Scaduto

Gara #4935

GARA S.U.A. 79./2026 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE BRT (BUS RAPID TRANSIT) -LINEA SCALO FERROVIARIO - PIAZZALE DE MATTHAEIS. CUP: E49J20002540001 DECRETO INTERMINISTERIALE n° 234 del 06/06/2020 COMUNE DI FROSINONE
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Informazioni appalto

07/08/2026
Aperta
Lavori
€ 1.150.000,00
Bompiani stefano
Comune di Frosinone

Categorie merceologiche

451 - Lavori di preparazione del cantiere edile

Lotti

1
BCA6B4A2F6
E49J20002540001
Qualità prezzo
GARA S.U.A. 79./2026 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE BRT (BUS RAPID TRANSIT) -LINEA SCALO FERROVIARIO - PIAZZALE DE MATTHAEIS. CUP: E49J20002540001 DECRETO INTERMINISTERIALE n° 234 del 06/06/2020 COMUNE DI FROSINONE
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE BRT (BUS RAPID TRANSIT) -LINEA SCALO FERROVIARIO - PIAZZALE DE MATTHAEIS COMUNE DI FROSINONE
€ 1.104.000,00
€ 153.790,56
€ 46.000,00

Scadenze

27/08/2026 11:00
27/08/2026 11:00
03/09/2026 10:00
03/09/2026 10:30

Allegati

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11/08/2026 08:49
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Chiarimenti

10/08/2026 17:09
Quesito #2
Da una lettura del disciplinare si evincono le seguenti anomalie; numerazioni non sequenziali dei capitoli e cosa più importante si fa notare la carenza delle specifiche della suddivisione per l'attribuzione del punteggio sia della parte economica che tecnica. Restiamo in attesa di riscontro, cordiali saluti

11/08/2026 08:51
Risposta
disciplinare protocollato inserito tra gli allegati di gara
su-26999-2026-prot.pdf
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11/08/2026 08:51
762.91 kB
11/08/2026 13:21
Quesito #3
Spett.le Ente
si chiede conferma che sia possibile ricorrere all'avvalimento per la categoria prevalente OG10 e sia possibile ricorrere eventualmente all'avvalimento premiale per la ISO 5001, ECOVADIS, UNI/PDR 174:2025.
Si chiede anche se l'impresa ausiliaria può essere un consorzio stabile.
Per quanto riguarda il sopralluogo si chiede inoltre se può essere effettuato da un semplice delegato.
Si ringrazia anticipatamente.

11/08/2026 15:28
Risposta
1. Avvalimento sulla categoria prevalente OG10

È ammesso il ricorso all’avvalimento; il Disciplinare lo prevede espressamente per le lavorazioni in OG10, ferma la conformità all’art. 104 d.lgs. 36/2023. Resta fermo l’obbligo di formalizzare un contratto di avvalimento idoneo e il regime di responsabilità solidale tra ausiliata e ausiliaria.

2. Avvalimento “premiale” su certificazioni (ISO 50001, EcoVadis, UNI/PdR indicata)

L’avvalimento finalizzato a migliorare l’offerta è in astratto consentito dall’art. 104; in tale ipotesi opera il divieto di partecipazione congiunta di ausiliaria e ausiliata, salvo prova documentale dell’assenza di collegamenti idonei a ricondurre le offerte a un unico centro decisionale. L’effettiva “premialità” dipende dai criteri dell’Offerta tecnica fissati nel Disciplinare (Sezione 5.1.1): solo se le certificazioni indicate (es. ISO 50001, EcoVadis, UNI/PdR richiesta) sono previste come elementi valutabili, l’avvalimento potrà rilevare ai fini del punteggio. Non è consentito l’avvalimento per requisiti di ordine generale (es. iscrizione CCIAA). Se l’avvalimento riguarda requisiti tecnico‑professionali fondati su titoli abilitazioni personali, la prestazione deve essere eseguita direttamente dall’ausiliaria e si applicano le regole del subappalto.

3. Soggetto ausiliario: possibilità di consorzio stabile

L’impresa ausiliaria può essere qualunque operatore economico in possesso dei requisiti, ivi incluso un consorzio stabile, purché metta a disposizione risorse effettive con contratto conforme e si sottoponga alle verifiche; resta il divieto di partecipazione congiunta nel solo caso di avvalimento premiale, salvo prova di autonomia decisionale.

4. Sopralluogo con delega

Il sopralluogo (obbligatorio, non assistito) può essere effettuato: dal legale rappresentante; da un dipendente munito di apposita delega; (da un terzo munito di procura notarile. In caso di forme aggregate si applicano le ulteriori regole di rappresentanza ivi indicate. La dichiarazione timbrata dal Comune va allegata ai documenti di gara.
12/08/2026 15:07
Quesito #4
Spett.Le Comune di Frosinone,
con il presente chiarimento si chiede conferma che, per soddisfare il punteggio tecnico di cui alla lettera L) art. 4 del Disciplinare di gara, debba essere allegata la "scorecard" (scheda di valutazione) in possesso.

Cordiali saluti

13/08/2026 09:15
Risposta
Non è richiesto allegare alcuna “scorecard” dell’operatore economico.
L’“Offerta tecnica” va inserita nella Busta B e redatta secondo quanto previsto nel paragrafo “Offerta tecnica” del Disciplinare; la Busta B è costituita dai soli elaborati tecnici richiesti per la valutazione, come da istruzioni di gara. Le schede di valutazione sono strumenti interni della Commissione e vengono allegate ai verbali, non presentate dai concorrenti.

È comunque ammessa la produzione di elaborati esplicativi che agevolino la lettura dell’offerta, purché non introducano elementi in contrasto con le prescrizioni di gara e non rendano, anche indirettamente, palese il prezzo, condizioni che comportano l’esclusione.
18/08/2026 16:55
Quesito #5
Spett.Le Provincia di Frosinone,
in merito al dimensionamento dei trasformatori richiesti, si segnala che all'interno dei documenti di gara sono indicate misure differenti. In particolare:
I) Nel documento “RE01_Relazione_Generale_07.pdf”, al punto 7.2.1 viene indicato che la cabina di trasformazione sarà dimensionata con potenza complessiva di 200 kVA. Successivamente, al comma a) si parla di cella di alloggiamento di un trasformatore da 200 kVA da prevedere nel locale di MT. Infine, al comma b) viene indicato un trafo da 1.000 kVA, per il locale trafo.

II) Nel documento “RE02_Relazione Specialistica_ Impianti Elettric_04.pdf”, invece, al paragrafo 7 si parla di un QBT TRAFO 400 kVA, ma al paragrafo 8 si parla di trasformatore 315 kVA. Infine, al paragrafo 16.1 si parla di trasformatore da 500 kVA.

III) Nel documento “EC02_Computo metrico estimativo 04.pdf”, alla posizione 18/20 si parla di cabina MT/BT e viene richiesto un QBT protezione trafo 400 kVA e un trafo da 315 kVA.

Dobbiamo quindi prendere a riferimento quanto indicato nel CME (TRAFO da 315 kVA)?
Qualora sia corretto prendere a riferimento quest'ultimo valore, è corretto sostenere che il TRAFO da 315 kVA (< 300 kW) debba poi alimentare due colonnine da 200 kW?

Cordiali saluti

21/08/2026 11:18
Risposta
Risposta 1) RE01Relazione Generale: In merito all’osservazione, si precisa che le richiamate indicazioni della potenza del trasformato riportate in documento RE01_Relazione_Generale_07.pdf, 200 kVA e 1.000 kVA costituiscono refusi di redazione. La potenza corretta ed esatta del trasformatore MT/BT prevista in progetto è riportata in altri elaborati di progetto, in particolare riferimento il richiamato elaborato EC02, quindi pari a 315 kVA, dimensionata in relazione alla potenza massima complessiva dell’infrastruttura di ricarica, pari a 200 kW. Il trasformatore da 315 kVA risulta pertanto adeguatamente dimensionato rispetto al carico previsto. Gli elaborati esecutivi saranno uniformati assumendo come riferimento il trasformatore MT/BT da 315 kVA.
Quesito punto II): Nel documento “RE02_Relazione Specialistica_ Impianti Elettric_04.pdf”, al paragrafo 7 si parla di un QBT TRAFO 400 kVA, al paragrafo 8 di un trasformatore da 315 kVA e al paragrafo 16.1 di un trasformatore da 500 kVA.
Risposta 2) RE02_Relazione Specialistica Impianti Elettrici: Si precisa che la potenza nominale del trasformatore MT/BT prevista in progetto è pari a 315 kVA, come correttamente indicato al paragrafo 8 del documento RE02_Relazione Specialistica_ Impianti Elettric_04.pdf. La dicitura “QBT TRAFO 400 kVA” del paragrafo 7 è riferita alla taglia costruttiva del quadro BT, dotato di sbarre e interruttore da 630 A e correttamente dimensionato per il trasformatore previsto.
Sono refusi di redazioni i l riferimenti riportato al paragrafo 16.1 della medesima relazione, dove indica trasformatore da 500 kVA, nonché l’indicazione di una potenza complessiva di ricarica pari a 400 kW, e questi due valori non rappresentano i valori di progetto. Si conferma che la potenza massima complessiva del sistema di ricarica è pari a 200 kW, con condivisione della potenza tra le prese. Gli elaborati esecutivi saranno uniformati assumendo come riferimento il trasformatore MT/BT da 315 kVA.

Risposta 3) EC02 Computo Metrico Estimativo: Si precisa che la potenza nominale del trasformatore MT/BT prevista in progetto è pari a 315 kVA, con rapporto di trasformazione 20 kV/400 V. La dicitura “QBT TRAFO 400 kVA (INT. 630 A)” identifica la taglia costruttiva del quadro BT adottato, dotato di sbarre e interruttore da 630 A, correttamente dimensionato per il trasformatore da 315 kVA. La corrente nominale al secondario del trasformatore è infatti pari a circa 455 A. La dicitura sarà precisata negli elaborati esecutivi al fine di evitare equivoci interpretativi.

18/08/2026 16:57
Quesito #6
Spett.Le Provincia di Frosinone,
con il presente chiarimento si chiede quante siano le prese CCS2 sui bus previste e dove siano posizionate (sinistra o destra e se fronte - centro o retro).

Cordiali saluti

21/08/2026 11:17
Risposta
Le aree di ricarica potranno servire bus con presa di ricarica CCS2 sia su parte posteriore che anteriore o centrale, destra o sinistra del veicolo, in funzione dei diversi veicoli in servizio.

Le infrastrutture di ricarica previste sono pertanto configurate e posizionate in modo da consentire il corretto collegamento alla presa CCS2 del bus, tenendo conto della ubicazione e della lunghezza dei cavi di ricarica prevista in progetto, pari a 9,5 m
18/08/2026 17:13
Quesito #7
Spett.Le Stazione Appaltante,
con il presente chiarimento, si segnala e si chiede quanto qui di seguito riportato.

1) Essendo una procedura sotto soglia e, quindi, trovando applicazione l'art. 53 del D.lgs 36/2023 in deroga all'articolo 106 del D.lgs. 36/2026, si chiede se la garanzia provvisoria debba essere costituita nella misura dell'1% dell'importo totale dell'appalto (e non del 2% come indicato nel Disciplinare) e se, per la medesima ragione normativa, la garanzia definitiva debba essere costituita nella misura del 5% dell'importo contrattuale (e non del 10% come indicato nel CSA). A tali importi non è possibile applicare le riduzioni di cui all'art. 106 del D.lgs. 36/2023, così come previsto dallo stesso art. 53 D.Lgs. 36/2023.

2) SI chiede di chiarire le % di subappalto ammesse delle varie categorie SOA e/o attività previste. In particolare, all'interno dell'art. 47 del CSA, comma 1, vengono fatti dei riferimenti normativi non corrispondenti alla reale suddivisione del medesimo documento.
Sicuramente si evince che la categoria prevalente OG10 sia subappaltabile nel limite del 30% ( percentuale di cui si chiede nuovamente conferma), ma non si evince il limite di subappalto per le attività rientranti nelle altre categorie SOA previste in gara.

Cordiali saluti

19/08/2026 09:07
Risposta
1) Garanzia provvisoria e garanzia definitiva

L’appalto è gestito come procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023, per un importo complessivo di € 1.150.000,00. In tale configurazione, il regime delle garanzie è quello “ordinario” del Codice: la garanzia provvisoria è fissata, di regola, al 2% del valore complessivo (riducibile sino all’1% o aumentabile sino al 4% con motivazione) e con le riduzioni di cui al comma 8 la garanzia definitiva è, di regola, pari al 10% dell’importo contrattuale, con gli aumenti legati al ribasso di cui al comma 2. La clausola del Disciplinare che prevede la provvisoria al 2% (pari a € 23.000,00) è perfettamente coerente con l’art. 106.

Il regime “sotto-soglia” di cui all’art. 53 D.Lgs. 36/2023 (provvisoria massimo 1%; definitiva 5%; senza riduzioni di cui all’art. 106, c. 8, né aumenti di cui all’art. 117, c. 2) opera solo per le procedure di cui all’art. 50, comma 1. Non essendo questa gara incardinata in una procedura ex art. 50, comma 1, non trovano applicazione i limiti “1%/5%” dell’art. 53, né il relativo divieto di riduzioni o aumenti. Operano, quindi, art. 106 (provvisoria 2% con possibili riduzioni) e art. 117 (definitiva 10% e aumenti per ribassi).

2) Subappalto: percentuali e categorie SOA

Il Codice non prevede tetti percentuali generalizzati al subappalto; è vietata la cessione del contratto e l’affidamento a terzi dell’integrale esecuzione o della prevalente esecuzione della categoria prevalente (limite “qualitativo”, non una soglia numerica). La Stazione appaltante può, con motivazione, indicare compiti essenziali da eseguire direttamente o lavorazioni che, pur subappaltabili, non possono essere ulteriormente subappaltate.

la categoria prevalente OG10 (circa € 844.259,12; 76,5%) è indicata come tale; i relativi lavori possono essere subappaltati in parte (fermo il divieto di prevalente esecuzione a terzi); - non risultano fissati tetti percentuali per OG10 o per le ulteriori categorie (OG1 e OG3) oltre ai limiti di legge; è invece richiesto di indicare in offerta la percentuale e le lavorazioni da subappaltare e che il subappaltatore sia qualificato per la categoria; - non sono state specificate lavorazioni che, pur subappaltabili, non possano formare oggetto di ulteriore subappalto.

In sintesi, non è confermabile alcun limite del 30% per OG10: il limite vigente è il divieto di “prevalente esecuzione” della categoria prevalente da parte di terzi, non una soglia fissa, e la lex specialis non introduce tetti ulteriori.
21/08/2026 14:41
Quesito #8
Spett.Le Ente,
si chiede conferma di quanto indicato all'articolo 3.1 del Disciplinare di gara in merito alla istanza di partecipazione ed alla necessità che il Direttore tecnico debba rendere apposita dichiarazione qualora persona diversa dal legale rappresentante.
A tal proposito si chiede di chiarire per quale ragione anche il Direttore tecnico debba rendere una dichiarazione in cui attesti il possesso di requisiti specificati in un documento che esula dalle sue competenze specifiche, trattandosi - l'istanza di partecipazione - di un documento necessario solamente all' O.E per prendere parte alla procedura in oggetto; ed in cui viene attestato il possesso dei requisiti generali e speciali nonchè l'insussistenza delle cause di esclusione dell'O.E stesso e di tutti i sogg. rilevanti ex art. 94.
E' infatti il legale rappresentante l'unico soggetto competente compilare tale documento (essendo l'unico che può impegnare e dichiarare per conto dell'O.E. oltre ad eventuali procuratori), ed è sempre lo stesso Legale rappresentante che può dichiarare (come, tra l'altro, previsto anche dagli stessi documenti di gara pubblicati), in nome e per conto di tutti i sogg. ex art. 94, la sussistenza o l'insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e s.s del D.Lgs. 36/2023 e degli ulteriori requisiti richiesti.

Cordiali saluti

21/08/2026 14:52
Risposta
Si conferma che, ai sensi dell’art. 3.1 del Disciplinare, qualora il Direttore tecnico sia persona diversa dal titolare/legale rappresentante, è tenuto a rendere apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiamati nell’istanza di partecipazione, “pena esclusione dalla gara”. La prescrizione si inserisce nella “Documentazione amministrativa” richiesta a pena di esclusione.

La richiesta è coerente con l’art. 94 D.Lgs. 36/2023, che individua il Direttore tecnico tra i soggetti “rilevanti” ai fini delle cause di esclusione e per i quali vanno acquisite idonee dichiarazioni (comma 3, lett. b), c), d), g)). Il Disciplinare, inoltre, consente che il DGUE sia sottoscritto dal solo legale rappresentante “in nome e per conto” dei soggetti ex art. 94 con la formula indicata; ciò non esclude, però, ulteriori dichiarazioni autonome quando previste espressamente dai documenti di gara.

La dichiarazione del Direttore tecnico non amplia le sue competenze, ma assicura la responsabilizzazione diretta di un soggetto qualificato dalla legge come rilevante ai fini dell’affidabilità dell’operatore economico. Tale presidio è funzionale alle verifiche ex artt. 94 e ss. del Codice e alla corretta istruttoria di gara.

L’istanza di partecipazione resta sottoscritta dal legale rappresentante; quando il Direttore tecnico è diverso, va allegata la sua dichiarazione autonoma ex D.P.R. 445/2000, secondo l’art. 3.1 del Disciplinare.


21/08/2026 15:07
Quesito #9
Spett.Le Stazione Appaltante,
nel ringraziarvi per il pronto e cortese riscontro alla richiesta di chiarimento presentata in tema di subappalto, alla luce della Vs. risposta si chiede di rettificare quanto indicato dall'art. 47, comma 1, del Capitolato speciale, in quanto, all'interno di quest'ultimo, vengono individuati dei limiti al subappalto ulteriori a quelli previsti dall'art. 119 D.Lgs. 36/2026 (49,99% categoria prevalente e 100% categoria scorporabili) .
Si riporta quanto indicato all'articolo del CSA sopra citato attualmente in vigore:
"Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all’articolo 4, comma 1, sono subappaltabili nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente di cui all’articolo 4, comma 2. Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta dell’appaltatore, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 4 e l’osservanza dell’articolo 118 del Codice dei contratti nonché dell’articolo 170 del Regolamento generale, con i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:
a) i lavori individuati all’articolo 4, comma 3, lettera a), possono essere subappaltati nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo di ciascuna categoria; il subappalto, nel predetto limite, deve essere richiesto e autorizzato unitariamente ed è vietato il frazionamento in più subcontratti per i lavori della stessa categoria;
b) i lavori individuati all’articolo 4, comma 3, lettera b), devono essere obbligatoriamente subappaltati se l’appaltatore non ha i requisiti per la loro esecuzione;
c) i lavori individuati all’articolo 4, comma 3, lettera c), possono essere subappaltati per intero

Si ringrazia per la disponibilità e si porgono cordiali saluti

24/08/2026 12:26
Risposta
La Stazione Appaltante comunica che, ai fini dell’interpretazione della documentazione di gara e della corretta presentazione delle offerte, il Disciplinare di gara costituisce il documento regolatorio primario. In caso di eventuali difformità interpretative tra Disciplinare di gara e Capitolato Speciale d’Appalto (CSA), prevale il Disciplinare di gara.

Si rammenta, infatti, che il Disciplinare “contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara…, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta…, alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto”, mentre la documentazione di gara comprende sia il “Bando – Disciplinare di gara ed allegati” sia gli “Elaborati progettuali: Capitolato speciale d’appalto ed allegati”. Sono inoltre disciplinati nel Disciplinare l’“Offerta” e i relativi criteri di aggiudicazione e gestione delle fasi di gara, nonché la documentazione amministrativa a pena di esclusione.

Si invitano pertanto i concorrenti a fare prioritario riferimento al Disciplinare di gara per ogni profilo attinente a: requisiti di partecipazione, modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, criteri di valutazione/aggiudicazione e fasi di gara, così da garantire la corretta presentazione delle offerte. Il CSA resta pienamente applicabile per gli aspetti tecnico‑esecutivi, in coerenza con le prescrizioni del Disciplinare e della restante documentazione di gara.
21/08/2026 15:49
Quesito #10
Spett. Le Provincia di Frosinone,
ai fini della riduzione della garanzia provvisoria, l'O.E scrivente è in possesso - ai sensi dell'art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023- sia della CERT ISO 9001 (con diritto alla riduzione del 30%) sia di altre certificazioni che darebbero il diritto ad una ulteriore riduzione del 20% (es: ISO 14001). Dato che alcune di queste certificazioni sono anche oggetto di valutazione tecnica, si chiede se sia comunque possibile - ai fini della comprova della riduzione della garanzia e di quanto dichiarato - allegarne già copia nella busta amministrativa e poi, successivamente, anche nella busta tecnica ai fini dell'attribuzione del punteggio.

COrdiali saluti

24/08/2026 12:38
Risposta
In riscontro al quesito pervenuto, la Stazione Appaltante fornisce i seguenti chiarimenti.

1. Riduzioni della garanzia provvisoria ex art. 106, co. 8, D.Lgs. n. 36/2023

La garanzia provvisoria è fissata nella misura ordinaria del 2% del valore complessivo della procedura, pari a € 23.000,00, ai sensi dell’art. 106, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023. Gli operatori economici in possesso delle certificazioni di cui all’art. 106, co. 8, del medesimo Codice (tra cui la certificazione del sistema qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9000, con riduzione del 30%, e ulteriori certificazioni quali la ISO 14001, con riduzione aggiuntiva del 20%) hanno diritto alle corrispondenti riduzioni cumulative, purché le stesse siano documentate all’atto della presentazione dell’offerta.

2. Ammissibilità della produzione delle certificazioni in entrambe le buste

Si conferma che è pienamente ammissibile allegare copia delle certificazioni di qualità (es. ISO 9001, ISO 14001) sia nella Busta A – Busta Amministrativa sia nella Busta B – Offerta Tecnica, qualora le medesime costituiscano altresì elemento di valutazione dell’offerta tecnica ai sensi del disciplinare. Le due finalità sono del tutto autonome e non interferenti:

Nella Busta A: le certificazioni sono prodotte al fine di giustificare e comprovare le riduzioni applicate sulla garanzia provvisoria, trattandosi di documentazione amministrativa necessaria per la corretta quantificazione della cauzione. Si ricorda che la quietanza della garanzia provvisoria deve essere inserita nella busta amministrativa a pena di esclusione, e che la garanzia di importo inferiore a quanto richiesto è sanabile tramite soccorso istruttorio, mentre la garanzia totalmente assente o emessa con data successiva alla scadenza comporta l’esclusione dalla procedura.

Nella Busta B: le medesime certificazioni potranno essere prodotte unitamente alla restante documentazione dell’offerta tecnica, ai fini dell’attribuzione del punteggio secondo i criteri di valutazione previsti dal presente disciplinare. Si rammenta che il Disciplinare rinvia all’Allegato II.8 al Codice per la disciplina delle certificazioni di sistemi di qualità.

La doppia produzione non viola il principio di separazione delle buste, in quanto: la procedura adotta l’inversione procedimentale ai sensi dell’art. 107, co. 3, del D.Lgs. n. 36/2023, con la conseguenza che le offerte tecniche ed economiche sono esaminate in via prioritaria e soltanto successivamente si procede alla verifica della busta amministrativa; le certificazioni di qualità sono documenti riferiti alla struttura aziendale dell’impresa e non contengono elementi che possano rivelare, nemmeno indirettamente, il ribasso offerto.

3. Modalità operative

Si invitano gli operatori economici interessati a:

Inserire nella Busta A copia delle certificazioni (ISO 9001, ISO 14001 e altre), corredate da dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante la loro validità e la percentuale di riduzione spettante, avendo cura di quantificare correttamente l’importo della garanzia dopo l’applicazione delle riduzioni cumulative.

Inserire nella Busta B le medesime certificazioni unitamente alla documentazione tecnica richiesta dal Disciplinare per l’attribuzione del relativo punteggio.

Verificare che l’upload di entrambe le buste sulla Piattaforma «Tutto Gare» sia andato a buon fine, in quanto il semplice caricamento potrebbe non essere stato completato con esito positivo.
24/08/2026 09:10
Quesito #11
Spett.le
nel disciplinare è riportato: "una volta terminato il sopralluogo il soggetto che ha effettuato la visita potrà recarsi negli uffici del Comune
di Frosinone Settore Ambiente e Mobilità e consegnare due copie della dichiarazione di avvenuto
sopralluogo, delle due copie una sarà trattenuta dall’ufficio e l’altra sarà riconsegnata con timbro di ricevuta
del Comune, la seconda dovrà essere allegata tra i documenti di gara."
Si chiede conferma che dopo aver effettuato in autonomia il sopralluogo, ci sia la necessità di procedere alla firma da parte Vs del modello indicato e a tal proposito se potete gentilmente indicare giorni e orari in cui sono aperti i Vs uffici.
Si ringrazia anticipatamente.

24/08/2026 12:45
Risposta
In riscontro al quesito pervenuto, la Stazione Appaltante fornisce i seguenti chiarimenti in merito alle modalità di espletamento e documentazione del sopralluogo obbligatorio.

Il sopralluogo previsto dalla presente procedura è non assistito e autocertificato, ossia viene effettuato autonomamente dall’operatore economico, senza necessità di appuntamento previamente concordato con la Stazione Appaltante né di presenza di un funzionario incaricato dell’accompagnamento.

Si conferma quanto previsto dal Disciplinare di gara: una volta ultimata la visita in sito, il soggetto che ha eseguito il sopralluogo dovrà recarsi presso gli uffici del Comune di Frosinone – Settore Ambiente e Mobilità e consegnare due copie della dichiarazione di avvenuto sopralluogo (redatta secondo il modello allegato alla documentazione di gara, “Modello 2 Dichiarazione Sopralluogo”). Una copia sarà trattenuta dall’ufficio e l’altra sarà riconsegnata con il timbro di ricevuta del Comune; quest’ultima dovrà essere allegata alla Busta A – Busta Amministrativa tra i documenti di gara. orari di ufficio del comune di frosinone
26/08/2026 10:04
Quesito #12
Spett.Le Stazione Appaltante,
in fase di sopralluogo, presso l'area "Villa Comunale", è stata rilevata la presenza di un chiosco apparentemente ad oggi ancora in uso.
Di conseguenza, si chiede conferma che alla data di inizio lavori lo stesso potrà essere demolito e che non saranno presenti vincoli legati a licenze e/o permessi d'uso a terzi.

Cordiali saluti

01/09/2026 11:46
Risposta
Buongiorno, in merito al quesito in argomento è stato sentito l’ufficio commercio che ha comunicato, la possibilità di rimuovere il chiosco in modo da garantire la piena disponibilità dell’area.
26/08/2026 14:40
Quesito #13
Spett.Le Provincia di Frosinone,
con il presente chiarimento si chiede conferma che il CCNL "Imprese edili ed affici e delle Cooperative" con Cod. CNEL F012 e firmato da ANCE sia corrispondente a quello indicato da Voi all'interno dei documenti di gara e che, pertanto, non si debba produrre dichiarazione di equivalenza.

Cordiali saluti

28/08/2026 09:49
Risposta
Il CCNL “Imprese edili ed affini e delle Cooperative” – Cod. CNEL F012, sottoscritto da ANCE è da considerarsi corrispondente al contratto collettivo nazionale di lavoro indicato nei documenti di gara quale riferimento per il settore edile e delle cooperative operanti nel comparto costruzioni.

Pertanto, non è necessario produrre alcuna dichiarazione di equivalenza del CCNL, trattandosi del medesimo contratto collettivo già individuato dalla Stazione Appaltante nella documentazione di gara ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla normativa vigente in materia di contratti pubblici e tutela dei lavoratori.

Provincia di Frosinone

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