Pubblicato
Comune di Cervaro
Premesso:
Che il disciplinare di gara al punto c.1) del paragrafo 16 prescrive che l’offerta tecnica sia composta, tra l’altro, “da una o più relazioni illustrative e di calcolo e, a discrezione del concorrente, da uno o più elaborati grafici, come descritto alla successiva lettera d), necessari per consentire alla Stazione appaltante la valutazione della veridicità, congruità, convenienza e apprezzabilità positiva di tutti gli elementi dell’Offerta tecnica, nei limiti indicati al successivo paragrafo”;
Il modello 1 - Domanda di partecipazione, alla lettera P) richiede l’indicazione dei progettisti associati/indicati:
Atteso che non si tratta di appalto integrato, si chiede se la richiesta di indicazione del progettista sia un refuso.
Rilevato che comunque il richiamato punto c.1) richiede, in caso di proposta alternativa o modificativa, relazioni di calcolo si chiede:
Se le relazioni di calcolo debbano essere sottoscritte da un tecnico abilitato;Se, in caso di aggiudicazione, la proposta progettuale alternativa/modificativa, contenente la relazione di calcolo, sia acquisita dalla S.A., per il successivo deposito all’ANIOP.
Gara #4365
Gara SUA 31/2026 LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE – Comune di CervaroInformazioni appalto
25/03/2026
Aperta
Lavori
€ 791.000,00
Piedimonte Andrea
Categorie merceologiche
452154
-
Cimitero
Lotti
1
BAFB973C69
Qualità prezzo
Gara SUA 31/2026 LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE – Comune di Cervaro
Gara SUA 31/2026 LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE – Comune di Cervaro
€ 751.450,00
€ 243.613,47
€ 39.550,00
Scadenze
17/04/2026 12:00
21/03/2026 12:00
23/04/2026 10:00
23/04/2026 10:30
Avvisi pubblici
Allegati
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Chiarimenti
25/03/2026 15:32
Quesito #1
Buongiorno, per quanto riguarda la data di richiesta di sopralluogo, si tratta di un refuso 21/03/2026?
Il sopralluogo è possibile entro il 21/04/2026?
In attesa di conferma.
Saluti
Il sopralluogo è possibile entro il 21/04/2026?
In attesa di conferma.
Saluti
26/03/2026 09:45
Risposta
La data del sopralluogo indicata nel disciplinare di gara (21/03/2026) è un mero errore, la data prevista per il termine del sopralluogo è 21/04/2026
Grazie
Grazie
27/03/2026 10:18
Quesito #2
Buongiorno,
è possibile subappaltare la categoria scorporabile, OG 11 al 100 %, ricoprendo l'intero importo con la categoria prevalente?
è possibile subappaltare la categoria scorporabile, OG 11 al 100 %, ricoprendo l'intero importo con la categoria prevalente?
27/03/2026 13:29
Risposta
si conferma che, ai sensi del disciplinare di gara e della normativa vigente, è possibile subappaltare integralmente (100%) le lavorazioni appartenenti alla categoria OG11, alle seguenti condizioni:
la categoria OG11, di importo pari all’1% dell’appalto (€ 7.514,29), è inferiore al 10% dell’importo complessivo e a € 150.000, e pertanto è non scorporabile ed è indicata ai soli fini del rilascio del CEL; come previsto dal disciplinare, tali lavorazioni:possono essere eseguite dall’impresa affidataria anche se qualificata nella sola categoria prevalente OG1, purché la relativa attestazione SOA copra l’importo complessivo;possono essere subappaltate anche integralmente (100%) ad impresa in possesso della relativa qualificazione; resta fermo che:il concorrente deve dichiarare in sede di offerta la volontà di ricorrere al subappalto, indicando le lavorazioni e la relativa percentuale (art. 119 del D.Lgs. 36/2023);il subappalto deve rispettare tutte le condizioni previste dall’art. 119 del D.Lgs. 36/2023, inclusi i limiti sul divieto di cessione del contratto e sulla prevalente esecuzione della categoria principale;è vietato il subappalto a cascata, come indicato nel disciplinare.
la categoria OG11, di importo pari all’1% dell’appalto (€ 7.514,29), è inferiore al 10% dell’importo complessivo e a € 150.000, e pertanto è non scorporabile ed è indicata ai soli fini del rilascio del CEL; come previsto dal disciplinare, tali lavorazioni:possono essere eseguite dall’impresa affidataria anche se qualificata nella sola categoria prevalente OG1, purché la relativa attestazione SOA copra l’importo complessivo;possono essere subappaltate anche integralmente (100%) ad impresa in possesso della relativa qualificazione; resta fermo che:il concorrente deve dichiarare in sede di offerta la volontà di ricorrere al subappalto, indicando le lavorazioni e la relativa percentuale (art. 119 del D.Lgs. 36/2023);il subappalto deve rispettare tutte le condizioni previste dall’art. 119 del D.Lgs. 36/2023, inclusi i limiti sul divieto di cessione del contratto e sulla prevalente esecuzione della categoria principale;è vietato il subappalto a cascata, come indicato nel disciplinare.
27/03/2026 12:31
Quesito #3
In riferimento alla categoria OG11 vorremmo gentilmente sapere se è obbligatorio possederla in SOA, in quanto noi siamo in possesso delle categorie OG1 e OG3 entrambe III bis. In attesa di un Vs riscontro porgiamo Cordiali saluti
27/03/2026 13:34
Risposta
in riferimento al quesito posto, si precisa che non è obbligatorio il possesso della qualificazione SOA nella categoria OG11 ai fini della partecipazione alla presente procedura, per le seguenti motivazioni:
la categoria OG11 ha un importo pari a € 7.514,29, corrispondente all’1% dell’importo complessivo dell’appalto, quindi inferiore sia al 10% che alla soglia di € 150.000;come espressamente indicato nel disciplinare, tale categoria è:non scorporabileindicata ai soli fini del rilascio del CELconseguentemente:le relative lavorazioni possono essere eseguite dall’impresa affidataria anche se in possesso della sola categoria prevalente OG1, purché la qualificazione SOA copra l’importo complessivo dell’appalto;in alternativa, possono essere subappaltate (anche integralmente) ad operatore economico in possesso dei requisiti richiesti.
resta fermo che:il concorrente deve dichiarare in sede di offerta la volontà di ricorrere al subappalto, indicando le lavorazioni e la relativa percentuale (art. 119 del D.Lgs. 36/2023);il subappalto deve rispettare tutte le condizioni previste dall’art. 119 del D.Lgs. 36/2023, inclusi i limiti sul divieto di cessione del contratto e sulla prevalente esecuzione della categoria principale;è vietato il subappalto a cascata, come indicato nel disciplinare.
la categoria OG11 ha un importo pari a € 7.514,29, corrispondente all’1% dell’importo complessivo dell’appalto, quindi inferiore sia al 10% che alla soglia di € 150.000;come espressamente indicato nel disciplinare, tale categoria è:non scorporabileindicata ai soli fini del rilascio del CELconseguentemente:le relative lavorazioni possono essere eseguite dall’impresa affidataria anche se in possesso della sola categoria prevalente OG1, purché la qualificazione SOA copra l’importo complessivo dell’appalto;in alternativa, possono essere subappaltate (anche integralmente) ad operatore economico in possesso dei requisiti richiesti.
resta fermo che:il concorrente deve dichiarare in sede di offerta la volontà di ricorrere al subappalto, indicando le lavorazioni e la relativa percentuale (art. 119 del D.Lgs. 36/2023);il subappalto deve rispettare tutte le condizioni previste dall’art. 119 del D.Lgs. 36/2023, inclusi i limiti sul divieto di cessione del contratto e sulla prevalente esecuzione della categoria principale;è vietato il subappalto a cascata, come indicato nel disciplinare.
30/03/2026 12:28
Quesito #4
Spett.le Ente,
Con la presente si chiede se in caso di partecipazione di Consorzio Stabile di cui all'ART.65 comma 2 lett.d) che concorre in proprio (senza indicare le consorziate esecutrici), debba presentare, in fase di gara, le seguenti dichiarazioni/modelli anche da parte di tutte le consorziate che apportano il requisito SOA nella categoria OG1 ed OG11 o se si tratta di refuso:
- DGUE
- Dichiarazioni:
a. di non partecipare a più di un consorzio stabile;
b. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati;
c. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all’avvalimento per migliorare la propria offerta.
Restando in attesa di un riscontro, si porgono distinti saluti
Con la presente si chiede se in caso di partecipazione di Consorzio Stabile di cui all'ART.65 comma 2 lett.d) che concorre in proprio (senza indicare le consorziate esecutrici), debba presentare, in fase di gara, le seguenti dichiarazioni/modelli anche da parte di tutte le consorziate che apportano il requisito SOA nella categoria OG1 ed OG11 o se si tratta di refuso:
- DGUE
- Dichiarazioni:
a. di non partecipare a più di un consorzio stabile;
b. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati;
c. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all’avvalimento per migliorare la propria offerta.
Restando in attesa di un riscontro, si porgono distinti saluti
30/03/2026 12:43
Risposta
Buongiorno,
in riferimento al quesito posto, si rappresenta quanto segue.
Nel caso di Consorzio stabile di cui all’art. 65, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 36/2023 che partecipi in proprio, senza indicare consorziate esecutrici, trova applicazione la disciplina generale prevista dal Codice e richiamata nel disciplinare.
In particolare:
come indicato nel disciplinare, i consorzi sono tenuti a indicare per quali consorziate concorrono solo qualora intendano designarle come esecutrici;
nel caso in cui il consorzio non indichi consorziate esecutrici, lo stesso:
- partecipa ed esegue in proprio;
- assume integralmente i requisiti e le responsabilità di esecuzione.
Pertanto:
NON è necessario che le consorziate (che eventualmente apportano requisiti) presentino:
DGUEdichiarazioni a), b), c) indicate nel quesito
Tali dichiarazioni devono essere rese esclusivamente dal Consorzio stabile concorrente
Le consorziate:
devono presentare DGUE e dichiarazioni solo se:
- sono indicate come esecutrici, oppure
- intervengono mediante avvalimento
mentre non sono tenute a produrre alcuna dichiarazione se:
- il consorzio concorre in proprio
- e utilizza i requisiti in modo “interno” alla propria struttura consortile
Resta fermo che il consorzio dovrà essere in possesso, in proprio, dei requisiti richiesti dal disciplinare.
in riferimento al quesito posto, si rappresenta quanto segue.
Nel caso di Consorzio stabile di cui all’art. 65, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 36/2023 che partecipi in proprio, senza indicare consorziate esecutrici, trova applicazione la disciplina generale prevista dal Codice e richiamata nel disciplinare.
In particolare:
come indicato nel disciplinare, i consorzi sono tenuti a indicare per quali consorziate concorrono solo qualora intendano designarle come esecutrici;
nel caso in cui il consorzio non indichi consorziate esecutrici, lo stesso:
- partecipa ed esegue in proprio;
- assume integralmente i requisiti e le responsabilità di esecuzione.
Pertanto:
NON è necessario che le consorziate (che eventualmente apportano requisiti) presentino:
DGUEdichiarazioni a), b), c) indicate nel quesito
Tali dichiarazioni devono essere rese esclusivamente dal Consorzio stabile concorrente
Le consorziate:
devono presentare DGUE e dichiarazioni solo se:
- sono indicate come esecutrici, oppure
- intervengono mediante avvalimento
mentre non sono tenute a produrre alcuna dichiarazione se:
- il consorzio concorre in proprio
- e utilizza i requisiti in modo “interno” alla propria struttura consortile
Resta fermo che il consorzio dovrà essere in possesso, in proprio, dei requisiti richiesti dal disciplinare.
30/03/2026 13:12
Quesito #5
Spett.le Ente,
Con la presente si chiede se in caso di partecipazione da parte di Consorzio Stabile che concorre in proprio e che possiede attestazione SOA mediante il cosiddetto "cumulo alla rinfusa", debba presentare, in fase di gara, DGUE e dichiarazioni previste a pag.33 anche da parte delle consorziate che apportano il requisito SOA al Consorzio (CAT.OG1 ed OG11).
Restando in attesa di un riscontro, si porgono distinti saluti
Con la presente si chiede se in caso di partecipazione da parte di Consorzio Stabile che concorre in proprio e che possiede attestazione SOA mediante il cosiddetto "cumulo alla rinfusa", debba presentare, in fase di gara, DGUE e dichiarazioni previste a pag.33 anche da parte delle consorziate che apportano il requisito SOA al Consorzio (CAT.OG1 ed OG11).
Restando in attesa di un riscontro, si porgono distinti saluti
31/03/2026 10:48
Risposta
Come chiarito anche nella Relazione illustrativa ANAC al Bando-tipo n. 1/2023 (aggiornato al D.Lgs. 209/2024), per i consorzi stabili di cui all’art. 65, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 36/2023, i requisiti generali devono essere posseduti:
dal consorzio;dalle consorziate indicate quali esecutrici;nonché dalle consorziate che prestano i requisiti.
Pertanto, ai fini della partecipazione:
qualora il consorzio partecipi in proprio senza indicare consorziate esecutrici e senza avvalersi dei requisiti delle consorziate, lo stesso dovrà possedere autonomamente i requisiti richiesti (SOA) e non è richiesta documentazione da parte delle consorziate;qualora invece il consorzio si avvalga dei requisiti delle consorziate (c.d. cumulo alla rinfusa), le consorziate che prestano i requisiti assumono rilevanza ai fini della qualificazione e, conseguentemente, sono tenute a rendere la documentazione amministrativa prevista dal disciplinare.
In particolare, come previsto all’art. 15.5 del disciplinare di gara, dovranno essere prodotti:
DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e/o da ciascuna consorziata che presta i requisiti;dichiarazioni rese da ciascuna consorziata esecutrice e/o da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestanti:
a) di non partecipare a più di un consorzio stabile;
b) il consenso al trattamento dei dati tramite FVOE;
c) di non partecipare alla medesima gara in forme plurime o incompatibili.
Resta fermo l’obbligo di indicare, in sede di gara, l’elenco delle consorziate appartenenti al consorzio, secondo quanto previsto dal disciplinare.
Si precisa infine che la risposta fornita con FAQ n. 4 del 30/03/2026 ore 12:28 deve intendersi annullata e integralmente sostituita dal presente chiarimento.
dal consorzio;dalle consorziate indicate quali esecutrici;nonché dalle consorziate che prestano i requisiti.
Pertanto, ai fini della partecipazione:
qualora il consorzio partecipi in proprio senza indicare consorziate esecutrici e senza avvalersi dei requisiti delle consorziate, lo stesso dovrà possedere autonomamente i requisiti richiesti (SOA) e non è richiesta documentazione da parte delle consorziate;qualora invece il consorzio si avvalga dei requisiti delle consorziate (c.d. cumulo alla rinfusa), le consorziate che prestano i requisiti assumono rilevanza ai fini della qualificazione e, conseguentemente, sono tenute a rendere la documentazione amministrativa prevista dal disciplinare.
In particolare, come previsto all’art. 15.5 del disciplinare di gara, dovranno essere prodotti:
DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e/o da ciascuna consorziata che presta i requisiti;dichiarazioni rese da ciascuna consorziata esecutrice e/o da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestanti:
a) di non partecipare a più di un consorzio stabile;
b) il consenso al trattamento dei dati tramite FVOE;
c) di non partecipare alla medesima gara in forme plurime o incompatibili.
Resta fermo l’obbligo di indicare, in sede di gara, l’elenco delle consorziate appartenenti al consorzio, secondo quanto previsto dal disciplinare.
Si precisa infine che la risposta fornita con FAQ n. 4 del 30/03/2026 ore 12:28 deve intendersi annullata e integralmente sostituita dal presente chiarimento.
31/03/2026 09:16
Quesito #6
Buongiorno, all'art. 7 del disciplinare viene richiamata la cat. prevalente OG2 e non è consentito l'avvalimento è un refuso?
cosa diversa invece per la cat. OG11 pag. 13 dove è consentito l'avvalimento.
Si chiede pertanto è possibile avvalimento OG1 e subappalto qualificatorio per OG11?
grazie
cosa diversa invece per la cat. OG11 pag. 13 dove è consentito l'avvalimento.
Si chiede pertanto è possibile avvalimento OG1 e subappalto qualificatorio per OG11?
grazie
09/04/2026 10:37
Risposta
Il riferimento alla categoria OG2 contenuto all’art. 7 del disciplinare deve intendersi quale refuso, in quanto la categoria prevalente della procedura è la OG1 (opere edili) e non sono previste lavorazioni riconducibili alla categoria OG2.
Pertanto, tutti i richiami alla categoria OG2 e alla relativa disciplina sono da considerarsi non pertinenti alla presente procedura.
Con riferimento alla categoria prevalente OG1, si chiarisce che, in conformità alla normativa vigente di cui al D.Lgs. 36/2023, è consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento.
Resta fermo quanto previsto per la categoria OG11, per la quale è consentito sia l’avvalimento sia il subappalto, nei limiti di legge.
Seguirà apposito avviso di rettifica/precisazione della lex specialis.
Inserito anche tra gli allegati di gara.
Pertanto, tutti i richiami alla categoria OG2 e alla relativa disciplina sono da considerarsi non pertinenti alla presente procedura.
Con riferimento alla categoria prevalente OG1, si chiarisce che, in conformità alla normativa vigente di cui al D.Lgs. 36/2023, è consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento.
Resta fermo quanto previsto per la categoria OG11, per la quale è consentito sia l’avvalimento sia il subappalto, nei limiti di legge.
Seguirà apposito avviso di rettifica/precisazione della lex specialis.
Inserito anche tra gli allegati di gara.
31/03/2026 13:18
Quesito #7
Buongiorno, è possibile il file in dcf del computo metrico?
Grazie anticipatamente
Grazie anticipatamente
31/03/2026 17:58
Risposta
Il computo è stato elaborato con un software che esporta solo file con esenzione xls, per cui non esiste alcun file in dcf.
Tra gli allegati di gara verrà aggiunto il computo denominato "Cervaro_ampliamento cimitero_TAV.Ge.04_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO_2025_03-31.xls"
Tra gli allegati di gara verrà aggiunto il computo denominato "Cervaro_ampliamento cimitero_TAV.Ge.04_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO_2025_03-31.xls"
02/04/2026 08:46
Quesito #8
Premesso:
Che il disciplinare di gara al punto c.1) del paragrafo 16 prescrive che l’offerta tecnica sia composta, tra l’altro, “da una o più relazioni illustrative e di calcolo e, a discrezione del concorrente, da uno o più elaborati grafici, come descritto alla successiva lettera d), necessari per consentire alla Stazione appaltante la valutazione della veridicità, congruità, convenienza e apprezzabilità positiva di tutti gli elementi dell’Offerta tecnica, nei limiti indicati al successivo paragrafo”;
Il modello 1 - Domanda di partecipazione, alla lettera P) richiede l’indicazione dei progettisti associati/indicati:
Atteso che non si tratta di appalto integrato, si chiede se la richiesta di indicazione del progettista sia un refuso.
Rilevato che comunque il richiamato punto c.1) richiede, in caso di proposta alternativa o modificativa, relazioni di calcolo si chiede:
Se le relazioni di calcolo debbano essere sottoscritte da un tecnico abilitato;Se, in caso di aggiudicazione, la proposta progettuale alternativa/modificativa, contenente la relazione di calcolo, sia acquisita dalla S.A., per il successivo deposito all’ANIOP.
02/04/2026 13:07
Risposta
Il modello di domanda risulta editabile e che quindi il concorrente, non trattandosi di appalto integrato, dovrà compilare solo la parte che interessa. Per quanto attiene invece la relazione tecnica, non è necessario che sia firmata da tecnico abilitato in quanto non si tratta di appalto integrato ma, resta inteso, che l'impresa dovrà impegnarsi a sostenere tutti i costi necessari all'adeguamento del progetto alle migliore proposte.
07/04/2026 14:53
Quesito #9
Buongiorno,
con la presente siamo a chiedere gentilmente se come indicato nel disciplinare di gara la garanzia provvisoria non sia richiesta, si resta di un Vostro cortese riscontro, l'occasione è gradita per porgere Distinti Saluti.
con la presente siamo a chiedere gentilmente se come indicato nel disciplinare di gara la garanzia provvisoria non sia richiesta, si resta di un Vostro cortese riscontro, l'occasione è gradita per porgere Distinti Saluti.
08/04/2026 10:15
Risposta
Si conferma, come previsto dal disciplinare di gara, che la garanzia provvisoria non è richiesta
08/04/2026 11:11
Quesito #10
Si chiede di fornire la relazione geologica, come da elenco elaborati, corrispondente al codice RG01.
09/04/2026 10:24
Risposta
In merito alla segnalazione posta si comunica che tra gli allegati di gara è stato inserito il documento denominato "GEOLOGICA_AMPLIAMENTO_CIMITERO_CERVARO.stamped.pdf"
09/04/2026 09:43
Quesito #11
La scrivente ha rilevato all'interno della tabella relativa ai criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica, di cui al punto 18.1 del Disciplinare di gara, la carenza di un elemento di valutazione inerente la lettera B (eventuale B.3 a cui attribuire 5 punti), essendo presenti gli elementi B.1 e B.2 per un totale di punti attribuibili 25 sui 30 totali previsti. Si chiede pertanto di fornirci chiarimenti in merito.
09/04/2026 10:36
Risposta
In riferimento al quesito posto, si rappresenta quanto segue.
È stato rilevato che, all’interno della tabella dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica di cui al punto 18.1 del disciplinare di gara, per l’elemento B risulta indicato un punteggio complessivo pari a 30 punti, mentre i sub-criteri esplicitati (B.1 e B.2) coprono un totale di 25 punti.
Tale difformità è da considerarsi refuso materiale.
Al fine di garantire coerenza con il punteggio complessivo previsto:
il punteggio del sub-criterio [B.2] viene rideterminato in aumento di 5 punti*, raggiungendo 15 punti*
(in modo da ricondurre il totale dell’elemento B a complessivi 30 punti).
il punteggio complessivo resta invariato sulla base dei criteri effettivamente descritti;
resta ferma la ripartizione dei punteggi tra gli altri criteri, salvo eventuali ulteriori rettifiche formali.
Seguirà apposito avviso di rettifica della lex specialis, con aggiornamento della tabella dei punteggi.
Inserito anche tra gli allegati di gara.
È stato rilevato che, all’interno della tabella dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica di cui al punto 18.1 del disciplinare di gara, per l’elemento B risulta indicato un punteggio complessivo pari a 30 punti, mentre i sub-criteri esplicitati (B.1 e B.2) coprono un totale di 25 punti.
Tale difformità è da considerarsi refuso materiale.
Al fine di garantire coerenza con il punteggio complessivo previsto:
il punteggio del sub-criterio [B.2] viene rideterminato in aumento di 5 punti*, raggiungendo 15 punti*
(in modo da ricondurre il totale dell’elemento B a complessivi 30 punti).
il punteggio complessivo resta invariato sulla base dei criteri effettivamente descritti;
resta ferma la ripartizione dei punteggi tra gli altri criteri, salvo eventuali ulteriori rettifiche formali.
Seguirà apposito avviso di rettifica della lex specialis, con aggiornamento della tabella dei punteggi.
Inserito anche tra gli allegati di gara.
10/04/2026 09:52
Quesito #12
Buongiorno,
quale CCNL viene applicato?
quale CCNL viene applicato?
10/04/2026 17:33
Risposta
Come indicato nel disciplinare di gara:
CCNL – Edilizia e per le Costruzioni
equivalenti CNEL/INPES F012, F015, F018
CCNL – Edilizia e per le Costruzioni
equivalenti CNEL/INPES F012, F015, F018