Pubblicato
Comune di Anagni
Gara #3628
GARA S.U.A. 83/2025 -AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DE : - I SERVIZI DI RISCOSSIONE COATTIVA, ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE PER IL RECUPERO DELL’EVASIONE E CURA DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO DELL’IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - SERVIZI DI GESTIONE ORDINARIA, RISCOSSIONE VOLONTARIA (O SPONTANEA), RISCOSSIONE COATTIVA, ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE PER IL RECUPERO DELL’EVASIONE E CURA DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO - SERVIZIO MATERIALE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI COMUNE DI ANAGNIInformazioni appalto
17/10/2025
Aperta
Servizi
€ 1.477.578,75
DI LEGGE Ivan
Categorie merceologiche
79
-
Servizi per le imprese: servizi giuridici, di marketing, di consulenza, di reclutamento, di stampa e di sicurezza
Lotti
1
B8B390EF66
Qualità prezzo
GARA S.U.A. 83/2025 -AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI I SERVIZI DI RISCOSSIONE COATTIVA
GARA S.U.A. 83/2025 -AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI :- I SERVIZI DI RISCOSSIONE COATTIVA, ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE PER IL RECUPERO DELL’EVASIONE E CURA DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO DELL’IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)
€ 1.343.253,45
€ 0,00
€ 0,00
Scadenze
11/11/2025 13:00
21/11/2025 10:00
21/11/2025 10:30
Allegati
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1.22 MB | |
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27.77 MB | |
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135.00 kB |
Chiarimenti
10/11/2025 09:04
Quesito #2
Buongiorno,
la presente a richiedere quanto di seguito :
1)Si segnala che il Capitolato Speciale d’Appalto prevede 6 criteri di valutazione per l’offerta tecnica (con, tra l’altro, 45 punti al criterio 1 e 12 punti al criterio 3), per un totale di 80 punti, mentre il Disciplinare di gara, al par. 18.1, riporta una tabella con 7 criteri (incluso il criterio n. 7 “Parità di genere”), attribuendo 42 punti al criterio 1 e 10 punti al criterio 3, sempre per un totale di 80 punti.
Si chiede di confermare che, ai fini dell’attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica, sia da ritenersi vincolante la tabella di cui al par. 18.1 del Disciplinare o quella del capitolato.
2)Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, la scrivente formula il seguente quesito.
Nel Disciplinare di gara, nella parte relativa ai criteri di aggiudicazione e, in particolare, all’attribuzione del punteggio all’offerta economica [par. 18.3), è prevista una specifica formula di calcolo del punteggio economico Pn = Pmax * (R/Rmax)^α.
Nel Capitolato Speciale d’Appalto, invece, nella sezione dedicata alle condizioni economiche/criteri di valutazione dell’offerta economica [indicare, se del caso, articolo/paragrafo], è riportata una formula diversa per l’attribuzione del medesimo punteggio P = Pm - [(Rm - M) / R].
Si chiede pertanto di voler chiarire quale sia la formula corretta da applicare per l’attribuzione del punteggio all’offerta economica.
Grazie
la presente a richiedere quanto di seguito :
1)Si segnala che il Capitolato Speciale d’Appalto prevede 6 criteri di valutazione per l’offerta tecnica (con, tra l’altro, 45 punti al criterio 1 e 12 punti al criterio 3), per un totale di 80 punti, mentre il Disciplinare di gara, al par. 18.1, riporta una tabella con 7 criteri (incluso il criterio n. 7 “Parità di genere”), attribuendo 42 punti al criterio 1 e 10 punti al criterio 3, sempre per un totale di 80 punti.
Si chiede di confermare che, ai fini dell’attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica, sia da ritenersi vincolante la tabella di cui al par. 18.1 del Disciplinare o quella del capitolato.
2)Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, la scrivente formula il seguente quesito.
Nel Disciplinare di gara, nella parte relativa ai criteri di aggiudicazione e, in particolare, all’attribuzione del punteggio all’offerta economica [par. 18.3), è prevista una specifica formula di calcolo del punteggio economico Pn = Pmax * (R/Rmax)^α.
Nel Capitolato Speciale d’Appalto, invece, nella sezione dedicata alle condizioni economiche/criteri di valutazione dell’offerta economica [indicare, se del caso, articolo/paragrafo], è riportata una formula diversa per l’attribuzione del medesimo punteggio P = Pm - [(Rm - M) / R].
Si chiede pertanto di voler chiarire quale sia la formula corretta da applicare per l’attribuzione del punteggio all’offerta economica.
Grazie
13/11/2025 14:44
Risposta
In merito ai quesiti posti si specifica quanto segue:
quesito 1
1.) Dalla lettura del capitolato speciale di appalto e dell’allegato si è rilevato che non era stato tenuto conto dell’onere di prevedere un criterio afferente alle disposizioni di cui all’art. 57 del DLgs 36/2023. Pertanto l’ufficio ha provveduto ad inserire un ulteriore criterio all’interno dell’offerta tecnica confermando il punteggio massino rimodulando però i punteggi parziali. In particolare si sono ridotti i punteggi nel seguente modo:
· Per il criterio 1 (indicato con la lettera A nel capitolato) il punteggio del disciplinare risulta massimo di 42 punti mentre nel capitolato risulta massimo 45 punti ottenuti sommando i seguenti parziali. La differenza che è di 3 punti concentrati tutti nel sub criterio B, che negli atti del comune ammonta a massimo 18 punti mentre nella pubblicazione è ridotto a massimo 15 punti;
· Per il criterio 3 i punti massimo passano da 12 a 10 punti con una riduzione di 2 punti
I cinque punti della riduzione di cui sopra sono stati utilizzati per valorizzare il criterio aggiunto per rispetto delle disposizioni di cui all’art. 57 de DLgs 36/2023
2.) Tenuto conto del principio di gerarchia delle fonti così come ricordato dal TAR Lombardia, Milano, sez. I, nella sent. 10 marzo 2025, n. 846, secondo in caso di conflitto tra il disciplinare e il capitolato, prevale la disciplina di gara rispetto a quella del capitolato tecnico (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 31 gennaio 2018, n. 1139; e TAR Puglia, Bari, sez. III, sent. 17 febbraio 2022, n. 264).
Pertanto per tutto quanto sopra riportato ai fini dell’attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica, è da ritenersi vincolante la tabella di cui al par. 18.1 del Disciplinare.
quesito 2
1.) L’applicazione della formula prevista nel capitolato di gara P = Pm - [(Rm - M) / R] non prevede l’assegnazione del punteggio massimo previsto se non limitatamente al solo caso in cui Ribasso massimo (Rm) e media dei ribassi (M) coincidono (caso in cui i partecipanti offrono lo stesso ribasso). Pertanto, nel rispetto di quanto previsto dalla linea Guida Anac n. 2 si è definita una formula che più si avvicinasse, come filosofia di funzionamento per l’assegnazione dei punteggi, alla formula di capitolato
2.) Tenuto conto del principio di gerarchia delle fonti così come ricordato dal TAR Lombardia, Milano, sez. I, nella sent. 10 marzo 2025, n. 846, secondo in caso di conflitto tra il disciplinare e il capitolato, prevale la disciplina di gara rispetto a quella del capitolato tecnico (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 31 gennaio 2018, n. 1139; e TAR Puglia, Bari, sez. III, sent. 17 febbraio 2022, n. 264).
Pertanto per tutto quanto sopra riportato ai fini dell’attribuzione dei punteggi all’offerta economica, è da ritenersi vincolante la formula del Disciplinare.
quesito 1
1.) Dalla lettura del capitolato speciale di appalto e dell’allegato si è rilevato che non era stato tenuto conto dell’onere di prevedere un criterio afferente alle disposizioni di cui all’art. 57 del DLgs 36/2023. Pertanto l’ufficio ha provveduto ad inserire un ulteriore criterio all’interno dell’offerta tecnica confermando il punteggio massino rimodulando però i punteggi parziali. In particolare si sono ridotti i punteggi nel seguente modo:
· Per il criterio 1 (indicato con la lettera A nel capitolato) il punteggio del disciplinare risulta massimo di 42 punti mentre nel capitolato risulta massimo 45 punti ottenuti sommando i seguenti parziali. La differenza che è di 3 punti concentrati tutti nel sub criterio B, che negli atti del comune ammonta a massimo 18 punti mentre nella pubblicazione è ridotto a massimo 15 punti;
· Per il criterio 3 i punti massimo passano da 12 a 10 punti con una riduzione di 2 punti
I cinque punti della riduzione di cui sopra sono stati utilizzati per valorizzare il criterio aggiunto per rispetto delle disposizioni di cui all’art. 57 de DLgs 36/2023
2.) Tenuto conto del principio di gerarchia delle fonti così come ricordato dal TAR Lombardia, Milano, sez. I, nella sent. 10 marzo 2025, n. 846, secondo in caso di conflitto tra il disciplinare e il capitolato, prevale la disciplina di gara rispetto a quella del capitolato tecnico (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 31 gennaio 2018, n. 1139; e TAR Puglia, Bari, sez. III, sent. 17 febbraio 2022, n. 264).
Pertanto per tutto quanto sopra riportato ai fini dell’attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica, è da ritenersi vincolante la tabella di cui al par. 18.1 del Disciplinare.
quesito 2
1.) L’applicazione della formula prevista nel capitolato di gara P = Pm - [(Rm - M) / R] non prevede l’assegnazione del punteggio massimo previsto se non limitatamente al solo caso in cui Ribasso massimo (Rm) e media dei ribassi (M) coincidono (caso in cui i partecipanti offrono lo stesso ribasso). Pertanto, nel rispetto di quanto previsto dalla linea Guida Anac n. 2 si è definita una formula che più si avvicinasse, come filosofia di funzionamento per l’assegnazione dei punteggi, alla formula di capitolato
2.) Tenuto conto del principio di gerarchia delle fonti così come ricordato dal TAR Lombardia, Milano, sez. I, nella sent. 10 marzo 2025, n. 846, secondo in caso di conflitto tra il disciplinare e il capitolato, prevale la disciplina di gara rispetto a quella del capitolato tecnico (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 31 gennaio 2018, n. 1139; e TAR Puglia, Bari, sez. III, sent. 17 febbraio 2022, n. 264).
Pertanto per tutto quanto sopra riportato ai fini dell’attribuzione dei punteggi all’offerta economica, è da ritenersi vincolante la formula del Disciplinare.