Scaduto

Gara #3756

Gara SUA 93/2025 ACCORDO QUADRO (art. 59 Dlgs n.36/2023) Affidamento con procedura ristretta dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA DEL MATTATOIO COMUNALE E ZONE LIMITROFE - REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MODELLO” – Comune di Sora PNRR
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Informazioni appalto

19/11/2025
Ristretta
Lavori
€ 7.812.877,48
BOMPIANI STEFANO
Comune di Sora

Categorie merceologiche

452 - Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile

Lotti

1
B92FEFE565
E41G16000010001
Qualità prezzo
Gara SUA 91/2025 ACCORDO QUADRO (art. 59 Dlgs n.36/2023) Affidamento con procedura ristretta dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA DEL MATTATOIO COMUNALE E ZONE LIMITROFE - REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MODELLO” finanziato con fondi PNRR – Comune di Sora
Gara SUA 91/2025 ACCORDO QUADRO (art. 59 Dlgs n.36/2023) Affidamento con procedura ristretta dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA DEL MATTATOIO COMUNALE E ZONE LIMITROFE - REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MODELLO” – Comune di Sora PNRR Missione 2 -Rivoluzione verde e transizione ecologica Componente 2- Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici Investimento 1.1 Costruzione nuove scuole mediante sostituzione di edifici. Realizzazione di una scuola innovativa in Via Napoli Riqualificazione urbana area del mattatoio comunale finanziato dall’Unione Europea -Next Generation EU-
€ 5.622.991,09
€ 1.979.356,68
€ 210.529,71

Scadenze

01/12/2025 12:00
03/12/2025 10:00
03/12/2025 10:30

Allegati

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19/11/2025 15:18
1.98 MB

Chiarimenti

20/11/2025 11:08
Quesito #1
la procedura è aperta a tutti gli operatori economici che intendono partecipare?


20/11/2025 17:09
Risposta
In riferimento al quesito posto si specifica quanto segue:

La gara in oggetto prevede l'individuazione dell'affidatario attraverso la procedura ristetta di cui all'art 72 del Codice. Inoltre l'ente aggiudicatore (COmune di Sora) ha previsto l'attivazione di quanto previsto dall'art. 70 c. 6 del codice.

Nello specifico il disciplinare di gara prevede che tutti i soggetti in possesso dei requsiti di ammissione (requisiti generali di cui agli artt. da 94 a 98 del DLgs 36/2023) e tecnico finanziari( identificati con le categorie di lavori esposte nel disciplinare di gara) possono presentare istanza per candidarsi alla partecipazione alla gara.

Nel caso in cui il numero degli operatori economici in possesso dei requsiti di ammissione previsti dal disciplinare di gara risultassero in numento pari o inferiore a 10 tutti riceveranno la lettera di invito per presentare offerta.

Nel caso in cui il numero degli operatori economici in possesso dei requsiti di ammissione previsti dal disciplinare di gara risultassero in numento superiore a 10, in applicazione di quanto previsto dall'art. 70 c. 6 del codice, si procederà ad una selezione per individuarne 10 utilizzando i criteri previsti alla sezione 4 del disciplinare di gara. Si rammenta che tutti gli operatori classificati al decimo posto saranno invitati quindi esiste la possibilità di invitare un numero superiore a 10.

Per quanto sopra la procedura è aperta a tutti gli operatori economici che intendono partecipare. Non è certo che chi partecipa alla selezione riceverà la lettera di invito.

21/11/2025 12:28
Quesito #2
buongiorno, come indicato nel disciplinare "Visto l’art. 30 dell’all. II.12 del D.Lgs. 36/2023 secondo cui il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi, i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente."
Visto che siamo in possesso della categoria prevalente OG1 VIII, quindi le categorie scorporabili, come sopra descritto, sono posseduti con riferimento alla stessa categoria prevalente.
Ma è specificato per la categ. OS 32 che "Possono essere eseguiti dall’impresa affidataria se in possesso di attestazione nella categoria OS 32 almeno Classe III bis", anche se è scorporabile, non è subappaltabile e non può essere indicato come "subappalto necessario".
Per la partecipazione è consentito il "cd subappalto necessario/qualificante"? o bisogna indicare un RTI anche se successiva alla richiesta di partecipazione?

25/11/2025 10:00
Risposta
Premesso che:

· Il disciplinare recepisce correttamente quanto previsto dall’art. 30 dell’Allegato II.12 del Codice, secondo cui il concorrente singolo può partecipare:

o se possiede i requisiti relativi alla categoria prevalente OG1 per l'intero importo dei lavori;

o oppure se possiede i requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi.


Tuttavia, tale meccanismo di “assorbimento” mediante la categoria prevalente non opera per le categorie per le quali l’Ente aggiudicatore ne impone l’esecuzione obbligatoria in capo all’affidatario per i motivi da riportare nella decisione a contrarre (Cfr art. 119 c. 2 del DLgs 36/2023)


· L’art. 104 c. 11 prevede quanto segue: 11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, siano direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento;



· l’art. 52 del CSA al comma 26 è previsto quanto segue: 26. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali ai sensi dell'art. 119, comma 17 del D.lgs 36/2023 e successive modificazioni e integrazioni, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30% dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. E considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore delle opere superi il 10% dell'importo totale dei lavori.

Dato atto che

· l’Ente Aggiudicatore, in applicazione di quanto previsto dall’art. 119 c. 2 del DLgs 36/2023, Ha stabilito con motivazione che la categoria OS32 – Strutture in legno e OS18-A sia eseguita dall’affidatario, sottraendola di fatto all’istituto del subappalto



· nel disciplinare di gara è vietato il ricorso al subappalto per la categoria OS 32



· nel disciplinare di gara è vietato il ricorso all’avvalimento



· la previsione della decisione a contrarre non ammette che la mancanza di OS32 venga “compensata” mediante OG1 anche se in classifica superiore



· L’art. 119, comma 2, terzo periodo, del Codice stabilisce che:

«… previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, le stazioni appaltanti […] indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto […] al fine di rafforzare il controllo del cantiere, tutelare la sicurezza dei lavoratori o prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.»

· La Determina a contrarre n. 714/2025, che costituisce la sede propria per tali motivazioni, contiene:

o la ricostruzione dell’intervento,

o il carattere altamente specialistico delle strutture in legno,

o la criticità delle lavorazioni strutturali nel contesto della costruzione di una scuola innovativa,

o la necessità di assicurare continuità esecutiva, presidio tecnico e qualità delle strutture.

elementi che costituiscono adeguata motivazione del divieto di subappalto per la categoria OS32, pienamente conforme al disposto dell’art. 119, comma 2, terzo periodo.



· La stazione appaltante ha quindi legittimamente stabilito che:

Le lavorazioni OS32 devono essere eseguite obbligatoriamente dall’aggiudicatario (o dall’impresa mandante di un RTI), escludendone il subappalto.

· La valutazione è coerente con l’interesse pubblico prevalente alla sicurezza dell’opera e con gli obblighi derivanti dal PNRR, richiamati in modo ampio nella Determina a contrarre.



Per tutto quanto sopra specificato Il Subappalto necessario/qualificante NON è ammesso per la categoria OS32.

Poiché:
la qualificazione OS32 è obbligatoria;il subappalto è vietato e motivato ex art. 119, comma 2;la categoria è essenziale e non assorbibile dalla prevalente;


Per il secondo quesito

Un operatore singolo privo della qualificazione OS32 non può partecipare alla gara.

La sola modalità consentita è la costituzione – anche come RTI costituendo – di un raggruppamento con:
mandataria in possesso della categoria prevalente OG1;mandante in possesso della categoria OS32 almeno in classifica III-bis.
Tale impostazione è coerente con l’intera struttura della Determina a contrarre e del disciplinare.



Conclusioni

Alla luce del quadro normativo e della Determina a contrarre:

1. La OS32 – Strutture in legno è categoria a qualificazione obbligatoria.

2. Il divieto di subappalto è legittimamente motivato nella Determina a contrarre, in conformità all’art. 119, comma 2.

3. Le lavorazioni OS32 devono essere eseguite direttamente dall’appaltatore qualificato.

4. Il subappalto necessario/qualificante non è ammesso per la OS 32.

5. Gli operatori privi di OS32 III-bis possono partecipare solo tramite RTI.


24/11/2025 15:46
Quesito #3
Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento al punto 4.7 dei criteri di selezione relativo alla “realizzazione diretta (senza ricorso al subappalto) di edifici con strutture portanti in legno di valore minimo di € 2.500.000,00” si chiede di confermare se il valore minimo di € 2.500.000,00 debba essere inteso come riferito esclusivamente alla categoria OS32 e quindi al valore dei lavori afferenti a tale categoria, oppure all’intero importo del contratto nel quale è presente la suddetta categoria, indipendentemente dal valore della OS32.
Si resta in attesa di un Vs gentile riscontro.
Cordiali Saluti.

26/11/2025 09:11
Risposta
PREMESSO CHE LA VOLONTA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE E’ QUELLO DI SELEZIONARE L’OPERATORE ECONOMICO NEL CAMPO DELLE STRUTTURE IN LEGNO E DATO CHE L’AMMONTARE DELLE LAVORAZIONI NELLA CAT OS32 E’ PARI € 1.275.180,05

TENUTO CONTO DI QUANTO RIPORTATO ALL’ART 100 DEL DLGS 36/2023.

PER QUANTO SOPRA IL VALORE DI € 2.500.000,00 E’ RIFERITA esclusivamente alla categoria OS32 e quindi al valore dei lavori afferenti a tale categoria.
24/11/2025 16:54
Quesito #4
Buonasera, è obbligatorio il sopralluogo? Se sì quali sono le modalità. Grazie

26/11/2025 09:14
Risposta
Si ribadisce che la volontà di far eseguire il sopralluogo a soggetto qualificato dell'impresa è finalizzata a:

- poter meglio rappresentare le lavorazioni oggetto di appalto e fornire eventuali chiarimenti sui posti oggetto di appalto

data la complessità dell’intervento

- ottenere offerte che tengano effettivamente conto dello stato dei luoghi;

- evitare contestazioni dell'impresa per risarcimenti dovuti allo stato dei luoghi o ad esso riconducibili;


25/11/2025 09:37
Quesito #5
Buongiorno,
segnalo l'impossibilità di generare l'avvido di pagamento contributo ANAC.
Inserendo il GIC viene genrata la seguente risposta

GAE07 - Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. E' opportuno contattare la stazione appaltante.

Rimaniamo in attesa di un Vs gentile riscontro in merito
Cordiali saluti

26/11/2025 09:15
Risposta
NEL CASO DI PROBLEMI NEL GENERARE IL PAGAMENTO ANAC gli Operatori Economici sono invitati a pagare i contributi tramite bonifico bancario, utilizzando specifiche coordinate bancarie – IBAN: IT 92 E 01030 03200 000005748153 – e indicando nella causale il codice CIG della gara, il nominativo e il codice fiscale del debitore.

La ricevuta del pagamento deve essere inviata a una specifica email: ufficio.urf@anticorruzione.it, con l’indicazione di

codice fiscale,

nominativo e indirizzo email del debitore.
25/11/2025 09:53
Quesito #6
Buongiorno,
Si chiede cortesemente di chiarire se, ai fini della partecipazione alla presente gara, l’operatore economico debba già in sede di offerta indicare e/o dimostrare i requisiti dell’impresa subappaltatrice che eseguirebbe le lavorazioni oggetto di subappalto.
Si richiede inoltre di specificare se tale obbligo valga anche in caso di subappalto facoltativo e non qualificante.

Cordiali saluti.

26/11/2025 09:16
Risposta
PREMESSO CHE COME DEFINITO AL QUESITO 2 LA CATEGORIA OS 32 NON E’ SUB APPALTABILE SI SPECIFICA CHE IN SEDE DI GARA NON E’ OBBLIGATORIO DIMOSTRARE I REQUISITI DELL’IMPRESA SUB APPALTATRICE MA E’ OBBLIGATORIO DARE INDICAZIONE DELLA VOLONTA’ DI SUB APPALTARE
25/11/2025 12:00
Quesito #7
Buongiorno, siamo a chiedere se in questa fase di " preselezione" bisogna produrre la garanzia provvisoria o solo nella eventuale fase di invito.

26/11/2025 13:23
Risposta
La garanzia provvisoria va prodotta nella fase di invito.
25/11/2025 12:25
Quesito #8
Spett.le Stazione Appaltante,
con la presente si segnala che il file denominato “M_E_ARC_C_A_107_01” risulta caricato in maniera errata. In particolare, pur essendo indicato nell’elenco degli elaborati come “Elenco dei prezzi unitari – opere architettoniche”, il documento attualmente presente corrisponde invece all’elaborato “Analisi dei nuovi prezzi – opere architettoniche” già trasmesso correttamente con il file denominato “M_E_ARC_C_A_108_01”.
Si chiede, dunque, pertanto cortesemente di procedere al caricamento del file corretto relativo all’“Elenco dei prezzi unitari – opere architettoniche”.
Cordiali saluti.

01/12/2025 13:13
Risposta
Si specifica che è stata fatta richiesta al Progettista del documento leggibile allo stesso tempo si comunica che lo stesso sarà disponibile nella seconda fase della procedura perché non necessario nella prima fase.
25/11/2025 12:51
Quesito #9
SI CHIEDE CORTESEMENTE SE IL SOPRALLUOGO E AUTONOMO O ASSISTITO

26/11/2025 09:21
Risposta
IL SOPRALLUOGO E' AUTONOMO



25/11/2025 17:24
Quesito #10
Buonasera,
si chiede cortesemente di confermare se l’obbligatorietà del sopralluogo sia prevista nell’attuale fase della procedura oppure se debba essere adempiuta nella fase successiva

26/11/2025 10:49
Risposta
Si ribadisce che la volontà di far eseguire il sopralluogo a soggetto qualificato dell'impresa è finalizzata a:

- poter meglio rappresentare le lavorazioni oggetto di appalto e fornire eventuali chiarimenti sui posti oggetto di appalto

data la complessità dell’intervento

- ottenere offerte che tengano effettivamente conto dello stato dei luoghi;

- evitare contestazioni dell'impresa per risarcimenti dovuti allo stato dei luoghi o ad esso riconducibili;

26/11/2025 17:24
Quesito #11
Buonasera,

è possibile avere i computi metrici in formato editabile? possibilmente in Primus?

29/11/2025 17:06
Risposta
-Considerato che esistono diversi software sul mercato che consentono di redigere computi metrici
-tenuto conto che non è possibile pubblicare il computo metrico in tutti i formati possibili e che non esiste un formato universale
-richiamato il principio di parità di trattamento

per quanto sopra non è possibile pubblicare i computi metrici nel formato richiesto.
27/11/2025 14:35
Quesito #12
Spett.le Stazione Appaltante,
con la presente si chiede un cortese chiarimento in merito a quanto previsto a pag. 32 del Disciplinare di gara relativamente alla dichiarazione del possesso dei requisiti richiamati nell’istanza di partecipazione da parte del Direttore Tecnico, qualora quest’ultimo sia soggetto diverso dal Legale Rappresentante.
Si richiede, in particolare, di confermare se tale dichiarazione possa essere resa dal Legale Rappresentante in nome e per conto del Direttore Tecnico, oppure se la stessa debba necessariamente essere sottoscritta direttamente dal Direttore Tecnico. In quest’ultimo caso, si chiede di confermare l'eventuale ammissibilità di firma autografa qualora il Direttore Tecnico risulti sprovvisto di firma digitale.

Si chiede inoltre di voler chiarire se la Dichiarazione d’impegno alla costituzione del RTI debba essere presentata già nella presente fase di manifestazione d’interesse, oppure se essa debba essere prodotta esclusivamente in caso di successivo invito alla procedura.

In attesa di un cortese e celere riscontro, si porgono distinti saluti.

29/11/2025 17:24
Risposta
In merito ai quesiti posti si rappresenta quanto segue:

Risposta al primo quesito
Si conferma che il Legale Rappresentante , assumendosi la responsabilità civile e penale che la norma prevede, può rendere la dichiarazione in nome e per conto del Direttore Tecnico

Risposta ala secondo quesito
Il concorrente per essere ammesso nell'elenco da cui selezionare gli operatori da invitare deve dimostrare di essere in possesso dei requisiti richiesti.
Se il concorrente viene ammesso e viene selezionato per presentare l'offerta secondo l'art. 68 c. 19 del DLgs 36/2023 quanto risponde può "presentare offerta o trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti."

Considerato quanto riscontrato per altro quesito che vieta il ricorso al subappalto per alcune categorie d'opera

per quanto sopra si deduce che:
- se il concorrente è in possesso di tutti i requisiti può costituirsi in ATI sia in questa prima fase che nella fase di presentazione dell'offerta (qualora invitato)

- se il concorrente è sprovvisto dei requisiti che consentono di qualificarsi per quelle attività per le quali la gara vieta il ricorso al subappalto ne consegue che l'ATI, necessaria a qualificarsi per dette categorie dato che è vietato anche il ricorso all'istituto dell'avvalimento, deve essere costituita in questa fase. Si ritiene opportuno specifica che con la frase "costituirsi in ATI" si vuole intendere:
sia il caso di ATI già costituite secondo quanto prevede la norma
sia il caso di ATI non ancora costituite. In tal caso la documentazione amministrativa deve contenere anche l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
27/11/2025 16:23
Quesito #13
Spett.le Stazione appaltante

La presente per porre i seguenti chiarimenti.

QUESITO N.1

Nella lettera d’invito con riferimento alla categoria prevalente OG1 al punto 2.7.3, viene vietato il subappalto, così come per la categoria scorporabile OS32.

Tuttavia nella descrizione sottostante, a pag. 27, nel dettagliare la qualificazione richiesta per ogni singola categoria, il divieto di subappalto viene richiamato solo con riferimento alla categoria OS32 precisando che “I lavori di realizzazione delle strutture in legno OS 32 di € 1.275.180,05 rappresentando il 16,77 % del totale, è, per valore, una lavorazione scorporabile ma non sub-appaltabili in applicazione dell’art.119 comma 17 Dlgs 36/2023 in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza, tenuto conto della natura e complessità delle prestazioni delle lavorazioni da effettuare:…”, mentre nulla viene precisato in merito al subappalto per la OG1 dove si riporta solamente:

· Possono essere eseguiti dall’impresa affidataria se in possesso di attestazione nella categoria OG 1 Classe V;

· è consentito il RTI;

· Non può essere utilizzato l’istituto dell’avvalimento per le motivazioni di cui all’art. 104 comma 11 accertato che i lavori per la realizzazione dell’opera rivestono particolari sistemi costruttivi di rilevante complessità tecnica. Nel caso della RTI possono essere realizzate da un partecipante al raggruppamento.

Si segnala che ai sensi dell’art. 119 comma 1 del Codice “ È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.”

La normativa vigente non vieta il subappalto della categoria prevalente, salvo il limite previsto dall’art. 119 comma 1 del D.lgs. 36/2023, secondo cui l’impresa aggiudicataria non può affidare in subappalto l’intera categoria prevalente, poiché deve eseguire direttamente la parte maggioritaria delle lavorazioni che la caratterizzano.
Ne deriva quindi che l’affidatario non può subappaltare più del 50% della categoria prevalente, ma il subappalto non è oggetto pertanto di un divieto assoluto. Una clausola che vieti in modo assoluto il subappalto della categoria prevalente, in assenza di una adeguata e puntuale motivazione — come espressamente richiesto dall’art. 119, comma 2, del Codice dei contratti pubblici — risulta contraria alla normativa di settore e deve pertanto considerarsi nulla.
Si precisa, inoltre, che proprio con riferimento alla categoria prevalente la motivazione deve essere particolarmente dettagliata, specifica e rigorosa, poiché la legge già prevede un limite intrinseco al subappalto per tale categoria. Ne consegue che un divieto totale può essere legittimamente apposto solo in presenza di ragioni concrete, specifiche e debitamente comprovate, che nel caso specifico non emergono negli atti di gara.

Pertanto si chiede di confermare che la categoria prevalente possa essere subappaltata per una quota < al 50%.



QUESITO N.2

Si segnala un’altra incongruenza a supporto di quanto sopra riportato, che necessita di un chiarimento: nella tabella al punto 2.7.3 viene richiamato il comma 17 dell’art. 119 solo con riferimento alle categorie OG1 e OS32, mentre sempre nel medesimo punto ma a pag. 28 parla in termini generali di divieto di subappalto a cascata e sembra quindi esteso a tutte le lavorazioni. ( si aggiunge che tale divieto viene espressamente richiamato solo per la OG1 e la OS32 a pag. 56 specificandone la motivazione: “Ai sensi dell’art. 119 c. 17 Dlgs 36/2023 le seguenti lavorazioni di cui alle categorie: OG1-OS3 [ndr: si presume si intenda OS32] devono essere eseguite direttamente dall’aggiudicatario o da componente del RTI in ragione dell’esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali”.

Si chiede pertanto di chiarire per quali categorie vige il divieto di subappalto a cascata e inoltre di confermare che il divieto al quesito n. 1 per la OG1 è limitato solo per il subappalto a cascata.



QUESITO N.3

Emerge un’ulteriore incongruenza negli atti di gara relativamente al subappalto: al punto 11.4.1. viene riportato che “Deve essere altresì presentato dagli operatori economici indicati come subappaltatori ai sensi dell’articolo 105, comma 6, del Codice, come previsto al precedente punto 3.2.7.” e anche “Sezione D. indicazione delle terne di subappaltatori”.

Premesso che il riferimento normativo precedentemente richiamato è errato in quanto riferito al previgente Codice dei contratti pubblici, si evidenzia che, ai sensi dell’art. 119 del D.lgs. 36/2023, l’Operatore Economico non è tenuto ad indicare in sede di gara i nominativi dei subappaltatori.

Pertanto, si chiede conferma che in fase di partecipazione NON sia dovuto il DGUE delle imprese subappaltatrici, non essendo prevista dalla normativa vigente l’indicazione preventiva dei subappaltatori né, conseguentemente, la presentazione del relativo DGUE nella fase di gara.

grazie, cordialmente

01/12/2025 13:16
Risposta
1. La OS32 – Strutture in legno è categoria a qualificazione obbligatoria.

2. Il divieto di subappalto è legittimamente motivato nella Determina a contrarre, in conformità all’art. 119, comma 2.

3. Le lavorazioni OS32 devono essere eseguite direttamente dall’appaltatore qualificato.

4. Il subappalto necessario/qualificante non è ammesso per la OS 32.

5. Gli operatori privi di OS32 III-bis possono partecipare solo tramite RTI.


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