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Comune di Ripi
In riferimento alla Vostra richiesta di chiarimenti relativa alla disciplina di gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Ripi , si forniscono di seguito le risposte, punto per punto, sulla base della documentazione di gara approvata e dei dati risultanti dagli atti.
1. Valori della manodopera e prospetto riepilogativo
Nel prospetto “Riepilogo dati principali” e nel disciplinare sono indicati i seguenti importi, tutti al netto IVA:
Valore dell’appalto (5 anni): euro 50.000,00, di cui manodopera euro 38.540,00, oneri sicurezza euro 0, importo soggetto a ribasso euro 11.460,00.
Valore proroga art. 120, co. 11, 6 mesi: euro 5.000,00, di cui manodopera euro 3.854,00, oneri sicurezza euro 0.
Valore stimato complessivo (5 anni + 6 mesi): euro 55.000,00, di cui manodopera euro 42.394,00, oneri sicurezza euro 0, importo complessivo soggetto a ribasso euro 12.606,00.
I dati presenti nel disciplinare (par. 2.2 “Quantitativo o entità dell’appalto”) confermano tali importi, che risultano coerenti fra loro e con il valore stimato dell’appalto pari a euro 55.000,00.
Pertanto, si conferma che:
I valori della manodopera sono quelli indicati nel disciplinare:
euro 38.540,00 per i 5 anni;
euro 3.854,00 per l’eventuale proroga di 6 mesi;
euro 42.394,00 complessivi (5 anni + 6 mesi).
L’importo soggetto a ribasso è pari complessivamente a euro 12.606,00.
Eventuali incongruenze grafiche nel solo riquadro di riepilogo non modificano la volontà della Stazione appaltante, che è univocamente desumibile dal testo del disciplinare e dalla tabella di cui al paragrafo 2.2.
2. Clausola sociale e progetto di assorbimento del personale
Il disciplinare prevede espressamente una clausola sociale, richiamando l’art. 57 del D.Lgs. 36/2023 e le Linee Guida ANAC n. 13. In particolare è stabilito che:
Il concorrente, ai fini dell’ammissione, è obbligato a:
Allegare nella busta amministrativa la dichiarazione di accettazione espressa della clausola sociale di cui all’art. 57 D.Lgs. 36/2023.
Allegare all’offerta tecnica un “progetto di assorbimento del personale utilizzato dall’impresa uscente”, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola, con indicazione del numero di lavoratori coinvolti e del relativo trattamento contrattuale ed economico.
Il disciplinare precisa altresì che:
La mancata presentazione del progetto, anche a seguito di soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale e integra un’offerta condizionata, comportando l’esclusione dalla gara.
L’applicazione della clausola sociale non implica un obbligo indiscriminato di assorbimento, ma deve essere armonizzata con l’organizzazione aziendale del nuovo affidatario, nei limiti del fabbisogno e della programmazione del servizio, come richiamato dalle Linee Guida ANAC n. 13.
Alla luce di quanto sopra, si conferma che, per la presente procedura:
La clausola sociale si applica ed è parte integrante delle condizioni di gara.
È obbligatoria, a pena di esclusione, sia:
la dichiarazione di accettazione espressa della clausola sociale (in busta amministrativa), sia
la presentazione del progetto di assorbimento del personale (in offerta tecnica).
Il progetto ha natura programmatica e deve descrivere in modo chiaro e coerente le modalità di assorbimento compatibili con l’organizzazione proposta per l’esecuzione del servizio; il suo rispetto sarà oggetto di monitoraggio in fase di esecuzione.
In questo specifico appalto, dunque, il riassorbimento del personale è un obbligo contrattuale modulato (non indiscriminato), mentre la predisposizione e presentazione del progetto di assorbimento è un obbligo documentale stringente, condizione per l’ammissione alla gara.
3. Obbligatorietà della certificazione ISO 9001
Tra i requisiti di capacità tecnica e professionale (par. 3.4.5) il disciplinare richiede:
Aver svolto negli ultimi 10 anni almeno due servizi analoghi, con buon esito.
Il possesso della certificazione di sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001, con specifica disciplina per raggruppamenti, consorzi ed aggregazioni di imprese.
In particolare, è previsto che:
Nei raggruppamenti/consorzi/aggregazioni, la certificazione debba essere posseduta da tutti gli operatori esecutori e, se del caso, dall’organo comune.
La comprova avviene mediante dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR 445/2000 e/o produzione della certificazione.
Non risultano nel disciplinare clausole che qualifichino la certificazione ISO 9001 come requisito meramente “premiante” o facoltativo. Al contrario, è inserita espressamente nel paragrafo dedicato ai requisiti di capacità tecnica e professionale, quale requisito di partecipazione.
Conseguentemente, si conferma che:
La certificazione UNI EN ISO 9001 è richiesta come requisito di capacità tecnico‑professionale per la partecipazione alla gara.
In caso di partecipazione in forma aggregata, il possesso della certificazione deve rispettare le modalità distributive indicate nel disciplinare (obbligo per tutti i soggetti esecutori, e per l’organo comune se dotato di soggettività giuridica).
La mancanza del requisito, ove non sanabile nei limiti del soccorso istruttorio e della disciplina sui requisiti, comporta l’impossibilità di dimostrare la capacità tecnica richiesta, con le conseguenze previste in termini di ammissione/esclusione.
4. Requisiti relativi allo sportello (distanza e sede)
Il disciplinare stabilisce, quale requisito di esecuzione (par. 3.4.5, lett. c – “Requisito di esecuzione”), che:
“Il servizio è da svolgersi nell’area del Comune di RIPI. Ai sensi dell’art. 113 del Codice dei contratti l’aggiudicatario è tenuto a garantire per l’esecuzione del servizio, la presenza di almeno uno sportello operativo, nel raggio massimo di 20 km dalla sede istituzionale del Comune di RIPI”.
Da tale formulazione discendono due profili:
Ambito territoriale di svolgimento del servizio
L’oggetto dell’appalto è la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Ripi e, pertanto, l’attività deve essere organizzata in modo da essere effettivamente resa in relazione al territorio comunale (“servizio da svolgersi nell’area del Comune di Ripi”).
Ciò attiene alle modalità di erogazione del servizio (rapporti con l’ente, operatività sui conti, gestione delle operazioni) ed alla concreta fruibilità da parte dell’Amministrazione e dell’utenza.
Sportello operativo e distanza massima
L’aggiudicatario deve disporre di almeno uno sportello operativo nel raggio massimo di 20 km dalla sede istituzionale del Comune di Ripi.
Tale requisito è qualificato espressamente come “requisito di esecuzione”, ossia deve essere garantito ai fini dello svolgimento del servizio, potendo essere posseduto alla stipula o acquisito nei termini indicati nel contratto e nel capitolato; resta fermo che, in ogni caso, l’operatore deve dimostrare in sede di offerta la concreta capacità di adempiere a tale obbligo.
In merito al riferimento, nel bando, ad un raggio di 25 km, si precisa che:
Le condizioni tecniche di dettaglio risultano disciplinate nel testo del disciplinare;
Il requisito operativo specifico è definito nel paragrafo 3.4.5, lett. c, che indica il raggio massimo di 20 km.
Alla luce di ciò, si chiarisce che:
La distanza massima da rispettare per lo sportello operativo è pari a 20 km dalla sede istituzionale del Comune di Ripi, come da par. 3.4.5 lett. c del disciplinare.
L’espressione “servizio da svolgersi nell’area del Comune di Ripi” non implica necessariamente che lo sportello fisico debba essere ubicato all’interno del territorio comunale; è sufficiente che lo sportello operativo sia localizzato entro il raggio di 20 km, ferma la responsabilità dell’aggiudicatario di organizzare il servizio in modo da garantire la piena operatività a favore del Comune di Ripi.
5. Valore della garanzia provvisoria
Il disciplinare prevede, tra la documentazione amministrativa, la “Garanzia provvisoria (articolo 106 del Codice)”. È stabilito che:
La garanzia provvisoria deve essere intestata all’Ente aggiudicatore, con importo pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, calcolato ai sensi dell’art. 14, co. 4, D.Lgs. 36/2023.
L’importo dell’appalto è pari a euro 55.000,00, valore stimato complessivo (5 anni + 6 mesi).
Il disciplinare precisa inoltre che:
La cauzione provvisoria deve essere valida per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, contenere le clausole di cui all’art. 106 D.Lgs. 36/2023 (rinuncia al beneficio della preventiva escussione, rinuncia all’eccezione ex art. 1957, co. 2, c.c., operatività entro 15 giorni a semplice richiesta).
La mancanza della cauzione o l’emissione con data successiva alla scadenza della gara comportano l’esclusione; una cauzione di importo inferiore può essere sanata mediante soccorso istruttorio.
La dicitura “€ 00” riportata in un punto del testo deve leggersi come mero refuso materiale di compilazione, non idoneo a modificare quanto chiaramente stabilito:
percentuale: 2% dell’importo complessivo dell’appalto;
importo dell’appalto: euro 55.000,00.
Pertanto, si conferma che:
La garanzia provvisoria è obbligatoria ai sensi dell’art. 106 D.Lgs. 36/2023 e del disciplinare di gara.
L’importo della garanzia provvisoria corrisponde al 2% del valore stimato dell’appalto pari a euro 55.000,00; l’importo di riferimento è quindi pari a euro 1.100,00, salvo riduzioni previste dall’art. 106, co. 8, D.Lgs. 36/2023 ove spettanti.
La mancata presentazione della garanzia o la sua presentazione in forma non conforme alle previsioni di legge e di disciplinare comportano le conseguenze indicate (soccorso istruttorio solo nei limiti ammessi; esclusione nei casi di totale assenza o non tempestività).
Si conferma che l'offerta economica dovrà essere formulata nel pieno rispetto dello schema d'offerta riportato alle pagine 40, 41 e 42 del documento SUA (Disciplinare di gara), il quale costituisce lex specialis prevalente sulla configurazione informatica del sistema.
Sulla piattaforma l'operatore economico dovrà inserire le percentuali relative agli spread PE2 e PE3 all'interno dello schema di offerta economico cartaceo/PDF (firmato digitalmente), da caricare nella sezione come allegato d'offerta
Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, l'indicazione in valore assoluto dei costi della manodopera costituisce un obbligo di legge inderogabile a carico del concorrente, separato dalle modalità di espressione del ribasso .
Tale indicazione è necessaria per consentire al RUP le dovute verifiche di sostenibilità dell'offerta e di rispetto dei minimi salariali inderogabili (tabelle ministeriali), nonché per l'eventuale giudizio di anomalia ex art. 110 del Codice.
Si ribadisce che i costi della manodopera non sono preventivamente ribassabili, restando salva la facoltà dell'operatore di dimostrare che la propria organizzazione aziendale consenta una legittima ottimizzazione dei costi.
Si precisa che il valore pari a "zero" indicato nel bando dalla Stazione Appaltante si riferisce esclusivamente agli oneri di sicurezza interferenziali (DUVRI). Il campo presente sulla piattaforma telematica, invece, è destinato all'indicazione degli oneri di sicurezza aziendali/propri (specifici del singolo operatore economico per l'esecuzione del servizio/fornitura).
Tali oneri devono essere obbligatoriamente indicati in cifra dall'operatore (art. 108, comma 9, D.Lgs. 36/2023) e, per la natura intrinseca della prestazione, non possono essere pari a zero, a pena di esclusione o di attivazione del procedimento di verifica dell'anomalia.
Gara #4582
GARA S.U.A. 46/2026 Servizio di Tesoreria del Comune di Ripi per una durata di cinque anniInformazioni appalto
15/05/2026
Aperta
Servizi
€ 55.000,00
Bompiani stefano
Categorie merceologiche
666 - Servizi di tesoreria
Lotti
1
BBA9FCC75B
Solo prezzo
GARA S.U.A. 46/2026 Servizio di Tesoreria del Comune di Ripi per una durata di cinque anni
GARA S.U.A. 46/2026 Servizio di Tesoreria del Comune di Ripi per una durata di cinque anni
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€ 12.606,00
€ 0,00
Scadenze
05/06/2026 12:00
12/06/2026 10:00
12/06/2026 10:30
Allegati
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Chiarimenti
18/05/2026 13:04
Quesito #1
La presente per segnalare una discrasia tra il valore della manodopera riportato nel prospetto di riepilogo dati principali. probabilmente i valori sono stati invertiti. Confermate?
In materia clausola sociale (dichiarazione espressa di accettazione della clausola e progetto di assorbimento del personale) confermate che si applicano o meno a questa tipologia di appalto? In altre occasione ci è stato rappresentato che i documenti che predisponete sono standardizzati e che il progetto di assorbimento non si applica. In questo caso potete chiarire cosa effettivamente il concorrente deve produrre.
Relativamente alla certificazione ISO 9001 confermate che la stessa è obbligatoria, oppure anche in questo caso si tratta di standard ma non si applica a questo appalto?
In tema di sportello sul documento viene indicato quale requisito di esecuzione punto c) Il servizio è da svolgersi nell'area del Comune di RIPI. Dopo il punto che dovrebbe rendere tale condizione obbligatoria si parla di sportello operativo nel raggio di 20 KM (sul bando 25) dalla Sede del Comune di Ripi. Riepilogando: qual è la distanza rischista? Con da svolgersi nel Comune di Ripi si intende che pur avendo uno sportello entro la distanza lo svolgimento deve avvenire nel Comune di Ripi?
In tema di garanzia viene indicato un valore del 2% sul valore dell'appalto definito pari a 00. Poiché il valore dell'appalto dovrebbe essere 55.000 euro indicando 00 si intende che la garanzia non dove essere prodotta?
In attesa di inviano distinti saluti.
In materia clausola sociale (dichiarazione espressa di accettazione della clausola e progetto di assorbimento del personale) confermate che si applicano o meno a questa tipologia di appalto? In altre occasione ci è stato rappresentato che i documenti che predisponete sono standardizzati e che il progetto di assorbimento non si applica. In questo caso potete chiarire cosa effettivamente il concorrente deve produrre.
Relativamente alla certificazione ISO 9001 confermate che la stessa è obbligatoria, oppure anche in questo caso si tratta di standard ma non si applica a questo appalto?
In tema di sportello sul documento viene indicato quale requisito di esecuzione punto c) Il servizio è da svolgersi nell'area del Comune di RIPI. Dopo il punto che dovrebbe rendere tale condizione obbligatoria si parla di sportello operativo nel raggio di 20 KM (sul bando 25) dalla Sede del Comune di Ripi. Riepilogando: qual è la distanza rischista? Con da svolgersi nel Comune di Ripi si intende che pur avendo uno sportello entro la distanza lo svolgimento deve avvenire nel Comune di Ripi?
In tema di garanzia viene indicato un valore del 2% sul valore dell'appalto definito pari a 00. Poiché il valore dell'appalto dovrebbe essere 55.000 euro indicando 00 si intende che la garanzia non dove essere prodotta?
In attesa di inviano distinti saluti.
18/05/2026 13:50
Risposta
In riferimento alla Vostra richiesta di chiarimenti relativa alla disciplina di gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Ripi , si forniscono di seguito le risposte, punto per punto, sulla base della documentazione di gara approvata e dei dati risultanti dagli atti.
1. Valori della manodopera e prospetto riepilogativo
Nel prospetto “Riepilogo dati principali” e nel disciplinare sono indicati i seguenti importi, tutti al netto IVA:
Valore dell’appalto (5 anni): euro 50.000,00, di cui manodopera euro 38.540,00, oneri sicurezza euro 0, importo soggetto a ribasso euro 11.460,00.
Valore proroga art. 120, co. 11, 6 mesi: euro 5.000,00, di cui manodopera euro 3.854,00, oneri sicurezza euro 0.
Valore stimato complessivo (5 anni + 6 mesi): euro 55.000,00, di cui manodopera euro 42.394,00, oneri sicurezza euro 0, importo complessivo soggetto a ribasso euro 12.606,00.
I dati presenti nel disciplinare (par. 2.2 “Quantitativo o entità dell’appalto”) confermano tali importi, che risultano coerenti fra loro e con il valore stimato dell’appalto pari a euro 55.000,00.
Pertanto, si conferma che:
I valori della manodopera sono quelli indicati nel disciplinare:
euro 38.540,00 per i 5 anni;
euro 3.854,00 per l’eventuale proroga di 6 mesi;
euro 42.394,00 complessivi (5 anni + 6 mesi).
L’importo soggetto a ribasso è pari complessivamente a euro 12.606,00.
Eventuali incongruenze grafiche nel solo riquadro di riepilogo non modificano la volontà della Stazione appaltante, che è univocamente desumibile dal testo del disciplinare e dalla tabella di cui al paragrafo 2.2.
2. Clausola sociale e progetto di assorbimento del personale
Il disciplinare prevede espressamente una clausola sociale, richiamando l’art. 57 del D.Lgs. 36/2023 e le Linee Guida ANAC n. 13. In particolare è stabilito che:
Il concorrente, ai fini dell’ammissione, è obbligato a:
Allegare nella busta amministrativa la dichiarazione di accettazione espressa della clausola sociale di cui all’art. 57 D.Lgs. 36/2023.
Allegare all’offerta tecnica un “progetto di assorbimento del personale utilizzato dall’impresa uscente”, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola, con indicazione del numero di lavoratori coinvolti e del relativo trattamento contrattuale ed economico.
Il disciplinare precisa altresì che:
La mancata presentazione del progetto, anche a seguito di soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale e integra un’offerta condizionata, comportando l’esclusione dalla gara.
L’applicazione della clausola sociale non implica un obbligo indiscriminato di assorbimento, ma deve essere armonizzata con l’organizzazione aziendale del nuovo affidatario, nei limiti del fabbisogno e della programmazione del servizio, come richiamato dalle Linee Guida ANAC n. 13.
Alla luce di quanto sopra, si conferma che, per la presente procedura:
La clausola sociale si applica ed è parte integrante delle condizioni di gara.
È obbligatoria, a pena di esclusione, sia:
la dichiarazione di accettazione espressa della clausola sociale (in busta amministrativa), sia
la presentazione del progetto di assorbimento del personale (in offerta tecnica).
Il progetto ha natura programmatica e deve descrivere in modo chiaro e coerente le modalità di assorbimento compatibili con l’organizzazione proposta per l’esecuzione del servizio; il suo rispetto sarà oggetto di monitoraggio in fase di esecuzione.
In questo specifico appalto, dunque, il riassorbimento del personale è un obbligo contrattuale modulato (non indiscriminato), mentre la predisposizione e presentazione del progetto di assorbimento è un obbligo documentale stringente, condizione per l’ammissione alla gara.
3. Obbligatorietà della certificazione ISO 9001
Tra i requisiti di capacità tecnica e professionale (par. 3.4.5) il disciplinare richiede:
Aver svolto negli ultimi 10 anni almeno due servizi analoghi, con buon esito.
Il possesso della certificazione di sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001, con specifica disciplina per raggruppamenti, consorzi ed aggregazioni di imprese.
In particolare, è previsto che:
Nei raggruppamenti/consorzi/aggregazioni, la certificazione debba essere posseduta da tutti gli operatori esecutori e, se del caso, dall’organo comune.
La comprova avviene mediante dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR 445/2000 e/o produzione della certificazione.
Non risultano nel disciplinare clausole che qualifichino la certificazione ISO 9001 come requisito meramente “premiante” o facoltativo. Al contrario, è inserita espressamente nel paragrafo dedicato ai requisiti di capacità tecnica e professionale, quale requisito di partecipazione.
Conseguentemente, si conferma che:
La certificazione UNI EN ISO 9001 è richiesta come requisito di capacità tecnico‑professionale per la partecipazione alla gara.
In caso di partecipazione in forma aggregata, il possesso della certificazione deve rispettare le modalità distributive indicate nel disciplinare (obbligo per tutti i soggetti esecutori, e per l’organo comune se dotato di soggettività giuridica).
La mancanza del requisito, ove non sanabile nei limiti del soccorso istruttorio e della disciplina sui requisiti, comporta l’impossibilità di dimostrare la capacità tecnica richiesta, con le conseguenze previste in termini di ammissione/esclusione.
4. Requisiti relativi allo sportello (distanza e sede)
Il disciplinare stabilisce, quale requisito di esecuzione (par. 3.4.5, lett. c – “Requisito di esecuzione”), che:
“Il servizio è da svolgersi nell’area del Comune di RIPI. Ai sensi dell’art. 113 del Codice dei contratti l’aggiudicatario è tenuto a garantire per l’esecuzione del servizio, la presenza di almeno uno sportello operativo, nel raggio massimo di 20 km dalla sede istituzionale del Comune di RIPI”.
Da tale formulazione discendono due profili:
Ambito territoriale di svolgimento del servizio
L’oggetto dell’appalto è la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Ripi e, pertanto, l’attività deve essere organizzata in modo da essere effettivamente resa in relazione al territorio comunale (“servizio da svolgersi nell’area del Comune di Ripi”).
Ciò attiene alle modalità di erogazione del servizio (rapporti con l’ente, operatività sui conti, gestione delle operazioni) ed alla concreta fruibilità da parte dell’Amministrazione e dell’utenza.
Sportello operativo e distanza massima
L’aggiudicatario deve disporre di almeno uno sportello operativo nel raggio massimo di 20 km dalla sede istituzionale del Comune di Ripi.
Tale requisito è qualificato espressamente come “requisito di esecuzione”, ossia deve essere garantito ai fini dello svolgimento del servizio, potendo essere posseduto alla stipula o acquisito nei termini indicati nel contratto e nel capitolato; resta fermo che, in ogni caso, l’operatore deve dimostrare in sede di offerta la concreta capacità di adempiere a tale obbligo.
In merito al riferimento, nel bando, ad un raggio di 25 km, si precisa che:
Le condizioni tecniche di dettaglio risultano disciplinate nel testo del disciplinare;
Il requisito operativo specifico è definito nel paragrafo 3.4.5, lett. c, che indica il raggio massimo di 20 km.
Alla luce di ciò, si chiarisce che:
La distanza massima da rispettare per lo sportello operativo è pari a 20 km dalla sede istituzionale del Comune di Ripi, come da par. 3.4.5 lett. c del disciplinare.
L’espressione “servizio da svolgersi nell’area del Comune di Ripi” non implica necessariamente che lo sportello fisico debba essere ubicato all’interno del territorio comunale; è sufficiente che lo sportello operativo sia localizzato entro il raggio di 20 km, ferma la responsabilità dell’aggiudicatario di organizzare il servizio in modo da garantire la piena operatività a favore del Comune di Ripi.
5. Valore della garanzia provvisoria
Il disciplinare prevede, tra la documentazione amministrativa, la “Garanzia provvisoria (articolo 106 del Codice)”. È stabilito che:
La garanzia provvisoria deve essere intestata all’Ente aggiudicatore, con importo pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, calcolato ai sensi dell’art. 14, co. 4, D.Lgs. 36/2023.
L’importo dell’appalto è pari a euro 55.000,00, valore stimato complessivo (5 anni + 6 mesi).
Il disciplinare precisa inoltre che:
La cauzione provvisoria deve essere valida per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, contenere le clausole di cui all’art. 106 D.Lgs. 36/2023 (rinuncia al beneficio della preventiva escussione, rinuncia all’eccezione ex art. 1957, co. 2, c.c., operatività entro 15 giorni a semplice richiesta).
La mancanza della cauzione o l’emissione con data successiva alla scadenza della gara comportano l’esclusione; una cauzione di importo inferiore può essere sanata mediante soccorso istruttorio.
La dicitura “€ 00” riportata in un punto del testo deve leggersi come mero refuso materiale di compilazione, non idoneo a modificare quanto chiaramente stabilito:
percentuale: 2% dell’importo complessivo dell’appalto;
importo dell’appalto: euro 55.000,00.
Pertanto, si conferma che:
La garanzia provvisoria è obbligatoria ai sensi dell’art. 106 D.Lgs. 36/2023 e del disciplinare di gara.
L’importo della garanzia provvisoria corrisponde al 2% del valore stimato dell’appalto pari a euro 55.000,00; l’importo di riferimento è quindi pari a euro 1.100,00, salvo riduzioni previste dall’art. 106, co. 8, D.Lgs. 36/2023 ove spettanti.
La mancata presentazione della garanzia o la sua presentazione in forma non conforme alle previsioni di legge e di disciplinare comportano le conseguenze indicate (soccorso istruttorio solo nei limiti ammessi; esclusione nei casi di totale assenza o non tempestività).
25/05/2026 09:48
Quesito #2
Relativamente al punto 3 della risposta a precedente richiesta di chiarimenti "Obbligatorietà della certificazione ISO 9001", siamo a rappresentare quanto segue:
Con riferimento alla richiesta di chiarimenti formulata dalla scrivente in ordine a quanto in oggetto ed alla conferma da parte della stazione appaltante circa l'esclusione del concorrente privo della certificazione ISO 9001, si prega di prendere visione della delibera n. 375 dell'ANAC del 1° ottobre 2025.
Con tale atto l'Autorità ha ritenuto l'operato della stazione appaltante in ordine all'obbligatorietà, a pena di esclusione, del possesso della citata certificazione e più in generale di certificazioni di qualità, illegittimo in quanto non coerente con le indicazioni di cui all'art. 100 del D.LSG 36/2023.
L'ANAC infine conclude rappresentando che:
"La Stazione appaltante è, pertanto, tenuta ad espungere dagli atti di gara le previsioni illegittime nei sensi di cui in motivazione, salvo in ogni caso il ricorso all'autotutela".
Si rappresenta infine che il Servizio oggetto di gara è un servizio standardizzato che viene gestito obbligatoriamente a livello tecnico con modalità operative univoche che ogni concorrente deve garantire e rispettare (ad esempio standard SIOPE+).
La scrivente ritiene pertanto che la presenza di certificazioni di qualità non possa essere considerata elemento obbligatorio a pena di esclusione, ma elemento a valenza facoltativa.
Si resta in attesa di riscontro inviando distinti saluti.
Con riferimento alla richiesta di chiarimenti formulata dalla scrivente in ordine a quanto in oggetto ed alla conferma da parte della stazione appaltante circa l'esclusione del concorrente privo della certificazione ISO 9001, si prega di prendere visione della delibera n. 375 dell'ANAC del 1° ottobre 2025.
Con tale atto l'Autorità ha ritenuto l'operato della stazione appaltante in ordine all'obbligatorietà, a pena di esclusione, del possesso della citata certificazione e più in generale di certificazioni di qualità, illegittimo in quanto non coerente con le indicazioni di cui all'art. 100 del D.LSG 36/2023.
L'ANAC infine conclude rappresentando che:
"La Stazione appaltante è, pertanto, tenuta ad espungere dagli atti di gara le previsioni illegittime nei sensi di cui in motivazione, salvo in ogni caso il ricorso all'autotutela".
Si rappresenta infine che il Servizio oggetto di gara è un servizio standardizzato che viene gestito obbligatoriamente a livello tecnico con modalità operative univoche che ogni concorrente deve garantire e rispettare (ad esempio standard SIOPE+).
La scrivente ritiene pertanto che la presenza di certificazioni di qualità non possa essere considerata elemento obbligatorio a pena di esclusione, ma elemento a valenza facoltativa.
Si resta in attesa di riscontro inviando distinti saluti.
25/05/2026 12:05
Risposta
In riferimento al quesito concernente l’obbligatorietà della certificazione UNI EN ISO 9001, si precisa quanto segue.
1. Gli atti di gara richiamano l’art. 100 del D.Lgs 36/2023 per la disciplina dei requisiti speciali di partecipazione; tra i requisiti di capacità tecnica e professionale è menzionata la certificazione ISO 9001 con le relative modalità di possesso.
2. Alla luce della delibera ANAC n. 375 del 1º ottobre 2025, che ha ritenuto non coerente con l’art. 100 del Codice la previsione della certificazione ISO 9001 come requisito obbligatorio “a pena di esclusione” e ha indicato di espungere le previsioni illegittime, salva in ogni caso l’autotutela, la Stazione appaltante chiarisce che l’eventuale possesso della ISO 9001 non sarà trattato quale condizione automatica di esclusione.
3. Considerata altresì la natura standardizzata del servizio e le modalità operative univoche che ogni concorrente deve garantire (ad esempio, conformità agli standard SIOPE+), la partecipazione è aperta a tutti gli operatori economici che dimostrino il possesso dei requisiti di capacità previsti dal Disciplinare e la piena idoneità tecnico‑operativa all’esecuzione del servizio, fermo restando che eventuali certificazioni di qualità potranno essere prodotte a supporto dell’affidabilità organizzativa.
4.La presente risposta è resa ai soli fini di chiarimento e non comporta modifica degli atti di gara.
Si invitano, pertanto, gli operatori economici a partecipare, attenendosi alle modalità e alle scadenze previste, e a valorizzare in offerta ogni elemento utile a comprovare l’idoneità tecnico‑organizzativa in relazione al servizio richiesto.
1. Gli atti di gara richiamano l’art. 100 del D.Lgs 36/2023 per la disciplina dei requisiti speciali di partecipazione; tra i requisiti di capacità tecnica e professionale è menzionata la certificazione ISO 9001 con le relative modalità di possesso.
2. Alla luce della delibera ANAC n. 375 del 1º ottobre 2025, che ha ritenuto non coerente con l’art. 100 del Codice la previsione della certificazione ISO 9001 come requisito obbligatorio “a pena di esclusione” e ha indicato di espungere le previsioni illegittime, salva in ogni caso l’autotutela, la Stazione appaltante chiarisce che l’eventuale possesso della ISO 9001 non sarà trattato quale condizione automatica di esclusione.
3. Considerata altresì la natura standardizzata del servizio e le modalità operative univoche che ogni concorrente deve garantire (ad esempio, conformità agli standard SIOPE+), la partecipazione è aperta a tutti gli operatori economici che dimostrino il possesso dei requisiti di capacità previsti dal Disciplinare e la piena idoneità tecnico‑operativa all’esecuzione del servizio, fermo restando che eventuali certificazioni di qualità potranno essere prodotte a supporto dell’affidabilità organizzativa.
4.La presente risposta è resa ai soli fini di chiarimento e non comporta modifica degli atti di gara.
Si invitano, pertanto, gli operatori economici a partecipare, attenendosi alle modalità e alle scadenze previste, e a valorizzare in offerta ogni elemento utile a comprovare l’idoneità tecnico‑organizzativa in relazione al servizio richiesto.
29/05/2026 16:22
Quesito #3
Relativamente alla dichiarazione di consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale (punto 5 della documentazione amministrativa) esiste un modulo che potete fornirci, oppure integriamo l'autorizzazione nella domanda di partecipazione? Al momento in FVOE non è presente alcun fascicolo da alimentare con i documenti. E' una fase successiva?
In attesa salutiamo cordialmente.
In attesa salutiamo cordialmente.
01/06/2026 11:10
Risposta
Per adesso inserite l'autorizzazione nella Domanda di partecipazione .
L'interazione dinamica con il fascicolo per il caricamento dei documenti avverrà solo su input della Stazione Appaltante nelle fasi successive.
L'interazione dinamica con il fascicolo per il caricamento dei documenti avverrà solo su input della Stazione Appaltante nelle fasi successive.
01/06/2026 12:37
Quesito #4
Buongiorno,
relativamente all'offerta economica rileviamo che il documento elettronico da generare contiene esclusivamente quanto segue:
Ribasso percentuale rispetto al valore dell'appalto;
Oneri sicurezza (peraltro già da voi indicati pari a zero nel Bando)
Costo della manodopera.
Rispetto all'offerta riportata nel Bando mancherebbe nel modulo elettronico lo spazio per l'indicazione degli spread PE2 e PE3 dello schema di offerta economica riportato nelle pagine 40/41/42 del documento SUA.
Inoltre se si chiede una percentuale di ribasso sul valore dell'appalto perché occorre indicare il valore della manodopera espresso in valore numerico se non presente nello schema di offerta economica riportato nelle pagine 40/41/42 del documento SUA?
relativamente all'offerta economica rileviamo che il documento elettronico da generare contiene esclusivamente quanto segue:
Ribasso percentuale rispetto al valore dell'appalto;
Oneri sicurezza (peraltro già da voi indicati pari a zero nel Bando)
Costo della manodopera.
Rispetto all'offerta riportata nel Bando mancherebbe nel modulo elettronico lo spazio per l'indicazione degli spread PE2 e PE3 dello schema di offerta economica riportato nelle pagine 40/41/42 del documento SUA.
Inoltre se si chiede una percentuale di ribasso sul valore dell'appalto perché occorre indicare il valore della manodopera espresso in valore numerico se non presente nello schema di offerta economica riportato nelle pagine 40/41/42 del documento SUA?
01/06/2026 13:07
Risposta
Si conferma che l'offerta economica dovrà essere formulata nel pieno rispetto dello schema d'offerta riportato alle pagine 40, 41 e 42 del documento SUA (Disciplinare di gara), il quale costituisce lex specialis prevalente sulla configurazione informatica del sistema.
Sulla piattaforma l'operatore economico dovrà inserire le percentuali relative agli spread PE2 e PE3 all'interno dello schema di offerta economico cartaceo/PDF (firmato digitalmente), da caricare nella sezione come allegato d'offerta
Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, l'indicazione in valore assoluto dei costi della manodopera costituisce un obbligo di legge inderogabile a carico del concorrente, separato dalle modalità di espressione del ribasso .
Tale indicazione è necessaria per consentire al RUP le dovute verifiche di sostenibilità dell'offerta e di rispetto dei minimi salariali inderogabili (tabelle ministeriali), nonché per l'eventuale giudizio di anomalia ex art. 110 del Codice.
Si ribadisce che i costi della manodopera non sono preventivamente ribassabili, restando salva la facoltà dell'operatore di dimostrare che la propria organizzazione aziendale consenta una legittima ottimizzazione dei costi.
Si precisa che il valore pari a "zero" indicato nel bando dalla Stazione Appaltante si riferisce esclusivamente agli oneri di sicurezza interferenziali (DUVRI). Il campo presente sulla piattaforma telematica, invece, è destinato all'indicazione degli oneri di sicurezza aziendali/propri (specifici del singolo operatore economico per l'esecuzione del servizio/fornitura).
Tali oneri devono essere obbligatoriamente indicati in cifra dall'operatore (art. 108, comma 9, D.Lgs. 36/2023) e, per la natura intrinseca della prestazione, non possono essere pari a zero, a pena di esclusione o di attivazione del procedimento di verifica dell'anomalia.
01/06/2026 17:06
Quesito #5
Buonasera,
mi scuso in anticipo per l'ennesima richiesta di chiarimenti ma su un punto è necessario avere una spiegazione se possibile.
Sulla gara SUA Provincia di Frosinone 86/2025 espletata per l'identica tipologia di servizio (su un Comune avente peraltro più del doppio degli abitanti rispetto a questa procedura) a fronte di un valore complessivo dell'appalto di euro 27000 l'importo della manodopera non soggetta a ribasso veniva indicato pari ad euro 1.980, mentre su questa gara valore appalto euro 55000 l'importo della manodopera non soggetta a ribasso ammonta a ben euro 42.394 che corrisponde in relazione alla durata dell'appalto, ripetiamo per servizio identico su un Comune peraltro molto più piccolo, ad un valore 10 volte superiore. E' corretto?
mi scuso in anticipo per l'ennesima richiesta di chiarimenti ma su un punto è necessario avere una spiegazione se possibile.
Sulla gara SUA Provincia di Frosinone 86/2025 espletata per l'identica tipologia di servizio (su un Comune avente peraltro più del doppio degli abitanti rispetto a questa procedura) a fronte di un valore complessivo dell'appalto di euro 27000 l'importo della manodopera non soggetta a ribasso veniva indicato pari ad euro 1.980, mentre su questa gara valore appalto euro 55000 l'importo della manodopera non soggetta a ribasso ammonta a ben euro 42.394 che corrisponde in relazione alla durata dell'appalto, ripetiamo per servizio identico su un Comune peraltro molto più piccolo, ad un valore 10 volte superiore. E' corretto?
03/06/2026 12:00
Risposta
si conferma quanto riportato nel disciplinare di gara
03/06/2026 13:24
Quesito #6
In riferimento al bando indetto dalla Provincia di Frosinone, in qualità di Stazione Unica Appaltante (Gara S.U.A. n. 46/2026) relativo all'affidamento del servizio di Tesoreria per il Comune di Ripi (FR), al fine di procedere alla valutazione della procedura, si segnala l'esigenza di fornire i seguenti dati/chiarimenti:
o Numero dipendenti.
o Numero annuo dei bonifici eseguiti con distinzione di quelli relativi agli stipendi.
o Importo della eventuale giacenza media annua, presso il Tesoriere, esclusa dalla tesoreria unica.
o Utilizzo medio dell’anticipazione di cassa ultimi tre anni.
o Numero e importo di pignoramenti notificati all’Ente negli ultimi tre anni.
o Numero POS attivi e importo annuo delle transazioni effettuate.
o Numero di mandati emessi nell’anno precedente con tipologia pagamento in contanti allo sportello.
o Numero dei versamenti mensili in contanti previsti presso la filiale da parte di cittadini/utenti e uffici dell'Amministrazione, in particolare se vi siano versamenti consistenti di monete.
o Si chiede di dettagliare le tipologie di operazioni allo sportello e il numero previsto delle stesse (incassi e pagamenti).
o Modalità attuale di incasso delle entrate relative ai servizi comunali, quali i proventi del servizio di refezione scolastica, trasporto scolastico, etc.
o Si chiede di confermare la validità della sottoscrizione di tutta la documentazione di gara da parte di soggetto facoltizzato e che, in luogo della procura, sia ritenuto idoneo a legittimare il potere di sottoscrizione un estratto di verbale di Consiglio di Amministrazione della scrivente in ordine all'attribuzione dei poteri di firma per la partecipazione a gare per l'acquisizione di servizi di cassa e/o tesoreria, corredato di una Dichiarazione attestante le generalità del sottoscrittore e l'abilitazione dello stesso all'esercizio delle facoltà di firma previste dal predetto verbale di Consiglio di Amministrazione.
o In relazione al Requisito di esecuzione lettera c), servizio da svolgersi nel Comune di Ripi, ed in particolare alle risposte fornite in data 18/05/2026 da codesto spettabile Ente a chiarimenti di altro operatore economico, si chiede, fermo restando il possesso dello sportello operativo entro 20 km dalla sede comunale, di chiarire in che cosa debba consistere l’attività richiesta al tesoriere di organizzare il servizio in modo da garantire la piena operatività a favore del Comune di Ripi, e cosa si intende per concreta fruibilità da parte dell’Amministrazione e dell’utenza [rispetto alle modalità di erogazione del servizio]. Esempio: i versamenti in favore dell’Ente da parte dell’Amministrazione/utenza ed i pagamenti dei mandati eseguiti presso lo sportello individuato entro 20 km dalla sede comunale, ancorché fuori dal territorio comunale, garantiscono la piena operatività a favore del Comune di Ripi rappresentando la concreta fruibilità del servizio da parte dell’Amministrazione/utenza.
o La documentazione di gara, in riferimento ai tassi creditore/debitore, prevede il parametro Euribor 3 mesi base 365. Poiché dal 2019 è cessata qualunque forma di pubblicazione dei parametri Euribor su base 365, si chiede di confermare che vada utilizzato il parametro Euribor 3 mesi base 360.
o In riferimento all’offerta relativa al Tasso creditore si chiede di confermare che possa essere validamente offerto uno spread negativo.
o In riferimento alle postazioni POS PagoPA, in numero di 3, per le quali è prevista la gratuità per spese di installazione e gestione (art. 1 c. 1 CSA), si chiede di confermare che rimarranno a carico dell’Ente le commissioni da applicare sulle singole transazioni, che saranno oggetto di successivo accordo tra le parti in sede di richiesta di attivazione del servizio.
o In riferimento alla riscossione delle entrate comunali mediante addebito diretto in conto (SDD) (art. 1 c. 3 CSA) si chiede:
- numero SDD per incassi patrimoniali in essere attualmente;
- numero SDD per incassi patrimoniali insoluti nell’anno 2025;
- stima numero SDD per incassi patrimoniali in previsione di attivazione.
Si chiede inoltre di confermare che le condizioni economiche relative all’attivazione delle riscossioni tramite SDD saranno oggetto di successivo accordo tra le parti in sede di richiesta di attivazione del servizio, fermo restando la gratuità per il contribuente/cittadino.
o In riferimento all’art. 1 c. 4 del CSA si chiede di confermare che non sia richiesto al Tesoriere di svolgere il ruolo di “Tramite PA” nell’ambito del colloquio con l’infrastruttura SIOPE+ gestita dalla Banca d’Italia.
o In relazione alla previsione di cui al 2° capoverso di pagina 4 del CSA “Tali prestazioni potranno essere richieste durante la durata del contratto, convenendo tra le parti, dietro un apposito corrispettivo, al momento non oggetto dell’offerta” si chiede di confermare che il riferimento sia ai servizi di:
- riscossione tramite SDD;
- conservazione sostitutiva degli ordinativi;
- ruolo di Partner Tecnologico nell’ambito della piattaforma Nodo dei pagamenti PagoPA.
o In riferimento alla previsione di cui al 6° capoverso di pagina 4 del CSA che prevede l’applicazione della penale di € 15.000, si osserva che la misura indicata non corrisponde alle disposizioni di legge previste dall’articolo 126 del DLGS 36/2023. Si chiede pertanto di confermare la misura della penale secondo la norma citata, fermo restando, anche in riferimento all’art. 22 del CSA, il limite massimo di legge del 10% dell'ammontare netto contrattuale.
o In riferimento alla previsione di cui all’ultimo capoverso di pagina 4 del CSA si chiede di confermare che saranno a cura e spese del Tesoriere gli aggiornamenti relativi alle proprie procedure software e hardware e non quelli relativi alle procedure software e hardware dell’Ente.
o In riferimento all’art. 4 del CSA, 2° capoverso, che prevede la gratuità delle commissioni per i pagamenti indicati (stipendi, indennità amministratori, …) si chiede di confermare che per i pagamenti tramite bonifico area SEPA in euro non ricompresi nelle fattispecie elencate ai punti e,f,g,h,i,j,k, saranno applicate le commissioni standard stabilite dall’operatore economico aggiudicatario.
o Si chiede di chiarire la previsione di cui al 3° capoverso di pagina 7 del CSA che prevede, tra l’altro, che il Tesoriere non può effettuare pagamento di mandati emessi al personale per il pagamento di stipendi e salari.
o In riferimento all’ultimo capoverso dell’art.4 del CSA si chiede di mettere a disposizione il Regolamento di Contabilità dell’Ente.
o In riferimento all’ultimo capoverso dell’art. 24 del CSA ed in particolare alla previsione che il Comune potrà chiedere la tempestiva sostituzione dei referenti del Tesoriere, si segnala che tale previsione costituisce una forte limitazione all’autonomia organizzativa dell’Operatore economico e potrebbe risultare in parte inapplicabile nel momento in cui dovesse confliggere con il rispetto degli impegni contrattuali nei confronti dei lavoratori dipendenti. Per questi motivi si chiede di considerare inefficace la citata prescrizione.
o In riferimento a all’art. 1 del CSA che all’8° capoverso di pagina 4 e alla norma che prevede una separazione contabile stabilendo che l’Istituto Tesoriere deve mantenere il servizio di tesoreria contabilmente distinto da qualsiasi altro servizio o attività dell'istituto stesso e, se gestisce le finanze per più enti, è tenuto a tenere contabilità separate per ciascuno di essi, si evidenzia che il rispetto di tali obblighi è garantito dagli operatori economici individuati dalla legge dalle modalità organizzative proprie e non è correlato alla presenza di uno sportello di front office riservato al servizio di tesoreria. In relazione a quanto sopra si chiede di confermare che la previsione citata possa essere considerata non vincolante per l’operatore economico aggiudicatario.
o In riferimento all’art. 1 del CSA che al 10° capoverso di pagina 4 prevede (ove richiesto dal Comune, il Tesoriere si impegna a verificare la possibilità, a fronte di motivate esigenze, di provvedere ad una diversa regolamentazione degli orari di sportello vigenti), si chiede di confermare che l’impegno del tesoriere a verificare la possibilità citata sia da considerarsi a suo insindacabile giudizio.
Quanto sopra considerato che la regolamentazione degli orari di sportello riguarda l’organizzazione propria ed autonoma dell’operatore economico e scelte di natura commerciale e organizzativa legate a future e non prevedibili esigenze aziendali.
o In riferimento all’art. 27 del CSA (Codice di comportamento) si chiede di confermare che la Banca sia tenuta a garantire la divulgazione all’interno della propria organizzazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ed il rispetto delle norme ivi contenute, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta dal personale incaricato del servizio di appalto.
o Numero dipendenti.
o Numero annuo dei bonifici eseguiti con distinzione di quelli relativi agli stipendi.
o Importo della eventuale giacenza media annua, presso il Tesoriere, esclusa dalla tesoreria unica.
o Utilizzo medio dell’anticipazione di cassa ultimi tre anni.
o Numero e importo di pignoramenti notificati all’Ente negli ultimi tre anni.
o Numero POS attivi e importo annuo delle transazioni effettuate.
o Numero di mandati emessi nell’anno precedente con tipologia pagamento in contanti allo sportello.
o Numero dei versamenti mensili in contanti previsti presso la filiale da parte di cittadini/utenti e uffici dell'Amministrazione, in particolare se vi siano versamenti consistenti di monete.
o Si chiede di dettagliare le tipologie di operazioni allo sportello e il numero previsto delle stesse (incassi e pagamenti).
o Modalità attuale di incasso delle entrate relative ai servizi comunali, quali i proventi del servizio di refezione scolastica, trasporto scolastico, etc.
o Si chiede di confermare la validità della sottoscrizione di tutta la documentazione di gara da parte di soggetto facoltizzato e che, in luogo della procura, sia ritenuto idoneo a legittimare il potere di sottoscrizione un estratto di verbale di Consiglio di Amministrazione della scrivente in ordine all'attribuzione dei poteri di firma per la partecipazione a gare per l'acquisizione di servizi di cassa e/o tesoreria, corredato di una Dichiarazione attestante le generalità del sottoscrittore e l'abilitazione dello stesso all'esercizio delle facoltà di firma previste dal predetto verbale di Consiglio di Amministrazione.
o In relazione al Requisito di esecuzione lettera c), servizio da svolgersi nel Comune di Ripi, ed in particolare alle risposte fornite in data 18/05/2026 da codesto spettabile Ente a chiarimenti di altro operatore economico, si chiede, fermo restando il possesso dello sportello operativo entro 20 km dalla sede comunale, di chiarire in che cosa debba consistere l’attività richiesta al tesoriere di organizzare il servizio in modo da garantire la piena operatività a favore del Comune di Ripi, e cosa si intende per concreta fruibilità da parte dell’Amministrazione e dell’utenza [rispetto alle modalità di erogazione del servizio]. Esempio: i versamenti in favore dell’Ente da parte dell’Amministrazione/utenza ed i pagamenti dei mandati eseguiti presso lo sportello individuato entro 20 km dalla sede comunale, ancorché fuori dal territorio comunale, garantiscono la piena operatività a favore del Comune di Ripi rappresentando la concreta fruibilità del servizio da parte dell’Amministrazione/utenza.
o La documentazione di gara, in riferimento ai tassi creditore/debitore, prevede il parametro Euribor 3 mesi base 365. Poiché dal 2019 è cessata qualunque forma di pubblicazione dei parametri Euribor su base 365, si chiede di confermare che vada utilizzato il parametro Euribor 3 mesi base 360.
o In riferimento all’offerta relativa al Tasso creditore si chiede di confermare che possa essere validamente offerto uno spread negativo.
o In riferimento alle postazioni POS PagoPA, in numero di 3, per le quali è prevista la gratuità per spese di installazione e gestione (art. 1 c. 1 CSA), si chiede di confermare che rimarranno a carico dell’Ente le commissioni da applicare sulle singole transazioni, che saranno oggetto di successivo accordo tra le parti in sede di richiesta di attivazione del servizio.
o In riferimento alla riscossione delle entrate comunali mediante addebito diretto in conto (SDD) (art. 1 c. 3 CSA) si chiede:
- numero SDD per incassi patrimoniali in essere attualmente;
- numero SDD per incassi patrimoniali insoluti nell’anno 2025;
- stima numero SDD per incassi patrimoniali in previsione di attivazione.
Si chiede inoltre di confermare che le condizioni economiche relative all’attivazione delle riscossioni tramite SDD saranno oggetto di successivo accordo tra le parti in sede di richiesta di attivazione del servizio, fermo restando la gratuità per il contribuente/cittadino.
o In riferimento all’art. 1 c. 4 del CSA si chiede di confermare che non sia richiesto al Tesoriere di svolgere il ruolo di “Tramite PA” nell’ambito del colloquio con l’infrastruttura SIOPE+ gestita dalla Banca d’Italia.
o In relazione alla previsione di cui al 2° capoverso di pagina 4 del CSA “Tali prestazioni potranno essere richieste durante la durata del contratto, convenendo tra le parti, dietro un apposito corrispettivo, al momento non oggetto dell’offerta” si chiede di confermare che il riferimento sia ai servizi di:
- riscossione tramite SDD;
- conservazione sostitutiva degli ordinativi;
- ruolo di Partner Tecnologico nell’ambito della piattaforma Nodo dei pagamenti PagoPA.
o In riferimento alla previsione di cui al 6° capoverso di pagina 4 del CSA che prevede l’applicazione della penale di € 15.000, si osserva che la misura indicata non corrisponde alle disposizioni di legge previste dall’articolo 126 del DLGS 36/2023. Si chiede pertanto di confermare la misura della penale secondo la norma citata, fermo restando, anche in riferimento all’art. 22 del CSA, il limite massimo di legge del 10% dell'ammontare netto contrattuale.
o In riferimento alla previsione di cui all’ultimo capoverso di pagina 4 del CSA si chiede di confermare che saranno a cura e spese del Tesoriere gli aggiornamenti relativi alle proprie procedure software e hardware e non quelli relativi alle procedure software e hardware dell’Ente.
o In riferimento all’art. 4 del CSA, 2° capoverso, che prevede la gratuità delle commissioni per i pagamenti indicati (stipendi, indennità amministratori, …) si chiede di confermare che per i pagamenti tramite bonifico area SEPA in euro non ricompresi nelle fattispecie elencate ai punti e,f,g,h,i,j,k, saranno applicate le commissioni standard stabilite dall’operatore economico aggiudicatario.
o Si chiede di chiarire la previsione di cui al 3° capoverso di pagina 7 del CSA che prevede, tra l’altro, che il Tesoriere non può effettuare pagamento di mandati emessi al personale per il pagamento di stipendi e salari.
o In riferimento all’ultimo capoverso dell’art.4 del CSA si chiede di mettere a disposizione il Regolamento di Contabilità dell’Ente.
o In riferimento all’ultimo capoverso dell’art. 24 del CSA ed in particolare alla previsione che il Comune potrà chiedere la tempestiva sostituzione dei referenti del Tesoriere, si segnala che tale previsione costituisce una forte limitazione all’autonomia organizzativa dell’Operatore economico e potrebbe risultare in parte inapplicabile nel momento in cui dovesse confliggere con il rispetto degli impegni contrattuali nei confronti dei lavoratori dipendenti. Per questi motivi si chiede di considerare inefficace la citata prescrizione.
o In riferimento a all’art. 1 del CSA che all’8° capoverso di pagina 4 e alla norma che prevede una separazione contabile stabilendo che l’Istituto Tesoriere deve mantenere il servizio di tesoreria contabilmente distinto da qualsiasi altro servizio o attività dell'istituto stesso e, se gestisce le finanze per più enti, è tenuto a tenere contabilità separate per ciascuno di essi, si evidenzia che il rispetto di tali obblighi è garantito dagli operatori economici individuati dalla legge dalle modalità organizzative proprie e non è correlato alla presenza di uno sportello di front office riservato al servizio di tesoreria. In relazione a quanto sopra si chiede di confermare che la previsione citata possa essere considerata non vincolante per l’operatore economico aggiudicatario.
o In riferimento all’art. 1 del CSA che al 10° capoverso di pagina 4 prevede (ove richiesto dal Comune, il Tesoriere si impegna a verificare la possibilità, a fronte di motivate esigenze, di provvedere ad una diversa regolamentazione degli orari di sportello vigenti), si chiede di confermare che l’impegno del tesoriere a verificare la possibilità citata sia da considerarsi a suo insindacabile giudizio.
Quanto sopra considerato che la regolamentazione degli orari di sportello riguarda l’organizzazione propria ed autonoma dell’operatore economico e scelte di natura commerciale e organizzativa legate a future e non prevedibili esigenze aziendali.
o In riferimento all’art. 27 del CSA (Codice di comportamento) si chiede di confermare che la Banca sia tenuta a garantire la divulgazione all’interno della propria organizzazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ed il rispetto delle norme ivi contenute, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta dal personale incaricato del servizio di appalto.
05/06/2026 13:15
Risposta
in allegato riscontro al quesito
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risposta-quesito.pdf SHA-256: 8ab7c3965e365f320b51ff5bddbc0dba940eef0b1550424d5f55beb9abf31f8a 05/06/2026 13:15 |
208.89 kB |
04/06/2026 12:31
Quesito #7
Buongiorno, in riferimento alla compilazione della modello 1 ,al punto p c'e' il riferimento al valore di euro 675.000 riferito ai servizi di mensa scolastica. Credo che non riguardi la gara di questo comune per il servizio di tesoreria. Quindi quando si fa riferimento all'indicazione di almeno due servizi analoghi negli ultimi tre anni s'intende lo stesso valore dell'appalto del comune di Ripi o semplicemente la stessa tipologia di servizio di tesoreria?
04/06/2026 14:22
Risposta
“Si conferma che il riferimento, nel Modello 1 – punto p), al valore di euro 675.000,00 relativo ai servizi di mensa scolastica costituisce un refuso non pertinente alla presente procedura, avente ad oggetto il servizio di tesoreria del Comune di Ripi.
Ai fini della partecipazione alla gara S.U.A. 46/2026, il requisito di cui al disciplinare è quello indicato al paragrafo 3.4.5, lett. a), vale a dire l’aver svolto con buon esito, nel periodo previsto, almeno due servizi analoghi a quello di tesoreria in affidamento, anche a favore di soggetti privati, senza che sia richiesto un importo minimo
Ai fini della partecipazione alla gara S.U.A. 46/2026, il requisito di cui al disciplinare è quello indicato al paragrafo 3.4.5, lett. a), vale a dire l’aver svolto con buon esito, nel periodo previsto, almeno due servizi analoghi a quello di tesoreria in affidamento, anche a favore di soggetti privati, senza che sia richiesto un importo minimo
04/06/2026 12:40
Quesito #8
Buongiorno, in riferimento all'art. 1 del capitolato speciale d'appalto e' indicata la penale di € 15.000,00 in caso di mancata apertura sportello entro il raggio di 25 km. La penale si applica anche nel caso lo sportello non sia aperto dal lunedì al venerdì? La domanda sorge dalla precisazione presente sempre sul capitolato che recita così:
ove richiesto dal comune, il tesoriere si impegna a verificare la possibilità' di provvedere ad una diversa regolamentazione degli orari di sportelli vigenti.
ove richiesto dal comune, il tesoriere si impegna a verificare la possibilità' di provvedere ad una diversa regolamentazione degli orari di sportelli vigenti.
04/06/2026 14:36
Risposta
In riferimento al quesito concernente la penale di euro 15.000,00 prevista dall’art. 1 del Capitolato speciale d’appalto, si precisa quanto segue.
La penale di euro 15.000,00 è riferita alla mancata apertura/attivazione dello sportello entro il raggio chilometrico previsto dal Capitolato e attiene, quindi, all’adempimento dell’obbligo di garantire la presenza di almeno uno sportello operativo nella distanza stabilita rispetto al Comune di Ripi.La clausola secondo cui “ove richiesto dal Comune, il tesoriere si impegna a verificare la possibilità di provvedere ad una diversa regolamentazione degli orari di sportelli vigenti” deve intendersi nel senso che riguarda la flessibilità nella regolazione degli orari di apertura dello sportello, da valutare in confronto con il Comune rispetto agli orari vigenti o standard; Configura un obbligo di collaborazione del tesoriere e di possibile adeguamento degli orari, nei limiti dell’organizzazione del servizio.
La penale di euro 15.000,00 è riferita alla mancata apertura/attivazione dello sportello entro il raggio chilometrico previsto dal Capitolato e attiene, quindi, all’adempimento dell’obbligo di garantire la presenza di almeno uno sportello operativo nella distanza stabilita rispetto al Comune di Ripi.La clausola secondo cui “ove richiesto dal Comune, il tesoriere si impegna a verificare la possibilità di provvedere ad una diversa regolamentazione degli orari di sportelli vigenti” deve intendersi nel senso che riguarda la flessibilità nella regolazione degli orari di apertura dello sportello, da valutare in confronto con il Comune rispetto agli orari vigenti o standard; Configura un obbligo di collaborazione del tesoriere e di possibile adeguamento degli orari, nei limiti dell’organizzazione del servizio.
04/06/2026 17:01
Quesito #9
Buon pomeriggio in merito alla cauzione provvisoria non e' indicato nel bando di gara l'iban dove poter effettuare il bonifico relativo alla cauzione del 2 per cento.
05/06/2026 13:18
Risposta
garanzia provvisoria come da disciplinare pag.38 non richiesta