Pubblicato
Comune di Filettino
Gara #4140
GARA SUA 10/2026. – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO AI SENSI DEL DPCM 8 LU-GLIO 2014 (G.U. N.2141 DEL 16/10/2014) SU EDIFICI SCOLASTICI IN POSSESSO DI VERIFICA SISMICA – PIANO DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI IN ATTUAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. G18839 DEL 23/12/2015 -REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE DI FILETTINOInformazioni appalto
29/01/2026
Aperta
Lavori
€ 461.985,96
MOLLICONE ERMANDO
Categorie merceologiche
452142
-
Lavori di costruzione di edifici scolastici
Lotti
1
BA2B070264
B97B16000360002
Qualità prezzo
GARA SUA 10/2026. – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO AI SENSI DEL DPCM 8 LU-GLIO 2014 (G.U. N.2141 DEL 16/10/2014) SU EDIFICI SCOLASTICI IN POSSESSO DI VERIFICA SISMICA – PIANO DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI IN ATTUAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. G18839 DEL 23/12/2015 -REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE DI FILETTINO
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO AI SENSI DEL DPCM 8 LU-GLIO 2014 (G.U. N.2141 DEL 16/10/2014) SU EDIFICI SCOLASTICI IN POSSESSO DI VERIFICA SISMICA – PIANO DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI IN ATTUAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. G18839 DEL 23/12/2015 -REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE DI FILETTINO
€ 442.399,94
€ 137.325,09
€ 19.586,00
Scadenze
12/02/2026 11:00
16/02/2026 10:00
16/02/2026 10:30
Allegati
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119.67 kB | |
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37.57 kB | |
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278.00 kB | |
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136.50 kB | |
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143.00 kB | |
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110.82 kB | |
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1.55 MB | |
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1.44 MB | |
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136.94 MB |
Chiarimenti
02/02/2026 16:18
Quesito #1
Buonasera,
Nel disciplinare è previsto che il sopralluogo sia obbligatorio, non assistito e non attestato dalla Stazione Appaltante, e che l’operatore economico debba autocertificare l’avvenuto sopralluogo.
Tuttavia, al punto relativo ai soggetti abilitati a svolgere il sopralluogo, si richiede che:
il dipendente dell’offerente sia munito di delega;
Si chiede pertanto di chiarire se:
la richiesta di delega sia necessaria anche in caso di sopralluogo non assistito e autocertificato, oppuresi tratti di un refuso derivante da modelli di sopralluogo assistito, non applicabile al caso di specie.
Si richiede conferma della corretta interpretazione.
Grazie
Nel disciplinare è previsto che il sopralluogo sia obbligatorio, non assistito e non attestato dalla Stazione Appaltante, e che l’operatore economico debba autocertificare l’avvenuto sopralluogo.
Tuttavia, al punto relativo ai soggetti abilitati a svolgere il sopralluogo, si richiede che:
il dipendente dell’offerente sia munito di delega;
Si chiede pertanto di chiarire se:
la richiesta di delega sia necessaria anche in caso di sopralluogo non assistito e autocertificato, oppuresi tratti di un refuso derivante da modelli di sopralluogo assistito, non applicabile al caso di specie.
Si richiede conferma della corretta interpretazione.
Grazie
04/02/2026 11:58
Risposta
il sopralluogo è obbligatorio e non assistito con copia della dichiarazione all'interno della busta amministrativa.
Nel caso in cui il sopralluogo dovesse essere eseguito da soggetto diverso da quelli di cui all'art. 94 c.3 del Dlgs. 36/2023 lo stesso deve essere munito di delega una cui copia deve essere allegata all'interno della busta amministrativa
Nel caso in cui il sopralluogo dovesse essere eseguito da soggetto diverso da quelli di cui all'art. 94 c.3 del Dlgs. 36/2023 lo stesso deve essere munito di delega una cui copia deve essere allegata all'interno della busta amministrativa
03/02/2026 09:36
Quesito #2
L'impresa, essendo in possesso di certificazioni SOA OG01 III-BIS che copre l'intero importo della gara e SOA OG11 I, può svolgere tutte le lavorazioni da sola avendo certificazioni di esecuzione lavori riguardo la categoria OG09?
04/02/2026 14:21
Risposta
Il codice prevede che per eseguire delle attività scorporabile a qualificazione obbligatoria l'impresa deve essree in possesso dei necessari requisiti .
Nel caso di specie l'operatore economco deve essere in possesso di attestazione SOA Valida per la categoria prevista. Nel caso di importi inferiori a € 150 000,00 in luogo della SOA il soggetto deve dimostrare dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’art. 28 all. II.12 del D.Lgs 36/2023;
Nel caso in cui l'operatore economico risultasse privo di requisiti di qualificazione per una categoria scorporabile trova applicazione l'art. 30 dell'All. II.12 del DLgs 36/2023 ossia l'opetaore deve dimostrare di avere una attestazione SOA nella categoria prevalente per un importo pari alla somma dei lavori di progetto della categoria prevalente e della categoria scorporabile di cui è privo di qualificazione. In agginta l'operatore dovrà dichiarare il subappalto del 100% della categoria scorporabile di cui è privo di qualificazione.
Nel caso in cui la categoria è non scorporabile le attività possono essere esguite direttamente dall'operatore economico a condizione che:
- sia in possesso di attestazione SOA nella categoria prevalente per un importo pari alla somma dei lavori di progetto della categoria prevalente e della categoria non scorporabile di cui è privo di qualificazione
- sia in possesso di requisiti che lo qualificano per l'esecuzione delle opere di cui alla categoria non scorporabile
In caso di esecuzione diretta da parte dell’affidatario si rammenta che nei casi di impianti sarà obbligatorio emettere la dichiarazione di conformità per garantire la sicurezza e la qualità degli impianti installati ai sensi del DM 37/2008
Nel caso di specie l'operatore economco deve essere in possesso di attestazione SOA Valida per la categoria prevista. Nel caso di importi inferiori a € 150 000,00 in luogo della SOA il soggetto deve dimostrare dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’art. 28 all. II.12 del D.Lgs 36/2023;
Nel caso in cui l'operatore economico risultasse privo di requisiti di qualificazione per una categoria scorporabile trova applicazione l'art. 30 dell'All. II.12 del DLgs 36/2023 ossia l'opetaore deve dimostrare di avere una attestazione SOA nella categoria prevalente per un importo pari alla somma dei lavori di progetto della categoria prevalente e della categoria scorporabile di cui è privo di qualificazione. In agginta l'operatore dovrà dichiarare il subappalto del 100% della categoria scorporabile di cui è privo di qualificazione.
Nel caso in cui la categoria è non scorporabile le attività possono essere esguite direttamente dall'operatore economico a condizione che:
- sia in possesso di attestazione SOA nella categoria prevalente per un importo pari alla somma dei lavori di progetto della categoria prevalente e della categoria non scorporabile di cui è privo di qualificazione
- sia in possesso di requisiti che lo qualificano per l'esecuzione delle opere di cui alla categoria non scorporabile
In caso di esecuzione diretta da parte dell’affidatario si rammenta che nei casi di impianti sarà obbligatorio emettere la dichiarazione di conformità per garantire la sicurezza e la qualità degli impianti installati ai sensi del DM 37/2008
05/02/2026 16:00
Quesito #3
Spett.le S.A.,
la scrivente società applica CCNL Edilizia industria F012, ai fini della corretta presentazione della domanda è necessaria la dichiarazione di equivalenza con il CCNL richiesto oppure è considerato idoneo il CCNL F012?
Grazie
la scrivente società applica CCNL Edilizia industria F012, ai fini della corretta presentazione della domanda è necessaria la dichiarazione di equivalenza con il CCNL richiesto oppure è considerato idoneo il CCNL F012?
Grazie
06/02/2026 13:43
Risposta
Come disposto nel art 3 comma 2 del ALLEGATO I.01 i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018 si considerano equivalenti , pertanto idonei