Scaduto
Comune di Arpino
Gara #4043
GARA SUA. N. 5/2026. CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO (art. 59 del D.Lgs. n. 36/2023) PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DELLE ATTIVITA’ AFFERENTI L’ESECUZIONE DEL “PIANO DI ROMOZIONE DEI RIFIUTI” – DISCARICA DI COSTE CALDE – SELVELLE” NEL COMUNE DI ARPINO. durata di 4 (quattro) anni - COMUNE DI ARPINO -Informazioni appalto
09/01/2026
Aperta
Servizi
€ 8.500.000,00
BOMPIANI STEFANO
Categorie merceologiche
907223
-
Servizi di bonifica di terreni
Lotti
1
B9E89B10E7
Qualità prezzo
GARA SUA. N. 5/2026. CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO (art. 59 del D.Lgs. n. 36/2023) PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DELLE ATTIVITA’ AFFERENTI L’ESECUZIONE DEL “PIANO DI ROMOZIONE DEI RIFIUTI” – DISCARICA DI COSTE CALDE – SELVELLE” NEL COMUNE DI ARPINO. durata di 4 (quattro) anni - COMUNE DI ARPINO -
GARA SUA. N. 5/2026. CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO (art. 59 del D.Lgs. n. 36/2023) PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DELLE ATTIVITA’ AFFERENTI L’ESECUZIONE DEL “PIANO DI ROMOZIONE DEI RIFIUTI” – DISCARICA DI COSTE CALDE – SELVELLE” NEL COMUNE DI ARPINO. durata di 4 (quattro) anni - COMUNE DI ARPINO -
€ 8.500.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Scadenze
22/01/2026 11:00
26/01/2026 10:00
26/01/2026 10:30
Avvisi pubblici
Allegati
|
modello-titolare-effettivo.docx SHA-256: f5402a936bd04828c6cf33b7f29765aedd4c5c7d902d5748161698319468b4a3 09/01/2026 18:41 |
151.84 kB | |
|
modulo-offerta-economica-dafne-7.8.25-oepv.doc SHA-256: e58c247cb8ee62fbce912a809483f7e1edda058f2e85a3dd50624d3b4b39f663 09/01/2026 18:41 |
137.00 kB | |
|
modulo-ausiliaria-lavori.doc SHA-256: e0d46debe707f5c2d7507399b6a3a795b534e2fe5312d869f2a629ba84003905 09/01/2026 18:41 |
139.50 kB | |
|
modulo-ausiliata-lavori.doc SHA-256: 277dc12533720ade419412011a6ab3b5cdbf532755e0813f03cd8ceba0e02d72 09/01/2026 18:41 |
140.00 kB | |
|
dgue-request-7.xml SHA-256: fba83f61491c71142acca57fc8247c533cfd9a9a068a6f544a6150af24457003 09/01/2026 18:41 |
279.50 kB | |
|
atto-impegno.doc SHA-256: 5aebf8e2285ea16cf76b212e051adbb4ae1109537ae869bafb67850abf57458a 09/01/2026 18:41 |
146.00 kB | |
|
dichiarazione-conflitto-di-interesse.doc SHA-256: e646b7f71e9adc7f51db676da35f997d38ae879ad54d11536fdb91513a5c2651 09/01/2026 18:41 |
131.50 kB | |
|
dichiarazione-impegno-sub-criterio-a.1.doc SHA-256: 62b55d6168880823bd503a94f908f2678fbd3b61ac23a56c3dfe6d2da3f886c6 09/01/2026 18:41 |
148.00 kB | |
|
modello-1-.doc SHA-256: 4bd3ab61b9ce60e580c1f2b6a082634b6c560f7a05d0abe14d9f8018451456d0 09/01/2026 18:41 |
276.50 kB | |
|
disciplinare.pdf.p7m SHA-256: 7b5347c18e541d463f68cade02c4dbe409993b4497b1f9976f9b0ed5c280f244 09/01/2026 18:41 |
1.15 MB | |
|
su-683-2026-prot.pdf SHA-256: 66d4627d6efc55a21854e44d069a4653c01ec249be408ba726e1d9d55bde8238 09/01/2026 18:41 |
0.96 MB | |
|
02.rr.pg.rs-relazione-sul-monitoraggio-ambientale.pdf.p7m.p7m SHA-256: 45199a4677a7e01fa50f013c07a98921040a7e0507c7cc26ea6331a670ab3229 09/01/2026 18:46 |
800.77 kB | |
|
03.rr.pg.rs-piano-di-cantierizzazione.pdf.p7m.p7m SHA-256: 8ce9ead22a2b1be9c8b50b5341c21048040e309275f8c58c5d463fff94a373f3 09/01/2026 18:46 |
1.21 MB | |
|
05.rr.pg.eg-planimetria-stato-di-fatto-rilievo.pdf.p7m.p7m SHA-256: 94c14bb6c3a5b16c810bd9d6ef85e2f6b56b0e5472e90190c4ef5d53d7c07a5b 09/01/2026 18:46 |
599.94 kB | |
|
06.rr.pg.eg-planimetria-stato-di-fatto-documentazione-fotografica.pdf.p7m.p7m SHA-256: ee8229d604dcf291e38e70ce6e97c0ff4271be66f774d33e78499b96cfc3c7d4 09/01/2026 18:46 |
4.49 MB | |
|
07.rr.pg.eg-planimetria-catastale.pdf.p7m.p7m SHA-256: 98d385da57b61dc587dc4be6ec438a77200e0e9e999ede096af86c40fc1bfdf9 09/01/2026 18:46 |
847.48 kB | |
|
08.rr.pg.eg-planimetria-stendimenti-tomografici.pdf.p7m.p7m SHA-256: 4127e0d4e8e9a0e8e757f866d7093393bc830a6b2918fc9cd28abac5d08a12e1 09/01/2026 18:46 |
4.57 MB | |
|
09.rr.pg.eg-planimetria-localizzazione-saggi-e-trincee.pdf.p7m.p7m SHA-256: 41081810e14fdd1e639a26b6d28325473344ab1e2813559a88746452eebd2739 09/01/2026 18:46 |
4.64 MB | |
|
010.rr.pg.eg-planimetria-della-cantierizzazione.pdf.p7m.p7m SHA-256: 5539d16adff3a57dc46acc49bbbfa2a35e25be8ecac6f740ac6fa858f097b256 09/01/2026 18:46 |
1.20 MB | |
|
011.rr.pg.eg-planimetria-con-indicazione-dellarea-da-decespugliare.pdf.p7m.p7m SHA-256: 76a14b1c7259f166944d8dbd7147080566cb577ba50979234e4a5cc000cb657b 09/01/2026 18:46 |
4.92 MB | |
|
012.rr.pg.eg-planimetria-con-individuazione-dei-cumuli-a-vista.pdf.p7m.p7m SHA-256: c39eb09b53b984f47ba80fba5da8934a621c59142a4ce174229751c788f9c05c 09/01/2026 18:46 |
4.60 MB | |
|
013.rr.pg.eg-planimetria-con-individuazione-dei-rifiuti-interrati.pdf.p7m.p7m SHA-256: d6474e7756023871ece8c4c2a6c47f904d10cdf608bdd779553b9503bd782722 09/01/2026 18:46 |
4.80 MB | |
|
014.rr.pg.eg-planimetria-con-indicazione-degli-interventi.pdf.p7m.p7m SHA-256: 9ffd015ee897b3d6d9930d438bf8af4bafa6cd8cc77f5290c2f0f72846a2de0c 09/01/2026 18:46 |
5.16 MB | |
|
015.rr.pg.eg-planimetria-dei-ripristini.pdf.p7m.p7m SHA-256: a33fdc72e51db6fb2b6ea984d9702aeb3c59e1866d30a3dd1a9611def5e743ec 09/01/2026 18:46 |
5.06 MB | |
|
016.rr.ec.cme-computo-metrico-estimativo.pdf.p7m.p7m SHA-256: 5bd054235cc9691423d9e0b72e3e8b368595d9a6118c5fd388bb2554a375fdd8 09/01/2026 18:46 |
873.19 kB | |
|
017.rr.ec.ep-elenco-prezzi-unitari.pdf.p7m.p7m SHA-256: d14b342bd8a07f8729b94a2fba8ac07bb3d9133653f93dcb08e6212e3c66088f 09/01/2026 18:46 |
0.97 MB | |
|
018.rr.ec.ap-analisi-prezzi.pdf.p7m.p7m SHA-256: f5e57f949151f1ed8eaa1007df4bcc95a18c050478db98a6e12ba3c8923404f0 09/01/2026 18:46 |
1.12 MB | |
|
019.rr.ec.mo-incidenza-manodopera.pdf.p7m.p7m SHA-256: cdf47c997cc82e76040c796cb0765f6d0e82ea3a5f0cac7ec7979aa896dddffe 09/01/2026 18:46 |
811.72 kB | |
|
020.rr.ec.si-incidenza-sicurezza.pdf.p7m.p7m SHA-256: 2f3434802d3db28a57042c71d19e96541e5c00b508b175ac2407e1aeca2f293a 09/01/2026 18:46 |
417.20 kB | |
|
021.rr.ec.qe-quadro-economico.pdf.p7m.p7m SHA-256: 61578736a7742577270c9f045e5328712da06ed1f2d7469af12641ee47aafdd0 09/01/2026 18:46 |
571.95 kB | |
|
022.rr.ec.sc-schema-di-contratto.pdf.p7m.p7m SHA-256: d2ebc8df33ed94d3670bbed699077efb1037bec7d50deaa5d0c0950b7ca7c4f4 09/01/2026 18:46 |
793.32 kB | |
|
023.rr.ec.csa-capitolato-speciale-dappalto.pdf.p7m.p7m SHA-256: d73336ec22d3942657ac613c22f73f05538ff956af9a40b569a2a081c6ff1c4d 09/01/2026 18:46 |
1.07 MB | |
|
024.rr.ec.cr-cronoprogramma.pdf.p7m.p7m SHA-256: f22f8972b862fe4b1bc169c60198fe8f2e85f92de960e341d9a3a98193e6dc96 09/01/2026 18:46 |
447.88 kB | |
|
025.rr.ec.psc-piano-di-sicurezza-e-coordinamento.pdf.p7m.p7m SHA-256: b42f4d9865578b83e192bf79bbf72512e6ff7c85acc0a6aea0a735d6b376ac8d 09/01/2026 18:46 |
5.03 MB | |
|
026.rr.ec.fdo-psc-fascicolo-dellopera.pdf.p7m.p7m SHA-256: 61812f2ca60fa01ba203e8367895aef2637655ee0ba119e1d5131c08a9234dc2 09/01/2026 18:46 |
1.17 MB | |
|
00.rr.pg.ee-elenco-elaborati.pdf.p7m.p7m SHA-256: f33a7fe74587a597799ca7373ed951ae4fc9f5a3e7caeb39d984e5566c775c00 09/01/2026 18:46 |
435.14 kB | |
|
01.rr.pg.rt-relazione-tecnica-generale.pdf.p7m.p7m SHA-256: fbb2ea5c4225fd1e5c0221c0d7eef4a577e902cdafa9e0a4506b465428e18253 09/01/2026 18:46 |
29.46 MB | |
|
04.rr.pg.eg-inquadramenti-territoriali.pdf.p7m.p7m SHA-256: 82cac799688c18f87c18972c07539f4134efa6ef59c39d92eb79553330396ab8 09/01/2026 18:46 |
45.29 MB | |
|
08-rdp.zip SHA-256: 025f2a37c7d5653ac90aab28882b1bd867f403d6d3c6e13593c2c2d704405834 20/01/2026 10:05 |
7.63 MB | |
|
dgue-5.pdf SHA-256: dda16665ea6c770700f476df630fe2656fb8d3a44314c9ed46f53bf07dc9c404 20/01/2026 12:53 |
92.29 kB |
Chiarimenti
13/01/2026 09:08
Quesito #1
Buongiorno si chiede, avendo l'Impresa l'iscrizione ANGA 4 e 9, se è possibile dare in subappalto necessario le lavorazioni appartenenti all'ANGA 5 F
15/01/2026 18:46
Risposta
Risposta al quesito
Premesso che:
- Il disciplinare di gara richiede tra i REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE che il concorrente dimostri, si essere iscritto all’ANGA per le seguenti classi e categorie:
Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi. Classe D. superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate
Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi Classe F. inferiore a 3.000 tonnellate
Categoria 9: bonifica di siti Classe B. fino a € 9.000.000,00
- Il possesso di iscrizione alla categoria 5 consente di qualificarsi anche per la categoria 4. Non è vero il contrario. Pertanto se un operatore economico risultasse iscritto alla categoria 5 la classe C, ossia superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate, qualifica il concorrente sia per la categoria 4 che per la categoria 5 per le classi indicate negli atti di gara.
- L’art. 30 dell’allegato II.12 del DLgs 36/2023 recita: 1. Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
- La categoria 5 è di valore inferiore alla categoria 4quindi si configura come scorporabile
Richiamato il sopra citato art. 30 dell’allegato II.12 del DLgs 36/2023
Per quanto sopra il concorrente in possesso di requisiti per la categoria 4 classe pari o superiore alla C può ricorrere all’istituto del subappalto per la categoria 5 di cui è privo
Premesso che:
- Il disciplinare di gara richiede tra i REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE che il concorrente dimostri, si essere iscritto all’ANGA per le seguenti classi e categorie:
Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi. Classe D. superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate
Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi Classe F. inferiore a 3.000 tonnellate
Categoria 9: bonifica di siti Classe B. fino a € 9.000.000,00
- Il possesso di iscrizione alla categoria 5 consente di qualificarsi anche per la categoria 4. Non è vero il contrario. Pertanto se un operatore economico risultasse iscritto alla categoria 5 la classe C, ossia superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate, qualifica il concorrente sia per la categoria 4 che per la categoria 5 per le classi indicate negli atti di gara.
- L’art. 30 dell’allegato II.12 del DLgs 36/2023 recita: 1. Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
- La categoria 5 è di valore inferiore alla categoria 4quindi si configura come scorporabile
Richiamato il sopra citato art. 30 dell’allegato II.12 del DLgs 36/2023
Per quanto sopra il concorrente in possesso di requisiti per la categoria 4 classe pari o superiore alla C può ricorrere all’istituto del subappalto per la categoria 5 di cui è privo
13/01/2026 09:56
Quesito #2
Buongiorno non essendo l'Impresa iscritta in nessun Albo Professionale si chiede se debba essere compilata questa parte del modello:
L) che lo/gli operatore/i economico/i è/sono iscritto/i negli Albi Professionali con i seguenti dati( (inserire i dati relativi a ciascun operatore):
- nome o ragione sociale__________________________________________________________________;
- numero di iscrizione _____________________ presso l’Albo Professionale ________________________;
- data di iscrizione _______________________________________________________________________;
- forma giuridica ________________________________________________________________________;
- Titolari (per i soggetti individuali) (9): _______________________________________________________;
- soci (per snc) (10): _______________________________________________________________________;
- soci accomandatari (per sas) (11): __________________________________________________________;
- amministratori muniti di rappresentanza, oppure il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per tutti gli altri operatori economici) (12): ____________________________________________________________________________________;
- direttori tecnici (per tutti)(13):_____________________________________________________________;
- (per le associazioni e società di qualunque tipo) soggetti membri del collegio sindacale (o, nei casi contemplati dall’art. 2477 c.c., sindaco, nonché i soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, c. 1 lett. b) D. Lgs 231/2001, dichiarazione resa ai sensi dell’art. 23 DPCM 193/2014)14: ______________________________________;
L) che lo/gli operatore/i economico/i è/sono iscritto/i negli Albi Professionali con i seguenti dati( (inserire i dati relativi a ciascun operatore):
- nome o ragione sociale__________________________________________________________________;
- numero di iscrizione _____________________ presso l’Albo Professionale ________________________;
- data di iscrizione _______________________________________________________________________;
- forma giuridica ________________________________________________________________________;
- Titolari (per i soggetti individuali) (9): _______________________________________________________;
- soci (per snc) (10): _______________________________________________________________________;
- soci accomandatari (per sas) (11): __________________________________________________________;
- amministratori muniti di rappresentanza, oppure il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per tutti gli altri operatori economici) (12): ____________________________________________________________________________________;
- direttori tecnici (per tutti)(13):_____________________________________________________________;
- (per le associazioni e società di qualunque tipo) soggetti membri del collegio sindacale (o, nei casi contemplati dall’art. 2477 c.c., sindaco, nonché i soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, c. 1 lett. b) D. Lgs 231/2001, dichiarazione resa ai sensi dell’art. 23 DPCM 193/2014)14: ______________________________________;
15/01/2026 18:46
Risposta
Risposta al quesito
Il modello pubblicato ha portata generale ed è in formato editabile così da consentire all’operatore economico di poter barrare la parte che non gli compete. Pertanto se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera L) il concorrente deve barrare detta parte.
Il modello pubblicato ha portata generale ed è in formato editabile così da consentire all’operatore economico di poter barrare la parte che non gli compete. Pertanto se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera L) il concorrente deve barrare detta parte.
13/01/2026 10:41
Quesito #3
Buongiorno,
chiediamo cortesemente di sapere se è possibile partecipare in RTI con rispettivamente SOA OG12 di II categoria per la mandante e SOA OG12 di IV per la mandataria.
chiediamo cortesemente di sapere se è possibile partecipare in RTI con rispettivamente SOA OG12 di II categoria per la mandante e SOA OG12 di IV per la mandataria.
15/01/2026 18:47
Risposta
Risposta al quesito 3
Premesso che il disciplinare di gara prevede che l’attestazione SOA in categoria OG 12 almeno classe VI è valida per dimostrare il possesso del fatturato e dei servizi analoghi
Dato che il valore posto a base di calcolo ammonta ad € 8,5 mln
Considerato che la classe VI qualifica l’OE per 10.329.000 €
Dato atto che:
- la categoria OG 12 classifica II qualifica il concorrente per un importo di € 516.000, al netto dell’incremento del quinto
- la categoria OG 12 classifica IV qualifica il concorrente per un importo di € 2.500.000, al netto dell’incremento del quinto
- sommando i due limiti incrementati del 20% l’o.e. risulta qualificato per 3.619.200,00 quindi di molto inferiore ai limite previsto dal disciplinare di gara (8.500.000,00).
Pertanto a riscontro del quesito posto si comunica che la costituenda ATI in possesso di OG 12 cl II + Classifica IV non consentono all’ATI di qualificarsi.
Resta comunque necessario dimostrare i restanti requisiti previsti dal disciplinare di gara
Premesso che il disciplinare di gara prevede che l’attestazione SOA in categoria OG 12 almeno classe VI è valida per dimostrare il possesso del fatturato e dei servizi analoghi
Dato che il valore posto a base di calcolo ammonta ad € 8,5 mln
Considerato che la classe VI qualifica l’OE per 10.329.000 €
Dato atto che:
- la categoria OG 12 classifica II qualifica il concorrente per un importo di € 516.000, al netto dell’incremento del quinto
- la categoria OG 12 classifica IV qualifica il concorrente per un importo di € 2.500.000, al netto dell’incremento del quinto
- sommando i due limiti incrementati del 20% l’o.e. risulta qualificato per 3.619.200,00 quindi di molto inferiore ai limite previsto dal disciplinare di gara (8.500.000,00).
Pertanto a riscontro del quesito posto si comunica che la costituenda ATI in possesso di OG 12 cl II + Classifica IV non consentono all’ATI di qualificarsi.
Resta comunque necessario dimostrare i restanti requisiti previsti dal disciplinare di gara
13/01/2026 15:19
Quesito #4
Buon pomeriggio,
con il presente si chiede conferma della possibilità di partecipare ricorrendo al subappalto necessario per la categoria ANGA 4D in caso di carenza di tale requisito.
Cordiali saluti
con il presente si chiede conferma della possibilità di partecipare ricorrendo al subappalto necessario per la categoria ANGA 4D in caso di carenza di tale requisito.
Cordiali saluti
15/01/2026 18:48
Risposta
Risposta al quesito 4
Premesso che
- Il disciplinare di gara richiede tra i REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE che il concorrente dimostri, si essere iscritto all’ANGA per le seguenti classi e categorie:
Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi. Classe D. superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate
Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi Classe F. inferiore a 3.000 tonnellate
Categoria 9: bonifica di siti Classe B. fino a € 9.000.000,00
- La categoria prevalente per il trasporto è la categoria 4
- Il possesso di iscrizione alla categoria 5 consente di qualificarsi anche per la categoria 4. Non è vero il contrario.
- L’art. 30 dell’allegato II.12 del DLgs 36/2023 recita: 1. Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
Per quanto sopra:
essendo la categoria 4 la prevalente non è ammesso il subappalto qualificante per detta categoria.
Si da evidenza però del caso in cui il concorrente risultasse essere iscritto all’ANGA per le la categoria 5 classe C, ossia superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate, lo stesso risulterebbe essere qualificato in quanto autorizzato a trasportare la somma delle tonnellate della categoria 4 e categoria 5 previste in sede di gara il concorrente sia per la categoria 4 che per la categoria 5 per le classi indicate negli atti di gara. Infatti la somma delle due categorie sarebbe massimo 21.000 tonn (6.000 ton cat 4 + 15.000 ton cat 5).
Premesso che
- Il disciplinare di gara richiede tra i REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE che il concorrente dimostri, si essere iscritto all’ANGA per le seguenti classi e categorie:
Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi. Classe D. superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate
Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi Classe F. inferiore a 3.000 tonnellate
Categoria 9: bonifica di siti Classe B. fino a € 9.000.000,00
- La categoria prevalente per il trasporto è la categoria 4
- Il possesso di iscrizione alla categoria 5 consente di qualificarsi anche per la categoria 4. Non è vero il contrario.
- L’art. 30 dell’allegato II.12 del DLgs 36/2023 recita: 1. Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
Per quanto sopra:
essendo la categoria 4 la prevalente non è ammesso il subappalto qualificante per detta categoria.
Si da evidenza però del caso in cui il concorrente risultasse essere iscritto all’ANGA per le la categoria 5 classe C, ossia superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate, lo stesso risulterebbe essere qualificato in quanto autorizzato a trasportare la somma delle tonnellate della categoria 4 e categoria 5 previste in sede di gara il concorrente sia per la categoria 4 che per la categoria 5 per le classi indicate negli atti di gara. Infatti la somma delle due categorie sarebbe massimo 21.000 tonn (6.000 ton cat 4 + 15.000 ton cat 5).
15/01/2026 16:42
Quesito #5
Buonasera,
la presente per chiederVi se, in caso di A.T.I., tutti gli operatori economici devono essere in possesso dell'A.N.G.A. categoria 4.
Restiamo in attesa di Vostre.
Distinti saluti
la presente per chiederVi se, in caso di A.T.I., tutti gli operatori economici devono essere in possesso dell'A.N.G.A. categoria 4.
Restiamo in attesa di Vostre.
Distinti saluti
15/01/2026 18:51
Risposta
Il Codice, quindi, pur ammettendo che i requisiti di partecipazione possano essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, impone contestualmente che ogni componente del raggruppamento sia qualificato perle prestazioni che si è impegnato ad eseguire.
All’atto della partecipazione alla gara deve esservi corrispondenza tra quota di esecuzione dichiarata e capacità tecnico-qualificativa posseduta dalla singola impresa dichiarante.
Ciò presuppone, d’altronde, che l’impresa associata partecipa alle gare in base ai (e nei limiti dei) propri requisiti di qualificazione.
Peranto il soggetto dell'ATI che si assume l'onere dell'esecuzione delle attività in categoria 4 deve essere iscritto nella categoria 4.
All’atto della partecipazione alla gara deve esservi corrispondenza tra quota di esecuzione dichiarata e capacità tecnico-qualificativa posseduta dalla singola impresa dichiarante.
Ciò presuppone, d’altronde, che l’impresa associata partecipa alle gare in base ai (e nei limiti dei) propri requisiti di qualificazione.
Peranto il soggetto dell'ATI che si assume l'onere dell'esecuzione delle attività in categoria 4 deve essere iscritto nella categoria 4.
16/01/2026 09:52
Quesito #6
La Scrivente Impresa, in merito alla procedura di gara in oggetto, formula i seguenti quesiti:
QUESITO 1
Nel disciplinare di gara al par 7.1 è indicato che i requisiti di idoneità professionale sono: 1) iscrizione registro imprese per attività pertinenti; 2) iscrizione ANGA cat 9 classe B, iscrizione ANGA cat 4 classe D, iscrizione ANGA cat 5 classe F ; 3) iscrizione WHITE LIST – sezione I quater-
Si chiede conferma che, come requisito di idoneità professionale, non è richiesto il possesso di SOA categoria OG12 in corso di validità.
QUESITO 2
Nel disciplinare di gara al par 7.1 è indicato che i requisiti di idoneità professionale sono: 1) iscrizione registro imprese per attività pertinenti; 2) iscrizione ANGA cat 9 classe B, iscrizione ANGA cat 4 classe D, iscrizione ANGA cat 5 classe F ; 3) iscrizione WHITE LIST – sezione I quater-
Si chiede conferma se, in caso di partecipazione in RTI, i requisiti di idoneità professionale relativi all’iscrizione ANGA, debbano essere garantiti dal RTI nel suo complesso e pertanto si può procedere al cumulo delle classi richieste al fine di soddisfare i requisiti indicati nel disciplinare.
Inoltre si chiede di confermare se, per quanto riguarda l’iscrizione ANGA categoria 9, ogni componente del RTI può partecipare adottando, come parametro economico, l’importo di iscrizione della classe in suo possesso.
QUESITO 3
Nel disciplinare di gara al par 7.2 è indicato che tra i requisiti di capacità economica e finanziaria è richiesto la dimostrazione del relativo fatturato oppure, per principio di equivalenza, di essere in possesso dell’attestazione SOA categoria OG12.
Si chiede conferma se, in caso di partecipazione in RTI, i requisiti di capacità economica e finanziaria, debbano essere garantiti dal RTI nel suo complesso e pertanto ogni componente deve certificare e dimostrare la quota parte delle attività da esso assunta.
Inoltre si chiede di confermare se, in caso di utilizzo dell’attestazione SOA, l’importo certificabile e dimostrabile è quello relativo alla classifica posseduta da concorrente oppure è possibile utilizzare, a tale scopo, anche l’incremento premiale del 20% di cui agli artt. 2, comma 2, e 30, comma 2 dell’All. II.12 al Codice.
QUESITO 4
Nel disciplinare di gara al par 7.3 è indicato che tra i requisiti di capacità tecnica e professionale è richiesto la dimostrazione dell’esperienza (negli ultimi dieci anni) di almeno due attività analoghe oppure, per principio di equivalenza, di essere in possesso dell’attestazione SOA categoria OG12.
Si chiede conferma se, in caso di partecipazione in RTI, i requisiti di capacità tecnica e professionale, debbano essere garantiti dal RTI nel suo complesso e pertanto ogni componente deve certificare e dimostrare la quota parte delle attività da esso assunta.
Si chiede cortesemente di fornire tempestivamente le necessarie delucidazioni in merito così da consentire il perfezionamento, nel rispetto dei termini temporali di gara, della propria offerta tecnica ed economica.
Distinti Saluti
QUESITO 1
Nel disciplinare di gara al par 7.1 è indicato che i requisiti di idoneità professionale sono: 1) iscrizione registro imprese per attività pertinenti; 2) iscrizione ANGA cat 9 classe B, iscrizione ANGA cat 4 classe D, iscrizione ANGA cat 5 classe F ; 3) iscrizione WHITE LIST – sezione I quater-
Si chiede conferma che, come requisito di idoneità professionale, non è richiesto il possesso di SOA categoria OG12 in corso di validità.
QUESITO 2
Nel disciplinare di gara al par 7.1 è indicato che i requisiti di idoneità professionale sono: 1) iscrizione registro imprese per attività pertinenti; 2) iscrizione ANGA cat 9 classe B, iscrizione ANGA cat 4 classe D, iscrizione ANGA cat 5 classe F ; 3) iscrizione WHITE LIST – sezione I quater-
Si chiede conferma se, in caso di partecipazione in RTI, i requisiti di idoneità professionale relativi all’iscrizione ANGA, debbano essere garantiti dal RTI nel suo complesso e pertanto si può procedere al cumulo delle classi richieste al fine di soddisfare i requisiti indicati nel disciplinare.
Inoltre si chiede di confermare se, per quanto riguarda l’iscrizione ANGA categoria 9, ogni componente del RTI può partecipare adottando, come parametro economico, l’importo di iscrizione della classe in suo possesso.
QUESITO 3
Nel disciplinare di gara al par 7.2 è indicato che tra i requisiti di capacità economica e finanziaria è richiesto la dimostrazione del relativo fatturato oppure, per principio di equivalenza, di essere in possesso dell’attestazione SOA categoria OG12.
Si chiede conferma se, in caso di partecipazione in RTI, i requisiti di capacità economica e finanziaria, debbano essere garantiti dal RTI nel suo complesso e pertanto ogni componente deve certificare e dimostrare la quota parte delle attività da esso assunta.
Inoltre si chiede di confermare se, in caso di utilizzo dell’attestazione SOA, l’importo certificabile e dimostrabile è quello relativo alla classifica posseduta da concorrente oppure è possibile utilizzare, a tale scopo, anche l’incremento premiale del 20% di cui agli artt. 2, comma 2, e 30, comma 2 dell’All. II.12 al Codice.
QUESITO 4
Nel disciplinare di gara al par 7.3 è indicato che tra i requisiti di capacità tecnica e professionale è richiesto la dimostrazione dell’esperienza (negli ultimi dieci anni) di almeno due attività analoghe oppure, per principio di equivalenza, di essere in possesso dell’attestazione SOA categoria OG12.
Si chiede conferma se, in caso di partecipazione in RTI, i requisiti di capacità tecnica e professionale, debbano essere garantiti dal RTI nel suo complesso e pertanto ogni componente deve certificare e dimostrare la quota parte delle attività da esso assunta.
Si chiede cortesemente di fornire tempestivamente le necessarie delucidazioni in merito così da consentire il perfezionamento, nel rispetto dei termini temporali di gara, della propria offerta tecnica ed economica.
Distinti Saluti
18/01/2026 20:20
Risposta
RISPOSTA AL QUESITO 1
Il possesso della attestazione SOA in categoria OG12 in corso di validità può essere utilizzata per dimostrare:
- Il requisito REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA come definito alla sezione 7.2 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
- Il requisito REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE come definito alla sezione 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
Resta come obbligatorio dimostrare tutti gli altri requisiti di ammissione
RISPOSTA AL QUESITO 2
Il Codice, pur ammettendo che i requisiti di partecipazione possano essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, impone contestualmente che ogni componente del raggruppamento sia qualificato per le prestazioni che si è impegnato ad eseguire.
All’atto della partecipazione alla gara deve esservi corrispondenza tra quota di esecuzione dichiarata e capacità tecnico-qualificativa posseduta dalla singola impresa dichiarante.
Ciò presuppone, d’altronde, che l’impresa associata partecipa alle gare in base ai (e nei limiti dei) propri requisiti di qualificazione.
RISPOSTA AL QUESITO 3
Vale quanto già risposto al quesito 2.
Per la parte del quesito relativa alla OG 12 vale quanto previsto dal codice e relativi allegati. Pertanto è consentito applicare quanto previsto dall’art. 2 comma 2 dell’Allegato II.12 del DLgs 36/2023 per l’incremento del 20%.
L’art. 30 c. 2 dell’Allegato II.12 non fa alcun riferimento all’incremento del 20% ma tratta di raggruppamenti e consorzi.
RISPOSTA AL QUESITO 4
Si conferma quanto già riscontrato al quesito 2 ossia
Il Codice, pur ammettendo che i requisiti di partecipazione possano essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, impone contestualmente che ogni componente del raggruppamento sia qualificato per le prestazioni che si è impegnato ad eseguire.
All’atto della partecipazione alla gara deve esservi corrispondenza tra quota di esecuzione dichiarata e capacità tecnico-qualificativa posseduta dalla singola impresa dichiarante.
Ciò presuppone, d’altronde, che l’impresa associata partecipa alle gare in base ai (e nei limiti dei) propri requisiti di qualificazione.
Il possesso della attestazione SOA in categoria OG12 in corso di validità può essere utilizzata per dimostrare:
- Il requisito REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA come definito alla sezione 7.2 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
- Il requisito REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE come definito alla sezione 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
Resta come obbligatorio dimostrare tutti gli altri requisiti di ammissione
RISPOSTA AL QUESITO 2
Il Codice, pur ammettendo che i requisiti di partecipazione possano essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, impone contestualmente che ogni componente del raggruppamento sia qualificato per le prestazioni che si è impegnato ad eseguire.
All’atto della partecipazione alla gara deve esservi corrispondenza tra quota di esecuzione dichiarata e capacità tecnico-qualificativa posseduta dalla singola impresa dichiarante.
Ciò presuppone, d’altronde, che l’impresa associata partecipa alle gare in base ai (e nei limiti dei) propri requisiti di qualificazione.
RISPOSTA AL QUESITO 3
Vale quanto già risposto al quesito 2.
Per la parte del quesito relativa alla OG 12 vale quanto previsto dal codice e relativi allegati. Pertanto è consentito applicare quanto previsto dall’art. 2 comma 2 dell’Allegato II.12 del DLgs 36/2023 per l’incremento del 20%.
L’art. 30 c. 2 dell’Allegato II.12 non fa alcun riferimento all’incremento del 20% ma tratta di raggruppamenti e consorzi.
RISPOSTA AL QUESITO 4
Si conferma quanto già riscontrato al quesito 2 ossia
Il Codice, pur ammettendo che i requisiti di partecipazione possano essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, impone contestualmente che ogni componente del raggruppamento sia qualificato per le prestazioni che si è impegnato ad eseguire.
All’atto della partecipazione alla gara deve esservi corrispondenza tra quota di esecuzione dichiarata e capacità tecnico-qualificativa posseduta dalla singola impresa dichiarante.
Ciò presuppone, d’altronde, che l’impresa associata partecipa alle gare in base ai (e nei limiti dei) propri requisiti di qualificazione.
16/01/2026 10:01
Quesito #7
Si chiede qual è la modalità di attribuzione dei punteggi dei criteri dell'offerta tecnica relativi alle certificazioni (criteri B.6.1, B.6.2, B.6.3 e D.1), in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese. In particolare, si chiede se i 3 punti a certificazione vengono assegnati in caso di possesso della certificazioni da parte di tutti i componenti del raggruppamento oppure è sufficiente il possesso da parte della sola mandataria.
19/01/2026 19:33
Risposta
considerata l'urgenza di concludere l'affidamento
tenuto conto dei principi del codice
sentito il RUP
si ritiene che in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese per l'attribuzione dei punteggi per le certificazioni è sufficiente che la mandataria sia in possesso delle stesse
tenuto conto dei principi del codice
sentito il RUP
si ritiene che in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese per l'attribuzione dei punteggi per le certificazioni è sufficiente che la mandataria sia in possesso delle stesse
16/01/2026 15:33
Quesito #8
Provincia di Frosinone quale Stazione Unica Appaltante
Piazza Gramsci 13 03100 Frosinone
e-mail gareappalti@provincia.fr.it;
pec: protocollo@pec.provincia.fr.it.
GARA SUA. N. 5/2026. CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO (ART. 59 DEL D.LGS. N. 36/2023)
PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DELLE ATTIVITA’ AFFERENTI all’ESECUZIONE DEL “PIANO DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI” – DISCARICA DI COSTE CALDE – SELVELLE” NEL COMUNE DI ARPINO.
RICHIESTA PROROGA SCADENZA TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTA.
Con riferimento alla gara di cui all’oggetto, con scadenza per la presentazione delle offerte prevista per il 26
Gennaio 2026, si presenta formale istanza di proroga del termine per la presentazione delle offerte.
Le ragioni della presente istanza si vanno qui di seguito ad illustrare:
• La complessità, l’importanza, l’articolazione delle prestazioni oggetto dell’appalto nonché l’entità delle medesime rendono necessario a seguito del sopralluogo sull’area, uno studio approfondito da parte di tutti gli operatori al fine di formulare un’offerta idonea e diligente con un attenta lettura di tutti gli elaborati progettuali posti a base di gara;• Le diverse competenze necessarie per allestire un’organizzazione idonea ed efficiente per poter garantire, in
caso di aggiudicazione, il raggiungimento di tutti gli obbiettivi illustrati nella documentazione di gara;
• La necessità di predisporre un’articolata ed esaustiva offerta tecnica ed una congruente offerta economica,
considerato anche l’importo rilevante della procedura di gara.
• L’opportunità di organizzare la compagine di imprese più idonea a rispondere alle richieste dell’Ente in
considerazione delle diverse componenti del lavoro da eseguire.
Tanto visto e considerato, riteniamo opportuno e necessario poter disporre di un ulteriore periodo per la
presentazione delle offerte congruo per l’importanza e la complessità dell’appalto.
Rappresentiamo pertanto la richiesta di proroga dei termini di presentazione delle offerte di almeno 15
(quindici) giorni rispetto alla data
Roma, 16/01/2026
Piazza Gramsci 13 03100 Frosinone
e-mail gareappalti@provincia.fr.it;
pec: protocollo@pec.provincia.fr.it.
GARA SUA. N. 5/2026. CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO (ART. 59 DEL D.LGS. N. 36/2023)
PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DELLE ATTIVITA’ AFFERENTI all’ESECUZIONE DEL “PIANO DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI” – DISCARICA DI COSTE CALDE – SELVELLE” NEL COMUNE DI ARPINO.
RICHIESTA PROROGA SCADENZA TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTA.
Con riferimento alla gara di cui all’oggetto, con scadenza per la presentazione delle offerte prevista per il 26
Gennaio 2026, si presenta formale istanza di proroga del termine per la presentazione delle offerte.
Le ragioni della presente istanza si vanno qui di seguito ad illustrare:
• La complessità, l’importanza, l’articolazione delle prestazioni oggetto dell’appalto nonché l’entità delle medesime rendono necessario a seguito del sopralluogo sull’area, uno studio approfondito da parte di tutti gli operatori al fine di formulare un’offerta idonea e diligente con un attenta lettura di tutti gli elaborati progettuali posti a base di gara;• Le diverse competenze necessarie per allestire un’organizzazione idonea ed efficiente per poter garantire, in
caso di aggiudicazione, il raggiungimento di tutti gli obbiettivi illustrati nella documentazione di gara;
• La necessità di predisporre un’articolata ed esaustiva offerta tecnica ed una congruente offerta economica,
considerato anche l’importo rilevante della procedura di gara.
• L’opportunità di organizzare la compagine di imprese più idonea a rispondere alle richieste dell’Ente in
considerazione delle diverse componenti del lavoro da eseguire.
Tanto visto e considerato, riteniamo opportuno e necessario poter disporre di un ulteriore periodo per la
presentazione delle offerte congruo per l’importanza e la complessità dell’appalto.
Rappresentiamo pertanto la richiesta di proroga dei termini di presentazione delle offerte di almeno 15
(quindici) giorni rispetto alla data
Roma, 16/01/2026
19/01/2026 19:34
Risposta
Per i motivi d'urgenza contemplati nella decisione a contrarre non è possibie concedere una proroga per la presentazione delle offerte
16/01/2026 15:36
Quesito #9
Spett.le Stazione Appaltante di seguito si pongono i seguiti chiarimenti:
1. Il disciplinare di gara cita solamente il 30% di occupazione giovanile e svantaggiata, tuttavia come previsto ai sensi dell’art.57 comma 1 lettera a del D.lgs 36/2023 è previsto anche l’assicurare il 30% dell’occupazione femminile e la stabilità occupazionale del personale impiegato. Si richiede pertanto se sia necessario anche il “garantire la stabilità occupazionale ed assicurare all’occupazione femminile una quota pari al 30%.”
2. Si richiede se trattasi di refuso quanto indicato a pag. 13 del disciplinare di gara: “Ciò nonostante l’intervento per motivi economici viene suddiviso in due lotti.” Nel disciplinare di gare, oltre a questa indicazione, si parla sempre di un lotto unico. Si richiede pertanto se la gara è ad uno o due lotti.
1. Il disciplinare di gara cita solamente il 30% di occupazione giovanile e svantaggiata, tuttavia come previsto ai sensi dell’art.57 comma 1 lettera a del D.lgs 36/2023 è previsto anche l’assicurare il 30% dell’occupazione femminile e la stabilità occupazionale del personale impiegato. Si richiede pertanto se sia necessario anche il “garantire la stabilità occupazionale ed assicurare all’occupazione femminile una quota pari al 30%.”
2. Si richiede se trattasi di refuso quanto indicato a pag. 13 del disciplinare di gara: “Ciò nonostante l’intervento per motivi economici viene suddiviso in due lotti.” Nel disciplinare di gare, oltre a questa indicazione, si parla sempre di un lotto unico. Si richiede pertanto se la gara è ad uno o due lotti.
19/01/2026 19:38
Risposta
Risposta
Quesito 1
Premesso che oggetto della gara è l’affidamento di un accordo quadro per la bonifica di un sito orfano
Ciò premesso si specifica quanto segue:
- Non essendoci un servizio precedente non è necessario assicurare la stabilità occupazionale del personale impiegato
- In aggiunta all’obbligo di garantire, in caso di assunzione, il 30% di occupazione giovanile e svantaggiata il concorrente deve assicurare, come previsto da norma, in caso di assunzione, il 30% dell’occupazione femminile. Condizione già presente al punto O) della domanda di partecipazione
Quesito 2
Si rammenta che oggetto dell’appalto è l’aggiudicazione di un accordo quadro per la bonifica stimata in circa 8,5 mln di euro.
L’indicazione dei lotti si è resa necessaria per massima trasparenza e dare indicazione ai concorrente che il comune di Arpino ha ricevuto un finanziamento di cui al primo lotto indicato nell’ambito del PNRR e che, se non revocato, sarà il minimo garantito
Quesito 1
Premesso che oggetto della gara è l’affidamento di un accordo quadro per la bonifica di un sito orfano
Ciò premesso si specifica quanto segue:
- Non essendoci un servizio precedente non è necessario assicurare la stabilità occupazionale del personale impiegato
- In aggiunta all’obbligo di garantire, in caso di assunzione, il 30% di occupazione giovanile e svantaggiata il concorrente deve assicurare, come previsto da norma, in caso di assunzione, il 30% dell’occupazione femminile. Condizione già presente al punto O) della domanda di partecipazione
Quesito 2
Si rammenta che oggetto dell’appalto è l’aggiudicazione di un accordo quadro per la bonifica stimata in circa 8,5 mln di euro.
L’indicazione dei lotti si è resa necessaria per massima trasparenza e dare indicazione ai concorrente che il comune di Arpino ha ricevuto un finanziamento di cui al primo lotto indicato nell’ambito del PNRR e che, se non revocato, sarà il minimo garantito
16/01/2026 16:46
Quesito #10
16/01/2025
La Scrivente Impresa, in merito alla procedura di gara in oggetto, formula il seguente quesito:
QUESITO 1
Nel disciplinare di gara al paragrafo 8 “AVVALLIMENTO” è riportato che il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 8.2 e 8.3 e/o per migliorare la propria offerta.
Si chiede di indicare quali sono i requisiti di ordine speciale in quanto, nel disciplinare, non esistono i punti 8.2 e 8.3
Si chiede inoltre di specificare se per la gara in esame è ammesso l’avvallimento di garanzia (ex art 89 del Dlgs 50/2016) finalizzato a mettere a disposizione del concorrente la capacità economica-finanziaria dell’impresa ausiliara.
Si chiede cortesemente di fornire tempestivamente le necessarie delucidazioni in merito così da consentire il perfezionamento, nel rispetto dei termini temporali di gara, della propria offerta tecnica ed economica.
Distinti Saluti
La Scrivente Impresa, in merito alla procedura di gara in oggetto, formula il seguente quesito:
QUESITO 1
Nel disciplinare di gara al paragrafo 8 “AVVALLIMENTO” è riportato che il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 8.2 e 8.3 e/o per migliorare la propria offerta.
Si chiede di indicare quali sono i requisiti di ordine speciale in quanto, nel disciplinare, non esistono i punti 8.2 e 8.3
Si chiede inoltre di specificare se per la gara in esame è ammesso l’avvallimento di garanzia (ex art 89 del Dlgs 50/2016) finalizzato a mettere a disposizione del concorrente la capacità economica-finanziaria dell’impresa ausiliara.
Si chiede cortesemente di fornire tempestivamente le necessarie delucidazioni in merito così da consentire il perfezionamento, nel rispetto dei termini temporali di gara, della propria offerta tecnica ed economica.
Distinti Saluti
19/01/2026 19:45
Risposta
In merito al quesito posto si specifica che è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento fatta eccezione di quanto previsto a pagina 24 del disciplinare di gara dove è sancito quanto segue:
Non è consentito l’applicazione dell’istituto dell’avvalimento ai seguenti requisiti:
- Iscrizione ANGA richieste (. cfr. art. 104 c. 10 del DLGS 36/2023 “10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”)
- Iscrizione alla white list in quanto l’attività è soggetta alle disposizioni di cui al comma 53 dell’art. 1 della L 190/2012 lettera
“i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.” E quindi il soggetto che deve espletare il servizio deve essere iscritto alla white list
in merito ai requisiti di ordine speciale per i quali è consentito l'avvalimento ci si riferisce a:
1.) Dimostrazione di aver un fatturato globale di almeno 6.000.000,00, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti.
1.) Dimostrazione di aver di aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti almeno 2 attività analoghe a quella in affidamento anche a favore di soggetti privati
il riferimento ai punti 8.2 e 8.3 è un mero refuso di stampa
Non è consentito l’applicazione dell’istituto dell’avvalimento ai seguenti requisiti:
- Iscrizione ANGA richieste (. cfr. art. 104 c. 10 del DLGS 36/2023 “10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”)
- Iscrizione alla white list in quanto l’attività è soggetta alle disposizioni di cui al comma 53 dell’art. 1 della L 190/2012 lettera
“i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.” E quindi il soggetto che deve espletare il servizio deve essere iscritto alla white list
in merito ai requisiti di ordine speciale per i quali è consentito l'avvalimento ci si riferisce a:
1.) Dimostrazione di aver un fatturato globale di almeno 6.000.000,00, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti.
1.) Dimostrazione di aver di aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti almeno 2 attività analoghe a quella in affidamento anche a favore di soggetti privati
il riferimento ai punti 8.2 e 8.3 è un mero refuso di stampa
16/01/2026 17:55
Quesito #11
Buonasera,
con la presente si chiede la possibilità di visionare i certificati di analisi e/o Rapporti di prova dei rifiuti presenti in gara.
cordiali saluti
con la presente si chiede la possibilità di visionare i certificati di analisi e/o Rapporti di prova dei rifiuti presenti in gara.
cordiali saluti
20/01/2026 10:03
Risposta
premesso che oggetto della gara è l'affidamento di un accordo quadro la cui attuazione avviene attraverso contratti attuativi da sottoscrivere con l'aggiudicatario nei limiti economici e temporali stabiliti in sede di gara.
considerato che oggetto della gara è la bonifica di un sito inquinato
per quanto sopra si pubblica quanto ricevuto dal comune in merito alle analisi sui materiali presenti in sito
considerato che oggetto della gara è la bonifica di un sito inquinato
per quanto sopra si pubblica quanto ricevuto dal comune in merito alle analisi sui materiali presenti in sito
|
08-rdp.zip SHA-256: 025f2a37c7d5653ac90aab28882b1bd867f403d6d3c6e13593c2c2d704405834 20/01/2026 10:03 |
7.63 MB |
19/01/2026 08:44
Quesito #12
Nel disciplinare di gara viene riportato (Sub-criterio A.1) che, con riferimentoagli oneri di progettazione del PFTE e all’esecutivo da presentare, “Gli oneri del costo del servizio tecnico sono intesi a totale carico del concorrente”.
Nel QTE di gara sono però presenti (Punti b.7 e b.8) voci di costo relative ad attività di progettazione.
La prima per un PFTE che potrebbe essere riferita (anche se si tratterebbe di somme già spese) agli elaborati già redatti e posti a base di gara, e la seconda (riguardante un esecutivo) è riferita a quali elaborati se non risulta ancora essere stato predisposto alcun esecutivo?
Nel QTE di gara sono però presenti (Punti b.7 e b.8) voci di costo relative ad attività di progettazione.
La prima per un PFTE che potrebbe essere riferita (anche se si tratterebbe di somme già spese) agli elaborati già redatti e posti a base di gara, e la seconda (riguardante un esecutivo) è riferita a quali elaborati se non risulta ancora essere stato predisposto alcun esecutivo?
19/01/2026 19:52
Risposta
In riferimento al quesito posto si rammenta che oggetto dell'affidamento è la sottoscrizione di un accordo quadro.
Il riferimento al QTE è il documento del progetto per il quale il comune ha ottenuto il finanziamento del PNRR citato negli atti di gara e di cui l'affidatario dell'accordo quadro sottoscriverà il primo contratto attuativo solo se non si dovesse riscontrare la revoca del finanziamanto. Dichiarazione già presente nella lex specialis.
Per il criterio A.1 è riferito ad una proposta di cui il concorrente deve avanzare in sede di gara e per la quale è stata predisposta una specifica dichiarazione che il concorrente deve sottoscrivere . Si invita pertanto a prendere contezza del documento denominato DICHIARAZIONE IMPEGNO SUB CRITERIO A.1 che comunque si allega alla presente risposta che dovrebbe chiarire i dubbi esplicitati.
Il riferimento al QTE è il documento del progetto per il quale il comune ha ottenuto il finanziamento del PNRR citato negli atti di gara e di cui l'affidatario dell'accordo quadro sottoscriverà il primo contratto attuativo solo se non si dovesse riscontrare la revoca del finanziamanto. Dichiarazione già presente nella lex specialis.
Per il criterio A.1 è riferito ad una proposta di cui il concorrente deve avanzare in sede di gara e per la quale è stata predisposta una specifica dichiarazione che il concorrente deve sottoscrivere . Si invita pertanto a prendere contezza del documento denominato DICHIARAZIONE IMPEGNO SUB CRITERIO A.1 che comunque si allega alla presente risposta che dovrebbe chiarire i dubbi esplicitati.
|
dichiarazione-impegno-sub-criterio-a.1.doc SHA-256: 62b55d6168880823bd503a94f908f2678fbd3b61ac23a56c3dfe6d2da3f886c6 19/01/2026 19:52 |
148.00 kB |
19/01/2026 09:19
Quesito #13
Buongiorno, si richiede un appuntamento per il sopralluogo obbligatorio per la gara in oggetto. Domani alle ore 9.30 si presenteranno alla sede comunale due soggetti muniti di apposita delega.
Cordiali saluti.
Cordiali saluti.
19/01/2026 19:54
Risposta
Per il sopralluogo si invita a prendere visione e rispettare quanto riportato nella lex specialis ossia:
RECARSI PRESSO LA SEDE DEL COMUNE DI ARPINO SITA IN CORSO TULLIANO “Palazzo Barnabiti” in uno dei seguenti giorni :
tutti i martedì ricompresi nel periodo di pubblicazione ore 9.30
tutti giovedì ricompresi nel periodo di pubblicazione ore 9.30
Alle ore 10:00 i presenti, accompagnati dal RUP o suo delegato saranno accompagnati presso i luoghi oggetto di attività.
È previsto il rilascio di attestazione di avvenuto sopralluogo in sito da parte dell’ente aggiudicatore.
RECARSI PRESSO LA SEDE DEL COMUNE DI ARPINO SITA IN CORSO TULLIANO “Palazzo Barnabiti” in uno dei seguenti giorni :
tutti i martedì ricompresi nel periodo di pubblicazione ore 9.30
tutti giovedì ricompresi nel periodo di pubblicazione ore 9.30
Alle ore 10:00 i presenti, accompagnati dal RUP o suo delegato saranno accompagnati presso i luoghi oggetto di attività.
È previsto il rilascio di attestazione di avvenuto sopralluogo in sito da parte dell’ente aggiudicatore.
19/01/2026 10:46
Quesito #14
In riferimento al criterio B.5 – relazione illustrativa del miglioramento delle prescrizioni minime previste dai CAM o dai principi dei CAM e dal DNSH, si chiede cortesemente di indicare se dovranno essere riferiti alle attività previste dal lotto 1 oppure ai progetti attuativi.
19/01/2026 19:57
Risposta
In riferimento al quesito posto il concorrete per il criterio B.5 deve indicare quali saranno le migliorie alle prescrizioni minime in materia di CAM e DNSH applicabili ad intereventi di bonifica quali sono quelli previsti nell'accordo quadro. Per fornire maggiori informazioni si è pubblicato il progetto già finanziato al comune che sarà il primo contratto attuativo che l'impresa sottoscriverà fatta salva l'ipotesi di revoca del finanziamento.
19/01/2026 14:39
Quesito #15
Buongiorno,
relativamente alla garanzia provvisoria, la presente per chiederVi cortesemente conferma della scadenza della validità dell’offerta, in quanto nella pagina iniziale del disciplinare è indicata in 270 giorni, mentre, all’articolo 11 è riportata in 180 giorni.
Distinti saluti
relativamente alla garanzia provvisoria, la presente per chiederVi cortesemente conferma della scadenza della validità dell’offerta, in quanto nella pagina iniziale del disciplinare è indicata in 270 giorni, mentre, all’articolo 11 è riportata in 180 giorni.
Distinti saluti
19/01/2026 19:59
Risposta
vista la discordanza degli atti
richiamato il principio di massima partecipazione
tenuto conto di quanto previsto dall'art. 106 c. 5 prevede " omissis .. che l’offerta sia corredata dell’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione."
per quanto sopra saranno accettate polizze, valide, sia per la durata di 180 gg sia per la durata di 270 gg
richiamato il principio di massima partecipazione
tenuto conto di quanto previsto dall'art. 106 c. 5 prevede " omissis .. che l’offerta sia corredata dell’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione."
per quanto sopra saranno accettate polizze, valide, sia per la durata di 180 gg sia per la durata di 270 gg
19/01/2026 15:12
Quesito #16
Buongiorno,
si richiede copia dei Rapporti Prova dei n. 22 campioni di terreno / rifiuti oggetto della preente gara (rif. pag. 49 del documento 01.RR.PG.RT - relazione tecnica Generale.
si richiede copia dei Rapporti Prova dei n. 22 campioni di terreno / rifiuti oggetto della preente gara (rif. pag. 49 del documento 01.RR.PG.RT - relazione tecnica Generale.
20/01/2026 10:05
Risposta
con la presente si pubblica quanto ricevuto dal comune in merito alle analisi sui materiali
|
08-rdp.zip SHA-256: 025f2a37c7d5653ac90aab28882b1bd867f403d6d3c6e13593c2c2d704405834 20/01/2026 10:05 |
7.63 MB |
19/01/2026 15:44
Quesito #17
Buon pomeriggio, con la presente si pone il seguente quesito: i vincoli di formato del testo previsti al punto 18 Offerta Tecnica del disciplinare siano da ritenersi vincolanti anche per il testo contenuto in eventuali tabelle da inserire nel corpo della Relazione Tecnica e per il testo di eventuali allegati alla relazione ( schede tecniche omologhe etc). Cordiali saluti
19/01/2026 20:03
Risposta
in merito al quesito posto si riporta quanto previsto a pag. 42 del disciplinare di gara
La relazione tecnica deve essere redatta seguendo l’ordine dei criteri e sub criteri della tabella di cui al successivo punto 18.1 in modo da non superare le 25 pagine (ivi compresi eventuali immagini/tabelle/grafici) in formato A4 con scrittura in corpo non inferiore a 11 punti, interlinea non inferiore a 1,5 e margini (inferiore, superiore, destro e sinistro) non inferiori a 2,5 cm. (sono esclusi indice e frontespizio ).
documentazione diversa potrà essere allegata ma non sarà valutata dalla commissione valutatrice
La relazione tecnica deve essere redatta seguendo l’ordine dei criteri e sub criteri della tabella di cui al successivo punto 18.1 in modo da non superare le 25 pagine (ivi compresi eventuali immagini/tabelle/grafici) in formato A4 con scrittura in corpo non inferiore a 11 punti, interlinea non inferiore a 1,5 e margini (inferiore, superiore, destro e sinistro) non inferiori a 2,5 cm. (sono esclusi indice e frontespizio ).
documentazione diversa potrà essere allegata ma non sarà valutata dalla commissione valutatrice
19/01/2026 17:01
Quesito #18
Si chiede se eventuali allegati (come ad esempio copia delle certificazioni di cui a criteri b.6 e d.1) sono da considerarsi nel conteggio delle 25 pagine della relazione tecnica, oppure sono esclusi.
19/01/2026 20:15
Risposta
premesso che:
- La relazione tecnica contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra gli elementi dell’offerta tecnica con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1.
- La relazione tecnica deve essere redatta seguendo l’ordine dei criteri e sub criteri della tabella di cui al successivo punto 18.1 in modo da non superare le 25 pagine (ivi compresi eventuali immagini/tabelle/grafici) in formato A4 con scrittura in corpo non inferiore a 11 punti, interlinea non inferiore a 1,5 e margini (inferiore, superiore, destro e sinistro) non inferiori a 2,5 cm. (sono esclusi indice e frontespizio ).
- il DPR 445/2000 impone agli enti pubblici di accettare, in sostituzione delle normali certificazioni, la dichiarazione sostitutive di certificazioni (art. 46 del citato DPR)
- La dichiarazione sostitutiva di certificazione si limita a pochissime righe.
per quanto sopra si ritiene che il limite della 25 pagine inclusda anche le dichiarazioni sostitutive per i criteri oggettivi B.6 da 1 a 3 e D.1
si richiama l'attenzione al comma 3 dell'art. 101 del codice che recita:
3. La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui cont enuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.
- La relazione tecnica contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra gli elementi dell’offerta tecnica con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1.
- La relazione tecnica deve essere redatta seguendo l’ordine dei criteri e sub criteri della tabella di cui al successivo punto 18.1 in modo da non superare le 25 pagine (ivi compresi eventuali immagini/tabelle/grafici) in formato A4 con scrittura in corpo non inferiore a 11 punti, interlinea non inferiore a 1,5 e margini (inferiore, superiore, destro e sinistro) non inferiori a 2,5 cm. (sono esclusi indice e frontespizio ).
- il DPR 445/2000 impone agli enti pubblici di accettare, in sostituzione delle normali certificazioni, la dichiarazione sostitutive di certificazioni (art. 46 del citato DPR)
- La dichiarazione sostitutiva di certificazione si limita a pochissime righe.
per quanto sopra si ritiene che il limite della 25 pagine inclusda anche le dichiarazioni sostitutive per i criteri oggettivi B.6 da 1 a 3 e D.1
si richiama l'attenzione al comma 3 dell'art. 101 del codice che recita:
3. La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui cont enuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.
19/01/2026 18:06
Quesito #19
Buon pomeriggio, si pone il seguente quesito: in caso di una RTI la capogruppo viene obbligatoriamente individuata nell'impresa che ha la categoria 9B dell'ANGA oppure può essere uno qualunque dei componenti di detto raggruppamento? Cordiali saluti
19/01/2026 20:17
Risposta
Secondo quanto previsto dal vigente codice la mandataria può essere qualunque soggetto dell'ATI.
Si rammenta comunque che il Codice, pur ammettendo che i requisiti di partecipazione possano essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, impone contestualmente che ogni componente del raggruppamento sia qualificato perle prestazioni che si è impegnato ad eseguire.
All’atto della partecipazione alla gara deve esservi corrispondenza tra quota di esecuzione dichiarata e capacità tecnico-qualificativa posseduta dalla singola impresa dichiarante.
Ciò presuppone, d’altronde, che l’impresa associata partecipa alle gare in base ai (e nei limiti dei) propri requisiti di qualificazione.
Si rammenta comunque che il Codice, pur ammettendo che i requisiti di partecipazione possano essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, impone contestualmente che ogni componente del raggruppamento sia qualificato perle prestazioni che si è impegnato ad eseguire.
All’atto della partecipazione alla gara deve esservi corrispondenza tra quota di esecuzione dichiarata e capacità tecnico-qualificativa posseduta dalla singola impresa dichiarante.
Ciò presuppone, d’altronde, che l’impresa associata partecipa alle gare in base ai (e nei limiti dei) propri requisiti di qualificazione.
20/01/2026 10:15
Quesito #20
Spettabile Ente, con la presente si chiede una proroga di 29 ore. Fiduciosi in positivo riscontro in quanto tale proroga non comporterà significativi ritardi nello svolgimento della procedura. Cordiali saluti
21/01/2026 22:19
Risposta
purtoppo si deve confermare la risposta fornita ad una precedete richiesta di proroga. Pertanto la richiesta è respinta
21/01/2026 08:45
Quesito #21
Nel Disciplinare, a pagina 6, dopo aver indicato che l’appalto è in unico lotto si trova il seguente capoverso:
“Ciò nonostante l’intervento per motivi economici viene suddiviso in due lotti. Infatti ad oggi il comune ha la disponibilità di un somma per consentire la realizzazione un investimento per € 7.000.000,00 che consentirà la rimozione …….. il restante investimento per € 5.000.000,00 sarà assegnato all’aggiudicatario solo se il comune avrà la disponibilità delle risorse attraverso specifico finanziamento.”
Si chiede pertanto di voler esplicita quali attività previste in progetto devono essere ritenute come facenti parte del primo “lotto” e quali siano invece da considerare comprese nel secondo “lotto” e la cui realizzazione sia condizionata dall’ottenimento del relativo finanziamento.
“Ciò nonostante l’intervento per motivi economici viene suddiviso in due lotti. Infatti ad oggi il comune ha la disponibilità di un somma per consentire la realizzazione un investimento per € 7.000.000,00 che consentirà la rimozione …….. il restante investimento per € 5.000.000,00 sarà assegnato all’aggiudicatario solo se il comune avrà la disponibilità delle risorse attraverso specifico finanziamento.”
Si chiede pertanto di voler esplicita quali attività previste in progetto devono essere ritenute come facenti parte del primo “lotto” e quali siano invece da considerare comprese nel secondo “lotto” e la cui realizzazione sia condizionata dall’ottenimento del relativo finanziamento.
21/01/2026 14:01
Risposta
come già esplicitato in altri riscontri si rammenta che oggetto dell'affidamento è la sottoscrizione di un accordo quadro per la bonifica di un sito orfano. COnsiderato che l'istituto dell'accordo quadro prevede la definzione di un limite economico e di un limite temporale, che nel caso di specie sono stati così fissati: 4 anni e 8.500.000,00 di importo attività al lordo del ribasso ed al netto dell'IVA.
Al raggiungimento di uno dei due limiti si determina la conclusione dell'accordo quadro.
L'accordo quadro trova attuazione attraverso la sottoscrizione di contratti attuativi che, per il caso di specie, prevede l'affidamento diretto derivante ad accordo quadro.
Nell'ambito dell'applato il comune di Arpino ha dato evidenza di due finanziamenti. Il primo già approvato nell'ambito del PNRR ed il secondo richiesto ma non ancora concesso. I finanziamanti sono per complessivi 12.000.000,00 (inteso come somma tra importi delle Attività (quadro A dei QTE) e somme a disposizione (quadro B del QTE)). Questi 12.000.000,00 sono divisi in 7.000.000,00 ed in 5.000.000,00 e ne è stata data evidenza negli atti di gara.
Sempre negli atti di gara si è data evidenza del valore delle attività e si è specificato che il finanziamento già concesso rappresenta il primo contratto attuativo e sarà sottoscritto solo se il finanziamento non sarà revocato. Il minimo garantito è identificato con il finanziamento già riconosciuto. In caso di revoca del finanziamento non è previsto alcun minimo.
Le attività affidate con l'accordo quadro sono le attività di bonifica del sito orfano di cui si è proceduto a pubblicare le analisi.
Il distinguo lotto 1 e lotto 2 è solo un riferimento ai due finanziamenti che il comune di Arpino ha richiesto.
Al raggiungimento di uno dei due limiti si determina la conclusione dell'accordo quadro.
L'accordo quadro trova attuazione attraverso la sottoscrizione di contratti attuativi che, per il caso di specie, prevede l'affidamento diretto derivante ad accordo quadro.
Nell'ambito dell'applato il comune di Arpino ha dato evidenza di due finanziamenti. Il primo già approvato nell'ambito del PNRR ed il secondo richiesto ma non ancora concesso. I finanziamanti sono per complessivi 12.000.000,00 (inteso come somma tra importi delle Attività (quadro A dei QTE) e somme a disposizione (quadro B del QTE)). Questi 12.000.000,00 sono divisi in 7.000.000,00 ed in 5.000.000,00 e ne è stata data evidenza negli atti di gara.
Sempre negli atti di gara si è data evidenza del valore delle attività e si è specificato che il finanziamento già concesso rappresenta il primo contratto attuativo e sarà sottoscritto solo se il finanziamento non sarà revocato. Il minimo garantito è identificato con il finanziamento già riconosciuto. In caso di revoca del finanziamento non è previsto alcun minimo.
Le attività affidate con l'accordo quadro sono le attività di bonifica del sito orfano di cui si è proceduto a pubblicare le analisi.
Il distinguo lotto 1 e lotto 2 è solo un riferimento ai due finanziamenti che il comune di Arpino ha richiesto.
21/01/2026 09:19
Quesito #22
Buongiorno vista la pubblicazione degli ulteriori documenti di gara in data di ieri si chiede una proroga per la presentazione della gara. Distinti saluti
21/01/2026 22:20
Risposta
purtoppo come già riscontrato per altri quesiti non è possibile concedere una proroga
21/01/2026 11:50
Quesito #23
Buongiorno, si pone il seguente quesito: è prevista una categoria prevalente? pur sembrando che la 9B dell'ANGA sia la categoria prevalente, una componente della RTI avente categoria 9C può essere la mandataria? Si ringrazia in anticipo
21/01/2026 22:13
Risposta
in merito al quesito posto si rileva l'interesse del concorrente di sapere se un operatore avente la categoria 9C può ricoprire il ruolo di capogruppo si specifica che dalla lettura del nuovo codice si rileva che il ruolo di mandataria può essere assolto da qualnque componente dell'ATI. QUindi anche il soggetto avente la categoria 9C.
Premesso che nella pubblicazione della gara non è stata data evidenza di una categoria prevalente si fa rilevare che le attività di bonifica possono essere riassunte come carico e trasporto del materiale presente in discarica. Da cui la categoria prevalente può essere individuata nel trasporto dei rifiuti non pericolosi di cui alla categoria 4.
Premesso che nella pubblicazione della gara non è stata data evidenza di una categoria prevalente si fa rilevare che le attività di bonifica possono essere riassunte come carico e trasporto del materiale presente in discarica. Da cui la categoria prevalente può essere individuata nel trasporto dei rifiuti non pericolosi di cui alla categoria 4.
21/01/2026 13:17
Quesito #24
21/01/2016
La Scrivente Impresa, in merito alla procedura di gara in oggetto, formula il seguente quesito:
QUESITO 1
Nel disciplinare di gara e nella dichiarazione di impegno SUB CRITERIO A1 è riportato che il concorrente, in caso di aggiudicazione, deve presentare, relativamente alla propria proposta descritta in sede di gara, un progetto di fattibilità tecnico economica e poi, successivamente, il relativo progetto esecutivo.
Pertanto si chiede di indicare:
- se il progetto dell’Ente pubblicato in sede di gara è un PFTE oppure un ESECUTIVO;
- se il summenzionato progetto (PFTE o ESECUTIVO) è stato validato dall’Ente;
- se la verifica di ciascun livello PFTE / ESECUTIVO della propria soluzione proposta in sede di gara sarà svolta senza tener conto dei tempi di verifica e approvazione del progetto ideato dall’ENTE;
- a quanto ammonta il costo che il concorrente deve versare all’ENTE per l’espletamento della verifica di ciascun livello di progettazione relativamente alla sua proposta avanzata in sede di gara.
Si chiede cortesemente di fornire tempestivamente le necessarie delucidazioni in merito così da consentire il perfezionamento, nel rispetto dei termini temporali di gara, della propria offerta tecnica ed economica.
Distinti Saluti
La Scrivente Impresa, in merito alla procedura di gara in oggetto, formula il seguente quesito:
QUESITO 1
Nel disciplinare di gara e nella dichiarazione di impegno SUB CRITERIO A1 è riportato che il concorrente, in caso di aggiudicazione, deve presentare, relativamente alla propria proposta descritta in sede di gara, un progetto di fattibilità tecnico economica e poi, successivamente, il relativo progetto esecutivo.
Pertanto si chiede di indicare:
- se il progetto dell’Ente pubblicato in sede di gara è un PFTE oppure un ESECUTIVO;
- se il summenzionato progetto (PFTE o ESECUTIVO) è stato validato dall’Ente;
- se la verifica di ciascun livello PFTE / ESECUTIVO della propria soluzione proposta in sede di gara sarà svolta senza tener conto dei tempi di verifica e approvazione del progetto ideato dall’ENTE;
- a quanto ammonta il costo che il concorrente deve versare all’ENTE per l’espletamento della verifica di ciascun livello di progettazione relativamente alla sua proposta avanzata in sede di gara.
Si chiede cortesemente di fornire tempestivamente le necessarie delucidazioni in merito così da consentire il perfezionamento, nel rispetto dei termini temporali di gara, della propria offerta tecnica ed economica.
Distinti Saluti
21/01/2026 22:17
Risposta
come già riscontrato in altro quesito si fa rilevare che il criterio A1 prevede una relazione descrittiva dell'idea del concorrente nonchè dalla firma del modulo DICHIARAZIONE IMPEGNO SUB CRITERIO A.1 da allegare all'offerta tecnica.
Dalla lettura del citato modulo (che si allegat) si trova la risposta al quesito posto
Dalla lettura del citato modulo (che si allegat) si trova la risposta al quesito posto
|
dichiarazione-impegno-sub-criterio-a.1.doc SHA-256: 62b55d6168880823bd503a94f908f2678fbd3b61ac23a56c3dfe6d2da3f886c6 21/01/2026 22:17 |
148.00 kB |