Pubblicato
Comune di Cassino
Gara #4767
GARA SUA 61/2026. GARA EUROPEA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SOCIO - EDUCATIVO ARCOBALENO IN CAIRA CASSINO (FR)Informazioni appalto
29/06/2026
Aperta
Servizi
€ 2.545.214,70
Bompiani stefano
Categorie merceologiche
8531 - Servizi di assistenza sociale
Lotti
1
BC2C3EE8D7
Qualità prezzo
GARA SUA 61/2026. GARA EUROPEA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SOCIO - EDUCATIVO ARCOBALENO IN CAIRA CASSINO (FR)
AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SOCIO - EDUCATIVO ARCOBALENO IN CAIRA CASSINO (FR)
€ 2.545.214,70
€ 442.157,21
€ 0,00
Scadenze
23/07/2026 14:00
30/07/2026 10:00
30/07/2026 10:30
Allegati
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3.71 MB | |
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2.06 MB | |
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disciplinare-servzi-sociali-signed.pdf SHA-256: 941320940b5fcbdb4cbc88fbec785280b74c78476393306f68b020a85575c74b 29/06/2026 14:05 |
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1.45 MB |
Chiarimenti
13/07/2026 12:28
Quesito #1
Lo scrivente operatore economico chiede , ai fini della partecipazione alla presente procedura, i seguenti chiarimenti:
1) se sia considerato idoneo il possesso di autorizzazione al funzionamento e accreditamento istituzionale analoghi per servizi/strutture socio-assistenziali semiresidenziali per persone con disabilità, rilasciati da altra Regione italiana ai sensi della rispettiva normativa regionale di settore, in luogo o in equivalenza dei titoli specificamente rilasciati ai sensi della normativa della Regione Lazio richiamata nel Disciplinare di gara (L.R. Lazio n. 41/2003, L.R. n. 11/2016, Reg. Reg. n. 2/2018 e DGR n. 1305/2004 e s.m.i.). Si chiede altresì, in caso di risposta affermativa, se sia richiesta la produzione di apposita dichiarazione di equivalenza sostanziale dei requisiti autorizzativi posseduti rispetto a quelli previsti dalla normativa laziale, ovvero se sia sufficiente l'allegazione dei provvedimenti autorizzativi/di accreditamento in corso di validità rilasciati dalla Regione di appartenenza. Si chiede infine se, in caso di aggiudicazione, sia ammesso l'impegno a conseguire l'autorizzazione e/o l'accreditamento ai sensi della normativa della Regione Lazio prima dell'avvio del servizio, ferma restando la sede di svolgimento del servizio presso la struttura indicata dalla stazione appaltante.
2) se il servizio di trasporto rientri tra le prestazioni subappaltabili ai sensi della disciplina di gara, e in particolare se sia ammesso il ricorso al subappalto per la sola componente di trasporto degli utenti, fermo restando lo svolgimento in proprio delle restanti prestazioni oggetto dell'affidamento;
se, in caso di risposta affermativa al punto 1, l'operatore economico concorrente possa partecipare alla procedura anche non essendo in possesso, in proprio, del requisito di idoneità professionale di cui al citato art. 7 del D.Lgs. n. 395/2000, in quanto tale requisito attiene esclusivamente alla prestazione oggetto di subappalto, da eseguirsi a cura di soggetto terzo abilitato individuato in sede di offerta ai sensi della vigente normativa in materia di subappalto;quali siano, in tal caso, gli adempimenti dichiarativi richiesti in sede di offerta (indicazione della terna di subappaltatori, ove prevista, o mera dichiarazione dell'intenzione di subappaltare, con individuazione delle prestazioni da subappaltare).
In attesa di riscontro si porgono
Cordiali saluti
1) se sia considerato idoneo il possesso di autorizzazione al funzionamento e accreditamento istituzionale analoghi per servizi/strutture socio-assistenziali semiresidenziali per persone con disabilità, rilasciati da altra Regione italiana ai sensi della rispettiva normativa regionale di settore, in luogo o in equivalenza dei titoli specificamente rilasciati ai sensi della normativa della Regione Lazio richiamata nel Disciplinare di gara (L.R. Lazio n. 41/2003, L.R. n. 11/2016, Reg. Reg. n. 2/2018 e DGR n. 1305/2004 e s.m.i.). Si chiede altresì, in caso di risposta affermativa, se sia richiesta la produzione di apposita dichiarazione di equivalenza sostanziale dei requisiti autorizzativi posseduti rispetto a quelli previsti dalla normativa laziale, ovvero se sia sufficiente l'allegazione dei provvedimenti autorizzativi/di accreditamento in corso di validità rilasciati dalla Regione di appartenenza. Si chiede infine se, in caso di aggiudicazione, sia ammesso l'impegno a conseguire l'autorizzazione e/o l'accreditamento ai sensi della normativa della Regione Lazio prima dell'avvio del servizio, ferma restando la sede di svolgimento del servizio presso la struttura indicata dalla stazione appaltante.
2) se il servizio di trasporto rientri tra le prestazioni subappaltabili ai sensi della disciplina di gara, e in particolare se sia ammesso il ricorso al subappalto per la sola componente di trasporto degli utenti, fermo restando lo svolgimento in proprio delle restanti prestazioni oggetto dell'affidamento;
se, in caso di risposta affermativa al punto 1, l'operatore economico concorrente possa partecipare alla procedura anche non essendo in possesso, in proprio, del requisito di idoneità professionale di cui al citato art. 7 del D.Lgs. n. 395/2000, in quanto tale requisito attiene esclusivamente alla prestazione oggetto di subappalto, da eseguirsi a cura di soggetto terzo abilitato individuato in sede di offerta ai sensi della vigente normativa in materia di subappalto;quali siano, in tal caso, gli adempimenti dichiarativi richiesti in sede di offerta (indicazione della terna di subappaltatori, ove prevista, o mera dichiarazione dell'intenzione di subappaltare, con individuazione delle prestazioni da subappaltare).
In attesa di riscontro si porgono
Cordiali saluti
13/07/2026 13:28
Risposta
1) Requisiti di autorizzazione/accreditamento (Regione Lazio)
Il Disciplinare richiede, quale requisito di idoneità professionale, “autorizzazione al funzionamento e accreditamento istituzionale rilasciati ai sensi della L.R. Lazio n. 41/2003, L.R. n. 11/2016, Reg. Reg. n. 2/2018 e DGR n. 1305/2004 e s.m.i.”, da possedersi e comprovare in domanda, a pena di esclusione.
La lex specialis non prevede un meccanismo di “equivalenza” automatica per titoli di altre Regioni. Per ampliare la partecipazione, fermo il rispetto della lex specialis, si precisa che il requisito può essere soddisfatto anche mediante: - raggruppamento/consorzio, con possesso in capo al soggetto esecutore delle prestazioni; - avvalimento per requisiti speciali, con impegno dell’ausiliaria a mettere a disposizione risorse e a eseguire direttamente le prestazioni per cui presta capacità. Resta inteso che il mero impegno futuro a conseguire i titoli Lazio non è sufficiente ai fini dell’ammissione. Operatori in possesso di titoli di altre Regioni potranno quindi partecipare solo se strutturati come sopra, con soggetto esecutore/ausiliario già dotato dei titoli richiesti dalla normativa Lazio.
2) Subappalto del trasporto e requisiti correlati
Il subappalto è ammesso; sono non subappaltabili le prestazioni essenziali (coordinamento pedagogico ed educatori), mentre rientrano tra i servizi accessori subappaltabili i “trasporti specifici”. L’autorizzazione avviene entro 30 giorni (prorogabili di 15 in caso di particolare complessità, con silenzio‑assenso), previa verifica dei requisiti e nel rispetto degli obblighi di tracciabilità L. 136/2010. Ne consegue che la componente di trasporto degli utenti è subappaltabile.
Il requisito di idoneità professionale ex art. 7 D.Lgs. 395/2000 e D.M. 161/2005 (punto 6.1, lett. c) si applica al soggetto esecutore della prestazione di trasporto; qualora il concorrente subappalti integralmente tale componente, il possesso del requisito sarà verificato in capo al subappaltatore in sede di autorizzazione al subappalto, in coerenza con la regola per cui i requisiti professionali richiesti sub b) e c) sono in capo all’esecutore.
3) Dichiarazioni in offerta sul subappalto
La lex specialis non prevede l’obbligo di terna; in offerta è sufficiente una dichiarazione di intenzione di subappaltare con l’esatta indicazione delle prestazioni da subappaltare (trasporto utenti) e, ove già individuato, del soggetto esecutore. Il subappalto resta soggetto a successiva autorizzazione e verifica dei requisiti nei termini indicati.
Il Disciplinare richiede, quale requisito di idoneità professionale, “autorizzazione al funzionamento e accreditamento istituzionale rilasciati ai sensi della L.R. Lazio n. 41/2003, L.R. n. 11/2016, Reg. Reg. n. 2/2018 e DGR n. 1305/2004 e s.m.i.”, da possedersi e comprovare in domanda, a pena di esclusione.
La lex specialis non prevede un meccanismo di “equivalenza” automatica per titoli di altre Regioni. Per ampliare la partecipazione, fermo il rispetto della lex specialis, si precisa che il requisito può essere soddisfatto anche mediante: - raggruppamento/consorzio, con possesso in capo al soggetto esecutore delle prestazioni; - avvalimento per requisiti speciali, con impegno dell’ausiliaria a mettere a disposizione risorse e a eseguire direttamente le prestazioni per cui presta capacità. Resta inteso che il mero impegno futuro a conseguire i titoli Lazio non è sufficiente ai fini dell’ammissione. Operatori in possesso di titoli di altre Regioni potranno quindi partecipare solo se strutturati come sopra, con soggetto esecutore/ausiliario già dotato dei titoli richiesti dalla normativa Lazio.
2) Subappalto del trasporto e requisiti correlati
Il subappalto è ammesso; sono non subappaltabili le prestazioni essenziali (coordinamento pedagogico ed educatori), mentre rientrano tra i servizi accessori subappaltabili i “trasporti specifici”. L’autorizzazione avviene entro 30 giorni (prorogabili di 15 in caso di particolare complessità, con silenzio‑assenso), previa verifica dei requisiti e nel rispetto degli obblighi di tracciabilità L. 136/2010. Ne consegue che la componente di trasporto degli utenti è subappaltabile.
Il requisito di idoneità professionale ex art. 7 D.Lgs. 395/2000 e D.M. 161/2005 (punto 6.1, lett. c) si applica al soggetto esecutore della prestazione di trasporto; qualora il concorrente subappalti integralmente tale componente, il possesso del requisito sarà verificato in capo al subappaltatore in sede di autorizzazione al subappalto, in coerenza con la regola per cui i requisiti professionali richiesti sub b) e c) sono in capo all’esecutore.
3) Dichiarazioni in offerta sul subappalto
La lex specialis non prevede l’obbligo di terna; in offerta è sufficiente una dichiarazione di intenzione di subappaltare con l’esatta indicazione delle prestazioni da subappaltare (trasporto utenti) e, ove già individuato, del soggetto esecutore. Il subappalto resta soggetto a successiva autorizzazione e verifica dei requisiti nei termini indicati.