno o più di un lotto può presentare l'offerta su un lotto di maggiore interesse e apportare sugli altri un offerta economica senza alcuna miglioria.

3. Possibile distorsione della concorrenza tra lotti:
Dalla lettura del quesito si riscontra quanto segue:

- Il concorrente potrebbe presentare offerte meno competitive su alcuni lotti, al fine di concentrare le proprie risorse su quelli di maggiore interesse. Ne consegue che i vari lotti verrebbero affidati agli operatori che avranno presentato le migliori condizioni tecnico economiche.

- Sicuramente i concorrenti avendo la possibilità di aggiudicarsi tutti i lotti presenteranno la loro migliore offerta per risultare primo graduato in ciascun lotto.

4. Mancanza di una motivazione adeguata e specifica:

Valutata la particolarità del servizio in oggetto, si è ritenuto che la partecipazione a tutti i lotti porti un vantaggio agli attori principali dell’affidamento. Ossia un vantaggio all’ente aggiudicatore in quanto potrebbe avere una riduzione del costo del premio ed un solo interlocutore. Inoltre potrebbe ottenere una semplificazione tecnico amministrativa per la gestione dei contratti assicurativi derivante dal fatto di avere un solo interlocutore e di dover apprendere le procedure di un solo operatore economico.
15/05/2025 14:06
Quesito #9
Salve, il disciplinare al punto 3.4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE recita :omiss ....La partecipazione è rivolta esclusivamente alle Direzioni delle Compagnie Assicurative autorizzate all’Esercizio dell’attività assicurativa sul territorio nazionale, le gestioni in economia (Gerenze) e le Rappresentanze Generali delle Compagnie Estere, essendo preclusa la presentazione dell’Offerta da parte di Agenzia/Intermediari di assicurazione, così come la gestione del contratto, dopo l’aggiudicazione dovrà essere direttamente curata dalle Direzioni Generali delle
Compagnie, dalle gestioni in economia(Gerenze) e dalle Rappresentanze Generali in Italia delle Compagnie Estere.
. Illogicità e sproporzione del divieto di gestione:
Argomentazione: Il divieto imposto, pena esclusione, di far gestire i contratti assicurativi anche a soggetti iscritti alla sezione A del RUI (agenti), appare problematico. Gli agenti di assicurazione, iscritti nella sezione A del RUI, operano in virtù di un mandato con rappresentanza conferito dalla compagnia e sono soggetti alla vigilanza dell'IVASS. Essi possiedono la qualificazione professionale e l'abilitazione per svolgere attività di intermediazione assicurativa, che include la gestione dei contratti. Vietare categoricamente la gestione da parte loro, anche dopo l'aggiudicazione alla compagnia, sembra una limitazione ingiustificata e sproporzionata rispetto alle esigenze dell'Amministrazione.
Riferimenti normativi: L'articolo 35 del Regolamento IVASS n. 41/2018, citato dalla stazione appaltante, riguarda il divieto di avvalersi per la gestione di soggetti iscritti alla sezione B del RUI (subagenti). Estendere tale divieto anche agli agenti iscritti alla sezione A del RUI appare una interpretazione distorsiva e non conforme alla ratio della norma, che mira a garantire che la gestione sia affidata a soggetti con adeguata professionalità e responsabilità diretta verso la compagnia.
Motivazione dell'esclusione delle agenzie (sezione A del RUI) dalla partecipazione: Chiediamo di esplicitare le ragioni concrete e specifiche per cui si ritiene che le agenzie non posseggano i requisiti per partecipare alla gara, nonostante la loro abilitazione e operatività nel settore.


Giustificazione del divieto di gestione per gli agenti (sezione A del RUI): Sollecitiamo una spiegazione dettagliata del perché si ritiene necessario impedire alle compagnie aggiudicatrici di avvalersi della propria rete agenziale (iscritta alla sezione A del RUI) per la gestione dei contratti, in considerazione della loro qualificazione e del rapporto di mandato con la compagnia. Chiediamo come tale divieto si concili con l'organizzazione operativa delle compagnie assicurative e con la normativa di settore.Principi di logicità, ragionevolezza e proporzionalità: Richiamiamo i principi giurisprudenziali citati dalla stessa stazione appaltante, evidenziando come le restrizioni imposte sembrino eccedere quanto strettamente necessario per garantire l'adeguata esecuzione del servizio e rischino di limitare eccessivamente la concorrenza.
Nall'attesa di una vostra replica porgiamo cordiali saluti.
21/05/2025 11:15
Risposta
Secondo il Consiglio di Stato, Sezione VI – Sentenza 23/07/2008 n. 3635: “In una gara per l’affidamento di servizi assicurativi è conforme alla normativa di settore la clausola del bando di gara che riservi la partecipazione alla gara esclusivamente alle direzioni generali delle imprese di assicurazioni o loro gerenze, autorizzate ai sensi di legge dalle compagnie assicurative. La scelta dell’Amministrazione appare pienamente rispettosa dei limiti funzionali della logicità e ragionevolezza, della sua pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito e dell’assenza di contraddittorietà interna, e non arreca alcun pregiudizio ai principi di imparzialità e di par condicio, in quanto non restringe, oltre lo stretto indispensabile ed oltre le esigenze organizzative dettate dalla specificità del servizio (gara di rilevanza nazionale, per l’espletamento pluriennale di servizi assicurativi, e di importo considerevole), la platea dei potenziali concorrenti, ampio essendo il ventaglio delle Compagnie assicurative in grado di partecipare direttamente alla gara”.

A Ciò va aggiunto che la presentazione di un’offerta è spesso subordinata al rilascio di una specifica autorizzazione da parte della direzione centrale della compagnia assicurativa. Ne consegue che la partecipazione di due o più Agenzia/Intermediari di una stessa compagnia di assicurazione potrebbe determinare la conoscenza degli uffici centrali dell’offerta delle agenzie/intermediati partecipanti e quindi potrebbe configurarsi la situazione di potenziale riconducibilità delle offerte ad un unico centro decisionale.



Resta salva l’ipotesi di conferimento di procura speciale da parte dei soggetti di cui sopra ad un rappresentante di un’Agenzia/intermediario di assicurazione




21/05/2025 10:27
Quesito #10
Oggetto: Riscontro alla Vostra nota prot. GARA S.U.A. 27/2025 del21/05/2025 09:49

Quesito #8 relativa alla GARA S.U.A. 27/2025 - Richiesta di revisione dell'obbligo di partecipazione a tutti i lotti.

Spett.le Ente Appaltante,

abbiamo attentamente esaminato la Vostra nota con la quale fornite riscontro alle nostre contestazioni relative all'obbligo di partecipazione a tutti i lotti previsto dalla GARA S.U.A. 27/2025.

Pur prendendo atto delle Vostre motivazioni, riteniamo che le stesse non superino le criticità sollevate, le quali permangono in contrasto con i principi fondamentali del Diritto degli Appalti Pubblici.

Di seguito, replichiamo puntualmente ai Vostri argomenti:

1. In merito alla violazione del principio di massima partecipazione e concorrenza

Comprendiamo l'interesse dell'Ente a semplificare la gestione amministrativa e a conseguire economie di scala. Tuttavia, tali obiettivi, pur legittimi, non possono giustificare una restrizione della concorrenza che comprometta il principio di massima partecipazione.

Affermate che l'assegnazione di tutti i lotti a un unico operatore semplificherebbe la gestione e ridurrebbe i costi. È pur vero che un lotto unico potrebbe raggiungere tale scopo, ma la Vostra decisione di suddividere in lotti, per poi imporne la partecipazione obbligatoria a tutti, appare contraddittoria. Se l'intento è avere un solo interlocutore, perché la suddivisione in lotti?

Inoltre, la possibilità di aggiudicarsi "alcuni lotti" o "tutti i lotti" è già insita nella natura stessa della gara frazionata. L'obbligo di partecipare a tutti i lotti, tuttavia, continua a scoraggiare operatori economici specializzati e altamente qualificati solo per specifici lotti, precludendo loro la possibilità di presentare un'offerta mirata e potenzialmente più vantaggiosa per l'Ente. La Vostra argomentazione relativa al "lotto deserto" non è sufficiente a giustificare tale limitazione, poiché un lotto deserto può indicare piuttosto una problematica intrinseca al lotto stesso o alle sue condizioni, non risolvibile efficacemente con un'imposizione che penalizza la concorrenza generale.

2. In merito al potenziale onere sproporzionato per gli operatori economici

Sostenete che l'offerta tecnica richiesta sia di "semplice determinazione" e che l'onere non sia elevato. Tuttavia, anche in presenza di un'offerta tecnica semplificata, la mere attività di preparazione e presentazione documentale per un numero elevato di lotti rappresenta un costo fisso in termini di tempo, risorse umane e amministrative. Questo onere, se moltiplicato per tutti i lotti, può diventare sproporzionato, soprattutto per le PMI o per gli operatori con modelli di business altamente specializzati, che non hanno l'interesse o la struttura per concorrere su fronti troppo ampi.

L'affermazione che un concorrente possa presentare un'offerta "senza alcuna miglioria" sui lotti di minor interesse, lungi dal rassicurare, conferma le nostre preoccupazioni. Se un operatore è costretto a partecipare a lotti per i quali non intende proporre migliorie, ciò dimostra che la sua partecipazione è forzata e non mirata a offrire le migliori condizioni possibili per quell'Ente su quel lotto. Questo va contro l'interesse pubblico di ottenere le migliori prestazioni e condizioni economiche su ogni singola componente dell'appalto.

3. In merito alla possibile distorsione della concorrenza tra lotti

Rileviamo una contraddizione nelle Vostre risposte in questo punto. Da un lato ammettete che "il concorrente potrebbe presentare offerte meno competitive su alcuni lotti, al fine di concentrare le proprie risorse su quelli di maggiore interesse". Dall'altro lato, sostenete che "sicuramente i concorrenti... presenteranno la loro migliore offerta per risultare primo graduato in ciascun lotto".

È evidente che se un operatore è costretto a concorrere su tutti i lotti, ma ha un interesse prevalente solo su alcuni, potrebbe adottare una strategia di compensazione, presentando offerte meno competitive sui lotti meno attrattivi. Questa dinamica non garantisce l'ottenimento delle migliori condizioni economiche per ciascun lotto, bensì potrebbe portare a una "media" delle offerte che non è ottimale su ogni singolo fronte. La finalità dell'Ente dovrebbe essere quella di massimizzare il valore e la convenienza per ogni singolo lotto, cosa che un obbligo di partecipazione generalizzato può ostacolare.

4. In merito alla mancanza di una motivazione adeguata e specifica

Le Vostre motivazioni si concentrano principalmente sui vantaggi per l'Ente (riduzione costi, un solo interlocutore, semplificazione). Tuttavia, una corretta applicazione del Codice dei Contratti Pubblici richiede che ogni restrizione alla concorrenza sia stringentemente motivata e dimostri di essere necessaria e proporzionata al perseguimento dell'interesse pubblico, senza imporre oneri ingiustificati agli operatori economici.

I benefici amministrativi e gestionali per l'Ente, seppur validi, non possono prevalere incondizionatamente sui principi cardine della massima partecipazione e della parità di trattamento. L'imposizione di tale obbligo, a nostro avviso, rappresenta una restrizione eccessiva che non è sufficientemente giustificata da una dimostrazione stringente di necessità e proporzionalità, soprattutto alla luce delle alternative che potrebbero raggiungere gli stessi obiettivi senza limitare così drasticamente la platea dei partecipanti.

Conclusione

Alla luce di quanto sopra esposto, Vi invitiamo cortesemente a rivedere la Vostra decisione in merito all'obbligo di partecipazione a tutti i lotti. Siamo convinti che una maggiore flessibilità nella partecipazione, che consenta agli operatori di concorrere su uno o più lotti in base alle proprie specializzazioni e capacità, non solo rispetterebbe maggiormente i principi di concorrenza e proporzionalità, ma potrebbe anche tradursi in offerte complessivamente più vantaggiose per l'Amministrazione su ogni singolo lotto.



Con i migliori saluti.

29/05/2025 12:59
Risposta
In merito alla richiesta di revisione della decisione si conferma quanto contenuto nel disciplinare in quanto e nel riscontro già pubblicato:

- La partecipazione a tutti i lotti prevede l’aggiudicazione di tutti i lotti

- Gli operatori economici specializzati in uno o in alcuni dei lotti posti a base di gara presenteranno offerte più puntuali e ponderate su detti lotti con offerte probabilmente meno competitive sugli altri lotti.

- La graduatoria finale di ciascun lotto individuerà le offerte migliori per ciascun lotto relegando in posizione non eleggibile le offerte meno competitive.

- la decisione assunta dal soggetto aggiudicatore è stata assunta anche dalle valutazioni fatte sulle gare assicurativa che in alcuni casi hanno portato ad avere lotti deserti con disagi all’Ente che ha dovuto procedere con la ripubblicazione di ulteriori gare o con affidamenti diretti (per i casi ammessi da codice degli appalti). Ad esempio la gara per l’affidamento del servizio assicurativo dell’ater nell’anno 2020 ha avuto gara deserta per

o LOTTO 1 “RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D’OPERA”

o LOTTO 2 “ ALL RISKS ”

Pertanto operando secondo la regola prevista nel disciplinare di gara il rischio di lotto/i deserto/i si annulla
21/05/2025 11:37
Quesito #11
Oggetto: Richiesta di chiarimento in merito alla gestione dei contratti assicurativi
Spett.le Ente Appaltante,

facendo riferimento al bando in oggetto, desideriamo sottoporre alla Vostra attenzione due passaggi che sembrano presentare una potenziale ambiguità in merito alla gestione dei contratti assicurativi.

Al punto in cui si menziona il divieto per la sezione A del RUI, si dichiara il divieto, pena l'esclusione, di far gestire i contratti assicurativi anche a soggetti iscritti alla sezione A del RUI (agenti).

Contemporaneamente, in un punto successivo , si afferma: "Resta salva l’ipotesi di conferimento di procura speciale da parte dei soggetti di cui sopra ad un rappresentante di un’Agenzia/intermediario di assicurazione".

Chiediamo pertanto conferma se la suddetta clausola significhi che:

L'offerta può essere validamente presentata dalla Direzione della Compagnia di Assicurazione.Successivamente all'aggiudicazione e alla stipula del contratto, la gestione operativa dello stesso possa essere delegata dalla Compagnia ad un'Agenzia o intermediario di assicurazione iscritto alla sezione A del RUI.

Riteniamo che questa interpretazione sia coerente con il principio di "salva l'ipotesi di conferimento di procura speciale" e permetterebbe di conciliare entrambe le disposizioni, garantendo al contempo un'efficiente gestione del servizio assicurativo tramite la rete agenziale.

Ringraziando per la cortese attenzione e restando in attesa di Vostro riscontro, porgiamo i nostri più cordiali saluti.

29/05/2025 12:58
Risposta
L’offerta deve essere validamente presentata dalla Direzione della Compagnia di Assicurazione o Gerenze

Dopo l’aggiudicazione la compagnia, ricorrendo all’istituto della procura speciale, può nominare un soggetto, idoneo, che agisca in nome e per conto dell’aggiudicatario
21/05/2025 15:38
Quesito #12
Buon pomeriggio,
Vi chiediamo volerci fornire i seguenti chiarimenti per il lotto n. 1 RCT/O:

PREGRESSI ASSICURATIVI---
- Precedente assicuratore
- Premio annuo lordo in corso
- Importo della franchigia in corso
- Modalità gestione franchigia (tradizionale, SIR) in corso

---INFORMAZIONI SUI SINISTRI---
- Elenco dei sinistri relativo agli ultimi cinque anni al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti
- Nel caso di gestione sinistro in SIR abbiamo necessità di conoscere per ogni annualità:
o Importo della franchigia in SIR
o Elenco analitico dei sinistri liquidati e riservati gestiti dall'Ente con descrizione evento, stato ed importo e numero dei sinistri senza seguito
o Elenco analitico dei sinistri liquidati e riservati gestiti dalla Compagnia con descrizione evento, stato ed importo al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti e numero dei sinistri senza seguito

---INFORMAZIONI GENERALI---
- Broker e provvigioni
- L'Ente è proprietario di strutture residenziali e sanitarie per anziani?
- L'Ente gestisce strutture residenziali e sanitarie per anziani?
- Si chiede conferma che la copertura assicurativa non è riferita ad attività di tipo sanitario
- In caso di aggiudicazione del rischio si richiede la possibilità di inserire la seguente clausola: - In caso di proprietà o gestione da parte dell’Ente (sia diretta che indiretta) di strutture residenziali e sanitarie per anziani, sono esclusi i danni derivanti da pandemia o epidemia (compreso Covid 19), sia RCT che RCO, riconducibili a dette strutture.
- In caso di aggiudicazione del rischio si richiede la possibilità di sostituire, laddove prevista, o di inserire le seguenti clausole:

*SANCTION CLAUSE*

La Società dichiara e il Contraente prende atto che la Società non è obbligata a fornire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare qualsivoglia prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto se il fatto di fornire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione o del beneficio espone Generali Italia a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione derivante da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America o dell’Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle -Condizioni di Assicurazione-.

*ESCLUSIONE TERRITORIALE*

Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile, le stesse non comprendono il rischio e quindi la Società non è tenuta a indennizzare l'Assicurato da alcuna responsabilità:

- in relazione a sentenze, lodi, pagamenti, spese legali o transazioni emesse, effettuate o sostenute in caso di azioni legali promosse in un tribunale all'interno di paesi che operano secondo le leggi di uno o più dei Paesi/ Territori elencati in calce, o a qualsiasi ordine emesso in qualsiasi parte del mondo per l'esecuzione di tali sentenze, lodi, pagamenti, spese legali o transazioni, in tutto o in parte;

- sostenuta dal governo di uno o più dei Paesi/Territori elencati in calce o derivante da attività che coinvolgono o avvantaggiano il governo dei predetti Paesi o Territori, o laddove il pagamento di tale indennizzo da parte dell'Assicuratore avvantaggi il governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori;

- in relazione a qualsiasi transazione concordata o sostenuta al di fuori di un tribunale, prima di qualsiasi azione legale, da, o a beneficio di, persone o entità residenti o aventi sede in uno o più dei Paesi/Territori elencati in calce; le entità includono qualsiasi società madre, holding diretta o indiretta posseduta o controllata dal governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori, persone o entità residenti o aventi sede in uno o più dei predetti Paesi o Territori.

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: CUBA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, BIELORUSSIA, AFGHANISTAN, MYANMAR, CRIMEA, REGIONE POPOLARE DI DONECK, REGIONE POPOLARE DI LUGANSK, REGIONE POPOLARE DI KHERSON, REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA.

*ESCLUSONE CYBER*

DEFINIZIONI

ATTO CYBER: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un -Sistema Informatico-.

INCIDENTE CYBER:

1. qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi -Sistema Informatico-;

2. qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un -Sistema Informatico-.

DATI INFORMATICI: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un -Sistema Informatico-.

MALWARE O SIMILI: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo Virus, Trojan Horse, Worm, Logic Bombs, Ransomware, Wiper, Denial o Distributed Denial of Service Attacks, creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un -Sistema Informatico-.

SISTEMA INFORMATICO: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.

SUPPORTO PER L'ELABORAZIONE DEI DATI: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i -Dati informatici- ma non i Dati informatici stessi.

Esclusione Cyber Risk

Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi -Dato Informatico- (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del -Dato Informatico- (->definizione) stesso;
direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:
- i danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi; - e, nell'ambito del sottolimite previsto in polizza i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi se sono conseguenti ai predetti danni materiali o corporali, derivanti da un Atto o Incidente Cyber (->definizioni).

Non sono quindi coperti i danni di qualsiasi natura ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica.

La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

Restando in attesa di Vs. cortese e sollecito riscontro, porgiamo cordiali saluti.

04/06/2025 12:40
Risposta
6.650 € annue per la Kasko, Compagnia Nobis ass.ni, franchigia 250,00 €, gestione in SIR

n. 4 auto Aziendali, circa 20.000 km annui ciascuna, sinistri liquidati 3 in tre anni
26/05/2025 17:15
Quesito #13
Buon pomeriggio,

con riferimento al lotto n. 3 Infortuni, chiediamo volerci comunicare il numero degli assicurati per la Categoria A1 Amministratori e/o Direttore Generale .

Restando in attesa di Vs. cortese e sollecito riscontro, porgiamo cordiali saluti.

27/05/2025 10:58
Risposta
attualmente è n.1 Commissario Straordinario e n. 1 Direttore Generale.

Di norma invece quando c'è il Consiglio di Amministrazione sono n.1 Presidente e n.2 consiglieri e n.1 Direttore Generale
28/05/2025 17:35
Quesito #14
Buonasera,
Buonasera, riscontriamo che nel capitolato relativo al lotto Kasko non vengono indicati i km di percorrenza. Chiediamo gentilmente che venga comunicato tale dato necessario.
Riscontriamo inoltre che nel capitolato RCA viene indicata come decorrenza la data del 30/06/2020, richiediamo pertanto capitolato aggiornato o comunicazione con indicata la decorrenza aggiornata. Grazie

04/06/2025 12:34
Risposta


n. 4 auto Aziendali, circa 20.000 km annui ciascuna

capitolato RCA viene indicata come decorrenza la data del 30/06/2020
trattasi di refuso la data è 30/06/2025
29/05/2025 15:49
Quesito #15
Buongiorno,

Con la presente siamo a sottoporre i seguenti quesiti:







1) (PER TUTTI I LOTTI ) La Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l’Appaltatore (“Assicuratore Aggiudicatario dell’appalto”) ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l’inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata:

ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.

Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima.





2) La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all’inserimento nel Capitolato TUTELA LEGALE della seguente appendice:




APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE





Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue:


Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un’Area Specifica; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un’Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un’Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un’Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza.


Ai fini della presente appendice, per “Area Specifica” si intende:


(a) la Repubblica di Bielorussia e/o


(b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite).




Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l’applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni.


Se una qualsiasi disposizione di questa appendice è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate.

Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati.







3) Chiediamo, se l’Ente ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all’interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa.







4) Per il Lotto INFORTUNI, chiediamo se al momento sono previsti, durante il periodo oggetto di affidamento, viaggi/trasferte di lavoro o comunque organizzate dalla contraente in Russia, Bielorussia o Ucraina che comprendano la partecipazione di persone assicurate;





5) Per il lotto RC GENERALE, chiediamo La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all’inserimento sul capitolato della clausola sotto-riportata. Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE CYBER , ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima



Esclusione Cyber

Si intendono esclusi da tutte le Sezioni i danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento per Cyber Liability.

Per Cyber Liability si intende:

(i) il mancato funzionamento di hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire che un Attacco a sistema informatico o un Computer virus danneggi, distrugga, corrompa, sovraccarichi, aggiri o comprometta la funzionalità di un sistema informatico, software e apparecchiature ausiliarie di un Terzo. Per attacco a sistema informatico: si intende qualsiasi attacco informatico non autorizzato o utilizzo non consentito, inclusi a titolo esemplificativo l’uso fraudolento di firme elettroniche, forzatura, phishing effettuato da un Terzo o da un Dipendente;

(ii) la trasmissione di Computer virus da parte dell’Assicurato, dove per Computer Virus si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato.

(iii) ogni effettiva o asserita violazione di legislazione, o di ciascuna previsione, legge o regolamento relativo alla protezione di dati personali e di tutela della privacy di un Terzo da parte dell’Assicurato, commessa attraverso le risorse informatiche dell’Assicurato;

(iv) ogni violazione di doveri, errori, omissioni, dichiarazioni errate, violazione di riservatezza derivante dall’operatività dei siti internet, intranet o extranet dell’Assicurato.

La presente esclusione non si applica in caso di morte, lesioni personali derivanti dai fatti e circostanze di cui ai punti (i) e (ii) e purché tali fatti e circostanze accadano nel contesto dell’attività, dai servizi resi e/o dai prodotti dell'Assicurato descritti in polizza.




6) Premi e assicuratori in corso.









In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.


06/06/2025 16:30
Risposta
1) in merito al quesito 1 si da' evidenza che la clausola OFAC non è prevista in nessun capitolato d'oneri pertanto non è richiesta
2)non sono previste attività dell'ATER che riguardano i territori indicati pertanto non ci sono possibilità di chiedere applicazione della tutela legale per
(a) la Repubblica di Bielorussia e/o
(b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite).
3) Si dà evidenza che l'ATER non ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all’interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa.
4) si dà evidenza che non sono previsti per la polizza infortuni durante il periodo oggetto di affidamento, viaggi/trasferte di lavoro o comunque organizzate dalla contraente in Russia, Bielorussia o Ucraina che comprendano la partecipazione di persone assicurate;
5) si richiama gli oneri e i compiti del dipendente pubblico che escludono attività diverse dalla normativa vigente e per questo si ritiene che non si determini quanto previsto nel quesito
6) riscontrato in altro quesito


29/05/2025 17:13
Quesito #16
Buonasera,


in riferimento al lotto Kasko, chiediamo quale sia il parametro di calcolo del premio (ad esempio: n°km, n°mezzi, n°missioni).



Ringraziamo anticipatamente e porgiamo cordiali saluti.

04/06/2025 12:39
Risposta
6.650 € annue per la Kasko, Compagnia Nobis ass.ni, franchigia 250,00 €, gestione in SIR

n. 4 auto Aziendali, circa 20.000 km annui ciascuna, sinistri liquidati 3 in tre anni

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