Pubblicato
Provincia di Frosinone
Gara #3121
GARA SUA 46/2025 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E RISTORAZIONE INTERNA MEDIANTE BAR PER IL TRAMITE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) DELLA PROVINCIA DI FROSINONE –I.I.S. MEDAGLIA D’ORO – via GARI, s.n.c. – 03043 Cassino (FR)Informazioni appalto
12/06/2025
Aperta
Servizi
€ 1.090.744,82
DI LEGGE Ivan
Categorie merceologiche
5541
-
Servizi di gestione bar
Lotti
1
B73FA148B2
Qualità prezzo
GARA SUA 46/2025 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E RISTORAZIONE INTERNA MEDIANTE BAR PER IL TRAMITE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) DELLA PROVINCIA DI FROSINONE –I.I.S. MEDAGLIA D’ORO – via GARI, s.n.c. – 03043 Cassino (FR)
GARA SUA 46/2025 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E RISTORAZIONE INTERNA MEDIANTE BAR PER IL TRAMITE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) DELLA PROVINCIA DI FROSINONE –I.I.S. MEDAGLIA D’ORO – via GARI, s.n.c. – 03043 Cassino (FR)
€ 779.744,82
€ 311.000,00
€ 0,00
Scadenze
08/07/2025 12:00
14/07/2025 12:00
14/07/2025 12:30
Allegati
disciplinare.pdf SHA-256: 20f196730b87137c621ff7d5b6c9614dc118e93a30d62070e3cde5ec82870512 12/06/2025 14:12 |
1.77 MB | |
su-21127-2025-prot.pdf SHA-256: 14b4b53bdca7b7bd76ddf26faa5b9d84400214c36582762997d79faab4d86842 12/06/2025 14:12 |
1.65 MB | |
13.-modello-offerta-economica.-.doc SHA-256: 936244fe4f441f8a3a5d73f886733ded1570a7b8817bc347619d49781420f03f 12/06/2025 22:45 |
276.00 kB | |
14.-modulo-b-presa-visione-luoghi.doc SHA-256: 6e791f1718e14116fe5a32d1a66bd99b94a8b190f8890cacf3115d82ad07a2dd 12/06/2025 22:45 |
120.50 kB | |
15.-modello-titolare-effettivo.docx SHA-256: 70f846d71e563adc509d0f3ccedaf4ab9687147128b2637984fafec52d2432d6 12/06/2025 22:45 |
207.31 kB | |
16.-dichiarazione-conflitto-di-interesse.docx SHA-256: 7a806e7a3dd3d3dd99ff156d56f14f63528410e37abd1e73f0f97e17786c6cfb 12/06/2025 22:45 |
115.31 kB | |
3.-dgue-request-3.xml SHA-256: 754860d9a0a581d7796bb96c1ef8fd38a57f77451bf77f966f41b0fe4cae83e0 12/06/2025 22:45 |
249.74 kB | |
1.-modello-di-domanda.doc SHA-256: 2aa46457871b7c90e5675d7936381442ed1c943cfae8525ebd887216512c3857 12/06/2025 22:45 |
274.00 kB | |
5.-modello-ausiliaria.doc SHA-256: 35b38807f2ac25fa901de8f158ac70c806cd74405a8dbef18fbb4ad27a4d3604 12/06/2025 22:45 |
269.00 kB | |
6.-modello-ausiliata.doc SHA-256: 9af5c45af001942e485b7ae5ca9b9a57da82f76104c63ff583c3dc631e3492d3 12/06/2025 22:45 |
270.00 kB | |
12.-atto-impegno.doc SHA-256: 3cf671da994be9e3241e50d43883be0a4c6d683227351d24265a8ce0dfc84ab9 12/06/2025 22:45 |
274.50 kB | |
firmato-all.-7-matrice-dei-rischi-iis-medaglia-d-oro-cassino.pdf SHA-256: c7b20bbb021911e9d1c722ab1d38ac7df9ea8548acb9a4dbe40604f0d839fa8a 12/06/2025 22:45 |
431.86 kB | |
firmato-all.-8-pef-piano-economico-finanziario-iis-medaglia-d-oro-cassino.pdf SHA-256: ac56b26cfb981f27a851abd0a40ab1aa15a4cf8b6c834198d8f199127a58a061 12/06/2025 22:45 |
768.34 kB | |
firmato-all.-8-bis-conto-economico-iis-medaglia-d-oro-cassino.pdf SHA-256: 421cd733666fa2c8920cc1d9b7090ef8015211a774d843be8113e216efe76238 12/06/2025 22:45 |
677.74 kB | |
firmato-all.-9-listino-prezzi-iis-medaglia-d-oro-cassino.pdf SHA-256: daabde87ede40fb1b811d5c84694780b76930930fb120be6e6f1decc7ee30ed0 12/06/2025 22:45 |
1.01 MB | |
firmato-all.-10-planimetria-iis-medaglia-d-oro-cassino.pdf SHA-256: 752fe46a687ae5b02277807a9b5a6622bc739239c41ffa18a7cd626d1e623c2f 12/06/2025 22:45 |
405.31 kB | |
all.-11-patto-di-integrita-iis-medaglia-d-oro-cassino.docx SHA-256: 32d79fde86eba473abce042e517fd48583b175a0ac591623eb8e7988ced20dd7 12/06/2025 22:45 |
223.80 kB | |
firmato-all.-2-capitolato-tecnico-iis-medaglia-d-oro-cassino.pdf SHA-256: d38bb02fbb5dcc56b50ee3d73144c4b5f1a23a519dc1c997b3d40328616800d9 12/06/2025 22:45 |
1.17 MB | |
firmato-all.-4-schema-di-contratto-iis-medaglia-d-oro-cassino.pdf SHA-256: 7552b1080b699d77cf076552001c7bd42e0c49ca08eec669e3d18a009839112d 12/06/2025 22:45 |
1.04 MB |
Chiarimenti
12/06/2025 21:59
Quesito #1
BUONASERA. SI RICHIEDE COSA SI INTENDE PER AVER REALIZZATO UN FATTURATO GLOBAEL NON SUPERIORE AL DOPPIO DEL VALORE STIMATO : CHI HA UN FATTURATO TROPPO ALTO O COMUNQUE SUPERIORE E' ESCLUSO?
3.3.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 100 comma 11) Ai fini della sussistenza dei criteri di selezione, i Concorrenti dovranno: a) aver realizzato un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura di gara e comunque non inferiore ad € 160.000,00
SI RICHIEDE ANCHE DOVE SONO GLI ALLEGATI DELL'OFFERTA AMMINISTRATIVA. TROVIAMO SOLO IL DISCIPLINARE.
3.3.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 100 comma 11) Ai fini della sussistenza dei criteri di selezione, i Concorrenti dovranno: a) aver realizzato un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura di gara e comunque non inferiore ad € 160.000,00
SI RICHIEDE ANCHE DOVE SONO GLI ALLEGATI DELL'OFFERTA AMMINISTRATIVA. TROVIAMO SOLO IL DISCIPLINARE.
12/06/2025 23:00
Risposta
in merito al quesito posto si specifica che la frase riportata nel disciplinare di gara è la copia della parte dell'art. 100 c. 11 del DLgs 36/2023 riferita al requisito di capacità economica e finanziaria stabilendo il seguente limite"le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura".
limite che risulta abbondantemente rispettato avendo stabilito nella lex specialis che il fatturato da dimostrare è di almeno 160.000,00 euro maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura.
pertanto potranno partecipare gli operatori economici che avranno maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura un fatturato di almeno 160.000,00.
Ne consegue che un operatore che CHI HA UN FATTURATO TROPPO ALTO (superiore a 2 volte il valore stimato dell’appalto) O COMUNQUE SUPERIORE E' ammesso purchè il fatturato sia pari o superiore a 160.000,00 euro maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura
si da inoltre evidenza che sono stati pubblicati tutti gli ALLEGATI DELL'OFFERTA AMMINISTRATIVA nella sezione Allegati
limite che risulta abbondantemente rispettato avendo stabilito nella lex specialis che il fatturato da dimostrare è di almeno 160.000,00 euro maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura.
pertanto potranno partecipare gli operatori economici che avranno maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura un fatturato di almeno 160.000,00.
Ne consegue che un operatore che CHI HA UN FATTURATO TROPPO ALTO (superiore a 2 volte il valore stimato dell’appalto) O COMUNQUE SUPERIORE E' ammesso purchè il fatturato sia pari o superiore a 160.000,00 euro maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura
si da inoltre evidenza che sono stati pubblicati tutti gli ALLEGATI DELL'OFFERTA AMMINISTRATIVA nella sezione Allegati
13/06/2025 18:43
Quesito #2
si richiede se i contratti n2 devono essere (contratti di appalto) con enti pubblici o privati
3.3.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (art. 100 comma 11 lett. c) Ai fini della sussistenza dei criteri di selezione, i Concorrenti dovranno: a) aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti (almeno due) analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati
3.3.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (art. 100 comma 11 lett. c) Ai fini della sussistenza dei criteri di selezione, i Concorrenti dovranno: a) aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti (almeno due) analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati
24/06/2025 00:59
Risposta
il requisito 3.3.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti (almeno due) analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati si ritiene soddisfatto sia se il servizio è stato eseguito con enti pubblici sia se il servizio è stato eseguito con soggetti privati
23/06/2025 16:01
Quesito #3
BUONASERA, NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE , PER LE AZIENDE CON UN NUMERO DI DIPENDENTI INFERIORI A 15 , NEL PARAGRAFO CHE CITA LE SEGUENTI RICHIESTE, COSA DOBBIAMO PRESENTARE?
(art. 94, c. 5 lett. b) del D.Lgs n. 36/2023
Di aver presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero di aver presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito
OPPURE
Di non aver presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero di non aver presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito
……………….
(art. 94, c. 5 lett. c) del D.Lgs n. 36/2023
Di aver prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, copia dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità
(dichiarazione in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 per cui è obbligatorio procedere alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198)
(art. 94, c. 5 lett. b) del D.Lgs n. 36/2023
Di aver presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero di aver presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito
OPPURE
Di non aver presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero di non aver presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito
……………….
(art. 94, c. 5 lett. c) del D.Lgs n. 36/2023
Di aver prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, copia dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità
(dichiarazione in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 per cui è obbligatorio procedere alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198)
30/06/2025 08:36
Risposta
in merito al quesito posto si riscontra come segue:
L' art. 17 L. n. 68/1999 stabilisce espressamente che "le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, pena l'esclusione"; si tratta quindi, con tutta evidenza di un requisito di partecipazione fondamentale, la cui omissione costituisce causa di esclusione per la forza cogente derivante dalla legge, e percio' anche ove non richiamata dalla singola lex specialis (Cons. Stato, V, 10 gennaio 2012 n. 31; id. 24 marzo 2011 n. 1712; id. 21 maggio 2010 n. 3213; id., 10 gennaio 2007 n. 33; id., 6 luglio 2002 n. 3733).
da cui se l'operatore economico deve dichiarare di essere in regola con gli adempimenti di cui alla citata legge. Nel caso in cui gli occupati sono in numero tale da non essere assoggetta alla dichiarazione deve darne evidenza nella documentazione allegata all'offerta.
in merito al quesito
Di aver prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, copia dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità
si da evidenza che è una dichiarazione che deve rendere un operatore con più di 50 dipendenti.
L' art. 17 L. n. 68/1999 stabilisce espressamente che "le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, pena l'esclusione"; si tratta quindi, con tutta evidenza di un requisito di partecipazione fondamentale, la cui omissione costituisce causa di esclusione per la forza cogente derivante dalla legge, e percio' anche ove non richiamata dalla singola lex specialis (Cons. Stato, V, 10 gennaio 2012 n. 31; id. 24 marzo 2011 n. 1712; id. 21 maggio 2010 n. 3213; id., 10 gennaio 2007 n. 33; id., 6 luglio 2002 n. 3733).
da cui se l'operatore economico deve dichiarare di essere in regola con gli adempimenti di cui alla citata legge. Nel caso in cui gli occupati sono in numero tale da non essere assoggetta alla dichiarazione deve darne evidenza nella documentazione allegata all'offerta.
in merito al quesito
Di aver prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, copia dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità
si da evidenza che è una dichiarazione che deve rendere un operatore con più di 50 dipendenti.
23/06/2025 16:36
Quesito #4
PER I SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI , L'ALLEGATO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE RIPORTA:
A tal proposito il sottoscritto_____ in qualità di___allega, nella Busta B “Offerta Tecnica” una dichiarazione in busta chiusa denominata “Segreti tecnici e commerciali” riferite alle parti di informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali da oscurare , essendo consapevole che in caso di mancato esplicito, motivato e comprovato diniego, la dichiarazione si intende resa in senso favorevole all’accesso integrale della stessa.
La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.
PER BUSTA CHIUSA NELLA BUSTA B?? OFFERTA TECNICA. E' UN REFUSO . BASTA L'ATTESTAZIONE NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE??
A tal proposito il sottoscritto_____ in qualità di___allega, nella Busta B “Offerta Tecnica” una dichiarazione in busta chiusa denominata “Segreti tecnici e commerciali” riferite alle parti di informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali da oscurare , essendo consapevole che in caso di mancato esplicito, motivato e comprovato diniego, la dichiarazione si intende resa in senso favorevole all’accesso integrale della stessa.
La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.
PER BUSTA CHIUSA NELLA BUSTA B?? OFFERTA TECNICA. E' UN REFUSO . BASTA L'ATTESTAZIONE NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE??
24/06/2025 01:08
Risposta
Si rammenta che per poter aver diritto all'oscuramento di parte dell'offerta tecnica nonchè di parte dell'offeta economica in quanto il concorrente dovese ritenere che le stesso sono SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI è indispensabile che tale dichiarazione vada opportunamente motivata.
L'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 36 del DLGs 36/2023, ha l'onere di dare evidenza della decisione assunta sulla richiest adi oscuramente al momento della comunicazione di aggiudicazione di cui all'art. 90 del DLGs 36/2023 a cui il soggetto o i soggetti che la subiscono hanno 10 gg di tempo per presentare riscorso al TAR comptente territorialmente
Pertanto se il concorrente dovesse ritenere sussistere la presenza di segreti tecnici e commerciali deve allegare una busta (file compresso) contenente i motivi a sostegno della richiesta di oscuramento
L'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 36 del DLGs 36/2023, ha l'onere di dare evidenza della decisione assunta sulla richiest adi oscuramente al momento della comunicazione di aggiudicazione di cui all'art. 90 del DLGs 36/2023 a cui il soggetto o i soggetti che la subiscono hanno 10 gg di tempo per presentare riscorso al TAR comptente territorialmente
Pertanto se il concorrente dovesse ritenere sussistere la presenza di segreti tecnici e commerciali deve allegare una busta (file compresso) contenente i motivi a sostegno della richiesta di oscuramento
23/06/2025 17:47
Quesito #5
PER QUANTO CONCERNE L'OFFERTA TECNICA, IL PUNTO 1.F ED IL PUNTO 1.G VANNO SEMPLICEMTNE AUTOCERTIFICATI?
24/06/2025 01:12
Risposta
SI i punti 1.f ed 1.g dell'offerta tecnica vanno autocertificati ai sensi del DPR 445/2000
24/06/2025 16:41
Quesito #6
Buongiorno
a pagina 40 del disciplinare troviamo la dicitura :
L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Pertanto il requisito di partecipazione iscrizione Albo Gestori ambientali deve essere posseduto direttamente dalla societa' che partecipa e non e' oggetto di avvalimento?
a pagina 40 del disciplinare troviamo la dicitura :
L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Pertanto il requisito di partecipazione iscrizione Albo Gestori ambientali deve essere posseduto direttamente dalla societa' che partecipa e non e' oggetto di avvalimento?
30/06/2025 08:44
Risposta
la frase è riportata nella sezione esplicativa dell'avvalimento dove viene descritto l'istituto e viene evidenziato che "L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".
Ne consegue che se in gara è richiesto il requisito di iscrizione Albo Gestori ambientali lo stesso non può essere oggetto di avvalimento.
Ne consegue che se in gara è richiesto il requisito di iscrizione Albo Gestori ambientali lo stesso non può essere oggetto di avvalimento.
25/06/2025 10:53
Quesito #7
Si chiede se l'esperienza matura nel campo della Refezione Scolastica per conto di Comuni possa essere considerato servizio analogo di cui al punto 3.3.3 "Requisiti di capacità tecnica e professionali" del Disciplinare di gara. Grazie.
30/06/2025 09:04
Risposta
premesso che
la similitudine tra i servizi presi in considerazione può scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto dell’appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti (Cons. Stato, sez. IV, 11 maggio 2020, n. 2953).
Tale interpretazione contempera l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato con il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche, sicché, al fine di verificare la sussistenza del requisito di capacità tecnico professionale, la verifica delle attività pregresse va fatta in concreto tenendo conto del contenuto intrinseco delle prestazioni nonché della tipologia e dell’entità delle attività eventualmente coincidenti (in tal senso, si vedano, Cons. Stato, Sez. V, 6/4/2017, n. 1608; Cons. Stato, Sez. V, 28/7/2015, n. 3717 e 25/6/2014, n. 3220).
Come rilevato anche dall’intestato TAR (sentenza 20 gennaio 2020, n. 54), il costante insegnamento giurisprudenziale, sulla scorta del principio della massima partecipazione alle gare, vieta di assimilare le forniture o i servizi analoghi a quelle/quelli identici (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. III, 23 agosto 2018, n. 5040; id., Sez. V, 31 maggio 2018, n. 3267; id., sez. V, 6 aprile 2017, n. 1608; id., Sez. III, 19 febbraio 2016, n. 695).
Infatti, è indirizzo consolidato che l’interpretazione della lex specialis di gara debba essere condotta secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in modo da escludere soluzioni interpretative eccessivamente restrittive e con un effetto sostanzialmente anticoncorrenziale e ciò in omaggio al pacifico insegnamento della giurisprudenza che impone, in caso di dubbi esegetici, la soluzione che consenta la massima partecipazione alla gara: in tale ottica, la giurisprudenza ha “distinto la nozione di “servizi identici” da quella di “servizi analoghi” (o similari), allo scopo di garantire l’osservanza del principio di massima partecipazione alle gare pubbliche, pur nel rispetto della necessità di scelta di operatori qualificati da parte delle amministrazioni” (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 23 gennaio 2018, n. 183).
Invero, i concetti di “servizio analogo” e di “fornitura analoga” vanno intesi “non come identità, ma come mera similitudine tra le prestazioni richieste, tenendo conto che l’interesse pubblico sottostante non è certamente la creazione di una riserva a favore degli imprenditori già presenti sul mercato ma, al contrario, l’apertura del mercato attraverso l’ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità” (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 8 marzo 2019, n. 231). All’opposto, la nozione di “servizi identici” individua una “categoria chiusa di prestazioni aventi medesima consistenza di tipo e funzione, sì da collidere con il precetto conformante le procedure di gara inteso a garantire la massima partecipazione delle imprese operanti nel medesimo segmento di mercato” (C.d.S., Sez. V, 23 novembre 2016, n. 4908; ed uguale discorso deve farsi per le “forniture identiche”).
tutto ciò premesso basandosi solo sul tenore della domanda se l'esperienza matura nel campo della Refezione Scolastica per conto di Comuni possa essere considerato servizio analogo non è possibile dare una risposta corretta. Infatti se il servizio dichiarato risultasse essere la sola preparazione dei pasti con fornitura e sporizonamento a carico del comune non si rileverebbe la similitudine.
Pertanto si fa rilevare la necessità di evidenziare la similitudine tra i servizi attraverso il confronto tra le prestazioni oggetto dell’appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi che si intendono indicare.
la similitudine tra i servizi presi in considerazione può scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto dell’appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti (Cons. Stato, sez. IV, 11 maggio 2020, n. 2953).
Tale interpretazione contempera l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato con il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche, sicché, al fine di verificare la sussistenza del requisito di capacità tecnico professionale, la verifica delle attività pregresse va fatta in concreto tenendo conto del contenuto intrinseco delle prestazioni nonché della tipologia e dell’entità delle attività eventualmente coincidenti (in tal senso, si vedano, Cons. Stato, Sez. V, 6/4/2017, n. 1608; Cons. Stato, Sez. V, 28/7/2015, n. 3717 e 25/6/2014, n. 3220).
Come rilevato anche dall’intestato TAR (sentenza 20 gennaio 2020, n. 54), il costante insegnamento giurisprudenziale, sulla scorta del principio della massima partecipazione alle gare, vieta di assimilare le forniture o i servizi analoghi a quelle/quelli identici (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. III, 23 agosto 2018, n. 5040; id., Sez. V, 31 maggio 2018, n. 3267; id., sez. V, 6 aprile 2017, n. 1608; id., Sez. III, 19 febbraio 2016, n. 695).
Infatti, è indirizzo consolidato che l’interpretazione della lex specialis di gara debba essere condotta secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in modo da escludere soluzioni interpretative eccessivamente restrittive e con un effetto sostanzialmente anticoncorrenziale e ciò in omaggio al pacifico insegnamento della giurisprudenza che impone, in caso di dubbi esegetici, la soluzione che consenta la massima partecipazione alla gara: in tale ottica, la giurisprudenza ha “distinto la nozione di “servizi identici” da quella di “servizi analoghi” (o similari), allo scopo di garantire l’osservanza del principio di massima partecipazione alle gare pubbliche, pur nel rispetto della necessità di scelta di operatori qualificati da parte delle amministrazioni” (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 23 gennaio 2018, n. 183).
Invero, i concetti di “servizio analogo” e di “fornitura analoga” vanno intesi “non come identità, ma come mera similitudine tra le prestazioni richieste, tenendo conto che l’interesse pubblico sottostante non è certamente la creazione di una riserva a favore degli imprenditori già presenti sul mercato ma, al contrario, l’apertura del mercato attraverso l’ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità” (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 8 marzo 2019, n. 231). All’opposto, la nozione di “servizi identici” individua una “categoria chiusa di prestazioni aventi medesima consistenza di tipo e funzione, sì da collidere con il precetto conformante le procedure di gara inteso a garantire la massima partecipazione delle imprese operanti nel medesimo segmento di mercato” (C.d.S., Sez. V, 23 novembre 2016, n. 4908; ed uguale discorso deve farsi per le “forniture identiche”).
tutto ciò premesso basandosi solo sul tenore della domanda se l'esperienza matura nel campo della Refezione Scolastica per conto di Comuni possa essere considerato servizio analogo non è possibile dare una risposta corretta. Infatti se il servizio dichiarato risultasse essere la sola preparazione dei pasti con fornitura e sporizonamento a carico del comune non si rileverebbe la similitudine.
Pertanto si fa rilevare la necessità di evidenziare la similitudine tra i servizi attraverso il confronto tra le prestazioni oggetto dell’appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi che si intendono indicare.
25/06/2025 16:16
Quesito #8
L'AMMONTARE DEI COSTI DELLA MANODOPERA VANNO INDICATI ANNUALMENTE O PER L'INTERA DURATA DELL'APPALTO? CON UN CONTEGGIO UNICO?
30/06/2025 08:46
Risposta
la norma prevede l'obbligo della dichiarazione dei costi della manodopera. L'importante è dare evidenza se i costi sono riferiti ad un anno o se i costi sono riferiti all'intera durata del contratto