Scaduto
Comune di Frosinone
Il sopralluogo è obbligatorio e autocertificato; la dichiarazione va inserita in Busta Amministrativa ed essere “datata e sottoscritta” secondo le modalità di firma indicate negli atti di gara.
In assenza di istruzioni specifiche all’art. 15.1, si applicano le regole generali: tutte le dichiarazioni caricate in piattaforma devono essere sottoscritte con firma digitale (formato CAdES .p7m o PAdES .pdf) e valgono come dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR 445/2000. La documentazione va redatta in lingua italiana.
È sufficiente una dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR 445/2000, che attesti l’avvenuto sopralluogo; per completezza si raccomanda di indicare: riferimenti della gara, operatore economico, data e luoghi del sopralluogo, nominativo di chi lo ha eseguito, e recapiti. Se la piattaforma rende disponibile un modello dedicato, va utilizzato.
Se il sopralluogo è svolto da un delegato, alla dichiarazione vanno allegati la delega e la copia del documento d’identità del delegato, come richiesto dagli atti di gara. Resta fermo l’obbligo di conformarsi puntualmente alla disciplina di gara, dovendosi evitare soluzioni non previste che possano incidere sulla par condicio.
È ammissibile una formula essenziale del tipo: “La scrivente società ha effettuato il sopralluogo previsto”, purché la dichiarazione sia:
- resa quale dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR 445/2000,
- datata e firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore,
- corredata, se del caso, da delega e documento del delegato.
Gara #4824
GARA S.U.A. N. 57/2026. - Affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica per gli alunni dell’infanzia a tempo pieno, della primaria a tempo pieno e per i docenti, con eventuale estensione ad altri istituti senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione AA.SS. 2026/2027 – 2027/2028 – 2028/2029 COMUNE DI FROSINONEInformazioni appalto
14/07/2026
Aperta
Servizi
€ 6.196.268,40
Bompiani stefano
Categorie merceologiche
553 - Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti
Lotti
1
BC60496A09
Qualità prezzo
GARA S.U.A. N. 57/2026. - Affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica per gli alunni dell’infanzia a tempo pieno, della primaria a tempo pieno e per i docenti, con eventuale estensione ad altri istituti senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione AA.SS. 2026/2027 – 2027/2028 – 2028/2029COMUNE DI FROSINONE
GARA S.U.A. N. 57/2026. - Affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica per gli alunni dell’infanzia a tempo pieno, della primaria a tempo pieno e per i docenti, con eventuale estensione ad altri istituti senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione AA.SS. 2026/2027 – 2027/2028 – 2028/2029COMUNE DI FROSINONE
€ 6.178.268,40
€ 2.003.327,64
€ 18.000,00
Scadenze
04/08/2026 12:00
11/08/2026 10:00
11/08/2026 10:30
Avvisi pubblici
Allegati
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3.78 MB |
Chiarimenti
16/07/2026 14:33
Quesito #3
Buongiorno,
si chiede:
In considerazione della richiesta relativa al Subcriterio V, nel quale vengono prese in esame le percentuali migliorative dei prodotti biologici, DOP/IGP e STG, si chiede di confermare che, per i prodotti DOP/IGP e STG, venga premiata la percentuale migliorativa delle categorie di cui ai punti 1 e 2, calcolata però sul totale dei prodotti effettivamente esistenti e reperibili sul mercato con tali qualifiche, come risultanti dai disciplinari del MIPAAF.
A titolo esemplificativo:
Es. 1: 70% di Kiwi IGP sul totale dei prodotti DOP/IGP e STG appartenenti alle categorie del punto 1;Es. 2: il prodotto Yogurth verrà conteggiato esclusivamente nella percentuale dei prodotti biologici, in quanto non risulta presente nei disciplinari DOP/IGP e STG;Es. 3: 70% di Vitellone IGP sul totale delle carni DOP/IGP e STG effettivamente esistenti e reperibili rientranti nella categoria del punto 2.
A supporto della presente richiesta, evidenziamo che:
le linee guida in materia di nutrizione rivolte all’utenza scolastica già riducono la possibilità di utilizzo di referenze DOP/IGP e STG e, per alcune categorie, ne limitano ulteriormente la rappresentatività (ad esempio la carne rossa, per la quale è presente sul mercato un’unica referenza DOP/IGP/STG);molte referenze non sono disponibili sul mercato con la contestuale certificazione biologica e DOP/IGP/STG, circostanza che finisce per penalizzare l’attribuzione del punteggio.
Per come risulta attualmente impostata la tabella, appare di fatto impossibile dichiarare la massima percentuale di utilizzo in entrambe le colonne (percentuale di prodotti biologici e percentuale di prodotti DOP/IGP/STG) al fine di ottenere il punteggio massimo previsto
In attesa di riscontro, porgiamo
Cordiali saluti
si chiede:
In considerazione della richiesta relativa al Subcriterio V, nel quale vengono prese in esame le percentuali migliorative dei prodotti biologici, DOP/IGP e STG, si chiede di confermare che, per i prodotti DOP/IGP e STG, venga premiata la percentuale migliorativa delle categorie di cui ai punti 1 e 2, calcolata però sul totale dei prodotti effettivamente esistenti e reperibili sul mercato con tali qualifiche, come risultanti dai disciplinari del MIPAAF.
A titolo esemplificativo:
Es. 1: 70% di Kiwi IGP sul totale dei prodotti DOP/IGP e STG appartenenti alle categorie del punto 1;Es. 2: il prodotto Yogurth verrà conteggiato esclusivamente nella percentuale dei prodotti biologici, in quanto non risulta presente nei disciplinari DOP/IGP e STG;Es. 3: 70% di Vitellone IGP sul totale delle carni DOP/IGP e STG effettivamente esistenti e reperibili rientranti nella categoria del punto 2.
A supporto della presente richiesta, evidenziamo che:
le linee guida in materia di nutrizione rivolte all’utenza scolastica già riducono la possibilità di utilizzo di referenze DOP/IGP e STG e, per alcune categorie, ne limitano ulteriormente la rappresentatività (ad esempio la carne rossa, per la quale è presente sul mercato un’unica referenza DOP/IGP/STG);molte referenze non sono disponibili sul mercato con la contestuale certificazione biologica e DOP/IGP/STG, circostanza che finisce per penalizzare l’attribuzione del punteggio.
Per come risulta attualmente impostata la tabella, appare di fatto impossibile dichiarare la massima percentuale di utilizzo in entrambe le colonne (percentuale di prodotti biologici e percentuale di prodotti DOP/IGP/STG) al fine di ottenere il punteggio massimo previsto
In attesa di riscontro, porgiamo
Cordiali saluti
20/07/2026 12:38
Risposta
Il Subcriterio V valuta la “percentuale offerta di prodotti Bio, DOP, IGP e STG oltre a quanto previsto dal CAM”, con griglie percentuali e soglie premiali distinte per i gruppi merceologici n. 1, 2 e 3; la colonna DOP/IGP è prevista solo per i punti 1 e 2, la STG solo per il punto 1. La struttura di punteggio è definita nella tabella di gara.
Si precisa che la percentuale da dichiarare e che sarà oggetto di valutazione per prodotti DOP/IGP/STG è riferita ai prodotti effettivamente offerti/impiegati nella fornitura (menù/cicli), per ciascuna categoria del punto 1–3, e non al numero di referenze “esistenti sul mercato” secondo i disciplinari MIPAAF. La base di calcolo è dunque l’“offerta” del concorrente, come si evince dalla stessa formulazione del subcriterio (“percentuale offerta di prodotti…”), in coerenza con i criteri premiali tipici della ristorazione collettiva e CAM che ancorano il computo alle quantità/valori dei prodotti utilizzati nella fornitura e verificabili in sede esecutiva. Tale impostazione assicura criteri oggettivi, comparabili e intrinsecamente riferiti all’offerta, conformi ai principi del D.Lgs. 36/2023 e alla giurisprudenza che esige parametri non dipendenti da condizioni di mercato variabili; è stata inoltre confermata in sede giurisprudenziale per criteri analoghi, dove il valore percentuale è riferito al “peso sul totale” dei prodotti impiegati nei gruppi merceologici previsti.
Riscontro agli esempi
a. Esempi n. 1 e n. 3: il “70%” si calcola sul totale dei prodotti offerti nella rispettiva categoria (punto 1 per frutta/verdura ecc.; punto 2 per carni), non sul totale delle referenze DOP/IGP/STG esistenti sul mercato. Ne discende che il punteggio DOP/IGP si applica per i punti 1 e 2, mentre la STG solo per il punto 1.
b. Esempio n. 2: ove una tipologia non disponga di DOP/IGP/STG applicabile, essa potrà concorrere solo nella colonna “biologici”, fermo restando che la valutazione DOP/IGP/STG opera solo laddove la qualificazione sia pertinente al gruppo e presente nell’offerta.
Cumulo e indipendenza delle colonne
Le colonne “biologici” e “DOP/IGP/STG” sono autonome: ciascuna percentuale è valutata secondo le soglie della tabella di gara per la relativa categoria. L’eventuale difficoltà di raggiungere il massimo in entrambe non incide sulla legittimità del criterio, che resta ancorato a percentuali sull’offerta e a requisiti CAM/qualità verificabili. La giurisprudenza richiede che il parametro rimanga riferito all’offerta e sia oggettivamente controllabile, a tutela della par condicio; per criteri analoghi è ammesso il computo percentuale su base offerta per gruppi merceologici.
Conclusione
1. Non si conferma il criterio “sul totale dei prodotti esistenti sul mercato”; si conferma che la percentuale per DOP/IGP/STG si calcola “sul totale dei prodotti offerti/impiegati” nella specifica categoria del punto 1–3 della tabella.
2. Restano ferme le limitazioni della colonna DOP/IGP (solo punti 1 e 2) e della STG (solo punto 1) come da tabella.
3. La verifica avverrà sulle percentuali dichiarate e documentate in coerenza con CAM e con i principi di oggettività e comparabilità dei criteri.
Si precisa che la percentuale da dichiarare e che sarà oggetto di valutazione per prodotti DOP/IGP/STG è riferita ai prodotti effettivamente offerti/impiegati nella fornitura (menù/cicli), per ciascuna categoria del punto 1–3, e non al numero di referenze “esistenti sul mercato” secondo i disciplinari MIPAAF. La base di calcolo è dunque l’“offerta” del concorrente, come si evince dalla stessa formulazione del subcriterio (“percentuale offerta di prodotti…”), in coerenza con i criteri premiali tipici della ristorazione collettiva e CAM che ancorano il computo alle quantità/valori dei prodotti utilizzati nella fornitura e verificabili in sede esecutiva. Tale impostazione assicura criteri oggettivi, comparabili e intrinsecamente riferiti all’offerta, conformi ai principi del D.Lgs. 36/2023 e alla giurisprudenza che esige parametri non dipendenti da condizioni di mercato variabili; è stata inoltre confermata in sede giurisprudenziale per criteri analoghi, dove il valore percentuale è riferito al “peso sul totale” dei prodotti impiegati nei gruppi merceologici previsti.
Riscontro agli esempi
a. Esempi n. 1 e n. 3: il “70%” si calcola sul totale dei prodotti offerti nella rispettiva categoria (punto 1 per frutta/verdura ecc.; punto 2 per carni), non sul totale delle referenze DOP/IGP/STG esistenti sul mercato. Ne discende che il punteggio DOP/IGP si applica per i punti 1 e 2, mentre la STG solo per il punto 1.
b. Esempio n. 2: ove una tipologia non disponga di DOP/IGP/STG applicabile, essa potrà concorrere solo nella colonna “biologici”, fermo restando che la valutazione DOP/IGP/STG opera solo laddove la qualificazione sia pertinente al gruppo e presente nell’offerta.
Cumulo e indipendenza delle colonne
Le colonne “biologici” e “DOP/IGP/STG” sono autonome: ciascuna percentuale è valutata secondo le soglie della tabella di gara per la relativa categoria. L’eventuale difficoltà di raggiungere il massimo in entrambe non incide sulla legittimità del criterio, che resta ancorato a percentuali sull’offerta e a requisiti CAM/qualità verificabili. La giurisprudenza richiede che il parametro rimanga riferito all’offerta e sia oggettivamente controllabile, a tutela della par condicio; per criteri analoghi è ammesso il computo percentuale su base offerta per gruppi merceologici.
Conclusione
1. Non si conferma il criterio “sul totale dei prodotti esistenti sul mercato”; si conferma che la percentuale per DOP/IGP/STG si calcola “sul totale dei prodotti offerti/impiegati” nella specifica categoria del punto 1–3 della tabella.
2. Restano ferme le limitazioni della colonna DOP/IGP (solo punti 1 e 2) e della STG (solo punto 1) come da tabella.
3. La verifica avverrà sulle percentuali dichiarate e documentate in coerenza con CAM e con i principi di oggettività e comparabilità dei criteri.
16/07/2026 19:11
Quesito #5
ISTANZA DI CHIARIMENTI, RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E MOTIVATA ISTANZA DI DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
22/07/2026 12:51
Risposta
INSERITO TRA GLI ALLEGATI DI GARA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
17/07/2026 10:04
Quesito #6
Buongiorno,
Facendo riferimento ai limiti per la redazione dell’offerta tecnica, richiesti all’art.15 del disciplinare, siamo a chiedere conferma che i margini richiesti debbano essere NON inferiori a 1 cm per lato come richiesto al comma D pagina 34 del disciplinare.
Cordiali Saluti
Facendo riferimento ai limiti per la redazione dell’offerta tecnica, richiesti all’art.15 del disciplinare, siamo a chiedere conferma che i margini richiesti debbano essere NON inferiori a 1 cm per lato come richiesto al comma D pagina 34 del disciplinare.
Cordiali Saluti
17/07/2026 10:33
Risposta
“Si precisa che, ai fini della corretta redazione della Relazione tecnica, i margini (inferiore, superiore, destro e sinistro) devono essere non inferiori a 2,5 cm; il corpo carattere non inferiore a 11 pt e l’interlinea non inferiore a 1,5. La Relazione non può superare 50 pagine, con esclusione di indice e frontespizio; le eventuali pagine eccedenti non saranno valutate.”
17/07/2026 14:29
Quesito #7
Buongiorno,
Si chiede:
In riferimento Allegato tecnico N.1 al Capitolato e al fine di poter elaborare in modo corretto il progetto tecnico, si rende opportuno ricevere per ciascun plesso il numero dei turni con rispettivi orari e la media dei pasti gg suddivisi per turno.
In attesa di riscontro, porgiamo
Cordiali saluti
Si chiede:
In riferimento Allegato tecnico N.1 al Capitolato e al fine di poter elaborare in modo corretto il progetto tecnico, si rende opportuno ricevere per ciascun plesso il numero dei turni con rispettivi orari e la media dei pasti gg suddivisi per turno.
In attesa di riscontro, porgiamo
Cordiali saluti
22/07/2026 12:54
Risposta
INSERITO TRA GLI ALLEGATI DI GARA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
20/07/2026 17:19
Quesito #8
Gentili,
ai fini della più corretta redazione del piano di organizzazione del servizio, con specifico riferimento al confezionamento, alle lavorazioni e al trasporto, si chiede di voler chiarire i numeri di pasti, seppur orientativi, per ciascun plesso scolastico.
Si chiede inoltre la pubblicazione della Planimetria del Centro di Cottura comunale.
Saluti
ai fini della più corretta redazione del piano di organizzazione del servizio, con specifico riferimento al confezionamento, alle lavorazioni e al trasporto, si chiede di voler chiarire i numeri di pasti, seppur orientativi, per ciascun plesso scolastico.
Si chiede inoltre la pubblicazione della Planimetria del Centro di Cottura comunale.
Saluti
22/07/2026 12:54
Risposta
INSERITO TRA GLI ALLEGATI DI GARA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
23/07/2026 16:09
Quesito #10
Spett.le ente
si chiede:
a) se il Piano Economico-Finanziario (PEF) possa essere asseverato da un revisore legale regolarmente iscritto nel Registro dei Revisori Legali;
b) se sia corretto inserire il PEF nella busta tecnica, come indicato all'art 15 del disciplinare di gara, ovvero se tale previsione possa determinare una violazione del principio di separazione dell'offerta tecnica da quella economica.
c) Con riferimento all'art. 5 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale:
- lett. f) richiede un "fatturato annuo per prestazioni nella gestione di servizi di ristorazione scolastica pari o superiore all'importo del valore annuale della concessione, riferito ad un triennio negli ultimi 5 anni solari".
- lett. h), richiede il possesso della seguente capacità economica e finanziaria:"capacità economica e finanziaria comprovata con idonee dichiarazioni di almeno due Istituti Bancari e/o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993, tenuto conto dell'oggetto e dell'importo a base d'appalto."
Si rilevano delle difformità rispetto a quanto previsto dall'art. 6 "requisiti di ordine speciali e mezzi di prova", si chiede pertanto di indicare quali siano i requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica professionale da prendere in considerazione.
Nello specifico si chiede pertanto di confermare se debba considerarsi di un refuso e, conseguentemente, non costituisca requisito di partecipazione, ovvero se le dichiarazioni bancarie siano comunque richieste ai fini della partecipazione alla procedura.
Si chiede di precisare quale sia la disciplina applicabile e quali siano gli effettivi requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti ai fini della partecipazione.
d) Con riferimento all'art. 1 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale si chiede, di pubblicare la Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 23.01.2023
Cordiali saluti
si chiede:
a) se il Piano Economico-Finanziario (PEF) possa essere asseverato da un revisore legale regolarmente iscritto nel Registro dei Revisori Legali;
b) se sia corretto inserire il PEF nella busta tecnica, come indicato all'art 15 del disciplinare di gara, ovvero se tale previsione possa determinare una violazione del principio di separazione dell'offerta tecnica da quella economica.
c) Con riferimento all'art. 5 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale:
- lett. f) richiede un "fatturato annuo per prestazioni nella gestione di servizi di ristorazione scolastica pari o superiore all'importo del valore annuale della concessione, riferito ad un triennio negli ultimi 5 anni solari".
- lett. h), richiede il possesso della seguente capacità economica e finanziaria:"capacità economica e finanziaria comprovata con idonee dichiarazioni di almeno due Istituti Bancari e/o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993, tenuto conto dell'oggetto e dell'importo a base d'appalto."
Si rilevano delle difformità rispetto a quanto previsto dall'art. 6 "requisiti di ordine speciali e mezzi di prova", si chiede pertanto di indicare quali siano i requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica professionale da prendere in considerazione.
Nello specifico si chiede pertanto di confermare se debba considerarsi di un refuso e, conseguentemente, non costituisca requisito di partecipazione, ovvero se le dichiarazioni bancarie siano comunque richieste ai fini della partecipazione alla procedura.
Si chiede di precisare quale sia la disciplina applicabile e quali siano gli effettivi requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti ai fini della partecipazione.
d) Con riferimento all'art. 1 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale si chiede, di pubblicare la Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 23.01.2023
Cordiali saluti
24/07/2026 13:51
Risposta
a) Asseverazione del PEF. La Stazione Unica Appaltante precisa che è ammissibile l’asseverazione del PEF da parte di un revisore legale iscritto nel Registro dei revisori legali; la Commissione giudicatrice verificherà comunque l’adeguatezza e la sostenibilità del PEF ai sensi dell’art. 185 D.Lgs. 36/2023, come previsto dal Disciplinare. Ciò è conforme alla giurisprudenza che riconosce la idoneità dell’asseverazione resa da revisore legale.
b) Collocazione del PEF. È corretto inserire il PEF nella busta tecnica, esclusivamente ai fini della verifica della sostenibilità e senza attribuzione di punteggio o anticipazione del ribasso, in coerenza con l’art. 15 del Disciplinare; resta fermo il principio di separazione e la segretezza dell’offerta economica, che è presentata nella busta economica secondo le forme di gara. La verifica del PEF è attività propedeutica e neutrale rispetto al punteggio economico, nel rispetto dei principi di segretezza e non divulgazione dell’offerta economica.
c) Requisiti di capacità economico‑finanziaria e tecnico‑professionale. Ai fini della partecipazione fanno fede le previsioni del Disciplinare: idoneità professionale (iscrizione Registro Imprese coerente); capacità economico‑finanziaria data dal fatturato globale (nei migliori 3 anni degli ultimi 5) almeno pari al valore stimato della concessione, con i mezzi di prova ivi indicati; capacità tecnico‑professionale (esperienza almeno triennale nell’ultimo quinquennio in servizi di ristorazione scolastica). La richiesta di “dichiarazioni bancarie” rinvenibile nel Capitolato Speciale (art. 5, lett. h) non è prevista tra i requisiti mezzi di prova del Disciplinare e non costituisce requisito di ammissione la SUA conferma dunque che non sono richieste dichiarazioni bancarie ai fini della partecipazione, restando applicabili i criteri e le prove di cui all’art. 6 del Disciplinare. Quanto al fatturato, prevale la formulazione del Disciplinare (fatturato globale sul valore della concessione), rispetto alla diversa dizione del Capitolato (fatturato annuo): ai fini selettivi si applica il fatturato globale indicato dal Disciplinare.
d) Deliberazione G.C. n. 28 del 23.01.2023. In relazione al richiamo contenuto nel Capitolato sull’eventuale alienazione dell’immobile comunale (Centro Produzione Pasti – Via A. Fabi), si provvede alla pubblicazione della D.G.C. n. 28 del 23.01.2023 nella sezione “Documenti di gara” e in allegato alla presente
b) Collocazione del PEF. È corretto inserire il PEF nella busta tecnica, esclusivamente ai fini della verifica della sostenibilità e senza attribuzione di punteggio o anticipazione del ribasso, in coerenza con l’art. 15 del Disciplinare; resta fermo il principio di separazione e la segretezza dell’offerta economica, che è presentata nella busta economica secondo le forme di gara. La verifica del PEF è attività propedeutica e neutrale rispetto al punteggio economico, nel rispetto dei principi di segretezza e non divulgazione dell’offerta economica.
c) Requisiti di capacità economico‑finanziaria e tecnico‑professionale. Ai fini della partecipazione fanno fede le previsioni del Disciplinare: idoneità professionale (iscrizione Registro Imprese coerente); capacità economico‑finanziaria data dal fatturato globale (nei migliori 3 anni degli ultimi 5) almeno pari al valore stimato della concessione, con i mezzi di prova ivi indicati; capacità tecnico‑professionale (esperienza almeno triennale nell’ultimo quinquennio in servizi di ristorazione scolastica). La richiesta di “dichiarazioni bancarie” rinvenibile nel Capitolato Speciale (art. 5, lett. h) non è prevista tra i requisiti mezzi di prova del Disciplinare e non costituisce requisito di ammissione la SUA conferma dunque che non sono richieste dichiarazioni bancarie ai fini della partecipazione, restando applicabili i criteri e le prove di cui all’art. 6 del Disciplinare. Quanto al fatturato, prevale la formulazione del Disciplinare (fatturato globale sul valore della concessione), rispetto alla diversa dizione del Capitolato (fatturato annuo): ai fini selettivi si applica il fatturato globale indicato dal Disciplinare.
d) Deliberazione G.C. n. 28 del 23.01.2023. In relazione al richiamo contenuto nel Capitolato sull’eventuale alienazione dell’immobile comunale (Centro Produzione Pasti – Via A. Fabi), si provvede alla pubblicazione della D.G.C. n. 28 del 23.01.2023 nella sezione “Documenti di gara” e in allegato alla presente
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delibera-g.c.-n.-28-del-23.01.2023-1.pdf SHA-256: b4d355a1c876b9c6b64b581778fd7964caf06e3ffa832dc09ccb6d8b79a7ccbf 24/07/2026 13:51 |
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27/07/2026 15:35
Quesito #11
Buon pomeriggio, in riferimento alla gara in oggetto, siamo con la presente a richiedere i seguenti chiarimenti:
1)All’interno dell’art.3.2 del Disciplinare di Gara viene indicato un costo annuo della manodopera pari a € 2.003.327,64. Si chiede se trattasi di refuso l’indicazione “annui”, dato che tale valore sembra essere riferito al periodo complessivo dell’appalto (3 anni+2 anni di proroga).
2)All’art. 15 del Disciplinare di Gara vengono indicati i documenti da inserire all’interno della Busta Tecnica. Tra questi viene richiamato anche il “Piano Economico Finanziario asseverato, riferito alla gestione del servizio in concessione, contenente anche i costi della manodopera e quelli aziendali relativi alla salute e alla sicurezza”. Si chiede di chiarire se suddetto riferimento sia da considerarsi un refuso, considerato che, ai sensi del D.Lgs 36/2023, l’indicazione dei costi dovrebbe essere riportata esclusivamente all’interno dell’offerta economica e non all’interno della documentazione tecnica.
3)Si chiede conferma che l’importo degli oneri della sicurezza indicati all’interno dei documenti di gara pari a € 18.000,00 sia riferito esclusivamente alla durata contrattuale ordinaria di 3 anni d’appalto, con esclusione dell’eventuale periodo di proroga previsto pari a 2 anni.
4)Nella prima pagina del Disciplinare di Gara viene indicato un prezzo a base d’asta pari a € 5,30, mentre all’interno dell’Allegato C “Relazione e Piano Economico per Gara Ristorazione” il prezzo a Base d’asta indicato risulta pari a 5,36€. Alla luce della suddetta discordanza, si chiede di chiarire quale sia il corretto prezzo posto a base della concessione ai fini della formulazione dell’offerta economica e di indicare, inoltre, l’eventuale incidenza degli oneri della sicurezza sul costo del singolo pasto.
5)Si chiede di indicare la morosità relativa all’ a.s. 2025-2026.
6)Si chiede di indicare il costo delle utenze del centro cottura relative all’anno scolastico 2025-2026.
7)Si chiede di indicare il numero dei pasti previsti e l'orario del turno di refezione presso la Scuola Primaria “A. Maiuri”, in quanto tali informazioni non risultano riportate nel documento “Prospetto plessi scolastici con specifica n. medio pasti, turni ed orari”.
8)Si chiede di indicare il numero corretto dei pasti annui e giornalieri previsti per il servizio, in quanto dall’analisi della documentazione di gara sono emerse alcune discordanze: a) Nel riepilogo dati del Disciplinare di Gara viene indicato un numero annuo di pasti pari a 206.505, mentre all’interno dell’allegato C-Relazione e Piano Economico ed all’interno del Capitolato art.4 viene indicato un numero annuale pari a 206.430; b) Nell’Allegato C-Relazione e Piano economico viene indicato un numero medio giornaliero di pasti pari a 1080. c) All’art. 4 del Capitolato viene indicato un numero giornaliero di pasti pari a 1058, mentre all’interno del “Prospetto plessi scolastici con specifica n. medio pasti, turni ed orari”, i pasti giorno indicati sono 1059. d) Inoltre, in base al documento “Prospetto plessi scolastici con specifica n. medio pasti, turni ed orari” non sembrano essere conteggiati nel totale dei pasti giornalieri pari a 1059 i pasti della nuova scuola “A. Maiuri”. Alla luce delle suddette incongruenze, si chiede di chiarire quali valori debbano essere considerati ai fini della corretta formulazione dell’offerta economica.
9)Si chiede se sia consentito allegare al progetto tecnico documentazione aggiuntiva. In particolare, si chiede se il menù possa essere allegato separatamente oppure se debba necessariamente essere ricompreso nelle 50 pagine previste per la relazione tecnica.
10)Nel documento “Prospetto plessi scolastici con specifica n. medio pasti, turni ed orari”, relativamente alla scuola dell’Infanzia “Vittorio Miele”, viene indicata la presenza di un unico turno; tuttavia, nella casella adiacente risultano riportati due turni di refezione. Si chiede di chiarire quale delle due indicazioni debba essere considerata ai fini della corretta organizzazione del servizio.
11)In fase di sopralluogo abbiamo riscontrato, in alcuni refettori, la presenza di carrelli bagnomaria non ricompresi nell’Allegato Tecnico 5. Si chiede di chiarire se tali attrezzature siano di proprietà dell’attuale gestore del servizio o di proprietà del Comune.
1)All’interno dell’art.3.2 del Disciplinare di Gara viene indicato un costo annuo della manodopera pari a € 2.003.327,64. Si chiede se trattasi di refuso l’indicazione “annui”, dato che tale valore sembra essere riferito al periodo complessivo dell’appalto (3 anni+2 anni di proroga).
2)All’art. 15 del Disciplinare di Gara vengono indicati i documenti da inserire all’interno della Busta Tecnica. Tra questi viene richiamato anche il “Piano Economico Finanziario asseverato, riferito alla gestione del servizio in concessione, contenente anche i costi della manodopera e quelli aziendali relativi alla salute e alla sicurezza”. Si chiede di chiarire se suddetto riferimento sia da considerarsi un refuso, considerato che, ai sensi del D.Lgs 36/2023, l’indicazione dei costi dovrebbe essere riportata esclusivamente all’interno dell’offerta economica e non all’interno della documentazione tecnica.
3)Si chiede conferma che l’importo degli oneri della sicurezza indicati all’interno dei documenti di gara pari a € 18.000,00 sia riferito esclusivamente alla durata contrattuale ordinaria di 3 anni d’appalto, con esclusione dell’eventuale periodo di proroga previsto pari a 2 anni.
4)Nella prima pagina del Disciplinare di Gara viene indicato un prezzo a base d’asta pari a € 5,30, mentre all’interno dell’Allegato C “Relazione e Piano Economico per Gara Ristorazione” il prezzo a Base d’asta indicato risulta pari a 5,36€. Alla luce della suddetta discordanza, si chiede di chiarire quale sia il corretto prezzo posto a base della concessione ai fini della formulazione dell’offerta economica e di indicare, inoltre, l’eventuale incidenza degli oneri della sicurezza sul costo del singolo pasto.
5)Si chiede di indicare la morosità relativa all’ a.s. 2025-2026.
6)Si chiede di indicare il costo delle utenze del centro cottura relative all’anno scolastico 2025-2026.
7)Si chiede di indicare il numero dei pasti previsti e l'orario del turno di refezione presso la Scuola Primaria “A. Maiuri”, in quanto tali informazioni non risultano riportate nel documento “Prospetto plessi scolastici con specifica n. medio pasti, turni ed orari”.
8)Si chiede di indicare il numero corretto dei pasti annui e giornalieri previsti per il servizio, in quanto dall’analisi della documentazione di gara sono emerse alcune discordanze: a) Nel riepilogo dati del Disciplinare di Gara viene indicato un numero annuo di pasti pari a 206.505, mentre all’interno dell’allegato C-Relazione e Piano Economico ed all’interno del Capitolato art.4 viene indicato un numero annuale pari a 206.430; b) Nell’Allegato C-Relazione e Piano economico viene indicato un numero medio giornaliero di pasti pari a 1080. c) All’art. 4 del Capitolato viene indicato un numero giornaliero di pasti pari a 1058, mentre all’interno del “Prospetto plessi scolastici con specifica n. medio pasti, turni ed orari”, i pasti giorno indicati sono 1059. d) Inoltre, in base al documento “Prospetto plessi scolastici con specifica n. medio pasti, turni ed orari” non sembrano essere conteggiati nel totale dei pasti giornalieri pari a 1059 i pasti della nuova scuola “A. Maiuri”. Alla luce delle suddette incongruenze, si chiede di chiarire quali valori debbano essere considerati ai fini della corretta formulazione dell’offerta economica.
9)Si chiede se sia consentito allegare al progetto tecnico documentazione aggiuntiva. In particolare, si chiede se il menù possa essere allegato separatamente oppure se debba necessariamente essere ricompreso nelle 50 pagine previste per la relazione tecnica.
10)Nel documento “Prospetto plessi scolastici con specifica n. medio pasti, turni ed orari”, relativamente alla scuola dell’Infanzia “Vittorio Miele”, viene indicata la presenza di un unico turno; tuttavia, nella casella adiacente risultano riportati due turni di refezione. Si chiede di chiarire quale delle due indicazioni debba essere considerata ai fini della corretta organizzazione del servizio.
11)In fase di sopralluogo abbiamo riscontrato, in alcuni refettori, la presenza di carrelli bagnomaria non ricompresi nell’Allegato Tecnico 5. Si chiede di chiarire se tali attrezzature siano di proprietà dell’attuale gestore del servizio o di proprietà del Comune.
06/08/2026 14:54
Risposta
in allegato riscontro alle richieste
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riscontro-richiesta-chiarimenti.pdf SHA-256: 1db8b572e7b7aa3564b5ce86b5e011ba6cb35cb3277d9b23ee69ae948b5687e2 06/08/2026 14:54 |
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27/07/2026 17:05
Quesito #12
Si chiede la possibilità di effettuare sopralluogo presso le sedi oggetto del servizio
28/07/2026 09:06
Risposta
valeria.saiardi@comune.frosinone.it
PEC
pec@pec.comune.frosinone.it
PEC
pec@pec.comune.frosinone.it
28/07/2026 08:44
Quesito #13
Buongiorno,
Si chiede:
- In riferimento all’art. 39 nel quale viene richiesto che “L’O.E.A. dovrà prevedere per la somministrazione del pasto, l’utilizzo di prodotti monouso compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002” si chiede se tale vincolo sull’utilizzo del monouso sia per tutti i plessi o soltanto per quelli privi di sale mensa.
- Nel prospetto plessi e pasti pubblicato nei chiarimenti si chiede conferma che per la Scuola Infanzia "V.Miele" sia previsto il doppio turno
In attesa di riscontro, porgiamo
Cordiali saluti
Si chiede:
- In riferimento all’art. 39 nel quale viene richiesto che “L’O.E.A. dovrà prevedere per la somministrazione del pasto, l’utilizzo di prodotti monouso compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002” si chiede se tale vincolo sull’utilizzo del monouso sia per tutti i plessi o soltanto per quelli privi di sale mensa.
- Nel prospetto plessi e pasti pubblicato nei chiarimenti si chiede conferma che per la Scuola Infanzia "V.Miele" sia previsto il doppio turno
In attesa di riscontro, porgiamo
Cordiali saluti
28/07/2026 11:41
Risposta
1. Art. 39 – Uso di monouso compostabile UNI EN 13432:2002
Il precetto è generale: l’“utilizzo di prodotti monouso compostabili” per la somministrazione del pasto è richiesto senza eccezioni testuali per tipologie di plesso. Non ricorrono deroghe per i plessi privi/muniti di refettorio; restano, in tali casi, solo specifici oneri di pulizia tavoli prima/dopo il pasto. L’impostazione è coerente con i CAM richiamati tra i principi generali del Capitolato il vincolo si applica a tutti i plessi.
2. Infanzia “V. Miele” – previsto unico turno come da prospetto allegato
Il precetto è generale: l’“utilizzo di prodotti monouso compostabili” per la somministrazione del pasto è richiesto senza eccezioni testuali per tipologie di plesso. Non ricorrono deroghe per i plessi privi/muniti di refettorio; restano, in tali casi, solo specifici oneri di pulizia tavoli prima/dopo il pasto. L’impostazione è coerente con i CAM richiamati tra i principi generali del Capitolato il vincolo si applica a tutti i plessi.
2. Infanzia “V. Miele” – previsto unico turno come da prospetto allegato
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prospetto-plessi-scolastici-aggiornato-al-28.07.2026.pdf SHA-256: d0ff2fcc11aaa6f159a0be6c2c5d68e5321c847f55d4493ba178646802f9bff8 28/07/2026 11:41 |
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29/07/2026 12:50
Quesito #14
Con riferimento alla gara in oggetto ed al chiarimento n. 3 già pubblicato, relativamente al sub-criterio V, si rileva che le categorie merceologiche e le relative percentuali indicate fanno riferimento ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) approvati con il D.M. del 25 Luglio 2011, non più in vigore. I CAM attualmente in vigore, approvati con il D.M. del 10 Marzo 2020, prevedono per il servizio di ristorazione scolastica, le seguenti categorie e percentuali minime:
-Frutta, Ortaggi, Legumi, Cereali: biologici per almeno il 50% in peso;
-Carne Bovina: biologica per almeno il 50% in peso;
-Carne Suina: biologica per almeno il 10% in peso;
-Carne Avicola: biologica per almeno il 20% in peso;
-Prodotti Ittici: devono essere di origine FAO 37 o FAO 27 - MSC;
-Salumi e formaggi: almeno il 30% in peso;
-Olio: Per almeno il 40% in capacità l'olio extravergine di oliva deve essere biologico;
-Pelati, polpa e passata di pomodoro almeno il 33% in peso devono essere biologici;
- Yogurt 100%;
- Uova 100%.
Alla luce di quanto sopra esposto, non si rinviene una possibile corrispondenza della proposta migliorativa da attuare rispetto a quanto indicato al sub-criterio V. Infatti, per esempio, si chiede di offrire % migliorative per prodotti che già dai CAM in vigore sono obbligatori biologici al 100% (per es. yogurt, uova). Inoltre, risulta impossibile allineare i generi alimentari previsti nel sub-criterio V ai numeri 1, 2 e 3 con le categorie dei CAM attualmente in vigore, oltre ad essere un disallineamento con le % da offrire (altro esempio CARNE, da CAM attualmente in vigore si parte da una base del 50% biologica, mentre il criterio del disciplinare premierebbe già una percentuale tra il 16% ed il 70% con 1 punto).
Si chiede cortesemente di chiarire ed eventualmente riproporre uno schema di attribuzione di punteggio aggiornato ai CAM attualmente in vigore.
-Frutta, Ortaggi, Legumi, Cereali: biologici per almeno il 50% in peso;
-Carne Bovina: biologica per almeno il 50% in peso;
-Carne Suina: biologica per almeno il 10% in peso;
-Carne Avicola: biologica per almeno il 20% in peso;
-Prodotti Ittici: devono essere di origine FAO 37 o FAO 27 - MSC;
-Salumi e formaggi: almeno il 30% in peso;
-Olio: Per almeno il 40% in capacità l'olio extravergine di oliva deve essere biologico;
-Pelati, polpa e passata di pomodoro almeno il 33% in peso devono essere biologici;
- Yogurt 100%;
- Uova 100%.
Alla luce di quanto sopra esposto, non si rinviene una possibile corrispondenza della proposta migliorativa da attuare rispetto a quanto indicato al sub-criterio V. Infatti, per esempio, si chiede di offrire % migliorative per prodotti che già dai CAM in vigore sono obbligatori biologici al 100% (per es. yogurt, uova). Inoltre, risulta impossibile allineare i generi alimentari previsti nel sub-criterio V ai numeri 1, 2 e 3 con le categorie dei CAM attualmente in vigore, oltre ad essere un disallineamento con le % da offrire (altro esempio CARNE, da CAM attualmente in vigore si parte da una base del 50% biologica, mentre il criterio del disciplinare premierebbe già una percentuale tra il 16% ed il 70% con 1 punto).
Si chiede cortesemente di chiarire ed eventualmente riproporre uno schema di attribuzione di punteggio aggiornato ai CAM attualmente in vigore.
30/07/2026 16:33
Risposta
in allegato avviso di rettifica
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su-25762-2026-prot.pdf SHA-256: 6ac01c666ecbbcdf29dfe64f0abeb14e8f1178465bac712d06c2b26a83ff3fcb 30/07/2026 16:33 |
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03/08/2026 10:18
Quesito #15
1) Con riferimento al COSTO DELLA MANODOPERA stimato in € 2.003.327,64, come da Lex Specialis, si rappresenta che esso non risulta allineato con il valore desumibile dal passaggio di cantiere allegato nè sui 36 mesi di concessione, il costo indicato non risulta altresì compatibile neppure ove parametrato sul valore della concessione comprensiva delle opzioni di rinnovo. Esso risulta infatti sovradimensionato se parametrato sui 36 mesi e sottodimensionato se parametrato sulla durata della concessione comprensiva delle opzioni di rinnovo. Si chiede di chiarire con estrema precisione in che modo la S.A. ha calcolato l'importo di € 2.003.327,64 quale costo della manodopera.
2) Con riferimento al PEF, considerato il principio di separazione e segretezza dell’offerta economica, come da voi sottolineato nel chiarimento del 24.07.u.s., si chiede in che modo poter realizzare un piano economico-finanziario nel quale sono, per natura, indicati costi e cifre senza però incappare nell'errore di anticipazione dell'offerta economica, ovvero se questa Preg.ma S.A. ha identificato un modello base sul quale poter lavorare, in modo che non sia compromessa la legittimità e correttezza dell'offerta tecnica, poichè, con l'inserimento del PEF nella tecnica, inevitabilmente rileverebbero tutti gli elementi dell'offerta economica dell'O.E., ovvero se non sia più corretto inserire il Piano Economico Finanziario nell'offerta economica.
2) Con riferimento al PEF, considerato il principio di separazione e segretezza dell’offerta economica, come da voi sottolineato nel chiarimento del 24.07.u.s., si chiede in che modo poter realizzare un piano economico-finanziario nel quale sono, per natura, indicati costi e cifre senza però incappare nell'errore di anticipazione dell'offerta economica, ovvero se questa Preg.ma S.A. ha identificato un modello base sul quale poter lavorare, in modo che non sia compromessa la legittimità e correttezza dell'offerta tecnica, poichè, con l'inserimento del PEF nella tecnica, inevitabilmente rileverebbero tutti gli elementi dell'offerta economica dell'O.E., ovvero se non sia più corretto inserire il Piano Economico Finanziario nell'offerta economica.
03/08/2026 11:55
Risposta
1) Costo della manodopera
L’importo di € 2.003.327,64 è la stima dei costi della manodopera del triennio (36 mesi) e rientra nel Quadro Economico “base” della concessione; è indicato nella lex specialis (Capitolato, art. 7) e nel prospetto economico di gara. Le opzioni di rinnovo (ulteriori 2 anni) sono contabilmente distinte (totale € 2.212.953,00) e non ricomprese in quell’importo. La stima è ancorata al CCNL di settore indicato e alle tabelle retributive applicabili, nonché alla fotografia del personale dell’appalto uscente riportata nell’Allegato T (passaggio di gestione) agli atti di gara il valore è un totale triennale, mentre il quinquennio è coperto dall’apposito stanziamento per il rinnovo.
I costi della manodopera sono individuati nei documenti di gara e scorporati dall’importo soggetto a ribasso; resta ferma la possibilità per l’operatore di dimostrare minori costi per più efficiente organizzazione (fermo il rispetto dei minimi), con eventuale verifica di anomalia (art. 41, c. 14; art. 110, d.lgs. 36/2023). La giurisprudenza conferma che il ribasso non comporta automatica esclusione, ma richiede giustificazioni sulla sostenibilità dell’offerta.
2) PEF e separazione delle buste
Il PEF asseverato va in Busta Tecnica per consentire la verifica di adeguatezza e sostenibilità ex art. 185 d.lgs. 36/2023. La Busta Economica reca il ribasso percentuale e l’indicazione dei costi secondo il modello dedicato. La piattaforma garantisce segretezza e l’esame dell’offerta tecnica in seduta riservata.
Come redigere il PEF senza anticipare l’offerta economica
Nel PEF illustrare la struttura dei costi (manodopera secondo CCNL; sicurezza; derrate; logistica; investimenti) e i driver di equilibrio (es. oscillazione presenze ±30% ammessa dalla lex specialis) senza indicare ribassi o prezzi offerti.
Evitare elementi che rendano “equivoca” o condizionata l’offerta tecnica: l’offerta tecnica non può contenere condizioni economiche o opzioni che implichino il prezzo offerto; ogni ribasso resta in Busta Economica.
L’importo di € 2.003.327,64 è la stima dei costi della manodopera del triennio (36 mesi) e rientra nel Quadro Economico “base” della concessione; è indicato nella lex specialis (Capitolato, art. 7) e nel prospetto economico di gara. Le opzioni di rinnovo (ulteriori 2 anni) sono contabilmente distinte (totale € 2.212.953,00) e non ricomprese in quell’importo. La stima è ancorata al CCNL di settore indicato e alle tabelle retributive applicabili, nonché alla fotografia del personale dell’appalto uscente riportata nell’Allegato T (passaggio di gestione) agli atti di gara il valore è un totale triennale, mentre il quinquennio è coperto dall’apposito stanziamento per il rinnovo.
I costi della manodopera sono individuati nei documenti di gara e scorporati dall’importo soggetto a ribasso; resta ferma la possibilità per l’operatore di dimostrare minori costi per più efficiente organizzazione (fermo il rispetto dei minimi), con eventuale verifica di anomalia (art. 41, c. 14; art. 110, d.lgs. 36/2023). La giurisprudenza conferma che il ribasso non comporta automatica esclusione, ma richiede giustificazioni sulla sostenibilità dell’offerta.
2) PEF e separazione delle buste
Il PEF asseverato va in Busta Tecnica per consentire la verifica di adeguatezza e sostenibilità ex art. 185 d.lgs. 36/2023. La Busta Economica reca il ribasso percentuale e l’indicazione dei costi secondo il modello dedicato. La piattaforma garantisce segretezza e l’esame dell’offerta tecnica in seduta riservata.
Come redigere il PEF senza anticipare l’offerta economica
Nel PEF illustrare la struttura dei costi (manodopera secondo CCNL; sicurezza; derrate; logistica; investimenti) e i driver di equilibrio (es. oscillazione presenze ±30% ammessa dalla lex specialis) senza indicare ribassi o prezzi offerti.
Evitare elementi che rendano “equivoca” o condizionata l’offerta tecnica: l’offerta tecnica non può contenere condizioni economiche o opzioni che implichino il prezzo offerto; ogni ribasso resta in Busta Economica.
03/08/2026 10:59
Quesito #16
Con riferimento all'Avviso di rettifica del 30.07.2026 relativo al sub-criterio V, già oggetto del chiarimento cui codesta Stazione Appaltante ha fornito riscontro in data 20.07.2026, si chiede di chiarire se la rettifica debba essere interpretata nel senso che, ai fini dell'attribuzione del punteggio premiale, non sia più prevista la valutazione della categoria dei prodotti DOP/IGP/STG.
Si evidenzia, inoltre, che il chiarimento pubblicato in data 20.07.2026 prevedeva che le percentuali indicate ai fini dell’attribuzione del punteggio facevano riferimento alle percentuali dei prodotti offerti nei menù proposti dal concorrente al punto IV, e non alle percentuali minime previste dai CAM.
Pertanto, si chiede di confermare se, a seguito della rettifica del 30.07.2026, tale chiarimento debba ritenersi superato, così come le indicazioni relative all'autonomia delle colonne "Biologico" e "DOP/IGP/STG" e gli esempi riportati nello stesso.
Si chiede, infine, di confermare che, per il criterio V, la valutazione sarà effettuata esclusivamente sulla base della tabella aggiornata contenuta nell'Avviso di rettifica del 30.07.2026 e che, conseguentemente, anche il criterio IV debba intendersi coordinato con le modifiche introdotte dalla medesima rettifica CON contestuale annullamento del chiarimento del 20.07.2026 in quanto inconferente.
Saluti
Si evidenzia, inoltre, che il chiarimento pubblicato in data 20.07.2026 prevedeva che le percentuali indicate ai fini dell’attribuzione del punteggio facevano riferimento alle percentuali dei prodotti offerti nei menù proposti dal concorrente al punto IV, e non alle percentuali minime previste dai CAM.
Pertanto, si chiede di confermare se, a seguito della rettifica del 30.07.2026, tale chiarimento debba ritenersi superato, così come le indicazioni relative all'autonomia delle colonne "Biologico" e "DOP/IGP/STG" e gli esempi riportati nello stesso.
Si chiede, infine, di confermare che, per il criterio V, la valutazione sarà effettuata esclusivamente sulla base della tabella aggiornata contenuta nell'Avviso di rettifica del 30.07.2026 e che, conseguentemente, anche il criterio IV debba intendersi coordinato con le modifiche introdotte dalla medesima rettifica CON contestuale annullamento del chiarimento del 20.07.2026 in quanto inconferente.
Saluti
04/08/2026 16:55
Risposta
Esito interpretativo sul sub‑criterio V dopo la rettifica del 30.07.2026
Sì. La rettifica “sostituisce lo schema previgente del sub‑criterio V” e assegna punteggio “solo alle quote migliorative rispetto ai CAM vigenti (D.M. 10.03.2020, All. 1)”, con massimale invariato di 10 punti. La nuova tabella premiale valuta: biologico “oltre CAM” per ortofrutta, carni, lattiero‑caseari, olio e derivati del pomodoro, nonché coperture con certificazioni di sostenibilità per i prodotti ittici; non è più prevista una voce autonoma DOP/IGP/STG ai fini del punteggio.
Percentuali di riferimento e superamento del chiarimento del 20.07.2026
Dopo la rettifica, le percentuali da valorizzare sono i “punti percentuali sopra la baseline prevista” dai CAM 2020 per la ristorazione scolastica, non le percentuali interne ai menù proposti al criterio IV; il punteggio è infatti ancorato all’“oltre CAM” della tabella aggiornata. Ne consegue che il chiarimento del 20.07.2026 è superato nella parte in cui collegava le percentuali al solo punto IV e riconosceva l’autonomia delle colonne “Biologico” e “DOP/IGP/STG” del precedente schema.
Base esclusiva di valutazione del sub‑criterio V
Per il sub‑criterio V si applica esclusivamente la tabella aggiornata “Oltre CAM” dell’Avviso del 30.07.2026 (voci, soglie, punteggi e note su equivalenze e verifiche; uova: sola conformità, nessun punteggio). Il massimale di 10 punti resta confermato.
Coordinamento con il criterio IV e ambito della rettifica
La rettifica incide solo sul sub‑criterio V; “restano invariate tutte le altre condizioni di partecipazione” (quindi il criterio IV non è modificato nel suo contenuto), ferma la necessaria coerenza sistematica tra i criteri.
Pertanto, si conferma:
- per il V, applicazione esclusiva della tabella aggiornata;
- il chiarimento del 20.07.2026 è annullato in parte qua (limitamente al V) perché inconferente alla luce della rettifica.
Sì. La rettifica “sostituisce lo schema previgente del sub‑criterio V” e assegna punteggio “solo alle quote migliorative rispetto ai CAM vigenti (D.M. 10.03.2020, All. 1)”, con massimale invariato di 10 punti. La nuova tabella premiale valuta: biologico “oltre CAM” per ortofrutta, carni, lattiero‑caseari, olio e derivati del pomodoro, nonché coperture con certificazioni di sostenibilità per i prodotti ittici; non è più prevista una voce autonoma DOP/IGP/STG ai fini del punteggio.
Percentuali di riferimento e superamento del chiarimento del 20.07.2026
Dopo la rettifica, le percentuali da valorizzare sono i “punti percentuali sopra la baseline prevista” dai CAM 2020 per la ristorazione scolastica, non le percentuali interne ai menù proposti al criterio IV; il punteggio è infatti ancorato all’“oltre CAM” della tabella aggiornata. Ne consegue che il chiarimento del 20.07.2026 è superato nella parte in cui collegava le percentuali al solo punto IV e riconosceva l’autonomia delle colonne “Biologico” e “DOP/IGP/STG” del precedente schema.
Base esclusiva di valutazione del sub‑criterio V
Per il sub‑criterio V si applica esclusivamente la tabella aggiornata “Oltre CAM” dell’Avviso del 30.07.2026 (voci, soglie, punteggi e note su equivalenze e verifiche; uova: sola conformità, nessun punteggio). Il massimale di 10 punti resta confermato.
Coordinamento con il criterio IV e ambito della rettifica
La rettifica incide solo sul sub‑criterio V; “restano invariate tutte le altre condizioni di partecipazione” (quindi il criterio IV non è modificato nel suo contenuto), ferma la necessaria coerenza sistematica tra i criteri.
Pertanto, si conferma:
- per il V, applicazione esclusiva della tabella aggiornata;
- il chiarimento del 20.07.2026 è annullato in parte qua (limitamente al V) perché inconferente alla luce della rettifica.
03/08/2026 14:54
Quesito #17
a) In merito all'importo a base di gare, si richiede se la percentuale di sconto offerta dovrà essere applicata sull'importo complessivo a base di gara al netto dei solo oneri della sicurezza o anche al netto del costo della manodopera dichiarato?
b) In merito al PEF, si chiede come si possa compilare un PEF asseverato, senza l'indicazione dei ricavi, che rappresentano l'elemento cardine per dimostrare l'equilibrio economico e la capacità di rimborso dell'opera o del progetto. (con l'indicazione dei ricavi si risalirebbe all'offerta economica proposta)
b) In merito al PEF, si chiede come si possa compilare un PEF asseverato, senza l'indicazione dei ricavi, che rappresentano l'elemento cardine per dimostrare l'equilibrio economico e la capacità di rimborso dell'opera o del progetto. (con l'indicazione dei ricavi si risalirebbe all'offerta economica proposta)
04/08/2026 11:36
Risposta
a) Base di calcolo del ribasso
Lo sconto si applica sull’importo a base di gara al netto dei soli oneri della sicurezza; ai fini dell’importo contrattuale, il ribasso è calcolato su importo comprensivo dei costi della manodopera, che sono scorporati dall’importo assoggettato a ribasso, ferma la non ribassabilità sostanziale della manodopera salvo prova di più efficiente organizzazione aziendale. L’indicazione di costi della manodopera inferiori a quelli stimati comporta presunzione di anomalia e verifica ex art. 110 D.Lgs. 36/2023.
b) PEF asseverato e ricavi
Il PEF asseverato va in Busta Tecnica e deve includere almeno i costi di manodopera e sicurezza; la Commissione ne verifica adeguatezza e sostenibilità ai sensi dell’art. 185 D.Lgs. 36/2023 e in sede di eventuale anomalia. Per non anticipare l’“offerta economica”, è ammissibile presentare ricavi in forma parametrica rispetto al prezzo unitario X applicato ai volumi presunti (206.505 pasti/anno, oscillazione ±30%), mantenendo la segretezza fino all’apertura delle buste economiche.
Lo sconto si applica sull’importo a base di gara al netto dei soli oneri della sicurezza; ai fini dell’importo contrattuale, il ribasso è calcolato su importo comprensivo dei costi della manodopera, che sono scorporati dall’importo assoggettato a ribasso, ferma la non ribassabilità sostanziale della manodopera salvo prova di più efficiente organizzazione aziendale. L’indicazione di costi della manodopera inferiori a quelli stimati comporta presunzione di anomalia e verifica ex art. 110 D.Lgs. 36/2023.
b) PEF asseverato e ricavi
Il PEF asseverato va in Busta Tecnica e deve includere almeno i costi di manodopera e sicurezza; la Commissione ne verifica adeguatezza e sostenibilità ai sensi dell’art. 185 D.Lgs. 36/2023 e in sede di eventuale anomalia. Per non anticipare l’“offerta economica”, è ammissibile presentare ricavi in forma parametrica rispetto al prezzo unitario X applicato ai volumi presunti (206.505 pasti/anno, oscillazione ±30%), mantenendo la segretezza fino all’apertura delle buste economiche.
03/08/2026 19:19
Quesito #18
l'art. 10 del disciplinare di gara riporta che il sopralluogo è obbligatorie e che deve essere autocertificato, nello specifico indica che "Nella busta amministrativa il concorrente è tenuto ad allegare dichiarazione in cui attesta di avere effettuato il sopralluogo, datata e sottoscritta con le modalità di cui all’art. 15.1."
All'art. 15.1 non viene però riportata alcuna modalità. Si chiede cortesemente di chiarire in che modalità deve essere fatta l'autocertificazione del sopralluogo, o se basta semplicemente che il legale rappresentante dichiari "la scrivente società ha effettuato il sopralluogo previsto".
Cordiali saluti
All'art. 15.1 non viene però riportata alcuna modalità. Si chiede cortesemente di chiarire in che modalità deve essere fatta l'autocertificazione del sopralluogo, o se basta semplicemente che il legale rappresentante dichiari "la scrivente società ha effettuato il sopralluogo previsto".
Cordiali saluti
04/08/2026 11:43
Risposta
Il sopralluogo è obbligatorio e autocertificato; la dichiarazione va inserita in Busta Amministrativa ed essere “datata e sottoscritta” secondo le modalità di firma indicate negli atti di gara.
In assenza di istruzioni specifiche all’art. 15.1, si applicano le regole generali: tutte le dichiarazioni caricate in piattaforma devono essere sottoscritte con firma digitale (formato CAdES .p7m o PAdES .pdf) e valgono come dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR 445/2000. La documentazione va redatta in lingua italiana.
È sufficiente una dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR 445/2000, che attesti l’avvenuto sopralluogo; per completezza si raccomanda di indicare: riferimenti della gara, operatore economico, data e luoghi del sopralluogo, nominativo di chi lo ha eseguito, e recapiti. Se la piattaforma rende disponibile un modello dedicato, va utilizzato.
Se il sopralluogo è svolto da un delegato, alla dichiarazione vanno allegati la delega e la copia del documento d’identità del delegato, come richiesto dagli atti di gara. Resta fermo l’obbligo di conformarsi puntualmente alla disciplina di gara, dovendosi evitare soluzioni non previste che possano incidere sulla par condicio.
È ammissibile una formula essenziale del tipo: “La scrivente società ha effettuato il sopralluogo previsto”, purché la dichiarazione sia:
- resa quale dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR 445/2000,
- datata e firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore,
- corredata, se del caso, da delega e documento del delegato.