Inviato esito

Gara #4934

GARA SUA 80/2026: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA COMUNALE OTTAVIANO BOTTINI” MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - UNITÀ DI MISSIONE PER ILPIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DI ENTI LOCALI PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO E PER INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO 26 NOVEMBRE 2025. COMUNE PIGLIO
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Informazioni appalto

06/08/2026
Aperta
Lavori
€ 223.407,55
LOLLI LUCIA
Comune di Piglio

Categorie merceologiche

45343 - Lavori di installazione di dispositivi antincendio

Lotti

Inviato esito
1
BCA517E929
H58H25001290001
Solo prezzo
GARA SUA 80/2026: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA COMUNALE OTTAVIANO BOTTINI” COMUNE PIGLIO
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA COMUNALE OTTAVIANO BOTTINI”
€ 218.861,80
€ 150.402,18
€ 4.545,75
€ 163.572,92
Prot. n. 7811 Del 25/08/2026
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
08591751006 SAS LAVORI S.R.L.
Anomalia calcolata ai sensi dell'allegato II.2 del D.Lgs 36/2023 - Metodo A c. 1 - Sommatoria: 468.905 - Media: 24.679 - Scarto medio: 3.506 - Decremento: 0 - Soglia individuata: 28.185
Visualizza partecipanti

Scadenze

13/08/2026 12:00
20/08/2026 10:00
20/08/2026 10:30

Allegati

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06/08/2026 09:06
2.53 MB
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06/08/2026 09:10
2.30 MB
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20/08/2026 11:45
20.34 kB

Chiarimenti

06/08/2026 09:43
Quesito #1
Buongiorno la categoria prevalente e' la OG1 o la OS30??
In attesa, porgiamo distinti saluti.



06/08/2026 13:14
Risposta
AVVISO DI RETTIFICA GARA SUA 80/2026:


su-26571-2026-prot.pdf
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06/08/2026 13:14
436.72 kB
06/08/2026 11:05
Quesito #2
Buongiorno,
Con riferimento alla tabella “Qualificazione dei lavori”, si rileva che la categoria OG1, indicata come prevalente, presenta un importo di € 83.747,61, pari al 38,265% dei lavori, mentre la categoria OS30, indicata come scorporabile, presenta un importo di € 135.114,19, pari al 61,735%.

Considerato che la categoria prevalente dovrebbe essere individuata nella categoria di importo più elevato, si chiede di confermare se l’indicazione della OG1 quale categoria prevalente sia corretta oppure se si tratti di un refuso e debba essere considerata prevalente la categoria OS30.

Cordiali saluti

06/08/2026 13:15
Risposta
AVVISO DI RETTIFICA GARA SUA 80/2026:
su-26571-2026-prot.pdf
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06/08/2026 13:15
436.72 kB
06/08/2026 15:46
Quesito #3
Si richiedono chiarimenti per il sopralluogo obbligatorio. Grazie


06/08/2026 16:22
Risposta
si comunicano di seguito i contatti del comune di Piglio per concordare il sopralluogo:

area tecnica arch. Lucia Lolli tel 0775502328

E-mail: ediliziaprivata@comune.piglio.fr.it - lavoripubblici@comune.piglio.fr.it
pec: info@pec.comune.piglio.fr.it

07/08/2026 09:28
Quesito #4
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si chiede cortesemente di confermare se un operatore economico – privo di attestazione SOA nella categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OS30 – possa partecipare alla gara qualificandosi interamente nella categoria prevalente dichiarando in sede di gara (all’interno del DGUE) l’intenzione di ricorrere al subappalto qualificante) al 100% per le lavorazioni della suddetta categoria OS30, ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e dell'Art. 30 dell'Allegato II.12. [, 2, 3, 4]

07/08/2026 10:39
Risposta
Non è possibile partecipare qualificandosi senza OS30 e coprendo la categoria prevalente OS30 con subappalto qualificante al 100%. Per partecipare, occorre possedere la OS30 (o dimostrarne i requisiti ex art. 28 All. II.12) ed eseguire direttamente la parte prevalente; eventuali subappalti devono rispettare le condizioni dell’art. 119 d.lgs 36/2023 e della lex specialis
07/08/2026 16:32
Quesito #5
Buon pomeriggio,

si richiedono chiarimenti in merito alle modalità di svolgimento del sopralluogo, in quanto le indicazioni riportate disciplinare di gara e nella risposta pubblicata alla richiesta di chiarimento non risultano univoche.

Il disciplinare di gara prevede infatti che: "È obbligatorio il sopralluogo sui luoghi dove è ubicato l’intervento oggetto dei lavori in appalto, alla presenza del RUP o di un suo delegato."

Il Modello 7, invece, fa riferimento a un sopralluogo autonomo e costituisce, di fatto, un'autodichiarazione di avvenuto sopralluogo. Inoltre, nella risposta ai chiarimenti pubblicata, viene indicato di prendere contatti con l'Area Tecnica per fissare un appuntamento.

Alla luce di quanto sopra, si chiede di confermare se il sopralluogo debba essere necessariamente effettuato alla presenza del RUP o di un suo delegato, previo appuntamento con l'Amministrazione, oppure se sia sufficiente effettuarlo autonomamente e presentare la relativa autodichiarazione, come previsto dal Modello 7.

In attesa di un cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.


08/08/2026 12:55
Risposta

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 92, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione Appaltante ritiene che le prestazioni oggetto dell'appalto non possano essere compiutamente e seriamente valutate ai fini della formulazione dell'offerta se non a seguito di un'accurata presa visione dello stato dei luoghi. In considerazione della particolare natura dell'intervento (lavori di adeguamento/prevenzione antincendio) presso un edificio scolastico esistente, si rende indispensabile la verifica in loco delle reali condizioni strutturali e impiantistiche (es. spessori delle murature per compartimentazioni, esatta dislocazione e dimensionamento delle vie di esodo, stato dei controsoffitti e degli attraversamenti impiantistici), nonché la valutazione dei vincoli logistici e delle eventuali interferenze per l'organizzazione del cantiere. Pertanto, il sopralluogo è da intendersi obbligatorio a pena di esclusione dalla gara.

Di seguito i contatti del comune di Piglio per concordare il sopralluogo:

area tecnica arch. Lucia Lolli tel 0775502328

E-mail: ediliziaprivata@comune.piglio.fr.it - lavoripubblici@comune.piglio.fr.it
pec: info@pec.comune.piglio.fr.it
10/08/2026 10:19
Quesito #6
Buongiorno,
a rettifica della cat prevalente è ammesso l'avvalimento per la cat OS30 come da disciplinare 37/64 non trovando limitazioni motivate.
si conferma quanto?
grazie

10/08/2026 10:41
Risposta
Si conferma che l'avvalimento per la categoria OS30, quale categoria prevalente a seguito della rettifica disposta con prot. n. 26571/2026, è ammesso senza limitazioni motivate nella presente procedura.
10/08/2026 10:45
Quesito #7
Buongiorno,

in merito all’ultimo chiarimento pubblicato riguardante l’obbligatorietà del sopralluogo e il rilascio della relativa attestazione da parte della Stazione Appaltante, si chiede un chiarimento in merito alla corretta documentazione da produrre.

In particolare, si chiede se il Modello 7 debba ritenersi non idoneo alla procedura e, pertanto, non debba essere prodotto, in quanto lo stesso parla di "sopralluogo autonomo".

Come da Vostro chiarimento, invece, il sopralluogo dovrà essere effettuato alla presenza della Stazione Appaltante, previo appuntamento concordato.

Pertanto, si chiede conferma che, nello slot di caricamento previsto per Modello 7 per l’attestazione del sopralluogo, debba essere caricata l’attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dalla Stazione Appaltante, in sostituzione del Modello 7 stesso.

In attesa di un Vostro cortese riscontro, si ringrazia per la disponibilità.

Cordiali saluti

10/08/2026 12:49
Risposta
MODELLO EDITABILE
All'interno dello slot della piattaforma telematica dedicato all'attestazione del sopralluogo, deve essere caricato esclusivamente l'attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciato e firmato dalla Stazione Appaltante al termine della visita guidata.
attestato-di-sopralluogo-assistito.doc
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10/08/2026 12:49
138.50 kB
10/08/2026 10:46
Quesito #8
Si chiede di conoscere se sia prevista una particolare urgenza nell’avvio delle attività e se è stata fissata una tempistica entro la quale i lavori devono essere necessariamente conclusi.

10/08/2026 12:58
Risposta
La Stazione appaltante si riserva espressamente la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata del contratto per motivate ragioni d'urgenza ai sensi dell'art. 17, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023.

La tempistica è vincolata sia dalla durata contrattuale di 120 giorni naturali e consecutivi dalla consegna, sia dal termine finale inderogabile del 31 dicembre 2026, termine quest'ultimo non prorogabile, in quanto correlato alle scadenze di rendicontazione del finanziamento PNRR/NextGenerationEU.

L'operatore economico è pertanto invitato a tenere in debita considerazione tali vincoli temporali nella formulazione dell'offerta e nella programmazione operativa delle lavorazioni.
11/08/2026 12:36
Quesito #9
Buongiorno

Nella rettifica del disciplinare la categoria prevalente risulta la OS30. Chiediamo se la percentuale che può essere affidata in subappalto per la categoria prevalente OS30 è pari al 49,99 %.
Inoltre sempre nella rettifica del disciplinare di gara l'impianto idranti è stato classificato nella categoria OS30, mentre appartiene alla categoria OS3. Si tratta di un refuso?

In attesa di un Vs riscontro porgiamo Distinti Saluti


11/08/2026 16:33
Risposta
La percentuale del 49,99% indicata dall’operatore economico è, in linea di principio, ammissibile ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 36/2023, che non fissa alcun limite quantitativo generale. Tuttavia, si ribadiscono le seguenti condizioni inderogabili:

il subappalto deve essere dichiarato in sede di offerta, con indicazione della percentuale, della/e categoria/e e delle lavorazioni da subappaltare;

il subappaltatore deve essere qualificato per le lavorazioni da eseguire;

non deve configurarsi una cessione del contratto, con particolare riguardo alla «prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente».

Su quest’ultimo punto si richiama l’attenzione: una percentuale prossima al 50% della categoria prevalente OS30 richiede una valutazione caso per caso in ordine alla configurabilità o meno di una cessione di contratto ai sensi dell’art. 120 del Codice, tenuto conto dell’entità delle prestazioni che l’affidatario eseguirà direttamente.

La classificazione dell’impianto idranti nella categoria OS30 nella rettifica del disciplinare non costituisce un refuso. La stazione appaltante ha consapevolmente e coerentemente attribuito sia l’impianto idranti sia l’impianto IRAI alla categoria OS30, riunendo l’intera lavorazione impiantistica antincendio — inclusa la rete idranti — sotto un’unica categoria specializzata.
Questa scelta progettuale trova fondamento nella lettura dell’Allegato II.12 che riconduce gli impianti di protezione attiva antincendio complessi (sistemi integrati di rivelazione e spegnimento) alla categoria OS30 nell’ambito degli impianti tecnologici, e risponde all’esigenza di richiedere una qualificazione unitaria per le lavorazioni impiantistiche dell’appalto.

Si ribadisce che per tutte le lavorazioni impiantistiche classificate in OS30 è richiesta l’esecuzione da parte di installatori abilitati ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, artt. 3 e 4, con rilascio della dichiarazione di conformità ove dovuta.
11/08/2026 14:01
Quesito #10
Buonasera
Chiediamo se c'è necessità di inviare la polizza provvisoria per la procedura.

In attesa di un Vs riscontro porgiamo Distinti Saluti

11/08/2026 16:21
Risposta
Garanzia provvisoria (articolo 53 del Codice): Secondo quanto previsto dall’art. 53 del codice non è prevista la presentazione della garanzia provvisoria
11/08/2026 16:04
Quesito #11
Con la presente siamo a segnalare che al momento della generazione offerta sulla piattaforma vengono invertiti gli importi tra manodopera e lavori si chiede se è possibile comunque proseguire o dobbiamo attendere una vostra correzione. Restiamo in attesa di un vs riscontro. Cordiali saluti

11/08/2026 16:26
Risposta
Caricare il file generato dal sistema in merito alla compilazione dell'offerta economica
12/08/2026 10:09
Quesito #12
Spett.le Stazione Appaltante,

con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si chiede un chiarimento in merito ai requisiti di qualificazione richiesti per la categoria OS 30.

In particolare, si chiede di confermare se sia possibile soddisfare il requisito di qualificazione richiesto per la categoria OS 30 mediante il possesso della categoria OG 11, nella classifica adeguata all’importo delle lavorazioni, e se tale qualificazione possa essere acquisita mediante avvalimento.
Cordiali Saluti

12/08/2026 11:49
Risposta
La qualificazione richiesta per l’esecuzione delle lavorazioni è la categoria OS30 – classifica I; la lex specialis non prevede l’assolvimento del relativo requisito mediante la categoria OG11, pertanto tale equipollenza non è ammessa.
In alternativa alla SOA OS30, è ammessa la dimostrazione dei requisiti ex art. 28, Allegato II.12, D.Lgs 36/2023 per la medesima categoria OS30, come espressamente indicato nell’avviso di rettifica.
È consentito l’uso dell’avvalimento per acquisire la qualificazione in OS30, nel rispetto dell’art. 104 D.Lgs 36/2023 e della documentazione di gara: contratto scritto con specifica delle risorse, responsabilità solidale, e, se l’avvalimento riguarda titoli abilitativi, esecuzione diretta dell’ausiliaria con applicazione della disciplina del subappalto.
In assenza di OS30 (o di avvalimento/alternativa ex art. 28), le lavorazioni OS30 dovranno essere subappaltate ad impresa qualificata, con preventiva indicazione in offerta delle lavorazioni e percentuali, ai sensi dell’art. 119 e della lex specialis.
12/08/2026 10:16
Quesito #13
Buongiorno.

La presente per richiedere se la categoria OG11 III possa essere considerata come sostituta della categoria OS30 e se pertanto, in possesso della stessa, si possa partecipare alla presente procedura.

Grazie, saluti

12/08/2026 11:52
Risposta
L’abilitazione OG11, anche in classifica III, non è equipollente né sostitutiva della categoria richiesta. La lex specialis, come rettificata, richiede la qualificazione in OS30 – classifica I (categoria prevalente) e prevede in alternativa solo la dimostrazione dei requisiti ex art. 28, All. II.12, D.Lgs 36/2023 per la medesima OS30. Pertanto, il solo possesso di OG11 non consente la partecipazione in luogo di OS30.

Resta ferma la possibilità di acquisire la qualificazione OS30 mediante avvalimento, alle condizioni dell’art. 104 D.Lgs 36/2023 e della documentazione di gara (contratto scritto con specifica delle risorse, eventuale esecuzione diretta dell’ausiliaria se l’avvalimento riguarda titoli abilitativi, responsabilità solidale)
12/08/2026 11:37
Quesito #14
Buongiorno.
Nella parte in piattaforma dedicata al caricamento dell'offerta economica, ci sono due slot (entrambi obbligatori): quello dell' OFFERTA ECONOMICA (da compilare a video secondo il modello per poi caricarlo firmato digitalmente) e quello della BUSTA ECONOMICA.
La presente per chiedere cosa si deve caricare nella BUSTA ECONOMICA.
Grazie, saluti

12/08/2026 11:54
Risposta
LO STESSO DOCUMENTO
12/08/2026 11:57
Quesito #15
Buongiorno.

La presente per chiedere se sia possibile partecipare avendo il codice ateco 41.00.00

Grazie, saluti

12/08/2026 12:13
Risposta
La scheda di gara indica tra i dati principali il codice ATECO 43.21.01.Ai fini dell’ammissione rilevano i requisiti di qualificazione: è richiesta la categoria OS30 – classifica I (categoria prevalente), oppure, in alternativa, la dimostrazione dei requisiti ex art. 28, Allegato II.12, D.Lgs 36/2023 per la medesima OS30.Pertanto, è possibile partecipare anche con ATECO 41.00.00 purché siano soddisfatti i suddetti requisiti di qualificazione; in esecuzione, le lavorazioni impiantistiche devono essere svolte da installatori abilitati ai sensi del D.M. 37/2008.
12/08/2026 14:05
Quesito #16
Buongiorno,
chiediamo delucidazioni in merito alle percentuali di subappalto della categoria prevalente OS30 classifica I e della categoria scorporabile OG1 classifica I

Grazie
Cordiali saluti

13/08/2026 09:24
Risposta
OS30 (categoria prevalente): il subappalto è ammesso, ma non può comportare l’affidamento a terzi dell’integrale o della prevalente esecuzione delle lavorazioni della categoria prevalente; le lavorazioni e le relative percentuali devono essere indicate in offerta (DGUE).

OG1 (lavorazione scorporabile): se l’affidatario non possiede la qualificazione OG1, tali lavorazioni non possono essere eseguite direttamente e sono comunque subappaltabili anche integralmente a impresa qualificata; in alternativa, se qualificato, l’affidatario può eseguirle direttamente o subappaltarle, dichiarandole in offerta.

Condizioni del subappalto: i subappaltatori devono essere qualificati per le lavorazioni affidate e privi di cause di esclusione; l’offerente deve indicare in offerta le lavorazioni/percentuali da subappaltare. Restano fermi l’applicazione dei medesimi CCNL del contraente principale e il riconoscimento ai subappaltatori dei costi della manodopera e della sicurezza senza ribasso

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